CASS
Sentenza 12 marzo 2015

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integra il reato di fallimento cagionato per effetto di operazioni dolose la condotta dell'amministratore che ometta il versamento delle imposte dovute - in relazione ai profitti realizzati mediante operazioni di 'trading' immobiliare - gravando così la società da ingenti debiti nei confronti dell'erario e successivamente proceda alla distribuzione dei predetti utili a favore dei soci, in quanto allorché l'assegnazione dell'utile avvenga senza la pre-deduzione dell'onere tributario e della conseguente penalità tributaria - che sorge al momento dell'erogazione della ricchezza - si concreta una manomissione della ricchezza sociale, trattandosi di distribuzione che eccede quanto di pertinenza dei soci.

Commentari2

  • Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026

    Massima Nel reato di fallimento cagionato da operazioni dolose (art. 223, co. 2, n. 2, L. fall.), la nozione di “operazione” è più ampia della singola azione e può comprendere anche condotte omissive quando siano il frutto di una scelta gestionale deliberata, sistematica e protratta nel tempo (es. reiterato inadempimento di obblighi erariali e previdenziali), idonea ad aumentare prevedibilmente l'esposizione debitoria e a determinare il dissesto, specie per l'inevitabile carico sanzionatorio e accessorio. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2015, n. 17355
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17355
Data del deposito : 12 marzo 2015

Testo completo