Articolo 24 della Legge 22 dicembre 1981, n. 797
Articolo 23Articolo 25
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19 gennaio 1982
Art. 24. Diritto allo studio

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, sono disciplinati l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso per il conseguimento del titolo di istruzione della scuola dell'obbligo ed il trattamento economico da corrispondere.
Entrata in vigore il 19 gennaio 1982