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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/03/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1023 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MELE DANIELE, con elezione di domicilio presso il suo studio al seguente indirizzo pec: Email_1 parte appellante
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. LISI GIANFRANCO IVAN, con elezione di domicilio presso il suo studio al seguente indirizzo pec: Email_2 parte appellata
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Sintesi degli atti di causa.
conveniva in giudizio, davanti al giudice di pace di Controparte_1 Pt_1
il esponendo:
[...] Parte_1
che il 10 settembre 2019, intorno alle ore 16.00 circa, esso attore stava percorrendo a piedi il marciapiede di LA CI, in direzione Piazza Roma, quando si era imbattuto in una buca colma di acqua piovana, non visibile, né evitabile;
che era caduto a causa della presenza della buca, riportando, come da diagnosi del p.s. dell'ospedale di un trauma distorsivo Parte_1 al ginocchio destro;
1 che, in ragione dei postumi riportati, aveva diritto al risarcimento dei danni patrimonali e non patrimoniali, quantificati nella misura di € 4.577,28, oltre interessi e rivalutazione. Il costituendosi in giudizio, eccepiva la nullità Parte_1 dell'atto di citazione. Quanto al merito della pretesa, rilevava:
che l'attore aveva fornito una descrizione dei fatti generica;
che su LA CI non vi era alcun marciapiede;
che la caduta era comunque imputabile alla condotta imprudente della stessa vittima, essendo avvenuta in pieno giorno e in condizioni di visibilità;
che la situazione di pericolo non configurava i presupposti dell'insidia e del trabocchetto, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per dare seguito a simili richieste risarcitorie;
che si sarebbe in ogni dovuta ridurre l'entità del risarcimento in ragione del concorso di colpa del danneggiato. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda. Con l'impugnata sentenza, il giudice di pace accertava il concorso di entrambe le parti nella causazione del sinistro, ripartendo tra il comune e l'attore la responsabilità nelle rispettive misure del 70% e del 30%. Pertanto, condannava l'ente al pagamento della somma di € 2.558,35, oltre interessi, a titolo risarcitorio, e della somma di € 750,00 a titolo di spese legali, già ridotte della quota del 30% imputabile alla vittima. Per il resto, poneva le spese di c.t.u. a carico dell'attore per il 30% e a carico dell'ente convenuto per il restante 70%.
In particolare, il giudice rilevava:
che il doveva ritenersi responsabile per non aver provveduto Pt_1 al ripristino della buca, che per la sua collocazione al centro della città esponeva i passanti a rischi significativi;
che l'attore doveva considerarsi del pari responsabile per non aver prestato la dovuta attenzione, in quanto la buca era visibile e, per sua stessa ammissione, aveva percorso già altre volte la strada dell'incidente;
che l'attore aveva diritto al risarcimento dei danni subiti, relativi alle spese mediche sostenute e all'invalidità permanente e temporanea subita a seguito del sinistro, come da quantificazione operata dal c.t.u. e previa decurtazione della quota imputabile al concorso di colpa della vittima;
2 che l'attore non aveva titolo ad ottenere la rivalutazione del danno, essendo già liquidate all'attualità le somme riconosciute. Avverso tale sentenza propone appello il Parte_1
Con un primo motivo di appello censura l'operato del giudice di prime cure per aver questi dato per scontata la prova del fatto storico e del preciso punto in cui sarebbe avvenuto l'incidente, date anche le contraddizioni emerse tra i tra i testi e l'interrogato circa la presenza o meno di un marciapiede sul LA CI. Con un secondo motivo di appello, si duole del fatto che il giudice non ha escluso la responsabilità del alla luce del comportamento incauto Pt_1 dell'attore/appellato, tale da interrompere il legame causale tra la cosa e il danno. Evidenzia al riguardo che l'incidente si era verificato in condizioni di piena visibilità, alle ore 16.00 del pomeriggio, che l'attore/appellato conosceva la strada percorso e che la presenza di acqua all'interno della buca non la rendeva affatto invisibile. Con un terzo motivo di appello, chiede, in via subordinata, di ricalibrare le percentuali di responsabilità accertate dal primo giudice, riducendo quella ascritta al comune. Con un quarto motivo di appello censura la quantificazione dei danni operata in sentenza. Con il quinto e ultimo motivo di appello impugna il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese, chiedendo che siano addossate per intero all'appellato o che, in caso di parziale riforma, siano rimodulate in relazione ai rispettivi coefficienti di responsabilità. Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, chiede di rigettare la domanda e, in via subordinata, di ridurre l'importo liquidato. Costituitosi in giudizio, eccepisce, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento, nonché per la carenza degli elementi richiesti dagli artt. 342 e 434 c.p.c.. In particolare, osserva l'appellato quanto segue: “L'atto di appello con il quale il procuratore dell'appellato si è dovuto confrontare, consiste in un corpus privo dell'indicazione del numero delle pagine e di una suddivisione in paragrafi tale da non potersi fare neanche opportuno riferimento della parte alla quale si intende rispondere e, cosa ancor più grave, manca del tutto la precisa indicazione della doglianza e dell'eccezione proposta. L'atto dell'appellante si presenta come un testo “senza forma”, privo di riferimenti normativi e giurisprudenziali, di riferimenti alla sentenza di primo grado impugnata, costruito su continui e numerosi tentativi di trarre in inganno il lettore ecc. in cui, di tanto in tanto, si ritrova una eccezione, se così può essere definita, priva di dimostrazione in fatto e in diritto,
3 assolutamente non rispondente a realtà e, pertanto, del tutto pretestuosa e evidentemente temeraria. In secondo luogo, ma non di secondo conto, si contesta ed eccepisce l'assoluta mancanza dei precisi riferimenti della sentenza di primo grado impugnata;
l'appellante, infatti, si limitava genericamente e, a volte anche in modo offensivo, a lamentare il modus operandi del Giudice di prime cure, senza l'indicazione testuale della parte della sentenza presuntivamente ritenuta ingiusta, dell'articolo di legge che il giudicante avrebbe violato, l'indicazione della legge che avrebbe dovuto applicare o di cui avrebbe dovuto tener conto.”. Quanto al merito, rileva:
che la buca era di piccole dimensioni;
che nel corso dell'interrogatorio l'appellato aveva precisato che sul luogo della caduta non vi era il marciapiede e che tutto il manto di chianche era coperto d'acqua e che la buca non era visibile in quanto si trovava al di sotto delle chianche;
che sempre l'appellato aveva precisato di aver percorso poche volte quel tratto di strada;
che il teste escusso aveva precisato che la buca non era visibile perché ricolma di acqua piovana e profonda rispetto al manto stradale;
che il giudice aveva valutato in modo corretto il compendio probatorio;
che anche la quota di responsabilità addossata al doveva Pt_1 considerarsi corretta, tenuto conto degli obblighi che gravano sull'ente civico;
Pertanto, concludeva per la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, in subordine, per il suo rigetto.
2. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello. Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla difesa della parte appellata per il mancato rispetto delle forme previste dall'art. 342 c.p.c. nel testo modificato dal D.L. 22/6/2012, n. 83, conv. con modifiche dalla L. 7/8/2012, n. 134, applicabile ratione temporis al presente giudizio. Alla luce della formulazione dell'art. 342 c.p.c. l'orientamento giurisprudenziale antecedente secondo il quale l'atto d'appello, per essere sufficientemente specifico, doveva consentire di individuare senza incertezze il quantum appellatum ( così Cass. sent. n. 911 del 1980 e Cass. sent. n. 5965 del 1979), deve ritenersi superato, dovendosi, al contrario, affermare che i motivi specifici dell'impugnazione, accanto alla funzione di identificare le parti della sentenza di cui si chiede il riesame, assolvono anche quella di individuare le
4 ragioni della censura (così più di recente Cass. sent. n. 2217 del 2007). In particolare, l'appello, già secondo l'orientamento giurisprudenziale precedente rispetto alla modifica normativa in esame, si riteneva che dovesse contenere una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata;
ciò con riguardo ai fatti allegati e provati, posto che per le questioni di diritto vige il principio iura novit curia (così Cass. sent. n. 7190 del 2010). Tale orientamento deve ritenersi essere stato recepito dalla modifica normativa in esame, di tal che deve ritenersi che i motivi dell'impugnazione devono non solo indicare il quantum appellatum, ma anche il quia, e dunque l'atto di appello raggiunge il suo scopo nella misura in cui individua le parti di cui l'appellante chiede la riforma e gli errori, in iudicando o in procedendo, da cui esse sono affette, giacché i motivi d'appello assolvono due funzioni: quella di delimitare l'oggetto dell'impugnazione e quella di indicare le ragioni dell'appello. Per superare il vaglio di ammissibilità, l'appello deve, dunque, contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. A tal fine, non è necessario ricorrere all'utilizzo di particolari forme sacramentali o alla redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Invero, il richiamo, contenuto nell'art. 342 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio, giacché quanto viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile (che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata) - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Nel caso di specie, sono stati correttamente prospettati tutti i profili sopraindicati, in quanto dall'esame dell'atto introduttivo del presente giudizio è dato pienamente comprendere quali parti della sentenza di primo grado risultano essere state impugnate e, nell'ottica di una sua rettifica, quali critiche siano state mosse al ragionamento fatto dal giudice di prime cure.
5 In virtù di tali considerazioni non può, pertanto, ritenersi che l'atto introduttivo del presente giudizio abbia violato le prescrizioni dettate dall'articolo 342 c.p.c. e la relativa eccezione di inammissibilità non può trovare accoglimento. Ed invero, l'appellante con i primi due motivi di appello ha censurato la valutazione del compendio probatorio fatta dal primo giudice, chiedendo, sulla base delle ragioni indicate, di modificare le parti del provvedimento con cui è stato ritenuto provato l'accadimento del fatto e con cui è stata riconosciuta la responsabilità concorsuale dell'ente. A nulla rileva il fatto che non siano stati trascritti i passaggi della sentenza di cui si chiede la modifica, trattandosi di un onere non richiesto dall'art. 342 e ss. c.p.c., atteso che, ai fini della loro indicazione, è sufficiente che, dal tenore complessivo dell'atto, si comprenda quali siano le parti della decisione oggetto di revisione. Così come è irrilevante che non sia stato indicato l'art. 116 c.p.c. tra le norme violate, dal momento che nell'atto di citazione ben si comprende che le censure dell'appellante erano dirette a rilevare l'inosservanza di tale precetto da parte del primo giudice. A riprova di quanto appena affermato, basti considerare che l'appellato è stato in grado di prendere posizione su tutte le questioni sollevate dall'appellante, ben comprendendo il senso e i motivi delle sue doglianze.
3. Sui motivi di appello. Il secondo motivo di appello è meritevole di accoglimento, con il conseguente assorbimento degli ulteriori motivi. Occorre premettere che la fattispecie in esame va ricondotta nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., trattandosi di una domanda risarcitoria che individua quale fatto generatore del danno una cosa, qual è la strada teatro del sinistro, rimessa alla custodia dell'ente comunale. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, con un indirizzo pressoché unanime, è ormai da tempo orientata (quanto meno a partire dalla pronuncia della Suprema Corte n. 15383/2006) nell'escludere che la natura demaniale del bene, la sua estensione e l'uso diretto dello stesso degli utenti sanciscano l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. alle situazioni che vedono coinvolta la pubblica amministrazione. In tema di responsabilità derivante da cose in custodia, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 20943/2022), che hanno colto l'occasione per chiarire la natura dell'illecito, i criteri di imputazione della responsabilità, la consistenza degli oneri probatori gravanti sulle parti e, infine, il significato da ascrivere alla nozione di caso fortuito
6 contemplata dalla norma. Dopo aver ribadito la natura oggettiva della responsabilità, i giudici di legittimità hanno rammentato che sul danneggiato grava l'onere di dimostrare l'esistenza di un legame causale tra la cosa oggetto di custodia e l'evento lesivo al quale siano ricollegabili i singoli danni patiti;
mentre, per andare esente da responsabilità, il custode deve provare che l'evento è ascrivibile al caso fortuito, all'interno del quale rientrano eventi naturali o il fatto di un terzo, o alla condotta colposa dello stesso danneggiato. I principi espressi possono essere riassunti come di seguito riportato (cfr. Cass. 11447/2023):
“L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
“il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”;
“il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”;
“quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Va aggiunto sul punto che la Suprema Corte ha di recente precisato che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice deve tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno
7 del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n. 27724; arresto definitivamente suggellato anche dal suo massimo consesso nella pronuncia Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943, e da ultimo ribadito nella recentissima pronuncia Cass. 24/01/2024, n. 2376, in cui si afferma che “deve, invero, ritenersi superato quell'indirizzo secondo cui in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”). Dall'istruttoria espletata, è emerso:
che l'incidente è avvenuto intorno alle ore 16 di un giorno d'estate e, quindi, in condizioni di piena visibilità e con la luce diurna, tenuto conto della stagione;
che la buca, presente sul manto stradale, era colma d'acqua;
che la strada era bagnata (come riferito dal teste e dalla parte in sede di interrogatorio formale) Dalle foto prodotte dall'attore/appellato, la presenza della buca, ancorché di piccole dimensioni, era chiaramente visibile, facendo da contrasto al colore e alla forma della pavimentazione che la circondava. Tutte queste circostanze inducono a ritenere che l'attore/odierno appellato avrebbe potuto avvedersi della situazione di pericolo presente sul manto stradale, le cui caratteristiche, trattandosi di una pavimentazione antica ed essendo bagnato il manto stradale, richiedevano una condotta ancora più attenta e diligente al fine di evitare il verificarsi dell'evento. Il fatto che la buca fosse ricolma d'acqua non assolve il danneggiato, aggravando piuttosto la sua responsabilità per l'accaduto, in quanto tale circostanza avrebbe dovuto indurlo a prevedere la presenza della buca, dato che non si confondeva con il resto del manto stradale, e a evitarla durante il suo incedere (cfr. Tribunale Bari n. 4640/2016 “la circostanza che la buca fosse stata coperta di acqua o da un pezzo di carta avrebbe dovuto indurre l'attrice a deviare dal percorso ed evitare di mettere il piede dentro. Pertanto, emerge la esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione del danno secondo il principio di autoresponsabilità del danneggiato”). Il teste escusso non ha riferito che tutta la strada era ricolma d'acqua, in modo da rendere assolutamente invisibile o comunque confondere la buca. Una
8 simile circostanza è stata dedotta dal solo attore/appellato nel corso del proprio interrogatorio formale, ma si tratta di una deduzione che, come noto, è priva di rilievo probatorio, in quanto l'interrogatorio formale è mezzo di prova attraverso cui è possibile acquisire solo fatti oggetto di confessione e quindi sfavorevoli alla parte dichiarante. Peraltro non sono in atti foto da cui desumere che l'intero manto stradale era ricolmo d'acqua al punto tale da rendere non visibile la presenza della buca. E nulla rileva il fatto che forse stesse piovendo, non essendoci riscontri sull'intensità di tali precipitazioni. Sulla base del richiamato criterio di regolarità causale, si può dunque ritenere che, l'incidente che ha visto coinvolto l'appellato, benché astrattamente prevedibile, si sia venuto a connotare, in ragione delle circostanze di fatto in cui è avvenuto, come evenienza non ragionevole, posto che, nella generalità dei casi, un agente modello sarebbe stato in grado, in presenza delle stesse condizioni di luce e di visibilità, di prestare maggiore attenzione per evitare il tombino. Il fatto colposo del danneggiato ha quindi determinato l'interruzione del nesso di causalità.
4. Sulle spese del presente giudizio. Le spese relative al primo grado, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 ratione temporis applicabile (parametri medi), seguono la soccombenza e sono poste a carico di . Controparte_1
Seguono del pari la soccombenza le spese di lite al grado di appello, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 ratione temporis applicabile (parametri medi per le prime due fasi e minimi per le successive due fasi, in ragione della scarna istruttoria e della ripetitività degli assunti conclusivi).
Vanno infine poste a carico di parte appellata anche le spese relative alla c.t.u.
5. Sulla domanda di restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che tale richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l'esecuzione della sentenza sia successiva all'udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per
9 il deposito delle comparse (Cass. Civ. 14.3.2024, n. 6788 – parte motiva). Nel caso di specie, l'appellante, nell'atto d'appello, non ha avanzato alcuna domanda di restituzione, limitandosi ad avanzare la richiesta solo con le note scritte di precisazione delle conclusioni. Inoltre, l'appellante non ha precisato se e quando il abbia provveduto Pt_1 al pagamento. Pertanto la domanda è inammissibile.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
in totale riforma della pronuncia di primo grado, rigetta la domanda avanzata da;
Controparte_1
condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 [...]
delle spese di lite del primo grado, che liquida in € Parte_1
1.205,00, oltre iva, cpa e spese generali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 [...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che Parte_1 liquida in € 1.702,00, oltre iva, cpa e spese generali e oltre spese vive (147,00 c.u. e marca da bollo 27,00), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. Controparte_1
dichiara inammissibile la richiesta di restituzione. Così deciso in Taranto, in data 13/03/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
10
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MELE DANIELE, con elezione di domicilio presso il suo studio al seguente indirizzo pec: Email_1 parte appellante
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._1 dell'avv. LISI GIANFRANCO IVAN, con elezione di domicilio presso il suo studio al seguente indirizzo pec: Email_2 parte appellata
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c. CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Sintesi degli atti di causa.
conveniva in giudizio, davanti al giudice di pace di Controparte_1 Pt_1
il esponendo:
[...] Parte_1
che il 10 settembre 2019, intorno alle ore 16.00 circa, esso attore stava percorrendo a piedi il marciapiede di LA CI, in direzione Piazza Roma, quando si era imbattuto in una buca colma di acqua piovana, non visibile, né evitabile;
che era caduto a causa della presenza della buca, riportando, come da diagnosi del p.s. dell'ospedale di un trauma distorsivo Parte_1 al ginocchio destro;
1 che, in ragione dei postumi riportati, aveva diritto al risarcimento dei danni patrimonali e non patrimoniali, quantificati nella misura di € 4.577,28, oltre interessi e rivalutazione. Il costituendosi in giudizio, eccepiva la nullità Parte_1 dell'atto di citazione. Quanto al merito della pretesa, rilevava:
che l'attore aveva fornito una descrizione dei fatti generica;
che su LA CI non vi era alcun marciapiede;
che la caduta era comunque imputabile alla condotta imprudente della stessa vittima, essendo avvenuta in pieno giorno e in condizioni di visibilità;
che la situazione di pericolo non configurava i presupposti dell'insidia e del trabocchetto, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per dare seguito a simili richieste risarcitorie;
che si sarebbe in ogni dovuta ridurre l'entità del risarcimento in ragione del concorso di colpa del danneggiato. Concludeva pertanto per il rigetto della domanda. Con l'impugnata sentenza, il giudice di pace accertava il concorso di entrambe le parti nella causazione del sinistro, ripartendo tra il comune e l'attore la responsabilità nelle rispettive misure del 70% e del 30%. Pertanto, condannava l'ente al pagamento della somma di € 2.558,35, oltre interessi, a titolo risarcitorio, e della somma di € 750,00 a titolo di spese legali, già ridotte della quota del 30% imputabile alla vittima. Per il resto, poneva le spese di c.t.u. a carico dell'attore per il 30% e a carico dell'ente convenuto per il restante 70%.
In particolare, il giudice rilevava:
che il doveva ritenersi responsabile per non aver provveduto Pt_1 al ripristino della buca, che per la sua collocazione al centro della città esponeva i passanti a rischi significativi;
che l'attore doveva considerarsi del pari responsabile per non aver prestato la dovuta attenzione, in quanto la buca era visibile e, per sua stessa ammissione, aveva percorso già altre volte la strada dell'incidente;
che l'attore aveva diritto al risarcimento dei danni subiti, relativi alle spese mediche sostenute e all'invalidità permanente e temporanea subita a seguito del sinistro, come da quantificazione operata dal c.t.u. e previa decurtazione della quota imputabile al concorso di colpa della vittima;
2 che l'attore non aveva titolo ad ottenere la rivalutazione del danno, essendo già liquidate all'attualità le somme riconosciute. Avverso tale sentenza propone appello il Parte_1
Con un primo motivo di appello censura l'operato del giudice di prime cure per aver questi dato per scontata la prova del fatto storico e del preciso punto in cui sarebbe avvenuto l'incidente, date anche le contraddizioni emerse tra i tra i testi e l'interrogato circa la presenza o meno di un marciapiede sul LA CI. Con un secondo motivo di appello, si duole del fatto che il giudice non ha escluso la responsabilità del alla luce del comportamento incauto Pt_1 dell'attore/appellato, tale da interrompere il legame causale tra la cosa e il danno. Evidenzia al riguardo che l'incidente si era verificato in condizioni di piena visibilità, alle ore 16.00 del pomeriggio, che l'attore/appellato conosceva la strada percorso e che la presenza di acqua all'interno della buca non la rendeva affatto invisibile. Con un terzo motivo di appello, chiede, in via subordinata, di ricalibrare le percentuali di responsabilità accertate dal primo giudice, riducendo quella ascritta al comune. Con un quarto motivo di appello censura la quantificazione dei danni operata in sentenza. Con il quinto e ultimo motivo di appello impugna il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese, chiedendo che siano addossate per intero all'appellato o che, in caso di parziale riforma, siano rimodulate in relazione ai rispettivi coefficienti di responsabilità. Pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, chiede di rigettare la domanda e, in via subordinata, di ridurre l'importo liquidato. Costituitosi in giudizio, eccepisce, preliminarmente, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per mancanza di una ragionevole probabilità di accoglimento, nonché per la carenza degli elementi richiesti dagli artt. 342 e 434 c.p.c.. In particolare, osserva l'appellato quanto segue: “L'atto di appello con il quale il procuratore dell'appellato si è dovuto confrontare, consiste in un corpus privo dell'indicazione del numero delle pagine e di una suddivisione in paragrafi tale da non potersi fare neanche opportuno riferimento della parte alla quale si intende rispondere e, cosa ancor più grave, manca del tutto la precisa indicazione della doglianza e dell'eccezione proposta. L'atto dell'appellante si presenta come un testo “senza forma”, privo di riferimenti normativi e giurisprudenziali, di riferimenti alla sentenza di primo grado impugnata, costruito su continui e numerosi tentativi di trarre in inganno il lettore ecc. in cui, di tanto in tanto, si ritrova una eccezione, se così può essere definita, priva di dimostrazione in fatto e in diritto,
3 assolutamente non rispondente a realtà e, pertanto, del tutto pretestuosa e evidentemente temeraria. In secondo luogo, ma non di secondo conto, si contesta ed eccepisce l'assoluta mancanza dei precisi riferimenti della sentenza di primo grado impugnata;
l'appellante, infatti, si limitava genericamente e, a volte anche in modo offensivo, a lamentare il modus operandi del Giudice di prime cure, senza l'indicazione testuale della parte della sentenza presuntivamente ritenuta ingiusta, dell'articolo di legge che il giudicante avrebbe violato, l'indicazione della legge che avrebbe dovuto applicare o di cui avrebbe dovuto tener conto.”. Quanto al merito, rileva:
che la buca era di piccole dimensioni;
che nel corso dell'interrogatorio l'appellato aveva precisato che sul luogo della caduta non vi era il marciapiede e che tutto il manto di chianche era coperto d'acqua e che la buca non era visibile in quanto si trovava al di sotto delle chianche;
che sempre l'appellato aveva precisato di aver percorso poche volte quel tratto di strada;
che il teste escusso aveva precisato che la buca non era visibile perché ricolma di acqua piovana e profonda rispetto al manto stradale;
che il giudice aveva valutato in modo corretto il compendio probatorio;
che anche la quota di responsabilità addossata al doveva Pt_1 considerarsi corretta, tenuto conto degli obblighi che gravano sull'ente civico;
Pertanto, concludeva per la declaratoria di inammissibilità dell'appello e, in subordine, per il suo rigetto.
2. Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello. Va, preliminarmente, esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla difesa della parte appellata per il mancato rispetto delle forme previste dall'art. 342 c.p.c. nel testo modificato dal D.L. 22/6/2012, n. 83, conv. con modifiche dalla L. 7/8/2012, n. 134, applicabile ratione temporis al presente giudizio. Alla luce della formulazione dell'art. 342 c.p.c. l'orientamento giurisprudenziale antecedente secondo il quale l'atto d'appello, per essere sufficientemente specifico, doveva consentire di individuare senza incertezze il quantum appellatum ( così Cass. sent. n. 911 del 1980 e Cass. sent. n. 5965 del 1979), deve ritenersi superato, dovendosi, al contrario, affermare che i motivi specifici dell'impugnazione, accanto alla funzione di identificare le parti della sentenza di cui si chiede il riesame, assolvono anche quella di individuare le
4 ragioni della censura (così più di recente Cass. sent. n. 2217 del 2007). In particolare, l'appello, già secondo l'orientamento giurisprudenziale precedente rispetto alla modifica normativa in esame, si riteneva che dovesse contenere una parte argomentativa idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata;
ciò con riguardo ai fatti allegati e provati, posto che per le questioni di diritto vige il principio iura novit curia (così Cass. sent. n. 7190 del 2010). Tale orientamento deve ritenersi essere stato recepito dalla modifica normativa in esame, di tal che deve ritenersi che i motivi dell'impugnazione devono non solo indicare il quantum appellatum, ma anche il quia, e dunque l'atto di appello raggiunge il suo scopo nella misura in cui individua le parti di cui l'appellante chiede la riforma e gli errori, in iudicando o in procedendo, da cui esse sono affette, giacché i motivi d'appello assolvono due funzioni: quella di delimitare l'oggetto dell'impugnazione e quella di indicare le ragioni dell'appello. Per superare il vaglio di ammissibilità, l'appello deve, dunque, contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. A tal fine, non è necessario ricorrere all'utilizzo di particolari forme sacramentali o alla redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Invero, il richiamo, contenuto nell'art. 342 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio, giacché quanto viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile (che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata) - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Nel caso di specie, sono stati correttamente prospettati tutti i profili sopraindicati, in quanto dall'esame dell'atto introduttivo del presente giudizio è dato pienamente comprendere quali parti della sentenza di primo grado risultano essere state impugnate e, nell'ottica di una sua rettifica, quali critiche siano state mosse al ragionamento fatto dal giudice di prime cure.
5 In virtù di tali considerazioni non può, pertanto, ritenersi che l'atto introduttivo del presente giudizio abbia violato le prescrizioni dettate dall'articolo 342 c.p.c. e la relativa eccezione di inammissibilità non può trovare accoglimento. Ed invero, l'appellante con i primi due motivi di appello ha censurato la valutazione del compendio probatorio fatta dal primo giudice, chiedendo, sulla base delle ragioni indicate, di modificare le parti del provvedimento con cui è stato ritenuto provato l'accadimento del fatto e con cui è stata riconosciuta la responsabilità concorsuale dell'ente. A nulla rileva il fatto che non siano stati trascritti i passaggi della sentenza di cui si chiede la modifica, trattandosi di un onere non richiesto dall'art. 342 e ss. c.p.c., atteso che, ai fini della loro indicazione, è sufficiente che, dal tenore complessivo dell'atto, si comprenda quali siano le parti della decisione oggetto di revisione. Così come è irrilevante che non sia stato indicato l'art. 116 c.p.c. tra le norme violate, dal momento che nell'atto di citazione ben si comprende che le censure dell'appellante erano dirette a rilevare l'inosservanza di tale precetto da parte del primo giudice. A riprova di quanto appena affermato, basti considerare che l'appellato è stato in grado di prendere posizione su tutte le questioni sollevate dall'appellante, ben comprendendo il senso e i motivi delle sue doglianze.
3. Sui motivi di appello. Il secondo motivo di appello è meritevole di accoglimento, con il conseguente assorbimento degli ulteriori motivi. Occorre premettere che la fattispecie in esame va ricondotta nell'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c., trattandosi di una domanda risarcitoria che individua quale fatto generatore del danno una cosa, qual è la strada teatro del sinistro, rimessa alla custodia dell'ente comunale. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, con un indirizzo pressoché unanime, è ormai da tempo orientata (quanto meno a partire dalla pronuncia della Suprema Corte n. 15383/2006) nell'escludere che la natura demaniale del bene, la sua estensione e l'uso diretto dello stesso degli utenti sanciscano l'inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. alle situazioni che vedono coinvolta la pubblica amministrazione. In tema di responsabilità derivante da cose in custodia, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 20943/2022), che hanno colto l'occasione per chiarire la natura dell'illecito, i criteri di imputazione della responsabilità, la consistenza degli oneri probatori gravanti sulle parti e, infine, il significato da ascrivere alla nozione di caso fortuito
6 contemplata dalla norma. Dopo aver ribadito la natura oggettiva della responsabilità, i giudici di legittimità hanno rammentato che sul danneggiato grava l'onere di dimostrare l'esistenza di un legame causale tra la cosa oggetto di custodia e l'evento lesivo al quale siano ricollegabili i singoli danni patiti;
mentre, per andare esente da responsabilità, il custode deve provare che l'evento è ascrivibile al caso fortuito, all'interno del quale rientrano eventi naturali o il fatto di un terzo, o alla condotta colposa dello stesso danneggiato. I principi espressi possono essere riassunti come di seguito riportato (cfr. Cass. 11447/2023):
“L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”;
“il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”;
“il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.”;
“quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”. Va aggiunto sul punto che la Suprema Corte ha di recente precisato che nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice deve tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa, mentre non occorre che il contegno
7 del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775; Cass.30/10/2018, n. 27724; arresto definitivamente suggellato anche dal suo massimo consesso nella pronuncia Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n. 20943, e da ultimo ribadito nella recentissima pronuncia Cass. 24/01/2024, n. 2376, in cui si afferma che “deve, invero, ritenersi superato quell'indirizzo secondo cui in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno”). Dall'istruttoria espletata, è emerso:
che l'incidente è avvenuto intorno alle ore 16 di un giorno d'estate e, quindi, in condizioni di piena visibilità e con la luce diurna, tenuto conto della stagione;
che la buca, presente sul manto stradale, era colma d'acqua;
che la strada era bagnata (come riferito dal teste e dalla parte in sede di interrogatorio formale) Dalle foto prodotte dall'attore/appellato, la presenza della buca, ancorché di piccole dimensioni, era chiaramente visibile, facendo da contrasto al colore e alla forma della pavimentazione che la circondava. Tutte queste circostanze inducono a ritenere che l'attore/odierno appellato avrebbe potuto avvedersi della situazione di pericolo presente sul manto stradale, le cui caratteristiche, trattandosi di una pavimentazione antica ed essendo bagnato il manto stradale, richiedevano una condotta ancora più attenta e diligente al fine di evitare il verificarsi dell'evento. Il fatto che la buca fosse ricolma d'acqua non assolve il danneggiato, aggravando piuttosto la sua responsabilità per l'accaduto, in quanto tale circostanza avrebbe dovuto indurlo a prevedere la presenza della buca, dato che non si confondeva con il resto del manto stradale, e a evitarla durante il suo incedere (cfr. Tribunale Bari n. 4640/2016 “la circostanza che la buca fosse stata coperta di acqua o da un pezzo di carta avrebbe dovuto indurre l'attrice a deviare dal percorso ed evitare di mettere il piede dentro. Pertanto, emerge la esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione del danno secondo il principio di autoresponsabilità del danneggiato”). Il teste escusso non ha riferito che tutta la strada era ricolma d'acqua, in modo da rendere assolutamente invisibile o comunque confondere la buca. Una
8 simile circostanza è stata dedotta dal solo attore/appellato nel corso del proprio interrogatorio formale, ma si tratta di una deduzione che, come noto, è priva di rilievo probatorio, in quanto l'interrogatorio formale è mezzo di prova attraverso cui è possibile acquisire solo fatti oggetto di confessione e quindi sfavorevoli alla parte dichiarante. Peraltro non sono in atti foto da cui desumere che l'intero manto stradale era ricolmo d'acqua al punto tale da rendere non visibile la presenza della buca. E nulla rileva il fatto che forse stesse piovendo, non essendoci riscontri sull'intensità di tali precipitazioni. Sulla base del richiamato criterio di regolarità causale, si può dunque ritenere che, l'incidente che ha visto coinvolto l'appellato, benché astrattamente prevedibile, si sia venuto a connotare, in ragione delle circostanze di fatto in cui è avvenuto, come evenienza non ragionevole, posto che, nella generalità dei casi, un agente modello sarebbe stato in grado, in presenza delle stesse condizioni di luce e di visibilità, di prestare maggiore attenzione per evitare il tombino. Il fatto colposo del danneggiato ha quindi determinato l'interruzione del nesso di causalità.
4. Sulle spese del presente giudizio. Le spese relative al primo grado, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 ratione temporis applicabile (parametri medi), seguono la soccombenza e sono poste a carico di . Controparte_1
Seguono del pari la soccombenza le spese di lite al grado di appello, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 ratione temporis applicabile (parametri medi per le prime due fasi e minimi per le successive due fasi, in ragione della scarna istruttoria e della ripetitività degli assunti conclusivi).
Vanno infine poste a carico di parte appellata anche le spese relative alla c.t.u.
5. Sulla domanda di restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che tale richiesta deve essere formulata, a pena di decadenza, con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza, essendo invece ammissibile la proposizione nel corso del giudizio soltanto qualora l'esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell'impugnazione. Resta in ogni caso inammissibile la domanda di restituzione proposta con la comparsa conclusionale in appello, atteso che tale comparsa ha carattere meramente illustrativo di domande già proposte, non rilevando in contrario che l'esecuzione della sentenza sia successiva all'udienza di conclusioni ed anteriore alla scadenza del termine per
9 il deposito delle comparse (Cass. Civ. 14.3.2024, n. 6788 – parte motiva). Nel caso di specie, l'appellante, nell'atto d'appello, non ha avanzato alcuna domanda di restituzione, limitandosi ad avanzare la richiesta solo con le note scritte di precisazione delle conclusioni. Inoltre, l'appellante non ha precisato se e quando il abbia provveduto Pt_1 al pagamento. Pertanto la domanda è inammissibile.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
in totale riforma della pronuncia di primo grado, rigetta la domanda avanzata da;
Controparte_1
condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 [...]
delle spese di lite del primo grado, che liquida in € Parte_1
1.205,00, oltre iva, cpa e spese generali, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 [...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che Parte_1 liquida in € 1.702,00, oltre iva, cpa e spese generali e oltre spese vive (147,00 c.u. e marca da bollo 27,00), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. Controparte_1
dichiara inammissibile la richiesta di restituzione. Così deciso in Taranto, in data 13/03/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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