Art. 2.
Il contributo di cui all'articolo precedente ha decorrenza dal 1 luglio 1964.
Agli oneri di lire 20 milioni e di lire 40 milioni, derivanti dalla, concessione del contributo stesso, rispettivamente per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e per l'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto periodo e del capitolo corrispondente per l'anno 1965.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il contributo di cui all'articolo precedente ha decorrenza dal 1 luglio 1964.
Agli oneri di lire 20 milioni e di lire 40 milioni, derivanti dalla, concessione del contributo stesso, rispettivamente per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e per l'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto periodo e del capitolo corrispondente per l'anno 1965.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.