Sentenza 26 aprile 1999
Massime • 1
L'art. 447 bis cod.proc.civ., introdotto dall'art. 70 della legge n. 353 del 1990, nell'unificare tutte le controversie in materia di locazione, di comodato di immobili urbani e di affitto di aziende, quanto al rito applicabile ed alla competenza territoriale, non ha modificato la portata delle relative norme, ne' gli effetti della inosservanza di esse. Ne consegue che l'omesso mutamento del rito da ordinario a speciale, ai sensi dell'art. 426 cod.proc.civ., mutamento previsto, per i giudizi nelle materie indicate dallo stesso art. 447 bis, pendenti alla data del 30 Aprile 1995, dall'art. 90, comma settimo, della citata legge n. 353 del 1990, non spiega effetti invalidanti, neanche in grado di appello, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'art. 426 citato, sulla sentenza, tranne che abbia inciso sulla determinazione della competenza, sul contraddittorio, sui diritti della difesa o sul regime delle prove.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/04/1999, n. 4159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4159 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ugo FAVARA - Presidente -
Dott. NT LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CENTRO MODA CALZATURE SRL, in persona del legale rapp.te pro tempore La SA NT. Elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO SABBADINI, difeso dall'avvocato CARLO USAI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RDB SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 16, presso lo studio dell'avvocato SALINARI NICOLA, che lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
IO I SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 479/97 del Tribunale di VELLETRI, emessa il 22/1/97 depositata il 12/04/97; RG.2528/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/02/99 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato NICOLA SALINARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del I motivo del ricorso e l'assorbimento degli altri motivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La s.r.l. R.D.B., con atto del 9 marzo 1994, ha intimato alla s.r.l. Giangio I ed alla s.r.l. Centro Moda Calzature sfratto per morosità da (una parte di) un complesso immobiliare in Ariccia di proprietà dell'intimante, denunciando il mancato pagamento di canoni di locazione per un ammontare di oltre lire 74 milioni. Nella citazione a comparire davanti al pretore di Albano per la convalida la Società Giangio I è stata indicata come cessionaria di un precedente contratto di locazione e la Società Centro Moda Calzature come affittuaria dell'azienda esercitata nei locali. La s.r.l. Centro Moda Calzature si è opposta alla convalida e, con l'opposizione, ha dedotto: che era succeduta alla s.r.l. Giangio I nel contratto di locazione;
che i canoni dovuti non erano quelli richiesti;
che intendeva sanare la morosità nei termini dovuti.
2. Il pretore, con ordinanza del 2 maggio 1994, ha convalidato lo sfratto in danno della s.r.l. Giangio I e della s.r.l. Centro Moda Calzature.
Quest'ultima ha proposto appello contro l'ordinanza di convalida, lamentando che il pretore non doveva convalidare lo sfratto, ma provvedere con ordinanza, consentendo lo svolgimento delle difese.
Il tribunale di Velletri, con sentenza del 12 aprile 1997, ha rigettato l'appello ed ha considerato: che la Società Centro Moda Calzature non aveva fornito la prova della qualità di cessionaria della locazione;
che l'appellante era sublocatore;
che ricorreva l'inadempimento grave della medesima Società.
3. Per la cassazione di questa sentenza la s.r.l. Centro Moda Calzature ha proposto ricorso, articolato in nove motivi di censura. Resiste con controricorso la s.r.l. R.D.B., che ha depositato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Nell'ordine logico deve essere esaminato prima l'ottavo motivo del ricorso con il quale è censurata la decisione di ammissibilità dell'appello contro l'ordinanza di convalida. La ricorrente sostiene che, nella decisione da un lato è stato dichiarato che il pretore non poteva definire il giudizio con l'ordinanza di convalida stante l'opposizione e le contestazioni dell'intimata, dall'altro ha definito il giudizio con sentenza dichiarativa della risoluzione della locazione: censura di contraddittorietà della motivazione sull'eccezione di nullità delle decisone pretorile.
Il motivo non è fondato.
1.2. L'intimato, quando si duole del fatto che l'ordinanza di convalida dello sfratto è stata emessa fuori dei suoi presupposti legali, deve impugnarla con l'opposizione tardiva di cui all'art. 668 cod. proc. civ. o con l'appello: Cass. 16 maggio 1997, 4366, tra le più recenti.
Lo stabilisce il primo comma dell'art. 161 cod. proc. civ., secondo il quale l'errore sui presupposti della sentenza si converte in motivo d'impugnazione di questa.
Il giudizio di appello così instaurato, tuttavia, non è limitato alla verifica del vizio denunciato, ma investe la fondatezza della pretesa fatta valere in primo grado o le cause che ne impedivano l'accoglimento.
Nel caso che ne occupa l'appello contro l'ordinanza di convalida rende irrilevante la mancanza dei presupposti dell'azione di convalida.
Infatti, il giudice di appello non può limitarsi a dichiarare nulla l'ordinanza, ma deve risolvere nel merito la pretesa del locatore di risoluzione della locazione, pronunciandosi sulla stessa causa risolutiva indicata con la citazione per la convalida, tranne il caso in cui ricorra una delle ipotesi indicate negli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. Da questa premessa si ricava che la Società Centro Moda Calzature non può lamentare che il tribunale di Velletri ha affermato che il giudizio di primo grado non si poteva concludere con ordinanza di convalida e confermare la decisione pretorile. Infatti, il tribunale non ha confermato l'ordinanza di convalida, ma si è pronunciato sulla risoluzione della locazione, la quale era sottesa alla richiesta di convalida dello sfratto.
2.1. Con il primo motivo del ricorso è denunciata la nullità della sentenza impugnata per mancata integrazione del contraddittorio.
La ricorrente sostiene che l'appello contro l'ordinanza di convalida dello sfratto doveva essere rivolto anche in confronto dell'altro convenuto in primo grado s.r.l. Giangio I: censura di violazione dell'art. 331 cod. proc. civ. Il motivo non è fondato.
2.2. La disciplina delle impugnazioni, nell'ordinamento vigente, è improntata al principio di mantenere unitario il giudizio di impugnazione contro la stessa sentenza.
Per questa ragione, nel caso di pluralità di parti è richiesto che al giudizio di impugnazione partecipino tutti coloro che furono parti nel giudizio di primo grado, fatti salvi i casi in cui siano possibili pronunce separate (cd. cause scindibili). La situazione si presenta, in primo luogo, nel caso della "sentenza pronunciata in causa inscindibile": quella nella quale la pluralità delle parti nel giudizio di primo grado è determinata da ragioni di litisconsorzio necessario, da eventi sopravvenuti (come la successione di più persone ad una delle parti) o da ragioni processuali (come la chiamata in causa del terzo).
Questa situazione non ricorre nell'ipotesi di affitto dell'azienda, di sublocazione o di cessione del contratto di locazione, in quanto, per il conseguimento dell'adempimento degli obblighi contrattuali non adempiuti, il creditore può agire contro l'affittuario, il conduttore o il sub conduttore, contro cessionario o il cedente oppure contro entrambi questi ultimi, fatta eccezione del caso in cui abbia liberato il conduttore o il cedente dagli stessi obblighi: art. 1408, secondo comma, cod. civ. L'altra ipotesi è quella della sentenza pronunciata "in cause tra loro dipendenti", che sono quelle legate tra di loro da uno speciale vincolo di pregiudizialità o di garanzia propria. Neppure questa ipotesi ricorre nella situazione ipotizzata, in quanto la risoluzione dell'affitto o della sublocazione è indipendente dal preesistente rapporto di locazione. Discende da ciò che il caso in esame non presentava in primo grado una situazione di litisconsorzio necessario o di pregiudizialità o garanzia di cause che richiedesse l'unitarietà del giudizio di appello che si è svolto davanti al tribunale di Velletri.
Conseguentemente, l'impugnazione della decisione da parte di uno dei soccombenti (la Società Centro Moda calzatura) non doveva essere estesa, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., all'altra parte destinataria della decisione non impugnata (la Società Giangio I). La sentenza impugnata, la quale sia pure implicitamente ha fatto applicazione del principio. si sottrae quindi alla critica contenuta nel motivo esaminato.
3.1. Con il secondo motivo la ricorrente sostiene che il tribunale, prima di decidere la controversia nel merito, doveva consentire lo svolgimento delle difese rispettando le regole delle controversie di lavoro e previdenziali: censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 665, 666, 667 e 447bis cod. proc. civ. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia che la decisione del tribunale è nulla, in quanto doveva essere preceduta dal mutamento del rito da ordinario a speciale, come richiedeva il fatto che il giudizio era pendente alla data del 30 aprile 1995: censura di violazione dell'art. 447 cod. proc. civ. e dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente e non sono fondati.
3.2. L'art. 447bis c.p.c. introdotto dall'art. 70 della legge 21 novembre 1990, n. 353, ha unificato tutte le controversie in materia di locazione, comodato di immobili urbani e affitto di aziende. quanto al rito applicabile ed alla competenza territoriale, superando così i problemi di qualificazione dei rapporti che, prima della riforma, avevano dato luogo a soluzioni interpretative contrastanti. La novella, tuttavia, non ha modificato il concetto di rito nelle relative controversie ed la portata dell'osservanza delle norme che statuiscono su esso.
Discende da ciò che l'omesso mutamento del rito, anche in grado di appello, non spiega effetti invalidanti sulla sentenza, tranne che abbia inciso sulla determinazione della competenza, sul contraddittorio, sui diritti della difesa o sul regime delle prove:
Casa. 13 ottobre 1992, n. 11148.
Nel caso esaminato non si è verificata nessuna di queste evenienze e la sentenza resiste alle critiche poste con il motivo esaminato.
4.1. Per intendere il quarto motivo è necessario riferire che il tribunale ha ritenuto quanto segue:
- la cessione del contratto di locazione dalla Società Giangio I alla Società Centro Moda Calzature, in virtù della quale quest'ultima si era opposta alla convalida dello sfratto ed aveva proposto l'appello, non era stata provata;
- la posizione della Società Centro Moda era quella di sublocatore;
- in questa veste la Società non era legittimata ad impugnare la convalida dello sfratto emessa in confronto del conduttore principale.
Con il motivo la ricorrente critica quest'ultima conclusione e sostiene che essa confonde la legittimazione processuale con quella sostanziale: la prima derivava alla Società Centro Moda dal fatto di essere stata parte del giudizio nel quale era stata emessa l'ordinanza di convalida dello sfratto per morosità: censura di violazione degli artt. 99, 100 e 323 cod. proc. civ. Il motivo non è fondato.
4.2. Nel vigente sistema si deve distinguere la legittimazione ad agire (cd. legitimatio ad processum) dalla titolarità del rapporto sostanziale (detta anche legitimatio ad causam). La prima individua il soggetto legittimato a far valere in giudizio il diritto sostanziale.
Nel giudizio d'impugnazione essa è determinata dalla soccombenza ed implica che questa sola condizione conferisce al soccombente il potere di impugnare la decisione a lui sfavorevole, con la conseguenza che l'impugnazione proveniente da colui che non rivesta la qualità di soccombente deve essere dichiarata inammissibile.
La seconda si riferisce, invece, all'individuazione dei soggetti del rapporto sostanziale, cioè alla titolarità delle posizioni in questo rivestite.
La sentenza impugnata non ha negato alla Società Centro Moda Calzature di impugnare l'ordinanza di convalida dello sfratto (legitimatio ad processum), la quale era stata emessa anche in suo confronto, tanto è vero che ha esaminato il merito dell'appello da essa proposto, come è pacifico tra le parti.
Consegue che l'espressione "legittimazione passiva della Centro Moda Calzature", contenuta nella sentenza impugnata, non si riferisce alla legittimazione processuale (la quale, come s'è visto non è stata negata), ma alla titolarità del rapporto intercorso tra la locatrice e la Centro Moda Calzature.
Il motivo esaminato, quindi, travisa la decisione impugnata e, sotto questo profilo, non è fondato.
5.1. La conclusione raggiunta dal tribunale in punto di legittimazione è criticata anche con il quinto motivo del ricorso, con il quale la s.r.l. Centro Moda Calzature sostiene: che la prova dell'avvenuta cessione della locazione doveva essere ricavata dalla dimostrata cessione della attività commerciale svolta nei locali in contestazione;
che la sublocazione trovava una legittima fonte nella avvenuta cessione dell'attività commerciale: censura di violazione dell'art. 36 della legge n. 392 del 1978. Il sesto motivo del ricorso si riferisce anch'esso al punto della decisione con il quale il tribunale ha ritenuto non raggiunta la prova dell'avvenuta cessione della locazione dalla Società Gangi I alla Società Centro Moda Calzature.
La ricorrente sostiene che il giudice di appello è incorso nei seguenti errori: non ha considerato che i canoni della locazione erano stati da essa versati direttamente alla locatrice;
non sì è accorto che il trasferimento del contratto di locazione non richiede forme particolari;
non ha valutato i comportamenti delle parti, quali la mancata contestazione del trasferimento della locazione da parte della Giangio: censura di violazione dell'art. 1351 cod. civ. Il settimo motivo del ricorso investe il capo della decisione impugnata nel quale è stata confermata la risoluzione della locazione per inadempimento.
Il tribunale ha ritenuto che la Società Centro Moda Calzature aveva ammesso l'inadempimento e che si trattava di inadempimento grave in ragione del fatto che si riferiva a dodici mensilità del canone ed era anche reiterato.
La ricorrente premette che il mancato pagamento doveva essere considerato giustificato sia in base alle trattative di acquisto che essa aveva avuto con il dante causa della locatrice, sia in base al comportamento ingiusto tenuto dalla R.D.B. che non l'aveva messa a parte dell'avvenuto acquisto. Sostiene poi che queste eccezioni non erano state contestate nel giudizio di primo grado, per cui il tribunale ne avrebbe potuto tenere conto e che la sentenza impugnata non ha dato alcuna giustificazione dell'affermazione che il proprio inadempimento era stata reiterato: censura di omessa motivazione circa i motivi posti a sostegno dell'opposizione e circa le eccezioni proposte in merito alla mancata comunicazione della cessione dell'immobile.
Il nono motivo del ricorso investe, sia pure sotto altri profili, sempre la decisione del tribunale in ordine alla risoluzione del contratto di locazione per inadempimento.
La ricorrente sostiene che l'inadempimento non poteva essere ricavato dalla sola dichiarazione dell'intimante: censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 665 e 666 cod. proc. civ. Le censure contenute nei motivi ora esposti non possono essere esaminate.
5.2. Dall'atto di appello e dalle conclusioni del corrispondente giudizio si ricava che davanti al tribunale la Società Centro Moda Calzature si e 'limitata ad insistere sulla nullita' del provvedimento di convalida, ponendosi in una posizione di impugnante il solo provvedimento di convalida.
Ciò non era consentito.
Fatta eccezione delle situazioni nelle quali l'ordinamento ha configurato il principio del doppio grado di giurisdizione (tra le quali sono annoverate quelle indicate negli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.), l'appellante deve svolgere la sue difese nella prospettiva di una decisione di merito.
Il che vale a dire che, nella situazione data, gli argomenti indicati nei motivi che si stanno esaminando dovevano essere svolti dalla Società Centro Moda Calzature davanti al tribunale. Nell'atto di appello e nelle conclusioni rese nel giudizio di impugnazione la Società si è limitata, invece, a trattare gli argomenti che militavano a prò della nullità del provvedimento di convalida e non ha riproposto le eccezioni contrarie all'accoglimento della pretesa di risoluzione della locazione, già avanzate in primo grado.
Da questo punto di vista, quindi,. le censure che si leggono nel ricorso che si sta esaminando sono nuove e non possono essere esaminate in questa sede.
6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara compensate le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 26 aprile 1999