Sentenza 12 novembre 1993
Massime • 1
Le ordinanze inoppugnabili e quelle impugnabili, qualora non siano state impugnate o si siano esauriti i diversi gradi di impugnazione, acquistano la caratteristica dell'irrevocabilità che, pur non essendo parificabile all'autorità di cosa giudicata, parimenti porta seco il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il "bis in idem", salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione. (Fattispecie relativa ad ordinanza emessa dal tribunale all'esito dell'appello proposto dal P.M. avverso l'ordinanza con la quale il G.I.P. aveva rigettato la sua richiesta di sequestro preventivo). (Conf. Sez. U., CC. 12 novembre 1993, Provvido, non massimata).
Commentari • 2
- 1. Giudicato cautelare: la Cassazione definisce l'ambito di applicazioneGiordano Maddaloni · https://www.diritto.it/ · 13 maggio 2022
Indice La massima Il fatto Il c.d. “giudicato cautelare” e la decisione della Corte 1. La massima Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione è intervenuta, nuovamente, a definire l'ambito di applicazione del c.d. “giudicato cautelare”, precisando che lo stesso opera solo nel caso in cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e dell'imputazione provvisoria, non potendo, invece, essere evocato nel caso di decisioni che definiscano l'incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali. 2. Il fatto La vicenda trae origine dal ricorso per Cassazione presentato dal proprietario di un ristorante, indagato del reato di cui …
Leggi di più… - 2. Appello cautelare e preclusione processuale. Nessun limite al deducibilePier Paolo Vicedomini · https://www.filodiritto.com/ · 16 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 12/11/1993, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1993 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. : N. 26
Dott. ANTONIO BRANCACCIO Presidente
1.Dott. GAETANO LO COCO Consigliere Regis Gener.
2. " LD SS " N. 11845/93
3. " UI SC "
4. " IE LL "
5. " ARNLD AL "
6. " VA LL "
7. " FRANCESCO SIENA (Rel.) "
8. " AS LA CA "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CC VA nata il [...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Avellino in data 18.2.1993. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Francesco SIENA. Lette le conclusioni del P.M. avv. gen. dott. Sebastiano Suraci con le quali chiede il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 3 luglio 1992 il Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Avellino chiedeva al giudice per le indagini preliminari il sequestro preventivo del locale prefabbricato (box n. 25) di proprietà comunale, installato nel mercato di via Carducci della medesima città, nei confronti di GA SI, sottoposta ad indagini per i reati di cui agli articoli 2 e 5 lett. b) legge 30.4.1962 n. 283 e all'art. 221 T.U. leggi sanitarie, nonché nei confronti di MA AN, nella qualità di sindaco pro-tempore del Comune di Avellino, indagato per la contravvenzione prevista dal citato art. 221.
Con ordinanza 3.8.92 il G.I.P. rigettava la richiesta. Su appello del P.M., il Tribunale per il riesame disponeva il sequestro con provvedimento in data 22.10.1992.
A seguito di istanza difensiva il G.I.P. il 27.1.1993 revocava il sequestro.
Su gravame del P.M., il Tribunale di Avellino con ordinanza del 18.2.1993 annullava il decreto di revoca del sequestro preventivo del fabbricato in questione.
Ha proposto ricorso per cassazione la GA ed ha dedotto la violazione dell'articolo 606 secondo comma c.p.p. in relazione agli artt. 2 legge n. 283/62 e 221 T.U. leggi sanitarie, enunciando i seguenti motivi:
1) i vigili sanitari non avevano il potere di compiere il sopralluogo, in quanto riservato alla competenza dei medici e dei medici veterinari;
2) mancanza di gravi indizi a carico degli indagati;
3) soggetto attivo del reato di cui all'art. 221 T.U. cit. sarebbe unicamente il possessore "uti dominus";
4) tale reato non sarebbe permanente e non consentirebbe l'adozione della misura cautelare reale disposta;
5) l'autorizzazione sanitaria non riguarda il commercio alimentare;
6) il sequestro sarebbe ineseguibile, perché disposto dopo la scadenza dei termini per le indagini preliminari. La decisione del ricorso in esame è stata, della Sezione terza di questa Corte, rimessa alle sezioni unite penali, stante l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alle questioni se si possa o meno disporre il sequestro al fine di prevenire un'attività insalubre;
se del reato di cui al citato articolo 221 debba o meno risponderne anche il conduttore;
se l'autorizzazione prevista dalla citata norma sia necessaria anche per i negozi:
Il Primo Presidente aggiunto della Corte di cassazione ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite Penali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le questioni giuridiche sottoposte all'esame delle Sezioni Unite non possono essere esaminate, atteso che il ricorso va rigettato in via pregiudiziale, perché infondato.
Invero le censure formulate dal ricorrente sono precluse, perché vengono riproposti, per estrapolazione dall'ordinanza di revoca della misura cautelare da parte del G.I.P., motivi già esaminati e disattesi dallo stesso Tribunale del riesame nel primo provvedimento del 22.10.1992 impositivo della misura cautelare.
Il ricorrente, infatti, omette del tutto di criticare le argomentazioni del Collegio circa la preclusione del potere di revoca della misura cautelare da parte del G.I.P., limitandosi puramente e semplicemente a riproporre le questioni già esaminate e decise dal Tribunale di Avellino con l'ordinanza impugnata di annullamento del provvedimento di revoca del G.I.P.. È giurisprudenza costante di questa Corte che l'istituto della preclusione sia operante anche nei procedimenti incidentali, perché altrimenti si consentirebbe, indipendentemente dalla sopravvenienza di fatti nuovi o preesistenti non conosciuti, allo stesso giudice di merito di esaminare le questioni di fatto e di diritto, già decise dal giudice a lui sovraordinato in sede di impugnazione (Sez. VI 5.7.93 c.c. m. 2118; Sez. VI 9.7.93 c.c. n. 2203) o, comunque si darebbe adito ad una nuova ed eventualmente diversa valutazione di elementi già in precedenza presi in considerazione (Sez. III 1.7.92 c.c. n. 912). Va, altresì, ricordato il principio affermato da questa Corte, secondo cui le ordinanze inoppugnabili e quelle impugnabili - qualora non siano state impugnate o si siano esauriti i diversi gradi di impugnazione - acquistano la caratteristica dell'irrevocabilità che, pur non essendo parificabile all'autorità di cosa giudicata, parimenti porta seco il limite negativo della preclusione, nel senso di non consentire il "bis in idem", salvo che siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione (Sez. I, 17.3.90 c.c. ric. Minniello mass. 183742).
Pertanto il ricorso, stante la mancanza di qualsiasi contenuto critico nei confronti delle ragioni esposte nell'ordinanza impugnata sul punto dell'annullamento del provvedimento di revoca del sequestro preventivo da parte del G.I.P., deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 12.11.1993.