Sentenza 1 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2001, n. 10451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10451 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
RE I BЬ ITALIANA44 0 1 AZ ONE1045 1/0 4 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA Oggetto muro SEZIONE SECONDA CIVILE costruito ful ecufiace Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio IANNOTTA Presidente R.G.N. 7191/00 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Cron. 23069 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Rep. 3526 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud. 22/01/01 Dott. NC TROMBETTA - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SE N TENZA FT2 sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE domiciliato in ROMA COLOMBO RICCARDO, elettivamente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE VIA GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo studio dell'avvocato dal Sig. 3000 per diritti 01 AGO. 2001 FABRIZIO BROCHIERO MAGRONE, che lo difende unitamente il. IL. CANCELLIERE all'avvocato LUIGI RUGGIERO, giusta delega in atti;
ricorrente $ 13000 CANCELLERIA
contro
RO LF, RO CO, RO IM, RO IO, RO ER, elettivamente domiciliati in ROMA PLE CLODIO 32, presso lo studio dell'avvocato LIDIA CIABATTINI, che li difende unitamente all'avvocato VINCENZO VASSALLO, giusta delega in atti;
2001 controricorrenti 109 -1- avversO la sentenza n. 2716/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 09/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/01 dal Consigliere Dott. NC TROMBETTA;
udito l'Avvocato Fabrizio BROCHIERO MAGRONE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. FT2 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 6.11.1987 IC LO proprietario di un fondo sito in Lecco, frazione Varigione, confinante con quello di proprietà di AT PI ed AL PI, conveniva in giudizio i medesimi davanti al Tribunale di Lecco chiedendo che fosse dichiarata 7,30, lungo m.l'illegittimità del muro alto m. 28,50, munito di ringhiera alta 1 m., prospettante sul suo fondo, da essi costruito sul confine in 772 ероса successiva al 1968, in violazione della normativa sulle distanze legali e di quella dal regolamento edilizio vigentestabilita all'epoca della costruzione. Chiedeva, conseguentemente, che i convenuti fossero condannati al ripristino nonché al risarcimento danni. Costituitisi i convenuti eccepivano la prescrizione dell'azione per essere stato il muro eretto nel 1965; nel merito contestavano la domanda chiedendone il rigetto. Il Tribunale, con sentenza 2 febbraio 1996, respingeva la domanda affermando che il muro costituiva una vera e propria costruzione;
che in base all'istruttoria espletata risultava costruito 3 nel 1965 per cui non erano applicabili né l'art. 41 quinquies L. 1150/42 nel testo dell'art. 17 L. 765/67, né l'art. 9 del D.M. 2.4.68; che nella specie non si discuteva di distanze tra costruzioni, in quanto il muro era sul confine e non risultava che sul fondo di controparte sussistessero costruzioni;
che pertanto in virtù del principio di prevenzione il muro era legittimo mentre l'assunto che il muro permettesse una veduta sul fondo attoreo era rimasto sfornito di prova. FTL Su impugnazione del LO, la corte di appello di Milano, con sentenza 9 novembre 1999 respingeva l'appello. Ritenuta ammissibile in appello l'eccezione sollevata dai convenuti di aver usucapito il diritto (di servitù) di tenere il muro a distanza illegale e di mantenere il diritto di veduta, la corte d'appello negava che nella fattispecie sussistesse l'illegittimità della costruzione (muro). Precisava, infatti la corte quanto all'epoca di costruzione del muro: che era irrilevante sia la mancanza di concessione amministrativa che il fatto dichiarato nella lettera dell'ufficio tecnico edilizia privata del Comune di Lecco, di non essere in grado di attestare la data di inizio e di fine dei lavori del muro;
che era ininfluente la certificazione della data di ultimazione dei lavori di costruzione della villa di proprietà dei convenuti sita sul loro terreno, perché non incidente sulla data di costruzione del muro;
che non ricorrevano i presupposti per la richiesta di informazioni dal comune;
che la consulenza tecnica richiesta sarebbe stata meramente esplorativa. Quanto alle deposizioni dei testi escussi esse FT era stato concordavano tutte sul fatto che il muro costruito nel 1965, circostanza implicitamente riconosciuta dallo stesso LO con la richiesta da lui fatta al comune di specificare la normativa regolatrice delle costruzioni sul confine, vigente nel maggio 1965. Afferma, pertanto, la corte d'appello che il muro, in virtù del principio di prevenzione, è del non potendosi desumere, per avertutto legittimo, costruito la villa a distanza di almeno tre metri dal confine, che i PI abbiano rinunziato al diritto di prevenzione. Quanto all'asserita veduta, la corte d'appello ribadisce il giudizio di carenza di prova espresso dal Tribunale affermando che ai fini della suddetta 5 prova, neppure dall'esame delle fotografie prodotte, peraltro contestate, è possibile desumere l'esistenza dei presupposti della veduta. Avverso tale sentenza ricorre in cassazione il LO. Resistono con controricorso i PI. Il ricorso è infondato. Quanto al profilo sub A) del motivo di impugnazione, non merita alcuna censura la decisione della corte d'appello che, uniformandosi FT Tribunale e qualificandoall'opinione del "costruzione" il muro oggetto di causa, in adesione al principio espresso da questa corte (v. sent. 5472/91) secondo cui è da considerarsi tale quel muro che, ancorchè posto sul confine ed isolato da entrambe le parti, presenti una altezza superiore ai tre metri, ha ritenuto legittima la costruzione di esso sul confine in forza del principio di prevenzione. La corte d'appello, infatti, dopo aver negato rilevanza, sottoponendoli a vaglio critico, agli elementi probatori offerti al suo esame dal ricorrente;
e partendo, quindi, da un dato di fatto alle concordi ritenuto provato in base escussi, cioè dichiarazioni di tutti i testi 6 l'avvenuta costruzione del muro nell'anno 1965, ha, sulla base di ciò, correttamente escluso l'applicabilità alla fattispecie della disciplina di cui all'art. 41 quinquies L. 1150/42 introdotto dall'art. 17 della L. 765/67, normativa non solo entrata in vigore successivamente alla costruzione del muro;
ma, in quanto riguardante la distanza tra "edifici", non applicabile al muro, soggetto, in materia di distanze, alla disciplina di cui agli artt. 873 e SS. C. civ., che concerne le FTC costruzioni in senso lato, quale è da considerarsi il muro de quo (v. sent. 5472/91). Pertanto, accertato che l'erezione del muro risale al 1965 e che esso fu costruito prima della villa, iniziata secondo il LO nel 1968, legittima sia la posizione del muro sul confine, in virtù del principio di prevenzione;
sia la posizione della villa posta a distanza dal muro di dall'art. 873 C. oltre tre metri come stabilito civ. Quanto al profilo sub B) dello stesso motivo, correttamente la corte d'appello aderendo al giudizio del Tribunale, ha ritenuto non provato l'esercizio da parte del PI della veduta sul fondo del LO, dalla sommità del muro costruito 7 sul confine, specificando che la mancanza di prova riguardava in particolare la prospectio, cioè la possibilità di sporgere il capo e di guardare nelle diverse direzioni in modo agevole e non pericoloso, artificiali (v. sent. senza l'uso di mezzi trattandosi di un muro 5557/88), requisito che, alto m. 7,30 dal piano di calpestio, andava provato, come già asserito dal Tribunale, sulladimostrando la possibilità di accedere sommità del muro e di stazionare su di esso in FT non pericolosa al fine di maniera comoda e consentire l'affaccio. A ragione, pertanto, la corte d'appello ha ritenuto insufficiente a comprovare la veduta, la sola presenza della ringhiera;
né il generico riferimento ad una foto, che si assume non contestata, può invalidare il giudizio espresso dalla corte sul punto, dal momento che nulla si dice in ordine allo stato dei luoghi raffigurati per cui l'omesso esame della fotografia non può Né, ritenersi decisivo ai fini del decidere. infine, può censurarsi la mancata richiesta di informazioni al comune, né la mancata ammissione di C.T.U., entrambi riservati al potere discrezionale del giudice di merito ed in ogni caso non necessari 8 ad accertare lo stato dei luoghi. Quanto, al profilo sub C) del motivo in esame, la censura è inammissibile per carenza d'interesse del ricorrente, dal momento che la corte ha ritenuto il muro una vera e propria costruzione. Il ricorso va, pertanto, respinto con la FT2 condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei resistenti, spese che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei resistenti, spese che si 173.300. liquidano in £. oltre £. 3.000.000 109T 250.000 per onorari. 456T 60000 For 310000 Così deciso in Roma il 22 gennaio 2001. NC TT est. IL CANCELLIERECT Frances UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA dataRegistrato in OTT 2081rie 4 DEPOSITATOPOSITATO IN CANCELLERIA 47.959 versate £. 310.000al n. AGO. 2001 Roma (lire trecentoolecimila IL CANCELLIERE CT - p. Cirigento e Servizi (Dott.ssa Maria Gra FILIPPC) Il Responsabile Ser i Giudiziari Francesy (Dr. M. RACCICHAINI) EMRA a