Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/04/2025, n. 1465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1465 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 10769/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10769 dell'anno 2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto lesione personale in materia di responsabilità extracontrattuale, vertente tra
(CF: , nato ad [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], ed elettivamente domiciliato alla Via Roma, 20 MO VA
(NA), presso lo studio di Avv. Rocco Capasso (CF: ), che lo rappresenta e C.F._2 difende come da procura agli atti
- attore e
(PI: ), in persona del l.r.p.t., con sede alla Via Controparte_1 P.IVA_1
Valtorta, 48 – Milano (MI), rappresentata e difesa dall'Avv. Erika Villanova (CF:
) e dall'Avv. Yasmine Laachir (CF: ), in qualità di C.F._3 C.F._4 socie dello con sede in Via degli Orbi n. 6 – Trento (TN), elettivamente Controparte_2 domiciliata presso l'Avv. Rossella De Angelis al Vico II Ugolino n. 12 - Sessa Aurunca (CE), come da procura in atti
- convenuta nonchè
(CF: ), residente in [...] AG (NA) CP C.F._5
- convenuto contumace
CONCLUSIONI: Come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1
Deduceva l'attore che, mentre era intento ad attraversare Via Veneto, veniva investito dal Sig. CP
, conducente e proprietario del veicolo Fiat Panda Tg. DT065ZA, assicurato con polizza della
[...] convenuta compagnia, il quale, proveniente da Via Sicilia, mentre eseguiva manovra di svolta a destra, colpiva con la parte anteriore destra del proprio veicolo il lato sinistro dell'attore che in conseguenza dell'urto rovinava a terra e riportava lesioni.
Esponeva ancora l'attore che, condotto dal Sig. al Pronto Soccorso dell'Ospedale di CP
Frattamaggiore, gli veniva diagnosticata “frattura pluriframmentaria scomposta dell'epifisi distale di radio e ulna”.
Tanto premesso, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice dito respinta ogni contraria istanza, dichiarare e accertare, la responsabilità unica ed esclusiva, nella causazione del danno, del conducente dell'autoveicolo investitore e per
l'effetto condannare i convenuti in solido, ovvero solo l'uno o solo l'altro, al pronto risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore, materiali, patrimoniali, morali biologici e materiali, nessuno escluso, da liquidarsi nella misura complessiva di €. 65.707,00 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata nel corso di causa anche mediante C.T.U. di cui sin da ora si chiede la nomina, oltre gli ulteriori interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Vinte le spese i diritti, e gli onorari del Giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore con la maggiorazione del 15% per le spese forfettarie.”.
La soc. costituitasi contestava la domanda e in particolare, premesso il mancato Controparte_4 intervento delle autorità sul posto e l'assenza di strisce pedonali sul luogo del sinistro, deduceva che il Sig. aveva inviato comunicazione all'assicurazione con la quale specificava che l'attore CP era caduto da solo contro la sua automobile, circostanza questa avvalorata dalle dichiarazioni testimoniali rese dai Sig.ri Giovanni e Giovanni Boemio. Tes_1
Ciò premesso, la convenuta compagnia chiedeva al Tribunale di:
“IN VIA PRINCIPALE, rigettare ogni domanda attorea per tutti i motivi di cui alla presente comparsa, con ogni conseguente declaratoria del caso;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo alla del convenuto , contenere il risarcimento dovuto nelle somme accertate CP_5 CP in considerazione della responsabilità maggioritaria del pedone nella misura che sarà accertata in corso di causa, per tutti i motivi esposti nella presente comparsa, ed anche per mezzo di CTU
2 MEDICO LEGALE, ovvero nella misura accertata a seguito di rigorosa istruttoria, evitando la liquidazione di somme che determinerebbero un indebito arricchimento, il tutto nel rispetto delle percentuali di responsabilità delle parti coinvolte.
In ogni caso, con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, incluse.”.
Il Sig. non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica della citazione. CP
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., sentiti in sede di interrogatorio formale il
Sig. e il Sig. escussi i testi ed espletata CTU medico legale sulla persona Parte_1 CP dell'attore, la causa, precisate le parti le conclusioni come da note di trattazione ritualmente depositate per l'udienza tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., veniva riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., come da ordinanza del 29.10.2024.
Sul merito della domanda
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del Sig. , non costituitosi nel CP presente giudizio nonostante la regolare notifica della citazione (Cfr. doc. A) 03 atto di citazione).
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
L'art. 2697 c.c. dispone che colui il quale vuol far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto provare i fatti sui quali si fonda la propria eccezione.
La richiamata regola in tema di riparto dell'onere probatorio tra le parti in giudizio, assume un'importanza fondamentale, assurgendo a criterio di «decisione» dei fatti controversi, nell'ipotesi di mancata prova.
In sostanza è l'art. 2697 c.c. a ripartire tra le parti in causa il c.d. rischio della mancata prova dei fatti allegati.
Il divieto di non liquet posto in capo al giudice determina, in ogni sistema processuale, l'esigenza di individuare una regola di giudizio che ripartisca il rischio della mancata prova tra le parti, affinché, nell'ipotesi in cui manchi, anche in via presuntiva, la dimostrazione dell'esistenza di un fatto idoneo a produrre determinate conseguenze giuridiche, la carenza di prova venga posta a carico della parte alla quale spettava l'onere di dimostrare la sussistenza di tale fatto.
Vertendosi in tema di investimento di pedone, l'art. 2054 c.c. pone una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo investitore tenuto, quindi, a provare di aver adoperato tutti gli accorgimenti necessari ad evitare il verificarsi dell'evento sinistroso.
3 Tanto premesso, deve osservarsi che i testi escussi in corso di causa hanno fornito due versioni contrastanti dell'evento accaduto in data 25.4.2019 in AG, nei pressi dell'incrocio tra Via Veneto
e Via Sicilia.
Il Sig. , escusso all'udienza del 20.10.2022, ha dichiarato: “A.D.R. sul capo 1) Si è Testimone_2 vero, io mi trovavo il giorno 24.04.2019 verso le ore 9.30/10,00 alla via Vittorio veneto incrocio con via Sicilia ed ho visto una fiat panda di colore blu proveniente da via Sicilia, scendendo verso via
Vittorio Veneto, che non riuscendo a raddrizzarsi investiva il sig. che era quasi giunto sul Pt_1 marciapiede, completando l'attraversamento; A.D.R.: sul capo 2) ho visto la fiat panda provenire da via Sicilia che senza fermarsi investiva l'attore, che conosco in quanto abita nella stessa zona. io abito in via Vittorio Veneto ed ho un negozio di detersivi proprio sulla detta via. La Fiat panda investiva l'attore con la sua parte anteriore destra e veniva attinto al lato sinistro. Dopo Parte_1
l'urto l'attore cadde a terra ed io mi procurai una sedia per farlo sedere e poi fu portato in ospedale dallo stesso conducente della Fiat Panda, io lo seguivo con la mia auto e venne portato all'ospedale di Frattamaggiore. A.D.R.: Il sig. non ha una andatura barcollante. A.D.R.: Nei pressi Parte_1 del luogo del sinistro non ci sono attraversamenti pedonali, solo di recente hanno messo un dosso.
Sulla memoria ex art. 183 di parte convenuta il veicolo fiat panda stava svoltando sulla CP_6 destra;
non mi risulta che la Panda abbia riportato dei danni. A.D.R.: Io ho visto proprio Parte_1 essere attinto dalla Panda, difatti, il conducente della Panda uscendo dal veicolo disse “Io non l'ho proprio visto”. A.D.R.: È la prima volta che sono sentito come testimone in un processo. A.D.R.:
Vengono mostrate al teste le foto allegate alla produzione di parte convenuta il Controparte_1 teste dichiara di riconoscere dalle foto i luoghi di causa, ma non il punto in cui c'è stato il sinistro, non ritratto nelle dette foto, ed appone la sua sottoscrizione sulla seconda, terza e quarta foto.”.
Il Sig. escusso all'udienza del 13.4.2023, ha dichiarato: “A.D.: So che Testimone_3 Parte_1 ha subito un incidente. Non ricordo l'anno forse due tre anni fa, non ricordo il mese, non ricordo il giorno, era domenica era una giornata di sole, ricordo che erano le 8,30/9,00, in Via Sicilia in
AG; io mi trovavo sulla terza traversa sulla destra da sotto. Il punto in cui è accaduto l'incidente
è un tratto a senso unico di una traversa che scende. Io camminavo a piedi per andare a comprare le sigarette”. si trovava sul marciapiede da solo ed è caduto, io l'ho visto che stava rivolto Parte_1 con la faccia verso la strada ed è caduto sulla strada e per fortuna una vettura che sopraggiungeva si è fermata subito e non lo ha travolto. Io sono accorso ad aiutarlo, così il conducente dell'auto una
Fiat Panda di colore Bluette, presente in aula, che è uscito dall'auto per aiutarlo. CP
Abbiamo poi chiamato la moglie che è venuta ed ha detto: “Eri fresco operato e non dovevi uscire da casa, potevi far passare un guaio a qualcuno”. “ non stava attraversando, ma è caduto. Parte_1
Il con la moglie di ha accompagnato lo stesso in ospedale, non so quale perché CP Parte_1
4 io non sono andato”; “La Panda andava piano, se andava veloce lo avrebbe travolto”. “La CP_5 non lo ha proprio toccato. La Panda proveniva da Via Sicilia e stava scendendo la traversa a destra”.
Sul capo “e) Vero che nel momento in cui veniva investito si trovava nei pressi del marciapiede opposto e veniva colpito al fianco sinistro interessandone gli arti sia con la parte anteriore destra che CP_ con la ruota destra della R.: No non è vero”; “f) Vero che il sig. aveva un'andatura Parte_1 regolare e non barcollante. R.: Il Sig. camminava piano, sembrava che non ce la facesse Parte_1
a camminare, oscillava, ed è caduto”; “g) Vero che all'epoca del sinistro le strisce pedonali non erano presenti essendo state disegnate solo successivamente. R.: Le strisce pedonali non c'erano e non sono state mai messe”; ifesa parte attrice: Il lavorava per l'acquedotto.” CP_6 CP
Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi emergono due versioni completamente diverse del fatto storico, in particolare il Sig. , pur indicando una data errata, il 24 anziché il 25 aprile, ha Tes_2 confermato l'impatto tra il veicolo del convenuto e l'attore, mentre il Sig. ha negato Tes_3 completamente l'evento.
Non può non rilevarsi, però, la inattendibilità del teste Sig. che di fatti ha fornito Testimone_3 una “terza” ed “inedita” versione dell'evento, con caduta sul marciapiede e non durante l'attraversamento (“ si trovava sul marciapiede da solo ed è caduto” – non Parte_1 Parte_1 stava attraversando, ma è caduto”), contrastante non solo con le deduzioni di parte attrice, ma anche con quanto affermato dal convenuto Sig. in sede di denuncia di sinistro (Cfr. doc. Parte_2
3 comparsa di costituzione e dalle dichiarazioni sottoscritte dai Sig.ri Giovanni Controparte_4
Boemio e (Cfr. doc.
5-6 comparsa di costituzione ). Persona_1 Controparte_4
Va rilevato che nel presente giudizio i testi indicati dalla società assicuratrice Boemio e pur Tes_1 essendo stati citati per plurime udienze, non si sono mai presentati per essere escussi e la parte è stata, poi, dichiarata decaduta dall'assunzione, mentre il teste non citato si presentava Tes_3 spontaneamente.
Ma al di là di tali osservazioni, l'unico dato acclarato dal materiale probatorio acquisito può ritenersi la circostanza che l'attore è stato attinto dal veicolo condotto dal convenuto Parte_1 CP
[...]
Invero, la società convenuta ha sostenuto la colpa del pedone che sarebbe apparso improvvisamente barcollando e spaventatosi sarebbe caduto sull'auto. Tale versione a parere della scrivente non esclude in assenza di prova contraria il convenuto dalle sue responsabilità, non essendo emerso che il CP quale conducente del veicolo investitore abbia posto in essere tutto quanto necessario ad evitare l'impatto.
Va, comunque, rilevato che sono le medesime affermazioni del convenuto a far emergere la responsabilità esclusiva del non si ritiene plausibile che lo , che secondo la CP Parte_1
5 convenuta aveva un'andatura barcollante, potesse apparire “improvvisamente” dinanzi all'auto del e caderci sopra, essendo più verosimile il contrario e, cioè, che il veicolo condotto dal CP [...] svoltando all'incrocio, sopraggiungesse improvvisamente, colpendo lo che CP Parte_1 attraversava lentamente.
Difatti, in base al costante indirizzo della Suprema Corte, anche l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità. È pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Ai fini di tale dimostrazione non è sufficiente la violazione da parte del pedone delle regole del codice della strada, e neanche l'anomalia della sua condotta. Occorre invece che il conducente del veicolo dimostri, da una parte, di avere adottato tutte le cautele esigibili, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta, in relazione alle circostanze del caso concreto e, dall'altra parte, che la condotta del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile e dunque il sinistro evitabile (cfr. Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 24472 del 18/11/2014, Rv. 633520 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3964 del 19/02/2014, Rv.
630412 - 01: «in caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato un incrocio regolato da semaforo per lui rosso non vale ad escludere la responsabilità dell'automobilista, ove tale condotta anomala del pedone fosse - per le circostanze di tempo e di luogo, che avrebbero consigliato una maggiore prudenza e in particolare una minore velocità - ragionevolmente prevedibile»; Sez. 3, Sentenza n. 5399 del 05/03/2013, Rv. 625422 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 3542 del 13/02/2013, Rv. 625216 - 01, con specifico riguardo alla velocità prudenziale da tenere: «in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, per superare la presunzione di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., non è sufficiente che il conducente provi che l'investimento del pedone sia avvenuto mentre il veicolo procedeva alla velocità consentita nel centro abitato in condizioni ottimali, dovendo la stessa velocità essere costantemente adeguata alle circostanze del caso concreto, onde prevenire un'eventuale situazione di pericolo»; Sez. 3, Sentenza
n. 524 del 12/01/2011, Rv. 616132 - 01; in precedenza, v. anche: Sez. 3, Sentenza n. 6707 del
16/06/1993, Rv. 482791 - 01: «nel caso di investimento di un pedone che abbia attraversato fuori dalle strisce pedonali, la semplice inosservanza, da parte del pedone, dell'obbligo di dare la precedenza al conducente, può essere considerata una concausa dell'evento ma non esclude, di per sé, la responsabilità del conducente, la cui colpa, essendo egli comunque tenuto alla osservanza delle regole di comportamento degli artt. 101 e 102 del D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, può essere esclusa solo se l'ostacolo si sia frapposto in modo così improvviso ed imprevedibile da non essere evitabile e non quando, quindi, esso avrebbe potuto e dovuto essere percepito ove il conducente avesse usato l'ordinaria prudenza ed accortezza, senza lanciare il suo veicolo ad una velocità che, avuto riguardo
6 alle particolari condizioni di tempo e di luogo, doveva considerarsi eccessiva»; Sez. 3, Sentenza n.
8066 del 20/07/1993, Rv. 483226 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5667 del 18/09/1986, Rv. 448152 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 3967 del 24/08/1978, Rv. 393570 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5253 del 03/12/1977,
Rv. 388902 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 3846 del 23/08/1977, Rv. 387517 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2163 del 18/07/1974, Rv. 370515 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 438 del 16/02/1974, Rv. 368148 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 1649 del 08/06/1973, Rv. 364532 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 2891 del 30/07/1969, Rv.
342718 - 01).
In definitiva «l'accertamento di un comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
ai fini di tale dimostrazione non è sufficiente neanche l'anomalia della condotta del pedone, occorrendo che il conducente del veicolo dimostri di avere adottato tutte le cautele esigibili, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta, in relazione alle circostanze del caso concreto, che la condotta anomala del pedone non fosse ragionevolmente prevedibile, e che quindi il sinistro non fosse in concreto evitabile» (Cfr.: Cass.
Sez. 3 - , Sentenza n. 8663 del 04/04/2017) .
Alla luce delle superiori considerazioni, appare evidente che il convenuto non ha superato la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 co 1 c.c. dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; di aver tenuto una condotta di guida adeguata, e di aver adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (Cfr.: Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9856 del 28/03/2022).
Alcuna responsabilità si ravvisa, poi, nella condotta dell'attore non essendo presenti passaggi pedonali in prossimità del luogo di attraversamento come emerso dall'istruzione probatoria, né la lentezza può essere considerata ai fini di un concorso di colpa del pedone.
Tutto ciò chiarito relativamente all'an della domanda, deve esaminarsi il profilo del quantum.
Il CTU nominato dal giudice, Dott. , ha depositato perizia a seguito di esame Persona_2 condotto sulla persona e con motivazione coerente ed esauriente e con valutazione immune da vizi logico-giuridici, che il Tribunale intende fare propria, ha così concluso:
“I presenti accertamenti Medico-Legali consentono di affermare che a seguito Parte_1 dell'evento traumatico occorso in data 25/04/2019 ebbe a riportare: “Frattura trimalleolare sinistra
+ polso sinistro, riduzione ed osteosintesi caviglia sinistra e polso sinistro” Complessivamente è possibile valutare la durata della malattia in giorni 60 di totale inabilità al 100%, in giorni 30 di inabilità al 75%, in giorni 30 di inabilità al 50%, in giorni 30 di inabilità al 25%.
7 Per quel che attiene i postumi, sia di quant'altro del caso di specie a rilevanza medico-legale, va detto che allo stato attuale sono ormai considerati stabilizzati e come tali non suscettibili di miglioramento consistenti in: Frattura trimalleolare sinistra + polso sinistro sottoposte a riduzione ed osteosintesi caviglia sinistra e polso sinistro, quantizzabile nella misura del 12% (dodici per cento).
Si precisa altresì che tale menomazione non rende più usurante il lavoro già esercitato, pur non impedendolo, né limitandolo, altresì gli stessi postumi permanenti non influiscono sulla sfera individuale, né su quella relazionale, né sull'espletamento delle normali attività quotidiane.
I postumi permanenti non sono suscettibili di miglioramento mediante protesi, terapie o interventi.
Alla luce di quanto sin qui esplicato e dedotto, si riconosce un danno biologico permanente complessivo quantizzabile nella misura percentuale del 12% (dodici per cento). conclusioni medico-legali
Premesso che i postumi residuati in conseguenza del sinistro del 25/04/2019 sono tali da ridurre in modo permanente l'integrità psico-fisica del Sig. Parte_1
La dinamica riferita dal periziando è compatibile con le lesioni riportate dalla stessa come si evince sia dalla documentazione allegata agli atti, che dall'esame clinico.
Sono presenti spese mediche sostenute documentate agli atti del fascicolo di produzione per Euro
40,00.”
Ciò chiarito, la convenuta compagnia sarà quindi tenuta al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €. 40,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dallo stesso (spese mediche sostenute), nonché della somma di €. 35.346,00 (IP €. 23.271,00 + ITT €. 6.900,00 + ITP 75% €.
2.587,50 + ITP 50% €. 1.725,00 + ITP 25% €. 862,50) quale risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attore, calcolato alla luce delle richiamate risultanze della CTU agli atti e in applicazione delle Tabelle di Milano 2024, non potendo trovare applicazione la più recente Tabella Unica
Nazionale di cui al DPR n. 12 del 13.01.2025 considerato che, ai sensi dell'art. 5 citato DPR, “le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore”.
Le somme riconosciute sono la risultanza della rivalutazione alla data della decisione (secondo le tabelle aggiornate): ed invero solo attraverso il meccanismo della rivalutazione monetaria è possibile rendere effettivo il principio secondo cui il patrimonio del creditore danneggiato deve essere ricostituito per intero (quanto meno per equivalente); essendo evidente che, pur nell'ambito del vigente principio nominalistico, altro è un determinato importo di denaro disponibile oggi ed altro è il medesimo importo disponibile in un tempo passato).
8 Su detta somma, devalutata alla data del fatto ed annualmente rivalutata secondo indice istat (foi senza tabacchi), vanno riconosciuti i soli interessi legali dalla data dell'evento (25.04.2019) alla data di pubblicazione della sentenza (Cfr.: Cass. Sentenza 07.07.2009 n. 15928), e dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ.
Quanto all'ulteriore danno non patrimoniale richiesto, null'altro può essere riconosciuto in favore della parte attrice, non avendo quest'ultima fornito la prova del c.d. danno morale patito in conseguenza del sinistro (cfr. Cass., S.U., 18.11.2008, n. 26972), né essendo lo stesso ravvisabile in re ipsa, (cfr. Cass., 15.7.2005, n. 15022, est. Segreto e Cass., 9.11.2006, n. 23918).
Difatti, non è possibile liquidare un danno morale poiché non risultano allegate particolari condizioni soggettive del danneggiato, né particolari situazioni atte ad una personalizzazione del risarcimento.
Si richiama in tal caso Cass Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014 secondo cui “Il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale.
Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”.
Principio chiarito anche dalla sentenza della Suprema Corte del 04.07.2007, n. 15131, la quale ha precisato che anche in tema di risarcimento del danno da responsabilità aquiliana (sia esso patrimoniale che non patrimoniale) occorre che sia provata l'esistenza di ogni danno di cui si chiede il risarcimento, non potendo ritenersi che il danno sia in re ipsa, cioè coincida con l'evento, poiché il danno risarcibile è pur sempre un danno conseguenza anche nella responsabilità aquiliana, giusti i principi di cui agli artt. 2056 e 1223 c.c. e non coincide con l'evento, che è invece un elemento del fatto, produttivo del danno. Invero il danno risarcibile, nella struttura della responsabilità aquiliana, non si pone in termini di automatismo, con il fatto dannoso.
Sulle spese di lite
9 Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate come da parametri di cui al
D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. 147/2022, in considerazione della complessità delle questioni trattate, del valore della controversia delle fasi effettivamente svolte.
Le spese di C.T.U. già liquidate come da separato decreto sono definitivamente poste a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna in solido i convenuti Sig. CP
CP_ e al pagamento, in favore dell'attore Sig. , della
[...] Controparte_4 Parte_1 somma di €. 35.386,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi come in parte motiva;
CP_ 2) Condanna in solido i convenuti Sig. e al rimborso, in CP Controparte_4 favore dell'attore Sig. , delle spese di lite che liquida in €. 759,00 ed €. 3.809,00 Parte_1 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge se dovute, con attribuzione all'Avv. Rocco Capasso dichiaratosi antistatario;
3) Condanna i convenuti in solido Sig. e al pagamento di CP Controparte_8 spese e compensi di C.T.U., liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Aversa, 16 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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