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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/10/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL n. 765 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 21/10/2025, nella causa n. 765/2025 RGL, promossa da:
, ass. dagli Avv.ti LAURA CORBEDDU, SIMONE CARRÀ, e Parte_1 P.IVA_1
MARCO BIASI,
PARTE RICORRENTE-OPPONENTE
contro
:
, ass. dalle Avv.te PAOLA BISAIL e ANNA CP_1 C.F._1
MONTRESORI,
PARTE CONVENUTA-OPPOSTO
Motivi della decisione
Premesso che:
- con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 23/05/2025, ha convenuto in giudizio , proponendo Parte_1 CP_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 67/2025 del 21/03/2025, con cui le è stato intimato il versamento di € 10.542,53, oltre accessori del credito e spese della procedura monitoria;
- parte ricorrente ha eccepito che alcuna differenza retributiva spettava al lavoratore in relazione alle mensilità di agosto e settembre 2024, posto che quest'ultimo aveva scioperato per tutte le giornate lavorative;
- quanto, invece, alle mensilità di giugno e luglio 2024 e tredicesima mensilità, il credito del sig. sarebbe ammontato al minor importo di € 5.815,60; CP_1
- parte ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni:
“In via principale:
1 accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e/o, comunque, inefficacia del decreto ingiuntivo n. 67/2025, emesso dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Paola Irene Calastri il 21.03/2025, notificato a in Parte_1 data 14.04.2025, e comunque l'infondatezza della domanda proposta dal Sig.
con ricorso per ingiunzione, per i motivi di cui al presente atto, e, CP_1 quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto. In subordine: In via subordinata, ricalcolare la somma dovuta al Sig. , per tutte le CP_1 ragioni di cui al presente ricorso. Più precisamente, accertare e dichiarare che, per tutti i motivi esposti, nulla è dovuto per ciò che concerne le mensilità di agosto e settembre 2024, e, quindi, riparametrare tutti gli importi e dichiarare come dovuta la minore somma di euro 5.815,60 (calcolata al lordo delle ritenute fiscali) o il maggiore/minore importo che sarà riconosciuto di giustizia in corso di giudizio. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari, in favore dei procuratori distrattari. “;
- si è ritualmente costituito in giudizio il sig. , sostenendo che il CP_1
Commissario Giudiziale nominato nell'ambito del concordato in continuità aziendale aveva riconosciuto alla data del 5/9/2024 un credito privilegiato del lavoratore di € 9.799.99; per il resto, l'opposto ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Ritenuto che:
1. all'udienza del 09/10/2025, parte opponente ha rilevato che l'importo inizialmente ammesso in favore dell'opposto di € 9.799,99 è stato decurtato dell'importo di € 1.740,00 a titolo di mensilità di maggio 2024, già corrisposta, e che pertanto l'importo non contestato dalla società ammonta ad € 8.059,99, comprensivo di ratei 13a, ferie, permessi e TFR;
2. all'udienza del 21/10/2025 parte convenuta ha riconosciuto la correttezza dell'importo determinato dal Commissario Giudiziale, con la precisazione che i ratei di 13a, ferie, permessi e TFR sono calcolati fino al 5/9/24 in quanto il lavoratore è ancora dipendente della opponente;
le parti hanno chiesto quindi di dichiararsi cessata la materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo, parte opponente con compensazione delle spese, parte opposta con vittoria delle spese di giudizio;
3. ne deriva la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, con condanna dell'opponente a corrispondere al sig. di € 8.059,99; CP_1
4. con riferimento alle spese legali, pare equo disporre una compensazione integrale delle stesse, in ragione della procedura cui è sottoposta la ricorrente e della determinazione del credito da parte del Commissario Giudiziale solo in data 28/04/2025, e dunque successivamente all'introduzione del giudizio.
2
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, n. 67/2025 del 21/03/2025;
- condanna la al versamento in favore di dell'importo di € Parte_1 CP_1
8.059,99 per il titolo di cui in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, il 21/10/2025.
La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 21/10/2025, nella causa n. 765/2025 RGL, promossa da:
, ass. dagli Avv.ti LAURA CORBEDDU, SIMONE CARRÀ, e Parte_1 P.IVA_1
MARCO BIASI,
PARTE RICORRENTE-OPPONENTE
contro
:
, ass. dalle Avv.te PAOLA BISAIL e ANNA CP_1 C.F._1
MONTRESORI,
PARTE CONVENUTA-OPPOSTO
Motivi della decisione
Premesso che:
- con ricorso al Tribunale di Sassari, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 23/05/2025, ha convenuto in giudizio , proponendo Parte_1 CP_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 67/2025 del 21/03/2025, con cui le è stato intimato il versamento di € 10.542,53, oltre accessori del credito e spese della procedura monitoria;
- parte ricorrente ha eccepito che alcuna differenza retributiva spettava al lavoratore in relazione alle mensilità di agosto e settembre 2024, posto che quest'ultimo aveva scioperato per tutte le giornate lavorative;
- quanto, invece, alle mensilità di giugno e luglio 2024 e tredicesima mensilità, il credito del sig. sarebbe ammontato al minor importo di € 5.815,60; CP_1
- parte ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti Parte_1 conclusioni:
“In via principale:
1 accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e/o, comunque, inefficacia del decreto ingiuntivo n. 67/2025, emesso dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Paola Irene Calastri il 21.03/2025, notificato a in Parte_1 data 14.04.2025, e comunque l'infondatezza della domanda proposta dal Sig.
con ricorso per ingiunzione, per i motivi di cui al presente atto, e, CP_1 quindi, revocare il decreto ingiuntivo opposto. In subordine: In via subordinata, ricalcolare la somma dovuta al Sig. , per tutte le CP_1 ragioni di cui al presente ricorso. Più precisamente, accertare e dichiarare che, per tutti i motivi esposti, nulla è dovuto per ciò che concerne le mensilità di agosto e settembre 2024, e, quindi, riparametrare tutti gli importi e dichiarare come dovuta la minore somma di euro 5.815,60 (calcolata al lordo delle ritenute fiscali) o il maggiore/minore importo che sarà riconosciuto di giustizia in corso di giudizio. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari, in favore dei procuratori distrattari. “;
- si è ritualmente costituito in giudizio il sig. , sostenendo che il CP_1
Commissario Giudiziale nominato nell'ambito del concordato in continuità aziendale aveva riconosciuto alla data del 5/9/2024 un credito privilegiato del lavoratore di € 9.799.99; per il resto, l'opposto ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Ritenuto che:
1. all'udienza del 09/10/2025, parte opponente ha rilevato che l'importo inizialmente ammesso in favore dell'opposto di € 9.799,99 è stato decurtato dell'importo di € 1.740,00 a titolo di mensilità di maggio 2024, già corrisposta, e che pertanto l'importo non contestato dalla società ammonta ad € 8.059,99, comprensivo di ratei 13a, ferie, permessi e TFR;
2. all'udienza del 21/10/2025 parte convenuta ha riconosciuto la correttezza dell'importo determinato dal Commissario Giudiziale, con la precisazione che i ratei di 13a, ferie, permessi e TFR sono calcolati fino al 5/9/24 in quanto il lavoratore è ancora dipendente della opponente;
le parti hanno chiesto quindi di dichiararsi cessata la materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo, parte opponente con compensazione delle spese, parte opposta con vittoria delle spese di giudizio;
3. ne deriva la revoca del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, con condanna dell'opponente a corrispondere al sig. di € 8.059,99; CP_1
4. con riferimento alle spese legali, pare equo disporre una compensazione integrale delle stesse, in ragione della procedura cui è sottoposta la ricorrente e della determinazione del credito da parte del Commissario Giudiziale solo in data 28/04/2025, e dunque successivamente all'introduzione del giudizio.
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P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, n. 67/2025 del 21/03/2025;
- condanna la al versamento in favore di dell'importo di € Parte_1 CP_1
8.059,99 per il titolo di cui in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, il 21/10/2025.
La Giudice
dr.ssa Ilaria Grosso
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