Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/01/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. ________ /________
n. 1923/2024 Ruolo generale Affari Contenziosi
N. .................. Cron.
N. ................... Rep.
TRIBUNALE DI LECCE
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato, all'esito della rimessione della causa per la decisione, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n.1923 del R.G.C. 2024, trattenuta in decisione all'udienza del 21.01.2025, promossa da
, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della società Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Gianfranco Muschio Schiavone;
Controparte_1
– ATTORE –
CONTRO
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_2 CP_3 per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
– CONVENUTO – avente ad oggetto: indebito soggettivo – indebito oggettivo.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17, L. 69/2009.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 19.03.2024, Pt_1
, nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della società
[...] [...] ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale il MINISTERO DELLA CP_1
GIUSTIZIA al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Lecce adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e produzione, che tutte si impugnano e disconoscono, così provvedere: 1) accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 42 c. 3 del Dlgs 159/2011 - Codice Amministrazioni Giudiziarie che in caso di revoca del sequestro, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35, comma 9, devono essere inserite nel conto della gestione e poste a carico dello Stato, per le motivazioni di cui alla premessa del presente atto di citazione nonché; 2) accertare e dichiarare che illegittimamente la
[...]
[..
[...]
Dott. e, per l'effetto; 3) accertare e dichiarare il diritto del dott. Persona_1 Parte_1 nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della società alla Controparte_1 ripetizione di tutte le somme versate in esecuzione del decreto di liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari del 27.11.2019 a firma del Dott. e, per l'ulteriore Persona_1 effetto;
4) condannare il , in persona del suo Ministro pro tempore, al Controparte_2 pagamento in favore del dott. nella sua qualità di legale rappresentante pro Parte_1 tempore della società della complessiva somma di € 372.657,86 (di cui € Controparte_1
300.000,00 (trecentomila), oltre IVA e CAP come per legge (se dovute) e rimborso spese generali nella misura del 10% del compenso ed € 72.657,86 a titolo di interessi e rivalutazione delle somme liquidate) o in quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione ulteriormente maturate;
5) condannare il , in persona del Controparte_2 suo Ministro pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione].
In fatto l'attore ha dedotto: che con decreto del 03.07.2019, emesso in relazione al procedimento penale n. 1180/2018 R.G.N.R. - n. 1656/2019 R. Gip, il GIP presso il Tribunale di Lecce aveva disposto il sequestro preventivo del compendio aziendale della poi eseguito, Controparte_1 in data 11.07.2019, dagli Organi di P.G. delegati;
che, in sede di esecuzione del sequestro, risultando l'amministratore giudiziario originariamente nominato incompatibile con l'incarico, era stato temporaneamente nominato custode giudiziario il dr. ; che, successivamente, CP_5 con decreto dell'11.07.2019, il GIP aveva nominato quale nuovo amministratore giudiziario il dr.
immesso nel possesso di quanto sottoposto a sequestro in data 12.07.2019; Persona_2 che, in considerazione della complessità dell'incarico e del numero delle aziende sottoposte a sequestro, con provvedimento del 14.08.2019, il GIP presso il Tribunale di Lecce aveva nominato un ulteriore amministratore giudiziario nella persona del dr. che, pertanto, Controparte_6
l'amministrazione era proseguita, quanto al dr. , dall'11.07.2019 al Persona_2
21.11.2019 e, quanto al dr. dal 14.08.2019 al 21.11.2019; che, con Controparte_6 provvedimento del 26.11.2019, depositato in cancelleria in data 29.11.2019, il GIP, rilevato che “il dissolvimento delle esigenze cautelari non rende più giustificato il mantenimento del vincolo sull'azienda, vincolo che potrà certamente essere ripristinato ove nel corso della prosecuzione delle indagini dovessero ripresentarsi situazioni concretamente idonee a rendere di nuovo attuale
e concreto il periculum in mora (accertata presenza del Caragnulo o del presso gli Pt_2 stabilimenti produttivi della accertato acquisto o comunque accertata disponibilità CP_1 da parte della di sostanze zuccherine;
perpetrazione ulteriori illeciti afferenti CP_1
l'adulterazione / sofisticazione del prodotto vinoso, l'inserimento di dati falsi nei registri SIAN, ecc.)”, aveva disposto il dissequestro dell'azienda e la sua formale restituzione Controparte_1 al legale rappresentante pro tempore;
che i dottori e Persona_2 Controparte_6
2 depositavano, quindi, le rispettive istanze di liquidazione;
che il GIP disponeva come da decreto di liquidazione del 27.11.2019, liquidando la somma di “€ 300.000,00 (trecentomila), oltre IVA e CAP come per legge (se dovute) e rimborso spese generali nella misura del 10% del compenso”; che, ai sensi dell'art. 42 c. 3 del Dlgs 159/2011 - Codice Amministrazioni Giudiziarie, “Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35, comma 9, sono inserite nel conto della gestione;
qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato”; di essere stata pertanto illegittimamente gravata dell'onere di pagamento delle somme liquidate nel decreto di liquidazione del 27.11.2019; che le somme incassate medio tempore dalla società sotto la “gestione” degli Amministratori, dottori e Persona_2 CP_6
erano riferibili alla precedente gestione e non certamente alla breve gestione degli
[...]
Amministratori giudiziari.
Il , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato tutto Controparte_2 quanto ex adverso dedotto instando per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni: “Voglia
l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare inammissibili ovvero infondate le avverse domande, con condanna della parte attrice al pagamento delle spese processuali” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta].
Il convenuto ha eccepito la irritualità e inammissibilità delle avverse pretese regolando, CP_2
l'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, invocato dall'attrice, a suo dire, casi ben diversi da quello per cui è causa.
Ha altresì dedotto che, sì come affermato dalla Corte di Cassazione (in tal senso, Cassazione
Penale, Sez. 3, Sentenza n. 19914 del 12/12/2018), l'atto di liquidazione dei compensi in favore dell'amministratore giudiziario di beni sequestrati, intervenuto in fase di esecuzione della misura cautelare reale, è un atto avente natura sostanzialmente amministrativa concernente le vicende e la gestione ordinaria dei beni sequestrati sicché “il pagamento costituisce esplicazione di un dovere di carattere privatistico che attiene alla remunerazione di un servizio svolto in favore di un soggetto risultato, in esito alla procedura, il titolare dei beni sequestrati, assicurandone, quanto al caso di specie, la produttività ed evitandone, in linea generale, il degrado e, pertanto, lo svilimento”; che, essendosi trattato della remunerazione dell'attività di gestione ordinaria di un compendio di beni in favore e nell'interesse esclusivo della società con sostanziale CP_1 ed integrale prosecuzione delle attività lecite possibili, non vi era alcun dubbio circa la piena correttezza del provvedimento che aveva posto a carico della società il compenso degli amministratori giudiziari;
che non vi era alcuna prova che la parte attrice avesse provveduto a corrispondere quanto liquidato agli Amministratori giudiziari.
La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 21 gennaio 2025 è stata trattenuta in decisione all'esito dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
La domanda è infondata e dev'essere rigettata per quanto di seguito esposto.
3 Ed invero, la Suprema Corte con la sentenza n. 15415/2024 ha fornito un importante chiarimento rispetto al soggetto su cui gravano, in caso di dissequestro dell'azienda, gli oneri sostenuti per l'amministrazione dei beni soggetti alla misura reale e quelli necessari al funzionamento dell'ufficio di amministrazione giudiziaria, precisando che i primi sono in ultima istanza a carico della società, mentre i secondi restano in ogni caso a carico dell'erario e quindi l'impresa ha diritto a recuperarli.
In particolare, i giudici di legittimità hanno posto l'attenzione sulla previsione normativa dell'art. 42 D.Lgs. 159/2011 e sul diverso regime emergente dai relativi commi quanto alle spese di amministrazione dei beni soggetti alla misura reale e, rispettivamente, alle spese di funzionamento dell'ufficio di amministrazione giudiziaria. Ed invero i commi 1 e 2 dell'art. 42 del D.Lgs. n. 159/2011, stabiliscono che le spese relative all'amministrazione dei beni soggetti alla misura reale (sequestro o confisca) vengano finanziate con l'attività dell'ente (“Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse
a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento”) e, qualora non sufficienti, anticipate dallo Stato con successivo diritto al recupero nei confronti dell'ente medesimo (“Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca”). Mentre il comma 3, in riferimento alle spese di funzionamento dell'ufficio di amministrazione giudiziaria, prevede che le relative spese siano inserite nel conto della gestione e anticipate dallo
Stato in caso di carenza di fondi, ma che nell'ipotesi in cui sussista la capienza e le somme siano state prelevate all'ente, questo abbia diritto al recupero nei confronti dell'erario nell'ipotesi in cui la misura reale venga revocata (“Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35, comma 9, sono inserite nel conto della gestione;
qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato”).
La disposizione normativa distingue quindi il regime delle spese di gestione del compendio aziendale - per le quali sussiste un diritto al recupero nei confronti dell'ente anche in caso di anticipi da parte dello Stato - e quello delle spese relative al funzionamento del munus di amministratore giudiziario le quali, laddove venga revocata la misura reale - rimangono in ogni caso a carico dell'erario con conseguente diritto al recupero da parte dell'ente.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato (cfr, Cass. Pen., Sez. V, n. 24663/2018) come alcun dubbio sussista sulla attribuzione all'erario del compenso dell'amministratore giudiziario in caso di revoca della misura di prevenzione patrimoniale, trattandosi della remunerazione delle competenze dovute per la custodia dell'organo dell'amministrazione
4 giudiziaria che, sotto la vigilanza del giudice delegato, svolge funzioni, sostanzialmente di curatela, del bene vincolato.
Nell'anzidetta pronuncia gli hanno chiarito, poi, anche quali siano le spese relative ai Parte_3 compensi dell'amministratore che debbono essere annoverate nella categoria delle spese di gestione, che, consentendo la prosecuzione dell'attività e l'utile d'impresa, sono contabilizzate nei costi di esercizio e, in quanto tali, gravano sulla società, tanto che se ne esclude pacificamente il rimborso in caso di successivo dissequestro dei beni.
Nel caso in scrutinio rileva questo Tribunale che l'attore avrebbe dovuto analiticamente indicare le spese relative ai compensi dell'amministratore giudiziario pertinenti al funzionamento dell'ufficio medesimo e dei propri ausiliari e, quindi, gravanti sull'erario anziché sulla società già sottoposta alla misura reale e quelle, invece, che, consentendo la prosecuzione dell'attività e l'utile d'impresa sono contabilizzate nei costi di esercizio e, in quanto tali, gravano sulla società.
La domanda va quindi rigettata per mancanza della specificazione e identificazione delle singole poste delle quali è richiesto il recupero e dell'indicazione della qualità e nominativo dei beneficiari che le hanno percepite.
Oltretutto, la documentazione prodotta in giudizio da non prova l'esborso Parte_1 dell'intera somma liquidata agli amministratori nel provvedimento del GIP, CP_6 Per_2 bensì soltanto il versamento di un assegno per € 176.352,00 a favore di . Controparte_6
L'attore ha inoltre documentato l'emissione di altri assegni a beneficiari (tal Persona_3 peraltro, non contemplato nel provvedimento di liquidazione del GIP, per € 19.247,07) non identificati che ovviamente non possono essere posti a carico della collettività.
Le spese di lite vanno poste a carico dell'attore perché soccombente a mente del D.M. n. 55/14 e ss. mm. e ii. alla luce dello scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia e dell'effettiva attività processuale espletata (esclusa la fase istruttoria), con l'applicazione dei minimi tariffari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Seconda Sezione Civile, pronunciando nella causa civile n. 1923/2024 R.G., così provvede:
• rigetta la domanda attorea;
• condanna , nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_1 società a rifondere al convenuto le spese di lite che Controparte_1 CP_2 quantifica in € 6.023,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.
Così deciso in Lecce in data 21 gennaio 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
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