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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/06/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 879/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 879/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FUSCA MANUELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...]. CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. MARUCCIO SIMONA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“- revocare l'affidamento congiunto di , divenuta maggiorenne e trasferitasi presso la residenza del Persona_1 padre;
- revocare l'obbligo posto a carico del sig. di contribuire al mantenimento della propria figlia Parte_1 Per_1
attraverso il versamento del contributo mensile di euro 300,00 alla sig.ra
[...] CP_1
- porre a carico della sig.ra l'obbligo di versare al sig. , a far data dal provvedimento CP_1 Parte_1 di modifica delle condizioni di divorzio, entro il 30 di ogni mese a titolo di concorso nel mantenimento per la figlia
Pag. 1 , maggiorenne ma non autosufficiente, la somma di € 150,00 mensili oltre al 50% delle spese sanitarie Persona_1 non mutuabili, scolastiche e straordinarie, previi accordi con la sig.ra e dietro esibizione di CP_1 documentazione fiscale;
- disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, dando atto che le parti dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento per le figlie per il periodo pregresso;
- immutate tutte le ulteriori condizioni della sentenza n. 184/2019 del 25.02.2019, R.G. n. 204/2019 del Tribunale di Novara.
- i coniugi dichiarano espressamente ex art. 473 bis 51 II comma c.p.c. di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, a tal fine allegano dichiarazione di rinuncia a comparire alla fissanda udienza di comparizione delle parti, di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni del ricorso”
Per il PM
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 13/03/2025, e hanno Parte_1 CP_1 congiuntamente chiesto, a modifica delle condizioni della sentenza di divorzio:
-la revoca dell'affidamento congiunto di , divenuta maggiorenne;
Per_1
-la revoca dell'obbligo posto a carico di di corrispondere a Parte_1 CP_1
l'importo a titolo di concorso nel mantenimento a favore della figlia allora minorenne;
[...]
-porre a carico di l'obbligo di versare al sig. a far data dal CP_1 Parte_1 provvedimento di modifica delle condizioni di divorzio, entro il 30 di ogni mese a titolo di concorso nel mantenimento per la figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, la somma di € Persona_1
150,00 mensili oltre al 50% delle spese sanitarie non mutuabili, scolastiche e straordinarie, previi accordi con la sig.ra e dietro esibizione di documentazione fiscale;
CP_1
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione del 13/03/2025, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso presentato congiuntamente dalle parti merita accoglimento. Le condizioni concordate dalle parti a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio, invero, appaiono giustificate dalle sopravvenienze verificatesi successivamente alla pronuncia di separazione stessa, in assenza di profili di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e , a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 184/2019 Pt_1 CP_1 emessa dal Tribunale di Novara, così provvede:
1. Revoca l'obbligo posto in capo a di versare a Parte_1 CP_1 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario l'importo mensile di euro 300,00 quale contributo al mantenimento di;
Per_1
2. dispone che corrisponda a titolo di concorso al mantenimento della CP_1 figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, la somma di € 150,00 mensili entro il Per_1
30 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie;
Pag. 2 3. fermo nel resto per quanto di ragione;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 9 maggio 2025.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 879/2025, introdotta da:
(c.f. ), nato in [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. FUSCA MANUELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...]. CP_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. MARUCCIO SIMONA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“- revocare l'affidamento congiunto di , divenuta maggiorenne e trasferitasi presso la residenza del Persona_1 padre;
- revocare l'obbligo posto a carico del sig. di contribuire al mantenimento della propria figlia Parte_1 Per_1
attraverso il versamento del contributo mensile di euro 300,00 alla sig.ra
[...] CP_1
- porre a carico della sig.ra l'obbligo di versare al sig. , a far data dal provvedimento CP_1 Parte_1 di modifica delle condizioni di divorzio, entro il 30 di ogni mese a titolo di concorso nel mantenimento per la figlia
Pag. 1 , maggiorenne ma non autosufficiente, la somma di € 150,00 mensili oltre al 50% delle spese sanitarie Persona_1 non mutuabili, scolastiche e straordinarie, previi accordi con la sig.ra e dietro esibizione di CP_1 documentazione fiscale;
- disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti, dando atto che le parti dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento per le figlie per il periodo pregresso;
- immutate tutte le ulteriori condizioni della sentenza n. 184/2019 del 25.02.2019, R.G. n. 204/2019 del Tribunale di Novara.
- i coniugi dichiarano espressamente ex art. 473 bis 51 II comma c.p.c. di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, a tal fine allegano dichiarazione di rinuncia a comparire alla fissanda udienza di comparizione delle parti, di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni del ricorso”
Per il PM
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 13/03/2025, e hanno Parte_1 CP_1 congiuntamente chiesto, a modifica delle condizioni della sentenza di divorzio:
-la revoca dell'affidamento congiunto di , divenuta maggiorenne;
Per_1
-la revoca dell'obbligo posto a carico di di corrispondere a Parte_1 CP_1
l'importo a titolo di concorso nel mantenimento a favore della figlia allora minorenne;
[...]
-porre a carico di l'obbligo di versare al sig. a far data dal CP_1 Parte_1 provvedimento di modifica delle condizioni di divorzio, entro il 30 di ogni mese a titolo di concorso nel mantenimento per la figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, la somma di € Persona_1
150,00 mensili oltre al 50% delle spese sanitarie non mutuabili, scolastiche e straordinarie, previi accordi con la sig.ra e dietro esibizione di documentazione fiscale;
CP_1
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di comparizione del 13/03/2025, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni e il Giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il ricorso presentato congiuntamente dalle parti merita accoglimento. Le condizioni concordate dalle parti a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio, invero, appaiono giustificate dalle sopravvenienze verificatesi successivamente alla pronuncia di separazione stessa, in assenza di profili di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e , a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 184/2019 Pt_1 CP_1 emessa dal Tribunale di Novara, così provvede:
1. Revoca l'obbligo posto in capo a di versare a Parte_1 CP_1 in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario l'importo mensile di euro 300,00 quale contributo al mantenimento di;
Per_1
2. dispone che corrisponda a titolo di concorso al mantenimento della CP_1 figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, la somma di € 150,00 mensili entro il Per_1
30 di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie;
Pag. 2 3. fermo nel resto per quanto di ragione;
4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 9 maggio 2025.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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