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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/04/2025, n. 1169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1169 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona della dr.ssa Viviana Mele, quale giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1460 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021
, discussa e decisa nell'udienza del 10/04/2025 e vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , , Pt_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
, , , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , Parte_11 Parte_12 CP_1 CP_2
, , ,
[...] Controparte_3 Parte_13 Parte_14
, , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
Parte_19 rappresentati e difesi dall'avv. CASTELLUZZO MARCO
ATTORI
E
Controparte_4
Rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO BERLOCO
CONVENUTO
1
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16.01.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , Parte_9 Parte_10 Parte_11 Parte_12 [...]
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Parte_13 Parte_14
, , , Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 hanno agito in giudizio contro rassegnando le seguenti Controparte_4 conclusioni:
“
1. Accertare e dichiarare l'invalidità per violazione dello Statuto - con conseguente nullità e/o annullamento - delle deliberazioni dell'assemblea dei soci del 13.10.2020
e del 22.10.2020 nonché ogni altro atto conseguente, connesso e collegato.
2. Condannare il sig. alla ripetizione delle somme riscosse in seguito Controparte_4 alla vendita dei beni mobili di proprietà dell'Associazione in favore di quest'ultima;
3. Condannare il Sig. a corrispondere, a titolo di indennizzo, per Controparte_4
l'attività espletata senza l'autorizzazione assembleare e per le condotte poste in essere deliberatamente, al pagamento della somma di euro 25.000
(venticinquemila//00) o a quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, rimettendosi, in subordine, al Giudice per una valutazione secondo equità;
4. condannare il sig. , ex art. 210 comma 4 c.p.c. e ex art. 96 c.p.c, Controparte_4 stante il comportamento processuale.
5. Con condanna alle spese e competenze di giudizio in favore del procuratore antistatario”.
Gli attori hanno dedotto che il 03/04/1985 veniva costituito il “Circolo cittadino e circolo professionisti” in Salice Salentino e veniva approvato il relativo Statuto, con la previsione dei seguenti organi: consiglio direttivo, composto da 7 soci fondatori eletti a maggioranza, con la durata di due anni;
consiglieri, eletti dall'assemblea dei
2 soci, deputati alla nomina del presidente, del vicepresidente, del segretario e del consigliere addetto alle relazioni con i soci.
I ricorrenti hanno dedotto che il 19/10/2020 perveniva ai soci missiva avente ad oggetto “Assemblea dei soci” con ordine del giorno “Definizione situazione socio economica”, convocata in prima convocazione per il 22/10/2020 ore 18:30 e in seconda convocazione alle ore 19:00 del medesimo giorno.
I ricorrenti hanno denunciato la violazione dell'art. 43 dello Statuto, in quanto la convocazione deve avvenire almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea, mentre nel caso di specie tale termine non è stato rispettato.
Gli attori hanno lamentato inoltre che, con comunicazione del 23/10/2020, si portava a conoscenza dei soci che l'assemblea aveva deliberato l'obbligo degli stessi di versare le quote spettanti per i mesi da gennaio ad agosto 2020, nonostante tali somme fossero destinate a riparare una situazione economica creata dal
Presidente, il quale aveva omesso di corrispondere i ratei del contratto di affitto al locatore, cagionando una notevole morosità.
I ricorrenti hanno lamentato inoltre che in data 11/10/2020 veniva affisso sulla porta del circolo cittadino un avviso che convocava un'assemblea straordinaria per il 13 ottobre 2020, per discutere di: scioglimento del circolo, vendita del biliardo, eventuale vendita dei beni di proprietà del circolo, decisioni da prendere, varie ed eventuali. Hanno eccepito dunque la nullità della convocazione, per il mancato rispetto dei termini previsti dallo Statuto e per violazione dell'art. 62 dello Statuto medesimo.
Esposto quanto sopra, gli attori hanno concluso come indicato in precedenza. si è costituito con comparsa del 10/11/21, chiedendo la Controparte_4 remissione in termini ai sensi dell'art. 153 co. 2 cc, in ragione delle proprie gravi condizioni di salute.
A seguito di remissione in termini, si è costituito in giudizio , il Controparte_4 quale ha eccepito la nullità dell'atto di citazione, per la genericità nell'indicazione dei comportamenti illeciti e dei danni che ne sarebbero derivati, e la carenza di legittimazione passiva del convenuto, per essere stato chiamato in giudizio in proprio e non nella sua qualità di presidente. Il convenuto ha evidenziato inoltre che ai sensi dell'art. 38 c.c. delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione risponde chi ha agito in nome e per conto di questa.
3 Nel merito, il convenuto ha evidenziato: che l'assemblea veniva convocata con cadenza almeno annuale;
che nel corso della stessa si approvavano il rendiconto e il bilancio annuale;
che le convocazioni avvenivano con affissione all'albo sito all'interno dei locali o con un semplice passaparola;
che era stata ottenuta una riduzione del costo di affitto dei locali;
che nel febbraio 2020 veniva rinnovato il contratto di affitto dei locali;
che la pandemia aveva determinato la chiusura obbligata degli stessi;
che era impossibile sostenere i costi per la sanificazione;
che perveniva un provvedimento di sfratto per morosità del Tribunale di Lecce notificato il 17/08/2020 con ingiunzione di pagamento per 4.745,67 € per i canoni di locazione non pagati dai mesi da marzo ad agosto 2020; che i rappresentanti del circolo avviavano tutela anche legale per definire la controversia, stanti i tempi ristretti.
Il convenuto ha quindi invocato il caso fortuito o forza maggiore, ritenendo che la pandemia abbia causato le conseguenze denunciate, e ritenendo di aver agito correttamente nel rispetto delle norme.
Il convenuto ha poi contestato che le delibere impugnate siano nulle o annullabili e ha chiesto il rigetto dell'avversa azione nonché che, in accoglimento della domanda riconvenzionale, si dichiarino gli attori tenuti al pagamento, in solido tra loro, in suo favore, di quanto richiesto dal locatore per la definizione bonaria della procedura di sfratto per morosità, come da allegata transazione e recesso consensuale da contratto di locazione datati 03/11/2020 con il medesimo intervenuta, delle spese legali di ambo le parti, dei contributi associativi rimasti impagati, come risulta dalle allegate distinte e relative raccomandate inviate ai soci morosi, nonché al pagamento dei gravi danni all'immagine ed alla reputazione, oltre che al suo precario stato di salute, per la complessiva somma di €.25.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
La causa è stata istruita con produzione documentale e prova testimoniale ed è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine massimo di legge per conclusionali e repliche.
***
In via preliminare occorre esaminare le eccezioni sollevate da parte convenuta.
4 La prima eccezione attiene alla dedotta nullità della citazione, per omessa allegazione degli elementi costitutivi della domanda e violazione dell'art. 163 c.p.c. nn. 3 e 4 c.p.c.
L'eccezione è palesemente infondata.
Nell'atto di citazione, infatti, sono state indicate in modo dettagliato le delibere impugnate, le violazioni contestate e le richieste conseguenti;
sono stati indicati i comportamenti illegittimi adottati dal;
sono stati quantificati gli importi CP_4 richiesti;
sono state espressamente invocate le norme violate.
L'atto di citazione è del tutto completo e chiaro, con la conseguenza che non si ravvisa alcuna nullità dello stesso.
Il ha poi eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando di CP_4 essere stato convenuto in giudizio in proprio e non quale Presidente dell'Associazione.
Nel difendersi da tale eccezione, gli attori hanno dedotto, nella prima memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.: “Nell'ambito dell'attività associativa, in data 19.10.2020 perveniva ai soci (sicuramente agli odierni attori) del Controparte_5
, a firma del Presidente , odierno convenuto, missiva avente ad
[...] CP_4 oggetto “Assemblea dei soci”, avente il seguente ordine del giorno: “Definizione situazione socioeconomica”; l'assemblea veniva convocata per il giorno 22.10.2020 ore 18.30 in prima convocazione e alle ore 19, del medesimo giorno, in seconda convocazione. Basterebbe, di per sé, la documentazione versata in atti per rigettare, sic et simpliciter, le vacue eccezioni formulate da parte convenuta, la quale solleva, tra l'altro, difetto di legittimazione passiva, ma contestualmente formula domanda riconvenzionale per danni asseritamente provocati dagli stessi attori a causa dello sfratto per morosità subito;
sfratto la cui responsabilità, anche questa provata per tabulas, è da attribuire esclusivamente al . Tra l'altro, sempre con specifico CP_4 riferimento all'invocato difetto di legittimazione passiva, a parte convenuta forse sfugge che l'Avv. Berloco, con missive datate 20.11.2020 richiedeva agli ex soci, le quote associative asseritamente mancanti in nome del Presidente ( all'epoca CP_4 dei fatti) con ciò, smentendo sé stesso, come documentato da parte attrice (si veda
l'allegato 3) Tralasciando, pertanto, le evidenti violazioni cui è incorso il convenuto quantomeno nelle delibere assembleari impugnate, è bene rilevare in questa sede come il abbia omesso, tra le altre gravissime violazioni cui è incorso, di CP_4
5 corrispondere i ratei del contratto di affitto al locatore, nonostante abbia incassato regolarmente le quote sociali e nonostante i soci abbiano corrisposto il richiesto contributo “una tantum””.
In memoria di replica, poi, gli attori hanno dedotto: “Questi ha agito non già come semplice mandatario ma quale factotum, auto investitosi di poteri rappresentativi, senza formale delega, in assenza di valido mandato assembleare e al di fuori delle regole statutarie. ha, infatti: • convocato assemblee con modalità irrituali e CP_4 illegittime (affissioni alla porta, passaparola); • venduto beni mobili dell'associazione in totale assenza di delibera autorizzativa;
• omesso la convocazione regolare dei soci secondo i termini di preavviso statutari;
• gestito fondi e sostenuto spese senza approvazione assembleare né rendiconto. In tale contesto, la responsabilità personale del convenuto non è solo configurabile, ma necessaria, poiché egli ha agito al di fuori del perimetro del mandato associativo e in assenza di validi poteri”.
Le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e le difese spiegate nel corso del giudizio dimostrano in maniera chiara che gli attori hanno convenuto in giudizio il per comportamenti commessi quale presidente prorogato dell'Associazione CP_4 non riconosciuta e quale persona fisica. L'interpretazione che il convenuto ha reso della propria citazione in giudizio, ritenendola riferita unicamente a sé stesso quale persona fisica, è infatti in contrasto con il contenuto dell'atto di citazione, prevalentemente incentrato su irregolarità delle delibere assembleari compiute dal quale presidente e su inadempienti dello stesso quale organo della CP_4 CP_4 società oltre che soggetto che ha agito in nome e per conto dell' CP_6 medesima. Anche negli allegati all'atto di citazione sono state depositate convocazioni a firma del “Presidente p.t.”, con la conseguenza che è evidente che il
è stato convenuto anche quale soggetto che ha speso la qualità di presidente CP_4 dell'associazione non riconosciuta.
La giurisprudenza è granitica nell'affermare che la consegna di una sola copia dell'atto di citazione a una parte che cumuli in sé più poteri (in proprio e quale erede, in proprio e quale legale rappresentante, in proprio e quale genitore esercente la potestà su un minore) è valida, anche nel caso in cui le diverse qualità non vengano espressamente indicate (v. Cass. Civ., sentenza n. 9265 del
19/04/2010; Ordinanza n. 15920 del 15/06/2018).
6 In ragione di quanto sopra, alla luce delle allegazioni dell'atto di citazione, delle produzioni documentali e delle conclusioni rassegnate, si ravvisa la legittimazione passiva del sia quale presidente dell'Associazione che in proprio, per i CP_4 comportamenti assunti.
Respinte le eccezioni preliminari, si procede ora all'esame del merito delle contestazioni.
Va premesso che la prova orale ha avuto scarso impatto sull'esito del giudizio.
In particolare, il teste cassiere del , è apparso Testimone_1 CP_5 scarsamente attendibile, avendo in parte confermato capitoli in contrasto con la documentazione in atti. Lo stesso teste risulta inoltre firmatario di diversi documenti inerenti a spese dell' e potrebbe dunque essere chiamato CP_6 direttamente a rispondere di irregolarità nella gestione, con la conseguenza che non è apparso del tutto indifferente all'esito del giudizio.
Il teste ha confermato, in particolare, che “con regolarità, almeno annuale, si è assolto all'obbligo della convocazione dell'assemblea generale dei soci, regolarmente tenuta, nel corso delle quali è stato esposto il dettaglio delle partite di spesa e quelle di entrata, il continuo diminuire del numero degli associati, la necessità di procedere
a nuove elezioni, l'opportunità di accedere alla contabilità tenuta nei locali del Circolo al fine di controllare la regolare tenuta delle scritture e l'esatta imputazione delle spese, l'ampia facoltà di esporre eventuali problematiche dirette al miglioramento della vita sociale nonché la possibilità di proporsi e candidarsi a reggere la vita del circolo stesso” (cap. d del convenuto); di tale attività, tuttavia, si ha solo parziale riscontro nella documentazione in atti.
Il teste ha inoltre confermato il cap. u. (“Se vero che il sig. ha fatto Controparte_4 fronte a sua cura e spese al pagamento della complessiva somma di euro 10.000,00, di cui euro 7.269,79 per quanto richiesto dal locatore per la definizione bonaria della procedura di sfratto per morosità ed euro 1.240,00 per contributi associativi rimasti impagati, oltre le spese legali di ambo le parti”), pur avendo dichiarato di non conoscere gli importi e di chi fossero i fondi. L'importo indicato nel capitolo è tuttavia in contrasto con la documentazione acquisita in atti, che conferma la transazione per importo inferiore e con somme derivanti da entrate associative.
Il teste ha anche riferito di aver provveduto regolarmente al pagamento dei Tes_1 giornali presi dall'edicola, ma tale circostanza è stata contestata dall'edicolante
7 Armengol, che ha dichiarato di avere ancora un credito di € 692,00 verso l' . CP_6
Considerazioni simili possono compiersi in merito al teste , segretario Testimone_2
e consigliere dell' . CP_6
Ciò che è emerso dalla prova testimoniale - e che ha trovato conferma nella documentazione acquisita - è che la vendita dei beni associativi fu deliberata in
Assemblea, come emerge dai Verbali prodotti, e che e gli altri, pur CP_4 dimissionari, restarono di fatto in carica per l'assenza di nuove elezioni e per l'assenza di nuovi organi sociali.
Del resto, non è stato mai né dedotto né provato che degli associati abbiano chiesto un rinnovo delle cariche associative e della figura del Presidente.
La giurisprudenza ha precisato che “In tema di associazioni non riconosciute, gli organi legittimati ad esprimere la volontà dell'ente permangono in carica, in applicazione analogica dell'art. 2385 c.c. e salvo che sia diversamente stabilito dallo statuto o dall'assemblea, fino alla sostituzione dei loro componenti, dovendosi presumere che tale "perpetuatio" sia conforme all'interesse dei membri di dette associazioni perché volta a consentire il normale funzionamento delle stesse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il soggetto al quale era stato conferito il potere di agire in giudizio in nome di un'associazione sindacale non decadesse automaticamente dall'incarico allo scadere del periodo per il quale era stato nominato, in assenza di norme statutarie o delibere assembleari che disponessero in maniera differente).”
(Cass. civ. n. 24214/2019).
Il ha agito dunque quale presidente, non essendovi stata alcuna elezione né CP_4 essendovi stata condotta degli associati volta a contestarne la “perpetuatio”.
Le modalità di convocazione delle Assemblee oggetto di causa e il contenuto della convocazione, su cui pure è stata resa prova testimoniale, sono provate in forma documentale e sono dunque esaminate alla luce dei documenti stessi.
Infine, la vendita dei beni dell'associazione è pacifica e la prova raccolta nulla ha aggiunto sul quantum ricavato e sul relativo impiego.
L'esame della domanda è dunque compiuto alla luce dei documenti prodotti e di quelli acquisiti ex art. 210 c.p.c..
In via principale, gli attori hanno eccepito la nullità delle delibere assembleari del
13 ottobre 2020 e del 22 ottobre 2020, in quanto convocate in violazione dell'art. 8 43 dello Statuto, che prevede che sia dato avviso della convocazione dell'assemblea almeno 5 giorni prima della data fissata per la stessa. Nel caso di specie, infatti, le convocazioni si sono avute rispettivamente l'11 ottobre 2020 (per il 13.10.20) e il
19 ottobre 2020 (per il 22.10.2020), 2 e 3 giorni prima della data fissata per l'assemblea.
Gli attori hanno dunque invocato la nullità delle delibere per mancato rispetto delle previsioni dello Statuto, che all'art. 43 recita: “Le Assemblee – sia ordinarie che straordinarie – vengono convocate dal Presidente, su parere conforme del Consiglio
Direttivo, con avviso scritto contenente, oltre la data, l'ora e il luogo dell'assemblea, anche l'ordine del giorno dei lavori. Detto avviso deve pervenire ai soci almeno cinque giorni prima della data stabilita”.
Nel difendersi da tali contestazioni, il convenuto ha in primo luogo spiegato difese inconferenti rispetto alle censure mosse.
Il ha infatti richiamato l'art. 8 disp. att. c.c., a mente del quale “La CP_4 convocazione dell'assemblea delle associazioni deve farsi nelle forme stabilite dallo statuto e, se questo non dispone, mediante avviso personale che deve contenere
l'ordine del giorno degli argomenti da trattare”.
Nel caso di specie, gli attori hanno invocato proprio la violazione di una norma statutaria, in conformità alla previsione dell'art. 8 citato. Non si comprende pertanto l'argomentazione difensiva del convenuto spiegata ai sensi di tale articolo, coincidente con quello richiamato dagli attori.
Il ha poi richiamato l'ordinanza n. 10188 del 10.05.2011 della Cass. Civ., CP_4 secondo cui “Le deliberazioni assunte dall'organo di amministrazione di un'associazione non riconosciuta non sono impugnabili per violazione di legge o dello statuto da parte dell'associato, che non sia componente del medesimo organo amministrativo, salvo che ne risulti direttamente leso un suo diritto, in quanto la regola dettata in materia di società per azioni dall'art. 2388 cod. civ. costituisce un principio generale dell'ordinamento”.
Tale precedente riguarda in verità le deliberazioni non dell'assemblea, ma dell'organo amministrativo, prevedendo che solo i componenti dell'organo di amministrazione possano procedere all'impugnativa di una deliberazione che essi hanno adottato. Nel caso di specie, al contrario, la delibera è stata adottata
9 dall'assemblea dei soci ed è come tale impugnabile dagli associati, come è avvenuto nel caso di specie.
Si conferma pertanto la piena ammissibilità dell'azione esercitata da parte di soci assenti o dissenzienti, volta a far valere l'invalidità di una delibera assembleare di un'associazione non riconosciuta adottata in violazione delle norme dello Statuto, come avvenuto nel caso di specie.
Parte convenuta ha poi ritenuto che le delibere assembleari avrebbero dovuto essere impugnate nel termine di legge, ma ha omesso di indicare tale termine. In realtà, in tema di associazioni non riconosciute vale la regola di cui all'art. 23 c.c., secondo cui “Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo
o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero”.
La giurisprudenza ha chiarito che “Dal combinato disposto degli artt. 23, primo comma, e 24, terzo comma, cod. civ., dettati in tema di associazioni riconosciute ed applicabili anche alle associazioni non riconosciute, si evince che i vizi delle delibere assembleari, si traducano essi in ragioni di nullità ovvero di annullabilità, possono essere fatti valere con azione giudiziaria, non soggetta a termini di decadenza, da qualunque associato, oltre che dagli organi dell'ente e dal
P.M., solo con riguardo alle decisioni che abbiano contenuto diverso dall'esclusione del singolo associato, mentre, per queste ultime, l'azione medesima è esperibile esclusivamente dall'interessato, nel termine di decadenza di sei mesi dalla loro notificazione ovvero dalla conoscenza dell'esclusione” (Cass. Civ.,
Sez. 1, Sentenza n. 8456 del 10/04/2014).
Anche tale eccezione è dunque infondata.
Infine, nel merito, il ha ritenuto che la convocazione dell'Assemblea fosse CP_4 legittima nel caso di specie, in quanto la prassi seguita nel corso degli anni era quella di una convocazione informale dell'assemblea, mediante affissione dell'avviso nell'albo. In comparsa conclusionale il ha svolto argomentazioni CP_4 anche in ordine alla difficoltà di ottenere le ricevute di ritorno nelle convocazioni svolte, laddove la comunicazione debba compiersi per mezzo di raccomandata.
Le argomentazioni difensive rese da parte convenuta sono infondate.
In primo luogo, eventuali difficoltà di carattere pratico non incidono sulla validità della convocazione come prevista all'interno dello Statuto. In disparte la
10 considerazione che la convocazione ben potrebbe compiersi a mani all'interno della sede del circolo, facendo sottoscrivere al socio l'avvenuta ricezione, e in disparte la possibilità di ricorrere alla notifica a mezzo PEC.
In secondo luogo, non risulta che lo Statuto sia stato modificato nelle forme previste per la convocazione dell'assemblea, con la conseguenza che non può che farsi riferimento a quanto previsto all'interno dello Statuto medesimo. Nel caso di specie, peraltro, la contestazione non attiene alla modalità della convocazione, ma al mancato rispetto del termine di giorni 5 che deve intercorrere tra la convocazione e la data fissata per l'assemblea, termine nel caso di specie pacificamente non rispettato.
Riguardo all'assemblea del 13/10/2020, inoltre, gli attori hanno contestato la violazione dell'art. 62 dello Statuto, il quale individua una maggioranza qualificata ai fini dell'approvazione dello scioglimento del circolo. Sul punto parte convenuta ha del tutto omesso di difendersi, confermando un ulteriore profilo di irregolarità della delibera.
In ragione di quanto sopra, poiché le delibere del 13 ottobre 2020 e del 22 ottobre
2020 sono state adottata in violazione della legge e dello Statuto, attesa la convocazione con modalità irregolare, le stesse sono annullate.
Va precisato che le delibere de quibus non possono ritenersi radicalmente nulle (e, come tali, prive di validità ab origine), in quanto la giurisprudenza è pacifica nel sostenere che sono nulle solo quelle che sono prive degli elementi costitutivi essenziali, hanno oggetto impossibile (in senso materiale o giuridico) oppure hanno contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'"ordine pubblico" o al
"buon costume" (sul punto v. Cass. Civ., S.U. n. 4806/2005; S.U. n. 9839/2021).
Nel caso di specie, si lamenta che le delibere sono state adottate previa assemblea convocata in violazione delle modalità indicate nello Statuto (avviso nei 5 gg. precedenti l'adunata) e in violazione della maggioranza ivi prevista (art. 62), con la conseguenza che le stesse devono ritenersi meramente annullabili e, come tali, originariamente valide, salva la caducazione ad opera del giudice.
La precisazione è compiuta, al fine di esaminare le ulteriori doglianze degli attori.
In corso di causa è stato depositato il verbale dell'assemblea del 13 ottobre 2020, in cui si è attestato che, dopo articolato e vivace dibattito, l'assemblea ha deliberato lo scioglimento del circolo e l'alienazione dei beni di proprietà, al fine di provvedere
11 al risanamento dell'esposizione debitoria nei confronti del locatore. La deliberazione
è avvenuta in conformità all'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione.
È stato poi depositato il verbale dell'assemblea del 22/10/2020, in cui si è deliberato di procedere al pagamento dell'importo indicato nell'atto di transazione con la proprietà mediante l'impiego delle somme ricavate CP_7 dall'alienazione dei beni e dalla riscossione delle quote dovute dai soci morosi.
Gli attori hanno lamentato che l'esposizione debitoria è stata determinata dalla condotta del Presidente, che ha omesso di corrispondere i ratei del contratto di affitto al locatore, con ciò determinando una notevole morosità, nonostante i soci avessero corrisposto le quote mensili e versato il contributo una tantum.
In corso di causa è emerso che non sono stati versati i canoni di dicembre 2018, da gennaio a marzo 2019 e da marzo ad agosto 2020, con sfratto notificato nell'agosto 2020. È stata poi depositata la transazione del 03.11.2020, dopo le delibere in precedenza annullate, con il pagamento degli importi previsti nell'accordo medesimo.
È stato pertanto dimostrato che il pagamento dei canoni di locazione non è sempre avvenuto in modo irregolare. Ciononostante, la prima reazione della proprietà si è avuta solo nell'agosto 2020, quando è stato notificato l'atto di intimazione di sfratto per morosità; le pregresse morosità erano infatti state ampiamente tollerate, tanto che nel marzo 2020 (in pendenza di morosità per 4 mesi) è stato concordato un canone ridotto, di € 400,00.
Accertato che vi sono stati dei pagamenti irregolari nel canone, va verificato se questi siano imputabili a responsabilità del e se sia dovuta a negligenza di CP_4 costui l'esposizione debitoria dell' . CP_6
Dalla lettura dell'atto transattivo con la proprietà emerge Parte_20
l'accordo per il pagamento di euro 5.769,79, di cui 1.269,79 in favore dell'avv.
Antonio Sotgiu. La transazione si è definita con i seguenti pagamenti: 1.269,79 euro in favore dell'avv. Sotgiu, con assegno numero 3112288690-04 tratto su
Intesa San Paolo in data 2.11.2020; 3.500,00 euro in favore di
[...]
, con assegno n. 3503789862-01 tratto su Parte_21
Intesa San Paolo in data 2.11.2020; 1.000,00 euro in favore di
[...]
, con assegno n. 3112288694-08 tratto su Parte_21
Intesa San Paolo in data 10.11.2020.
12 L'ammontare delle somme corrisposte in sede di accordo transattivo è in realtà inferiore a quello dei canoni cui si riferisce la morosità, fino al rilascio del novembre
2020, e non include interessi (che pure sarebbero spettati al locatore). Il canone era infatti originariamente di 512,58 € mensili, poi ridotto a € 400,00 per iniziativa del Presidente , che ha ottenuto il canone ridotto a partire dal marzo 2020. CP_4
La morosità totale ad agosto 2020 era di € 5.298,00 a titolo di canoni + € 295,64 per consumo di acqua, per un totale di € 5.593,96; a ciò vanno aggiunti € 1.200,00 per i canoni da settembre a novembre 2020. L'accordo transattivo ha comportato un pagamento di € 5.769,79 (incluse le spese legali), con la conseguenza che l'importo complessivamente sostenuto è stato di molto inferiore a quello in realtà dovuto.
Che il canone di locazione e i consumi di acqua fossero dovuti, a prescindere da qualsivoglia eventuale condotta del convenuto o di altri organi direttivi, è indiscutibile. È inoltre stato provato che il ha ottenuto una notevole CP_4 riduzione del canone di locazione a partire dal marzo 2020, anche in considerazione della riduzione del numero dei soci.
Parte convenuta ha poi prodotto le dichiarazioni di rinuncia presentate da alcuni associati negli anni 2018, 2019 e 2020 e un elenco di soci che è passato dai 94 del
2018 ai 73 del 2020. Tale elenco non è stato contestato dagli attori e deve ritenersi pertanto pacifico.
Nel bilancio 2019, inoltre, si indicano 12 associati morosi.
È ben vero che per i bilanci non è stata prodotta alcuna delibera di approvazione e che i bilanci medesimi non risultano firmati. Tuttavia, la documentazione prodotta ha attestato una riduzione nel numero dei soci e la presenza di alcune morosità nonché l'interruzione della raccolta dei contributi nel marzo 2020, dopo il cd. lockdown. Gli stessi attori, pur avendo dichiarato di aver versato tutti i contributi, non hanno depositato la propria copia della ricevuta di pagamento, nonostante i libretti depositati dal convenuto attestino il rilascio di una copia al soggetto che effettua il versamento.
Gli attori non hanno dunque provato di aver versato le quote dell'anno 2020, mentre nel blocchetto delle ricevute risultano solo i versamenti di Parte_18 per € 60,00 nel febbraio 2020 e di per € 20,00 il 02.03.2020; Parte_1
13 nulla per gli altri attori. Allo stato, dunque, risulta provato che parte della morosità verso la è da imputarsi alla stessa morosità degli odierni attori. Parte_20
Che dal marzo 2020 non sia stato possibile ottenere le entrate da “attività ricreative”, per la chiusura del Circolo, risulta non solo dai bilanci prodotti, ma anche dalla normativa di settore, per il cd. lockdown e le successive limitazioni alle attività comportanti aggregazioni in luoghi chiusi. Dal marzo 2020, dunque,
l' si è trovata a dover far fronte all'obbligazione di pagamento del CP_6 canone, senza poter riscuotere i ratei dagli associati e senza poter contare sulle entrate da attività ricreativa. Ed è stato proprio in conseguenza di tali morosità che la proprietà ha infine richiesto il rilascio dell'immobile, con atto Parte_20 notificato nell'agosto 2020.
In ragione di quanto sopra, non si ritiene che il mancato pagamento dei canoni dal marzo all'agosto 2020 sia imputabile a irregolarità nella gestione dell'Associazione da parte del . Ad ogni modo, come evidenziato, il ha ottenuto CP_4 CP_4 dapprima la riduzione del canone e successivamente una notevole riduzione della morosità in assenza di interessi, saldando interamente l'importo indicato nell'accordo transattivo.
Non è dunque corretta l'affermazione di cui al punto 14 dell'atto di citazione, ove si sostiene che la situazione economica è stata creata dal presidente.
È inoltre risultato infondato quanto dedotto al punto 16 della citazione, ove si afferma che il convenuto omise di rendere conto dei motivi che avevano portato all'esposizione debitoria e provvide unilateralmente a vendere il patrimonio del circolo, pur non avendo alcuna autorità per farlo.
La produzione dei verbali di assemblea ha infatti dimostrato che fu l'assemblea medesima, pure irregolarmente convocata, a deliberare la vendita dei beni dell'associazione e l'impiego degli importi così ricavati al fine di risanare la morosità della società. Come già detto, la delibera è stata annullata nella presente sede, ma era valida nel momento in cui il presidente - a tanto espressamente delegato dall'assemblea medesima - provvide alla vendita dei beni mobili.
Infine, non è stato provato che il presidente si sia appropriato delle somme riscosse dalla vendita dei beni di proprietà dell'associazione, come indicato al punto 23 dell'atto di citazione. In realtà, la transazione depositata in atti e i relativi assegni hanno dimostrato che, ottenute entrate per 1.925 € - unitamente alle altre derivanti
14 da quote mensili, attività ricreative e rimanenze dell'anno precedente - si è proceduto al pagamento integrale di tutte le esposizioni debitorie dell'associazione.
Tra queste figurano anche le pulizie ordinarie, l'attività di vigilanza, le utenze Enel
e la cancelleria, tutte spese documentate e giustificate e proporzionalmente ridotte in relazione al minor periodo di impiego del rispetto agli anni precedenti. CP_5
Conclusivamente, le delibere oggetto di causa sono annullate, ma non si ravvisa alcuna responsabilità del nell'aver creato una esposizione debitoria CP_4 dell' e nell'avere determinato l'impossibilità di far fronte alle spese CP_6 della medesima. Al contrario, è emerso che nel corso degli anni gli associati sono diminuiti e che, a seguito dei provvedimenti restrittivi dovuti al COVID-19, parte delle entrate è venuta meno, rendendo impossibile la gestione dell' CP_6 stessa.
Le obbligazioni assunte dall' nei confronti del personale di vigilanza, CP_6 del servizio di pulizie, del proprietario dei locali condotti in locazione e dei fornitori delle utenze sono state soddisfatte per mezzo delle risorse disponibili e del patrimonio dell' medesima. La vendita dei beni è stata deliberata da CP_6 assemblea che, pur convocata in modo irrituale, si è espressa sul punto. Del resto, non può non considerarsi la circostanza dei 73 associati solo 22 abbiano espresso lamentele nei confronti del deliberato, con la conseguenza che si deve ritenere che l'assoluta maggioranza degli associati abbia approvato l'operato degli organi associativi.
Si rigettano pertanto le conclusioni ulteriori di condanna del convenuto alla ripetizione delle somme riscosse dalla vendita dei beni di proprietà dell'associazione, in quanto utilizzate per far fronte a debiti dell'associazione medesima, e la domanda di versamento di un indennizzo per attività espletata senza autorizzazione assembleare, poiché tale autorizzazione esisteva al momento dello svolgimento dell'attività.
Infine, è assolutamente generica la richiesta del pagamento di una somma di
25.000,00 €, per il presunto danno all'immagine e per la perdita del circolo, il quale evidentemente non riusciva più a far fronte alle spese originarie.
All'esito dell'istruttoria, la sola irregolarità emersa è nell'avviso di convocazione dell'assemblea, mentre non sono state ravvisate ulteriori condotte irregolari.
15 Deve parimenti rigettarsi la domanda riconvenzionale presentata dal , il CP_4 quale ha dedotto di aver subito gravi danni all'immagine e alla reputazione, tanto da aver visto aggravare il proprio stato di salute. La domanda è stata formulata in modo evidentemente generico, non comprendendosi in cosa consista il danno all'immagine del Presidente. Non è poi in alcun modo possibile ritenere che la notifica dell'atto di citazione abbiamo inciso negativamente sulla salute dell'anziano convenuto.
La mera notifica di un atto di citazione, in parte fondato, non può considerarsi né causa di un danno all'immagine e alla reputazione né idonea a cagionare, secondo un criterio di regolarità causale, un danno alla salute.
La riconvenzionale del convenuto è dunque rigettata.
Infine, in punto di spese di lite, deve evidenziarsi che parte attrice ha dimostrato di aver richiesto tanto i verbali delle assemblee quanto la consegna di copia dei bilanci degli ultimi 5 anni, la lista dei soci, i giustificativi di spesa e le movimentazioni del conto corrente bancario aperto presso filiale di Salice Salentino prima CP_8 del giudizio. Tale documentazione, invero favorevole al convenuto, è stata depositata solo a seguito di ordine ex art 210 c.p.c. ed è in parte mancante (i bilanci sono del 2018-20; molti giustificativi di spesa non sono firmati;
l'elenco dei movimenti bancari si ferma al 2017).
Le spese di lite sono poste pertanto a carico del convenuto, soccombente rispetto alle eccezioni preliminari formulate e alle richieste di annullamento delle delibere nonché parzialmente vittorioso (sulle irregolarità nel pagamento dei debiti associativi) solo in virtù di documentazione esibita su richiesta della controparte.
Non si applica tuttavia la sanzione di cui al comma 4 art. 210 c.p.c., pure richiesta da parte attrice, in quanto tale disposizione si applica solo ai giudizi che seguono il cd. . CP_9
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa N 1460/2021 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta le eccezioni preliminari di parte convenuta;
b) Annulla le delibere assembleari del 13.10.2020 e del 22.10.2020;
16 c) Rigetta le restanti domande di parte attrice;
d) Rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
e) Condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, liquidate in € 5.077,00 per compenso oltre c.u., rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Marco
Castelluzzo, che ha reso la dichiarazione di rito.
Lecce, 10/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Viviana Mele
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