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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/03/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1977 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2018 vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Russo, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Recale (CE) alla via Gibuti n. 2;
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 in virtù di mandato in atti, dall'avv. Antonio Nacca, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Portico di Caserta (CE), alla via Rovereto n. 3;
CONVENUTO
NONCHE'
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Controparte_2
Guglielmo Ventrone, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere al
Corso Ugo De Carolis n. 46;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio il Parte_1 [...]
e la al fine di far rimuovere un cartellone Controparte_1 Controparte_2
pubblicitario posto su quella che vanta essere porzione di terreno di sua proprietà con il conseguente risarcimento danni.
Si è costituito il eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità Controparte_1
della domanda per omesso espletamento della procedura di mediazione, il difetto di giurisdizione e la prescrizione del diritto per cui è causa. Nel merito, il ha chiesto comunque il rigetto P_
della domanda proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Si è costituita, altresì, la ossia la società autorizzata dal Controparte_2
Comune di alla collocazione del cartellone pubblicitario, eccependo Controparte_1
l'infondatezza della domanda proposta.
All'udienza del 2.7.2018 è stato concesso il termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, che veniva regolarmente effettuato in data 11.9.2018 con esito negativo.
La causa è stata istruita con l'escussione di quattro testi e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi, all'udienza del 18.12.2024, sulle conclusioni rassegnate, è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dal P_
convenuto.
La domanda oggetto del presente giudizio, riguardante l'accertamento della proprietà dell'attore della zona ove è stato collocato il cartello pubblicitario in questione e il conseguente risarcimento del danno per l'occupazione della stessa, certamente rientra nella giurisdizione ordinaria.
Invero, non è stato impugnato alcun provvedimento amministrativo, essendo, al contrario, prospettata l'occupazione senza titolo del suolo in questione.
Sempre in via preliminare, occorre vagliare l'eccezione di sopravvenuta carenza di legittimazione attiva proposta dal in corso di causa per avere, nelle more del Controparte_1
giudizio, alienato il terreno oggetto di causa a terzi. Parte_1 Sul punto occorre richiamare l'art. 111 c.p.c. in forza del quale se nel corso del giudizio si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario” (Cass. 2951/16).
Ciò detto, nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata, per le ragioni che seguono.
L'azione proposta dall'attore è volta ad ottenere l'accertamento che la sua proprietà si estende sino alla zona occupata dal cartellone pubblicitario autorizzato dal convenuto ed installato dalla P_
. Controparte_2
In particolare, l'attore ha dedotto di essere proprietario di fondo agricolo ubicato in P_
alla Via Martiri di Cefalonia, identificato in catasto al foglio 2, particelle 5095 e 5096,
[...]
confinante con il complesso sportivo del Comune di e che su parte sovrastante Controparte_1
il fondo agricolo di sua proprietà veniva posto un tabellone pubblicitario da parte di P_
quale titolare della ditta precisando che prima della installazione di tale
[...] P_
aveva chiesto al la rimozione di rifiuti e materiale CP_3 Controparte_1
organico arbitrariamente depositati su parte del proprio appezzamento di terreno, che aveva comportato un deterioramento della struttura metallica che delimitava il fondo agricolo, e che a seguito di tale richiesta il procedeva alla eliminazione dei rifiuti e alla sostituzione della P_
recinzione danneggiata, tuttavia ponendola ben oltre il confine statuito dalla legge, invadendo il terreno di proprietà dell'attore.
Sebbene l'attore non abbia prodotto il titolo di proprietà in suo favore del terreno di cui assume essere proprietario ma unicamente la visura catastale, occorre rilevare che l'oggetto della presente controversia non è tanto l'accertamento della proprietà dell'attore sul terreno in questione ma l'estensione di tale proprietà.
Si tratta, quindi, di una azione riconducibile all'azione di regolamento dei confini, in cui non vengono posti in discussione i rispettivi diritti di proprietà, tanto è vero che nessuno dei convenuti ha contestato la proprietà in capo all'attore delle particelle indicate, ma unicamente la loro determinazione quantitativa. Pertanto, non si applica il rigore probatorio richiesto per l'azione di rivendica, ma ogni mezzo di prova è ammesso e in mancanza di altri elementi il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “poiché il "discrimen" tra l'azione di rivendica e quella di regolamento dei confini è la ricorrenza di una situazione di incertezza sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà, la seconda azione non muta natura, trasformandosi nella prima, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino” (Cass. 22645/18).
Quanto all'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto, va rilevato che l'azione di P_
regolamento dei confini, in quanto azione petitoria, non è soggetta a prescrizione, mentre per l'azione di risarcimento dei danni per l'occupazione senza titolo sia la giurisprudenza di legittimità che di merito hanno chiarito che “il danno da occupazione illegittima si ricollega ad una condotta antigiuridica con carattere permanente, in quanto si protrae nel tempo e dà luogo ad una serie di fatti illeciti, a partire dall'iniziale apprensione del bene, con riferimento a ciascun periodo in relazione al quale si determina la perdita di detti frutti, con la conseguenza che in ogni momento sorge per il proprietario il diritto al risarcimento del danno già verificatosi e nello stesso momento decorre il relativo termine di prescrizione quinquennale;
pertanto, il diritto al risarcimento dei danni rimane colpito dalla prescrizione per il periodo anteriore al quinquennio precedente la proposizione della domanda, anche qualora i frutti vengano richiesti secondo il criterio dell'attribuzione degli interessi compensativi sulla somma corrispondente al valore venale dell'immobile” (Cass. 5381/2011; Trib. Roma 15.11.2013 n. 23089).
Ciò detto, va premesso che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “nell'azione di regolamento dei confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario” (Cass. 11557/24).
Nel caso di specie, la prova dello sconfinamento con la sostituzione della recinzione preesistente sul fondo dell'attore non risulta pienamente raggiunta.
Invero, la circostanza della sostituzione della recinzione da parte del a seguito di P_ segnalazione dell'attore di deterioramento della stessa a causa della presenza di rifiuti è confermata unicamente dalla teste indotta dall'attore, , le cui dichiarazioni sul punto non Testimone_1
risultano pienamente attendibili.
In primo luogo, la teste ha dichiarato che nell'occasione della sostituzione della rete di recinzione si recò sul terreno in questione unitamente all'attore e quando sono giunti sui luoghi la recinzione era già stata sostituita, con la conseguenza che la teste non ha assistito alla sostituzione della recinzione.
Inoltre, la teste ha dichiarato che la recinzione precedente era posta sul cemento mentre la nuova recinzione sul terreno, ma tale dichiarazione non è pienamente credibile, in quanto risulta alquanto singolare che la teste, che ha dichiarato che gli è capitato di andare sul terreno dell'attore per allenamenti e quando lo ha accompagnato a seppellire lì il suo gattino, abbia in queste occasioni posto attenzione sul luogo esatto in cui era sita la recinzione.
Inoltre, la dichiarazione della teste, così come l'atto introduttivo, risultano lacunosi nel precisare se la recinzione è stata interamente sostituita dal o solo nella zona asseritamente danneggiata. P_
La circostanza dello sconfinamento nel terreno dell'attore, inoltre, non risulta adeguatamente supportata dalla consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio dal CTU, geom. Per_1
[...]
Invero, il CTU ha si accertato che la recinzione rilevata, posta lungo il confine sud, risulta posizionata all'interno della particella 5095 e di conseguenza sia i pilastrini che il relativo tabellone pubblicitario insistono sulla particella 5095, ma è giunto a tale conclusione utilizzando unicamente il frazionamento del 1996 da cui sono derivate le particelle 5095 e 5096.
Trattasi di documentazione non sufficiente, tuttavia, nel caso di specie, in quanto come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità il frazionamento è rilevante ai fini della individuazione dei confini solo tra le particelle che ne sono derivate.
Inoltre, come correttamente osservato dal consulente di parte del convenuto, il CTU ha P_
rilevato una discordanza tra i punti fissi necessari ai fini della sovrapposizione del rilievo topografico al frazionamento.
Tra l'altro, come rilevato dalla difesa del convenuto e dal suo consulente di fiducia, risulta P_
agli atti depositata la Pratica Edilizia n. 1/10, protocollo generale n. 93 del 05.01.2010, su richiesta dell'odierno attore, nei cui elaborati tecnici viene riportata l'area oggetto della richiesta del permesso di costruire delimitata dalla confinante area comunale proprio dalla recinzione esistente.
A ciò va aggiunto che, in ogni caso, la domanda risarcitoria proposta dall'attore risulta del tutto sfornita di prova. Sul punto, va richiamata la recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33645 del 2022.
In particolare, con la sentenza in questione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.
Pertanto, il diritto al risarcimento nasce con l'occupazione senza titolo, o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo, ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto o indiretto.
Inoltre, la sentenza in questione ha chiarito che in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Nonostante il temperamento nel rigore probatorio per la quantificazione del danno è, quindi, comunque necessaria l'allegazione di un pregiudizio nell'impossibilità di godere del bene, pregiudizio nella specie assolutamente non prospettato.
Pertanto, le domande proposte dall'attore vanno rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico dell'attore. Esse si liquidando come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, ridotti in relazione alla natura e complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale e difensiva espletata.
Le spese della CTU, in considerazione dell'ammissione dell'attore soccombente al gratuito patrocinio, vengono poste a carico dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
a) rigetta le domande proposte dall'attore; b) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 che liquida in € 3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge,
[...] con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Nacca dichiaratosene anticipatario;
c) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore di che Controparte_2 liquida in € 3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Guglielmo Ventrone dichiaratosene anticipatario;
d) pone le spese della CTU a carico dello Stato.
Santa Maria Capua Vetere, 17.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1977 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'anno 2018 vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Vincenzo Russo, Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Recale (CE) alla via Gibuti n. 2;
ATTORE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1 in virtù di mandato in atti, dall'avv. Antonio Nacca, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Portico di Caserta (CE), alla via Rovereto n. 3;
CONVENUTO
NONCHE'
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Controparte_2
Guglielmo Ventrone, presso il cui studio elettivamente domiciliata in Santa Maria Capua Vetere al
Corso Ugo De Carolis n. 46;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate in atti. ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in giudizio il Parte_1 [...]
e la al fine di far rimuovere un cartellone Controparte_1 Controparte_2
pubblicitario posto su quella che vanta essere porzione di terreno di sua proprietà con il conseguente risarcimento danni.
Si è costituito il eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità Controparte_1
della domanda per omesso espletamento della procedura di mediazione, il difetto di giurisdizione e la prescrizione del diritto per cui è causa. Nel merito, il ha chiesto comunque il rigetto P_
della domanda proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Si è costituita, altresì, la ossia la società autorizzata dal Controparte_2
Comune di alla collocazione del cartellone pubblicitario, eccependo Controparte_1
l'infondatezza della domanda proposta.
All'udienza del 2.7.2018 è stato concesso il termine per esperire il tentativo obbligatorio di mediazione, che veniva regolarmente effettuato in data 11.9.2018 con esito negativo.
La causa è stata istruita con l'escussione di quattro testi e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Quindi, all'udienza del 18.12.2024, sulle conclusioni rassegnate, è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dal P_
convenuto.
La domanda oggetto del presente giudizio, riguardante l'accertamento della proprietà dell'attore della zona ove è stato collocato il cartello pubblicitario in questione e il conseguente risarcimento del danno per l'occupazione della stessa, certamente rientra nella giurisdizione ordinaria.
Invero, non è stato impugnato alcun provvedimento amministrativo, essendo, al contrario, prospettata l'occupazione senza titolo del suolo in questione.
Sempre in via preliminare, occorre vagliare l'eccezione di sopravvenuta carenza di legittimazione attiva proposta dal in corso di causa per avere, nelle more del Controparte_1
giudizio, alienato il terreno oggetto di causa a terzi. Parte_1 Sul punto occorre richiamare l'art. 111 c.p.c. in forza del quale se nel corso del giudizio si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta a chi ne sia proprietario al momento del verificarsi dell'evento dannoso, e, configurandosi come un diritto autonomo rispetto a quello di proprietà, non segue quest'ultimo nell'ipotesi di alienazione, salvo che non sia pattuito il contrario” (Cass. 2951/16).
Ciò detto, nel merito, la domanda è infondata e va, pertanto, rigettata, per le ragioni che seguono.
L'azione proposta dall'attore è volta ad ottenere l'accertamento che la sua proprietà si estende sino alla zona occupata dal cartellone pubblicitario autorizzato dal convenuto ed installato dalla P_
. Controparte_2
In particolare, l'attore ha dedotto di essere proprietario di fondo agricolo ubicato in P_
alla Via Martiri di Cefalonia, identificato in catasto al foglio 2, particelle 5095 e 5096,
[...]
confinante con il complesso sportivo del Comune di e che su parte sovrastante Controparte_1
il fondo agricolo di sua proprietà veniva posto un tabellone pubblicitario da parte di P_
quale titolare della ditta precisando che prima della installazione di tale
[...] P_
aveva chiesto al la rimozione di rifiuti e materiale CP_3 Controparte_1
organico arbitrariamente depositati su parte del proprio appezzamento di terreno, che aveva comportato un deterioramento della struttura metallica che delimitava il fondo agricolo, e che a seguito di tale richiesta il procedeva alla eliminazione dei rifiuti e alla sostituzione della P_
recinzione danneggiata, tuttavia ponendola ben oltre il confine statuito dalla legge, invadendo il terreno di proprietà dell'attore.
Sebbene l'attore non abbia prodotto il titolo di proprietà in suo favore del terreno di cui assume essere proprietario ma unicamente la visura catastale, occorre rilevare che l'oggetto della presente controversia non è tanto l'accertamento della proprietà dell'attore sul terreno in questione ma l'estensione di tale proprietà.
Si tratta, quindi, di una azione riconducibile all'azione di regolamento dei confini, in cui non vengono posti in discussione i rispettivi diritti di proprietà, tanto è vero che nessuno dei convenuti ha contestato la proprietà in capo all'attore delle particelle indicate, ma unicamente la loro determinazione quantitativa. Pertanto, non si applica il rigore probatorio richiesto per l'azione di rivendica, ma ogni mezzo di prova è ammesso e in mancanza di altri elementi il giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “poiché il "discrimen" tra l'azione di rivendica e quella di regolamento dei confini è la ricorrenza di una situazione di incertezza sul confine tra due fondi, ma non sul diritto di proprietà degli stessi, anche se oggetto di controversia è la determinazione quantitativa delle rispettive proprietà, la seconda azione non muta natura, trasformandosi nella prima, nel caso in cui l'attore sostenga che il confine di fatto non sia quello esatto per essere stato parte del suo fondo usurpato dal vicino” (Cass. 22645/18).
Quanto all'eccezione di prescrizione formulata dal convenuto, va rilevato che l'azione di P_
regolamento dei confini, in quanto azione petitoria, non è soggetta a prescrizione, mentre per l'azione di risarcimento dei danni per l'occupazione senza titolo sia la giurisprudenza di legittimità che di merito hanno chiarito che “il danno da occupazione illegittima si ricollega ad una condotta antigiuridica con carattere permanente, in quanto si protrae nel tempo e dà luogo ad una serie di fatti illeciti, a partire dall'iniziale apprensione del bene, con riferimento a ciascun periodo in relazione al quale si determina la perdita di detti frutti, con la conseguenza che in ogni momento sorge per il proprietario il diritto al risarcimento del danno già verificatosi e nello stesso momento decorre il relativo termine di prescrizione quinquennale;
pertanto, il diritto al risarcimento dei danni rimane colpito dalla prescrizione per il periodo anteriore al quinquennio precedente la proposizione della domanda, anche qualora i frutti vengano richiesti secondo il criterio dell'attribuzione degli interessi compensativi sulla somma corrispondente al valore venale dell'immobile” (Cass. 5381/2011; Trib. Roma 15.11.2013 n. 23089).
Ciò detto, va premesso che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “nell'azione di regolamento dei confini, incombe sia sull'attore che sul convenuto l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine, mentre il giudice, del tutto svincolato dal principio "actore non probante reus absolvitur", deve determinare il confine in relazione agli elementi che gli sembrano più attendibili, ricorrendo in ultima analisi alle risultanze catastali, aventi valore sussidiario” (Cass. 11557/24).
Nel caso di specie, la prova dello sconfinamento con la sostituzione della recinzione preesistente sul fondo dell'attore non risulta pienamente raggiunta.
Invero, la circostanza della sostituzione della recinzione da parte del a seguito di P_ segnalazione dell'attore di deterioramento della stessa a causa della presenza di rifiuti è confermata unicamente dalla teste indotta dall'attore, , le cui dichiarazioni sul punto non Testimone_1
risultano pienamente attendibili.
In primo luogo, la teste ha dichiarato che nell'occasione della sostituzione della rete di recinzione si recò sul terreno in questione unitamente all'attore e quando sono giunti sui luoghi la recinzione era già stata sostituita, con la conseguenza che la teste non ha assistito alla sostituzione della recinzione.
Inoltre, la teste ha dichiarato che la recinzione precedente era posta sul cemento mentre la nuova recinzione sul terreno, ma tale dichiarazione non è pienamente credibile, in quanto risulta alquanto singolare che la teste, che ha dichiarato che gli è capitato di andare sul terreno dell'attore per allenamenti e quando lo ha accompagnato a seppellire lì il suo gattino, abbia in queste occasioni posto attenzione sul luogo esatto in cui era sita la recinzione.
Inoltre, la dichiarazione della teste, così come l'atto introduttivo, risultano lacunosi nel precisare se la recinzione è stata interamente sostituita dal o solo nella zona asseritamente danneggiata. P_
La circostanza dello sconfinamento nel terreno dell'attore, inoltre, non risulta adeguatamente supportata dalla consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio dal CTU, geom. Per_1
[...]
Invero, il CTU ha si accertato che la recinzione rilevata, posta lungo il confine sud, risulta posizionata all'interno della particella 5095 e di conseguenza sia i pilastrini che il relativo tabellone pubblicitario insistono sulla particella 5095, ma è giunto a tale conclusione utilizzando unicamente il frazionamento del 1996 da cui sono derivate le particelle 5095 e 5096.
Trattasi di documentazione non sufficiente, tuttavia, nel caso di specie, in quanto come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità il frazionamento è rilevante ai fini della individuazione dei confini solo tra le particelle che ne sono derivate.
Inoltre, come correttamente osservato dal consulente di parte del convenuto, il CTU ha P_
rilevato una discordanza tra i punti fissi necessari ai fini della sovrapposizione del rilievo topografico al frazionamento.
Tra l'altro, come rilevato dalla difesa del convenuto e dal suo consulente di fiducia, risulta P_
agli atti depositata la Pratica Edilizia n. 1/10, protocollo generale n. 93 del 05.01.2010, su richiesta dell'odierno attore, nei cui elaborati tecnici viene riportata l'area oggetto della richiesta del permesso di costruire delimitata dalla confinante area comunale proprio dalla recinzione esistente.
A ciò va aggiunto che, in ogni caso, la domanda risarcitoria proposta dall'attore risulta del tutto sfornita di prova. Sul punto, va richiamata la recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 33645 del 2022.
In particolare, con la sentenza in questione le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta.
Pertanto, il diritto al risarcimento nasce con l'occupazione senza titolo, o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo, ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto o indiretto.
Inoltre, la sentenza in questione ha chiarito che in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Nonostante il temperamento nel rigore probatorio per la quantificazione del danno è, quindi, comunque necessaria l'allegazione di un pregiudizio nell'impossibilità di godere del bene, pregiudizio nella specie assolutamente non prospettato.
Pertanto, le domande proposte dall'attore vanno rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico dell'attore. Esse si liquidando come da dispositivo che segue, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, sotto la cui vigenza si è esaurita l'attività processuale e difensiva. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento, ridotti in relazione alla natura e complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale e difensiva espletata.
Le spese della CTU, in considerazione dell'ammissione dell'attore soccombente al gratuito patrocinio, vengono poste a carico dello Stato.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
a) rigetta le domande proposte dall'attore; b) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 che liquida in € 3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge,
[...] con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Nacca dichiaratosene anticipatario;
c) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore di che Controparte_2 liquida in € 3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Guglielmo Ventrone dichiaratosene anticipatario;
d) pone le spese della CTU a carico dello Stato.
Santa Maria Capua Vetere, 17.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco