Cass. pen., sez. II, sentenza 23/04/2015, n. 23052
CASS
Sentenza 23 aprile 2015

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Massime1

I delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita riguardanti il provento del reato di bancarotta fraudolenta sono configurabili solo se le condotte previste dalle disposizioni incriminatrici ad essi relative siano state poste in essere successivamente alla dichiarazione di fallimento, poichè non è ammissibile ipotizzare che gli stessi siano consumati prima del perfezionamento del reato presupposto.

Commentari3

  • 1Malversazione ai danni dello Stato come delitto presupposto del distinto reato di autoriciclaggio
    Ilaria Marchì · https://www.iusinitinere.it/

    Con sentenza n. 331 del 7 gennaio 2021, la Suprema Corte si è pronunciata circa la configurabilità del reato di malversazione ai danni dello Stato quale “presupposto” integrativo del distinto reato previsto e punito dall'art. 648 ter 1 c.p., rectius, autoriciclaggio. Più specificamente, prima di passare in rassegna i punti salienti della pronuncia in commento, occorre operare un breve focus sui reati in parola, alla luce della puntuale analisi compiuta dalla Corte. La lettera dell'art. 648-ter c.p. incrimina la condotta del soggetto, autore di un delitto non colposo, che impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità “provenienti dalla commissione di tale …

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  • 2Sussiste il delitto di autoriciclaggio anche nell’ipotesi di bancarotta prefallimentare consumatasi successivamente alle condotte riciclatorie
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 16 marzo 2020

  • 3RiciclaggioAccesso limitato
    Giovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 1 agosto 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 23/04/2015, n. 23052
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23052
Data del deposito : 23 aprile 2015

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