Sentenza 19 aprile 2016
Massime • 1
I delitti di ricettazione e riciclaggio riguardanti il provento del reato di bancarotta fraudolenta sono configurabili anche nell'ipotesi di distrazioni fallimentari compiute prima della dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui tali distrazioni erano "ab origine" qualificabili come appropriazione indebita, ai sensi dell'art. 646 cod. pen.
Commentari • 3
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La massima Non è configurabile il reato di riciclaggio del denaro provento di bancarotta fraudolenta per distrazione, bensì quello di concorso dell'extraneus nel reato di cui all' art. 216 l. fall ., nella condotta del soggetto che riceve somme di denaro provenienti dalla società poi fallita, con la consapevolezza dello stato di dissesto finanziario della stessa ed in mancanza di titolo giustificativo (Cassazione penale , sez. V , 21/11/2017 , n. 2298). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. V , 21/11/2017 , n. 2298 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22/9/2016 la Corte di …
Leggi di più… - 3. Sussiste il delitto di autoriciclaggio anche nell’ipotesi di bancarotta prefallimentare consumatasi successivamente alle condotte riciclatorieDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 16 marzo 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/04/2016, n. 33725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33725 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2016 |
Testo completo
.3 337 25/ 1 6 25 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 19/04/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1023/2016 Presidente - MARIO GENTILE REGISTRO GENERALE N.46748/2015 GIACOMO UM CO RI AL IU GA - Rel. Consigliere - VINCENZO TUTINELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SS IO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 30/04/2015 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 19/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI Acts Udito il Procuratore Generale in persona del CIRO ANGELILLIS che ha concluso per l'amunmement can in the premediment imfugue to limitatamente age important. SA & RI premice nqualificam due for 4) in bancarolon frandilaut Udit i difensor Avv. Anton FOTi per SS;
Pasqual COPPOLA eMarco IMBIMBO for RA NS J TU : difenser. hann into to per l'accopements der risfettin coca. Ò RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 30 luglio 2014, il GIP presso il Tribunale di Torino ha condannato SS AU, RA OS, RO ES IA, GI OL e IN CO per i reati loro rispettivamente ascritti.
2. I fatti contestati riguardavano una complessa serie di condotte aventi origine in una serie di truffe operate anche tramite apparenti concorsi a premi televisivi che portavano i concorrenti - che credevano di partecipare a un quiz - a versare somme sproporzionate al valore delle suonerie acquistate tramite telefonate a tariffazione maggiorata. Le somme così accumulate venivano in parte distratte e in parte fatte confluire in altre società da cui poi veniva ulteriormente distratte. All'esito delle singole distrazioni, alcuni dei sodali (RO, GI e IN) provvedevano in tempi diversi e con riferimento a società diverse far sparire le tracce del denaro stesso occultandone - provenienza e destinazione. A tali condotte si affiancavano anche plurime operazioni riconducibili allo schema delle truffe carosello operate tramite false fatturazioni e ulteriori reati variamente accertati e rientranti nello schema dell'usura e della truffa. Per la commissione dei reati era predisposta una ampia struttura pluripersonale, in parte rimasta immutata per tutto il periodo di commissione dei fatti accertati, in parte costituita da soggetti sono entrati a far parte del sodalizio allo specifico fine di gestire e far sparire il danaro provento dei precedenti reati e a proporne di nuovi. In particolare, il SS è stato condannato per la fattispecie associativa, plurimi fatti di bancarotta nonché per false fatturazioni, usura ed estorsioni;
il RA è stato condannato per la fattispecie associativa, false fatturazioni e plurimi fatti di bancarotta;
il RO è stato condannato per plurimi fatti di riciclaggio;
il IN per plurimi fatti di riciclaggio e per una fattispecie di bancarotta;
GI per plurimi fatti di riciclaggio, per false fatturazioni e per la fattispecie associativa.
3. Avverso tale provvedimento propongono ricorso per cassazione gli imputati. SS AU a mezzo del proprio difensore lamenta 3.1 erroneità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità in ordine al delitto di associazione a delinquere anche con riferimento al ruolo di promotore, organizzatore o capo lamenta il ricorrente che la Corte si sarebbe limitata a fare riferimento alle varie vicende societarie senza indicare quale sarebbe stato il titolo di permanenza di un vincolo associativo duraturo nel tempo o comunque la piena consapevolezza di ciascun partecipe di far parte del sodalizio mentre il quadro probatorio sarebbe univocamente rappresentativo dello す 2 scarso impegno dell'imputato, della sua scarsa presenza, della sua scarsa competenza tecnica.
3.2 Erroneità e contraddittorietà della motivazione in relazione al ritenuta responsabilità per i reati di usura ed estorsione ai danni di US IT, in particolare in conseguenza del fatto che è stata attribuita indiscriminata credibilità alle dichiarazioni della costante e non è stato tenuto in considerazione lo svolgimento di specifiche attività difensive l'indicazione di testimoni.
3.3 Erroneità e contraddittorietà della motivazione in ragione della mancata derubricazione del ritenuto reato di estorsione in danno di DI LV NI in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Afferma il ricorrente che è vero che i titoli originari riguardavano debiti di gioco ma questi sarebbero stati comunque azionabile in quanto le novazioni di cui i debiti di gioco stessi erano stati fatti oggetto avrebbero trasformato il credito non azionabile in credito azionabile;
3.4 erroneità e contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato giudizio di prevalenza della concessione delle circostanze attenuanti generiche in relazione al comportamento ampiamente missiva, alla gravità delle condizioni malattia, l'assenza del rinvenimento di illecita disponibilità economiche di qualche consistenza nonché allo stato di subordinazione rispetto a "consulenti di ben maggior cultura".
4. RO ES IA a mezzo del proprio difensore lamenta 4.1 erronea applicazione dell'articolo 648 bis del codice penale in relazione all'ambiguità delle contestazioni di cui al capo 4) dell'imputazione non potendosi ritenere convincente la motivazione della Corte d'appello che aveva evidenziato come non vi fossero gli elementi per ipotizzare il delitto di bancarotta in difetto della consapevolezza del medesimo RO in quanto extraneus nel delitto medesimo con conseguente rilevanza degli atti finalizzati evitare l'identificabilità della provenienza illecita in termini di penale responsabilità titolo di riciclaggio, tra l'altro richiamando un brano della motivazione della Corte territoriale in cui si parlava di condotta sistematicamente finalizzata alla spoliazione delle sostanze della CSC con cui SSi aveva sistematicamente cooperato. Contesta inoltre il fatto che le truffe ritenuta quali reato presupposto non siano enunciate nell'ambito dei capi d'imputazione in atti e che in un caso, nel capo quattro, lo stesso RO risulterebbe imputato anche della truffa ritenuta reato presupposto.
5. IN CO lamenta 5.1 violazione di legge e carente motivazione in relazione al mancato rispetto del termine ordinatorio di 90 giorni tra l'iscrizione della notizia di reato e 3 l'esercizio dell'azione penale. In particolare, il ricorrente evidenzia che il procedimento in oggetto risulta essere il risultato dell'unione di plurimi procedimenti aventi registro Generale notizie di reato risalenti all'epoca tra il 2008 e 2012; che il rito abbreviato è finalizzato a una trattazione accelerata nel processo e che solo tale trattazione accelerata giustificherebbe la deroga alle ordinarie forma del processo;
che, sebbene la giurisprudenza gran parte della dottrina escludono la sussistenza di alcun tipo di decadenza connessa al mancato rispetto del termine, vi sono comunque voci minoritarie che ammettono tale ipotesi;
che, in radice, anche il profilo riguardante il termine dell'indagine risulta essere stato violato per come desumibile dalle fonti di prova evidenziate nelle pagine 39 e seguenti del decreto di giudizio immediato. In sostanza, si afferma che il termine di 90 giorni deve essere rispettato con riferimento a tutte le indagini che siano confluite nel fascicolo e non solo alle indagini che facciano riferimento allo specifico reato per cui vi è stata autonoma iscrizione di notizia di reato. Nel caso di specie, si lamenta essere stato effettuato un vero e proprio sezionamento probatorio che non fa riferimento ai singoli reati imputati a diversi soggetti ma che fa riferimento ai vari soggetti volta per volta iscritti utilizzando poi le prove anche a carico degli altri. La difesa ritiene sussistere in un siffatto caso un atto abnorme in quanto caratterizzato da un largo superamento dei profili discrezionali riconosciuto il pubblico ministero dalla norma ed al superamento di precisi confini imposti dal secondo comma dell'articolo 453 del codice di rito. In subordine, la difesa propone eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione per contrasto gli articoli 3, 24 e 111 della costituzione in relazione alle conseguenze che si riflettono sui diritti della difesa allorché l'esercizio dell'azione penale si rivela irrituale e fuori dei casi previsti dalla legge.
5.2 Omessa motivazione omessa considerazione di prove determinanti;
afferma la difesa che la motivazione si compone di una supina accettazione delle prospettazioni dell'accusa, senza in alcun modo svolgere una valutazione critica delle emergenze processuali, richiamando al proposito alcuni brani della motivazione. Il ricorrente afferma in particolare che non è possibile comprendere quale sia l'orientamento finale del giudice, se la condanna per il delitto di cui all'articolo 648 bis si aggiunga o esclude la condanna per il delitto di cui all'articolo 216 legge fallimentare;
sulla questione del riciclaggio afferma non sia possibile comprendere perché non vi sia stata condanna per bancarotta;
sulla questione del passaggio degli assegni afferma che non è possibile ricostruirne l'iter indicando ordinanti, prenditori, beneficiari. Evidenzia inoltre il ricorrente il deposito di documentazione attestante esecuzione di attività di ristrutturazione dei locali successiva alla cessione dell'azienda; fatture di tali opere successiva 4 alla cessione;
pagamenti a mezzo assegni bancari regolarmente effettuati dalla Lauro service;
avvenuta assunzione di personale da parte della Lauro service;
specifiche autorizzazioni comunali.
5.3 Omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Afferma la difesa che, in rapporto alle contestazioni avanzate dagli altri imputati, dovrebbe risultare chiara alla sproporzione tra la diversa gravità dei fatti che tale sproporzione andrebbe perequata attraverso la concessione circostanze attenuanti generiche.
6. RA OS lamenta:
6.1 violazione di legge ed erronea, illogica o contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'articolo 416 ed all'aggravante contestata. Afferma il ricorrente, premessi una serie di riferimenti giurisprudenziale alla natura del delitto associativo ai suoi caratteri, che la condanna avuto ad oggetto un'associazione per delinquere aggravato dal numero degli associati (10 o più) ma accertamento ha riguardato unicamente la sussistenza di legami con altri due soggetti non essendosi la Corte di appello espressa per gli altri sodali in alcun modo, nemmeno in via incidentale. Ritiene il ricorrente che la criticità della motivazione si in centri sul fatto che non è stato adeguatamente tenuto in considerazione che il GI è comparso sulla scena alla fine del 2007 e che prima, come evidenziato dalle univoche dichiarazioni degli altri due imputati, non aveva rapporti con loro. Ciò dimostrerebbe che il tutto è avvenuto quando ormai il core business era ormai cessato e, come da dichiarazioni dell'altro associato RA, la società aveva soldi da investire. In conseguenza di ciò si dovrebbe ritenere che la ricostruzione della Corte territoriale sarebbe radicalmente sbagliata in quanto quelli che sono stati indicati come associati ritenuti dalla difesa come giovani e inesperti imprenditori sarebbero in verità vittime delle truffe ordite loro danni dal GI.
6.2 Violazione della legge penale con riferimento all'articolo 216 della legge fallimentare e motivazione inadeguata, illogica e carente. Afferma la difesa che la responsabilità per i fatti di bancarotta andrebbe ridimensionata dovendosi valorizzare l'affermazione contenuta nella sentenza d'appello che anche l'attività televisiva era gestita "ai limiti del lecito"; dovendosi considerare che il mero escamotage fiscale consistito nell'utilizzo di false fatture di società estere per far uscire gli utili delle casse societarie presentandoli come spese e farle affluire i soci sarebbe rilievo di carattere singolarmente penale tributario non pare integrare una bancarotta patrimoniale ma un modo alternativo di distribuzione degli utili, tanto più che tutto sarebbe avvenuto in un momento in cui un utile esisteva comunque. Il ricorrente poi provvede a specificare e ad enunciare i principi di diritto che questa Corte -a suo parere dovrebbe ratificare. Ø 5 6.3 Violazione di legge ed illogica o contraddittoria motivazione in punto giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti. Afferma la difesa che la Corte territoriale non ha tenuto conto in modo significativo del percorso intrapreso dall'imputato nell'ambito del suddetto procedimento, non attribuendo il giusto valore alle utili indicazioni fornite in sede di primo interrogatorio dallo stesso e alla piena volontà dimostrata di discostarsi degli ambienti criminali desumibile in data 30 marzo 2014. LA inoltre il fatto che non sia stato adeguatamente considerato il risarcimento versato di euro 100.000 che ha determinato la revoca da parte del curatore del fallimento della richiesta di provvisionale immediatamente esecutiva per euro 800.000. Contesta infine il mancato rispetto di "linee guida della giurisprudenza europea" che avrebbero imposto motivazione rafforzata.
7. GI OL, a mezzo del proprio difensore, lamenta 7.1 Violazione di legge e mancante o insufficiente motivazione con riferimento alla mancata motivazione della soluzione del contrasto esistente nel contesto di una imputazione in cui si contesta sia il riciclaggio che il reato presupposto. Afferma il ricorrente - riportando stralcio di motivazione a sostegno dei propri argomenti che la sentenza di primo grado non permetterebbe di - capire se sia stato risolto il problema o in che termini sia stato provato il delitto di riciclaggio e che la sentenza di secondo grado all'esito di specifico motivo di - appello non avrebbe fornito risposta al proposito. - 7.2 Violazione di legge e mancante o carente motivazione con riferimento alla dichiarata responsabilità per il delitto di cui all'art. 8 D. Lgs. 74/2000. Afferma la difesa esservi sul punto una acritica riproposizione della sentenza di primo grado pur richiamata senza nemmeno menzionare i motivi di appello con cui si contestava l'inammissibile uso di presunzioni tributarie in sede penale. La difesa lamenta inoltre l'omessa indicazione di elementi sul dolo specifico affermando che non sussiste la volontà di consentire a terzi l'evasione se si tratta di soggetti che fanno figurare acquisti senza essere operative, senza tenere scritture contabili, senza presentare dichiarazione [IVA o] dei redditi [pur essendo a ciò tenute per legge]. Contesta infine il fatto che non si sarebbe tenuto conto nella decisione che non è possibile contestare il concorso tra emittente e utilizzatore di fatture inesistenti.
7.3 Violazione di legge e mancante o carente motivazione con riferimento alla dichiarata responsabilità per il delitto di bancarotta. In particolare, afferma la difesa che sussisterebbe contraddittorietà nella motivazione nella parte in cui - prima si disattendono le eccezioni difensive volte a escludere la responsabilità del GI come extraneus e poi si afferma la responsabilità del GI come extraneus concorrente nel delitto di bancarotta, anche in relazione al fatto б 6 che - - lanon essendo l'extraneus soggetto tipico del reato di bancarotta condanna non avrebbe potuto essere pronunciata senza una più approfondita disamina degli elementi probatori. Afferma inoltre che tutti i profili valutatori contenuti nella consulenza del PM non avrebbero potuto essere recepiti e utilizzati in sede di giudizio abbreviato e in sede di appello.
7.4 Violazione di legge e mancante o carente motivazione con riferimento alla dichiarata responsabilità penale in ordine al reato associativo. In particolare, la difesa afferma che non sarebbe emerso in atti un programma criminoso più vasto [dei singoli reati scopo] tale da poter ritenere sussistente la stabilità dell'organizzazione e la pregressa programmazione di reati specifici come del resto desumibile dall'esiguo numero dei presunti sodali. Considerato in diritto 8. Deve preliminarmente disattendersi la prospettazione proposta dal P.G. e ribadita da alcune difese anche in sede di discussione orale per cui non sarebbe possibile ipotizzare un delitto di riciclaggio compiuto prima della consumazione del reato presupposto. L'assunto è suggestivo ma destituito di fondamento. La consumazione dei reati fallimentari di cui agli artt. 216 - 223 I. fall. corrisponde alla data della sentenza dichiarativa del fallimento. Le distrazioni dei beni sono solitamente precedenti. In queste ipotesi, prima ancora che possa ipotizzarsi la sussistenza di un reato di bancarotta per distrazione, le medesime condotte costituiscono altrettante ipotesi di appropriazione indebita, penalmente rilevanti e idonee a costituire reato presupposto per l'ulteriore condotta di riciclaggio. L'attività del riciclatore è successiva a tale impossessamento ed è funzionale a uno specifico interesse di colui che ha distratto le somme (o i beni); quello di impedire che possa individuarsi la provenienza delle utilità patrimoniali. In questi casi, così come nel caso de quo, il delitto di riciclaggio ha come reato presupposto un impossessamento di utilità patrimoniali della società qualificabile come appropriazione indebita, consumato al momento in cui l'utilità patrimoniale esce dalla sfera giuridica della compagine societaria. Se il danaro o i beni escono dalla sfera giuridica della società senza alcun titolo giustificativo, sussiste una appropriazione indebita (da parte dell'amministratore o del soggetto intraneo) e la successiva condotta di chi "fa perdere le tracce" dei beni medesimi costituisce riciclaggio. E' ben possibile poi che il titolo del reato presupposto venga a mutare posto che sopravvenuto il fallimento della società l'originaria appropriazione - indebita debba essere qualificata in termini di bancarotta per distrazione. Infatti, il reato di bancarotta fraudolenta integra una figura di reato complesso ex art. 84 cod. pen. rispetto a quello di appropriazione indebita, con assorbimento di quest'ultimo in quello di bancarotta, sicchè gli stessi fatti, già qualificabili ai sensi 7 dell'art. 646 cod. pen., possono essere ricondotti, dopo la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, alla fattispecie di bancarotta (Sez. 5, Sentenza n. 2295 del 03/07/2015 - dep. 20/01/2016 - Rv. 266018).
9. Deve allora concludersi che possono costituire reato presupposto dei delitti di ricettazione e riciclaggio distrazioni fallimentari compiute prima della dichiarazione di fallimento in tutti i casi in cui tali distrazioni fossero ab origine qualificabili come appropriazione indebita. L'affermazione per cui i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita riguardanti il provento del reato di bancarotta fraudolenta sono configurabili solo se le condotte previste dalle disposizioni incriminatrici ad essi relative siano state poste in essere successivamente alla dichiarazione di fallimento (sul punto, Sez. 2, Sentenza n. 23052 del 23/04/2015 Rv. 264040) è quindi valida esclusivamente nei marginali casi in cui solo con la dichiarazione fallimento si possa affermare con certezza la effettiva interversione del possesso delle somme e dei beni. 10. Ricorso SS AU 10.1 Il primo motivo del ricorso SS, relativo alla erroneità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla responsabilità nel delitto associativo risulta infondato. In particolare, con motivazione logica e coerente, sia la corte d'appello sia il giudice di primo grado hanno individuato come dalla stessa valutazione delle plurime strutture societarie coinvolte sia negli illeciti riguardanti le televendite sia negli illeciti di natura fallimentare risulti la presenza di un sodalizio durato anni, la presenza di una pluralità di soggetti evidentemente tra loro stabilmente connessi, alla presenza di una generalità sostanzialmente indistinta di reati in ordine a cui la pluralità di soggetti è confluita e che, anche in ragione del contenuto delle dichiarazioni del ricorrente e del RA, aveva evidentemente un accordo finalizzato alla commissione di una pluralità indistinta di reati. Si tratta di motivazione logica, congrua, coerente con le emergenze processuali e che risulta scevra da qualsivoglia vizio sindacabile in questa sede. Peraltro, nei confronti del ricorrente, ci si trova di fronte ad una doppia dichiarazione conforme di responsabilità, il che permette di considerare unitariamente le motivazioni della sentenza di primo e di secondo grado e avrebbe imposto al ricorrente la individuazione di specifici motivi di contraddittorietà nella logica argomentativa;
nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse doglianze avanzate in sede di appello;
doglianze che hanno già ricevuto un'ampia e esaustiva risposta da parte del giudice di secondo grado secondo criteri logici assolutamente non intaccati in sede di ricorso. 10.2 Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla contraddittorietà della motivazione in relazione alla responsabilità per i reati di usura di estorsione, è la immutata riproposizione del medesimo motivo proposto in appello. Anche in questo caso, vi era stata un'ampia risposta da parte della corte territoriale in cui si evidenzia come nel contenuto del fascicolo processuale vi sia un'ampia indicazione delle emergenze probatorie operata dal giudice di primo grado, come difettino nel fascicolo processuale concrete ricostruzione alternative offerte dall'imputato stesso, come vi siano rilevanti riscontri alle dichiarazioni della parte offesa nei dati contenuti su un file con rinvenuto sul server degli uffici in uso al ricorrente in risultava chiaro il tasso usurario esercitato nei confronti della parte offesa US. Tali elementi risultano determinare la sussistenza di una valutazione assolutamente congrua delle dichiarazioni della parte offesa e, per converso, la mancanza di effettive contestazioni in ordine alla logicità della motivazione da parte del ricorrente. 10.3 Il terzo motivo di ricorso, relativo al fatto che il delitto contestato in termini di estorsione avrebbe dovuto essere qualificato quale esercizio arbitrario delle proprie ragioni è manifestamente infondato. Infatti, il ricorrente afferma che, pur essendo il debito vantato a carico dell'estorto un debito di gioco, l'esistenza di successivi accordi in cui si giungeva ad una novazione con rideterminazione del dovuto per acconti versati o per nuovo conteggio di interessi avrebbe permesso di ritenere la sussistenza di un titolo azionabile, chiaramente inesistente qualora si fosse trattato di debiti di gioco. L'affermazione della difesa è smentita dalla giurisprudenza civile di questa corte che ha sempre affermato che poiché il secondo comma dell'art. 2034 cod. civ. sancisce che i doveri conseguenti alle obbligazioni naturali non producono altri effetti all'infuori dell'irrepetibilità prevista nel comma precedente, l'autonomia negoziale non può estrinsecarsi con una promessa di pagamento produttiva di un nuovo e diverso vincolo giuridico, ne' può trasformare la natura di quel dovere mediante novazione (cfr. Sez. civile, Sentenza n. 7064 del 29/11/1986 Rv. 449144). Ne consegue che non può essere l'interposizione di una novazione nulla o comunque inefficace a determinare il mutamento di titolo di reato, permanendo l'impossibilità di azionare il credito di gioco fonte dell'obbligazione stessa. 10.4 Il quarto motivo, riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, risulta manifestamente infondato. Correttamente, infatti, i giudici di merito hanno evidenziato la sussistenza di un dolo di notevole entità; di una attività di sistematica spoliazione che ha determinato un danno assai rilevante per le società coinvolte e un altrettanto rilevante profitto per gli associati e che, anche considerando la condotta ammissiva del ricorrente, proprio la presenza di una non lineare condotta anche 9 in questo caso, evidentemente connessa al tentativo di sminuire la portata delle proprie responsabilità e di preservare alcuni protagonisti degli stessi disegni illeciti, non permetteva di riconoscere circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto alle aggravanti contestate. Si tratta di motivazione assolutamente logica, coerente, finanche condivisibile e comunque priva di alcun vizio sindacabile in questa sede. 11. Ricorso RO ES IA 11.1 L'unico motivo di ricorso, riguardante l'erronea applicazione dell'articolo 648 bis del codice penale risulta del tutto infondata. In sostanza, la tesi del ricorrente e che la propria partecipazione dovrebbe essere qualificata in termini di bancarotta fraudolenta e non di riciclaggio. Il giudice di primo grado aveva evidenziato come la condotta del RO non è consistita solo nella negoziazione degli assegni al fine di rendere non più possibile la ricostruzione della provenienza del denaro, ma anche una serie di attività che lo vedevano come vero e proprio intraneus rispetto alle società gestite dal duo RA - SS, sia perché aveva messo a disposizione i propri uffici per fissare la sede di altre società riconducibili ai coimputati, sia per attività ulteriori finalizzate a coinvolgere in vari altri illeciti la società CSC coinvolta nel presente procedimento. Da tali premesse, il giudice di primo grado ha concluso in ordine al fatto che vi era una partecipazione qualificata alla gestione perlomeno della CSC. A ciò si aggiungeva, sempre secondo le considerazioni del giudice di primo grado, il fatto che vi era stata una palese ammissione della distrazione della Chrysler di cui all'imputazione, rispetto a cui l'imputato non aveva mosso contestazione alcuna. A tali considerazioni, la pronuncia della corte territoriale aggiunge un ulteriore considerazione e cioè che non è possibile individuare alcuna atto di gestione effettuato dal RO pur sussistendo la palese consapevolezza di agevolare la condotta dell'intraneus. In questo contesto, l'affermazione della sussistenza del reato di riciclaggio risulta assolutamente logica e coerente alle emergenze processuali. Ciò che manca nel caso di specie è infatti la qualifica soggettiva del RO in termini di gestore, di diritto o di fatto, della società. La corte territoriale di fatto evidenzia questa mancanza. Il ricorrente non evidenzia una singola condotta diversa da quelle finalizzate ad impedire l'individuazione della provenienza del denaro che sia qualificante di una presenza del ricorrente all'interno della società medesima in guisa tale da condizionarne od orientarne le decisioni. Al contrario, gli stessi elementi evidenziati dal giudice di primo grado, quale ad esempio il tentativo (evidentemente non riuscito) di coinvolgere la società in altri illeciti, evidenzia proprio il fatto che il RO non aveva potestà decisionali o comunque capacità di influenzare le decisioni del gruppo dirigente CSC rimanendo esclusivamente un 10 soggetto che "ripuliva" il denaro distratto dagli altri indagati. Da quanto sopra deriva l'infondatezza dell'unico motivo di ricorso dell'imputato RO. 12. Ricorso RI. 12.1 Con il primo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e carente motivazione in relazione al mancato rispetto del termine ordinatorio di 90 giorni tra l'iscrizione della notizia di reato e l'esercizio dell'azione penale con riferimento alla presenza di una pluralità assai eterogenea di contestazioni. Il motivo è infondato. Le sezioni unite di questa Corte hanno infatti ribadito che l'inosservanza dei termini di novanta e centottanta giorni, assegnati al pubblico ministero per la richiesta, rispettivamente, di giudizio immediato ordinario e cautelare, è rilevabile dal giudice per le indagini preliminari e non è suscettibile di ulteriore sindacato (Sez. U, Sentenza n. 42979 del 26/06/2014 Rv. 260017) in quanto tali termini risultano profili di ammissibilità del rito che non determinano all'imputato alcuno specifico nocumento in termini di assistenza o partecipazione al processo. Infatti, l'omesso rispetto dei termini nello svolgimento delle investigazioni e/o nella formulazione della richiesta di giudizio immediato, sia esso tipico che c.d. custodiale, ha rilievo sia come insussistenza di un presupposto necessario ed equipollente agli altri ai fini della corretta instaurazione del giudizio sia come elemento negativo della evidenza della prova. La previsione, nell'ambito del giudizio immediato, di specifici limiti cronologici per lo svolgimento delle indagini preliminari costituisce il frutto di una precisa scelta operata dal legislatore al fine di soddisfare, da un lato, la necessità di imprimere tempestività alle investigazioni nei casi in cui la prova appare evidente (giudizio immediato ordinario) e, dall'altro, di contenere in un lasso di tempo predeterminato la condizione di chi a tali indagini è assoggettato in stato 20 di custodia cautelare (giudizio immediato c.d. cautelare) Tale opzione si raccorda intimamente alle finalità stesse dell'attività di indagine, destinata a consentire al pubblico ministero di assumere le proprie determinazioni inerenti all'esercizio della azione penale nelle forme di cui all'art. 453 cod. proc. pen., con l'ovvio corollario che il compimento di investigazioni tendenzialmente complete entro il lasso di tempo stabilito dalla legge viene funzionalmente a correlarsi con la valutazione di evidenza della prova che consente al pubblico ministero, dopo avere ammesso la persona a fornire le proprie discolpe, di esercitare l'azione penale omettendo l'udienza preliminare a condizione che il giudice ritenga sussistenti tutti i presupposti del rito. Tale approdo ermeneutico, oltre ad essere coerente con la ratio dell'istituto in esame, non limita né vanifica le attribuzioni istituzionali del pubblico ministero che, in caso di accertamenti complessi, insuscettibili di esaurirsi entro i precisi limiti temporali dettati, rispettivamente, dagli artt. 454 e Ө 11 453, comma 1-bis, cod. proc. pen., ben può esercitare in altra forma l'azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio, come del resto si desume dalla previsione in termini di mera facoltatività contenuta nel primo comma dell'art. 454 cod. proc. pen. («può chiedere») e dalla clausola di salvaguardia presente nel comma 1-bis della medesima disposizione («salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini»). L'enunciato che contraddistingue la disciplina normativa è, quindi, univoco nel suo valore e significato precettivo. La circostanza che il pubblico ministero sia tenuto a trasmettere alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta di giudizio immediato entro i termini indicati, rispettivamente, dall'art. 454, comma 1, e 453, comma 1-bis, cod. proc. pen. evoca la configurazione di un siffatto incombente in termini di rigorosa "doverosità", nel senso di riconnettere in capo all'organo titolare dell'azione penale uno specifico e indilazionabile obbligo giuridico di assumere le proprie determinazioni nei limiti cronologici stabiliti dalla legge, obbligo, che deve essere adempiuto senza alcuna soluzione di continuità rispetto al momento in cui sorgono i relativi presupposti. L'ordinamento processuale prevede un correttivo interno al sistema rispetto a possibili "patologie", laddove affida al giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di giudizio immediato, il controllo circa la sussistenza dei presupposti per il passaggio alla fase dibattimentale senza la previa celebrazione dell'udienza preliminare. Dal tenore letterale dell'art. 455 cod. proc. pen. e dalla sua lettura logico-sistematica insieme con gli artt. 453 e 454 cod. proc. pen. si evince che il ruolo del giudice per le indagini preliminari assume un rilievo centrale e risolutivo nello sviluppo della sequenza procedimentale che dalla fase delle indagini preliminari è suscettibile di approdo al dibattimento senza il previo contradditorio fra le parti in sede di udienza preliminare. Lo spettro di valutazione affidato al giudice per le indagini preliminari non attiene a profili di ammissibilità formale, ma è ampio e penetrante, in quanto riguarda la verifica della sussistenza di tutti i presupposti previsti dalla legge, fra loro strettamente correlati e funzionali alla fisiologica e corretta dinamica procedimentale. Tale giudizio, pur non svolgendosi nelle forme del contraddittorio camerale (art. 127 cod. proc. pen), non evocabile in relazione alle forme introduttive di questo tipo di rito in ragione delle sue peculiari connotazioni e della sua ratio giustificativa (Corte cost., ordd. nn. 203 del 2002, 371 del 2002, 127 del 2003, 52 del 2004), non può prescindere dal compiuto esame degli argomenti offerti dalla difesa che, in sede d'interrogatorio o mediante memorie presentate ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., nel contestare la fondatezza dell'accusa, abbia motivatamente censurato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale instaurazione del rito. Lo scrutinio positivo comporta l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, Б 12 introduttivo della fase del dibattimento. Al contrario, la carenza di taluno dei presupposti indicati dagli artt. 453, commi 1 e 1-bis, e 454 cod. proc. pen. impone al giudice il rigetto della richiesta avanzata dal pubblico ministero cui gli atti devono essere conseguentemente restituiti per le sue ulteriori determinazioni in ordine a differenti modalità di esercizio dell'azione penale. Attesa la sua natura endoprocessuale e meramente strumentale all'interno della più ampia sequenza procedimentale di approdo alla fase del dibattimento, il provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari è insuscettibile di sindacato da parte del giudice del dibattimento (Sez. 3, n. 31728 del 28/03/2013, En Naoumi Youssef, Rv. 2546733; Sez. 6, n. 6989 del 10/01/2011, C., Rv. 249563; Sez. 4, n. 39597 del 27/06/2007, Pierfederici, cit.; Sez. 1, n. 23927 del 14/04/2004, Di brio, cit.; Sez. 1, n. 24617 del 10/04/2001, De Siena, cit.; Sez. 1, n. 9553 del 14/07/2000, Kallerig, cit.; Sez. 5, n. 1245 del 21/01/1998, Cusani, cit.; Sez. 5, n. 5154 del 19/02/1992, Fresta, cit.) in coerenza del resto, con i principi affermati dalla Consulta che ha condivisibilmente affermato che non esiste una norma costituzionale che imponga di riconoscere anche al giudice del dibattimento il potere di valutare l'ammissibilità del rito (Corte cost. sent., n. 482 del 1992). Il decreto che dispone il giudizio immediato chiude, invero, una fase di carattere endoprocessuale assolutamente priva di conseguenze rilevanti ai fini dell'eventuale condanna dell'imputato, i cui diritti di difesa non sono in alcun modo lesi dalla sua eventuale erronea adozione che può assumere semmai rilievo in ambiti diversi da quello processuale. Proprio per tale motivo, deve escludersi che il mancato rispetto del termine de quo possa essere considerato alla stregua di vizio dell'esercizio dell'azione da parte del P.M.. Piuttosto, deve ritenersi che rimangano a tal fine rilevanti unicamente quei vizi che determinano una effettiva e concreta preclusione alla difesa dell'imputato. Situazione che - nel caso di specie non ricorre. Una conclusione del genere non è contraddetta dalla circostanza che il giudice del dibattimento può rilevare l'omesso interrogatorio dell'accusato prima della formulazione della richiesta di giudizio immediato. Tale vizio é, infatti, rilevabile dal giudice del dibattimento in quanto violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen. e non in quanto carenza di un presupposto del rito. Secondo quanto già affermato da questa Corte, la lettura delle norme che disciplinano l'ammissione del giudizio immediato sin qui delineata non solo è rispettosa dei principi desumibili dalla Costituzione (artt. 3, 24, 97, 101, 111), ma appare coerente con il complessivo assetto del processo penale che attribuisce rilevo centrale al dibattimento, quale sede fondamentale di verifica giurisdizionale in cui può esplicarsi con pienezza e nel contradditorio fra le parti il 6 13 diritto di difesa. L'eventuale regressione del processo alla fase precedente in accoglimento di eccezioni difensive volte - come nel caso in esame-ad ottenere la declaratoria di nullità del decreto di giudizio immediato per omesso rispetto dei termini previsti dagli artt. 453, comma 1-bis, e 454 cod. proc. pen. sarebbe contrario ai principi dell'ordinamento processuale e ad esigenze di razionalità e di celerità. In un sistema tendenzialmente accusatorio, basato sulla centralità del dibattimento, una volta instaurato il giudizio immediato all'esito delle verifiche del giudice per le indagini preliminari, l'omesso rispetto dei termini è irrilevante, atteso il prevalente interesse dell'imputato alla celebrazione del giudizio in un tempo ragionevole. Inoltre, l'unico momento in cui il giudice del dibattimento sarebbe in condizione di potere verificare la correttezza della precedente valutazione operata dal giudice per le indagini preliminari in ordine all'evidenza della prova è quello che si colloca al termine dell'istruttoria dibattimentale e, di conseguenza, la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato non può essere oggetto di ulteriore sindacato. Le suesposte considerazioni palesano la manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale, peraltro formulata in termini del tutto generici. Nel caso di specie la richiesta e l'ammissione del giudizio abbreviato determina anche la sanatoria di tutte le nullità qualificabili in termini di partecipazione dell'imputato al processo, secondo giurisprudenza assaianche in questo caso - consolidata di questa Corte (Sez. 3, Sentenza n. 7336 del 31/01/2014 Rv. 258813 e in senso conforme - Sent. n. 44844 del 2007 Rv. 238030, Sent. n. 19948 del 2010 Rv. 247566, Sent. n. 25153 del 2010 Rv. 247777, Sent. n. 19483 del 2013 Rv. 256040). Nemmeno sotto questo aspetto può infatti ritenersi fondato il motivo di ricorso in esame, posto che l'udienza fissata per la definizione del calendario della successiva trattazione segue comunque la richiesta di abbreviato e l'accettazione degli atti. Del tutto infondata anche la prospettazione della qualificazione del provvedimento de quo alla stregua di atto abnorme trattandosi di provvedimento non avulso dal sistema, espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento ed inidoneo a determinare stasi procedimentali . 12.2 Con il secondo motivo di ricorso, la difesa IN LA una sostanziale carenza della motivazione in punto affermazione di responsabilità affermando di non comprenderne i presupposti di fatto e di diritto. In particolare ritiene non comprensibile se vi sia o meno condanna anche per la bancarotta e lamenta la mancata valutazione della documentazione depositata. Il motivo appare inammissibile. La motivazione della Corte parte dalla precisa indicazione degli elementi di fatto già operata dal giudice di primo grado. Rispetto a tale situazione di fatto, in gran parte nemmeno oggetto di 14 contestazione, la Corte di appello ha svolto le proprie valutazioni in relazione ai motivi di gravame proposti dagli imputati. Non appare sussistere in tale modo di argomentare alcun profilo di contraddittorietà e illegittimità. Quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, la Corte territoriale ha chiaramente affermato (p. 55 della sentenza di secondo grado) che la condanna deve ritenersi limitata all'imputazione di riciclaggio. Si tratta di affermazione logicamente esente da censure potendosi per il RI riproporre le medesime affermazioni svolte per il RO. Anche con riferimento a costui infatti non è possibile individuare alcuna atto di gestione pur sussistendo la palese consapevolezza di agevolare la condotta dell'intraneus. In questo contesto, l'affermazione della sussistenza del reato di riciclaggio risulta assolutamente logica e coerente alle emergenze processuali. Ciò che manca nel caso di specie è la qualifica soggettiva del IN in termini di gestore, di diritto o di fatto, della società. Nemmeno il IN medesimo evidenzia una singola condotta diversa da quelle finalizzate ad impedire l'individuazione della provenienza del denaro che sia qualificante di una presenza del ricorrente all'interno della società medesima in guisa tale da condizionarne od orientarne le decisioni. Quanto alla contestazione "dell'episodio distrattivo Velfer", deve rilevarsi che la formulazione del motivo è puramente di fatto e nemmeno si evidenzia in che modo la valutazione dei depositi (da ritenersi disattesi) rivesta valenza decisiva nell'economia della decisione. 12.3 Il terzo motivo del ricorso IN, attinente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato sul punto evidenziando la gravità dei fatti. Deve al proposito ribadirsi che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. (Sez. 3, Sentenza n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014 - Rv. 259899). Nel caso di specie, i giudici del merito hanno individuato nella estrema gravità delle condotte, nella evidente professionalità evidenziata, nella altrettanto evidente pianificazione dei progetti criminosi, nell'intensità del dolo gli elementi qualificanti delle condotte medesime anche ai fini della valutazione delle circostanze attenuanti generiche. SI tratta di motivazione congrua ed esente da vizi. Del tutto priva di fondamento la prospettazione difensiva per cui stante l'evidente gravità delle condotte la concessione delle circostanze attenuanti - generiche debba procedere sulla base di una valutazione meramente relativa, sulla base ad esempio del maggiore o minore profitto che, nella perpetrazione dei medesimi illeciti, i coimputati abbiano tratto e non sulla base di una G 15 valutazione che tega conto in senso assoluto della gravità delle condotte. La parametrazione della pena e la possibilità di concedere le attenuanti in parola deve infatti essere conseguenza di una valutazione specifica del disvalore della condotta e della personalità dell'imputato e non di un semplice confronto tra coimputati. Ne consegue il rigetto del ricorso. 13. Ricorso RA NS. 13.1 Il primo motivo di ricorso con cui si contesta la sussistenza della fattispecie associativa e dell'aggravante contestata per mancanza del numero minimo degli associati è infondata. Deve infatti rilevarsi che è ben vero che nel presente processo è stata pronunciata la condanna nei confronti di tre - associati (SS AU RA NS GI OL ). Tuttavia, - ove anche si volesse accedere alla prospettazione del ricorrente, deve anche rilevarsi la presenza di tre associati determini la sussistenza del numero minimo per ipotizzare la fattispecie associativa medesima. Per altro verso nella formulazione del capo 1) - vi è l'indicazione delle condotte e di soggetti ulteriori (in particolare, SS GE, RA VA, ZE TO, CO NA, IO RA) assolutamente rilevanti ai fini della contestazione medesima e per cui risulta sussistere separato procedimento. Quanto invece alla mancata valutazione dell'aggravante delle dicci persone riunite, deve rilevarsi che tale profilo rimane irrilevante anche in ragione del fatto che tale aggravante non risulta avere avuto alcuna applicazione nel caso in esame come risulta dalla specifica motivazione in tema di parametrazione della pena e dal fatto che tale motivazione evidenzia i criteri che hanno guidato il giudice nella valutazione dell'entità dell'aumento di pena a titolo di continuazione. Quanto alle contestazioni relative al carattere "problematico" del ruolo del GI, va ricordato come risulti possibile che rivesta il ruolo di promotore (e maggior ragione di associato) non solo chi sia stato l'iniziatore dell'associazione, - coagulando attorno a sé le prime adesioni e consensi partecipativi, ma anche colui che, rispetto ad un gruppo già costituito, provochi ulteriori adesioni, sovraintenda alla complessiva attività di gestione di esso (nel caso di specie, dell'utile già generato e ancora non fuoriuscito dalle compagini societarie), assuma funzioni decisionali (Sez. 6, Sentenza n. 45168 del 29/10/2015 Rv. 265524). Ne consegue che è ben possibile che l'associazione possa essere aperta a nuovi ingressi, anche in posizioni apicali, senza che possa negarsi l'unicità della struttura e del vincolo associativo. Per altro verso, va ricordato che tra il delitto di riciclaggio e quello di associazione per delinquere non vi è alcun rapporto di "presupposizione", sicché non opera la clausola di esclusione con cui esordisce l'art. 648 bis cod. pen. relativa a chi abbia concorso nel reato, ed il partecipe al G 16 sodalizio criminoso può rispondere altresì dell'imputazione per riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine dell'associazione (Sez. 2, Sentenza n. 10582 del 14/02/2003 Rv. 223689). Le rimanenti contestazioni contenute nel primo motivo di ricorso della difesa RA risultano proporre unicamente una diversa interpretazione dei fatti senza individuare una effettiva illogicità della motivazione del provvedimento. Ciò vale in particolare in relazione alla prospettazione del ruolo del ricorrente come ingenua vittima di speculatori di alto bordo, del tutto in contrasto con l'intero contenuto del fascicolo ad eccezione delle dichiarazioni del ricorrente stesso. 13.2. Del tutto privo di fondamento il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui si cerca di utilizzare una frase della motivazione in cui si fa riferimento a una gestione "ai limiti del lecito" per affermare la insussistenza dei delitti di bancarotta e in cui si afferma che le ritenute distrazioni sarebbero un modo alternativo di distribuzione degli utili è infondata. Che la gestione delle società de quibus fosse improntata a finalità predatorie e di acquisizione del profitto di precedenti reati è assunto indiscusso nelle sentenze di primo e secondo grado che risulta essere affermato secondo criteri di logica corrispondenti alle emergenze probatorie. Non risultano (e non sono indicati in ricorso) elementi che dimostrino profili di illogicità dell'iter motivazionale né incongruenze con il contenuto del fascicolo processuale. Quanto alla prospettata distribuzione alternativa degli utili costituente esclusivamente illecito tributario, deve rilevarsi che il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, operato anche in discussione dalle difese, risulta essere frutto di un palese travisamento della portata della giurisprudenza stessa. Anche a voler seguire la prospettazione del ricorrente per cui le somme distratte costituirebbero utili dell'attività sociale, risulta infatti affermazione ormai tralatizia che, ancorché l'utile non costituisca di per sé l'oggetto materiale della condotta di distrazione fraudolenta essendo di spettanza dei soci e non della società, quando la sua assegnazione avvenga senza la pre-deduzione dell'onere tributario e della conseguente penalità tributaria (che sorge al momento della erogazione della ricchezza), si riscontra manomissione della ricchezza sociale poiché la distribuzione eccede quanto di pertinenza dei soci. (Sez. 5, Sentenza n. 17355 del 12/03/2015 Rv. 264080; Sez. 5, Sentenza n. 17692 del 18/02/2009 Rv. 243612). Nel caso di specie è la stessa difesa- nella formulazione del motivo di ricorso ad evidenziare che non vi è stata alcuna forma di pre-deduzione degli oneri tributari. La totale infondatezza del motivo di ricorso deriva inoltre da un'altra considerazione. Il danaro distratto, che la difesa qualifica come utile societario, risulta essere infatti frutto di una serie di truffe precedenti e attinenti a 6 17 televendite in cui i truffati ritenevano di partecipare a quiz televisivi in cui potevano vincere (e talvolta apparentemente vincevano) ricchi premi mentre invece (tramite linee telefoniche a pagamento) pagavano somme ingiustificate per loghi e suonerie che nemmeno avevano chiesto o avevano capito di aver chiesto. Tale circostanza permette di evidenziare le somme di cui i protagonisti della vicenda de qua si sono impossessati erano il profitto di precedenti reati che - entrati nella società - avrebbe potuto (e dovuto) essere oggetto di restituzione e quindi non potevano essere oggetto di libera disposizione da parte degli autori dei precedenti illeciti. Le considerazioni sopra svolte palese l'infondatezza del motivo di ricorso. 13.3. Risulta inammissibile il terzo motivo del ricorso RA, riguardante l'asserita mancata valutazione dell'atteggiamento collaborativo assunto in sede di primo interrogatorio e del risarcimento (parziale) versato alla P.O. Il giudice di primo grado ha infatti puntualmente valutato entrambe le circostanze ed ha ritenuto che la valutazione delle stesse non potesse portare a un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in ragione della portata davvero minima del risarcimento rispetto alla entità delle distrazioni e del fatto che il RA medesimo vantava precedenti specifici che ne qualificavano negativamente la personalità. Si tratta di parametri assolutamente logici e coerenti e esenti da vizi sindacabili in questa sede. Il motivo di impugnazione è una mera riproposizione di doglianze proposte e disattese in primo grado implicitamente ribadite in secondo grado e quindi risulta generico e aspecifico e quindi inammissibile. 14. Ricorso GI OL. 14.1 Il primo e il terzo motivo di ricorso proposto dalla difesa di GI OL, con cui si lamenta la insussistenza di una effettiva pronuncia sul concorso tra riciclaggio e bancarotta con distrazione e la presenza di una contraddittoria pronuncia di condanna per riciclaggio, è infondato. Va premesso che nell'articolazione del motivo di ricorso - la difesa cita una parte della motivazione che a sua volta - risulta essere la parte in cui la Corte territoriale dà atto delle doglianze articolate in sede di appello. Ne consegue che tale brano non può essere considerato alla stregua di motivazione del rigetto delle doglianze medesime. La sentenza di secondo grado ha evidenziato la responsabilità dell'imputato per il reato di riciclaggio richiamandosi agli elementi di prova già indicati dal giudice di primo grado. Così come avvenuto per altre posizioni, la Corte ha evidenziato come l'imputato fosse stato uno degli artefici della spoliazione della società offrendo la sponda di una struttura societaria che - attraverso bonifici e assegni aveva ricevuto parte del danaro in uscita da una - delle società svuotate dagli imputati. Ferma restando con riferimento al capo - G 18 4) la ricostruzione storica offerta dal giudice di primo grado, fondata su emergenze documentali, la Corte territoriale ha evidenziato come vi fossero sia sotto l'aspetto oggettivo sia sotto l'aspetto soggettivo i presupposti per la dichiarazione di penale responsabilità chiaramente contenuta in sede di dispositivo. Il fatto che per il GI si applichi il medesimo orientamento già esposto per altri coimputati rende inequivoca la portata logica della motivazione. 14.2 Il secondo motivo del ricorso GI, con cui si lamenta la mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi per la condanna in ordine al delitto di cui all'art. 8 D. Lgs. 74/2000 e l'omessa risposta ai motivi di appello sul punto è infondato. In particolare, deve rilevarsi che l'incolpazione relativa all'art. 8 D Lgs 74/2000 è formulata nel contesto della contestazione di cui al capo 6). Su tale punto, la sentenza di secondo grado rimanda alla ricostruzione di fatto svolta dal primo giudice alle pagg. 109 (rectius 108) -111 della propria sentenza. Tale ricostruzione di fatto è fondata principalmente sulla documentazione rinvenuta nel fascicolo relativo al procedimento 11197/06 della DDA di Bologna che ha permesso di ricostruire alcuni profili dei rapporti e dei flussi finanziari intercorsi tra il ricorrente e le società a lui riconducibili e le società riconducibili agli odierni coimputati. Nella sentenza di primo grado sono indicati i singoli passaggi e specificamente i singoli flussi di danaro e le singole fatture. Si tratta - -ancora una volta di ricostruzione logica, concreta, documentata, coerente a tutte le - emergenze processuali e del tutto sganciata dall'uso di presunzioni. Rispetto a tale ricostruzione le contestazioni dell'odierno ricorrente, sia in sede di appello, sia in sede di ricorso per cassazione, si risolvono in contestazioni mere, senza che vi sia indicazione di alcun elemento concreto di senso contrario e non appaiono intaccare la tenuta dell'apparato motivatorio delle sentenze di primo e secondo grado. Quanto ai profili attinenti all'elemento psicologico, deve rilevarsi che l'operazione ricostruita nelle sentenze di merito riguarda una c.d. frode carosello, meccanismo che consente di realizzare un guadagno tramite un apparente diritto a detrarre l'Iva sugli acquisti derivante in verità dalla presenza di un trasferimento intermedio fittizio documentato da fatture relative ad operazioni inesistenti. Il GI, in questa operazione, risulta essere proprio il soggetto che ha messo le fatture che hanno permesso di far "comparire" l'intermediario intracomunitario inesistente. Risulta dunque palese che costui abbia rivestito il ruolo dell'emittente. Il meccanismo ha permesso alla società beneficiata di eludere il pagamento dell'IVA o di acquisire un credito IVA inesistente. Tale circostanza rende palese la sussistenza di una evasione fiscale a vantaggio di terzi ben conosciuta dall'odierno ricorrente. Tali elementi, evidenziati soprattutto nella sentenza di primo grado, permettono di affermare la infondatezza del G 19 motivo di ricorso sia con riferimento alla sussistenza dell'elemento materiale sia in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 8 D Lgs 74/2000. 14.3. Del tutto infondato infine il quarto motivo del ricorso GI con cui si lamenta la insussistenza di alcuna compagine associativa stabile. La sola enunciazione dei reati fine per cui vi è stata condanna nel presente procedimento evidenzia l'operatività dell'associazione a delinquere per una ampia tipologia di reati compiuti con modalità da cui si evince una stabilità di strumenti indubitabile. La stessa operatività dell'associazione evidenzia una permanenza pluriennale. Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito, è fuori di dubbio che il GI è intervenuto solo nel 2007, quando l'associazione agiva ormai da anni;
è però altrettanto frodi di dubbio che il ricorrente abbia aderito al programma criminoso proprio in ragione della precedente sussistenza della compagine strutturata, della evidente sussistenza di accordo finalizzato a commettere una pluralità di reati e della esistenza di "liquidità illecite" da gestire. Rispetto alla gestione di tali liquidità illecite, il GI ha fornito apporto a livello professionale. Lo stesso GI ha esplicitato il carattere stabile della propria partecipazione non solo in relazione alla commissione di reati assolutamente eterogenei fra loro (si vedano i capi 4 e 6 dell'imputazione) ma anche nella progettazione di ulteriori iniziative illecite, simili ad altre intraprese in precedenza, anche non portate a compimento, come evidenziato dal giudice di primo grado nel contesto di motivazione ampia ed esaustiva e ribadito dalla stessa Corte territoriale. Consegue a ciò l'insussistenza di vizi rilevabili in questa sede per quanto attiene alla dichiarazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato associativo per come contestata in sede di ricorso.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente (dott. Vincenzo Tutinelli) (dott. Mario Gentile) Mario Gentile DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 2 AGO. 2018 IL CANCELLIERE EMADI Claudia Pianelli O N 20