Sentenza 1 ottobre 2007
Massime • 1
L'omesso espletamento dell'interrogatorio sugli addebiti a seguito dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., benché sollecitato dall'imputato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Guida in stato di ebbrezza: manca l'avviso di assistenza del difensore, è una nullità intermediaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 settembre 2023
La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p. , fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell' art. 183 c.p.p. , qualora l'imputato formuli una richiesta di rito …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2007, n. 44844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44844 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 01/10/2007
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1138
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 11203/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO IS, n. ad Abbiategrasso il 25.7.1953;
avverso la sentenza in data 10 ottobre 2006 della Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONTI Giovanni;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. VIGLIETTA Gianfranco, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito per la ricorrente l'avv. PECORELLA Gaetano, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano confermava la sentenza in data 27 febbraio 2994 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vigevano, sezione distaccata di Abbiategrasso, appellata da IS IO, condannata, con le attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato, alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, in quanto responsabile del reato continuato di cui agli artt. 337 c.p., (per avere usato violenza, afferrandolo per il collo, nei confronti del Car. TO ER, che stava procedendo ad accertamenti a seguito di incidente stradale nel quale la IO era stata coinvolta), artt. 582, 585 c.p., comma 1, art. 576 c.p., n. 1 e art. 61 c.p., n. 2, (per avere cagionato al predetto pubblico ufficiale, con la condotta sopra descritta, lesioni personali) e art.651 c.p., (per avere rifiutato di dare indicazioni sulla propria identità personale); fatti commessi in Abbiategrasso, il 16 marzo 2002.
Ricorre per cassazione l'imputata, anche a mezzo del difensore, avv. DEFILIPPI Claudio, deducendo:
1. Nullità del processo per violazione dei diritti di difesa, dato che l'imputata non è stata interrogata sugli addebiti a seguito dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p., nonostante lo avesse sollecitato.
inoltre, malgrado il documentato impedimento dell'imputata per motivi di salute, illegittimamente non era stato rinviato il giudizio di primo grado alla udienza del 27 febbraio 2004.
2. Erronea applicazione dell'art. 337 c.p., e relativo vizio di motivazione, non essendo stata riconosciuta la scriminante della reazione a un atto arbitrario del pubblico ufficiale, sussistente nella specie, dato che l'IO era stata ingiustificatamente aggredita dal Car. TO ER, che le aveva dato uno schiaffo e successivamente l'aveva scagliata dentro l'auto di servizio, tanto da procurare alla medesima lesioni personali documentate dal referto medico di Pronto soccorso.
3. Illegittima mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, intesa alla audizione della madre e della zia dell'imputata, presenti ai fatti, cui non ostava l'avvenuta opzione per il rito abbreviato, stante anche la diversa prospettazione dei fatti contenuta nell'atto di appello.
4. Vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 2, non avendo la Corte di appello reso alcuna puntuale argomentazione.
Successivamente, il difensore della ricorrente ha depositato memoria, con la quale illustra ulteriormente le ragioni a fondamento della sussistenza della scriminante della reazione ad atto arbitrario del pubblico ufficiale, e della carente valutazione circa l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali della persona offesa.
In prossimità della odierna udienza, l'avv. PECORELLA Gaetano, nella qualità di difensore della ricorrente, ha depositato motivi nuovi, deducendo la erronea applicazione della legge penale, con riferimento al D.Lgs. n. 288 del 1944, art. 4, e all'art. 59 c.p.p., comma 4, non essendosi considerato che le circostanze del fatto deponevano per una percezione da parte della IO della arbitrarietà del comportamento dei pubblici ufficiali, che, arrivati sul posto dopo lungo tempo dalla segnalazione, anziché procedere a un normale rilevamento del sinistro, iniziarono ad aggredire verbalmente la ricorrente contestandole in termini inurbani di non avere rispettato il segnale stradale circa l'obbligo di dare la precedenza. DIRITTO
1. I motivi di ricorso si rivelano manifestamente infondati o per altro verso inammissibili.
È il caso di precisare che la contravvenzione contestata, su cui non sono stati formulati rilievi in sede di ricorso, non si era comunque prescritta prima della sentenza di appello, tenuto conto dei vari periodi di sospensione del corso della prescrizione, ex art. 159 c.p., ammontanti a oltre otto mesi complessivi.
2. Non ha rilievo il mancato interrogatorio sugli addebiti in sede di conclusione delle indagini, nonostante che l'imputata lo avesse sollecitato a seguito dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., perché l'eventuale nullità, a regime intermedio, si è sanata una volta che la stessa imputata ha formulato richiesta di giudizio abbreviato (v. tra le altre Sez. un., 26 settembre 2006, Cieslinsky). Non sussiste la nullità del giudizio di primo grado per omesso rinvio della udienza del 27 febbraio 2004. In quella occasione, come risulta dagli atti (fol. 132 fase, primo grado), il difensore di fiducia aveva presentato un certificato medico attestante una malattia della IO precisando che tale produzione tendeva non a un rinvio della udienza per impedimento della sua assistita ma solo a giustificarne la mancata presenza.
Sicché giustamente il G.u.p. ha proceduto oltre nel giudizio, rettamente considerando che, in tal modo, l'imputata, per il tramite del difensore di fiducia, aveva voluto rendere esplicita la volontà di rinunciare a presenziare all'udienza.
3. Le deduzioni della ricorrente circa una sua legittima reazione ad atti arbitrari del pubblico ufficiale si scontrano con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, i quali non solo non hanno fatto il minimo cenno ai pretesi atti di violenza che l'IO avrebbe subito ad opera del Car. ER, ma hanno avuto cura di precisare che era stato al contrario quest'ultimo, subito dopo essere giunto sul luogo dell'incidente nel quale era rimasto coinvolto il veicolo dell'imputata, ad essere da lei aggredito dapprima verbalmente, con uso di frasi offensive e volgari, e quindi tisicamente.
In particolare, l'IO, verosimilmente innervosita per l'attesa, aveva afferrato il militare al collo e lo aveva poi colpito con due violenti pugni al volto, tanto da tramortirlo e da cagionargli le lesioni descritte in imputazione.
Tanto, del resto, come si ricava dalla sentenza di appello, è stato ammesso dalla stessa imputata, che ha dichiarato di avere aggredito il pubblico ufficiale perché questo aveva "alzato la voce". Ed è il caso di precisare al riguardo che appare frutto di una mera illazione della ricorrente ricercare in questa "alzata di voce", che è comunque una mera affermazione dell'imputata e non trova riscontro nelle risultanze processuali, i caratteri di una arbitrarietà della condotta dei pubblici ufficiali intervenuti sul posto;
e ciò a prescindere dalla evidente macroscopica mancanza di proporzione tra il preteso atteggiamento offensivo e la inaudita reazione posta in essere dalla ricorrente, che giustificherebbe in ogni caso il mancato riconoscimento della invocata attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.2. 4. Ineccepibilmente è stata denegata la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, giudicata non necessaria, tenuto anche conto della richiesta di giudizio abbreviato incondizionato formulata dall'imputata (v. Cass. sez. 4, 20 dicembre 2005, Coniglio;
Cass. sez. 3, 2 marzo 2004, Simek).
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00, (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2007