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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 212/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 11452/2019, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 17996/2010, al quale è riunito il processo civile d'appello iscritto al n. 466/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 31.01.2025, pendenti
TRA alla Via Manzoni n. 244 (C.F.: Parte_1
) in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avvocato Raffaele De Vito (C.F.: ) in virtù di procura alle C.F._1
liti in calce alla comparsa di costituzione depositata in primo grado
APPELLANTE nel giudizio recante R.G. n. 212/2020 - APPELLATO nel giudizio recante R.G. n. 466/2020
E
e Unipersonale (C.F. e P.I: ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona dell'amministratore p.t. (C.F: ), rappresentata e difesa C.F._2
dall'avvocato Raffaele De Vito (C.F.: ) in virtù di procura alle C.F._1
liti in calca alla comparsa di intervento depositata in primo grado
1 APPELLATA nel giudizio recante R.G. n. 212/2020 - APPELLANTE nel giudizio recante R.G. 466/2020
NONCHÉ
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_2 C.F._3 Parte_2
) e (C.F.: , C.F._4 Parte_3 C.F._5
rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Sepe (C.F.: in C.F._6
virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATI nel giudizio recante R.G. n. 212/2020 ed in quello recante R.G.
466/2020
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._7
dall'avvocato Marino Carelli Nitti Valentini (C.F.: in virtù di C.F._8
procura in calce alla comparsa di intervento depositata in appello
INTERVENUTA nel giudizio recante R.G. n. 212/2020
E
(C.F.: ) CP_4 C.F._9
APPELLATA CONTUMACE nel giudizio recante R.G. n. 212/2020 ed in quello recante R.G. 466/2020
E
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_5 C.F._10 Controparte_6
), (C.F.: ) e C.F._11 Parte_4 C.F._12
(C.F.: ) quali eredi di Parte_5 C.F._13 Per_1
[...]
APPELLATI CONTUMACI nel giudizio recante R.G. n. 212/2020 ed in quello recante R.G. 466/2020
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: per il : “In relazione Controparte_7 CP_8
alle note di trattazione scritta del 25.4.2024 e con specifico riferimento alle note del
2 9.10.2023, si ritiene opportuno chiarire che la richiesta di compensazione delle spese
è da riferirsi come precisato, peraltro, nelle note di trattazione scritta del 15.4.2024
(per l'udienza del 19.4.24) agli appellati , rispetto ai quali va dichiarata CP_2
cessata la materia del contendere e non, evidentemente, alla interventrice nei CP_3
cui confronti si conclude per il rigetto e la inammissibilità dell'intervento, con sua conseguente condanna alle spese di lite, …”; per gli appellati e “vista la rinunzia da Controparte_2 Parte_2 Pt_3
parte dei due appellanti principali, rinunzia accettata dagli appellati, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite. Quanto alla posizione processuale della condomina, , Controparte_9
dichiararsi inammissibile l'atto di intervento spiegato, con condanna della medesima alle spese del presente grado di giudizio. Questa difesa chiede assegnarsi la causa a sentenza …”; per l'intervenuta “… voglia verificare se sussistono i Controparte_3
presupposti per sospendere ai sensi dell'art. 295 c.p.c. il presente giudizio, affinché siano prima decise la causa di cui alla citata CTU recante numero r.g. 24268/2022
G.U. Dott. D'Auria 6 sezione del Tribunale di Napoli prossima udienza 15.4.2025 rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art.
281 sexies c.p.c. e la causa pendente in Corte di Appello Napoli recante r.g.
4250/2023 o differire il presente giudizio ad altra udienza in attesa della decisione delle suddette cause… In via subordinata, …. precisa le conclusioni riportandosi a tutti i propri atti di cui se ne chiede l'accoglimento con vittoria di spese e compensi di giudizio, nonché ai documenti e verbali di causa insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati (in particolare, reitera la richiesta di chiamare il C.T.U. a chiarimenti sulle circostanze dedotte in comparsa d'intervento) e si chiede la causa sia introitata a sentenza …”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
3 A seguito del procedimento cautelare ex art. 1172 c.c. avviato con ricorso del
10.02.2009 depositato presso il Tribunale di Napoli e concluso, a seguito di reclamo, con ordinanza del 27.04.2010, con citazione notificata il 21.05.2010 CP_2
e convenivano, innanzi al medesimo Ufficio
[...] Parte_2 Parte_3
Giudiziario, il e Controparte_10 Pt_1 CP_4
deducendo: di essere proprietarie le prime ed usufruttuario il terzo, di un appezzamento di terreno sito in alla Via Manzoni n. 242, di circa 25.000 mq. Pt_1
che dalla collina di Posillipo degrada verso Bagnoli, con un dislivello da monte
(ingresso) a valle della proprietà di circa 50 metri di altezza;
che a tale appezzamento di terreno si accede dal cancello posto al civico n. 242 di Via A. Manzoni, dal quale si dipana una strada asfaltata a forma di “S”, sia carrabile che pedonale, che scende verso valle e conduce agli ingressi di quattro unità immobiliari, ed in particolare scendendo: a) sulla destra fabbricato di tre piani fuori terra dell'ampiezza di circa 120 mq. a piano oltre spazi esterni;
b) scendendo, attraversando due tornanti vi è una villetta ad un piano di mq. 160 circa oltre terrazzo esterno che gira attorno l'intero immobile;
c) continuando a scendere per il viale vi è ultimo fabbricato di n. 2 piani fuori terra di circa 210 mq. a piano, oltre giardino di mq. 400 circa e terrazzo di copertura di circa 210 mq.; che tale compendio immobiliare ha affaccio sul mare, lato
Flegreo, ed è attualmente occupato da n. 6 nuclei familiari;
che a monte della suindicata proprietà vi è il fabbricato di Via Manzoni n. 244, acquistato dalla CP_2
I.IT S.r.l. nell'anno 2004, in condizioni decadenti, e poi dalla stessa ristrutturato, costituito da n. 4 livelli fuori terra, suddivisi in n. 14 appartamenti, e due ulteriori corpi di fabbrica, ubicati in posizione avanzata rispetto al primo plesso immobiliare, panoramici sul versante Bagnoli, uno adibito ad abitazione con giardino e l'altro a deposito/box auto, ed inoltre spazio esterno di circa mq. 500 suddiviso in stalli auto, scoperti e prospicienti la proprietà dominandola dall'alto; che ad un livello CP_2
sottostante, è ubicato un terrapieno di proprietà esclusiva anch'ella CP_4
condomina del fabbricato di Via Manzoni n. 244, già di proprietà I.IT s.r.l., Pt_1
la quale dopo aver ristrutturato l'intero compendio immobiliare ha installato ivi un
4 pozzo assorbente delle acque pluviali condominiali;
che partendo dall'alto verso il basso si trova prima il piazzale del Condominio di Via Manzoni n. 244, al di sotto il terrapieno ed infine, ad un piano ancora inferiore la proprietà ; che la CP_4 CP_2
parte a monte della proprietà confina parzialmente con il civico n. 244 di Via CP_2
Manzoni, ed in particolare con la parte avanzata come sopra indicata, in precedenza di esclusiva proprietà I.IT S.r.l. la quale, dopo aver acquistato e ristrutturato l'esterno dell'intero fabbricato, ha provveduto ad alienare a terzi i singoli immobili;
che finita la ristrutturazione del fabbricato sito al civico n. 244 di Via Manzoni, è risultato installato un tubo di scarico di acqua piovana (di colore arancione) che dal piazzale adibito a stalli auto del de quo scendeva lungo il muro verticale Parte_1
di contenimento sino a giungere alla sottostante proprietà terratica di CP_4
sversando i liquidi raccolti verso il centro del terrapieno, ove si immetteva in
[...]
un pozzo di raccolta (pozzo assorbente); che a partire dal 2007 ad ogni pioggia scendeva una quantità enorme di acqua dal Controparte_10
raggiungendo il pozzo assorbente posto nel terrapieno ove il deflusso delle CP_4
acque aveva iniziato a scavare una galleria sotterranea nella sottoposta proprietà
che tale vasca di raccolta, formata da anelli di calcestruzzo, presenta a circa 2 CP_2
mt. di profondità un diaframma provvisto di un'apertura di circa 30 cm. il quale forma un “troppo pieno” che genera un salto di quota dell'acqua piovana, sotto forte pressione, come una cascata di circa 8 mt.; l'acqua, che così violentemente urta il terreno sottostante, aveva scavato varie gallerie sotto le fondazioni del muro di sostegno, provocando così smottamenti e frane da monte verso valle del terreno ed in particolare della strada sottostante di proprietà che il terrapieno di proprietà CP_2
è sovrastante la proprietà ed è sorretto da un muro di CP_4 CP_2
sostegno, al di sotto di tale terrapieno, si dipana la strada carrabile a forma di “S” della proprietà che da monte scende a valle, nell'intervallo tra le varie curve, CP_2
vi sono numero 6 terrazzamenti di terreno, degradanti verso valle (c.d. viminate); che, durante le piogge, una enorme quantità di acqua dal terrapieno proveniente CP_4
dal cortile del condominio di Via Manzoni n. 244, si era riversata nella Pt_1
5 sottoposta proprietà , provocando il dilavamento dei primi tre terrazzamenti CP_2
effettuati con paletti in legno dall'Ing. nonché i primi squarci nell'asfalto in CP_2
corrispondenza del muretto di contenimento del terrapieno che tali eventi CP_4
dannosi erano stati rappresentati al , alla I.IT Controparte_11
S.r.l. ed alla sin dall'anno 2007, che non essendosi risolto il problema era CP_4
stato adito il Tribunale di Napoli ex art. 1172 c.c. ed in sede di reclamo il Collegio con ordinanza del 27.4.2010 aveva concesso il provvedimento cautelare a seguito del quale era iniziata la fase di attuazione.
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità degli eventi dannosi in capo al convenuto e a gli attori adivano l'Autorità Giudiziaria Parte_1 CP_4
per ottenere: 1) la conferma del provvedimento sommario, 2) l'accertamento della responsabilità del e di nonché la loro condanna al Parte_1 CP_4
risarcimento dei danni o al versamento delle somme necessarie per il ripristino dello status quo ante; 3) la condanna degli stessi convenuti al risarcimento dei danni patiti da quale usufruttuario e amministratore del fondo quantificate Parte_3 CP_2
in € 50.000.00 o altra somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande, l'accertamento CP_4
della responsabilità solo in capo al e la condanna degli in solido Parte_1 CP_2
o chi di ragione, con il , ad eliminare le cause del fenomeno franoso Parte_1
verificatosi anche nella sua proprietà; in via subordinata, la condanna degli e CP_2
del al rimborso delle somme necessarie per la rimessione in pristino del Parte_1
proprio terreno.
Si costituiva anche il chiedendo: 1) Controparte_12
l'autorizzazione per la chiamata in causa della I.IT S.r.l., 2) la revoca del provvedimento cautelare, con caducazione delle fasi di attuazione, 3) il rigetto delle domande;
in subordine, 4) la riduzione e limitazione del dovuto a quanto di ragione,
5) l'accoglimento dei motivi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi non potendosi qualificare come titolo esecutivo l'ordinanza del 27.04.2010; 6)
6 l'accoglimento della domanda riconvenzionale volta alla condanna degli attori per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
Autorizzata ed effettuata la richiesta chiamata in giudizio, si costituivano gli ex soci della I.IT S.r.l estinta dal 1.02.2008 in quanto cancellata dal registro delle imprese,
e cioè , e e a seguito del Persona_1 CP_6 Pt_4 Parte_5
decesso di , i suoi eredi: il coniuge ed i figli Persona_1 Controparte_5
, e . Controparte_6 Pt_4 Parte_5
Spiegava, da ultimo, intervento ad adiuvandum del Condominio, la
[...]
e Unipersonale quale condomino del fabbricato di via Manzoni n. Controparte_1
244.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., la causa era istruita a mezzo produzioni documentali, veniva ammessa la prova articolata dalle parti e, nel corso dell'espletamento, veniva disposta ulteriore C.T.U.
All'ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare ex art. 1172 cc emessa in sede di reclamo il 27.04.2010, seguiva la fase di attuazione.
All'udienza del 20.09.2019 la causa veniva riservata in decisione.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale così statuiva:
“Conferma l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Napoli in composizione collegiale in fase di reclamo il 27/4/2010 e condanna il condominio sito in via Pt_1
Manzoni 244 al pagamento, in favore di ed , Controparte_2 Parte_2
della complessiva somma di € 275.707,28 oltre i soli interessi legali dall'1/1/2013 al saldo.
Rigetta le domande nei confronti di . CP_4
Rigetta le domande risarcitorie di . Parte_3
Rigetta la domanda ex art. 96 cpc proposta dal condominio sito in via Pt_1
Manzoni 244.
Pone definitivamente a carico del condominio sito in via Manzoni 244 le Pt_1
spese di C.T.U., nella misura già liquidata, espletate nella fase di merito e di attuazione.
7 Condanna il condominio sito in via Manzoni 244 alla rifusione delle spese di Pt_1
lite sostenute dagli attori che liquida complessivamente in € 19.500,00 per compenso ed € 600,00 per spese oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to Andrea Sepe.
Condanna , ed in solido tra Controparte_2 Parte_2 Parte_3
loro al pagamento delle spese di lite sostenute da per complessivi € CP_4
14.000,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Condanna il condominio sito in via Manzoni 244 alla rifusione delle spese di Pt_1
lite sostenute da , , e Controparte_5 Controparte_6 Parte_4
che liquida in complessivi € 11.000,00 per compensi Parte_5
professionali oltre IVA e CPA se dovute e rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso.
Compensa le spese di lite tra la e e le Controparte_1 CP_8
altre parti”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 28.12.2019 e notificata il 3.01.2020, con citazione notificata in data 14.01.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., il in alla Via Manzoni n. 244 Parte_1 Pt_1
interponeva appello - iscritto a ruolo il 17.01.2020 – (giudizio di appello iscritto al n.
212/2020), instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A…; B)
Accogliere il presente appello secondo gli specifici motivi dello stesso e, per l'effetto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, rigettare (al contempo) integralmente la domanda giudiziale attorea introduttiva del giudizio di 1° grado, secondo le conclusioni già rassegnate e precisate in tal grado sia in via principale di merito che subordinata istruttoria e, comunque, emettere i provvedimenti tutti come richiesti con
i singoli motivi (fra cui, subordinatamente, quelli di cui al Ns. atto di chiamata in causa); C) In via istruttoria e subordinata (comunque): 1) Ammettere i chiarimenti al ctu come specificamente richiesti dal nel verbale di udienza Parte_1
8 dell'11.1.2018 su tutti i punti colà dettagliatamente indicati, oltre che su altri eventualmente a ritenersi utili e necessari dalla Corte adita;
2) All'esito, disporre un supplemento di ctu e più subordinatamente, la rinnovazione della stessa ex art. 196 cpc, tramite (in entrambi i casi) altro ctu, ovvero, recte, la nomina di un “pool” di tecnici ed esperti…”.
Si costituivano e che chiedevano Controparte_2 Parte_2 Pt_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I - Preliminarmente, in conseguenza dell'atto di rinunzia notificato ad istanza dell'appellante , si chiede che Parte_1
l'On.le Collegio Voglia dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
…III - In ogni caso rigettare
l'atto di appello, confermando integralmente la sentenza appellata;
…”.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 28.12.2019 e notificata il 3.01.2020, con citazione notificata il 3.02.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325
c.p.c.la e interponeva appello - CP_1 Controparte_1 CP_8
iscritto a ruolo l'8.02.2020 (giudizio di appello iscritto al n. 466/2020), instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A… B) Accogliere il presente appello secondo gli specifici motivi dello stesso e, per l'effetto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente la domanda giudiziale attorea introduttiva del giudizio di 1° grado, secondo le conclusioni già rassegnate e precisate dalla istante società in tal grado sia in via principale di merito che subordinata istruttoria e, comunque, emettere i provvedimenti tutti come richiesti con
i singoli motivi del presente appello (fra cui, subordinatamente, quelli di cui all'atto di chiamata in causa del Condominio nei confronti di ); C) In via Controparte_13
istruttoria e subordinata (dunque): 1) Disporre la rinnovazione della ctu ex art. 196 cpc, e/od in subordine, un supplemento della stessa, tramite (in entrambi i casi) altro ctu, ovvero, recte, la nomina di un “pool” di tecnici ed esperti, da scegliersi al di fuori della Regione Campania. 2) Ammettere i chiarimenti al ctu come specificamente richiesti dal nel verbale di udienza dell'11.1.2018 su tutti Parte_1
i punti colà dettagliatamente indicati, oltre che su altri eventualmente a ritenersi utili
9 e necessari dalla Corte adita;
D) Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi all'avv. Raffaele De Vito, quale difensore antistatario e con condanna degli per lite temeraria ai sensi del 1° e 3° comma dell'art. 96 cpc”. CP_2
Con ordinanza del 26.10.2020 i suddetti giudizi venivano riuniti ai sensi dell'art. 335
c.p.c.
Con comparsa depositata l'8.12.2020 spiegava intervento la Controparte_3
quale chiedeva: “… previa valutazione della richiesta di sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c. e della richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, accogliere l'appello formulato dal , dalla Parte_1
e dalla odierna interventrice e per l'effetto: … B) Rigettare Controparte_14
la domanda formulata dai Sigg.ri perché infondata in fatto ed in diritto;
C) CP_2
dichiarare la responsabilità della I.IT o dei suoi soci dei danni cagionati alle proprietà ; D) In via subordinata condannare la I.IT o i suoi soci a risarcire CP_2
tutti i danni subiti dai Sigg.ri ; E) In via subordinata e salvo gravame CP_2
condannare la I.IT o i suoi soci a rivalere il di quanto sia costretto a Parte_1
corrispondere agli;
F) In via più gradatamente subordinata limitare la CP_2
condanna del alle effettive conseguenze dei danni subiti dai Sig.ri Parte_1
; G) Condannare chi di ragione al pagamento delle spese e compensi di CP_2
causa;…”.
Alla disposta udienza dell'8.01.2021 svolta a trattazione scritta, la Corte si riservava sulle richieste delle parti e, con provvedimento pubblicato il 9.02.2021 riteneva insussistenti i presupposti per la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. “non essendovi pregiudizialità tra la odierna controversia e quella di impugnazione della delibera condominiale del 23.07.2020, avente ad oggetto l'autorizzazione all'amministratore a transigere l'odierna lite”; considerava, inoltre, rinunciata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata dal ed inammissibile l'analoga richiesta della condomina rinviava Parte_1 CP_3
in prosieguo all'udienza del 2.07.2021, attesa l'istanza del di Parte_1
differimento in vista della successiva assemblea condominiale che avrebbe valutato le
10 iniziative giudiziarie della stessa A tale fissata udienza la causa veniva rinviata CP_3
al 18.02.2022 per la precisazione delle conclusioni, rinviata per esigenze di ruolo;
a seguito dell'assegnazione del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note sino al 31.1.2025, la causa veniva riservata in decisione.
Il e hanno depositato comparsa Parte_1 Controparte_1
conclusionale il 31.3.2025 e memoria di replica il 16.4.2025.
e hanno depositato comparsa Controparte_15 Parte_3
conclusionale 28.3.2025 e memoria di replica il 17.4.2025.
ha depositato comparsa conclusionale il 28.3.2025 e memoria di Controparte_3
replica il 17.4.2025.
§ 3.
Va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Parte appellante – rappresentata sia dal Condominio che dall'interveniente condomina già con le note di trattazione scritta del Controparte_16
22.4.2021, sulla premessa che è stata formalizzata transazione fra essi appellanti, gli e la IIT e che nell'assemblea del 31.3.2021 il Condominio si è impegnato a CP_2
rinunciare all'appello, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con la integrale compensazione delle spese di lite, così come convenuto con l'atto di transazione. In sede di comparsa conclusionale, gli appellanti hanno ribadito di aver rinunciato agli atti di appello e che tale rinuncia è stata accettata dagli appellati costituiti per effetto ed a seguito della sopravvenuta transazione, con la delibera assembleare del 23.7.2020 alla quale tutti i condomini, eccezion fatta per la condomina che, poi, ha spiegato intervento nel presente grado di giudizio, CP_3
hanno già dato, all'epoca, piena e completa esecuzione.
L'accettazione della rinuncia da parte degli appellati costituiti, Controparte_2
e è stata da quest'ultimi ribadita nelle note di Parte_2 Parte_3
traiezione scritta del 30.01.2025, il tutto nel rispetto del disposto di cui all'art. 306,
C.p.c.
11 La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame
(cfr. Cass. n., 23749/2011).
In merito all'interveniente che ha chiesto la prosecuzione del giudizio CP_3
rappresentando di essersi opposta alla delibera con la quale è stata autorizzata la transazione predetta e di aver proposto giudizio di impugnazione avverso la medesima delibera – chiedendo peraltro la sospensione del presente grado di giudizio in virtù dell'anzidetto giudizio di impugnazione –stante le contestazioni sollevate dalle controparti, va precisato che trattasi di intervento ad adiuvandum ammissibile, essendo la condomina della parte appellante. Ed invero, non si applica la norma CP_3
di cui all'art. 344 c.p.c. secondo cui l'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo ex articolo 404 cod. proc. civ., posto che la peculiare natura del , ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei Parte_1
suoi componenti, i quali devono intendersi rappresentati ex mandato dall'amministratore, comporta che l'iniziativa giudiziaria di quest'ultimo a tutela di un diritto comune dei condomini non priva i medesimi del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto nell'esercizio di una forma di rappresentanza reciproca atta ad attribuire a ciascuno una legittimazione sostituiva scaturente dal fatto che ogni singolo condomino non può tutelare il proprio diritto senza necessariamente e contemporaneamente difendere i diritti degli altri condomini. Pertanto il condomino che interviene personalmente nel processo promosso dall'amministratore per far valere diritti della collettività condominiale non è un terzo che si intromette in una vertenza fra estranei, ma è una delle parti originarie determinatasi a far valere direttamente le proprie ragioni, sicché, ove tale intervento sia stato spiegato in grado di appello, non possono trovare applicazione i principi propri dell'intervento dei terzi
12 in quel grado fissati nell'art. 344 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. VI - 19/11/2021, n.
35576).
Ciò posto, le deduzioni della quale interveniente adesivo dipendente, la quale CP_3
ha espresso la volontà di proseguire il giudizio, non possono precludere l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306, C.p.c. Ed invero, come ha condivisibilmente affermato la Suprema Corte, l'intervento adesivo dipendente, previsto dall'art. 105, comma 2 c.p.c., dà luogo a un giudizio unico con pluralità di parti nel quale la pronuncia che lo definisce non può che essere la stessa rispetto alla parte principale e all'interveniente, i poteri del quale sono limitati all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell'ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte;
conseguentemente, se le parti del giudizio principale pongono termine al rapporto processuale, ovvero, per rinuncia od acquiescenza delle stesse, la lite cessa di esistere, mentre l'interveniente non ha il potere di far proseguire il processo, né, per il caso di rinuncia, è necessaria la sua accettazione, non essendo configurabile un suo interesse alla prosecuzione del giudizio alla stregua della previsione dell'art. 306, comma 1 c.p.c.. Insomma, l'interveniente ad adiuvandum, stante la rinuncia della parte adiuvata, non può proseguire autonomamente il giudizio, con conseguente irrilevanza della quaestio sollevata dalla circa l'impugnazione CP_3
della delibera che ha autorizzato la transazione de qua (cfr. Cass. n. 680 del
04/08/1982; Cass. n. 6309 del 04/07/1994 concernente un caso in cui la rinuncia interveniva nel giudizio di appello;
Cass. n. 10146 del 14/10/1998; Cass. 4929 del
01/04/2003).
Essendoci accordo sul punto, in applicazione del disposto di cui all'art. 306 ult. comma c.p.c. va disposta la compensazione delle spese di lite. Va precisato che l'accordo rilevate ai fini in questione riguarda le parti appellanti e gli appellati costituiti e non già l'interveniente per le ragioni anzidette. Stante la richiesta di parte appellante e di parte appellata di condanna dell'interveniente al pagamento delle spese del presente grado, va evidenziato, che a norma dell'art. 306 c.p.c., è il
13 rinunciante, salvo diverso accordo, a dover rimborsare le spese alle altre parti, sicché la regolamentazione delle spese segue il principio di causalità e non di soccombenza;
sulla scorta di tale considerazione, la Suprema Corte ha precisato con riguardo alla posizione del terzo chiamato, che il giudice di merito, come non deve operare alcuna delibazione sulla soccombenza virtuale siccome la pronuncia in questione, stante la natura processuale, non richiede una delibazione sulla fondatezza della domanda (cfr.
Cass. n. 21933/06), così non deve neppure valutare se la domanda attorea si estenda o meno al terzo, essendo necessario e sufficiente stabilire se la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dal rinunciante, a nulla rilevando che non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (cfr., Cass.
n.25781/2013). In applicazione dei suddetti principi, trattandosi d'intervento ad adiuvandum, la partecipazione al presente grado di giudizio della non è CP_3
riconducibile all'iniziativa del rinunciante, sicché state l'intervenuta estinzione del giudizio a norma dell'art. 306 c.p.c. e la conseguente applicazione della relativa disciplina anche in punto di spese, oltre che l'irrilevanza della posizione giuridica dell'interveniente nella determinazione dell'esito del giudizio, non vi sono i presupposti per una condanna alle spese né contro né in favore della CP_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in alla Via Manzoni n. 244 con citazione Parte_1 Pt_1
notificata il 14.01.2020, avverso la sentenza n. 11452/2019 del Tribunale di Napoli, nonché sull'appello proposto da Controparte_17
con citazione notificata il 3.02.2020, avverso la medesima sentenza, così provvede:
a) Letto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo;
b) Compensa integralmente le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 29.05.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Per_2
[...]
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 212/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 11452/2019, emessa dal Tribunale di Napoli a conclusione del procedimento iscritto al R.G. n. 17996/2010, al quale è riunito il processo civile d'appello iscritto al n. 466/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, assunto in decisione all'esito del deposito delle note di trattazione scritta del 31.01.2025, pendenti
TRA alla Via Manzoni n. 244 (C.F.: Parte_1
) in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avvocato Raffaele De Vito (C.F.: ) in virtù di procura alle C.F._1
liti in calce alla comparsa di costituzione depositata in primo grado
APPELLANTE nel giudizio recante R.G. n. 212/2020 - APPELLATO nel giudizio recante R.G. n. 466/2020
E
e Unipersonale (C.F. e P.I: ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona dell'amministratore p.t. (C.F: ), rappresentata e difesa C.F._2
dall'avvocato Raffaele De Vito (C.F.: ) in virtù di procura alle C.F._1
liti in calca alla comparsa di intervento depositata in primo grado
1 APPELLATA nel giudizio recante R.G. n. 212/2020 - APPELLANTE nel giudizio recante R.G. 466/2020
NONCHÉ
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_2 C.F._3 Parte_2
) e (C.F.: , C.F._4 Parte_3 C.F._5
rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Sepe (C.F.: in C.F._6
virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
APPELLATI nel giudizio recante R.G. n. 212/2020 ed in quello recante R.G.
466/2020
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._7
dall'avvocato Marino Carelli Nitti Valentini (C.F.: in virtù di C.F._8
procura in calce alla comparsa di intervento depositata in appello
INTERVENUTA nel giudizio recante R.G. n. 212/2020
E
(C.F.: ) CP_4 C.F._9
APPELLATA CONTUMACE nel giudizio recante R.G. n. 212/2020 ed in quello recante R.G. 466/2020
E
(C.F.: ), (C.F.: Controparte_5 C.F._10 Controparte_6
), (C.F.: ) e C.F._11 Parte_4 C.F._12
(C.F.: ) quali eredi di Parte_5 C.F._13 Per_1
[...]
APPELLATI CONTUMACI nel giudizio recante R.G. n. 212/2020 ed in quello recante R.G. 466/2020
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: per il : “In relazione Controparte_7 CP_8
alle note di trattazione scritta del 25.4.2024 e con specifico riferimento alle note del
2 9.10.2023, si ritiene opportuno chiarire che la richiesta di compensazione delle spese
è da riferirsi come precisato, peraltro, nelle note di trattazione scritta del 15.4.2024
(per l'udienza del 19.4.24) agli appellati , rispetto ai quali va dichiarata CP_2
cessata la materia del contendere e non, evidentemente, alla interventrice nei CP_3
cui confronti si conclude per il rigetto e la inammissibilità dell'intervento, con sua conseguente condanna alle spese di lite, …”; per gli appellati e “vista la rinunzia da Controparte_2 Parte_2 Pt_3
parte dei due appellanti principali, rinunzia accettata dagli appellati, dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite. Quanto alla posizione processuale della condomina, , Controparte_9
dichiararsi inammissibile l'atto di intervento spiegato, con condanna della medesima alle spese del presente grado di giudizio. Questa difesa chiede assegnarsi la causa a sentenza …”; per l'intervenuta “… voglia verificare se sussistono i Controparte_3
presupposti per sospendere ai sensi dell'art. 295 c.p.c. il presente giudizio, affinché siano prima decise la causa di cui alla citata CTU recante numero r.g. 24268/2022
G.U. Dott. D'Auria 6 sezione del Tribunale di Napoli prossima udienza 15.4.2025 rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art.
281 sexies c.p.c. e la causa pendente in Corte di Appello Napoli recante r.g.
4250/2023 o differire il presente giudizio ad altra udienza in attesa della decisione delle suddette cause… In via subordinata, …. precisa le conclusioni riportandosi a tutti i propri atti di cui se ne chiede l'accoglimento con vittoria di spese e compensi di giudizio, nonché ai documenti e verbali di causa insistendo per l'ammissione dei mezzi istruttori articolati (in particolare, reitera la richiesta di chiamare il C.T.U. a chiarimenti sulle circostanze dedotte in comparsa d'intervento) e si chiede la causa sia introitata a sentenza …”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
3 A seguito del procedimento cautelare ex art. 1172 c.c. avviato con ricorso del
10.02.2009 depositato presso il Tribunale di Napoli e concluso, a seguito di reclamo, con ordinanza del 27.04.2010, con citazione notificata il 21.05.2010 CP_2
e convenivano, innanzi al medesimo Ufficio
[...] Parte_2 Parte_3
Giudiziario, il e Controparte_10 Pt_1 CP_4
deducendo: di essere proprietarie le prime ed usufruttuario il terzo, di un appezzamento di terreno sito in alla Via Manzoni n. 242, di circa 25.000 mq. Pt_1
che dalla collina di Posillipo degrada verso Bagnoli, con un dislivello da monte
(ingresso) a valle della proprietà di circa 50 metri di altezza;
che a tale appezzamento di terreno si accede dal cancello posto al civico n. 242 di Via A. Manzoni, dal quale si dipana una strada asfaltata a forma di “S”, sia carrabile che pedonale, che scende verso valle e conduce agli ingressi di quattro unità immobiliari, ed in particolare scendendo: a) sulla destra fabbricato di tre piani fuori terra dell'ampiezza di circa 120 mq. a piano oltre spazi esterni;
b) scendendo, attraversando due tornanti vi è una villetta ad un piano di mq. 160 circa oltre terrazzo esterno che gira attorno l'intero immobile;
c) continuando a scendere per il viale vi è ultimo fabbricato di n. 2 piani fuori terra di circa 210 mq. a piano, oltre giardino di mq. 400 circa e terrazzo di copertura di circa 210 mq.; che tale compendio immobiliare ha affaccio sul mare, lato
Flegreo, ed è attualmente occupato da n. 6 nuclei familiari;
che a monte della suindicata proprietà vi è il fabbricato di Via Manzoni n. 244, acquistato dalla CP_2
I.IT S.r.l. nell'anno 2004, in condizioni decadenti, e poi dalla stessa ristrutturato, costituito da n. 4 livelli fuori terra, suddivisi in n. 14 appartamenti, e due ulteriori corpi di fabbrica, ubicati in posizione avanzata rispetto al primo plesso immobiliare, panoramici sul versante Bagnoli, uno adibito ad abitazione con giardino e l'altro a deposito/box auto, ed inoltre spazio esterno di circa mq. 500 suddiviso in stalli auto, scoperti e prospicienti la proprietà dominandola dall'alto; che ad un livello CP_2
sottostante, è ubicato un terrapieno di proprietà esclusiva anch'ella CP_4
condomina del fabbricato di Via Manzoni n. 244, già di proprietà I.IT s.r.l., Pt_1
la quale dopo aver ristrutturato l'intero compendio immobiliare ha installato ivi un
4 pozzo assorbente delle acque pluviali condominiali;
che partendo dall'alto verso il basso si trova prima il piazzale del Condominio di Via Manzoni n. 244, al di sotto il terrapieno ed infine, ad un piano ancora inferiore la proprietà ; che la CP_4 CP_2
parte a monte della proprietà confina parzialmente con il civico n. 244 di Via CP_2
Manzoni, ed in particolare con la parte avanzata come sopra indicata, in precedenza di esclusiva proprietà I.IT S.r.l. la quale, dopo aver acquistato e ristrutturato l'esterno dell'intero fabbricato, ha provveduto ad alienare a terzi i singoli immobili;
che finita la ristrutturazione del fabbricato sito al civico n. 244 di Via Manzoni, è risultato installato un tubo di scarico di acqua piovana (di colore arancione) che dal piazzale adibito a stalli auto del de quo scendeva lungo il muro verticale Parte_1
di contenimento sino a giungere alla sottostante proprietà terratica di CP_4
sversando i liquidi raccolti verso il centro del terrapieno, ove si immetteva in
[...]
un pozzo di raccolta (pozzo assorbente); che a partire dal 2007 ad ogni pioggia scendeva una quantità enorme di acqua dal Controparte_10
raggiungendo il pozzo assorbente posto nel terrapieno ove il deflusso delle CP_4
acque aveva iniziato a scavare una galleria sotterranea nella sottoposta proprietà
che tale vasca di raccolta, formata da anelli di calcestruzzo, presenta a circa 2 CP_2
mt. di profondità un diaframma provvisto di un'apertura di circa 30 cm. il quale forma un “troppo pieno” che genera un salto di quota dell'acqua piovana, sotto forte pressione, come una cascata di circa 8 mt.; l'acqua, che così violentemente urta il terreno sottostante, aveva scavato varie gallerie sotto le fondazioni del muro di sostegno, provocando così smottamenti e frane da monte verso valle del terreno ed in particolare della strada sottostante di proprietà che il terrapieno di proprietà CP_2
è sovrastante la proprietà ed è sorretto da un muro di CP_4 CP_2
sostegno, al di sotto di tale terrapieno, si dipana la strada carrabile a forma di “S” della proprietà che da monte scende a valle, nell'intervallo tra le varie curve, CP_2
vi sono numero 6 terrazzamenti di terreno, degradanti verso valle (c.d. viminate); che, durante le piogge, una enorme quantità di acqua dal terrapieno proveniente CP_4
dal cortile del condominio di Via Manzoni n. 244, si era riversata nella Pt_1
5 sottoposta proprietà , provocando il dilavamento dei primi tre terrazzamenti CP_2
effettuati con paletti in legno dall'Ing. nonché i primi squarci nell'asfalto in CP_2
corrispondenza del muretto di contenimento del terrapieno che tali eventi CP_4
dannosi erano stati rappresentati al , alla I.IT Controparte_11
S.r.l. ed alla sin dall'anno 2007, che non essendosi risolto il problema era CP_4
stato adito il Tribunale di Napoli ex art. 1172 c.c. ed in sede di reclamo il Collegio con ordinanza del 27.4.2010 aveva concesso il provvedimento cautelare a seguito del quale era iniziata la fase di attuazione.
Tanto rappresentato, riconducendo la responsabilità degli eventi dannosi in capo al convenuto e a gli attori adivano l'Autorità Giudiziaria Parte_1 CP_4
per ottenere: 1) la conferma del provvedimento sommario, 2) l'accertamento della responsabilità del e di nonché la loro condanna al Parte_1 CP_4
risarcimento dei danni o al versamento delle somme necessarie per il ripristino dello status quo ante; 3) la condanna degli stessi convenuti al risarcimento dei danni patiti da quale usufruttuario e amministratore del fondo quantificate Parte_3 CP_2
in € 50.000.00 o altra somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande, l'accertamento CP_4
della responsabilità solo in capo al e la condanna degli in solido Parte_1 CP_2
o chi di ragione, con il , ad eliminare le cause del fenomeno franoso Parte_1
verificatosi anche nella sua proprietà; in via subordinata, la condanna degli e CP_2
del al rimborso delle somme necessarie per la rimessione in pristino del Parte_1
proprio terreno.
Si costituiva anche il chiedendo: 1) Controparte_12
l'autorizzazione per la chiamata in causa della I.IT S.r.l., 2) la revoca del provvedimento cautelare, con caducazione delle fasi di attuazione, 3) il rigetto delle domande;
in subordine, 4) la riduzione e limitazione del dovuto a quanto di ragione,
5) l'accoglimento dei motivi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi non potendosi qualificare come titolo esecutivo l'ordinanza del 27.04.2010; 6)
6 l'accoglimento della domanda riconvenzionale volta alla condanna degli attori per responsabilità aggravata ex art. 96 cpc.
Autorizzata ed effettuata la richiesta chiamata in giudizio, si costituivano gli ex soci della I.IT S.r.l estinta dal 1.02.2008 in quanto cancellata dal registro delle imprese,
e cioè , e e a seguito del Persona_1 CP_6 Pt_4 Parte_5
decesso di , i suoi eredi: il coniuge ed i figli Persona_1 Controparte_5
, e . Controparte_6 Pt_4 Parte_5
Spiegava, da ultimo, intervento ad adiuvandum del Condominio, la
[...]
e Unipersonale quale condomino del fabbricato di via Manzoni n. Controparte_1
244.
Concessi i termini ex art. 1836 c.p.c., la causa era istruita a mezzo produzioni documentali, veniva ammessa la prova articolata dalle parti e, nel corso dell'espletamento, veniva disposta ulteriore C.T.U.
All'ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare ex art. 1172 cc emessa in sede di reclamo il 27.04.2010, seguiva la fase di attuazione.
All'udienza del 20.09.2019 la causa veniva riservata in decisione.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale così statuiva:
“Conferma l'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Napoli in composizione collegiale in fase di reclamo il 27/4/2010 e condanna il condominio sito in via Pt_1
Manzoni 244 al pagamento, in favore di ed , Controparte_2 Parte_2
della complessiva somma di € 275.707,28 oltre i soli interessi legali dall'1/1/2013 al saldo.
Rigetta le domande nei confronti di . CP_4
Rigetta le domande risarcitorie di . Parte_3
Rigetta la domanda ex art. 96 cpc proposta dal condominio sito in via Pt_1
Manzoni 244.
Pone definitivamente a carico del condominio sito in via Manzoni 244 le Pt_1
spese di C.T.U., nella misura già liquidata, espletate nella fase di merito e di attuazione.
7 Condanna il condominio sito in via Manzoni 244 alla rifusione delle spese di Pt_1
lite sostenute dagli attori che liquida complessivamente in € 19.500,00 per compenso ed € 600,00 per spese oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to Andrea Sepe.
Condanna , ed in solido tra Controparte_2 Parte_2 Parte_3
loro al pagamento delle spese di lite sostenute da per complessivi € CP_4
14.000,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Condanna il condominio sito in via Manzoni 244 alla rifusione delle spese di Pt_1
lite sostenute da , , e Controparte_5 Controparte_6 Parte_4
che liquida in complessivi € 11.000,00 per compensi Parte_5
professionali oltre IVA e CPA se dovute e rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso.
Compensa le spese di lite tra la e e le Controparte_1 CP_8
altre parti”.
§ 2.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 28.12.2019 e notificata il 3.01.2020, con citazione notificata in data 14.01.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325 c.p.c., il in alla Via Manzoni n. 244 Parte_1 Pt_1
interponeva appello - iscritto a ruolo il 17.01.2020 – (giudizio di appello iscritto al n.
212/2020), instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A…; B)
Accogliere il presente appello secondo gli specifici motivi dello stesso e, per l'effetto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, rigettare (al contempo) integralmente la domanda giudiziale attorea introduttiva del giudizio di 1° grado, secondo le conclusioni già rassegnate e precisate in tal grado sia in via principale di merito che subordinata istruttoria e, comunque, emettere i provvedimenti tutti come richiesti con
i singoli motivi (fra cui, subordinatamente, quelli di cui al Ns. atto di chiamata in causa); C) In via istruttoria e subordinata (comunque): 1) Ammettere i chiarimenti al ctu come specificamente richiesti dal nel verbale di udienza Parte_1
8 dell'11.1.2018 su tutti i punti colà dettagliatamente indicati, oltre che su altri eventualmente a ritenersi utili e necessari dalla Corte adita;
2) All'esito, disporre un supplemento di ctu e più subordinatamente, la rinnovazione della stessa ex art. 196 cpc, tramite (in entrambi i casi) altro ctu, ovvero, recte, la nomina di un “pool” di tecnici ed esperti…”.
Si costituivano e che chiedevano Controparte_2 Parte_2 Pt_3
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I - Preliminarmente, in conseguenza dell'atto di rinunzia notificato ad istanza dell'appellante , si chiede che Parte_1
l'On.le Collegio Voglia dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
…III - In ogni caso rigettare
l'atto di appello, confermando integralmente la sentenza appellata;
…”.
Avverso la suddetta sentenza, pubblicata il 28.12.2019 e notificata il 3.01.2020, con citazione notificata il 3.02.2020 e, dunque, nel rispetto del termine di cui all'art. 325
c.p.c.la e interponeva appello - CP_1 Controparte_1 CP_8
iscritto a ruolo l'8.02.2020 (giudizio di appello iscritto al n. 466/2020), instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A… B) Accogliere il presente appello secondo gli specifici motivi dello stesso e, per l'effetto, quindi, in riforma della sentenza impugnata, rigettare integralmente la domanda giudiziale attorea introduttiva del giudizio di 1° grado, secondo le conclusioni già rassegnate e precisate dalla istante società in tal grado sia in via principale di merito che subordinata istruttoria e, comunque, emettere i provvedimenti tutti come richiesti con
i singoli motivi del presente appello (fra cui, subordinatamente, quelli di cui all'atto di chiamata in causa del Condominio nei confronti di ); C) In via Controparte_13
istruttoria e subordinata (dunque): 1) Disporre la rinnovazione della ctu ex art. 196 cpc, e/od in subordine, un supplemento della stessa, tramite (in entrambi i casi) altro ctu, ovvero, recte, la nomina di un “pool” di tecnici ed esperti, da scegliersi al di fuori della Regione Campania. 2) Ammettere i chiarimenti al ctu come specificamente richiesti dal nel verbale di udienza dell'11.1.2018 su tutti Parte_1
i punti colà dettagliatamente indicati, oltre che su altri eventualmente a ritenersi utili
9 e necessari dalla Corte adita;
D) Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi all'avv. Raffaele De Vito, quale difensore antistatario e con condanna degli per lite temeraria ai sensi del 1° e 3° comma dell'art. 96 cpc”. CP_2
Con ordinanza del 26.10.2020 i suddetti giudizi venivano riuniti ai sensi dell'art. 335
c.p.c.
Con comparsa depositata l'8.12.2020 spiegava intervento la Controparte_3
quale chiedeva: “… previa valutazione della richiesta di sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c. e della richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, accogliere l'appello formulato dal , dalla Parte_1
e dalla odierna interventrice e per l'effetto: … B) Rigettare Controparte_14
la domanda formulata dai Sigg.ri perché infondata in fatto ed in diritto;
C) CP_2
dichiarare la responsabilità della I.IT o dei suoi soci dei danni cagionati alle proprietà ; D) In via subordinata condannare la I.IT o i suoi soci a risarcire CP_2
tutti i danni subiti dai Sigg.ri ; E) In via subordinata e salvo gravame CP_2
condannare la I.IT o i suoi soci a rivalere il di quanto sia costretto a Parte_1
corrispondere agli;
F) In via più gradatamente subordinata limitare la CP_2
condanna del alle effettive conseguenze dei danni subiti dai Sig.ri Parte_1
; G) Condannare chi di ragione al pagamento delle spese e compensi di CP_2
causa;…”.
Alla disposta udienza dell'8.01.2021 svolta a trattazione scritta, la Corte si riservava sulle richieste delle parti e, con provvedimento pubblicato il 9.02.2021 riteneva insussistenti i presupposti per la sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. “non essendovi pregiudizialità tra la odierna controversia e quella di impugnazione della delibera condominiale del 23.07.2020, avente ad oggetto l'autorizzazione all'amministratore a transigere l'odierna lite”; considerava, inoltre, rinunciata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata dal ed inammissibile l'analoga richiesta della condomina rinviava Parte_1 CP_3
in prosieguo all'udienza del 2.07.2021, attesa l'istanza del di Parte_1
differimento in vista della successiva assemblea condominiale che avrebbe valutato le
10 iniziative giudiziarie della stessa A tale fissata udienza la causa veniva rinviata CP_3
al 18.02.2022 per la precisazione delle conclusioni, rinviata per esigenze di ruolo;
a seguito dell'assegnazione del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note sino al 31.1.2025, la causa veniva riservata in decisione.
Il e hanno depositato comparsa Parte_1 Controparte_1
conclusionale il 31.3.2025 e memoria di replica il 16.4.2025.
e hanno depositato comparsa Controparte_15 Parte_3
conclusionale 28.3.2025 e memoria di replica il 17.4.2025.
ha depositato comparsa conclusionale il 28.3.2025 e memoria di Controparte_3
replica il 17.4.2025.
§ 3.
Va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Parte appellante – rappresentata sia dal Condominio che dall'interveniente condomina già con le note di trattazione scritta del Controparte_16
22.4.2021, sulla premessa che è stata formalizzata transazione fra essi appellanti, gli e la IIT e che nell'assemblea del 31.3.2021 il Condominio si è impegnato a CP_2
rinunciare all'appello, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con la integrale compensazione delle spese di lite, così come convenuto con l'atto di transazione. In sede di comparsa conclusionale, gli appellanti hanno ribadito di aver rinunciato agli atti di appello e che tale rinuncia è stata accettata dagli appellati costituiti per effetto ed a seguito della sopravvenuta transazione, con la delibera assembleare del 23.7.2020 alla quale tutti i condomini, eccezion fatta per la condomina che, poi, ha spiegato intervento nel presente grado di giudizio, CP_3
hanno già dato, all'epoca, piena e completa esecuzione.
L'accettazione della rinuncia da parte degli appellati costituiti, Controparte_2
e è stata da quest'ultimi ribadita nelle note di Parte_2 Parte_3
traiezione scritta del 30.01.2025, il tutto nel rispetto del disposto di cui all'art. 306,
C.p.c.
11 La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame
(cfr. Cass. n., 23749/2011).
In merito all'interveniente che ha chiesto la prosecuzione del giudizio CP_3
rappresentando di essersi opposta alla delibera con la quale è stata autorizzata la transazione predetta e di aver proposto giudizio di impugnazione avverso la medesima delibera – chiedendo peraltro la sospensione del presente grado di giudizio in virtù dell'anzidetto giudizio di impugnazione –stante le contestazioni sollevate dalle controparti, va precisato che trattasi di intervento ad adiuvandum ammissibile, essendo la condomina della parte appellante. Ed invero, non si applica la norma CP_3
di cui all'art. 344 c.p.c. secondo cui l'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo ex articolo 404 cod. proc. civ., posto che la peculiare natura del , ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei Parte_1
suoi componenti, i quali devono intendersi rappresentati ex mandato dall'amministratore, comporta che l'iniziativa giudiziaria di quest'ultimo a tutela di un diritto comune dei condomini non priva i medesimi del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto nell'esercizio di una forma di rappresentanza reciproca atta ad attribuire a ciascuno una legittimazione sostituiva scaturente dal fatto che ogni singolo condomino non può tutelare il proprio diritto senza necessariamente e contemporaneamente difendere i diritti degli altri condomini. Pertanto il condomino che interviene personalmente nel processo promosso dall'amministratore per far valere diritti della collettività condominiale non è un terzo che si intromette in una vertenza fra estranei, ma è una delle parti originarie determinatasi a far valere direttamente le proprie ragioni, sicché, ove tale intervento sia stato spiegato in grado di appello, non possono trovare applicazione i principi propri dell'intervento dei terzi
12 in quel grado fissati nell'art. 344 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. VI - 19/11/2021, n.
35576).
Ciò posto, le deduzioni della quale interveniente adesivo dipendente, la quale CP_3
ha espresso la volontà di proseguire il giudizio, non possono precludere l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306, C.p.c. Ed invero, come ha condivisibilmente affermato la Suprema Corte, l'intervento adesivo dipendente, previsto dall'art. 105, comma 2 c.p.c., dà luogo a un giudizio unico con pluralità di parti nel quale la pronuncia che lo definisce non può che essere la stessa rispetto alla parte principale e all'interveniente, i poteri del quale sono limitati all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata, potendo egli sviluppare le proprie deduzioni ed eccezioni unicamente nell'ambito delle domande ed eccezioni proposte da detta parte;
conseguentemente, se le parti del giudizio principale pongono termine al rapporto processuale, ovvero, per rinuncia od acquiescenza delle stesse, la lite cessa di esistere, mentre l'interveniente non ha il potere di far proseguire il processo, né, per il caso di rinuncia, è necessaria la sua accettazione, non essendo configurabile un suo interesse alla prosecuzione del giudizio alla stregua della previsione dell'art. 306, comma 1 c.p.c.. Insomma, l'interveniente ad adiuvandum, stante la rinuncia della parte adiuvata, non può proseguire autonomamente il giudizio, con conseguente irrilevanza della quaestio sollevata dalla circa l'impugnazione CP_3
della delibera che ha autorizzato la transazione de qua (cfr. Cass. n. 680 del
04/08/1982; Cass. n. 6309 del 04/07/1994 concernente un caso in cui la rinuncia interveniva nel giudizio di appello;
Cass. n. 10146 del 14/10/1998; Cass. 4929 del
01/04/2003).
Essendoci accordo sul punto, in applicazione del disposto di cui all'art. 306 ult. comma c.p.c. va disposta la compensazione delle spese di lite. Va precisato che l'accordo rilevate ai fini in questione riguarda le parti appellanti e gli appellati costituiti e non già l'interveniente per le ragioni anzidette. Stante la richiesta di parte appellante e di parte appellata di condanna dell'interveniente al pagamento delle spese del presente grado, va evidenziato, che a norma dell'art. 306 c.p.c., è il
13 rinunciante, salvo diverso accordo, a dover rimborsare le spese alle altre parti, sicché la regolamentazione delle spese segue il principio di causalità e non di soccombenza;
sulla scorta di tale considerazione, la Suprema Corte ha precisato con riguardo alla posizione del terzo chiamato, che il giudice di merito, come non deve operare alcuna delibazione sulla soccombenza virtuale siccome la pronuncia in questione, stante la natura processuale, non richiede una delibazione sulla fondatezza della domanda (cfr.
Cass. n. 21933/06), così non deve neppure valutare se la domanda attorea si estenda o meno al terzo, essendo necessario e sufficiente stabilire se la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dal rinunciante, a nulla rilevando che non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (cfr., Cass.
n.25781/2013). In applicazione dei suddetti principi, trattandosi d'intervento ad adiuvandum, la partecipazione al presente grado di giudizio della non è CP_3
riconducibile all'iniziativa del rinunciante, sicché state l'intervenuta estinzione del giudizio a norma dell'art. 306 c.p.c. e la conseguente applicazione della relativa disciplina anche in punto di spese, oltre che l'irrilevanza della posizione giuridica dell'interveniente nella determinazione dell'esito del giudizio, non vi sono i presupposti per una condanna alle spese né contro né in favore della CP_3
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in alla Via Manzoni n. 244 con citazione Parte_1 Pt_1
notificata il 14.01.2020, avverso la sentenza n. 11452/2019 del Tribunale di Napoli, nonché sull'appello proposto da Controparte_17
con citazione notificata il 3.02.2020, avverso la medesima sentenza, così provvede:
a) Letto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo;
b) Compensa integralmente le spese del presente grado.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 29.05.2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Alla redazione dello svolgimento del processo ha collaborato il Funzionario AUpp dr. Per_2
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