Sentenza 12 marzo 2015
Massime • 1
Integra il reato di fallimento cagionato per effetto di operazioni dolose la condotta dell'amministratore che ometta il versamento delle imposte dovute - in relazione ai profitti realizzati mediante operazioni di 'trading' immobiliare - gravando così la società da ingenti debiti nei confronti dell'erario e successivamente proceda alla distribuzione dei predetti utili a favore dei soci, in quanto allorché l'assegnazione dell'utile avvenga senza la pre-deduzione dell'onere tributario e della conseguente penalità tributaria - che sorge al momento dell'erogazione della ricchezza - si concreta una manomissione della ricchezza sociale, trattandosi di distribuzione che eccede quanto di pertinenza dei soci.
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Massima Nel reato di fallimento cagionato da operazioni dolose (art. 223, co. 2, n. 2, L. fall.), la nozione di “operazione” è più ampia della singola azione e può comprendere anche condotte omissive quando siano il frutto di una scelta gestionale deliberata, sistematica e protratta nel tempo (es. reiterato inadempimento di obblighi erariali e previdenziali), idonea ad aumentare prevedibilmente l'esposizione debitoria e a determinare il dissesto, specie per l'inevitabile carico sanzionatorio e accessorio. Massima a cura dell'Osservatorio Reati Fallimentari e Tributari Vuoi approfondire l'argomento? Il nostro Studio monitora ogni giorno le più rilevanti sentenze di merito e legittimità in …
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1. Il ricorso è parzialmente fondato, per quanto si dirà, e la sentenza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, con riguardo al trattamento sanzionatorio, che va rideterminato. Nel resto, il ricorso va rigettato, perché infondato. 2. Non è fondato il primo motivo. La condotta descritta nell'imputazione, e ritenuta dai Giudici di merito, è sussumibile nella fattispecie di bancarotta impropria per cagionamento del fallimento mediante operazioni dolose, per la cui integrazione è sufficiente il dolo generico. 2.1. Secondo la testuale previsione normativa di cui all'art. 223 co. 2 n. 2 L.F., la causazione del fallimento deve essersi verificata con dolo o per effetto di operazioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/03/2015, n. 17355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17355 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2015 |
Testo completo
1 7 35 5 /1 5 ле REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 12/03/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 925/2015 Dott. MARIA VESSICHELLI - Consigliere - Dott. GRAZIA MICCOLI REGISTRO GENERALE N. 37885/2013- Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO - Rel. Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO Dott. FERDINANDO LIGNOLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE VI N. IL 25/05/1960 IZ FR N. IL 06/07/1966 avverso la sentenza n. 3177/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 08/11/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Pasquale Fimiani, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per i capi A2, B1, C2, C3 (limitatamente al pagamento a favore della Jovinelli SR) e D2. Rigetto nel resto. Per le parti civili Fallimento OPERAE PARTNERS, Fallimento OPERAE PARLAMENTO, Fallimento CI MM ST compare l'avv. Fornari, il quale insiste per la reiezione dei ricorsi e deposita conclusioni scritte e nota spese. Per il ricorrente CA è presente l'Avvocato Mercurio in sost. Avv. Volo, il quale chiede l'accoglimento del ricorso. Per il ricorrente ZZ è presente l'Avvocato Fabio Lattanzi, il quale chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. CA VI e ZZ SC sono imputati a vario titolo - il primo in qualità di amministratore unico (e poi amministratore di fatto fino al fallimento) ed il secondo quale amministratore di fatto fino al fallimento di bancarotta fraudolenta documentale, patrimoniale distrattiva e per aver cagionato il fallimento per effetto di operazioni dolose con riferimento ai seguenti fallimenti: Fallimento OPERAE ABRUZZI, Fallimento OPERAE PARTNERS, Fallimento OPERAE PARLAMENTO, Fallimento CI MM ST, i primi due dichiarati il 17 dicembre 2010 e gli altri il 16 dicembre 2010 dal tribunale di Milano.
2. Le particolari operazioni dolose contestate agli imputati erano così strutturate: a. in primo luogo si realizzavano plusvalenze attraverso operazioni di trading immobiliare;
b. poi si ometteva il versamento delle imposte dovute in relazione ai profitti realizzati con le predette operazioni immobiliari, così gravando la società da ingenti debiti nei confronti dell'erario; c. successivamente, si procedeva alla distribuzione degli utili a favore dei soci (anno 2008); d. poi, dopo che la società fallenda era stata integralmente depauperata, non avendo più la titolarità di immobili né gli utili derivanti dalle plusvalenze, ma essendo unicamente gravata da ingenti debiti erariali, si trasferivano (dicembre 2008) le quote sociali alla SKT Srl, società amministrata da TT GI GU, inattiva e del tutto depatrimonializzata;
e. infine, la società ceduta restava del tutto inattiva sino alla sentenza dichiarativa di fallimento, omettendo di eseguire il pagamento delle imposte dovute e con ciò determinando l'aumento dell'esposizione debitoria.
3. Quanto alla bancarotta distrattiva, venivano contestati agli imputati più episodi riferibili alle varie società fallite, in cui si eseguivano pagamenti privi di reale giustificazione e comunque per importi così elevati da non essere in alcun modo giustificabili dalla causale indicata.
4. Infine, veniva contestata la bancarotta documentale con riferimento alle società OPERAE PARLAMENTO e CI MM ST.
5. Gup del Tribunale di Milano dichiarava gli imputati responsabili dei reati ascritti (salvo assoluzione per il capo A1) e, concesse ad entrambi le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, ritenuti i fatti uniti dal vincolo della continuazione ex art. 81 cpv c.p., applicata la riduzione per il rito prescelto, condannava CA VI alla pena di 4 anni di reclusione e ZZ SC alla pena di anni 3 e mesi 8 di reclusione, con condanna al risarcimento e provvisionale in favore dei fallimenti costituitisi parte civile.
6. La Corte d'appello di Milano, confermando l'impostazione generale della sentenza di primo grado ed in parziale riforma della stessa, ha assolto entrambi gli imputati del delitto di cui al capo C1 (bancarotta fraudolenta documentale della società OPERAE PARLAMENTO), : confermando nel resto. Per l'effetto, ha ridotto le pene ad anni 3 e mesi 10 di reclusione per CA VI ed anni 3 e mesi 6 di reclusione per ZZ SC.
7. Contro la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati per i seguenti motivi:
8. CA VI 2 a. b. violazione di legge e vizio di motivazione (carenza e manifesta contraddittorietà) in relazione alle contestazioni di bancarotta per operazioni dolose ai sensi dell'articolo 223, comma 2, numero 2, della legge fallimentare. Sotto tale profilo la difesa ricorrente ritiene che il disvalore delle condotte si esaurisse nell'evasione dell'imposta, per cui potevano contestarsi solamente le fattispecie di reato previste dal decreto legislativo 74 del 2000. Violazione di legge, nonché carenza e manifesta contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla ritenuta valenza di bancarotta delle operazioni ulteriori e successive all'omesso versamento dell'imposta. Sotto tale profilo si contesta che tali operazioni abbiano cagionato alla società un pregiudizio economico e si pongano in rapporto di [ causalità con il successivo fallimento. Secondo la difesa se, • come nel caso di specie, le operazioni risultano neutre sotto il - . profilo patrimoniale, mai potranno configurare il reato di cui - all'articolo 223, comma 2, numero 2, della legge fallimentare. • In particolare, almeno con riferimento a due delle quattro società (CI MM ST e OPERAE PARLAMENTO) non vi era stata effettiva distribuzione di utili, ma solo una compensazione contabile, cui non era seguita un'effettiva fuoriuscita di denaro dal patrimonio della società, per cui mancava in radice la deminutio patrimonii. Per quanto riguarda la parte di utili che non andava in compensazione дни con pregresse poste creditorie, non basta, secondo la difesa, l'accertamento della diminuzione patrimoniale, ma occorre verificare anche il nesso causale con il fallimento (sul punto non vi sarebbe risposta in motivazione). Anche la cessione delle quote alla SKT Srl non aveva comportato alcuna modifica patrimoniale delle società e quindi non poteva configurare il reato contestato. Non vi sarebbe, poi, in sentenza, alcuna motivazione in ordine al fatto, prospettato dalla difesa, che le cessioni societarie erano dirette ad ottenere l'estinzione del debito tributario mediante la ricapitalizzazione da parte di investitori esteri. Infine, si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 3 c. Violazione degli articoli 216 e 223 della legge fallimentare, carenza e manifesta contraddittorietà della nonché motivazione, con riferimento alla ritenuta valenza distrattiva delle operazioni infragruppo;
con tale motivo di ricorso si lamenta che la sentenza impugnata abbia indistintamente classificato come distrattivi tutti i versamenti di denaro effettuati dalle società fallite negli anni in cui avevano concluso le operazioni di trading immobiliare, senza distinzione tra le operazioni infra gruppo e quelle a favore di terzi. Per le prime, la valutazione dei pagamenti andava effettuata nell'ottica dei vantaggi compensativi. Secondo il ricorrente tali pagamenti erano la contropartita che le società controllate, una volta concluse le operazioni e conseguite le ingenti plusvalenze, avevano riconosciuto alle controllanti OPERAE SPA e Immofinanziaria per il contributo da queste fornite alla conclusione delle operazioni. d. Violazione degli articoli 216 e 223 della legge fallimentare, nonché carenza e manifesta contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla ritenuta valenza distrattiva- dissipatoria dei pagamenti effettuati da OPERAE ABRUZZI SR in favore di società esterne al gruppo. Sotto tale profilo si contesta il ragionamento effettuato dalla Corte d'appello, la quale ha ritenuto sussistenti le distrazioni per il solo fatto che le giustificazioni dei pagamenti erano generiche o mancanti o che il valore delle prestazioni non era congruo. Con riferimento a quest'ultimo elemento, si afferma che la non congruità dell'importo sarebbe incompatibile con la non inerenza dell'operazione all'oggetto sociale. e. Assoluta mancanza di motivazione in relazione al capo B2 dell'imputazione, ove è contestato, come ipotesi di bancarotta per distrazione, il pagamento avvenuto nell'ottobre 2004 da parte di OPERAE PARTNERS a favore di OPERAE PARLAMENTO della somma di euro 3,2 milioni a titolo di diritto di opzione di acquisto su immobile. f. Violazione degli articoli 216 e 223 della legge fallimentare, nonché carenza e manifesta contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla ritenuta valenza distrattiva- dissipatoria dei pagamenti effettuati da OPERAE PARLAMENTO 4 Srl in favore di società esterne al gruppo;
anche in questo caso si contesta il ragionamento attuato dalla Corte, laddove ha ritenuto che, trattandosi di pagamenti con causali generiche, gli stessi sarebbero ex se illeciti. Il motivo fa riferimento ai pagamenti effettuati in favore delle società REAL DEVELOPMENT, MM JOVINELLI ed alla cessione a SPORT GARDEN 90 S.r.l. del contratto di leasing stipulato con la Locat S.p.A.. Nel caso di cessione da parte del fallito di un contratto di locazione finanziaria ad altro utilizzatore sussiste il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione soltanto qualora possa accertarsi che la prosecuzione del rapporto da parte del curatore fallimentare avrebbe in concreto costituito una risorsa economica per i creditori e non soltanto un onere. (Sez. 5, n. 9427 del 03/11/2011 - dep. 12/03/2012, P.M. in proc. Cannarozzo e altro, Rv. 251996). g. Violazione degli articoli 216 e 223 della legge fallimentare, nonché carenza e manifesta contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla ritenuta valenza distrattiva- dissipatoria dei pagamenti effettuati da CI MM ST SR in favore di società esterne al gruppo. h. Violazione degli articoli 216 e 223 della legge fallimentare, contraddittorietà della nonché carenza e manifesta motivazione, con riferimento all'ipotesi di bancarotta documentale della società CI MM ST SR. Sotto tale profilo si sostiene che l'informativa del 19 settembre 2011 della curatrice fallimentare chiariva che le carenze documentali non avevano ostacolato l'accertamento delle movimentazioni finanziarie della società e che la semplice irregolarità contabile, non accompagnata da un concreto ostacolo all'accertamento, non poteva configurare il reato di bancarotta fraudolenta documentale. In secondo luogo, si sostiene l'estraneità dell'imputato CA rispetto a questa contestazione, atteso che il TT, cessionario delle società, aveva dichiarato di avere ricevuto tutta la documentazione contabile. i. Violazione dell'articolo 223 della legge fallimentare, nonché carenza e manifesta contraddittorietà della motivazione, con 5 riferimento al ritenuto coinvolgimento di VI CA nelle ipotesi di bancarotta contestate;
secondo la difesa ricorrente la Corte d'appello avrebbe ritenuto l'imputato coinvolto in prima persona nelle scelte e nelle operazioni distrattive per il solo fatto che egli era il riferimento principale del gruppo, attribuendogli una responsabilità per posizione. j. assoluta mancanza della motivazione in relazione ai motivi di appello depositati il 15 maggio 2012. k. mancanza della motivazione in relazione alla riproposizione dell'istanza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen.; lamenta il ricorrente che a fronte della richiesta di "recupero" dell'originaria richiesta di patteggiamento (anni 3 e mesi 6 di reclusione) - su cui aveva convenuto anche il pubblico ministero in occasione della discussione all'esito del giudizio abbreviato, a fronte del buon comportamento processuale del CA, che aveva collaborato con l'autorità giudiziaria e corrisposto importanti somme di denaro alla curatela la Corte si sia limitata ad una motivazione di stile, affermando che la pena non poteva essere recuperata perché non adeguata al disvalore della complessiva condotta. I. mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'invocato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante, sulla considerazione che il CA aveva corrisposto ingenti somme alle procedure concorsuali ed aveva autorizzato l'avvocato Meliadò a disinvestire alcuni fondi e a versare le relative somme in favore delle procedure suddette. La motivazione, poi, sarebbe manifestamente illogica nella parte in cui non riconosce, come elemento favorevole ai fini della richiesta difensiva, alcun rilievo ai versamenti operati attraverso la società VI SR in relazione al proposto concordato fallimentare. m. mancanza, contraddittorietà ed evidente illogicità della motivazione in ordine alle statuizioni civili. Segue un approfondimento sulle operazioni infra gruppo e sul dettaglio dei pagamenti. 6 9. ZZ SC a. violazione degli articoli 125, comma 3, cod. proc. pen., 216 e 223 della legge fallimentare, nonché vizio di motivazione con riferimento alla qualifica di amministratore di fatto;
in particolare si lamenta che la Corte d'appello, pur a fronte delle specifiche doglianze contenute nell'atto di impugnazione, non abbia svolto alcuna logica argomentazione volta a chiarire a che titolo il ZZ abbia contribuito alla perpetrazione delle decine di operazioni oggetto del capo di imputazione. Non sarebbero sufficienti i riferimenti al fatto che il ZZ aveva avuto numerosi contatti con il TT, cessionario delle quote delle società dichiarate fallite, aveva fatto parte del comitato finanziario del gruppo ed era l'alter ego di CA. Sotto il primo profilo si ritiene che i contatti con l'acquirente delle società derivassero dal fatto che il ZZ, quale amministratore della capogruppo, era in grado di reperire quanto necessario per la procedura fallimentare delle società cedute. Quanto alla partecipazione al comitato finanziario, trattasi di elemento da cui non può logicamente desumersi che il ZZ abbia avuto un ruolo operativo nell'ambito del gruppo. Infine, si contesta che la Corte abbia genericamente valorizzato l'affermazione della coimputata Di PL, secondo cui il ZZ era l'alter ego di CA in tutte le operazioni che hanno interessato il gruppo. b. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli articoli 110, 40 del codice penale, nonché 216 e 223, comma 2, della legge fallimentare;
si contesta, in particolare, che la scelta di non pagare le imposte risale ad una decisione del CA, presa negli anni 2005-2006, mentre le successive operazioni (distribuzione degli utili e cessione delle quote nel 2008) non costituiscono operazioni idonee sotto il profilo causale a determinare lo stato di insolvenza delle società. Vengono riproposte, con autonome considerazioni, le doglianze già contenute nel ricorso del CA in ordine al depauperamento delle società ed al nesso causale con il fallimento. c. Violazione degli articoli 133 e 69 del codice penale, nonché vizio di motivazione sul punto;
secondo la difesa ricorrente il 7 fondamento dell'omessa riduzione della pena fondata sull'asserita intensità del dolo si pone in termini di illogicità con le stesse premesse della sentenza impugnata, per cui il protagonista assoluto con ruolo di preminenza sarebbe stato il CA, mentre il ZZ viene individuato quale collaboratore, sia pure di primo piano. Anche per quanto riguarda il bilanciamento delle circostanze, la Corte d'appello non avrebbe fornito alcuna logica argomentazione volta a confutare i rilievi proposti con i motivi di appello;
in particolare, l'illogicità risiederebbe nel fatto che nonostante l'irrogazione di una pena inferiore a quella richiesta dall'imputato con la proposta di patteggiamento, non sia conseguita una medesima valutazione positiva in tema di bilanciamento delle circostanze. Con motivi nuovi depositati in cancelleria il 17 giugno 2014, i difensori del CA hanno approfondito alcuni aspetti del ricorso che hanno ricevuto, nell'ultimo periodo, una particolare considerazione nella giurisprudenza di legittimità; la difesa si riferisce, in particolare, alla motivazione circa il ritenuto coinvolgimento di VI CA nelle ipotesi di bancarotta, senza alcuna dimostrazione di un diretto coinvolgimento dello stesso nella gestione operativa o quanto meno della conoscenza delle scelte gestionali. La motivazione della sentenza sarebbe altresì difettosa per quanto riguarda l'inquadramento delle dinamiche funzionali dei gruppi societari, senza tener conto del fatto che i vantaggi compensativi devono essere valutati tenuto conto della complessiva situazione societaria nell'ambito del gruppo;
in particolare, le società controllate avevano riconosciuto delle somme ad Operae S.p.A. ed Immofinanziaria S.p.A. per il determinante contributo da queste fornito alla conclusione delle operazioni che avevano generato consistenti plusvalenze. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Entrambi i ricorsi sono infondati, salvo quanto si dirà appresso.
2. Il primo motivo sollevato da CA VI è infondato;
come ha 1 correttamente osservato la Corte d'appello, le norme sulla bancarotta e quelle sulle violazioni fiscali tutelano interessi completamente diversi (l'uno l'interesse dei creditori alla soddisfazione delle 8 obbligazioni, l'altro quello dello Stato all'incasso dei tributi), per cui non può dirsi che la realizzazione delle violazioni fiscali, per mancato versamento delle imposte, assorba il reato di bancarotta fraudolenta conseguente ad operazioni dolose, i cui elementi costitutivi sono del tutto diversi (tanto che si può avere violazione fiscale senza bancarotta e viceversa). Nel caso di specie, è ovvio che i due reati potevano concorrere, atteso che la bancarotta non si esauriva certo nel semplice mancato pagamento dell'imposta, né, d'altronde, l'evasione fiscale poteva di per sé integrare bancarotta. Ed invero, la condotta tenuta dagli imputati ricorrenti in tanto ha cagionato il fallimento, per mezzo di operazioni dolose, in quanto ha successivamente proceduto alla distribuzione di utili "fittizi", perchè derivanti dall'illecita sottrazione agli obblighi di legge;
sul punto si veda Sez. 5, n. 17692 del 18/02/2009, Ferrari, Rv. 243612, secondo cui in tema di illegale ripartizione di utili, la distribuzione di somme di denaro corrispondenti ad asseriti utili "in nero" concreta ancorché - essi rappresentino il profitto effettivo della gestione una manomissione del capitale che integra la bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto, ancorché l'utile non costituisca di per sé l'oggetto materiale della condotta di distrazione fraudolenta, essendo di spettanza dei soci e non della società, quando la sua assegnazione avvenga senza la pre-deduzione dell'onere tributario e della conseguente penalità tributaria (che sorge al momento della erogazione della ricchezza) si riscontra manomissione della ricchezza sociale poiché la distribuzione eccede quanto di pertinenza dei soci. 灿 3. Pure il secondo motivo è infondato;
richiamato quanto osservato al motivo precedente, si deve ulteriormente osservare che le condotte successivamente attuate erano il frutto di un complessivo disegno frodatorio e che il fallimento non è stato causato esclusivamente dal mancato pagamento delle imposte, giacchè se non vi fosse stata distribuzione degli utili ai soci le società sarebbero rimaste probabilmente capienti ed avrebbero potuto soddisfare, sebbene con ritardo e con maggiorazione di interessi e penali, il debito tributario, che costituiva, ovviamente, solo una porzione dei ricavi ottenuti dalle vendite degli immobili. Indubbio, comunque, il contributo causale della distribuzione degli utili non legalmente conseguiti. La contestazione circa la natura compensativa di parte degli utili è generica e, come tale, irrilevante, posto che non consente di valutare 9 4. l'incidenza causale di tale parte, fermo restando che, anche a ritenere fondate le censure del ricorrente, vi sarebbe stato semmai il concorso tra una bancarotta fraudolenta (per la parte di utili distribuiti) ed una preferenziale (per la parte di utili compensati con crediti dei soci), con aggravamento della posizione degli imputati, ai quali invece è stato contestato un solo reato. Quanto alla mancata motivazione circa il nesso causale delle operazioni dolose con il fallimento, per quanto riguarda la parte di utili che non andava in compensazione con pregresse poste creditorie, la censura è affetta da una genericità tale da non consentire un controllo di legittimità, non essendo stato in grado il ricorrente di indicare dati precisi a fronte dei quali potersi fondatamente desumersi che il fallimento non era collegato alla distribuzione di utili "fittizi" (quando invece risulta evidente che proprio tale operazione fu la principale causa di spoliazione delle società, assieme ai pagamenti non giustificati). Peraltro, del tutto scorretta è la scomposizione analitica delle condotte in singoli episodi, giacchè la caratteristica dell'operazione dolosa è data proprio dal fatto che normalmente non si tratta di un singolo atto, ma di una concatenazione di operazioni, complessivamente destinate a provocare, consapevolmente, il dissesto della società. Non ha senso, pertanto, nemmeno chiedersi se la cessione delle quote alla SKT Srl abbia comportato alcuna modifica patrimoniale delle società, giacchè non sono stati individuati tanti reati quante sono le singole condotte (mancato pagamento dell'imposta, distribuzione di utili fittizi, cessione delle quote, inattività successiva, ...), ma piuttosto un unico reato di operazioni dolose che accomuna finalisticamente tutti i singoli episodi in un complessivo disegno criminoso volto alla spoliazione della società e poi alla cessione a terzi per tentare di sottrarsi alle relative responsabilità. Quanto al fatto, prospettato dalla difesa, che le cessioni societarie fossero dirette ad ottenere l'estinzione del debito tributario mediante la ricapitalizzazione da parte di investitori esteri, la circostanza, oltre che inverosimile, è rimasta sfornita di idonea prova. Infine, la censura attinente alla contestata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato è generica e comunque tutta argomentata in fatto, e pertanto inammissibile. 10 5. 6. 7. 8. Il motivo successivo affronta la tematica delle operazioni infragruppo;
il motivo di ricorso, però, è manifestamente infondato. Sulle operazioni infra gruppo, infatti, c'è motivazione specifica alle pagine 62, 66 e 67 della sentenza, ove si afferma, correttamente, che tale tipologia di operazioni deve comunque essere sorretta da una causale effettiva, mentre nel caso di specie ciò che mancava era proprio l'esistenza di una causale giustificativa reale e congrua a sostegno dei pagamenti effettuati in favore della capogruppo. In più, il vantaggio compensativo determinato dall'appartenenza al gruppo doveva essere oggetto di indicazione specifica, non potendo consistere in generiche affermazioni, né tantomeno collegarsi alla entità delle plusvalenze realizzate dalle società poi fallite. Passando ai pagamenti distrattivi, è evidente che, accertata la non congruità dell'importo pagato, la differenza per eccesso configura atto distrattivo, in quanto determina ingiustificatamente un'uscita patrimoniale. In merito alla causale dei pagamenti, la mancanza di prova in ordine alla effettività delle prestazioni sottostanti, valutata nel contesto complessivo delle operazioni realizzate in quegli anni dagli imputati, è elemento sufficiente per far ritenere tali pagamenti ingiustificati e quindi qualificarli quali atti di natura distrattiva. A fronte delle valutazioni sistematiche operate dalla Corte, la difesa non ha opposto che generiche osservazioni (di cui si darà conto nell'analisi dei motivi successivi), insufficienti a superare le lacune riscontrate e ad attribuire causali effettive agli ingentissimi pagamenti effettuati dalle società, successivamente abbandonate al fallimento. Quanto alla censura sul capo B2 dell'imputazione, il ricorrente si limita ad osservare come "in realtà si trattasse di una normalissima operazione di trading immobiliare, compiuta nell'esclusivo interesse della società che l'ha condotta". Osservazione, questa, evidentemente generica e non suscettibile di superare le valutazioni conformi delle sentenze di primo e secondo grado. Ne consegue la sua inammissibilità. Con riferimento alla ritenuta valenza distrattiva-dissipatoria dei pagamenti effettuati da OPERAE PARLAMENTO Srl in favore di società esterne al gruppo, il motivo è generico laddove afferma - in merito ai pagamenti effettuati in favore delle società REAL DEVELOPMENT - che la decisione della Corte non tiene conto delle esaurienti e 11 9. 10. documentate spiegazioni fornite nell'atto di appello circa la legittimità e l'inerenza di quei versamenti e, comunque, il rinvio all'appendice del ricorso non fa che introdurre questioni di merito non suscettibili di riesame in sede di legittimità, attenendo alla valutazione degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico- giuridici (la motivazione sul punto si rinviene alla pagina 71 della sentenza, laddove si afferma altresì che il GRUPPO CREDSEC, citato nei servizi resi dalla REAL DEVELOPMENT, in realtà non risulta aver svolto alcuna attività nell'operazione di vendita, così come non risulta che la società inglese sia riconducibile al sig. Della Valle. Si tratta di ricostruzioni in fatto che sono riservate ai giudici di merito e che non possono essere rimesse in discussione davanti a questa Corte di legittimità sulla base di mere affermazioni o diverse valutazioni probatorie contenute nel ricorso). Quanto al pagamento in favore della MM JOVINELLI, è lo stesso ricorrente ad affermare, alla pagina 62 del ricorso, che le provvigioni applicate agli intermediari immobiliari si attestano intorno al 2% rispetto al prezzo di vendita, mentre nel caso di specie la provvigione riconosciuta si attestava su una percentuale del 15%, assolutamente sproporzionata, che peraltro assorbiva l'intera differenza di prezzo tra i due contratti, rendendo del tutto oscura la motivazione che spingeva l'imprenditore ad optare per il contratto più elevato, laddove la differenza di prezzo non sarebbe stata da lui incassata, bensì interamente assorbita dalla provvigione verso l'intermediario. Quanto, infine, alla cessione del contratto di leasing, che vi sia stata una svista del curatore è affermazione del tutto apodittica e comunque erronea, dal momento che la Corte spiega a pagina 72 della sentenza il conteggio effettuato, nonché i motivi per cui (correttamente) ha detratto dai canoni di locazione finanziaria quanto incassato dai terzi a titolo di locazione ordinaria (si veda l'ultimo capoverso del 3.3). Qualora, peraltro, si volesse accedere alla tesi dell'errore, così come prospettato dalla difesa ricorrente, ci si troverebbe di fronte ad un vero e proprio travisamento della prova, il 12 quale però necessita di una indicazione ben più specifica, specie a fronte di una doppia conforme. Senza dimenticare, poi, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto solo nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronuncia conforme il limite del "devolutum" non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice di appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cassazione penale, sez. II, 28 maggio 2008, n. 25883). In tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi a una «doppia pronuncia conforme>> e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l'eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità, ex art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (sez. 4, n. 20395 del 10 febbraio 2009). 11. Con riferimento alla ritenuta valenza distrattiva-dissipatoria dei pagamenti effettuati da CI MM ST SR in favore : di società esterne al gruppo, la censura è generica e ripropone comunque le questioni sull'onere della prova già affrontate in relazione al motivo numero 4. Donde la sua inammissibilità. 12. Con riferimento all'ipotesi di bancarotta documentale della società CI MM ST SR, il motivo è inammissibile nelia sua prima parte perché allega circostanze di fatto, senza suffragarle da idonea documentazione, che contrastano con quanto affermato sullo stesso punto ed in forza della medesima documentazione da parte della Corte d'appello, la quale alla pagina 73 della sentenza ha affermato che, proprio nella relazione del 19 settembre 2011, la curatrice aveva lamentato la frammentarietà e confusione della documentazione, tale da rendere assai difficoltosa la ricostruzione del movimento degli affari. Anche su tale aspetto, dunque, la difesa sembra dedurre in concreto un vero e proprio travisamento della prova, senza peraltro rispettare i canoni di specificità ed : autosufficienza del ricorso, come sopra richiamati. 13 13. Quanto al secondo aspetto di censura, esso è fondato;
effettivamente nell'atto di appello (pagina 78) c'era un riferimento specifico alla dichiarazione di TT di aver ricevuto la documentazione contabile. Sul punto, però, la Corte (pagina 73) non dice una sola parola, così incorrendo in vizio di motivazione per mancata risposta specifica alla deduzione puntuale svolta con l'appello. Il motivo di ricorso è estensibile, essendo identica la posizione dei due imputati sul punto. Ne consegue l'annullamento della sentenza limitatamente al capo D1, per difetto di motivazione in ordine al ruolo svolto dagli imputati nella sottrazione dei libri sociali, che risultavano, invero, consegnati all'amministratore delle società cessionarie e della cui conservazione, pertanto, almeno fino a prova contraria, quest'ultimo doveva rispondere. 14. Quanto al ritenuto coinvolgimento di VI CA nelle ipotesi di bancarotta contestate, lamenta la difesa che la Corte d'appello avrebbe ritenuto l'imputato coinvolto in prima persona nelle scelte e nelle operazioni distrattive per il solo fatto che egli era il riferimento principale del gruppo, attribuendogli una responsabilità per posizione. La censura è infondata;
è più che ovvio che il semplice fatto di essere a capo di una organizzazione societaria non può comportare automaticamente l'affermazione di responsabilità per tutti gli illeciti che vengono commessi all'interno della stessa, ma nel caso in esame le valutazioni della Corte conseguono ad una analisi complessiva e sistematica delle condotte poste in essere dai vari protagonisti della vicenda. Se ne dà una spiegazione alla pagina 74 della sentenza;
motivazione che, specie se integrata con quella resa in primo grado, è più che sufficiente a superare il controllo di legittimità su una questione di merito. Si ricorda, infatti, che giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino;
conff. Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti;
Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano;
sez. 2, n. 19947 del 15 maggio 2008). 15. Quanto alla lamentata mancanza di motivazione in relazione ai motivi di appello depositati il 15 maggio 2012, la censura è generica ed inammissibile, in quanto non è possibile in cassazione fare 14 riferimento ad altri atti per la specificazione dei motivi di doglianza. Il semplice rinvio ad un secondo atto di appello, senza l'indicazione specifica dei motivi e delle ragioni di censura, non consente di valutare l'ammissibilità originaria di tale atto e dunque l'ammissibilità dell'odierna doglianza (cfr. Sez. 5, n. 2896 del 09/12/1998, La Mantia, Rv. 212610: In tema di ricorso per cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo "per relationem" ai motivi di appello, allo scopo di dedurre, con riferimento ad essi, la mancanza di motivazione della sentenza che si intende impugnare. Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità). 16. Il motivo relativo alla mancanza della motivazione in relazione alla riproposizione dell'istanza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen. rimane assorbito, atteso che il parziale annullamento della sentenza rimette al Giudice di appello anche le questioni sul trattamento sanzionatorio, conseguenziali all'eventuale assoluzione per il capo D1. Lo stesso è a dirsi per il motivo successivo e per quello relativo alle statuizioni civili. Quanto alla provvisionale, è pacifico che non è deducibile con il ricorso per cassazione la questione relativa alla pretesa eccessività della somma di denaro liquidata a titolo di provvisionale (Sez. 4, n. 34791 del 23/06/2010, Mazzamurro, Rv. 248348; Massime precedenti Conformi: N. 9266 del 1994 Rv. 199072, N. 6727 del 1995 Rv. 201775, N. 11984 del 1997 Rv. 209501, N. 4973 del 2000 Rv. 215770, N. 7031 del 2003 Rv. 223657, N. 36536 del 2003 Rv. 226454, N. 36760 del 2004 Rv. 230271, N. 40410 del 2004 Rv. 230105, N. 5001 del 2007 Rv. 236068; si veda anche Sez. 1, n. 44603 del 03/10/2013 dep. 05/11/2013, Falcucci, Rv. 257894, secondo cui è inoppugnabile, per assenza di una previsione di legge in tal senso, l'ordinanza con cui il giudice di appello rigetta la richiesta dell'imputato di sospensione, ai sensi dell'art. 600, comma terzo, cod. proc. pen., dell'esecuzione della condanna al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, disposta dal giudice di primo grado). 15 17. Il ricorso di ZZ SC è infondato;
la questione relativa alla qualifica di amministratore di fatto è una questione di fatto su cui vi è motivazione specifica e priva di evidenti vizi logici alla pagina 75 e pertanto non può formare oggetto di revisione in sede di legittimità. Per il resto, le prospettazioni difensive, oltre ad essere inammissibili in cassazione, in quanto costituiscono valutazioni del tutto opinabili e meramente alternative a quella operata dalla Corte d'appello, sono comunque del tutto infondate e pretestuose;
dalle intercettazioni puntualmente riportate in sentenza emerge, più che un ruolo di consulente del ZZ, una vera e propria preoccupazione di quest'ultimo di evitare il peggio. Emerge, inoltre, inequivocabilmente che il ZZ non si limitava a consigliare il TT, ma anzi assumeva direttamente le iniziative e contattava i consulenti al fine di gestire in prima persona una situazione che, evidentemente, riteneva riferibile al gruppo cedente. Quanto alla partecipazione al comitato finanziario, il ricorrente dimentica che gli elementi di prova vanno valutati sistematicamente e non in modo isolato ed autonomo;
è proprio la considerazione unitaria degli elementi indicati dalla Corte che ha portato a ritenere che il ZZ avesse concorso nella gestione della società, quale amministratore di fatto, anche prima dell'assunzione formale di ruoli operativi. Trattasi, comunque, di valutazioni di merito che sono state condotte dai giudici di primo e secondo grado nell'ambito dei poteri loro riservati e con motivazione che non si presta ad alcuna censura sotto il profilo della manifesta illogicità. Stesso discorso vale per quanto riguarda le dichiarazioni della coimputata Di PL, che hanno trovato riscontro in numerosi elementi, tutti concordanti nell'attribuire al ZZ il ruolo di concreto ed effettivo co-gestore fin da prima dell'assunzione di formali ruoli operativi. Occorre, infine, ricordare che il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino;
conff. Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti;
Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano;
sez. 2, n. 19947 del 15 maggio 2008). 18. Con il secondo motivo di ricorso, il ZZ contesta, in particolare, che la scelta di non pagare le imposte risale ad una decisione del CA, presa negli anni 2005-2006, mentre le successive operazioni 16 (distribuzione degli utili e cessione delle quote nel 2008) non costituirebbero operazioni idonee sotto il profilo causale a determinare lo stato di insolvenza delle società. Vengono poi riproposte, con autonome considerazioni, le doglianze già contenute nel ricorso del CA in ordine al depauperamento delle società ed al nesso causale con il fallimento. Quanto al primo aspetto, si ricorda che il ZZ non solo è stato ritenuto amministratore di fatto dal 2004 al fallimento, ma altresì che la decisione di non pagare i debiti tributari è stata ripetuta ad ogni esercizio successivo, fino al momento della cessione delle quote a terzi;
pertanto è evidente che, anche a prescindere dal ruolo di amministratore di fatto, il mancato pagamento dei debiti tributari è addebitabile anche a chi amministrava le società negli anni 2007-2008. Per il resto, si richiamano le considerazioni sul nesso causale già svolte con riferimento al ricorso del CA. 19. Il terzo motivo di ricorso, afferente alla pena, rimane assorbito dal : parziale annullamento della sentenza, come per il CA. 20. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui al capo D1 (bancarotta fraudolenta documentale), con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della corte d'appello di Milano. I ricorsi, per il resto, devono essere respinti. Spese civili al definitivo.
p.q.m.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo D1 (bancarotta fraudolenta documentale), con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della corte d'appello di Milano. : Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso il 12/03/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Paolo Giovanni Demarchi Albengo Maria Vessichelli DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 24 APR 2015 Qu west IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise