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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 22/12/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce- Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Lavoro e Previdenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Presidente rel.
2. dr.ssa Monica Sgarro - Consigliere
3.dr.ssa Antonella Gialdino - Consigliere ausiliario all'udienza del 4 dicembre 2025, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro in grado di appello iscritta al n. 72/2021 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
già Parte_1 Controparte_1 giusto atto di fusione del 11.03.2016 Rep n. 60844 – Raccolta n. 25264 Notaio Dott.
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 P.IVA_1
Dott.ssa con sede legale in alla Via Provinciale per Controparte_3 Pt_1
Arnesano, Km 4 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Sonia
ZZ (C.F. e Avv. Vera Tondi (C.F. ) C.F._1 C.F._2 giusto mandato a margine al ricorso in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla Via Ulpiano n. 29 (Per la ricezione delle notifiche i procuratori hanno indicato i seguenti recapiti, Fax: 06.68136294; PEC:
) Email_1
-Appellante
E
(C.F. ) nata il [...] a [...] ed Controparte_4 CodiceFiscale_3 ivi residente a[...], ed elettivamente domiciliata in Manduria
(TA) alla Via per Maruggio n°19, presso e nello studio dell'Avv. Antonio POMPIGNA
(C.F. ), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in CodiceFiscale_4 atti. Il procuratore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti:
1 099.971.30.06 oppure al seguente indirizzo di PEC:
Email_2
- Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 3032/2020 pubblicata il
23.12.2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza, il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva il ricorso proposto da nei confronti della Controparte_4 [...] in persona del legale rappresentante, volto ad Controparte_5 ottenere, previo accertamento della condotta vessatoria tenuta nei suoi confronti dalla società convenuta, la condanna per il datore di lavoro al risarcimento del danno patrimoniale differenziale in misura di € 10.146,00 (al netto di quanto già percepito dall' ), oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo. Condannava la CP_6 resistente altresì, al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.000,00.
Avverso tale decisione proponeva appello la Parte_2
in persona del legale rappresentante, lamentandone la erroneità e
[...] chiedendone la riforma.
Resisteva , concludendo per il rigetto dell'avverso gravame, con il Controparte_4 favore delle spese.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione del dispositivo laddove, per evidente “lapsus calami” è indicata nell'intestazione la Corte di Appello di LEGGE” in luogo della “Corte di Appello di
LECCE”.
Ciò posto, si osserva che con i motivi di gravame, l'appellante lamenta l'omessa e\o errata valutazione di tutte le deduzioni in fatto ed in diritto avanzate dalla società negli scritti difensivi depositati nel corso del giudizio di primo grado, omessa e \o errata valutazione della documentazione prodotta e della raccolta prova per testi oltre che la valutazione erronea della consulenza tecnica svolta in prime cure.
L'appello è fondato.
La società appellante ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione
Lavoro, ha accolto la domanda di risarcimento danni proposta da in Controparte_4
2 conseguenza di mobbing attuato nei suoi confronti dall'azienda come reazione al suo rifiuto a transitare alle dipendenze della AccadueO, società cui era stato affidato il servizio di pulizia al quale la dipendente era addetta. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza con cui il primo giudice ha valorizzato esclusivamente le deposizioni delle testimoni , e - colleghe Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 dell'odierna appellata, ascoltate come testimoni, aventi il medesimo interesse, avendo proposto analoghi giudizi contro l'azienda datrice di lavoro e quindi inattendibili- trascurando altrettante deposizioni contrastanti con l'assunto della ricorrente provenienti da soggetti disinteressati. L'appellante, inoltre, ha censurato la sentenza per avere altresì considerato mobbing le ovvie conseguenze della scelta di esternalizzare il servizio svolto dalla ricorrente, per di più in un momento di grande trasformazione strutturale dell'azienda e della clinica.
In conclusione, ha domandato la riforma della sentenza impugnata e il rigetto integrale della domanda della ricorrente.
Per inquadrare efficacemente la vicenda occorre ripercorrere i fatti di causa, richiamando la disamina già effettuata in altri precedenti di questa Corte (cfr. sentenza n. 358/2023 del 19.07.2023, rel. Cons. ). Per_1
Nel luglio 2008 la essendo gravemente indebitata, sia con Controparte_7 gli enti previdenziali che con gli stessi dipendenti, con cui era in arretrato sul pagamento di molte retribuzioni, avviava una trattativa sindacale con tutte le segreterie territoriali dei sindacati e con le rappresentanze sindacali aziendali, alle quali manifestava l'intento di esternalizzare i servizi di ausiliariato, centralino e commessi, ai quali erano addetti in tutto 17 dipendenti, di cui 13 ausiliari (tra cui l'odierna appellata), due centralinisti e due commessi, affidandoli in appalto alla società AccadueO srl.
Nel verbale di accordo raggiunto con le segreterie territoriali di tutti i sindacati nonché con le rappresentanze sindacali aziendali, in data 1/8/2008, le parti, dando atto di avere approfondito le ragioni dei lavoratori sottese, concordavano che i lavoratori che non avessero voluto dimettersi subito con degli incentivi, sarebbero passati alle dipendenze di EO (previe dimissioni da rendere alla clinica ntro il 30/9/2008 Controparte_1
e immediata riassunzione alle dipendenze di AccadueO senza alcun patto di prova), conservando la medesima qualifica e mansioni, nonché orario di lavoro (potendo anzi incrementarlo scegliendo il full time) e soprattutto la medesima retribuzione già percepita, prevedendo sul punto espressamente di riconoscere “la stessa retribuzione mensile attualmente prevista dalla contrattazione nazionale Aiop ivi compresa eventuali
3 indennità godute previste dalla medesima contrattazione, eventualmente ricorrendo all'inserimento della voce superminimo non riassorbibile”. Si garantiva che la sede di lavoro sarebbe rimasta in Taranto e si assicurava il riassorbimento futuro all'interno della casa di cura d'Amore qualora la stessa avesse ripreso la gestione diretta dei suddetti servizi. La casa si cura nello stesso accordo assumeva l'impegno con determinate scadenze di versare ai dipendenti le mensilità pregresse insolute (cfr. comunicato CP_8
allegato al fascicolo di primo grado dell'appellante in cui si dà atto della situazione
[...]
e del consenso manifestato dalla rappresentanza sindacale alla soluzione della situazione di grave crisi dell'azienda).
La (così come le sig.re anche addette al servizio di ausiliariato) CP_4 Tes_3 Tes_2 veniva informata della esternalizzazione del servizio alla quale era addetta e sollecitata ufficialmente a dimettersi per essere assunta alle dipendenze della AccadueO.
Nonostante i formali inviti a passare alle dipendenze della appaltatrice del servizio, la e altre dipendenti, rifiutavano il passaggio. Tes_2
L'appalto, come risulta dal contratto intervenuto tra la casa di cura e l'ACCADUEO di durata preventivata fino all'1/11/2010 con possibilità di rinnovo, comprendeva il servizio di accoglienza, di facchinaggio e il servizio di pulizia;
quest'ultimo riguardava il piano rialzato, il piano 1 e 2(quartiere operatorio) della struttura, nonché le sale operatorie, gli uffici amministrativi, gli ambulatori, le zone comuni (scale, ascensori, montacarichi) e le sale d'attesa (cfr. documenti allegati al n. 6 del fascicolo di parte appellante depositato in primo grado).
Il servizio della clinica proseguiva, a regime ridottissimo, fino al giugno 2009 in cui veniva sospeso anche il suddetto appalto, atteso che la clinica veniva interessata da profondi lavori di ristrutturazione che ne precludevano l'utilizzo. Nei mesi successivi l'appalto restava sospeso così come il rapporto di lavoro delle poche dipendenti rimaste, che veniva interessato da e ferie e infine le stesse venivano attinte da un CP_9 licenziamento collettivo, non prima di avere ricevuto un ultimo invito a passare alla cessionaria del servizio di ausiliariato (in data 12/5/2010). Il licenziamento collettivo, impugnato dalle tre dipendenti sopra menzionate, era ritenuto legittimo dal Tribunale di
Taranto con sentenza richiamata dalla parte appellante ed acquisita agli atti.
Questi i dati di fatto.
Veniamo ora alle doglianze della ricorrente, che a suo dire avrebbero integrato il mobbing.
4 Innanzitutto ella si duole del fatto che la proposta di passaggio alla AccadueO fosse
“fortemente svantaggiosa” per i lavoratori, dovendo acquisire gli stessi una qualifica inferiore con conseguente minore retribuzione, ragion per cui ella l'aveva rifiutata;
in conseguenza di ciò l'amministratore delegato avv. Villa , che CP_10 CP_11 gestiva la clinica, l'aveva più volte minacciata di licenziamento ove non avesse accettato di dimettersi per passare alla AccadueO;
l'aveva confinata a pulire sempre gli stessi spazi, ossia gli spogliatoi al piano seminterrato e il cortile esterno, non fornendole attrezzatura nuova e idonea per pulire, dovendo accontentarsi di quella rimasta in struttura;
non le aveva fornito la divisa invernale, costringendola a indossare tutto l'anno quella estiva;
non le consentiva durante l'orario di lavoro di incontrarsi con i colleghi che lavoravano per AccadueO in altre zone della clinica;
le aveva imposto lo spostamento dello spogliatoio in vari luoghi, tra cui nella stanza dove si trovava la camera iperbarica, che era fredda e umida. Tutto ciò si era svolto evidentemente nei primi mesi successivi all'accordo sindacale, giacchè dal giugno 2009 per circa un anno la clinica è stata completamente chiusa per ristrutturazione.
Ebbene quanto alla doglianza concernente il trattamento peggiorativo subito dai dipendenti della AccadueO, essa risulta smentita dal contenuto dell'accordo sindacale e dal contenuto degli accordi assunti tra AccadueO e la casa di cura, in cui la AccadueO garantiva il medesimo trattamento economico già goduto.
Quanto alle minacce del è evidente che l'amministratore delegato abbia cercato, CP_10 in ottemperanza all'accordo sindacale, di garantire a tutti i dipendenti impegnati nel servizio esternalizzato, di conservare il posto di lavoro, tanto che, nonostante l'avesse già invitata per iscritto ad aderire all'accordo entro il termine previsto del 15/9/2008, le aveva assegnato con un'ulteriore missiva un altro termine per transitare, avvisandola che non vi fosse una diversa possibilità di ricollocazione per lei in azienda.
A ben vedere l'atteggiamento dell'amministratore delegato è sempre stato chiaro, nel senso che egli ha prospettato quale conseguenza del mancato passaggio, il licenziamento, perché alla luce dell'esternalizzazione del servizio di ausiliariato, non vi era altro modo per utilizzare il profilo professionale della ricorrente, che era stata assunta negli anni 80 come ausiliario generico senza alcuna competenza professionale o titolo di studio. Risulta dalla prova testimoniale di tutti i testi ascoltati e dalle stesse ammissioni della ricorrente che ella nei primi anni di lavoro avesse prestato assistenza in vari reparti, secondo le esigenze, accompagnando i pazienti agli ambulatori, aiutando
5 in ala parto, aiutando le cuoche in cucina, sbrigando servizi di pulizia, ma negli ultimi anni, il servizio si era ridotto alle sole attività di pulizia degli ambienti.
La sussistenza di vere e proprie minacce è stata smentita dai testi di parte appellante che hanno confermato che il prospettò alle dipendenti restie a firmare l'accordo CP_10
i rischi a cui andavano incontro, ma senza particolari intimazioni o minacce
Insomma al di là della personale lettura che ne ha fatto la ricorrente, è evidente che il non ha fatto altro che dare attuazione all'accordo sindacale raggiunto con i CP_10 sindacati, avvisando la ricorrente che, occupandosi la stessa di servizi di pulizia, ove non avesse accettato il passaggio, avrebbe perso il posto di lavoro, circostanza che ha anche messo per iscritto, proprio perché non era l'oggetto di una minaccia ingiusta, ma l'ovvia conseguenza a cui ella andava incontro non accettando di passare alla cessionaria.
Solo successivamente si determinava al licenziamento, non avendo alcuna possibilità di reimpiego.
In ordine, poi, alle altre doglianze, si rileva che il confinamento dei servizi di pulizia in alcune aree, in particolare gli spogliatoi e il cortile esterno, sono la diretta conseguenza dell'affidamento del servizio di tutte le restanti zone alla società Accadueo. Come spiegato dal e da tutti i testi ascoltati, le uniche zone non affidate in appalto erano CP_10 appunto gli spogliatoi posti nel seminterrato e il cortile esterno. Le poche ausiliarie rimaste in forza alla casa di cura, dopo l'avvio dell'appalto sono state giocoforza lasciate a pulire i residui ambienti non affidati alla AccadueO, non potendo la casa di cura sovrapporre il personale impiegato dalla clinica e quello messo a disposizione dalla società appaltatrice negli stessi ambienti.
Non può essere considerato mobbing il fatto che le zone di pertinenza delle lavoratrici che avevano rifiutato il passaggio alle dipendenze di AccadueO, si fossero ridimensionate dopo l'avvio dell'appalto, ossia dall'1/11/2008, perché è ovvio che le lavoratrici rimaste non potevano sovrapporsi ai dipendenti della AccadueO lavorando negli stessi ambienti e utilizzando le attrezzature messe a disposizione da questa società, ma evidentemente sono state utilizzate per pulire i pochi ambienti non oggetto di appalto(cortile, zona spogliatoi e depositi) con le attrezzature preesistenti. Ed è ovvio che non incontrassero più le ex colleghe transitate alle dipendenze di AccadueO, non certo per un desiderio dell'amministratore delegato di isolarle, ma perché si lavorava su piani diversi e in stanze differenti.
6 Quanto alla divisa invernale ed estiva si è appurato, che non esisteva una divisa estiva e una invernale, come ha fatto credere la perché la divisa era unica con CP_4
l'aggiunta di un giacchino durante l'inverno.
Quanto allo spostamento degli armadietti, su cui tanto ha insistito l'appellata, anche questa circostanza è stata confermata da quasi tutti i testi ascoltati e dallo stesso CP_10 che però l'hanno imputata all'avvio dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento tecnologico, che ha costretto a spostare gli armadietti per il cambio del personale in varie zone(non solo quello della , tra cui la stanza personale dell'amministratore Pt_3 delegato, che l'ha ceduta per un periodo insieme con il suo bagno e, successivamente sono stati spostati nella camera iperbarica. Tale camera però era perfettamente a norma e funzionante, dotata di riscaldamento e luce.
Anche la lagnanza sull'articolazione del lavoro in tre turni non appare collegata con la denuncia di mobbing, rientrando nell'organizzazione della prestazione lavorativa che compete al datore di lavoro.
In conclusione non è emersa nessuna condotta anomala da parte dell'amministratore delegato che possa essere inquadrata come mobbing, emergendo una lettura personale alterata dei fatti, che si sono svolti in pochi mesi in cui si è avviato un profondo processo di ristrutturazione della clinica e cessione dei servizi, che ovviamente ha avuto delle ripercussioni sulle modalità di espletamento dell'attività lavorativa e sul contenuto delle mansioni. Non osta a tale conclusione la sentenza ottenuta dalla lavoratrice contro l in cui è stata riconosciuto il nesso di causalità tra la malattia depressiva che CP_6
l'affligge e le vicende lavorative avvenute nell'anno 2008, perché il fatto che ella abbia vissuto un disagio psicologico sul posto di lavoro è ipotizzabile in conseguenza dei significativi cambiamenti che il suo rapporto di lavoro ha subito e soprattutto in conseguenza della sua scelta di non proseguire il rapporto di lavoro con la cessionaria del servizio, che ha comportato la fine del suo rapporto di lavoro pluriennale. Ma il fatto di avere accusato una sindrome depressiva in conseguenza dei cambiamenti avvenuti sul posto di lavoro non vuol dire che tali cambiamenti debbano dar luogo ad una responsabilità datoriale, essendo emerso che la trasformazione aziendale che l'ha stravolta (ossia l'esternalizzazione del servizio di ausiliariato e la successiva ristrutturazione della clinica, che hanno avuto ripercussioni sulla sua prestazione lavorativa ) rientrava nel diritto di organizzare l'impresa da parte del datore di lavoro.
Si rileva per completezza che il licenziamento collettivo, impugnato dalla e anche CP_4 dalle colleghe e (queste ultime ascoltate come testimoni in questa sede, Tes_2 Tes_3
7 con ovvi dubbi circa l'attendibilità delle deposizioni), è stato dichiarato legittimo, avendo escluso il Tribunale il motivo ritorsivo o mobbizzante dello stesso. E la sentenza non risulta impugnata.
Nella stessa sentenza n. 4113/2016 prodotta in atti condivisibilmente il Tribunale afferma che la ristrutturazione dell'azienda e l'esternalizzazione del servizio di pulizia, fatti pacifici in giudizio hanno necessariamente determinato l'impiego delle stesse, nei mesi seguenti, in misura ridotta e in ambiti residuali rispetto al servizio reso in precedenza, non essendo ravvisabile nei pochi mesi dall'ottobre 2008 al marzo 2009 una condotta mobbizzante del datore di lavoro idonea a traumatizzare le dipendenti e ha giudicato legittima la procedura di licenziamento collettivo, che ha riguardato 4 ausiliarie addette al servizio di pulizia e 5 addette al punto nascita, in quanto giustificata dalla situazione venutasi a creare a seguito della ristrutturazione.
Va allora riformata integralmente la sentenza di primo grado, che ha fondato le sue conclusioni sul riconoscimento della malattia professionale da parte dell' CP_6 valorizzando quanto alla condotta di mobbing del datore di lavoro, le compiacenti dichiarazioni delle colleghe che avevano intentato analogo giudizio contro la società datrice di lavoro, nonostante anche dalle stesse non emergesse nulla di concreto a carico del datore di lavoro.
Non va dimenticato, infatti, che per configurare una fattispecie di mobbing, non è nemmeno sufficiente individuare degli atti illegittimi da parte del datore di lavoro, ma è necessario dimostrare l'intento di vessazione e prevaricazione del dipendente che deve discendere da ulteriori elementi oltre alle stesse condotte. Si sostiene infatti “non è condizione sufficiente l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione”1. Insomma ciò che veramente distingue il mobbing dalle altre fattispecie di inadempimento contrattuale è la volontà persecutoria del datore di lavoro, che deve essere provata dal lavoratore che l'assume
“con ulteriori e concreti elementi” (cfr.Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 10992 del
09/06/2020 )
Nel caso di specie tale prova non è stata data assolutamente, né con riguardo ai pretesi fatti di mobbing, né con riguardo all'elemento soggettivo, che non era implicito nell'eventuale illegittimità delle condotte, ma andava provato autonomamente.
L'appello deve quindi essere accolto e rigettata la domanda risarcitoria della CP_4
8 Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria di;
Controparte_4
2) Condanna l'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 2.789,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge;
per il secondo grado in € 3118,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Taranto il giorno 4 dicembre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Maristella Agostinacchio
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce- Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Lavoro e Previdenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Maristella Agostinacchio - Presidente rel.
2. dr.ssa Monica Sgarro - Consigliere
3.dr.ssa Antonella Gialdino - Consigliere ausiliario all'udienza del 4 dicembre 2025, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro in grado di appello iscritta al n. 72/2021 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
già Parte_1 Controparte_1 giusto atto di fusione del 11.03.2016 Rep n. 60844 – Raccolta n. 25264 Notaio Dott.
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore CP_2 P.IVA_1
Dott.ssa con sede legale in alla Via Provinciale per Controparte_3 Pt_1
Arnesano, Km 4 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Sonia
ZZ (C.F. e Avv. Vera Tondi (C.F. ) C.F._1 C.F._2 giusto mandato a margine al ricorso in appello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla Via Ulpiano n. 29 (Per la ricezione delle notifiche i procuratori hanno indicato i seguenti recapiti, Fax: 06.68136294; PEC:
) Email_1
-Appellante
E
(C.F. ) nata il [...] a [...] ed Controparte_4 CodiceFiscale_3 ivi residente a[...], ed elettivamente domiciliata in Manduria
(TA) alla Via per Maruggio n°19, presso e nello studio dell'Avv. Antonio POMPIGNA
(C.F. ), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in CodiceFiscale_4 atti. Il procuratore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti:
1 099.971.30.06 oppure al seguente indirizzo di PEC:
Email_2
- Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 3032/2020 pubblicata il
23.12.2020
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza, il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglieva il ricorso proposto da nei confronti della Controparte_4 [...] in persona del legale rappresentante, volto ad Controparte_5 ottenere, previo accertamento della condotta vessatoria tenuta nei suoi confronti dalla società convenuta, la condanna per il datore di lavoro al risarcimento del danno patrimoniale differenziale in misura di € 10.146,00 (al netto di quanto già percepito dall' ), oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo. Condannava la CP_6 resistente altresì, al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.000,00.
Avverso tale decisione proponeva appello la Parte_2
in persona del legale rappresentante, lamentandone la erroneità e
[...] chiedendone la riforma.
Resisteva , concludendo per il rigetto dell'avverso gravame, con il Controparte_4 favore delle spese.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'intestazione del dispositivo laddove, per evidente “lapsus calami” è indicata nell'intestazione la Corte di Appello di LEGGE” in luogo della “Corte di Appello di
LECCE”.
Ciò posto, si osserva che con i motivi di gravame, l'appellante lamenta l'omessa e\o errata valutazione di tutte le deduzioni in fatto ed in diritto avanzate dalla società negli scritti difensivi depositati nel corso del giudizio di primo grado, omessa e \o errata valutazione della documentazione prodotta e della raccolta prova per testi oltre che la valutazione erronea della consulenza tecnica svolta in prime cure.
L'appello è fondato.
La società appellante ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione
Lavoro, ha accolto la domanda di risarcimento danni proposta da in Controparte_4
2 conseguenza di mobbing attuato nei suoi confronti dall'azienda come reazione al suo rifiuto a transitare alle dipendenze della AccadueO, società cui era stato affidato il servizio di pulizia al quale la dipendente era addetta. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza con cui il primo giudice ha valorizzato esclusivamente le deposizioni delle testimoni , e - colleghe Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 dell'odierna appellata, ascoltate come testimoni, aventi il medesimo interesse, avendo proposto analoghi giudizi contro l'azienda datrice di lavoro e quindi inattendibili- trascurando altrettante deposizioni contrastanti con l'assunto della ricorrente provenienti da soggetti disinteressati. L'appellante, inoltre, ha censurato la sentenza per avere altresì considerato mobbing le ovvie conseguenze della scelta di esternalizzare il servizio svolto dalla ricorrente, per di più in un momento di grande trasformazione strutturale dell'azienda e della clinica.
In conclusione, ha domandato la riforma della sentenza impugnata e il rigetto integrale della domanda della ricorrente.
Per inquadrare efficacemente la vicenda occorre ripercorrere i fatti di causa, richiamando la disamina già effettuata in altri precedenti di questa Corte (cfr. sentenza n. 358/2023 del 19.07.2023, rel. Cons. ). Per_1
Nel luglio 2008 la essendo gravemente indebitata, sia con Controparte_7 gli enti previdenziali che con gli stessi dipendenti, con cui era in arretrato sul pagamento di molte retribuzioni, avviava una trattativa sindacale con tutte le segreterie territoriali dei sindacati e con le rappresentanze sindacali aziendali, alle quali manifestava l'intento di esternalizzare i servizi di ausiliariato, centralino e commessi, ai quali erano addetti in tutto 17 dipendenti, di cui 13 ausiliari (tra cui l'odierna appellata), due centralinisti e due commessi, affidandoli in appalto alla società AccadueO srl.
Nel verbale di accordo raggiunto con le segreterie territoriali di tutti i sindacati nonché con le rappresentanze sindacali aziendali, in data 1/8/2008, le parti, dando atto di avere approfondito le ragioni dei lavoratori sottese, concordavano che i lavoratori che non avessero voluto dimettersi subito con degli incentivi, sarebbero passati alle dipendenze di EO (previe dimissioni da rendere alla clinica ntro il 30/9/2008 Controparte_1
e immediata riassunzione alle dipendenze di AccadueO senza alcun patto di prova), conservando la medesima qualifica e mansioni, nonché orario di lavoro (potendo anzi incrementarlo scegliendo il full time) e soprattutto la medesima retribuzione già percepita, prevedendo sul punto espressamente di riconoscere “la stessa retribuzione mensile attualmente prevista dalla contrattazione nazionale Aiop ivi compresa eventuali
3 indennità godute previste dalla medesima contrattazione, eventualmente ricorrendo all'inserimento della voce superminimo non riassorbibile”. Si garantiva che la sede di lavoro sarebbe rimasta in Taranto e si assicurava il riassorbimento futuro all'interno della casa di cura d'Amore qualora la stessa avesse ripreso la gestione diretta dei suddetti servizi. La casa si cura nello stesso accordo assumeva l'impegno con determinate scadenze di versare ai dipendenti le mensilità pregresse insolute (cfr. comunicato CP_8
allegato al fascicolo di primo grado dell'appellante in cui si dà atto della situazione
[...]
e del consenso manifestato dalla rappresentanza sindacale alla soluzione della situazione di grave crisi dell'azienda).
La (così come le sig.re anche addette al servizio di ausiliariato) CP_4 Tes_3 Tes_2 veniva informata della esternalizzazione del servizio alla quale era addetta e sollecitata ufficialmente a dimettersi per essere assunta alle dipendenze della AccadueO.
Nonostante i formali inviti a passare alle dipendenze della appaltatrice del servizio, la e altre dipendenti, rifiutavano il passaggio. Tes_2
L'appalto, come risulta dal contratto intervenuto tra la casa di cura e l'ACCADUEO di durata preventivata fino all'1/11/2010 con possibilità di rinnovo, comprendeva il servizio di accoglienza, di facchinaggio e il servizio di pulizia;
quest'ultimo riguardava il piano rialzato, il piano 1 e 2(quartiere operatorio) della struttura, nonché le sale operatorie, gli uffici amministrativi, gli ambulatori, le zone comuni (scale, ascensori, montacarichi) e le sale d'attesa (cfr. documenti allegati al n. 6 del fascicolo di parte appellante depositato in primo grado).
Il servizio della clinica proseguiva, a regime ridottissimo, fino al giugno 2009 in cui veniva sospeso anche il suddetto appalto, atteso che la clinica veniva interessata da profondi lavori di ristrutturazione che ne precludevano l'utilizzo. Nei mesi successivi l'appalto restava sospeso così come il rapporto di lavoro delle poche dipendenti rimaste, che veniva interessato da e ferie e infine le stesse venivano attinte da un CP_9 licenziamento collettivo, non prima di avere ricevuto un ultimo invito a passare alla cessionaria del servizio di ausiliariato (in data 12/5/2010). Il licenziamento collettivo, impugnato dalle tre dipendenti sopra menzionate, era ritenuto legittimo dal Tribunale di
Taranto con sentenza richiamata dalla parte appellante ed acquisita agli atti.
Questi i dati di fatto.
Veniamo ora alle doglianze della ricorrente, che a suo dire avrebbero integrato il mobbing.
4 Innanzitutto ella si duole del fatto che la proposta di passaggio alla AccadueO fosse
“fortemente svantaggiosa” per i lavoratori, dovendo acquisire gli stessi una qualifica inferiore con conseguente minore retribuzione, ragion per cui ella l'aveva rifiutata;
in conseguenza di ciò l'amministratore delegato avv. Villa , che CP_10 CP_11 gestiva la clinica, l'aveva più volte minacciata di licenziamento ove non avesse accettato di dimettersi per passare alla AccadueO;
l'aveva confinata a pulire sempre gli stessi spazi, ossia gli spogliatoi al piano seminterrato e il cortile esterno, non fornendole attrezzatura nuova e idonea per pulire, dovendo accontentarsi di quella rimasta in struttura;
non le aveva fornito la divisa invernale, costringendola a indossare tutto l'anno quella estiva;
non le consentiva durante l'orario di lavoro di incontrarsi con i colleghi che lavoravano per AccadueO in altre zone della clinica;
le aveva imposto lo spostamento dello spogliatoio in vari luoghi, tra cui nella stanza dove si trovava la camera iperbarica, che era fredda e umida. Tutto ciò si era svolto evidentemente nei primi mesi successivi all'accordo sindacale, giacchè dal giugno 2009 per circa un anno la clinica è stata completamente chiusa per ristrutturazione.
Ebbene quanto alla doglianza concernente il trattamento peggiorativo subito dai dipendenti della AccadueO, essa risulta smentita dal contenuto dell'accordo sindacale e dal contenuto degli accordi assunti tra AccadueO e la casa di cura, in cui la AccadueO garantiva il medesimo trattamento economico già goduto.
Quanto alle minacce del è evidente che l'amministratore delegato abbia cercato, CP_10 in ottemperanza all'accordo sindacale, di garantire a tutti i dipendenti impegnati nel servizio esternalizzato, di conservare il posto di lavoro, tanto che, nonostante l'avesse già invitata per iscritto ad aderire all'accordo entro il termine previsto del 15/9/2008, le aveva assegnato con un'ulteriore missiva un altro termine per transitare, avvisandola che non vi fosse una diversa possibilità di ricollocazione per lei in azienda.
A ben vedere l'atteggiamento dell'amministratore delegato è sempre stato chiaro, nel senso che egli ha prospettato quale conseguenza del mancato passaggio, il licenziamento, perché alla luce dell'esternalizzazione del servizio di ausiliariato, non vi era altro modo per utilizzare il profilo professionale della ricorrente, che era stata assunta negli anni 80 come ausiliario generico senza alcuna competenza professionale o titolo di studio. Risulta dalla prova testimoniale di tutti i testi ascoltati e dalle stesse ammissioni della ricorrente che ella nei primi anni di lavoro avesse prestato assistenza in vari reparti, secondo le esigenze, accompagnando i pazienti agli ambulatori, aiutando
5 in ala parto, aiutando le cuoche in cucina, sbrigando servizi di pulizia, ma negli ultimi anni, il servizio si era ridotto alle sole attività di pulizia degli ambienti.
La sussistenza di vere e proprie minacce è stata smentita dai testi di parte appellante che hanno confermato che il prospettò alle dipendenti restie a firmare l'accordo CP_10
i rischi a cui andavano incontro, ma senza particolari intimazioni o minacce
Insomma al di là della personale lettura che ne ha fatto la ricorrente, è evidente che il non ha fatto altro che dare attuazione all'accordo sindacale raggiunto con i CP_10 sindacati, avvisando la ricorrente che, occupandosi la stessa di servizi di pulizia, ove non avesse accettato il passaggio, avrebbe perso il posto di lavoro, circostanza che ha anche messo per iscritto, proprio perché non era l'oggetto di una minaccia ingiusta, ma l'ovvia conseguenza a cui ella andava incontro non accettando di passare alla cessionaria.
Solo successivamente si determinava al licenziamento, non avendo alcuna possibilità di reimpiego.
In ordine, poi, alle altre doglianze, si rileva che il confinamento dei servizi di pulizia in alcune aree, in particolare gli spogliatoi e il cortile esterno, sono la diretta conseguenza dell'affidamento del servizio di tutte le restanti zone alla società Accadueo. Come spiegato dal e da tutti i testi ascoltati, le uniche zone non affidate in appalto erano CP_10 appunto gli spogliatoi posti nel seminterrato e il cortile esterno. Le poche ausiliarie rimaste in forza alla casa di cura, dopo l'avvio dell'appalto sono state giocoforza lasciate a pulire i residui ambienti non affidati alla AccadueO, non potendo la casa di cura sovrapporre il personale impiegato dalla clinica e quello messo a disposizione dalla società appaltatrice negli stessi ambienti.
Non può essere considerato mobbing il fatto che le zone di pertinenza delle lavoratrici che avevano rifiutato il passaggio alle dipendenze di AccadueO, si fossero ridimensionate dopo l'avvio dell'appalto, ossia dall'1/11/2008, perché è ovvio che le lavoratrici rimaste non potevano sovrapporsi ai dipendenti della AccadueO lavorando negli stessi ambienti e utilizzando le attrezzature messe a disposizione da questa società, ma evidentemente sono state utilizzate per pulire i pochi ambienti non oggetto di appalto(cortile, zona spogliatoi e depositi) con le attrezzature preesistenti. Ed è ovvio che non incontrassero più le ex colleghe transitate alle dipendenze di AccadueO, non certo per un desiderio dell'amministratore delegato di isolarle, ma perché si lavorava su piani diversi e in stanze differenti.
6 Quanto alla divisa invernale ed estiva si è appurato, che non esisteva una divisa estiva e una invernale, come ha fatto credere la perché la divisa era unica con CP_4
l'aggiunta di un giacchino durante l'inverno.
Quanto allo spostamento degli armadietti, su cui tanto ha insistito l'appellata, anche questa circostanza è stata confermata da quasi tutti i testi ascoltati e dallo stesso CP_10 che però l'hanno imputata all'avvio dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento tecnologico, che ha costretto a spostare gli armadietti per il cambio del personale in varie zone(non solo quello della , tra cui la stanza personale dell'amministratore Pt_3 delegato, che l'ha ceduta per un periodo insieme con il suo bagno e, successivamente sono stati spostati nella camera iperbarica. Tale camera però era perfettamente a norma e funzionante, dotata di riscaldamento e luce.
Anche la lagnanza sull'articolazione del lavoro in tre turni non appare collegata con la denuncia di mobbing, rientrando nell'organizzazione della prestazione lavorativa che compete al datore di lavoro.
In conclusione non è emersa nessuna condotta anomala da parte dell'amministratore delegato che possa essere inquadrata come mobbing, emergendo una lettura personale alterata dei fatti, che si sono svolti in pochi mesi in cui si è avviato un profondo processo di ristrutturazione della clinica e cessione dei servizi, che ovviamente ha avuto delle ripercussioni sulle modalità di espletamento dell'attività lavorativa e sul contenuto delle mansioni. Non osta a tale conclusione la sentenza ottenuta dalla lavoratrice contro l in cui è stata riconosciuto il nesso di causalità tra la malattia depressiva che CP_6
l'affligge e le vicende lavorative avvenute nell'anno 2008, perché il fatto che ella abbia vissuto un disagio psicologico sul posto di lavoro è ipotizzabile in conseguenza dei significativi cambiamenti che il suo rapporto di lavoro ha subito e soprattutto in conseguenza della sua scelta di non proseguire il rapporto di lavoro con la cessionaria del servizio, che ha comportato la fine del suo rapporto di lavoro pluriennale. Ma il fatto di avere accusato una sindrome depressiva in conseguenza dei cambiamenti avvenuti sul posto di lavoro non vuol dire che tali cambiamenti debbano dar luogo ad una responsabilità datoriale, essendo emerso che la trasformazione aziendale che l'ha stravolta (ossia l'esternalizzazione del servizio di ausiliariato e la successiva ristrutturazione della clinica, che hanno avuto ripercussioni sulla sua prestazione lavorativa ) rientrava nel diritto di organizzare l'impresa da parte del datore di lavoro.
Si rileva per completezza che il licenziamento collettivo, impugnato dalla e anche CP_4 dalle colleghe e (queste ultime ascoltate come testimoni in questa sede, Tes_2 Tes_3
7 con ovvi dubbi circa l'attendibilità delle deposizioni), è stato dichiarato legittimo, avendo escluso il Tribunale il motivo ritorsivo o mobbizzante dello stesso. E la sentenza non risulta impugnata.
Nella stessa sentenza n. 4113/2016 prodotta in atti condivisibilmente il Tribunale afferma che la ristrutturazione dell'azienda e l'esternalizzazione del servizio di pulizia, fatti pacifici in giudizio hanno necessariamente determinato l'impiego delle stesse, nei mesi seguenti, in misura ridotta e in ambiti residuali rispetto al servizio reso in precedenza, non essendo ravvisabile nei pochi mesi dall'ottobre 2008 al marzo 2009 una condotta mobbizzante del datore di lavoro idonea a traumatizzare le dipendenti e ha giudicato legittima la procedura di licenziamento collettivo, che ha riguardato 4 ausiliarie addette al servizio di pulizia e 5 addette al punto nascita, in quanto giustificata dalla situazione venutasi a creare a seguito della ristrutturazione.
Va allora riformata integralmente la sentenza di primo grado, che ha fondato le sue conclusioni sul riconoscimento della malattia professionale da parte dell' CP_6 valorizzando quanto alla condotta di mobbing del datore di lavoro, le compiacenti dichiarazioni delle colleghe che avevano intentato analogo giudizio contro la società datrice di lavoro, nonostante anche dalle stesse non emergesse nulla di concreto a carico del datore di lavoro.
Non va dimenticato, infatti, che per configurare una fattispecie di mobbing, non è nemmeno sufficiente individuare degli atti illegittimi da parte del datore di lavoro, ma è necessario dimostrare l'intento di vessazione e prevaricazione del dipendente che deve discendere da ulteriori elementi oltre alle stesse condotte. Si sostiene infatti “non è condizione sufficiente l'accertata esistenza di una dequalificazione o di plurime condotte datoriali illegittime, essendo a tal fine necessario che il lavoratore alleghi e provi, con ulteriori e concreti elementi, che i comportamenti datoriali siano il frutto di un disegno persecutorio unificante, preordinato alla prevaricazione”1. Insomma ciò che veramente distingue il mobbing dalle altre fattispecie di inadempimento contrattuale è la volontà persecutoria del datore di lavoro, che deve essere provata dal lavoratore che l'assume
“con ulteriori e concreti elementi” (cfr.Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 10992 del
09/06/2020 )
Nel caso di specie tale prova non è stata data assolutamente, né con riguardo ai pretesi fatti di mobbing, né con riguardo all'elemento soggettivo, che non era implicito nell'eventuale illegittimità delle condotte, ma andava provato autonomamente.
L'appello deve quindi essere accolto e rigettata la domanda risarcitoria della CP_4
8 Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria di;
Controparte_4
2) Condanna l'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 2.789,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge;
per il secondo grado in € 3118,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Taranto il giorno 4 dicembre 2025
Il Presidente estensore
Dr.ssa Maristella Agostinacchio
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