Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/04/2025, n. 745
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Sentenza 24 aprile 2025

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La Corte d'Appello di Bologna, Sezione Prima Civile, si è pronunciata sull'appello proposto da tre sorelle, quali eredi del proprio defunto fratello, avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che le aveva condannate, ciascuna nei limiti della propria quota ereditaria, a restituire alla sorella attrice la somma di € 15.307,04, oltre interessi, quale residuo di un mutuo di € 15.807,04 contratto dal defunto fratello per l'acquisto di un'autovettura. Le appellanti lamentavano l'errata ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, sostenendo che l'attrice non avesse fornito prova sufficiente della conclusione di un contratto di mutuo, né della pattuizione di un termine o modalità di restituzione, né della costituzione in mora del debitore. Contestavano, in particolare, la valorizzazione delle testimonianze rese dal figlio e dal compagno dell'attrice, ritenendole in violazione degli artt. 2721 e 2729 del codice civile, e che le ulteriori circostanze valutate dal primo giudice fossero inidonee a integrare i requisiti per l'ammissibilità delle presunzioni. L'appellata, costituendosi, aveva preliminarmente eccepito l'inammissibilità del gravame per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 348 bis c.c., chiedendone nel merito il rigetto.

La Corte d'Appello ha rigettato l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata. Ha ritenuto infondato il motivo di gravame, evidenziando come il versamento della somma alla concessionaria per l'acquisto dell'auto intestata al fratello fosse circostanza pacifica e documentale, e che non rilevasse il pagamento a un terzo anziché al mutuatario, essendo sufficiente la messa nella disponibilità giuridica della somma. Richiamando la giurisprudenza della Cassazione, ha affermato che l'onere della prova in tema di mutuo grava su chi chiede la restituzione, dovendo provare non solo la consegna, ma anche il titolo dell'obbligo restitutorio, prova che può essere fornita anche mediante elementi presuntivi, come la causale dei bonifici e la mancata allegazione di un titolo giustificativo da parte del convenuto. La Corte ha ritenuto che le testimonianze, pur superando il limite di valore di cui all'art. 2721 c.c., fossero ammissibili e sufficienti, motivando tale ammissibilità in ragione del rapporto di parentela e della consuetudine di prestiti tra i fratelli, e che le circostanze valutate dal primo giudice deponevano per la sussistenza del mutuo e non di una donazione. Ha altresì condannato le appellanti al pagamento delle spese di lite e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/04/2025, n. 745
    Giurisdizione : Corte d'Appello Bologna
    Numero : 745
    Data del deposito : 24 aprile 2025

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