Sentenza 16 gennaio 2004
Massime • 1
In materia di sanzioni applicabili da parte del giudice di pace, non è necessario che la recidiva sia formalmente contestata perché essa, ai sensi del comma terzo dell'art. 52 D.Lgs. n. 274 del 2000, sia ostativa all'applicazione della pena pecuniaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2004, n. 7236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7236 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 16/01/2004
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 51
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 33832/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI RI n. a Milano il 17.7.1972;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 10.6.2003 nel procedimento per il reato di cui all'art. 186, comma 2, C.d.S..
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Proc. Gen. Dott. Gianfranco Ciani, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento limitatamente alla pena e rideterminazione della stessa in 12 giorni di permanenza domiciliare. FATTO E DIRITTO
TI RI ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale della stessa città, gli sostituiva la pena detentiva con quella della permanenza domiciliare in relazione alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza;
confermando, nel resto, la impugnata sentenza.
Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
Con il primo, si duole del trattamento sanzionatorio irrogatogli;
in particolare, sostiene che la Corte di appello, essendosi svolto il processo col rito abbreviato, avrebbe dovuto operare la riduzione del terzo prevista per tale rito;
lamenta, inoltre, che indebitamente la Corte di appello avrebbe esclusa l'applicabilità della pena pecunia ria, irrogandogli quella della permanenza domiciliare, facendo riferimento alla circostanza che l'imputato risultava essere recidivo reiterato e specifico, mentre gli era stata contestata formalmente la sola recidiva semplice.
Con il secondo, lamenta il difetto di motivazione della sentenza con riferimento alla sanzione amministrativa accessoria, sia perché già irrogatagli dal prefetto, sia perché mancavano indicazioni circa l'entità di detta sanzione, pur applicata nel massimo edittale. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile. Quanto al primo motivo esente da censure è la decisione del giudice d'appello.
Questi, quanto al trattamento sanzionatorio, ha fatto corretta applicazione degli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, in forza dei quali il nuovo regime sanzionatorio previsto dall'articolo 52 e segg. dello stesso decreto per i reati divenuti di competenza del giudice di pace deve trovare applicazione anche nei procedimenti relativi a reati commessi prima dell'entrata in vigore della nuova normativa e pur se giudicati da giudice diverso dal giudice di pace. Trattasi, infatti, di una disciplina che costituisce espressione dei principi di legalità e del favor rei, in virtù dei quali, nell'ipotesi di successione di leggi penali, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del C.p., deve trovare applicazione la disposizione più favorevole al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile (Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2003, Muraro). In tal modo, il giudicante, accogliendo apposito motivo di gravame, ha corretto un evidente errore in cui era incorso il giudice di primo grado.
Nè risulta violata la disciplina sanzionatoria prevista per il giudizio abbreviato. Il giudice d'appello, infatti, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio, in modo coerente con la disciplina delle pene introdotta dal d.lgs. n. 274/2000, ha provveduto a quantificare la durata della permanenza domiciliare nella misura minima di gg. 20, ritenuta congrua nonostante il luogo ove il fatto era stato accertato (zona ad alta densità di traffico) e la personalità del reo (pluripregiudicato anche per reati gravi):
all'evidenza, proprio tali considerazioni inducono a ritenere che il giudice non abbia inteso quantificare la pena nel minimo (gg. 20), ma in una maggiore misura (gg. 30), pervenendosi al minimo proprio in ragione della riduzione del terzo imposta per la scelta del rito. È motivazione implicita, ma che regge al vaglio di legittimità. Correttamente, poi, è stata esclusa l'applicabilità della pena pecuniaria, ostandovi il disposto dell'art. 52, comma 3, d.lgs. n. 274/2000. In proposito, a nulla rileva che la recidiva sia stata formalmente contestata al prevenuto solo nella forma semplice.
La formale contestazione della recidiva è, infatti, indispensabile solo per la determinazione della pena, non anche per gli altri effetti giuridici che ne possono (o devono) derivare: tra questi, quelli ostativi alla applicazione della pena pecuniaria ex art. 52, comma 3, cit. Per tali effetti giuridici, in altri termini, la recidiva viene ad operare i suoi effetti anche se, in ipotesi, neppure contestata (cfr., per utili spunti, Cass., Sez. 3^, 19 febbraio 1993, Mighetto, in tema di condizioni ostative all'applicabilità dell'oblazione; e Cass., Sez. 3^, 25 novembre 1988, R.E., in tema di condizioni ostative all'applicabilità dell'amnistia).
Anche in relazione al secondo motivo, non colgono nel segno le doglianze del ricorrente, giacché la decisione appare in linea con i principi applicabili in materia, oltre che corredata da congrua motivazione.
Va in primo luogo rilevato che la doglianza devoluta al giudice d'appello aveva ad oggetto la pretesa della revoca della sanzione amministrativa accessoria sul rilievo che questa era già stata irrogata dall'autorità amministrativa.
Nel rigettare il motivo d'appello, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio, pacifico, che si fonda sull'autonomia delle determinazioni riservate, in materia, all'autorità giudiziaria e a quella amministrazione. Principio in forza del quale la decisione del giudice in materia di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista per il reato di guida sotto l'influenza dell'alcool non trova ostacolo nella circostanza che, sul punto, il prefetto abbia già provveduto in via cautelare e provvisoria, trattandosi di provvedimenti aventi natura e finalità differenti, sicché il giudice non deve tenere in conto quanto già deciso dall'autorità amministrativa (cfr. Cass., Sez. un., 21 giugno 2000, Cerboni, dove si è anche precisato che, poiché riferiti al medesimo fatto, i periodi di sospensione non sono cumulabili, bensì complementari, con la conseguenza che sarà il prefetto, organo deputato per legge all'esecuzione della sanzione amministrativa accessoria, a dover obbligatoriamente provvedere in tale sede alla detrazione del periodo di sospensione eventualmente presofferto, senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell'autorità giudiziaria procedente).
Ciò detto, il giudicante d'appello, in linea con il rigetto del motivo di gravame, non doveva motivare ex novo sulla ritenuta congruità della misura della disposta sanzione amministrativa, valendo in proposito la motivazione già resa dal primo giudice.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 600,00 (seicento) a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2004