Articolo 2 della Legge 29 ottobre 1965, n. 1220
Articolo 1Articolo 3
Versione
14 novembre 1965
Art. 2.
Il contributo di cui all'articolo precedente ha decorrenza dal 1 luglio 1964.
Agli oneri di lire 20 milioni e di lire 40 milioni, derivanti dalla, concessione del contributo stesso, rispettivamente per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e per l'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto periodo e del capitolo corrispondente per l'anno 1965.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 novembre 1965