Sentenza 9 luglio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/2001, n. 9282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9282 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2001 |
Testo completo
O T O A A C J OGGETTO: Immigrazione -Espulsione dello T I S straniero Mancata traduzione del decreto in Aula A A lingua nota all'interessato - Obbligo di moti- . L N T L vazione. A R E R 9 282/ 0 1 A T D S 9 O E -9 C N I 3 R O - I A 6 S C L L INN U EPEL P P LO TALIANO A P E S D E E S L 0 E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A P 4 I R S . E L T A M SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.22753/00. Dott.Corrado CARNEVALE Presidente Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere 21366 Cron. Dott. Giuseppe SALME Consigliere Rep. Ud.
4.6.01.Dott. Luigi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente: S E N T EN Z A sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del mini- stro in carica e PREFETTO DI PORDENONE, elettiva- mente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;
ricorrenti
contro
MA IN EL;
intimato avverso il decreto del Tribunale di Pordenone n.1423 pubblicato il 19 ottobre 1999; udita la relazione della causa svolta nella 1468 2001 pubblica udienza del 4 giugno 2001 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Marco PIVETTI, che ha conclu- so per il rigetto del ricorso del prefetto e la di- chiarazione di inammissibilità del ricorso del Mi- nistro dell'Interno; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 9 ottobre 1999 Flo- rin EL IM impugnava dinanzi al Tribunale di Pordenone il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal locale prefetto in data 6 ottobre de- ducendo che il provvedimento non era stato tradotto in una lingua a lui comprensibile ma solo, e immo- tivatamente, in lingua inglese;
che esso non era motivato, essendo mancato qualsiasi accertamento sulle ragioni della sua permanenza in Italia e del- la mancata richiesta del permesso di soggiorno;
che, infine, egli era in possesso di una concreta offerta di lavoro. Con provvedimento del 18-19 ottobre 1999 il tribunale dichiarava la nullità del decreto di e- spulsione osservando che mancava ogni motivazione in ordine alle ragioni che avrebbero impedito la sua traduzione in una lingua nota al suo destinata- 2 rio e che era rimasto accertato, attraverso le di- chiarazioni dell'amministratore del Circo Togni, che era stato offerto un lavoro al ricorrente con la garanzia di vitto e alloggio e ciò consentiva di ravvisare la prospettiva di un impiego stabile e le gale in favore del ricorrente, che non poteva esse- re privato dell'opportunità che gli era stata of- ferta. Contro detto provvedimento ricorrono congiun- tamente per cassazione con due motivi il Ministero dell'Interno e il Prefetto di Pordenone. Non ha presentato difese l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Dev'essere preliminarmente dichiarato inammis- sibile il ricorso del Ministero dell'Interno poiché l'art. 13 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in trodotto dall'art. 4 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113, nel disciplinare i giudizi promossi con ricor- so contro il decreto di espulsione ha conferito la legittimazione passiva personale e permanente al prefetto, stabilendo che l'autorità che ha emesso il decreto di espulsione può stare in giudizio per- sonalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati: in tale disciplina è stata ravvisata una espressa deroga alle disposizioni di cui ai commi 3 1° e 2° dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, giustificata dall'interesse pubblico ad una immediata e diretta risposta dell'autorità locale, munita per tali fini della necessaria autonomia fun zionale, in considerazione della sua particolare i- doneità a valutare e contrastare nei ristrettissimi tempi del procedimento le ragioni dell'opposizione (Cass. 7 luglio 2000, nn. 9078 e 9084; 13 ottobre 2000, n. 13653, SS.UU. ord. 7 novembre 2000, n. 118). Passando all'esame del ricorso proposto dal Prefetto di Pordenone, con il primo motivo viene de nunciata la violazione e la falsa applicazione del l'art. 13, co. 7°, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 360, nn. 3 e 5, cod.286, in relazione all'art. proc. civ., e si sostiene che erroneamente sarebbe stata dichiarata la nullità del provvedimento di e spulsione il quale, ancorché accompagnato dalla tra duzione in lingua inglese, aveva raggiunto il suo scopo avendo posto l'intimato in condizione di ri- all'autorità giudiziariavolgersi tempestivamente per la tutela dei propri diritti, tanto più che la legge non impone l'obbligo tassativo di tradurre il provvedimento di espulsione nella lingua dell'inti- mato, essendo a tal fine sufficiente la traduzione in inglese, francese o spagnolo. La censura non può trovare accoglimento poiché la disposizione denunciata prevede l'obbligo per l'autorità amministrativa di comunicare all'interes sato ogni atto concernente l'espulsione unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua a lui conosciuta e, solo ove ciò non sia possibile, in lingua francese, inglese o spa- gnola. Tale obbligo viene meno solo quando il giu- dice di merito abbia accertato, con motivazione lo- gicamente argomentata, la comprovata conoscenza del la lingua italiana da parte dell'interessato, poi- ché solo in tal caso resta irrilevante la mancata conoscenza della lingua inglese nella quale il de- creto di espulsione è stato tradotto (Cass. 7 lu- glio 2000, n. 9078; non in termini, invece: Cass. 6 luglio 2000, n. 9003, citata dal ricorrente, in quanto relativa al procedimento di convalida del provvedimento del questore di trattenimento dello straniero in un centro di permanenza temporanea). E ciò in aderenza all'interpretazione della Corte costituzionale secondo la quale anche allo straniero irregolarmente soggiornante in Italia de- v'essere riconosciuto il pieno esercizio del dirit- to di difesa sancito dall'art. 24 Cost. e dall'art. 13 della legge 25 ottobre 1977, n. 881, con la qua- le è stato ratificato il Patto internazionale sui diritti civili e politici stipulato a New York il 19 dicembre 1966. E il pieno esercizio del diritto di difesa comporta che il destinatario di un prov- vedimento restrittivo della sua libertà di autode- terminazione dev'essere messo in grado di compren- derne il contenuto e il significato (Corte cost. 16 giugno 2000, nn. 198 e 227). Ciò premesso, poiché la legge richiede che il provvedimento di espulsione sia portato a conoscen- za dell'interessato con modalità che ne garantisca- no in concreto la conoscibilità, la sua mancata tra duzione nella lingua del suo paese d'origine o in altra lingua da lui conosciuta lede il diritto di difesa. Né tale lesione è sanata dalla comunicazio- ne del provvedimento con una traduzione in lingua inglese senza la preventiva giustificazione della impossibilità di rendere compiutamente noto il prov vedimento al suo destinatario, poiché, se al giudi- ce non è consentito sindacare le modalità di orga- nizzazione dei servizi della pubblica amministra- zione, egli è pur sempre tenuto ad annullare il provvedimento amministrativo che non sia conforme alla legge la quale consente la traduzione in una delle tre lingue solo "ove non sia possibile” quel- la in una lingua nota all'interessato. E neppure può invocarsi la sanatoria per il raggiungimento dello scopo dell'atto quante volte lo straniero abbia presentato tempestivo ricorso di fendendosi nel merito, poiché la sanatoria della nullità degli atti processuali, prevista in via ge- nerale dall'art. 156, co. 3, cod. proc. civ., non consente di superare la violazione del diritto di difesa derivante dalla comunicazione di un provve- dimento amministrativo in forme che non ne garanti- scano la piena e immediata conoscibilità all'inte ressato fuori dei casi in cui ciò non sia in con- creto possibile. Il rigetto del primo motivo di ricorso compor- ta l'assorbimento dell'esame del secondo motivo, a- vente natura subordinata, con il quale si contesta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui il provvedimento di espulsione avrebbe privato il reclamante del diritto al mantenimento del lavoro da lui prestato presso il circo Togni. In conclusione, previa dichiarazione di inam- missibilità del ricorso del Ministro dell'Interno, il ricorso del Prefetto di Pordenone non può trova- re accoglimento e deve essere respinto. 7 La mancata partecipazione al giudizio dell'in- timato preclude qualsiasi pronuncia sulle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell'Interno e rigetta il ricorso del Pre fetto di Pordenone. Così deciso in Roma, il 4 giugno 2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Mo Nitrous ORTE SUPREN SATIONE Depositato in Cancelleria 9/2/2001 IL FUNZIONALI (Dr. Filomena Perrone) I 0 O R 1 T E . A I 1 T N 1 S A . R O T T L S R L A E E N D 8 O I 9 O - S C 3 L I - U R 6 P A S L C E E : A D A I E R 0 S E 4 E T P . A S L M 8