Versione
21 aprile 1942
21 aprile 1942
>
Versione
25 maggio 1972
25 maggio 1972
>
Versione
17 novembre 1977
17 novembre 1977
>
Versione
29 novembre 1984
29 novembre 1984
>
Versione
21 marzo 1998
21 marzo 1998
>
Versione
4 luglio 1998
4 luglio 1998
Art. 668.
(Opposizione dopo la convalida).
Se l'intimazione di licenza o di sfratto e' stata convalidata in assenza dell'intimato, questi puo' farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarita' della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. (19)
Se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione, l'opposizione non e' piu' ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell'articolo 663 secondo comma, e' liberata.
L'opposizione si propone davanti al tribunale nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili. (88) ((90))
L'opposizione non sospende il processo esecutivo, ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' disporne la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene opportuno, una cauzione all'opponente.
--------------- AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale con sentenza 10-18 maggio 1972, n. 89 (in G.U. 1a s.s. 24/5/1972, n. 134) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 668 del codice di procedura civile (opposizione dopo la convalida) limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore". ------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
(Opposizione dopo la convalida).
Se l'intimazione di licenza o di sfratto e' stata convalidata in assenza dell'intimato, questi puo' farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarita' della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. (19)
Se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione, l'opposizione non e' piu' ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell'articolo 663 secondo comma, e' liberata.
L'opposizione si propone davanti al tribunale nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili. (88) ((90))
L'opposizione non sospende il processo esecutivo, ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' disporne la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene opportuno, una cauzione all'opponente.
--------------- AGGIORNAMENTO (19)
La Corte Costituzionale con sentenza 10-18 maggio 1972, n. 89 (in G.U. 1a s.s. 24/5/1972, n. 134) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 668 del codice di procedura civile (opposizione dopo la convalida) limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore". ------------- AGGIORNAMENTO (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." --------------- AGGIORNAMENTO (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Commentari • 46
- 1. Opposizione tardiva allo sfratto per morosità: la decorrenza del termineRedazione · https://www.diritto.it/ · 13 novembre 2025 · 253.90665
Con l'ordinanza n. 27852 del 20 ottobre 2025, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema dell'opposizione tardiva alla convalida di sfratto per morosità, offrendo un'importante precisazione sull'individuazione del momento in cui inizia a decorrere il termine di dieci giorni previsto dall'art. 668 c.p.c. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Napoli, sentenza 22/07/2024, n. 7324Provvedimento: […] OGGETTO: opposizione dopo la convalida ex art. 668 c.p.c. […] Respinta con ordinanza cautelare del 19-07-2023 la richiesta di sospensione ex art. 668 ult. comma c.p.c. la causa veniva rinviata per la discussione e decisa all'esito dell'esame delle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta depositate dalle parti.Leggi di più...
- caso fortuito o forza maggiore·
- convalida di sfratto·
- art. 668 c.p.c.·
- art. 660 c.p.c.·
- art. 140 c.p.c.·
- giudicato formale e sostanziale·
- irregolarità notifica·
- inammissibilità opposizione·
- opposizione tardiva