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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/04/2025, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 918/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 918/2023 promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TRAVERSA EUGENIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. SPENNATO SIMONE ( ); elettivamente domiciliata in VIA C.F._2
RIVOLUZIONE DI OTTOBRE 23 42123 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. TRAVERSA
EUGENIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRAVERSA Parte_2 C.F._3 EUGENIO e dell'avv. SPENNATO SIMONE ( ), elettivamente domiciliata in C.F._2
VIA RIVOLUZIONE DI OTTOBRE 23 42123 REGGIO EMILIA presso il difensore avv.
TRAVERSA EUGENIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRAVERSA Parte_3 C.F._4 EUGENIO e dell'avv. SPENNATO SIMONE ( ), elettivamente domiciliata in C.F._2
VIA RIVOLUZIONE DI OTTOBRE 23 42123 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. TRAVERSA EUGENIO
APPELLANTI
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORLANDI Controparte_1 C.F._5
GIOVANNI, elettivamente domiciliata in CORSO MAZZINI N.15 42015 CORREGGIO presso il difensore avv. ORLANDI GIOVANNI
APPELLATA
pagina 1 di 7 IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 1263/2022 pubblicata in data 30 novembre 2022 del Tribunale di Reggio nell'Emilia
Assegnata a decisione con ordinanza del 15/04/2025 all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127
ter c.p.c.
CONCLUSIONI
Per , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
come da note depositate il 13/11/2024;
Per : Controparte_1
come da note depositate il 14/11/2024 .
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Susanna Zavaglia;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con atto di citazione notificato nel gennaio 2020, ha evocato in giudizio, dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Reggio nell'Emilia, e , quali eredi del Parte_1 Parte_2 Parte_3
proprio defunto fratello , esponendo: - di avere mutuato a ottobre 2018 al fratello, e Persona_1 su richiesta di questo, la somma complessiva di € 15.807,04, senza interessi, per l'acquisto di un'autovettura; - di avere versato direttamente l'importo alla concessionaria attraverso due bonifici, uno di € 1.003,52 in data 15.10.2018 e l'altro di € 14.803,52 in data 26.10.2018 (entrambi comprensivi di commissioni di bonifico); - che il fratello si era impegnato a restituirle la somma gradualmente ed entro l'inizio dell'anno 2020; - che quest'ultimo era poi deceduto in data 23.11.2018, senza averle pagina 2 di 7 versato alcunché. Ha dunque chiesto la condanna delle convenute al pagamento in suo favore dell'importo mutuato.
Si sono costituite le convenute, contestando che il de cuius avesse concluso con la Persona_1
sorella un contratto di mutuo, dovendosi ricondurre il rapporto oggetto di causa ad una donazione indiretta, considerato il rapporto in essere tra i due e le difficoltà economiche del , ben note Pt_2 all'attrice, che già in passato gli aveva elargito piccole somme. Hanno insistito pertanto il rigetto della domanda.
*
Con sentenza n. 1263/2022 pubblicata in data 30 novembre 2022, il Tribunale di Reggio nell'Emilia, ritenuta dimostrata la conclusione tra i fratelli e di un contratto di mutuo, CP_1 Persona_1 nonché la parziale restituzione della somma mutuata (per un importo complessivo di 500 €), ha condannato le convenute, ciascuna nei limiti della propria quota ereditaria, a pagare all'attrice la somma di € 15.307,04, oltre interessi legali dal 15.01.2020 al saldo, e a rifonderle le spese di lite.
2- Avverso tale sentenza hanno proposto appello e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 deducendo, quale unico motivo, l'errata ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado nonché la violazione degli artt. 2697 comma 1 c.c., 2721 e 2729 relativamente al capo n. 2 della sentenza (contenente la motivazione). Lamentano, in particolare, le appellanti che erroneamente il
Tribunale di Reggio nell'Emilia ha ritenuto provati gli elementi costitutivi della domanda di controparte, non essendo, al contrario, stata fornita da quest'ultima la prova della conclusione di un contratto di mutuo tra i fratelli , né della pattuizione di un termine per la restituzione delle Pt_2
somme, né delle relative modalità, né, infine, della costituzione in mora del debitore. La valorizzazione nella sentenza impugnata delle testimonianze rese sul punto dal figlio e dal compagno dell'attrice,
d'altro canto, è avvenuta, secondo le appellanti, in violazione dell'art. 2721, comma 1, c.c., che sancisce i limiti legali della prova testimoniale sui contratti;
inoltre, le ulteriori circostanze valutate dal primo giudice (dichiarazioni del teste in ordine all'abitudine dello zio di ricorrere ai Testimone_1 prestiti della sorella) sono inidonee ad integrare i requisiti sanciti dall'art. 2729 c.c. per l'ammissibilità delle presunzioni.
Le appellanti hanno quindi così precisato le proprie conclusioni: “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1263/2022 pubbl. il
30/11/2022, RG n. 234/2020 Repert. n. 2422/2022 del 30/11/2022, non notificata, resa inter partes dal
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.
Francesca Malgoni”.
pagina 3 di 7 Si è costituita l'appellata, rilevando in via preliminare l'inammissibilità del gravame proposto da controparte ai sensi dell'art. 348 bis c.c., attesa la sua manifesta infondatezza, e chiedendone, nel merito, il rigetto, con condanna delle appellanti al pagamento delle spese di lite.
Depositate le memorie di cui all'art. 352 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello le eredi di lamentano l'erronea valutazione del primo Persona_1 giudice in ordine all'adempimento dell'onere della prova in capo all'attrice, non potendosi, al contrario di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, ritenere dimostrata la fonte negoziale del diritto da quest'ultima vantato, e cioè la conclusione di un contratto di mutuo con il fratello.
Il motivo è infondato;
invero, costituisce circostanza pacifica oltre che documentale il versamento da parte dell'odierna appellata alla concessionaria nell'ottobre del 2018, della somma di Parte_4
€. 15.800,00 per l'acquisto di un'autovettura Dacia intestata al fratello (cfr. docc. 3 e Persona_1
4 citazione;
i bonifici comprendono anche le spese di commissione bancaria per complessivi € 7,04).
Non rileva, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, che l'importo sia stato versato a un terzo e non al mutuatario, posto che, secondo l'orientamento univoco di dottrina e giurisprudenza, non occorre la consegna materiale della res, ma è sufficiente che questa sia messa nella disponibilità giuridica del mutuatario, il che avviene anche quando il denaro venga versato direttamente nelle mani di un terzo per l'adempimento di un debito del mutuatario.
Ciò premesso, per orientamento giurisprudenziale consolidato, in tema di contratto di mutuo e connesso onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, chi chiede la restituzione di somme date a mutuo deve provare gli elementi costitutivi della domanda e dunque, non solo la consegna delle somme di danaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. L'attore è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018).
Con particolare riferimento alla prova dell'esistenza dell'obbligazione restitutoria, inoltre, la Suprema
Corte ha di recente chiarito come essa possa essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (cfr. Cass. Sez.
2 - , Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023, che ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, pur a fronte pagina 4 di 7 della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione. In senso analogo Sez. 2 - , Ordinanza n. 27372 del 08/10/2021, per cui: “Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che
l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens”. Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza della Corte di appello osservando che, a fronte di un'espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, documentata dalla causale del bonifico, il giudizio in ordine alla carenza di prova dell'esistenza del rapporto di mutuo invocato dalla ricorrente, non si era attenuto al criterio di particolare cautela valutativa, specie in presenza di un'allegazione difensiva della controparte che si fondava unicamente su documenti unilaterali predisposti in epoca successiva alla dazione della somma).
Ebbene, a fronte di tali principi deve ritenersi che gli elementi valorizzati nella sentenza impugnata consentano di ritenere assolto l'onere della prova in capo all'odierna appellata anche in ordine alla sussistenza dell'obbligo di restituzione della somma versata in favore del fratello. Depongono in tal senso anzitutto le testimonianze escusse nel giudizio di primo grado, riportate per stralci nella sentenza, concordanti nel descrivere i fatti come riportati dall'attrice sin dall'atto di citazione: Persona_1
aveva necessità di una nuova autovettura ma non aveva le sostanze per acquistarla (circostanze pacifiche); l'auto è stata acquistata nell'ottobre 2018 presso Concessionaria individuata dalla sorella in quanto dalla medesima già conosciuta, con denaro di quest'ultima (circostanze anch'esse CP_1
pacifiche); il si era impegnato a restituire la somma, entro un termine non indicato con Pt_2
precisione (due o tre anni), eventualmente mettendo in vendita un immobile di sua proprietà (su tale circostanza dirimente, hanno reso dichiarazioni precise e del tutto concordanti i due testi indotti dalla parte attrice, , il compagno non convivente, e, , il figlio); il Testimone_2 Testimone_1
è deceduto prima di restituire la somma, lasciando quali eredi le odierne appellanti, che Pt_2
hanno preteso (e ottenuto) la consegna del veicolo.
Contestano le appellanti l'ammissibilità delle testimonianze a dimostrazione del contratto, stante il disposto dell'art. 2721 c.c..
Sul punto si rileva tuttavia che, secondo la recente giurisprudenza della Suprema Corte “Il giudice può ammettere la prova testimoniale in deroga al limite fissato dall'art. 2721, comma 1 c.c., per il valore pagina 5 di 7 eccedente quello previsto, atteso che l'art. 2721, comma 2 c.c., gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto ed ad ogni altra circostanza, purché venga fornita adeguata motivazione della scelta operata.” (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass.
6.7.2022 n. 21411).
La prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'articolo 2721 c.c. deve pertanto ritenersi ammissibile in presenza di specifiche circostanze, purchè il giudice motivi sul punto la decisione;
nel caso di specie, tenuto conto del rapporto di parentela in essere tra le parti del contratto (fratelli), nonché delle allegazioni delle parti in ordine alla frequente ricorrenza da parte del de cuius di prestiti da parte della sorella (seppur per importi inferiori), sempre rimborsati, senza che venisse mai statuito per iscritto l'obbligo di restituzione, deve ritenersi del tutto verosimile la conclusione orale del contratto oggetto di causa, e dunque ammissibile la prova testimoniale sul punto, sebbene il valore dell'oggetto della lite ecceda il limite previsto dall'art. 2721 c.c..
Depone altresì per la conclusione tra le parti del mutuo, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza della Suprema Corte (ordinanze n. 8829 del 29/03/2023 e n. 27372 del 08/10/2021, cit.), la assoluta mancanza di riscontri della ricostruzione operata dalla parte appellante secondo cui la dazione della somma da parte dell'appellata sarebbe avvenuta a titolo donativo (ricostruzione, per la verità, nemmeno riproposta in appello): sul punto neutre sono le circostanze allegate in ordine alle precarie condizioni economiche e di salute del (non contestate), così come la carenza di prova in ordine alla Pt_2 pattuizione di un termine preciso per la restituzione del tantundem, che può giustificarsi anch'esso in considerazione del rapporto in essere tra i contraenti. Correttamente, d'altro canto, il primo giudice non ha valorizzato la testimonianza resa da , il quale ha riferito genericamente Testimone_3 dell'intenzione della madre del di donargli un'auto, ma nulla con riguardo allo specifico Pt_2 episodio dell'avvenuto acquisto della con denaro della sorella. Pt_5
Piuttosto, sembra logico ritenere che, laddove si era instaurata la prassi di un aiuto economico a favore dell'accipiens, rappresentata da anticipazioni sempre regolarmente rifuse, anche l'erogazione del prezzo per l'acquisto dell'automobile, senza necessità della redazione di una convenzione scritta (per la consuetudine e la fiducia ormai consolidate, ed il rapporto di parentela) sia avvenuta alle medesime condizioni sulla base di semplici accordi verbali;
d'altro canto, non è verosimile che, se per piccole somme i fratelli hanno sempre pattuito la restituzione, per un importo più rilevante Pt_2
l'appellata abbia agito per spirito di liberalità, tenuto anche conto delle sue condizioni economiche di pensionata senza un patrimonio di rilevo.
L'appello va dunque rigettato, con condanna delle appellanti al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della pagina 6 di 7 controversia (€. 15.307,04), e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore, €. 3.966, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello proposto da e e conferma per Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'effetto la sentenza impugnata;
II – condanna e in solido al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in 3.966, oltre al Controparte_1
rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle appellanti dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di reclamo, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 918/2023 promosso da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TRAVERSA EUGENIO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. SPENNATO SIMONE ( ); elettivamente domiciliata in VIA C.F._2
RIVOLUZIONE DI OTTOBRE 23 42123 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. TRAVERSA
EUGENIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRAVERSA Parte_2 C.F._3 EUGENIO e dell'avv. SPENNATO SIMONE ( ), elettivamente domiciliata in C.F._2
VIA RIVOLUZIONE DI OTTOBRE 23 42123 REGGIO EMILIA presso il difensore avv.
TRAVERSA EUGENIO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TRAVERSA Parte_3 C.F._4 EUGENIO e dell'avv. SPENNATO SIMONE ( ), elettivamente domiciliata in C.F._2
VIA RIVOLUZIONE DI OTTOBRE 23 42123 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. TRAVERSA EUGENIO
APPELLANTI
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ORLANDI Controparte_1 C.F._5
GIOVANNI, elettivamente domiciliata in CORSO MAZZINI N.15 42015 CORREGGIO presso il difensore avv. ORLANDI GIOVANNI
APPELLATA
pagina 1 di 7 IN PUNTO A: appello contro la sentenza definitiva n. 1263/2022 pubblicata in data 30 novembre 2022 del Tribunale di Reggio nell'Emilia
Assegnata a decisione con ordinanza del 15/04/2025 all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art.127
ter c.p.c.
CONCLUSIONI
Per , e : Parte_1 Parte_2 Parte_3
come da note depositate il 13/11/2024;
Per : Controparte_1
come da note depositate il 14/11/2024 .
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Susanna Zavaglia;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con atto di citazione notificato nel gennaio 2020, ha evocato in giudizio, dinanzi Controparte_1 al Tribunale di Reggio nell'Emilia, e , quali eredi del Parte_1 Parte_2 Parte_3
proprio defunto fratello , esponendo: - di avere mutuato a ottobre 2018 al fratello, e Persona_1 su richiesta di questo, la somma complessiva di € 15.807,04, senza interessi, per l'acquisto di un'autovettura; - di avere versato direttamente l'importo alla concessionaria attraverso due bonifici, uno di € 1.003,52 in data 15.10.2018 e l'altro di € 14.803,52 in data 26.10.2018 (entrambi comprensivi di commissioni di bonifico); - che il fratello si era impegnato a restituirle la somma gradualmente ed entro l'inizio dell'anno 2020; - che quest'ultimo era poi deceduto in data 23.11.2018, senza averle pagina 2 di 7 versato alcunché. Ha dunque chiesto la condanna delle convenute al pagamento in suo favore dell'importo mutuato.
Si sono costituite le convenute, contestando che il de cuius avesse concluso con la Persona_1
sorella un contratto di mutuo, dovendosi ricondurre il rapporto oggetto di causa ad una donazione indiretta, considerato il rapporto in essere tra i due e le difficoltà economiche del , ben note Pt_2 all'attrice, che già in passato gli aveva elargito piccole somme. Hanno insistito pertanto il rigetto della domanda.
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Con sentenza n. 1263/2022 pubblicata in data 30 novembre 2022, il Tribunale di Reggio nell'Emilia, ritenuta dimostrata la conclusione tra i fratelli e di un contratto di mutuo, CP_1 Persona_1 nonché la parziale restituzione della somma mutuata (per un importo complessivo di 500 €), ha condannato le convenute, ciascuna nei limiti della propria quota ereditaria, a pagare all'attrice la somma di € 15.307,04, oltre interessi legali dal 15.01.2020 al saldo, e a rifonderle le spese di lite.
2- Avverso tale sentenza hanno proposto appello e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 deducendo, quale unico motivo, l'errata ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado nonché la violazione degli artt. 2697 comma 1 c.c., 2721 e 2729 relativamente al capo n. 2 della sentenza (contenente la motivazione). Lamentano, in particolare, le appellanti che erroneamente il
Tribunale di Reggio nell'Emilia ha ritenuto provati gli elementi costitutivi della domanda di controparte, non essendo, al contrario, stata fornita da quest'ultima la prova della conclusione di un contratto di mutuo tra i fratelli , né della pattuizione di un termine per la restituzione delle Pt_2
somme, né delle relative modalità, né, infine, della costituzione in mora del debitore. La valorizzazione nella sentenza impugnata delle testimonianze rese sul punto dal figlio e dal compagno dell'attrice,
d'altro canto, è avvenuta, secondo le appellanti, in violazione dell'art. 2721, comma 1, c.c., che sancisce i limiti legali della prova testimoniale sui contratti;
inoltre, le ulteriori circostanze valutate dal primo giudice (dichiarazioni del teste in ordine all'abitudine dello zio di ricorrere ai Testimone_1 prestiti della sorella) sono inidonee ad integrare i requisiti sanciti dall'art. 2729 c.c. per l'ammissibilità delle presunzioni.
Le appellanti hanno quindi così precisato le proprie conclusioni: “accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 1263/2022 pubbl. il
30/11/2022, RG n. 234/2020 Repert. n. 2422/2022 del 30/11/2022, non notificata, resa inter partes dal
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.
Francesca Malgoni”.
pagina 3 di 7 Si è costituita l'appellata, rilevando in via preliminare l'inammissibilità del gravame proposto da controparte ai sensi dell'art. 348 bis c.c., attesa la sua manifesta infondatezza, e chiedendone, nel merito, il rigetto, con condanna delle appellanti al pagamento delle spese di lite.
Depositate le memorie di cui all'art. 352 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di appello le eredi di lamentano l'erronea valutazione del primo Persona_1 giudice in ordine all'adempimento dell'onere della prova in capo all'attrice, non potendosi, al contrario di quanto ritenuto nella sentenza impugnata, ritenere dimostrata la fonte negoziale del diritto da quest'ultima vantato, e cioè la conclusione di un contratto di mutuo con il fratello.
Il motivo è infondato;
invero, costituisce circostanza pacifica oltre che documentale il versamento da parte dell'odierna appellata alla concessionaria nell'ottobre del 2018, della somma di Parte_4
€. 15.800,00 per l'acquisto di un'autovettura Dacia intestata al fratello (cfr. docc. 3 e Persona_1
4 citazione;
i bonifici comprendono anche le spese di commissione bancaria per complessivi € 7,04).
Non rileva, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, che l'importo sia stato versato a un terzo e non al mutuatario, posto che, secondo l'orientamento univoco di dottrina e giurisprudenza, non occorre la consegna materiale della res, ma è sufficiente che questa sia messa nella disponibilità giuridica del mutuatario, il che avviene anche quando il denaro venga versato direttamente nelle mani di un terzo per l'adempimento di un debito del mutuatario.
Ciò premesso, per orientamento giurisprudenziale consolidato, in tema di contratto di mutuo e connesso onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., comma 1, chi chiede la restituzione di somme date a mutuo deve provare gli elementi costitutivi della domanda e dunque, non solo la consegna delle somme di danaro, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. L'attore è tenuto a dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova
(Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018).
Con particolare riferimento alla prova dell'esistenza dell'obbligazione restitutoria, inoltre, la Suprema
Corte ha di recente chiarito come essa possa essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta (cfr. Cass. Sez.
2 - , Ordinanza n. 8829 del 29/03/2023, che ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che, pur a fronte pagina 4 di 7 della specifica indicazione della causale di mutuo nelle distinte dei bonifici eseguiti dall'attore e del comportamento tenuto dal convenuto al tempo delle richieste stragiudiziali di pagamento, aveva rigettato la domanda di restituzione. In senso analogo Sez. 2 - , Ordinanza n. 27372 del 08/10/2021, per cui: “Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che
l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens”. Nella specie, la S.C. ha riformato la sentenza della Corte di appello osservando che, a fronte di un'espressa imputazione del versamento da parte dell'attrice, documentata dalla causale del bonifico, il giudizio in ordine alla carenza di prova dell'esistenza del rapporto di mutuo invocato dalla ricorrente, non si era attenuto al criterio di particolare cautela valutativa, specie in presenza di un'allegazione difensiva della controparte che si fondava unicamente su documenti unilaterali predisposti in epoca successiva alla dazione della somma).
Ebbene, a fronte di tali principi deve ritenersi che gli elementi valorizzati nella sentenza impugnata consentano di ritenere assolto l'onere della prova in capo all'odierna appellata anche in ordine alla sussistenza dell'obbligo di restituzione della somma versata in favore del fratello. Depongono in tal senso anzitutto le testimonianze escusse nel giudizio di primo grado, riportate per stralci nella sentenza, concordanti nel descrivere i fatti come riportati dall'attrice sin dall'atto di citazione: Persona_1
aveva necessità di una nuova autovettura ma non aveva le sostanze per acquistarla (circostanze pacifiche); l'auto è stata acquistata nell'ottobre 2018 presso Concessionaria individuata dalla sorella in quanto dalla medesima già conosciuta, con denaro di quest'ultima (circostanze anch'esse CP_1
pacifiche); il si era impegnato a restituire la somma, entro un termine non indicato con Pt_2
precisione (due o tre anni), eventualmente mettendo in vendita un immobile di sua proprietà (su tale circostanza dirimente, hanno reso dichiarazioni precise e del tutto concordanti i due testi indotti dalla parte attrice, , il compagno non convivente, e, , il figlio); il Testimone_2 Testimone_1
è deceduto prima di restituire la somma, lasciando quali eredi le odierne appellanti, che Pt_2
hanno preteso (e ottenuto) la consegna del veicolo.
Contestano le appellanti l'ammissibilità delle testimonianze a dimostrazione del contratto, stante il disposto dell'art. 2721 c.c..
Sul punto si rileva tuttavia che, secondo la recente giurisprudenza della Suprema Corte “Il giudice può ammettere la prova testimoniale in deroga al limite fissato dall'art. 2721, comma 1 c.c., per il valore pagina 5 di 7 eccedente quello previsto, atteso che l'art. 2721, comma 2 c.c., gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto ed ad ogni altra circostanza, purché venga fornita adeguata motivazione della scelta operata.” (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass.
6.7.2022 n. 21411).
La prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'articolo 2721 c.c. deve pertanto ritenersi ammissibile in presenza di specifiche circostanze, purchè il giudice motivi sul punto la decisione;
nel caso di specie, tenuto conto del rapporto di parentela in essere tra le parti del contratto (fratelli), nonché delle allegazioni delle parti in ordine alla frequente ricorrenza da parte del de cuius di prestiti da parte della sorella (seppur per importi inferiori), sempre rimborsati, senza che venisse mai statuito per iscritto l'obbligo di restituzione, deve ritenersi del tutto verosimile la conclusione orale del contratto oggetto di causa, e dunque ammissibile la prova testimoniale sul punto, sebbene il valore dell'oggetto della lite ecceda il limite previsto dall'art. 2721 c.c..
Depone altresì per la conclusione tra le parti del mutuo, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza della Suprema Corte (ordinanze n. 8829 del 29/03/2023 e n. 27372 del 08/10/2021, cit.), la assoluta mancanza di riscontri della ricostruzione operata dalla parte appellante secondo cui la dazione della somma da parte dell'appellata sarebbe avvenuta a titolo donativo (ricostruzione, per la verità, nemmeno riproposta in appello): sul punto neutre sono le circostanze allegate in ordine alle precarie condizioni economiche e di salute del (non contestate), così come la carenza di prova in ordine alla Pt_2 pattuizione di un termine preciso per la restituzione del tantundem, che può giustificarsi anch'esso in considerazione del rapporto in essere tra i contraenti. Correttamente, d'altro canto, il primo giudice non ha valorizzato la testimonianza resa da , il quale ha riferito genericamente Testimone_3 dell'intenzione della madre del di donargli un'auto, ma nulla con riguardo allo specifico Pt_2 episodio dell'avvenuto acquisto della con denaro della sorella. Pt_5
Piuttosto, sembra logico ritenere che, laddove si era instaurata la prassi di un aiuto economico a favore dell'accipiens, rappresentata da anticipazioni sempre regolarmente rifuse, anche l'erogazione del prezzo per l'acquisto dell'automobile, senza necessità della redazione di una convenzione scritta (per la consuetudine e la fiducia ormai consolidate, ed il rapporto di parentela) sia avvenuta alle medesime condizioni sulla base di semplici accordi verbali;
d'altro canto, non è verosimile che, se per piccole somme i fratelli hanno sempre pattuito la restituzione, per un importo più rilevante Pt_2
l'appellata abbia agito per spirito di liberalità, tenuto anche conto delle sue condizioni economiche di pensionata senza un patrimonio di rilevo.
L'appello va dunque rigettato, con condanna delle appellanti al pagamento integrale delle spese di lite di questo grado di giudizio. I compensi devono essere liquidati, avuto riguardo al valore della pagina 6 di 7 controversia (€. 15.307,04), e ai parametri di cui al DM 147/2022, e dunque, tenuto conto dell'attività effettivamente prestata dal difensore, €. 3.966, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge.
Sussistono inoltre i presupposti per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello proposto da e e conferma per Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'effetto la sentenza impugnata;
II – condanna e in solido al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_3
, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in 3.966, oltre al Controparte_1
rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, e gli accessori di legge;
III -dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle appellanti dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di reclamo, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115, se dovuto
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente dott. Giuseppe De Rosa
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