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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/09/2025, n. 2431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2431 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice relatore nel procedimento iscritto al n.r.g. 1259/2024, promosso da: Cod. Fisc. , nata in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 RI DAVI iliato a Modena, in via Antonio Begarelli n. 13, presso il difensore;
RICORRENTE contro
EMILIA - (CF ); Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 IST MACE
CONCUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente ha come da note scritte depositate in data 5.9.2025.
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. depositato in data 30.01.2024 la ricorrente nata il [...] in [...], ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Reggio Emilia, emesso in data 27.11.2023 e notificatole in data 04.12.2023, con cui è stata respinta la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 co. 1 lett. c) D.lgs 286/98 in virtù del rapporto di parentela con il padre, , nato in [...] il [...]. Persona_1
La motivazione del provvedimento impugnato si fonda, sostanzialmente, su due motivi: da un lato, la posizione di irregolarità della ricorrente, che ha fatto ingresso nel territorio nazionale priva di visto e dunque si trova in posizione di irregolarità e, dall'altro, il fatto che l'istante non rientra nelle categorie di soggetti di cui agli artt. 20 e 30 del TUI (non essendo minorenne né maggiorenne invalido a carico del genitore).
Avverso tale decisione ha proposto ricorso la richiedente, lamentando l'illegittimità del provvedimento impugnato e rappresentando come il diniego abbia leso il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, atteso che in Italia risiede, in modo regolare, tutta la sua famiglia (genitori, e due sorelle). Ha quindi chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni, l'amministrazione resistente non si è costituita.
Il procedimento è stato delegato al GOP facente parte dell'Ufficio del processo, il quale all'udienza del 12 aprile 2024 ha dichiarato in lingua italiana: «D. Da che anno si trova in Italia? R. Sono in Italia dall'8 ottobre 2022. D. Quando è entrata in Italia era minorenne o maggiorenne? R. Maggiorenne. Sono nata il [...]. D. Quando ha fatto la domanda di coesione familiare? R. Sempre nel 2022. D. Quali familiari ha in Italia? R. Tutti i famigliari. Madre, padre, due sorelle, zio, zia. In Albania non ho più nessun familiare. D. Dove vive e con chi? R. Vivo in Italia con mia madre, mio padre e mia sorella minore. Abitiamo a Correggio in via Ronchi San Prospero n 5/a in provincia di Reggio Emilia. D. I familiari con cui convive quale cittadinanza hanno? . CP_3 D. Che cosa sta facendo in Italia? R. Studio la lingua italiana al CPIA di Correggio p l'attestato di livello A2. Vado due volte a settimana. Non lavoro perché non ho i documenti. D. Come si sostiene? R. Mi mantengono mia madre e mio padre. Loro lavorano in fabbrica. D. Da quanto tempo i suoi familiari vivono in Italia? R. Mio padre da 6-7 anni e mia madre da 5 anni. Sono dovuti venire in Italia per il lavoro. Mia sorella minore è minorenne ed è qua in Italia da quando sono arrivati i genitori. La sorella maggiore è qua da circa tre anni, ma non vive con noi. D. Oltre ai familiari ha anche altri legami o contatti stabili in Italia? R. No, non ancora. D. Quali familiari ha ancora in Albania quindi? R. Nessuno. D. Nel certificato albanese di stato di famiglia, prodotto unitamente al ricorso, risultava anche tale Chi è? R. E' una parente di mio padre. Persona_2 Ha problemi mentali fin da piccola. Adesso sempre in quello stato. E' la zia di mio padre. Da tempo sta con le sue sorelle. D. Ha casa in Albania? R. No. D. La casa dove viveva a chi appartiene? R. E' dello zio. D. Ha degli zii in Albania? R. No, la casa appartiene allo zio che vive qua in Italia. D. Che cosa faceva in Albania? R. Studiavo. Appena ho finito la scuola sono arrivata qua. Ho studiato infermieristica. La facoltà albanese che ho frequentato è collegata con l'Università di Bologna. D. Come si sosteneva? R. Mi mantenevano mia madre e mio padre, sempre. Poco poco perché la mia vita era scuola e convitto dove vivevo. Comunque ero completamente sostenuta dai miei genitori dall'Italia. D. Ha mantenuto altri legami o contatti stabili in Albania? R. No. D. Avv. Ascari: La sorella grande ha ottenuto un permesso di soggiorno. Come lo ha ottenuto? R. Pt_2 Mia sorella era già qua e tori hanno fatto una coesione familiare. Lo hanno fatto quando era già maggiorenne e hanno ottenuto un permesso tramite tribunale. D. Vuole aggiungere altro? R. Voglio dire che in Albania ho conseguito un diploma di laurea breve in scienze infermieristiche che è pienamente riconosciuto anche in Italia e che mi consentirebbe di poter trovare lavoro senza difficoltà».
Alla successiva udienza del 29.4.2024 il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso e ha chiesto, in subordine, il riconoscimento della protezione speciale;
il GOP ha quindi rimesso gli atti al giudice delegante, il quale, con ordinanza del 7.5.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
All'udienza del 12.06.2025, la ricorrente, sentita dal giudice titolare, ha dichiarato: «ADR: confermo quanto ho dichiarato all'udienza del 12 aprile 2024, il verbale di tale udienza che mi ha riletto lo confermo e posso aggiungere soltanto che la mia situazione è rimasta invariata, vivo sempre con i miei genitori e mia sorella minore, i miei genitori mi sostengono ancora economicamente perché senza l'ottenimento del codice fiscale non riesco ad avere neppure un medico di famiglia e a lavorare. ADR: trascorro la mia giornata a casa con mia sorella, faccio lunghe passeggiate. Aiuto i miei genitori nei lavori domestici. ADR: sto bene in salute.
All'esito della suddetta udienza, il procedimento è stato rinviato per la discussione all'udienza del 08.09.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto detto termine, il Giudice ha riferito la causa al Collegio per la decisione.
*** Occorre in primo luogo ricordare, in virtù della domanda subordinata di protezione speciale, che, quanto al rito applicabile, che l'art.1 co.5 d.l. 113/18 ha introdotto il nuovo art. 19 ter d.lgs. 150/11, il quale prevede che le controversie in oggetto siano introdotte e trattate con il rito sommario di cognizione in composizione collegiale.
Ebbene, quanto alla domanda principale di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi familiari, va preliminarmente ricordato che il provvedimento di diniego si fonda esclusivamente sulla irregolarità della ricorrente sul territorio e sulla circostanza che la richiedente non rientra fra i familiari indicati dagli artt. 29 e 30 TUI.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “nel giudizio sul ricorso proposto dallo straniero avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari […] se è vero che l'autorità giudiziaria ordinaria deve accertare l'esistenza del diritto al permesso di soggiorno, ciò la stessa deve fare entro i limiti del diniego oggetto di ricorso e delle domande ed eccezioni delle parti, non potendo il giudice rilevare di ufficio carenze dei requisiti di legge per il rilascio del permesso medesimo” (Cass. Civ., sez. I, 08-02-2005, n. 2539). Ancor più di recente, Cass. civ., sez. I, 18-04-2019, n. 10925 afferma: “in tema di impugnazione del provvedimento del questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il thema decidendum”. Ne consegue che nel presente giudizio ci si limiterà a verificare la sussistenza dei profili contestati dalla Amministrazione resistente: non è quindi oggetto di contestazione il rapporto di parentela esistente tra la ricorrente e il padre, né la presenza, peraltro sempre regolare sul territorio nazionale, degli altri familiari (madre e due dorelle, a vario titolo comunque regolarmente soggiornanti); pertanto, tali circostanze sono da ritenersi pacifiche.
Occorre a questo punto verificare la sussistenza dei requisiti di cui ai citati art. 29 e 30 del d. lgs. n. 286/98.
Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del TUI (Ricongiungimento familiare) “Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”. L'art. 30, comma 1 (Permesso di soggiorno per motivi familiari) prevede che: “ Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana”.
Ebbene, a prescindere dai profili relativi alla mancanza del visto di ingresso, in effetti la ricorrente, come evidenziato dall'Amministrazione nel provvedimento impugnato, non rientra in alcuna delle categorie di familiari previste dall'art. 29, comma 1, TUI, non essendo minorenne né figlio maggiorenne a carico con invalidità totale;
la domanda formulata in via principale, a prescindere dagli ulteriori profili evidenziati dal Questore, va dunque rigettata.
Passando alla verifica della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, va evidenziato quanto segue.
Va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come modificato in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020.
Nel caso di specie, infatti, va premesso che, sebbene la domanda di protezione speciale sia stata formulata per la prima volta dalla ricorrente all'udienza del 29.4.2024, essa comunque, può essere ritenuta implicitamente proposta nell'atto introduttivo, avendo l'istante ampiamente argomentato sull'esistenza della sua vita privata e familiare in Italia (cfr. par. 3, a pag. 5, “violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 della convezione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”). Va inoltre considerato che la domanda in via amministrativa è stata presentata il 14.12.2022 e che pertanto, l'ufficio amministrativo, essendo il procedimento relativo alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ormai avviato, avrebbe dovuto considerare l'esistenza dei presupposti di fatto suscettibili di valutazione ai fini dell'eventuale concessione di altro permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 9 TUI, e in particolare del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Cionondimeno, per quanto la domanda di protezione speciale risulti per i motivi sopra enunciati astrattamente ammissibile, nella fattispecie il ricorso è stato depositato tardivamente in data 30.1.2024, ben oltre il termine di trenta giorni dal perfezionamento della notifica del provvedimento impugnato (avvenuta il 04.12.2023) previsto dall'art. 19 ter, comma 4, del d. lgs. n. 150/2011.
Pertanto, la domanda principale va rigettata e la domanda subordinata va dichiarata inammissibile. Nulla sulle spese, essendo la controparte rimasta contumace.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, RIGETTA la domanda principale;
DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda subordinata;
Nulla sulle spese di lite. Così deciso in Bologna all'esito della camera di consiglio della sezione in data 12.9.2025. Il Giudice est. Dott. Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice relatore nel procedimento iscritto al n.r.g. 1259/2024, promosso da: Cod. Fisc. , nata in [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 RI DAVI iliato a Modena, in via Antonio Begarelli n. 13, presso il difensore;
RICORRENTE contro
EMILIA - (CF ); Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 IST MACE
CONCUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente ha come da note scritte depositate in data 5.9.2025.
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. depositato in data 30.01.2024 la ricorrente nata il [...] in [...], ha impugnato il provvedimento del Questore della Provincia di Reggio Emilia, emesso in data 27.11.2023 e notificatole in data 04.12.2023, con cui è stata respinta la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 30 co. 1 lett. c) D.lgs 286/98 in virtù del rapporto di parentela con il padre, , nato in [...] il [...]. Persona_1
La motivazione del provvedimento impugnato si fonda, sostanzialmente, su due motivi: da un lato, la posizione di irregolarità della ricorrente, che ha fatto ingresso nel territorio nazionale priva di visto e dunque si trova in posizione di irregolarità e, dall'altro, il fatto che l'istante non rientra nelle categorie di soggetti di cui agli artt. 20 e 30 del TUI (non essendo minorenne né maggiorenne invalido a carico del genitore).
Avverso tale decisione ha proposto ricorso la richiedente, lamentando l'illegittimità del provvedimento impugnato e rappresentando come il diniego abbia leso il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, atteso che in Italia risiede, in modo regolare, tutta la sua famiglia (genitori, e due sorelle). Ha quindi chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni, l'amministrazione resistente non si è costituita.
Il procedimento è stato delegato al GOP facente parte dell'Ufficio del processo, il quale all'udienza del 12 aprile 2024 ha dichiarato in lingua italiana: «D. Da che anno si trova in Italia? R. Sono in Italia dall'8 ottobre 2022. D. Quando è entrata in Italia era minorenne o maggiorenne? R. Maggiorenne. Sono nata il [...]. D. Quando ha fatto la domanda di coesione familiare? R. Sempre nel 2022. D. Quali familiari ha in Italia? R. Tutti i famigliari. Madre, padre, due sorelle, zio, zia. In Albania non ho più nessun familiare. D. Dove vive e con chi? R. Vivo in Italia con mia madre, mio padre e mia sorella minore. Abitiamo a Correggio in via Ronchi San Prospero n 5/a in provincia di Reggio Emilia. D. I familiari con cui convive quale cittadinanza hanno? . CP_3 D. Che cosa sta facendo in Italia? R. Studio la lingua italiana al CPIA di Correggio p l'attestato di livello A2. Vado due volte a settimana. Non lavoro perché non ho i documenti. D. Come si sostiene? R. Mi mantengono mia madre e mio padre. Loro lavorano in fabbrica. D. Da quanto tempo i suoi familiari vivono in Italia? R. Mio padre da 6-7 anni e mia madre da 5 anni. Sono dovuti venire in Italia per il lavoro. Mia sorella minore è minorenne ed è qua in Italia da quando sono arrivati i genitori. La sorella maggiore è qua da circa tre anni, ma non vive con noi. D. Oltre ai familiari ha anche altri legami o contatti stabili in Italia? R. No, non ancora. D. Quali familiari ha ancora in Albania quindi? R. Nessuno. D. Nel certificato albanese di stato di famiglia, prodotto unitamente al ricorso, risultava anche tale Chi è? R. E' una parente di mio padre. Persona_2 Ha problemi mentali fin da piccola. Adesso sempre in quello stato. E' la zia di mio padre. Da tempo sta con le sue sorelle. D. Ha casa in Albania? R. No. D. La casa dove viveva a chi appartiene? R. E' dello zio. D. Ha degli zii in Albania? R. No, la casa appartiene allo zio che vive qua in Italia. D. Che cosa faceva in Albania? R. Studiavo. Appena ho finito la scuola sono arrivata qua. Ho studiato infermieristica. La facoltà albanese che ho frequentato è collegata con l'Università di Bologna. D. Come si sosteneva? R. Mi mantenevano mia madre e mio padre, sempre. Poco poco perché la mia vita era scuola e convitto dove vivevo. Comunque ero completamente sostenuta dai miei genitori dall'Italia. D. Ha mantenuto altri legami o contatti stabili in Albania? R. No. D. Avv. Ascari: La sorella grande ha ottenuto un permesso di soggiorno. Come lo ha ottenuto? R. Pt_2 Mia sorella era già qua e tori hanno fatto una coesione familiare. Lo hanno fatto quando era già maggiorenne e hanno ottenuto un permesso tramite tribunale. D. Vuole aggiungere altro? R. Voglio dire che in Albania ho conseguito un diploma di laurea breve in scienze infermieristiche che è pienamente riconosciuto anche in Italia e che mi consentirebbe di poter trovare lavoro senza difficoltà».
Alla successiva udienza del 29.4.2024 il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso e ha chiesto, in subordine, il riconoscimento della protezione speciale;
il GOP ha quindi rimesso gli atti al giudice delegante, il quale, con ordinanza del 7.5.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
All'udienza del 12.06.2025, la ricorrente, sentita dal giudice titolare, ha dichiarato: «ADR: confermo quanto ho dichiarato all'udienza del 12 aprile 2024, il verbale di tale udienza che mi ha riletto lo confermo e posso aggiungere soltanto che la mia situazione è rimasta invariata, vivo sempre con i miei genitori e mia sorella minore, i miei genitori mi sostengono ancora economicamente perché senza l'ottenimento del codice fiscale non riesco ad avere neppure un medico di famiglia e a lavorare. ADR: trascorro la mia giornata a casa con mia sorella, faccio lunghe passeggiate. Aiuto i miei genitori nei lavori domestici. ADR: sto bene in salute.
All'esito della suddetta udienza, il procedimento è stato rinviato per la discussione all'udienza del 08.09.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Scaduto detto termine, il Giudice ha riferito la causa al Collegio per la decisione.
*** Occorre in primo luogo ricordare, in virtù della domanda subordinata di protezione speciale, che, quanto al rito applicabile, che l'art.1 co.5 d.l. 113/18 ha introdotto il nuovo art. 19 ter d.lgs. 150/11, il quale prevede che le controversie in oggetto siano introdotte e trattate con il rito sommario di cognizione in composizione collegiale.
Ebbene, quanto alla domanda principale di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi familiari, va preliminarmente ricordato che il provvedimento di diniego si fonda esclusivamente sulla irregolarità della ricorrente sul territorio e sulla circostanza che la richiedente non rientra fra i familiari indicati dagli artt. 29 e 30 TUI.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “nel giudizio sul ricorso proposto dallo straniero avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari […] se è vero che l'autorità giudiziaria ordinaria deve accertare l'esistenza del diritto al permesso di soggiorno, ciò la stessa deve fare entro i limiti del diniego oggetto di ricorso e delle domande ed eccezioni delle parti, non potendo il giudice rilevare di ufficio carenze dei requisiti di legge per il rilascio del permesso medesimo” (Cass. Civ., sez. I, 08-02-2005, n. 2539). Ancor più di recente, Cass. civ., sez. I, 18-04-2019, n. 10925 afferma: “in tema di impugnazione del provvedimento del questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il thema decidendum”. Ne consegue che nel presente giudizio ci si limiterà a verificare la sussistenza dei profili contestati dalla Amministrazione resistente: non è quindi oggetto di contestazione il rapporto di parentela esistente tra la ricorrente e il padre, né la presenza, peraltro sempre regolare sul territorio nazionale, degli altri familiari (madre e due dorelle, a vario titolo comunque regolarmente soggiornanti); pertanto, tali circostanze sono da ritenersi pacifiche.
Occorre a questo punto verificare la sussistenza dei requisiti di cui ai citati art. 29 e 30 del d. lgs. n. 286/98.
Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del TUI (Ricongiungimento familiare) “Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”. L'art. 30, comma 1 (Permesso di soggiorno per motivi familiari) prevede che: “ Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana”.
Ebbene, a prescindere dai profili relativi alla mancanza del visto di ingresso, in effetti la ricorrente, come evidenziato dall'Amministrazione nel provvedimento impugnato, non rientra in alcuna delle categorie di familiari previste dall'art. 29, comma 1, TUI, non essendo minorenne né figlio maggiorenne a carico con invalidità totale;
la domanda formulata in via principale, a prescindere dagli ulteriori profili evidenziati dal Questore, va dunque rigettata.
Passando alla verifica della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, va evidenziato quanto segue.
Va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come modificato in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020.
Nel caso di specie, infatti, va premesso che, sebbene la domanda di protezione speciale sia stata formulata per la prima volta dalla ricorrente all'udienza del 29.4.2024, essa comunque, può essere ritenuta implicitamente proposta nell'atto introduttivo, avendo l'istante ampiamente argomentato sull'esistenza della sua vita privata e familiare in Italia (cfr. par. 3, a pag. 5, “violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 della convezione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali”). Va inoltre considerato che la domanda in via amministrativa è stata presentata il 14.12.2022 e che pertanto, l'ufficio amministrativo, essendo il procedimento relativo alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ormai avviato, avrebbe dovuto considerare l'esistenza dei presupposti di fatto suscettibili di valutazione ai fini dell'eventuale concessione di altro permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 9 TUI, e in particolare del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Cionondimeno, per quanto la domanda di protezione speciale risulti per i motivi sopra enunciati astrattamente ammissibile, nella fattispecie il ricorso è stato depositato tardivamente in data 30.1.2024, ben oltre il termine di trenta giorni dal perfezionamento della notifica del provvedimento impugnato (avvenuta il 04.12.2023) previsto dall'art. 19 ter, comma 4, del d. lgs. n. 150/2011.
Pertanto, la domanda principale va rigettata e la domanda subordinata va dichiarata inammissibile. Nulla sulle spese, essendo la controparte rimasta contumace.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, RIGETTA la domanda principale;
DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda subordinata;
Nulla sulle spese di lite. Così deciso in Bologna all'esito della camera di consiglio della sezione in data 12.9.2025. Il Giudice est. Dott. Rada V. Scifo Il Presidente Dott. Marco Gattuso