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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 29/05/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel. dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 4214/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 08/04/2025 da
con il proc. e dom. avv. MININ CLARA Parte_1
e da
LU FO con il proc. e dom. avv. CATTARUZZI ANNA avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il presidente relatore,
- preso atto della volontà dei coniugi;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 22.09.2007 in
PREMARIACCO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 11, Parte 2, Serie A, dell'anno 2007;
- dato atto che dall'unione è nata la figlia , (01.10.2012), minorenne;
R_
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi della figlia minore;
1 - preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e LU FO, il Parte_1
cui matrimonio è stato celebrato in data 22.09.2007 in PREMARIACCO (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 11, Parte 2, Serie
A, dell'anno 2007, alle seguenti condizioni:
1) Dà atto che i coniugi vivono già separati e che il Signor IL si è impegnato a trasferire la propria residenza entro trenta giorni dal deposito del ricorso;
2) Dispone che la figlia minore sia affidata in via congiunta ad entrambi i genitori con R_
collocamento prevalente presso la madre e diritto di stare con il padre secondo le seguenti tempistiche:
- a fine settimana alterni con prelievo entro le ore 19.00 del venerdì, sino al lunedì mattina quando il padre la riaccompagnerà a scuola o al centro estivo;
- dal mercoledì direttamente all'uscita da scuola o dal centro estivo sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola o al centro estivo, durante la settimana che si conclude con il weekend end di competenza paterna;
- dal martedì dalle ore 19.00 sino al giovedì mattina con accompagnamento a scuola o al centro estivo, durante la settimana che si conclude con il weekend end di competenza materna.
3) Prende atto che entrambi i genitori si impegnano ad iscrivere e a far frequentare a i R_
centri estivi nelle settimane in cui entrambi lavorano, sempre che non vi sia la disponibilità dei familiari a tenere con sé la minore e si impegnano a ricercare soluzioni condivise qualora gli orari del centro estivo non siano compatibili con i loro impegni lavorativi.
4) In ogni caso, prende atto che:
- La residenza della minore verrà mantenuta presso la residenza materna;
- Entrambi i genitori si impegnano a garantire a la libera frequentazione dei familiari R_
(nonni e zii), da sempre risorsa e sostegno nella gestione della nipote.
2 5) Dispone che la minore trascorra con il padre la Vigilia di Natale e con la madre la giornata di Natale. Quanto agli altri giorni delle vacanze natalizie, i genitori si accorderanno di anno in anno sulle modalità di gestione della figlia, tenendo in considerazione gli impegni lavorativi di entrambi, gli impegni di , considerata altresì l'età della minore e le R_
necessità del suo accudimento ed indicativamente si faranno carico ciascuno della metà delle giornate di vacanza anche ricorrendo all'aiuto dei familiari o allo smart working ed eventualmente comunicando entro il 15.11. di ogni anno l'intenzione di organizzare un viaggio con durante le vacanze natalizie. R_
6) Dispone che l'accudimento di durante gli ulteriori periodi di sospensione delle R_
lezioni (ad es: Carnevale e Pasqua) sia gestito dai genitori, indicativamente, ciascuno per la metà delle giornate di vacanza.
7) In caso di assenze scolastiche per malattia con conseguente necessità di accudimento di durate le giornate lavorative dei genitori, dà atto che gli stessi concordano che la R_
minore rimarrà collocata presso il genitore ove la malattia è sorta ma, in ogni caso, si impegnano a collaborare tra loro per far fronte agli impegni lavorativi di entrambi.
8) Prende atto che nella giornata del compleanno di , i genitori concordano che sarà R_
garantita ad entrambi la possibilità di vedere la minore, così come nel giorno dei rispettivi compleanni.
9) Dispone che ciascun genitore tenga con sé la minore per almeno due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive. Dà atto che i periodi prescelti dovranno essere reciprocamente comunicati entro il 15 luglio di ogni anno, ma, tenuto conto che il signor
IL ha solitamente la possibilità di prendere ferie solo in concomitanza con la chiusura estiva del proprio datore di lavoro, egli avrà priorità di scelta per il mese di agosto, riservandosi sin da ora la settimana che include Ferragosto.
10) Dà atto che i coniugi si autorizzano sin d'ora reciprocamente al rilascio per sé e per la minore dei documenti validi per l'espatrio.
11) Dà atto che il padre sta corrispondendo dal mese di dicembre 2024 e dispone che corrisponda alla sig.ra in via anticipata entro il giorno 11 di ogni mese, un Parte_1
assegno di Euro 450,00, annualmente rivalutabili ex ISTAT dalla data di pubblicazione della presente sentenza di separazione a titolo di concorso al mantenimento ordinario di;
R_ mentre le spese straordinarie individuate dal Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di
Udine, comprensive degli oneri per le attività extra scolastiche ad oggi frequentate nei limiti
3 della spesa attuale (danza, pianoforte, corso di sci), per i centri estivi/ campus con pernottamento per il semi convitto (al netto di eventuali rimborsi erogati da Persona_2 enti pubblici) e per l'abbigliamento tecnico – sportivo, sono poste a carico al 50% di ciascun genitore. Prende atto che il signor IL sosterrà autonomamente ed integralmente il pagamento del saldo dovuto per le spese odontoiatriche di di cui al preventivo dello R_
Studio Dentistico Tedesco Piovan dd. 08.05.2024. Dà atto che l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla madre.
12) Dà atto che ciascun genitore avrà contatti liberi con . Prende atto che i genitori si R_
impegnano a collaborare nella gestione degli impegni pomeridiani della minore in caso di impedimento dell'altro genitore e concordano circa l'opportunità di attuare modalità elastiche di contatto nell'interesse della minore e in attuazione piena della bigenitorialità.
Dà atto che si impegnano, altresì, al libero e costruttivo confronto per la miglior gestione della minore nell'esclusivo interesse della stessa;
in tale ottica gestiranno il regime di collocamento dimostrando reciproca collaborazione e rispetto e si impegnano a inserire eventuali nuovi compagni nella frequentazione con la minore con gradualità e solo in presenza di una relazione consolidata. Dà atto che concordano, inoltre, di non condividere immagini del minore con terzi estranei alla cerchia familiare e sui profili social.
13) Con riferimento alla regolamentazione dei loro rapporti economici e patrimoniali, dà atto che i coniugi dichiarano di aver già regolato in separata sede ogni pendenza tra loro e di essere economicamente indipendenti. Con specifico riferimento alla condizione di autonomia reddituale e patrimoniale della OR , le parti dichiarano che l'attuale condizione Parte_1
di indipendenza economica potrebbe subire alterazioni in ragione della condizione di salute della stessa (affetta da sclerosi multipla) che non consente allo stato alcuna previsione in ordine ai tempi e alla gravità dell'evoluzione della malattia né dell'incidenza sulla sua capacità lavorativa e in generale sulla sua autonomia personale.
14) Dà atto che i coniugi si impegnano ad estinguere il conto corrente e il libretto postale cointestati sostenendo i relativi costi e dividendo l'eventuale residuo attivo al 50%;
15) Dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della presente sentenza di separazione. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PREMARIACCO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n. 11, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2007; rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
4 Spese al definitivo
Udine, li 27.05.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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