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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/11/2025, n. 3458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3458 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 768/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di r.g. 768/2023, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili ” promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. DI LAURO Parte_1 C.F._1
GIANMARIO, presso lo studio ultimo della quale è elettivamente domiciliata come da mandato in calce del ricorso;
ricorrente e
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
resistente non costituito Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato presso la Cancelleria il 08/02/2023, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in EI (come da estratto Controparte_1 per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2003, parte II, serie A, n. 24), dal quale nascevano tre figli:
- nato a [...] il dì 08 giugno 2003, Controparte_2
- nato a [...] il dì 30 maggio 2005 Controparte_3
e
- nata a [...] il dì 11 agosto 2006, tutti maggiorenni ma non CP_4 autonomi, deducendo l'avvenuta disgregazione materiale e spirituale già a far data dall'anno 2017, anno della separazione consensuale, precisando come il resistente non avesse adempiuto alle obbligazioni familiari, ivi assunte, sino al punto di sporgere querela. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessati gli effetti civili del matrimonio, con richiesta di aumento del mantenimento per la prole alla cifra complessiva di euro 750,00 e con conferma, de residuo, dei patti di cui alla separazione consensuale;
con vittoria di spese di lite.
, pur ritualmente citato, non si è costituito. Controparte_1
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, anche per l'assenza del resistente, il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 09.10.2023, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Non concretizzatasi l'attività istruttoria per l'assenza di richieste di prova orale e di correlate memorie ex art. 183 c.p.c., salva l'acquisizione di documentazione, anche reddituale, di parte ricorrente, la causa è stata rinviata, all'udienza del 10.09.2025 per la precisazione delle conclusioni, ove il procuratore di parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni come da note telematiche ricevute ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta. Ed invero, ricorre il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata consensualmente e poi omologata dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, con decreto del 01.03.2018), è abbondantemente trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale, anche per l'ipotesi in cui l'accordo, come nel caso di specie, sia stato recepito nel provvedimento conclusivo (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita, dimostrando disinteresse per il procedimento de quo.
Sulle questioni accessorie relative al mantenimento della prole ed alle ulteriori questioni residue. In primo luogo, va dato atto di come la ricorrente, al netto della richiesta di aumento del mantenimento per i figli (su sui infra), chieda, de residuo, confermarsi le statuizioni di cui alla separazione consensuale che, tuttavia:
- hanno dato atto dell'autonomia dei coniugi, di talché nulla andrà disposto in punto di mantenimento;
- hanno dato atto di nulla disporre in punto di assegnazione della casa coniugale, avendo la , già all'epoca della separazione, trasferito il proprio domicilio, in uno alla Pt_1 prole, in EI, alla via Crapolla II n 112;
- hanno, infine, disciplinato l'affido della prole ed il diritto di visita paterno.
Orbene, tanto chiarito, con il presente provvedimento:
- nulla andrà disposto in ordine alle questioni accessorie succitate, tenuto conto di come non sono state avanzate le domande di riconoscimento dell'assegno divorzile e di assegnazione della casa coniugale, per le medesime motivazioni sopra chiarite;
- né, peraltro, occorrerà pronunciare in merito alle questioni di affido ed al diritto di visita della prole, giacché, all'evidenza, maggiorenne.
Pertanto, fermo restando come i figli, ancorché maggiorenni, non siano autonomi e siano attualmente domiciliati presso la madre, occorrerà valutare la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento, in loro favore, come richiesto dalla madre.
Quanto al mantenimento dei figli, dunque, ricorrono ragioni sopravvenute per accogliere la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento, come originariamente quantificato in euro 450,00 dall'omologa, sino alla somma complessiva di euro 750,00. Infatti, al netto della circostanza che le relative statuizioni risalgano all'anno 2017, oggi i figli hanno, rispettivamente, 22, 20 e 19 anni e, allo stato, non risultano essere inseriti stabilmente nel mondo del lavoro (ancorché, sul punto, l'allegazione e la documentazione risulti scarna). D'altronde, le evidenze reddituali della madre – da cui si evince come trattasi di famiglia monoreddito – inducono senz'altro ad accogliere la domanda, tenuto come di come il reddito familiare ISEE non superi i 6000,00 euro annui (ultima dichiarazione 2022, da cui non si evincono redditi della prole) né, invero, la ricorrente risulta essere in possesso di redditi ulteriori, avendo a carico ben tre figli;
per non tacer, infine, dell'omessa corresponsione dell'assegno di separazione da parte del padre che, indubbiamente, avrà aggravato la già precaria situazione economico-reddituale della madre. Appare evidente, pertanto, come:
- il rilevante lasso di tempo succitato dall'emissione dei provvedimenti di separazione e le presumibili accresciute esigenze di vita di tre figli che, ancora, sono nel pieno della loro dipendenza economica materna, sono gli elementi decisivi e sopravvenuti, tali da disporre, oggi, un aumento dell'assegno di mantenimento, conformemente a quanto richiesto.
Conclusivamente, per quanto concerne il mantenimento dei figli minori, si ritiene congruo, alla luce delle considerazioni sopra esposte e, in particolare, della domiciliazione dei figli presso la madre, disporne l'aumento ad euro 750,00 mensili (di cui 250,00 euro per ciascun figlio), da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario o postale, o vaglia postale, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Il padre, poi, contribuirà nella misura del 50% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale. Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del 2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24- 06-2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso (ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie). Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Sulle spese processuali Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto di come la richiesta di aumento del mantenimento per la prole sia stata accolta, in particolare, delle prevalenti ragioni in parte motiva indicate (come, in parte, documentate nel ricorso introduttivo) su cui, tuttavia, non è stata richiesta istruttoria, valorizzando, tuttavia, l'omesso deposito delle memorie istruttorie e delle correlate richieste di prova e confermando, peraltro, la ripartizione delle spese straordinarie al 50%, come previsto in sede di separazione, senza, infine, confermare de residuo le relative statuizioni – pur richiesto – giacché prive di rilevanza dispositiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1 - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da:
nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] Controparte_1 in EI (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2003, parte II, serie A, n. 24);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000);
- pone a carico di , a titolo di assegno di mantenimento dei figli, la Controparte_1 somma di € 750,00 (di cui € 250,00 per ciascun figlio), annualmente ed automaticamente rivalutata secondo le variazioni degli indici ISTAT, da versarsi a a mezzo vaglia postale, bonifico postale o bonifico bancario, entro Parte_1 il giorno 5 di ogni mese;
- pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di r.g. 768/2023, avente ad oggetto “Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili ” promossa da:
(C.F.: ) rappresentata e difesa dall'avv. DI LAURO Parte_1 C.F._1
GIANMARIO, presso lo studio ultimo della quale è elettivamente domiciliata come da mandato in calce del ricorso;
ricorrente e
(C.F.: Controparte_1 C.F._2
resistente non costituito Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato presso la Cancelleria il 08/02/2023, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che fosse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in EI (come da estratto Controparte_1 per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2003, parte II, serie A, n. 24), dal quale nascevano tre figli:
- nato a [...] il dì 08 giugno 2003, Controparte_2
- nato a [...] il dì 30 maggio 2005 Controparte_3
e
- nata a [...] il dì 11 agosto 2006, tutti maggiorenni ma non CP_4 autonomi, deducendo l'avvenuta disgregazione materiale e spirituale già a far data dall'anno 2017, anno della separazione consensuale, precisando come il resistente non avesse adempiuto alle obbligazioni familiari, ivi assunte, sino al punto di sporgere querela. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessati gli effetti civili del matrimonio, con richiesta di aumento del mantenimento per la prole alla cifra complessiva di euro 750,00 e con conferma, de residuo, dei patti di cui alla separazione consensuale;
con vittoria di spese di lite.
, pur ritualmente citato, non si è costituito. Controparte_1
Nella fase presidenziale, fallito il tentativo di conciliazione, anche per l'assenza del resistente, il Presidente del Tribunale, con provvedimento del 09.10.2023, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, confermando le condizioni di cui alla separazione consensuale e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria.
Non concretizzatasi l'attività istruttoria per l'assenza di richieste di prova orale e di correlate memorie ex art. 183 c.p.c., salva l'acquisizione di documentazione, anche reddituale, di parte ricorrente, la causa è stata rinviata, all'udienza del 10.09.2025 per la precisazione delle conclusioni, ove il procuratore di parte ricorrente ha rassegnato le proprie conclusioni come da note telematiche ricevute ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va sicuramente accolta. Ed invero, ricorre il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n. 2, lettera b), l. n. 898/1970, atteso che dal giorno di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata consensualmente e poi omologata dall'intestato Tribunale, in diversa composizione collegiale, con decreto del 01.03.2018), è abbondantemente trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale, anche per l'ipotesi in cui l'accordo, come nel caso di specie, sia stato recepito nel provvedimento conclusivo (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile) e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento. Invero, nessuna delle parti ha allegato che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita, dimostrando disinteresse per il procedimento de quo.
Sulle questioni accessorie relative al mantenimento della prole ed alle ulteriori questioni residue. In primo luogo, va dato atto di come la ricorrente, al netto della richiesta di aumento del mantenimento per i figli (su sui infra), chieda, de residuo, confermarsi le statuizioni di cui alla separazione consensuale che, tuttavia:
- hanno dato atto dell'autonomia dei coniugi, di talché nulla andrà disposto in punto di mantenimento;
- hanno dato atto di nulla disporre in punto di assegnazione della casa coniugale, avendo la , già all'epoca della separazione, trasferito il proprio domicilio, in uno alla Pt_1 prole, in EI, alla via Crapolla II n 112;
- hanno, infine, disciplinato l'affido della prole ed il diritto di visita paterno.
Orbene, tanto chiarito, con il presente provvedimento:
- nulla andrà disposto in ordine alle questioni accessorie succitate, tenuto conto di come non sono state avanzate le domande di riconoscimento dell'assegno divorzile e di assegnazione della casa coniugale, per le medesime motivazioni sopra chiarite;
- né, peraltro, occorrerà pronunciare in merito alle questioni di affido ed al diritto di visita della prole, giacché, all'evidenza, maggiorenne.
Pertanto, fermo restando come i figli, ancorché maggiorenni, non siano autonomi e siano attualmente domiciliati presso la madre, occorrerà valutare la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento, in loro favore, come richiesto dalla madre.
Quanto al mantenimento dei figli, dunque, ricorrono ragioni sopravvenute per accogliere la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento, come originariamente quantificato in euro 450,00 dall'omologa, sino alla somma complessiva di euro 750,00. Infatti, al netto della circostanza che le relative statuizioni risalgano all'anno 2017, oggi i figli hanno, rispettivamente, 22, 20 e 19 anni e, allo stato, non risultano essere inseriti stabilmente nel mondo del lavoro (ancorché, sul punto, l'allegazione e la documentazione risulti scarna). D'altronde, le evidenze reddituali della madre – da cui si evince come trattasi di famiglia monoreddito – inducono senz'altro ad accogliere la domanda, tenuto come di come il reddito familiare ISEE non superi i 6000,00 euro annui (ultima dichiarazione 2022, da cui non si evincono redditi della prole) né, invero, la ricorrente risulta essere in possesso di redditi ulteriori, avendo a carico ben tre figli;
per non tacer, infine, dell'omessa corresponsione dell'assegno di separazione da parte del padre che, indubbiamente, avrà aggravato la già precaria situazione economico-reddituale della madre. Appare evidente, pertanto, come:
- il rilevante lasso di tempo succitato dall'emissione dei provvedimenti di separazione e le presumibili accresciute esigenze di vita di tre figli che, ancora, sono nel pieno della loro dipendenza economica materna, sono gli elementi decisivi e sopravvenuti, tali da disporre, oggi, un aumento dell'assegno di mantenimento, conformemente a quanto richiesto.
Conclusivamente, per quanto concerne il mantenimento dei figli minori, si ritiene congruo, alla luce delle considerazioni sopra esposte e, in particolare, della domiciliazione dei figli presso la madre, disporne l'aumento ad euro 750,00 mensili (di cui 250,00 euro per ciascun figlio), da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario o postale, o vaglia postale, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Il padre, poi, contribuirà nella misura del 50% alle spese scolastiche (acquisto dei libri annuale, gite, recite), mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ludiche e sportive e straordinarie in generale. Le spese straordinarie sono da intendersi, secondo il dictum della Cassazione (Cass. n. 9372 del 2012, nonché in sede di merito Trib. Bari Sez. I, 23-10-2013 e Trib. Nocera Inferiore, 24- 06-2013), come spese non preventivabili per il figlio e non ordinariamente affrontate per lo stesso (ad esempio spese mediche sostenute a seguito di un infortunio o per l'acquisto degli occhiali da vista, spese per corsi di formazione non rientranti nell'ordinario percorso scolastico) (cfr. anche Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18-09-2013, n. 21273 sulla non riconducibilità di tutte le spese mediche, sportive e scolastiche alle spese straordinarie). Le spese scolastiche, mediche, ludiche/sportive e straordinarie in generale dovranno essere, anche a fini di esigibilità, concordate tra i genitori, ove possibile, e successivamente documentate.
Sulle spese processuali Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto di come la richiesta di aumento del mantenimento per la prole sia stata accolta, in particolare, delle prevalenti ragioni in parte motiva indicate (come, in parte, documentate nel ricorso introduttivo) su cui, tuttavia, non è stata richiesta istruttoria, valorizzando, tuttavia, l'omesso deposito delle memorie istruttorie e delle correlate richieste di prova e confermando, peraltro, la ripartizione delle spese straordinarie al 50%, come previsto in sede di separazione, senza, infine, confermare de residuo le relative statuizioni – pur richiesto – giacché prive di rilevanza dispositiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1 - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da:
nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] Controparte_1 in EI (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2003, parte II, serie A, n. 24);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio, per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 5 e 10 L. 898/1970 ed agli artt. 133 n. 2 e 88 n. 7 Ord. stato civile (ora art. 63, DPR n. 369/2000);
- pone a carico di , a titolo di assegno di mantenimento dei figli, la Controparte_1 somma di € 750,00 (di cui € 250,00 per ciascun figlio), annualmente ed automaticamente rivalutata secondo le variazioni degli indici ISTAT, da versarsi a a mezzo vaglia postale, bonifico postale o bonifico bancario, entro Parte_1 il giorno 5 di ogni mese;
- pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore Dott. Simone Iannone La Presidente Dott.ssa Enrica De Sire