Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2007, n. 44844
CASS
Sentenza 1 ottobre 2007

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Massime1

L'omesso espletamento dell'interrogatorio sugli addebiti a seguito dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., benché sollecitato dall'imputato, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che non può essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullità ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen..

Commentario1

  • 1Guida in stato di ebbrezza: manca l'avviso di assistenza del difensore, è una nullità intermedia
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 settembre 2023

    La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, c.p.p. , fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell' art. 183 c.p.p. , qualora l'imputato formuli una richiesta di rito …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2007, n. 44844
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44844
Data del deposito : 1 ottobre 2007

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