Sentenza 1 aprile 2016
Massime • 1
In tema di nuove contestazioni, gli effetti della decisione della Corte cost. n. 139 del 2015 - cha ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 517 cod. proc. pen. nella parte in cui non consentiva l'ammissione dell'imputato al giudizio abbreviato nelle ipotesi di contestazione di una circostanza aggravante già risultante dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale - si producono nei processi in corso alla data della predetta pronuncia, sempre che l'imputato abbia richiesto di essere ammesso al rito abbreviato immediatamente dopo la modifica dell'imputazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2016, n. 33080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33080 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2016 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 330 80/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 01/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 448/2016- MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. Presidente N. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - Consigliere - Dott. - Consigliere - N. 44312/2015 REGISTRO GENERALE Dott. ALDO ESPOSITO - Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI Dott. ANTONIO MINCHELLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IF TE N. IL 17/07/1977 IF UE N. IL 23/02/1988 RK ET N. IL 23/11/1987 avverso la sentenza n. 1/2015 CORTE APPELLO di ANCONA, del 22/04/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. F. Cores priti;
che ha concluso per es decepressoria de inqu isit ive del ricorso proposto de FA svela e il rifeers dei restruti ricors;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Simone Mancieer, du the dries to it rifetto di ricorn;
Udit i difensor Avv. Merco Scolari, Himve Douis, Francesco колте йомці, ли коммо мільто я'ессоримено -d- RITENUTO IN FATTO 1. Le due decisioni di merito Corte di Assise di Ancona del 11 marzo 2014 e Corte di Assise d'Appello di Ancona del 22 aprile 2015 - hanno affermato la penale responsabilità di FA TE, FA LA e RK ET per il delitto di omicidio volontario commesso in concorso. Il fatto oggetto del processo è rappresentato dalla morte violenta di T. L. avvenuta a seguito di aggressione portata, per quanto emerge dalle decisioni indicate, da FA TE e RK ET intorno alle ISIS del giorno ISIS Al fatto era presente anche la FA LA cui i giudici del merito attribuiscono il ruolo di istigatrice. Le due decisioni sono solo parzialmente conformi, nel senso che pur convergendo circa l'attribuzione materiale del fatto agli imputati - nell'ambito di una azione collettiva - ne divergono in rapporto al coefficiente psicologico e alla correlata aggravante della premeditazione, esclusa in primo grado e ritenuta sussistente in secondo grado, con accoglimento dell'appello proposto dall'accusa. In rapporto a tale divergenza va ricordato che all'esito del giudizio di primo grado, esclusa l'aggravante della premeditazione, il YR (si utilizzerà per comodità espositiva il nome e non il cognome dell'imputato) veniva condannato alla pena di anni 23 di reclusione (considerata l'incidenza della sola aggravante RM di cui all'art. 112 cod.pen.) la LA ad anni 21 di reclusione e lo ET ad anni 22, in assenza di attenuanti. All'esito del giudizio di secondo grado, riconosciuta come sussistente l'aggravante della premeditazione, il YR veniva condannato alla pena - le dell'ergastolo mentre venivano concesse con giudizio di equivalenza - circostanze attenuanti generiche alla LA e allo ET con condanna di questi ultimi alla pena di anni 21 di reclusione ciascuno (con diminuzione della pena inflitta, per il solo ET, rispetto all'esito del primo grado).
1.1 La vicenda risulta ricostruita con ampio riferimento al contenuto delle fonti dimostrative nella decisione di primo grado, cui può farsi rinvio. Alcuni aspetti vanno tuttavia ripresi, posto che la comprensione delle doglianze articolate dai due residui ricorrenti (la LA ha rinunziato al proposto ricorso) esige la individuazione delle linee ricostruttive adottate dai giudici della prima corte, in parte modificate - in peius - dalla Corte di Assise d'Appello. Va dunque, in sintesi, precisato che : i fatti maturano nell'ambito di un contrasto insorto, essenzialmente per ragioni di vicinato, tra la LA FA (donna di nazionalità albanese| ISIS con T.L. (la vittima) e D. e la ISIS Z.R. A. 2 T. tali contrasti si sarebbero verificati già nel ISIS quando IS IS D. si erano trasferiti in un appartamento posto nel medesimo stabile rispetto a quello già occupato dalla coppia IF Z. e avrebbero - preso le mosse da un primo episodio di tamponamento tra le auto all'interno del garage cul sarebbero seguiti altri screzi, alimentati dal particolare carattere impulsivo e irascibile della UE;
non è stato accertato se in tale ambito si sia realmente verificato anche un atto di molestia a sfondo sessuale in ipotesi commesso dall T. nei confronti di LA FA. Circa tale aspetto, di indubbio rilievo istruttorio, entrambe le decisioni di merito ritengono che in realtà tale molestia non si sia verificata (la LA viene ritenuta inattendibile) ma la donna ne aveva realmente prospettato l'esistenza sia al marito che non avrebbe dato particolare peso al fatto che al fratello TE. - - La ragione di tale 'invenzione' della LA era da ricercarsi nel malanimo ormai dalla stessa nutrito verso la coppia di vicini, tanto da invocare l'aiuto del fratello soggetto dall'indole particolarmente violenta, nota a tutti i protagonisti del fatto per realizzare una sorta di 'spedizione punitiva' nei confronti del T. Ciò posto, le due decisioni convergono su alcuni punti essenziali della ricostruzione ed in particolare sul fatto che l'azione delittuosa in parte - ammessa dagli stessi imputati venne posta in essere dal TE con l'ausilio - RM dello ET mentre la donna ne attendeva gli esiti nei pressi a bordo di un'auto presa a noleggio. incappucciatiRisulta accertato, in particolare, che ad affrontare il T. furono i due uomini e che l'azione si svolse in rapida sequenza con l'utilizzo di un corpo contundente rigido (verosimilmente una mazza da baseball che i ISIS Z. FA avevano in casa e che non è stata più reperita) e un mezzo tagliente, con alta probabilità un cutter. La vittima venne raggiunta da più colpi (cinque) portati con la mazza che andarono ad infrangersi sul braccio sinistro del T. con alta probabilità portato verso il viso a scopo di difesa. Nessuno di tali colpi fu tale da provocare conseguenze di rilievo. Oltre a tali colpi, però, la vittima venne ferita al volto con il cutter in un primo momento alla guancia sinistra, con taglio trasversale di circa 13 centimetri di lunghezza, e poco dopo alla gola, con taglio di lunghezza analoga (circa 14 cm.) che venne tuttavia assististo da una certa forza, tanto da determinare la recisione della vena giugulare sinistra. I T. non perse subito conoscenza e - una volta dileguatisi i suoi assalitori riuscì a percorrere alcuni metri, comprimendo la ferita con la mano, sì da giungere in una vicina piazzetta dove allertò dei passanti che chiamarono i soccorsi. 3 Riusciva ancora a parlare ed affermò.. mi hanno rapinato, mi hanno sgozzato da dietro... La morte subentrò dopo circa un'ora dal fatto, nonostante le attività di soccorso, per anemia emorragica acuta. Come si è detto, le due decisioni di merito divergono sotto il profilo della individuazione qualitativa dell'elemento psicologico del reato e della premeditazione dell'omicidio. La ricostruzione dei complessi antecedenti causali, oltre che delle modalità di realizzazione del fatto, porta la Corte di primo grado ad affermare che ' non risulta che gli imputati abbiano mai manifestato una chiara volontà omicida'. Ad avviso dei primi giudici di merito assistiti da ascolto diretto delle fonti -P dimostrative - la volontà lesiva, alimentata dalla narrazione che la LA aveva fatto al ISIS delle molestie (o della violenza sessuale) era di certo maturata con l'intenzione di dare al T. una 'lezione' e con la probabile volontà di segnare il volto della vittima con uno sfregio, come effettivamente avvenuto nella prima parte dell'azione. La progressione dell'azione con l'ulteriore colpo inferto alla gola - in tale quadro - viene ritenuta frutto di una volontà primaria del TE insorta 'In corso d'opera', anche in rapporto alla particolare indole violenta del soggetto, mentre gli altri concorrenti vengono ritenuti portatori di un dolo eventuale di omicidio, correlato all'accettazione del rischio derivante dalla programmata attività lesiva e RM dalla conoscenza della impulsività dell'esecutore materiale. Tale inquadramento deriva essenzialmente dalla valorizzazione di alcuni segmenti della copiosa istruttoria, così riassumibili : - la teste F.S. persona che sino al luglio del 2011 (pochi mesi prima del fatto) aveva avuto una intensa frequentazione, nonché una relazione omosessuale, con la LA aveva illustrato senza reticenze l'atteggiamento psicologico di costei in termini di forte aggressività e volontà lesiva ma senza narrare in modo preciso di una volontà di eliminazione fisica del T. posto che l'unica espressione riferita in tal senso io l'ammazzo, noi albanesi non ci mettiamo niente' viene ritenuta profferita in un impeto d'ira. Si tratta di un teste che assume una posizione tendenzialmente 'neutra' essendosi distaccata sul piano sentimentale e relazionale dalla LA già da tempo;
la stessa narrazione che la LA fa al fratello dell'affronto sessuale ricevuto è strumentalmente finalizzata ad ottenere 'soddisfazione' non attraverso l'uccisione del T. ma con una severa lezione, cui si unisce lo sfregio simbolico, effettivamente realizzato, che avrebbe scarso senso in ipotesi di deliberata ab initio volontà omicida;
- la stessa moglie della vittima ha riferito di aver percepito, tempo addietro, una frase di certo minacciosa non decisiva circa l'aspetto finalistico (io li faccio venire qua e col coltello vediamo quello che dobbiamo fare) ; le risultanze medico-legali confermano che lo sfregio alla guancia venne inferto prima del taglio al collo, in ciò alimentando la tesi del finalismo lesivo e altamente simbolico, cui segue un dolo d'impeto dell'esecutore con conseguenze letali.
1.2 A fronte di tali considerazioni, qui riportate in sintesi, la Corte di secondo grado ritiene non correttamente inquadrato il punto. Prima di illustrare, tuttavia, la linea decisòria del giudici di secondo grado, occorre precisare alcune questioni di carattere strettamente processuale. La prima riguarda la contestazione suppletiva della premeditazione - operata in udienza dibattimentale il 28 ottobre 2013 - e il tema del rito abbreviato. In particolare, va ricordato che dopo la contestazione suppletiva dell'aggravante il processo di primo grado venne rinviato alla udienza del 11 novembre 2013. Nessuno degli imputati formulò richiesta di accesso al giudizio abbreviato o richiesta di termini a difesa, né in sede di udienza contenente l'adeguamento della contestazione che in quella successiva. -In sede di discussione finale del giudizio di primo grado o comunque alla udienza antecedente, il 10 marzo del 2014, il difensore del TE ebbe a sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc.pen. nella RM parte in cui detta norma preclude rectius precludeva l'accesso al rito abbreviato in ipotesi di consteazione suppletiva di aggravante 'patologica' in rapporto al fatto che i dati cognitivi a sostegno erano già emersi in tesi - in - sede di indagini preliminari. La Corte di primo grado ritenne la questione non rilevante nel giudizio in corso, posto che nessuna richiesta era stata fatta in tal senso dopo la modifica della imputazione. Il tema viene ripreso in secondo grado - e sarà ripreso dal difensore nei motivi di ricorso e la Corte di Assise d'Appello conferma la valutazione di 'irrilevanza' già posta in essere dai primi gludici. La scelta di non chiedere la celebrazione del rito abbreviato subito dopo la contestazione suppletiva viene ritenuta espressiva di una volontà dell'imputato di proseguire con il rito dibattimentale, e pertanto non può ritenersi rilevante il limite astratto all'accesso al rito alternativo. Inoltre, a fronte di richiesta di definizione -in ogni caso I con rito abbreviato proposta in secondo grado, la Corte di Assise d'Appello ne evidenzia la tardività. La seconda questione in rito concerne le modalità di notifica dell'appello del P.M., alla parte personalmente e non al difensore. 5 La Corte di secondo grado ritiene tale modalità del tutto legittima. La terza questione, su cui si tornerà nella illustrazione dei motivi di ricorso, riguarda la traduzione della sentenza di secondo grado in lingua albanese, che non risulta realizzata.
1.3 Tornando alle questioni di merito, la Corte di Assise d'Appello, per quanto in questa sede rileva : - conferma la partecipazione attiva al fatto dello ET, respingendo le obiezioni difensive proposte sul tema;
rielabora la rilevanza probatoria dello sfregio alla guancia, nel senso che tale sfregio non esclude la preventiva e condivisa deliberazione omicidiaria (sostenuta da dolo diretto, pur se alternativo rispetto alle lesioni gravi). In particolare, già a pag. 75 si afferma che il fatto che il T. sia stato prima sfregiato al volto e poi colpito al collo non è indicativo di una esclusione della volontà omicida, visto che poco dopo il colpo mortale viene inferto al collo, quanto piuttosto di un riferimento al movente o una condotta espressiva di un generico disprezzo nei confronti della vittima;
evidenzia che l'arma da taglio impugnata è dotata di elevata potenzialità offensiva e che la parte colpita si ritiene non in modo accidentale è - notoriamente delicata data la presenza di grossi vasi sanguigni;
il colpo alla gola venne inferto con particolare violenza, come emerge dalle RY risultanze medico-legali; il colpo venne inferto da dietro, sia per la direzione dal basso verso l'alto che in rapporto alle stesse ultime frasi profferite dalla vittima;
non soltanto va escluso, dunque, che possa parlarsi di omicidio preterintenzionale o di concorso anomalo dei soggetti diversi dal TE ma la Corte di secondo grado ribalta le considerazioni in punto di tipologia di dolo e premeditazione. In sintesi, si afferma che la tesi di una primaria volontà lesiva è stata introdotta nel processo dagli stessi imputati e non trova adeguato riscontro nella istruttoria. Sarebbe stata sottovalutata la frase riportata dalla teste F. (io lo ammazzo) così come sarebbe insostenibile in diritto la tesi del mutamento 'in corso d'opera' dell'elemento psicologico in capo all'autore materiale. In realtà, secondo tale tesi, in tutti i concorrenti vi sarebbe stato dolo alternativo (morte o ferimento) di tipo diretto, con indifferenza circa i poli di gravità raggiunti in concreto. Ciò posto, si ritiene sussistente la premeditazione in rapporto a talune emergenze istruttorie non adeguatamente valutate in primo grado. Si compie riferimento al narrato di T.A. ISIS della vittima, che avrebbe ricevuto dopo il fatto la confidenza dalla D. circa la frase della 6 ..faccio venire due persone e lo LA, in una conversazione con la F. faccio scannare ... F.Tale frase non è stata riferita in tali termini dalla che però ha più volte esternato la sua forte preoccupazione per ciò che era in preparazione, nel senso che ha evidenziato come per la LA la coppia di vicini fosse diventata .. una ossessione... Vi è poi riferimento ad un video girato già nel mese di aprile, rinvenuto durante le indagini, con cui era stata ripresa dal TE la porta di casa dei vicini e la vettura. Nonché si ritiene 'decisiva' circa la comunanza della deliberazione la deposizione dello Z. lì dove costui ha affermato che tutti e tre gli imputati parlavano della 'lezione' da dare al T. da diversi giorni. Si ritiene pertanto raggiunta la prova della premeditazione dell'omicidio del Taurino, con le conseguenze indicate in premessa. Le circostanze attenuanti generiche, equivalenti, per la LA e per lo ET sono così motivate: la prima non meriterebbe una attenuazione, per il ruolo di İstigatrice svolto, ma si ritiene di dover mitigare la sanzione in riferimento alla giovane età al momento del fatto e alla condizione familiare;
il secondo in rapporto al ruolo non predominante e alla giovane età. Non può ritenersi meritevole di alcuna attenuazione il TE in rapporto alla elevata pericolosità sociale dimostrata ed allo svolgimento di un ruolo di RM coordinatore del gravissimo episodio commesso.
2. Avverso detta sentenza sono stati proposti i seguenti ricorsi.
2.1 IF YR articola distinti motivi, a mezzo del difensore di fiducia. Al primo motivo, sotto diversi profili, si articolano doglianze relative al rigetto della questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 cod.proc.pen. e si pongono temi nuovi, derivanti dalla pubblicazione dopo la definizione del - giudizio di appello - della decisione numero 139 del luglio 2015 con cui la Corte Costituzionale ha accolto l'incidente di legittimità sul tema della facoltà di accesso al rito abbreviato dopo la contestazione suppletiva 'patologica' di una circostanza aggravante. Si chiede espressamente che il processo vega definito con il rito abbreviato. Il nucleo centrale delle doglianze è il seguente : a) la contestazione della premeditazione è avvenuta al termine della istruttoria di primo grado relativa ai testi a carico, con atto palesemente 'patologico' posto che nessun particolare elemento nuovo era stato acquisito e lo stesso pubblico ministero ne aveva dato atto, ritenendola in ogni caso consentita;
7 b) in quel momento nessuna richiesta di abbreviato venne fatta perché la norma allora vigente non consentiva tale opzione;
c) per tale ragione venne poi proposta la questione di legittimità costituzionale, non assoggettata dalla legge ad alcun termine. Dunque pare potersi interpretare la prospettiva difensiva nel senso che solo una previa dichiarazione di illegittimità costituzionale, con sentenza additiva, avrebbe determinato l'ingresso nel quadro processuale della opzione definitoria e pertanto la questione di costituzionalità era da ritenersi rilevante, pure in assenza di richiesta di procedersi a rito abbreviato, in ogni caso proposta in secondo grado. In ogni caso, proprio in virtù della decisione del giudice delle leggi numero 139, depositata il 9 luglio del 2015, il ricorrente ritiene soddisfatta la sua opzione in diritto, con proponibilità - oggi, trattandosi di prima udienza utile del giudizio ancora in corso · della richiesta di definizione del processo con il rito abbreviato. Al secondo e terzo motivo si articolano doglianze relative alla modalità di notifica dell'atto di appello del Pubblico Ministero ed alla omessa traduzione di tale atto e della decisione di secondo grado. L'atto di impugnazione non è stato tradotto in lingua albanese (anzi nel particolare dialetto parlato dall'imputato) e pertanto non è stato rettamente instaurato il contraddittorio in secondo grado. RY Non è stata -inoltre - tradotta la sentenza, pur in presenza di obbligo derivante dalla direttiva UE del 2010. Si ritiene proponibile la doglianza, in termini di nullità, anche da parte del difensore ricorrente, posto che in caso contrario il comportamento illegittimo resterebbe privo di sanzione processuale. Al quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione su aspetti di diritto sostanziale, quali la qualificazione giuridica del fatto e la ritenuta sussistenza della premeditazione. Si ripropone, in via comparativa, la tesi dell'omicidio preterintenzionale. Si valorizzano i contenuti della prima decisione, sovvertiti in modo illogico e contraddittorio. La volontà dei correi era quella - individuata dal giudice di primo grado - di dare una lezione al T. sfregiandolo. Il giudice di secondo grado supera tale aspetto in modo apodittico, con affermazione meramente ipotetica, per cui lo sfregio sarebbe stato inferto allo scopo di evidenziare il movente dell'omicidio o il disprezzo per la vittima, ma dimentica che di solito ciò avviene solo dopo l'omicidio ( si sfregia il cadavere) e non prima, come è pacificamente nel caso in esame. 8 Si contesta, inoltre, l'utilizzo in chiave probatoria di una affermazione resa da D.A. relativa alla LA, non confermata né dallaT.A. né dalla F. Si tratta, dunque, di un tiplo de relato smentito dai due passaggi intermedi, con evidente fragilità dimostrativa dei contenuti informativi. Tale vizio argomentativo sarebbe tale da determinare l'assoluta inconsistenza del ragionamento probatorio svolto dal giudice di secondo grado sul tema del dolo diretto e della premeditazione. -In effetti, non si sarebbe tenuto conto della personalità del TE che a fronte della narrazione ricevuta dalla sorella del grave affronto subito si sarebbe attivato per realizzare lo sfregio simbolico, in adesione ad un codice d'onore di certo non accettabile sul piano etico ma esistente nella sua zona di origine. La tesi della volontà primaria lesiva, sostenuta nella decisione di primo grado, si manifesta inoltre come conforme alla tipologia di mezzi utilizzati e alla complessiva dinamica dell'azione delittuosa. Non vi sarebbe pertanto un razionale e argomentato superamento della ricostruzione in fatto e in diritto esposta dal primo giudice quanto una arbitraria e illogica attribuzione di valenza probatoria influente o decisiva ad elementi o del tutto neutri o già razionalmente valutati dalla Corte di Assise. Peraltro, si ripropone la tesi dell'omicidio preterintenzionale contestandosi l'affermazione relativa alla 'forza' del colpo portato al collo della vittima, li dove il medico legale avrebbe parlato di 'limitata energia' impressa dall'autore della lesione, più estesa che profonda. Dunque per un non voluto accidente si sarebbe venuta a determinare la conseguenza letale con recisione della giugulare. Anche il fatto che il T. venne lasciato in piedi, con fuga degli assalitori, con capacità di muoversi e chiedere aiuto viene ritenuto indicativo dell'assenza di animus necandi. La dinamica dell'azione riflette la volontà lesiva, non certo quella omicida, secondo la tesi - esposta più volte - del ricorrente. Al quinto motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento alla dosimetria della pena e al diniego delle attenuanti generiche. Si evidenzia una irragionevole disparità di trattamento tra i coimputati, in rapporto alle motivazioni espresse dalla Corte di secondo grado. Non vi è stata adeguata ponderazione della condizione soggettiva del TE, anch'egli giovane, incensurato, padre di due bambini e mosso ad agire - per come accertato nel processo dalla narrazione della sorella che aveva indicato - l'autore di una violenza sessuale ai suoi danni.nel T. 9 Aspetti non valutati, anche alla luce del particolare contesto evolutivo nel cui ambito si è strutturata la personalità del ricorrente.
2.2 RK ET al primo motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Si evidenzia la profonda diversità della ricostruzione dell'elemento psicologico in secondo grado, con irragionevole rivalutazione da parte della Corte di Assise d'Appello di alcuni segmenti del fatto. In larga misura le critiche sul tema risultano comuni rispetto a quelle già esposte al ricorso precedente. Si ritiene non realizzato il dovuto confronto con tutte le argomentazioni esposte in primo grado che avevano condotto ad un risultato più favorevole sul tema. Quanto agli indicatori ritenuti tali del dolo diretto, dalla Corte di secondo grado si rivolgono critiche analoghe a quelle già esposte. Al secondo motivo si deduce erronea applicazione della legge penale in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 e 116 cod.pen.. La motivazione espressa in primo grado avrebbe consentito una rivalutazione di tali aspetti, preclusa in secondo grado dalla contestata ricostruzione del dolo diretto - sia pure alternativo comune ai concorrenti. RY In realtà la dinamica di realizzazione del fatto poteva portare al più al riconoscimento del dolo comune di lesioni con attribuzione al solo YR della iniziativa diversa e più grave e con applicazione della previsione di cui all'art. 116 cod.pen.
2.3 Quanto alla posizione di IF UE, la stessa ha personalmente rinunziato al proposto ricorso con atto del 2 marzo 2016. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi valutabili (FA TE e RK ET) risultano fondati limitatamente alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione (con effetto estensivo nei confronti della FA LA) e vanno respinti nel resto.
2. Conviene esaminare con priorità gli aspetti procedimentali sollevati nel ricorso proposto da FA TE.
2.1 Il tema di doglianza - posto al primo motivo di ricorso concerne l'avvenuta dichiarazione di irrilevanza della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 517 cod.proc.pen. nella parte in cui detta norma non prevedeva (al 7 10 momento della proposizione dellla questione di costituzionalità) la facoltà di proporre istanza di ammissione al giudizio abbreviato in presenza di modifica dell'imputazione in corso di celebrazione del dibattimento cd. patologica, - relativa ad una circostanza aggravante. Come si ricorderà, nella ricostruzione degli accadimenti processuali è stato evidenziato come la difesa del TE non propose l'apertura dell'incidente di costituzionalità - in rapporto alla norma allora vigente, preclusiva dell'istanza di ammissione al rito abbreviato nell'udienza durante la quale si verificò la - contestazione suppletiva (28 ottobre 2013), nè nella udienza immediatamente successiva, nè chiese di usufruire - in tali momenti - di un termine a difesa allo scopo di valutare la proponibilità dell'istanza di accesso all'abbreviato, ma il tema di costituzionalità venne introdotto, senza aver preventivamente inoltrato richiesta di ammissione al rito abbreviato, dopo la chiusura dell'istruttoria dibattimentale (il 10 marzo del 2014) e riproposto in sede di giudizio di secondo grado. In entrambi i casi i giudici del merito hanno evidenziato il difetto di rilevanza, non avendo chiesto, prioritariamente, l'imputato di essere ammesso al rito abbreviato subito dopo la modifica della imputazione. La Corte di Appello, posta di fronte alla formulazione espressa della richiesta di accesso al rito speciale in secondo grado, la ritiene inammissibile perchè tardiva. 2M Ciò posto, la doglianza proposta nel ricorso è da ritenersi infondata, per le ragioni che seguono. Va infatti precisato che l'assetto normativo (intendendosi per tale anche quello oggetto di interventi addittivi derivanti da pronunzie di illegittimità costituzionale) relativo al fenomeno della contestazione suppletiva del reato concorrente o della circostanza aggravante (art. 517 c.p.p), per come vigente alla data del 28 ottobre 2013 non prevedeva la facoltà, per l'imputato 'destinatario' della modifica, di proporre - in deroga rispetto alla disciplina tipica - il giudizio abbreviato sulla contestazione come modificata, in presenza di mera integrazione relativa ad una circostanza aggravante. La facoltà di richiesta del rito alternativo era stata infatti introdotta - da sentenze additive in esclusivo - riferimento alla contestazione del reato concorrente, sia ove la parte intendesse avvalersi del rito speciale di cui all'art. 444 c.p.p. (con sent. n. 263 del 30.6.1994 C.Cost.) che in ipotesi di richiesta di giudizio abbreviato (con sent. n. 237 del 26.10.2012). Ora, è del tutto evidente che la vigenza di un limite preclusivo (in rapporto alla mera addizione dell'aggavante) in tale momento storico, poteva essere oggetto di scrutinio di costituzionalità se ed in quanto detta norma limitativa si fosse posta come «effettivo ostacolo» all'accoglimento di una istanza di ammissione al 11 giudizio abbreviato, effettivamente formulata - nelle forme di legge - subito dopo la modifica del fatto contestato. Clò deriva dal fatto che il giudizio di costituzionalità - strumento che consente la verifica della conformità alla legge fondamentale delle norme vigenti è costruito, in chiave di accesso, sul duplice presupposto della «rilevanza» e della non manifesta infondatezza» della questione (ai sensi dell' art. 23 della legge n.87 del 1953, che testualmente recita: .. l'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;
la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente..). Dunque soltanto la proposizione dell'istanza di ammissione al rito abbreviato - immediatamente successiva alla modifica della imputazione - avrebbe, in tesi, determinato la necessità di applicazione, nel giudizio in corso, delle norme limitatrici>> dell'accesso e avrebbe pertanto determinato la possibilità per il giudice procedente (anche sollecitato in tal senso dalla parte istante) di E 127 interrogarsi sulla conformità al principi costituzionali di tale tessuto regolativo, che da un lato consentiva di realizzare talune modifiche della imputazione senza consenso dell'imputato (art. 517) e dall'altro precludeva l'accesso al giudizio abbreviato sulla contestazione modificata (art. 438 co.2). In assenza di tale istanza, che andava proposta anche al solo scopo di otterne il rifiuto e denunziare la irragionevolezza del quadro normativo allora vigente, è del tutto legittimo ritenere che l'applicazione delle norme limitatrici non sia in realtà venuta in rilievo, e che l'imputato abbia optato per la prosecuzione del giudizio dibattimentale in corso, con ampia facoltà di contestazione probatoria in - contraddittorio - circa la fondatezza in fatto della intervenuta modifica e della originaria imputazione. In tal senso, il giudizio di «irrilevanza» della proposta questione di legittimità costituzionale delle norme limitatrici, nella condizione di cui sopra, è del tutto condivisibile in diritto, non potendo l'imputato da un lato usufruire del maggior tasso di garanzie procedurali correlato alla prosecuzione del giudizio dibattimentale e dall'altro introdurre uno scrutinio di costituzionalità meramente astratto, che non avrebbe potuto comportare alcuna modifica in melius dell'eventuale trattamento sanzionatorio. La stessa Corte Costituzionale ha infatti 12 chiarito (con sentenza numero 169 del 2003) che nell'attuale assetto normativo - è del rito abbreviato la diminuzione di pena in caso di condanna inscindibilmente correlata alla «trattazione effettiva» del giudizio abbreviato, imponendo la manifestazione di volontà della parte in tempi utili alla introduzione del rito speciale ( nel caso oggetto della decisione si discuteva del sindacato sul diniego di ammissione dell'abbreviato cd. condizionato, da proporsi in apertura del giudizio dibattimentale, sì da consentire l'immediato accesso al rito in caso di accoglimento della richiesta) ed evitando la irragionevole spendita di un 'credito di riduzione della pena' non dipendente da una effettiva semplificazione del rito. Non può accedersi dunque alla prospettazione della parte, che sembra ignorare il tema del giudizio preliminare di rilevanza» della questione di costituzionalità, arrivando a sostenere che la mancata proposizione dell'istanza di accesso al rito non derivò dall'interesse alla prosecuzione dell'istruttoria dibattimentale ma dal mero ossequio formale ad un impianto normativo che in quel momento - non - prevedeva la facoltà in questione. L'ordinamento giuridico processuale non prevede, infatti, tale ipotesi di 'scandaglio interiore' della volontà dell'accusato e si basa per ovvie esigenze di certezza sulla manifestazione obiettiva di volontà desumibile dalla concreta - condotta processuale tenuta. -L'integrazione della difesa personale con la difesa tecnica è peraltro - RM finalizzata a consentire al soggetto accusato di orientarsi nel complesso reticolato normativo processuale attraverso la consultazione strategica con il soggetto (difensote tecnico) munito del necessario tasso di conoscenza delle regole giuridiche di fondo, il che convalida la considerazione di una scelta 'assistita' dalla competenza tecnica del difensore, il quale non può ignorare le ricadute di tale fondamentale parametro dell'incidente di costituzionalità (quello della rilevanza).
2.2 Il percorso argomentativo sin qui seguito porta a ritenere infondate anche le ulteriori richieste difensive, derivanti dalla intervenuta pubblicazione della decisione numero 139 del 9 luglio 2015 (data del deposito) con cui la Corte Costituzionale, accogliendo le prospettazioni sollevate nel corso di taluni giudizi di merito (nel corso dei quali era stato chiesto il giudizio abbreviato immediatamente dopo la modifica della contestazione) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 517 cod.proc.pen. nella parte in cui detta in caso di contestazione di una circostanza aggravante già risultante norma - dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale - non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione. 13 Tale decisione è effettivamente successiva alla definizione del giudizio di appello, avvenuta in data 22 aprile del 2015 (giudizio nel corso del quale l'istanza di ammissione al rito, per la prima volta formulata, era stata ritenuta tardiva). Il ricorrente ha evidenziato come, essendo il giudizio ancora in corso (nella presente sede di legittimità) ben poteva essere da parte di questa Corte- amessa la celebrazione del giudizio abbreviato (ovviamente sottintendendo un annullamento con rinvio della decisione impugnata, non essendo questa Corte titolare di alcun potere di valutazione nel merito del compendio probatorio). Circa tale prospettazione, che va anch'essa respinta, va sinteticamente precisato quale sia l'ambito di applicazione del novum normativo (tale intendendosi anche il frutto di sentenza manipolativo-additiva emessa dal giudice delle leggi) in campo processuale, settore dominato dalla generale vigenza del principio tempus regit actum, nella sua complessa essenza. Sotto tale profilo, lì dove venga in rilievo una modifica normativa apportata con legge è stato più volte osservato che la disposizione contenuta nell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile (la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo) pur non avendo valore di principio costituzionale se non per le norme incriminatrici - ha tuttavia valore di principio generale - dell'ordinamento giuridico e quindi opera come fondamentale criterio di interpretazione delle norme, in mancanza di un intervento di disciplina transitoria posta con atto di pari rango (tra le molte, Sez. U. n. 49783 del 24.9.2009). RM Si suole affermare in proposito che ciascun «fatto» va tendenzialmente assoggettato alla normativa del tempo in cui esso si verifica (tempus regit actum) e che in campo processuale - attività caratterizzata per sua natura da una serie concatenata di atti - le nuove norme tendono a divenire applicabili nei limiti in cui l'attività da realizzarsi possa ritenersi «regolata» dalla disciplina innovativa. Ciò in rapporto al risvolto «conservativo»> insito in detto principio, tale da conferire stabilità di effetti agli «atti» compiuti in conformità alle norme anteriormente vigenti (al momento della loro venuta in essere) il cui modello legale di riferimento resta rappresentato dalla legge oggetto di successiva modifica. Il campo processual-penalistico è stato, sul tema, attraversato - da sempre da forti tensioni, posta l'incidenza della legge processuale sulle - modalità di svolgimento di uno strumento giuridico teso alla ricostruzione di un fatto da cui può derivare l'affermazione di penale responsabilità del singolo, con correlato trattamento sanzionatorio. Da qui la tendenza specie in dottrina a ritenere alcune norme processuali penali, specie in tema di limiti o divieti probatori ( ma anche sul fronte del trattamento cautelare) dotate di una natura giuridica sui generis tale da comportare affinità di regolamentazione con quelle di diritto penale sostanziale, 14 caratterizzate - queste ultime dalla nota regola della retroattività in bonam - partem sino alla decisione Irrevocabile (art. 2 co.4 cod.pen.). -Da tale atteggiamento interpretativo deriverebbe in tesi la possibilità di ritenere affetto un determinato atto processuale da un contrasto «sopravvenuto>> con la nuova disciplina regolatrice, tale da determinarne l'invalidità o la perdita di efficacia del medesimo. La linea interpretativa seguita, nel corso del tempo, da questa Corte di legittimità ha - sul tema - escluso la possibilità di aderire ad una siffatta visione parasostanziale delle norme processuali, tale da incrinare (salva espressa disciplina transitoria) la regola del tempus regit actum (principio riaffermato di recente da Sez. U n. 44895 del 17.7.2014 rv 260927, in tema cautelare da Sez. U. n. 27919 del 31.3.2011, rv 250169, nonchè in tema di esecuzione da Sez. U n. 24561 del 30.5.2006 rv 233976), ma al contempo ha imposto una attenta ricognizione del contenuto delle singole innovazioni, sì da rapportarsi in modo ragionevole alla ricostruzione della disciplina regolatrice della specifica attività processuale in sè considerata (l'actum) nei casi di successione di norme nel tempo. -per sua natura ->Il procedimento penale è infatti caratterizzato non solo dalla correlazione tra più attività poste in essere da soggetti distinti, ma dalla compresenza di norme regolatrici aventi contenuto e finalità molto diverse tra di loro, la cui classificazione non appare inutile a fini di individuazione del limite di RM resistenza alla novità normativa, specie se sfavorevole. Il divieto di far ricorso ad una particolare tipologia di prova è, ad esempio, norma dal valore ben diverso rispetto a quella che regolamenta la tempistica di una impugnazione, così come la modifica di un presupposto applicativo di una misura restrittiva della libertà personale incide sui diritti della persona sottosta al procedimento in maniera ben più consistente rispetto alla introduzione di una diversa regolamentazione di una facoltà interna al procedimento incidentale di impugnazione. Si è in tal senso ritenuto anche facendo riferimento alla ultrattività della disciplina vigente all'atto della emissione del titolo genetico (actum) - che l'entrata in vigore di una disciplina sopravvenuta peggiorativa del trattamento cautelare (d.l. n.11 del 2009) non può comportare la sostituzione della misura in atto per il solo mutamento del quadro normativo (Sez. U n. 27919 del 31.3.2011, rv 250195) così come, in diversa occasione, si è affermato ( Sez. U n. 10086 del 13.7.1998, rv 211192) che in tema di interpretazione della disciplina transitoria dettata dal legislatore in occasione di modifica del procedimento di acquisizione e valutazione della prova il criterio tempus regit actum, anziché astrattamente recepito in modo schematico e indifferenziato 15 andasse adeguato alla diversa tipologia degli atti processuali oggetto di modifica, con conseguente rilievo in sede di legittimità della nuova regolamentazione, pur apportata da norma processuale, data la natura plurifasica e trasversale del fenomeno probatorio. Escludendo fuorvianti generalizzazioni, resta essenziale, pertanto, l'analisi dei contenuti specifici della modifica normativa, al fine di stabilire quale sia l'attività processuale evocata e considerata dalla singola disposizione e in che misura la stessa risulti sensibile» al mutamento del quadro normativo di riferimento.
2.3 Ciò posto, quanto all'effetto di decisioni della Corte Costituzionale aventi portata innovativa in campo processuale (quale di certo va considerata la num. 139 del 2015, di cui si discute) va ribadito che la introduzione di una regola giuridica - nel caso in esame comportante la rimozione di un limite - deriva, in tal caso, dalla considerazione della contrarietà a principi costituzionali del precedente assetto regolativo ed ha pertanto una maggior forza espansiva rispetto ad una semplice modifica legislativa (trattandosi di efficacia invalidante e non abrogativa), sicchè il decisum può trovare immediata applicazione - ai sensi dell'art. 136 Cost. nei procedimenti in corso, ma con il limite delle situazioni - esaurite≫ come ritenuto in via generale dallo stesso giudice delle leggi in sede di interpretazione degli effetti delle proprie pronunzie (per tutte, Corte Cost. n. 139 del 3.5.1984, ove si precisa che vanno considerati esauriti anche i rapporti rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio dei diritti ad essi relativi) e, costantemente, da questa Corte di legittimità (tra le molte, Sez. U n. 7232 del 7.7.1984, rv 165563; Sez. I n. 3304 del 20.9.1991, rv 188428; Sez. V n. 8419 del 15.6.1992, rv 191492). Il tema, pertanto, è rappresentato - in tal caso - dalla concreta identificazione di una situazione 'esaurita' in campo processuale - anche prima della formazione del giudicato (fatto che di per sè determina l'intangibilità della pronunzia, salva l'ipotesi di declaratoria di illegittimità costituzionale avente ad oggetto norme incriminatrici o norme di diritto penale sostanziale direttamente incidenti sul trattamento sanzionatorio in virtù di quanto previsto dall'art. 30 legge n.87 del 1953 per come interpretato da Sez. U n. 42858 del 2014, ric. Gatto) posto che lì dove un determinato segmento dell'iter processuale sia da ritenersi tale, il nuovo assetto regolativo dei poteri o delle facoltà processuali, derivante dalla decisione additiva, non può ritenersi incidente nel giudizio, pur se lo stesso è - nel suo complesso ancora pendente.- Un rapido esame dei principali arresti di questa Corte - sovente confrontatasi con il tema, date le numerse decisioni del giudice delle leggi sul fronte processuale - porta a ritenere necessaria, anche in rapporto all'oggetto della decisione di incostituzionalità, la verifica della definizione o meno della fase processuale 16 interessata dalla modifica e/o l'esistenza o meno di una decadenza, lì dove si tratti di procedure incidentali derivanti da impulso di parte . Si vedano, nel senso della riconoscibilità in concreto della situazione esaurita con processuali ricollegabili alla norma dichiaratasalvezza degli effetti incostituzionale : Sez. V n. 2802 del 9.6.1999 in relazione alla declaratoria di illegittimità costituzionale di norma relativa alla efficacia delle notifiche a mezzo posta (sent. Corte Cost. n. 346 del 1998) con salvezza del giudicato prodottosi prima della pubblicazione della decisione;
i numerosi arresti relativi alle ricadute della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 294 c.p.p. (sent. n. 77 del 1997) in tema di interrogatorio di garanzia e dovere del giudice di procedervi sino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento (tra cui v. Sez. I n. 3899 del 30.6.1998, rv 211026) con mantenimento dell'efficacia delle misure cautelari lì dove all'epoca di pubblicazione della decisione il dibattimento era già in corso;
le decisioni relative ai reiterati interventi della Corte Costituzionale sul testo - dell'art. 34 cod. proc.pen., tese ad evidenziare la impossibilità di applicazione retroattiva degli effetti di tali pronunzie lì dove si sia esaurito - medio tempore - il grado di giudizio durante il quale è stata emessa la decisione secondo la norma regolatrice dell'epoca e non sia stata attivata la procedura incidentale di ricusazione (Sez. I n. 4521 del 16.3.1998, rv 210471; Sez. VI n. 313 del 27 29.9.1999, rv 216403; Sez. VI n. 10790 del 24.5.2000, rv 218336; Sez. V n. 44 del 12.1.1999, rv 213077) con possibilità di estensione degli effetti della pronunzia di incostituzionalità, nonostante la definizione del grado di giudizio, solo lì dove la parte abbia rivolto istanza di astensione - respinta e riproposto nel grado successivo la questione come motivo di appello (Sez. I n. 1997 del 15.1.1998, rv 209840) ; - ed ancora, di recente, le decisioni derivanti dalla ritenuta illegittimità costituzionale (sent. n. 93 del 2010) delle norme tese ad escludere la possibile celebrazione in pubblica udienza del giudizio di merito in prevenzione, tra cui Sez. V sent. n. 88 del 5.10.2011. Di particolare rilievo e chiarezza è, in tale contesto, la decisione emessa dalle Sezioni Unite in data 29.3.2007 (n. 27614, rv 236535) in tema di effetti della decisione Corte Cost. n. 26 del 2007 (con cui è stato rimosso il limite alla appellabilità delle decisioni di assoluzione da parte del Pubblico Ministero) posto che in tale arresto, nel ribadire la natura «invalidante» delle decisioni emesse dalla Corte Costituzionale, si è ribadito che in campo processuale l'effetto retroattivo trova il suo limite nelle «situazioni giuridiche esaurite» evidenziando che per tali vanno ritenute quelle non più suscettibili di essere rimosse o 17 modificate, come quelle determinate dalla formazione del giudicato, dall'operatività della decadenza, dalla preclusione processuale (in tal senso anche Sez. I n. 21323 del 13.5.2008, rv 240082). In virtù di tale inquadramento, non possono nutrirsi dubbi circa il fatto che nel caso in esame la mancata proposizione, a seguito di modifica della imputazione, dell'istanza di accesso al rito abbreviato determina come si è notato in - precedenza l'acquiescenza della parte alla prosecuzione del giudizio - dibattimentale, con decadenza dalla facoltà di critica e correlato «esaurimento>> dei profili di ammissibilità dei riti alternativi previsti dal sistema processuale. Sotto tale aspetto il giudizio in corso va ritenuto «insensibile» al portato della decisione numero 139 del 2015 Corte Cost., con inammissibilità della domanda tesa ad ottenere una ammissione tardiva alla celebrazione del rito o la estensione di ipotetici benefici quoad poenam. In ciò il fenomeno di integrazione del quadro normativo, pur se derivante da una decisione del giudice delle leggi, non risulta diverso - nelle sue ricadute - dalla ordinaria modifica legislativa, data l'operatività del limite della «situazione esaurita≫ così rilevato e la salvezza degli effetti giuridici correlati alla norma allora vigente, pur dichiarata incostituzionale. Diverso sarebbe stato, ad avviso del Collegio, il caso di una richiesta di ammissione al rito abbreviato tempestivamente formulata (in presenza di Rit modifica della imputazione cd. patologica) ma denegata dal giudice procedente, posto che in tal caso la segnalata forza espansiva della declaratoria di illegittimità costituzionale in una con la sostanziale contrarietà alla costituzione dell'opposto diniego e con la particolare natura del giudizio abbreviato (strumento di semplificazione del rito avente riflessi sulla entità della sanzione) avrebbe consentito, essendo ancora in corso il giudizio, il recupero in via di riequilibrio sistematico se non della 'fattibilità' del rito, quantomeno - dell'attribuzione del beneficio processuale di riduzione del trattamento sanzionatorio di cui all'art. 442 co.2 cod.proc.pen.. Ma, lo si ripete, tale non è il caso del ricorrente, attesa la condotta processuale che non ha visto il manifestarsi di una volontà di accesso al rito abbreviato immediatamente dopo l'avvenuta contestazione suppletiva. Concludendo sul tema, va espresso il seguente principio di diritto : - in riferimento alla intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 517 cod.proc.pen., nella parte in cui detta norma non consentiva l'ammissione dell'imputato al giudizio abbreviato in caso di contestazione cd. patologica di una circostanza aggravante (sent. Corte Cost. n. 139 del 26 maggio 2015) non può ritenersi sussistente alcuna possibilità di estensione degli effetti della decisione nei processi in corso alla data della pronunzia, nel cui ambito dopo l'avvenuta 18 modifica della imputazione e prima della prosecuzione del dibattimento - l'imputato non abbia chiesto di essere ammesso al giudizio abbreviato, posto che in tal caso la situazione processuale va ritenuta esaurita;
lì dove, invece, tale richiesta sia intervenuta e sia stata respinta dal giudice procedente, ove il giudizio sia ancora in corso al momento di emissione della sentenza della Corte Costituzionale, è dovuta, in caso di condanna, la riduzione di pena di cui all'art. 442 co.2 cod.proc.pen.. 3. Infondati sono, altresì, il secondo ed il terzo motivo. Quanto alla notifica dell'atto di appello proposto (anche) dal Pubblico Ministero è stata più volte affermata da questa Corte la piena validità della impugnazione incidentale proposta dal Pubblico Ministero anche nell'ipotesi in cui venga 'omessa' la notificazione all'imputato appellante, posto che essendo instaurata la fase della impugnazione in virtù dell'appello principale l'imputato (e il suo difensore) ha piena conoscenza del contenuto dell'atto attraverso il contraddittorio instauratosi nel giudizio di secondo grado (tra le molte, Sez. IV n. 3481 del 12.12.2007, rv 239028). Nessun rilievo può pertanto essere attribuito alla mancata traduzione in lingua di tale atto, nel caso di specie notificato all'imputato, posto che la stessa novellazione dell'art. 143 cod.proc.pen., realizzata con d.lgs. n. 32 del 4 marzo 2014 non include l'atto di appello tra quelli soggetti a traduzione scritta necessaria (il che, peraltro, non appare irragionevole essendo l'atto in questione lo sviluppo di argomentazioni su cui si è RM esercitato il contraddittorio nel giudizio di primo grado, con ausilio alla comprensione dei profili tecnici realizzabile da parte del difensore). Quanto alla omessa traduzione della sentenza di primo grado (depositata il 23 giugno 2014) la stessa non è motivo di nullità. Il Collegio, sul tema, ritiene del tutto condivisibili le valutazioni espresse da Sez. VI n. 45457 del 29.9.2015, rv 265521. In tale arresto si è affermato che in caso di impugnazione ritualmente proposta da difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa - correlata all'attivazione personale della impugnazione da parte dell'imputato - solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione. Ciò in rapporto al fatto che la traduzione non è costruita nel sistema processuale come condizione di validità della decisione ma è attività tesa a rendere agevole l'esercizio della facoltà di impugnazione personale. In presenza di un potere concorrente di impugnazione che sia stato esercitato (come nel caso in esame) è dunque soltanto l'imputato il titolare di una facoltà autonoma di- 19 rappresentazione di un eventuale pregiudizio, fatto che non risulta mai rappresentato nel presente giudizio.
4. Il quarto motivo è, in parte, fondato circa l'avvenuto riconoscimento in secondo grado della circostanza aggravante della premeditazione - e va esaminato in modo congiunto con il contenuto del primo motivo di ricorso proposto da RK ET. L'operazione valutativa realizzata dal giudice di secondo grado in rapporto alla circostanza aggravante in parola risente, quanto al metodo seguito, della - mancata rinnovazione istruttoria in rapporto alle fonti del convicimento e realizza, quanto agli effetti, una modifica in pejus di rilevanti aspetti ricostruttivi (in punto di qualificazione complessiva dell'elemento psicologico del reato) in aperta violazione della regola di giudizio del «ragionevole dubbio» inteso quale limite non soltanto alla affermazione di penale responsabilità ma anche al riconoscimento di elementi accidentali comportanti incrementi del trattamento sanzionatorio (si veda, sul punto, Sez. I n. 14638 del 9.1.2014, rv 262145).
4.1 La circostanza aggravante della premeditazione, nella sua configurazione normativa di estrema laconicità (il legislatore non ne descrive le componenti e non esplica la nozione) è stata, da sempre, ritenuta una forma aggravata del dolo, consistente in una particolare fermezza, per tempo apprezzabile, del proposito criminoso (persistenza tenace e ininterrotta, secondo la descrizione datane in dottrina). RET La maggiore rimproverabilità del soggetto agente è correlata, in riferimento a detta aggravante, alla considerazione di una più elevata capacità a delinquere del soggetto manifestatasi in riferimento alla netta prevalenza, per un tempo consistente, della ferma risoluzione criminosa, vincente sulle ordinarie controspinte inibitorie alla realizzazione del delitto. E' proprio la manifestazione di tale particolare qualità dell'elemento volitivo a caratterizzare la premeditazione, desumibile in concreto da una pluralità di elementi esterni (causale del delitto, anticipata manifestazione dell'intento, ricerca dell'occasione propizia, meticolosa organizzazione e accurato studio preventivo delle modalità esecutive, v. per tutte Sez. U. n. 337 del 18.12.2008, rv 241575) che manifestano tale particolare atteggiamento interiore, da non confondersi con la mera preordinazione (con ordinario dolo intenzionale) del delitto, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari alla esecuzione e con l'esistenza di un progetto lesivo di massima. Ciò posto, per esservi riconoscimento della premeditazione di omicidio è necessario che la decisione di merito analizzi - con la dovuta profondità - tutti gli indici rivelatori dell'atteggiamento interiore (predisposizione dei mezzi, manifestazioni anticipate di volontà, modalità concrete dell'evento e sua 20 dinamica realizzativa) posto che soltanto la «certezza ricostruttiva» di una previa deliberazione finalizzata in modo inequivoco a realizzare l'evento morte, rimasta costante nel tempo e non bilanciata da controspinte, può dar luogo a tale approdo. Ora, nel caso in esame, la Corte di Appello non realizza una effettiva motivazione 'rafforzata' rispetto ai dubbi evidenziati sul tema dal giudice di primo grado con motivazione non illogica (sull'obbligo di motivazione rafforzata, tra le molte, Sez. VI n. 8705 del 24.1.2013 rv 254113). In particolare, il giudice di primo grado aveva evidenziato come, nell'analisi delle modalità dell'azione aspetto essenziale per la ricostruzione dell'elemento - psicologico non soltanto si notava l'utlizzo di più strumenti di aggressione (alcuni rudimentali) e di più lesioni da difesa su un braccio del T. persona dalla notevole stazza fisica, con peso corporeo superiore a 100 kg. (il che fa propendere per una fase più articolata rispetto a quella descritta, in sintesi, dalla stessa vittima ai suoi soccorritori, così come del resto riferito dal teste neutro B. che vede tre persone 'litigare') ma soprattutto si era raggiunta certezza circa l'anteriorità dello sfregio alla guancia rispetto a quello, risultato letale, portato alla gola. Da ciò le considerazioni per cui la volontà 'primaria' era quella lesiva, con volontà di arrecare un visibile danno permanente al viso del T. in chiave simbolica (si ricorderà che la condotta del YR era alimentata dal convincimento, seppure erroneo, dell'affronto sess uale subito dalla sorella) e progressione criminosa probabilmente dovuta alla particolare RM aggressività del YR (unita alla capacità reattiva del T. Su tale aspetto-a parità di materiale cognitivo la Corte di secondo grado contrappone una mera opinione (lo sfregio preventivo non escluderebbe la predeterminazione dell'omicidio) che tende a scontrarsi con il portato } # dell'esperienza, posto che l'azione di vilipendio viene per lo più arrecata solo dopo aver fiaccato in modo definitivo la resistenza del soggetto preso di mira - - e non prima. A ciò si unisce la considerazione per cui la rivalutazione dell'ipotizzato «peso dimostrativo>> sulla premeditazione omicidiaria di talune deposizioni, tra cui quella di (nonchè della teste F. e dello stessoT.A. Z. -per quantoè stata operata senza nuovo ascolto della fonte e in violazione concerne il T. dei canoni intepretativi dell'art. 195 cod. proc.pen.. - Viene, in particolare, ritenuta di primaria importanza, al fine di ritenere premeditato l'omicidio, una affermazione del teste indiretto (circa il proposito di ..scannamento..coltivato dalla LA e percepito casualmente dalla D. e la Corte di secondo grado non non confermata dal teste diretto D. si preoccupa di argomentare D. non avrebbe in un contesto ove la - 21 motivo alcuno per attenuare volontariamente la responsabilità degli imputati - le ragioni di tale preferenza accordata al teste indiretto. In effetti, va evidenziato che lo stesso giudice di primo grado aveva evidenziato come il proposito criminoso fosse indubbiamente sostenuto da una congrua programmazione, ma che una serie di elementi cognitivi portavano a ritenere che la volontà emersa processualmente - in tale fase - fosse quella di «dare una lezione» al T. , il che non consentiva di ritenere sussistente la premeditazione del delitto di omicidio. In ciò, è dato cogliere un aspetto di non secondario rilievo. Se è vero che la circostanza aggravante della premeditazione può esplicare effetto anche in relazione al delitto di lesioni (art. 585 cod.pen.) è al contempo evidente che la sua caratteristica di fondo (che consente di incrementare il disvalore del fatto in modo molto consistente) è rappresentata dalla «costanza e univocità» del proposito criminoso. Da ciò deriva che lì dove la si ritenga sussistente - in ipotesi di consumazione dell'omicidio - tale statuizione deve poggiare su una solidità probatoria tale da consentire di affermare, senza dubbi ragionevoli, che sin dal momento iniziale (o comunque in un momento cronologicamente consistente rispetto a quello esecutivo) i correi hanno deliberato e programmato l'omicidio della vittima . Un atteggiamento psicologico ricostruibile nel senso di 'premeditazione delle lesioni non può, in altre parole, essere meccanicamente traslato sul diverso RT delitto di omicidio, pena un eccesso di semplificazione dei rapporti tra metodologia di accertamento del dolo ed esiti del giudizio in malam partem. T.A. Ed allora, va evidenziato che - al di là di di cui si è detto - tutte le fonti testimoniali ritenute attendibili anche dal giudice di secondo grado (in particolare la teste F. oltre allo Z. hanno evidenziato, pur in un contesto di forte conflittualità insorto, la volontà della LA di organizzare una seria spedizione punitiva» allo scopo di «mandare via dal condominio≫ la coppia sgradita, con ridimensionamento specie da parte della F. - di espressioni verbali evocanti più gravi conseguenze. Da tali dati istruttori la Corte di secondo grado tende a svincolarsi, valorizzando - come si è detto - più una propria opinione ricostruttiva che una effettiva zona d'ombra della motivazione espressa in primo grado. Per quanto sinora detto la decisione di secondo grado - nella parte in cui ha - va annullata senza accolto l'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero rinvio, con effetto estensivo che -ai sensi dell'art. 587 co.1 cod.proc.pen. - va dichiarato in rapporto alla posizione di FA LA.
5. Gli ulteriori motivi di ricorso, proposti da FA TE e da RK ET sono infondati. 22 Il delitto di omicidio, commesso in concorso, va ritenuto il frutto di una azione collettiva tesa prioritariamente alla realizzazione delle lesioni, ma rispetto alla quale - per le condizioni dell'azione, la predisposizione degli strumenti di offesa, la verosimile reazione della vittima - era stato previsto ed accettato il rischio di causare la morte della persona presa di mira (nella forma del dolo eventuale, in ciò rettificandosi la motivazione espressa dal giudice di primo grado). -La condotta tenuta dall'esecutore materiale con uso di strumento tagliente in zona notoriamente interessata dal passaggio di grossi vasi sanguigni ha concretizzato detto rischio, con attribuzione dell'evento a titolo di concorso ex art. 110 cod.pen. a tutti i soggetti partecipi e coautori. In ciò vanno disattese sia le tesi dell'omicidio preterintenzionale che quelle del concorso anomalo. In particolare, va ricordato che in base alla concezione unitaria del concorso di persone nel reato, l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione e esecuzione - alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti.." (così, tra le molte, Sez. I n.6489 del 28.1.1998, ric. Mendoza, nonché Sez. II 16.6.1992, ric. Ortu, che sottolinea la rilevanza penale a fini concorsuali di qualsiasi attività, nell'ambito della realizzazione collettiva, che comporti il rafforzamento della volontà dei compartecipi, e di qualsiasi contributo, reso sia nella eziologia che RM nella dinamica di consumazione del reato). In particolare, è pacifico approdo della giurisprudenza di questa Corte quello per cui ai fini del concorso nel reato non è necessario che la condotta del concorrente sia condicio sine qua non dell'evento ed è invece sufficiente che il soggetto abbia apportato un contributo idoneo a favorire potenzialmente, a rendere più probabile l'evento (anche rafforzando l'altrui proposito criminoso); ciò che esclude la necessità di accertare se l'evento si sarebbe ugualmente verificato senza l'apporto di quel concorrente(così Sez. V, 9.5.1986, ric. Giorgini, nonché Sez. I, 11.3.1991, Cantone e Sez. I 10.5.'93 Algranati ove si precisa che il giudice, in base a regole di comune esperienza, dovrà valutare se esista o meno la prova della obiettiva idoneità della condotta posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento ). La nozione è stata più di recente riaffermata da Sez. V n. 21082 del 13.4.2004, rv 229200 e da Sez. VI n. 36818 del 22.5.2012, rv 253347. In entrambe le decisioni, sulla base del predetto e consolidato orientamento, si è riaffermato che il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia determinante efficacia causale ponendosi come condizione dell'evento - 23 lesivo ma anche quando assume la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà; è sufficiente, pertanto, che la condotta partecipativa si manifesti in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, intendendosi per tale anche quello di tipo psichico o, se materiale, teso ad aumentare le possibilità di realizzazione del reato. In ogni azione collettiva il 'tema' da indagare non è, dunque, esclusivamente (e riduttivamente) quello della meccanica causalità materiale (vista come fattore di produzione dell'evento e come condizione esclusiva) ma quello, ben più complesso e articolato, della 'causalità psicologica' ( spesso derivante dalla compartecipazione di più persone alle fasi di ideazione o di esecuzione comune) qui intesa come quel fenomeno di 'reciproco rafforzamento' alla volontà di consumazione dell'illecito, derivante anche dallo svolgimento di compiti 'di supporto', pure se marginali o non determinanti l'effetto. Nelle 'azioni collettive' ciò che rileva, ai fini della individuazione della responsabilità concorsuale, è l'esistenza (o meno) di un 'effetto di rafforzamento' della comune volontà criminosa e tale effetto può ricollegarsi o ad ipotesi di condotta meramente 'verbale' (l'azione di chi determina gli altri ad eseguire il reato mediante la trasmissione di un ordine, ad es.) o ad ipotesi di altre condotte 'materiali' che, nella loro obiettività, siano tali da sostenere ed alimentare la ཀྱིRM capacità e volontà complessiva di portare a termine il proposito comune. Dette azioni vanno ovviamente ben identificate, secondo l'insegnamento offerto da Sez. U. n.45276 del 30.10.2003 ric. Andreotti (rv 226101) per cui in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà. Tale affermazione è essenzialmente rivolta a richiamare l'attenzione del giudice di merito Su un aspetto di fondamentale rilievo probatorio (ossia la 24 identificazione della specifica condotta, anche se atipica, tenuta dal concorrente) ma non contiene modifica alcuna dei criteri generali di rilevanza delle condotte concorsuali. E' evidente, pertanto, che se l'azione criminosa è sostenuta - nel suo divenire - dall'apporto di più persone, tali persone rispondono (quantomeno sotto il profilo del nesso psichico di rafforzamento) dell'evento che va a realizzarsi, anche se tale evento è determinato sul piano strettamente materiale da una condotta «finale» materialmente realizzata da altri (come nel caso qui in esame) e non può addivenirsi, pertanto, ad una illogica 'frammentazione' delle singole condotte esecutive, sostenendo l'irrilevanza del comportamento di chi non ha inferto materialmente i colpi verso la vittima . Chiarito ciò, questione correlata è quella della ricorrenza dell'elemento psicologico del reato commesso in concorso. E' evidente infatti che l'azione collettiva implica per la sua punibilità non soltanto la convergenza - 'fenomenica' delle condotte concorsuali ma il dolo di concorso, ossia la esistenza di una finalità unitaria verso il raggiungimento di un evento voluto da ciascuno, con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri (tra le molte, Sez. VI n. 37337 del 10.7.2003, rv 227321; Sez. I n. 40248 del 26.9.2012, rv 254735). Ciò tuttavia non significa richiedere la necessità di una prova specifica del 'previo concerto', potendosi desumere il dolo atteggiamento interiore di ciascuno dalle modalità di ogni singola condotta e dalla interazione di tali condotte tra loro nell'ambito del fatto complessivamente ricostruito. Ciò che rileva, anche al fine di distinguere il concorso 'ordinario' dal cd. 'concorso RM anomalo' (ex art. 116 cod.pen.) è la individuazione specifica dell'evento previsto e voluto da ogni singolo soggetto ritenuto concorrente, posto che lì dove manchi la prova della previsione e volizione di uno specifico evento realizzato - in capo a taluno dei compartecipi, portatori di volontà tesa a realizzare un evento diverso costoro potranno risponderne solo in forza della individuazione di un nesso di 'causalità psichica' identificato (già a partire dalla decisione n.42 del 1965 Corte Cost.) nella concreta 'prevedibilità' di detto evento, come sviluppo logico dell'azione concordata ( tra le molte, di recente, Sez. V n. 34036 del 18.6.2013, rv 257521). Affinchè possa operare, tuttavia, il particolare criterio di estensione della punibilità di cui all'art. 116 cod.pen., solo impropriamente definito quale circostanza attenuante, posto che la diminuente di cui al co.2 è diretta conseguenza della sostanziale fictio juris che consente di attribuire nelle particolari circostanze delle azioni collettive la penale responsabilità per un evento di reato non voluto ma prevedibile (il che allude ad un rimprovero correlato alla esecuzione in forma collettiva dell'azione, data la difficoltà di dominare la serie causale che ne deriva) è però necessario rispondere 25 negativamente al preliminare interrogativo circa la «volizione» o meno, anche nella forma del dolo eventuale o alternativo, dell'evento che si è realizzato. Ciò perchè se l'evento (o gli eventi) realizzati erano tutti previsti e voluti (sia pure nelle forme suddette) non può farsi ricorso all'ipotesi regolamentata dall'art. 116, che diventa norma del tutto estranea alla fattispecie, posto che la stessa non è finalizzata a regolamentare una sorta di 'graduazione' del dolo rispetto all'evento realizzato ma entra in gioco solo quando il dolo dell'evento realizzato è del tutto assente (come ritenuto, già nel contesto argomentativo della indicata decisione del 1965, dalla Corte Costituzionale e dalla successiva giurisprudenza di legittimità; v. da ultimo Sez. VI n. 6214 del 5.12.2011, rv 252405). Da qui la necessità di verificare attraverso la considerazione degli abituali indici rivelatori» adoperati in sede applicativa, se il singolo evento realizzato era stato o meno previsto e voluto (dolo diretto) o anche eventualmente «accettato» dal singolo concorrente - come conseguenza dell'azione collettiva cui va ad aderire - secondo lo schema tipico del dolo eventuale, per cui l'accettazione del rischio, se previsto, equivale a volizione (tra le molte, Sez. I n.267 del 14.12.2011, rv 252046). Ora, non vi è dubbio alcuno circa il fatto che - seppur dovendosi escludere, per le ragioni di cui sopra la premeditazione dell'omicidio, il caso in esame abbia - mostrato ampi e rassicuranti indici rivelatori di tale «collettiva» accettazione del rischio, in riferimento a quanto ampiamente emerso nelle due (difformi, su tale aspetto) decisioni. La predisposizione di mezzi dalla notevole potenzialità lesiva, Ri l'affidamento di compiti esecutivi a soggetto dall'indole quasi incontrollabile, la ovvia prevedibilità della reazione della vittima risultano, sul tema, indicatori di rassicurante valenza. Le diverse prospettazioni contenute nei ricorsi, per lo più correlate ad aspetti del fatto logicamente scrutinati nelle due decisioni, vanno pertanto disattese.
6. Va inoltre ritenuto infondato il quinto motivo di ricorso proposto nell'interesse di FA TE e relativo al trattamento sanzionatorio. La negazione delle circostanze attenuanti generiche risulta ampiamente motivata (a pag. 107 e ss. della decisione impugnata) in rapporto alle modalità dell'azione ed al ruolo svolto, nè sono stati opposti elementi tali da consentire una disarticolazione argomentativa di tali profili. Nei confronti di tale imputato, pertanto, l'annullamento senza rinvio della ritenuta aggravante della premeditazione consente, in virtù del rigetto dei restanti motivi di ricorso, di ripristinare la pena inflitta all'esito della decisione di primo grado. Diversamente, il giudizio di rinvio limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio - si rende necessario nei confronti dei restanti imputati 26 RK ET (ricorrente) e FA LA (in virtù del richiamato effetto estensivo) in virtù del fatto che costoro risultano destinatari di statuizione favorevole in secondo grado in punto di attenuanti generiche (non oggetto di ricorso). Il giudizio di equivalenza con l'aggravante della premeditazione, operato in secondo grado, non è riproducibile in forza dei contenuti della presente decisione nè questa Corte di legittimità può stabilire l'incidenza della diminuzione del trattamento sanzionatorio, trattandosi di potere riservato al giudice del merito. Il rigetto dei motivi di ricorso relativi alla qualificazione giuridica del fatto comporta la condanna di FA TE alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di FA TE limitatamente alla aggravante della premeditazione, che elimina;
rigetta nel resto il ricorso di tale imputato e, per l'effetto, determina la pena detentiva in anni 23 di reclusione, oltre alle pene accessorie inflitte con la sentenza di primo grado. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RK ET CHE ESCLUDE limitatamente alla aggravante della premeditazione e rinvia per nuovo giudizio sulla determinazione della pena alla Corte di Assise d'Appello di Perugia;
rigetta nel resto il ricorso del RK. Dichiara inammissibile per rinuncia il ricorso di FA LA;
visto l'art. 587 c.p.p. rinvia, in ragione dell'effetto estensivo della decisione relativa ai coimputati, alla Corte di Assise d'Appello di Perugia per la determinazione della pena. Condanna FA TE alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio che liquida in euro 4.900,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 1.4.2016 Il Presidente Il Consigliere estensore Maria Cristina SiottoCristina Stoe Raffaello Magi preg DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 LUG 2016 Dlecttore Amministrati Le Love SCHLAN 27 olo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO La Corte Supreme di Carmazione - Prime Serian con ordinanza u 30862 /16 del 13/06/2016 2 Pendle depositata il 19/7/2016: < disper correfers it digantivo. dispositivo delle sentenza emena da questa sezione in data l'aprile 2016 mei confronti di FA MI ed altri ed il re lative dispositivo di molo nel senso che, dgs le prote " euro 4,400,00", si intendous agguinite le seguenti: "Th 4 сий 3420,00 ли favore dell' Erario ger le parti civili for D. uncle welle qualità, A. T.F. T.M. ed euro 980,00 D.M. favore di A 4 ли T.A. CORTE Rome, 11 NOV 2016 1 Il Funzionario Giudiziario Antonella FONTANA Tana