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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/10/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA composto dai Magistrati
DOTT. DO Di AS PRESIDENTE
DOTT. ssa RA CC GIUDICE rel.
DOTT. Francesca Cerrone GIUDICE pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5372 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
- Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in CORSO MANFREDO FANTI N.4 41012 CARPI, presso lo studio dell'avv. AR NN MA, rappresentato e difeso dall'avv.
AR NN MA
RICORRENTE nei confronti di od. Fisc. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in punto a: Ricorso per violenza domestica o di genere ex artt. 473 bis.40,
473 bis. 41, 73 bis.42
Conclusioni delle parti
1 Come da udienza del 15.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento concerne il regime di affidamento, la collocazione prevalente, il calendario di frequentazioni con il genitore non collocatario e le statuizioni di ordine economico relative alla figlia minore Persona_1
nata il [...].
Il padre ricorrente lamenta disinteresse morale e materiale nei confronti della bambina da parte della madre, di cui ha riferito l'uso regolare di sostanze alcoliche e comportamenti violenti anche dinnanzi alla minore, che lo hanno spinto ad allontanarsi dalla casa famigliare insieme alla figlia per andare a vivere con i genitori ed a sporgere denuncia querela nei confronti della resistente (doc. 4 parte ricorrente).
La resistente, sig.ra , a carico della quale pende Controparte_1
procedimento penale e che è stata sottoposta alla misura cautelare dell'uso del braccialetto elettronico, non si è costituita nella presente procedura nonostante regolare notifica.
Dalla relazione fatta pervenire dal Servizio Sociale incaricato è risultata la conferma di quanto allegato dal ricorrente e l'assoluta inadeguatezza, allo stato, della madre, a causa delle sue condizioni psico fisiche, ad esercitare la responsabilità genitoriale.
In particolare il Servizio ha evidenziato che non è stato possibile organizzare gli incontri protetti madre figlia a causa di un (ulteriore) peggioramento delle
2 condizioni della sig.ra , la quale non ha neppure seguito il CP_1
percorso specialistico presso il SERD.P; alla visita domiciliare la sua abitazione è apparsa sporca e inadeguata;
sembra che la sia stata CP_1
vista ubriaca e con lividi sul corpo oltre che in compagnia di uomini violenti
(cfr. amplius pp. 3 e 4 della relazione del Servizio Sociale).
Il Servizio sociale ha altresì evidenziato come , nel contesto attuale, Per_1
appaia serena e adeguatamente sostenuta dalla rete familiare paterna;
che la minore mostra competenze relazionali e scolastiche soddisfacenti e sembrerebbe beneficiare di un ambiente più stabile rispetto al passato;
che,
tuttavia, permangono fragilità legate alla relazione con la madre attualmente interrotta a causa delle condizioni della stessa, interruzione che impedisce,
stante le condizioni di salute della mamma, di garantire una relazione sana e costruttiva della minore e che impedisce di lavorare in modo costruttivo nel sostegno della genitorialità materna.
E' stata infine espressa dal Servizio una seria preoccupazione per le attuali scelte di vita e per la salute della signora , la quale sta CP_1
attraversando un periodo di forte malessere individuale, che non riconosce e che le impedisce di prendersi cura di sé e quindi di recuperare la relazione con la figlia . Per_1
In tale preoccupante quadro non può che confermarsi che la figlia Per_1
sia affidata in via superesclusiva al padre, ciò sia in ragione delle condizioni
3 della madre come sopra descritte sia dei gravi comportamenti tenuti dalla stessa e del conseguente procedimento penale pendente a suo carico.
resterà collocata presso il padre che provvederà al suo Per_1
mantenimento (cfr. verbale di udienza del 22.01.2025).
E' infine opportuno confermare l'incarico al Servizio sociale territorialmente competente di vigilanza sul nucleo familiare con facoltà di organizzare, ove ritenuto possibile e non pregiudizievole per la minore, visite in forma protetta madre-figlia, al fine di tentare un graduale ripristino del rapporto tra le stesse.
Il Servizio sociale depositerà relazione aggiornata presso l'Ufficio del
Giudice tutelare entro il 30.06.2026.
Nulla per spese in assenza della relativa domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe:
-Affida la figlia minore in via superesclusiva o rafforzata al padre, con collocazione presso l'abitazione paterna;
-Dispone che il padre provveda al mantenimento della minore in via esclusiva;
- Incarica il Servizio Sociale territorialmente competente di continuare a svolgere un'opera di vigilanza sui genitori, sulla minore e sulla relazione tra i genitori e la figlia, riferendo ogni elemento ritenuto utile sul nucleo
4 familiare, con facoltà di organizzare incontri in forma protetta tra la figlia minore e la madre, ove ritenuti possibili e non pregiudizievoli per;
Per_1
-Assegna termine sino al 30.06.2026 per far pervenire all' Controparte_2
una relazione aggiornata sui temi anzidetti;
[...]
- Nulla per spese.
Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio in data 15.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
RA CC DO Di AS
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA composto dai Magistrati
DOTT. DO Di AS PRESIDENTE
DOTT. ssa RA CC GIUDICE rel.
DOTT. Francesca Cerrone GIUDICE pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5372 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
- Cod. Fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in CORSO MANFREDO FANTI N.4 41012 CARPI, presso lo studio dell'avv. AR NN MA, rappresentato e difeso dall'avv.
AR NN MA
RICORRENTE nei confronti di od. Fisc. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del Pubblico Ministero in punto a: Ricorso per violenza domestica o di genere ex artt. 473 bis.40,
473 bis. 41, 73 bis.42
Conclusioni delle parti
1 Come da udienza del 15.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente procedimento concerne il regime di affidamento, la collocazione prevalente, il calendario di frequentazioni con il genitore non collocatario e le statuizioni di ordine economico relative alla figlia minore Persona_1
nata il [...].
Il padre ricorrente lamenta disinteresse morale e materiale nei confronti della bambina da parte della madre, di cui ha riferito l'uso regolare di sostanze alcoliche e comportamenti violenti anche dinnanzi alla minore, che lo hanno spinto ad allontanarsi dalla casa famigliare insieme alla figlia per andare a vivere con i genitori ed a sporgere denuncia querela nei confronti della resistente (doc. 4 parte ricorrente).
La resistente, sig.ra , a carico della quale pende Controparte_1
procedimento penale e che è stata sottoposta alla misura cautelare dell'uso del braccialetto elettronico, non si è costituita nella presente procedura nonostante regolare notifica.
Dalla relazione fatta pervenire dal Servizio Sociale incaricato è risultata la conferma di quanto allegato dal ricorrente e l'assoluta inadeguatezza, allo stato, della madre, a causa delle sue condizioni psico fisiche, ad esercitare la responsabilità genitoriale.
In particolare il Servizio ha evidenziato che non è stato possibile organizzare gli incontri protetti madre figlia a causa di un (ulteriore) peggioramento delle
2 condizioni della sig.ra , la quale non ha neppure seguito il CP_1
percorso specialistico presso il SERD.P; alla visita domiciliare la sua abitazione è apparsa sporca e inadeguata;
sembra che la sia stata CP_1
vista ubriaca e con lividi sul corpo oltre che in compagnia di uomini violenti
(cfr. amplius pp. 3 e 4 della relazione del Servizio Sociale).
Il Servizio sociale ha altresì evidenziato come , nel contesto attuale, Per_1
appaia serena e adeguatamente sostenuta dalla rete familiare paterna;
che la minore mostra competenze relazionali e scolastiche soddisfacenti e sembrerebbe beneficiare di un ambiente più stabile rispetto al passato;
che,
tuttavia, permangono fragilità legate alla relazione con la madre attualmente interrotta a causa delle condizioni della stessa, interruzione che impedisce,
stante le condizioni di salute della mamma, di garantire una relazione sana e costruttiva della minore e che impedisce di lavorare in modo costruttivo nel sostegno della genitorialità materna.
E' stata infine espressa dal Servizio una seria preoccupazione per le attuali scelte di vita e per la salute della signora , la quale sta CP_1
attraversando un periodo di forte malessere individuale, che non riconosce e che le impedisce di prendersi cura di sé e quindi di recuperare la relazione con la figlia . Per_1
In tale preoccupante quadro non può che confermarsi che la figlia Per_1
sia affidata in via superesclusiva al padre, ciò sia in ragione delle condizioni
3 della madre come sopra descritte sia dei gravi comportamenti tenuti dalla stessa e del conseguente procedimento penale pendente a suo carico.
resterà collocata presso il padre che provvederà al suo Per_1
mantenimento (cfr. verbale di udienza del 22.01.2025).
E' infine opportuno confermare l'incarico al Servizio sociale territorialmente competente di vigilanza sul nucleo familiare con facoltà di organizzare, ove ritenuto possibile e non pregiudizievole per la minore, visite in forma protetta madre-figlia, al fine di tentare un graduale ripristino del rapporto tra le stesse.
Il Servizio sociale depositerà relazione aggiornata presso l'Ufficio del
Giudice tutelare entro il 30.06.2026.
Nulla per spese in assenza della relativa domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe:
-Affida la figlia minore in via superesclusiva o rafforzata al padre, con collocazione presso l'abitazione paterna;
-Dispone che il padre provveda al mantenimento della minore in via esclusiva;
- Incarica il Servizio Sociale territorialmente competente di continuare a svolgere un'opera di vigilanza sui genitori, sulla minore e sulla relazione tra i genitori e la figlia, riferendo ogni elemento ritenuto utile sul nucleo
4 familiare, con facoltà di organizzare incontri in forma protetta tra la figlia minore e la madre, ove ritenuti possibili e non pregiudizievoli per;
Per_1
-Assegna termine sino al 30.06.2026 per far pervenire all' Controparte_2
una relazione aggiornata sui temi anzidetti;
[...]
- Nulla per spese.
Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio in data 15.10.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
RA CC DO Di AS
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