TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 29/05/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AVELLINO
IN PERSONA DEL GIUDICE UNICO DOTT.SSA MICHELA PALLADINO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 4211/2021 R.G.A.C.C., avente ad oggetto: impugnazione di delibera condominiale
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppina Iandolo, dom.to come in atti;
Parte_1
- attore -
E
rappr.to e difeso dall'avv. Lorenzo Controparte_1
Urciuolo, dom.to come in atti;
- convenuto -
CONCLUSIONI:
le parti concludevano come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice impugnava la delibera assembleare assunta in data 9.3.2017 n. 25-28 relativamente al punto 3 dell'odg “approvazione del rendiconto consuntivo anno 2015, del piano di riparto e delle quote a saldo di gestione”.
Esponeva di aver conosciuto la detta delibera soltanto in data 15.6.2021 a seguito di sollecito del proprio avvocato, e che la delibera era da ritenersi illegittima in quanto comprendeva tra le spese ordinarie di gestione anche € 17.787,38, quali spese sostenute per eseguire la sentenza n. 552/2014 che vedeva parte vittoriosa l'odierno attore, ponendo quindi anche a suo carico, pro quota, le dette spese.
Precisava inoltre che la stessa suddivisione delle spese era stata già adottata dal condominio nel consuntivo 2014 con delibera del 15.12.2014 che l'attore impugnava espressamente nel giudizio n.
2293/2015 conclusosi con sentenza n. 44/20018 con la quale il Tribunale di Avellino dichiarava nulla la delibera impugnata sul punto;
sentenza quest'ultima confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 20.10.2020, passata in giudicato.
Contestava infine la tab. 3 del rendiconto denominata “saldo a credito e a debito 2014” riferibili agli immobili di proprietà di , avendo la sentenza n. 26/2020, resa dal Tribunale di Parte_1
Avellino, annullato i rendiconti 2013 e 2014 limitatamente agli immobili di , sentenza Parte_1
per la quale pende giudizio di appello.
Domandava dichiararsi la nullità della delibera limitatamente al punto 3 dell'odg; vinte le spese, con attribuzione.
Si costituiva il convenuto che eccepiva la inammissibilità della impugnazione per CP_1
tardività, e precisava che, quanto alle spese legali derivanti dalla sentenza n. 55272014, l'attore era stato escluso dal riparto delle stesse.
Domandava dichiararsi la inammissibilità della azione, nel merito il rigetto, con vittoria di spese. E' infondata l'eccezione di inammissibilità.
E' agli atti, contenuta nella pec di trasmissione del verbale di assemblea del 9.3.2017, l'ammissione dell'amministratore di non aver mai trasmesso la delibera impugnata all'attore prima del 15.6.2021.
Rispetto a tale data risulta la tempestività ai sensi dell'art. 1137 c.c. sia della introduzione della procedura di mediazione sia della notifica della citazione.
Nel merito la domanda è fondata nei limiti che seguono.
In primo luogo risulta dalla documentazione in atti che il rendiconto 2015, approvato con la delibera impugnata, inserisce alla pag 1 del conto economico 2015, tra le uscite, le spese condominiali sostenute per la causa Giulivo-Condominio di cui alla sentenza 552/2014.
Parte convenuta pur avendo contestato tale allegazione ha svolto una contestazione generica limitandosi ad asserire che l'attore è stato escluso da tale riparto.
Tuttavia di tale eccezione non ha fornito alcuna prova: se fosse stata vera tale eccezione sarebbe bastato allegare la parte del rendiconto nel quale la detta somma veniva ripartita tra tutti gli altri condomini in maniera distinta dal resto del riparto delle spese ordinarie.
Prova questa del tutto disattesa.
Inoltre, è noto che il giudicato, è rilevabile anche d'ufficio, e si estende anche agli accertamenti che formano il fondamento giuridico della decisione;
in altri termini, posto che la questione sollevata è stata già decisa con la sentenza n. 44/2018 in quanto il medesimo riparto, in violazione di legge, era stato assunto anche nel consuntivo 2014, e quindi trattasi di questione sostanziale comune ad entrambi i giudizi, l'accertamento già compiuto in ordine alla detta situazione giuridica, ovvero alla risoluzione di una controversia di fatto o di diritto, che abbia inciso su un punto fondamentale e comune ad entrambe le cause e che abbia costituito la premessa logica della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza passata in giudicato, preclude il riesame sul punto accertato e risolto, anche nell'ipotesi in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo del primo (vedi fra le tante Cass. 2322/2017).
Pertanto sulla questione sollevata nel presente giudizio si è già formato il giudicato esterno, restando così precluso al convenuto di aggirarlo riproducendo in rendiconti successivi CP_1
il riparto accertato come illegittimo. La domanda va pertanto accolta con riferimento a tale punto della delibera.
Va rigettata invece con riferimento all'ulteriore punto impugnato, ovvero quello che riguarda l'annullamento dei rendiconti 2013 e 2014, oggetto di sentenza n. 26/2020, atteso che trattasi di questione sub iudice allo stato, stante la pendenza del giudizio di appello e non avendo parte attrice provato il passaggio in giudicato della detta sentenza.
Le spese seguono la soccombenza previa compensazione per ¼ in ragione della soccombenza parziale di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda:
1. accoglie in parte la domanda e per l'effetto dichiara la nullità della delibera n. 25-28 del
9.3.2017 limitatamente al punto 3 nella parte in cui non esclude parte attrice dal riparto delle spese legali di cui alla sentenza n. 552/2014;
2. rigetta nel resto;
3. pone a carico del soccombente le spese di lite che liquida a favore dell'attore, CP_1
all'esito della compensazione per ¼, in € 3500,00 per compensi oltre accessori di legge ed oltre esborsi documentati, con attribuzione.
Così deciso in Avellino il 28.5.2025
Il Giudice
Michela Palladino