Sentenza 12 dicembre 2007
Massime • 1
L'appello incidentale del pubblico ministero non è inammissibile nel caso di omessa notificazione all'imputato appellante, la quale non determina la nullità della sentenza di appello, in quanto non incide in alcun modo sulle prerogative difensive dell'imputato medesimo che ha piena conoscenza del contenuto dell'atto della parte pubblica attraverso il contraddittorio instauratosi nel giudizio di secondo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2007, n. 3481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3481 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 12/12/2007
Dott. ZECCA Gaetatino - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 01819
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 045287/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ST TI RI;
contro
2) IA SS;
contro
3) IA TO;
contro
4) IA AR;
contro
5) TU AZ, n. il 01/01/1954;
6) NT TE, n. il 03/12/1952;
7) DI OR NN, n. il 24/08/1951;
8) RESP. CIV.;
9) RO OR, n. il 17/09/1939;
10) IA AN, n. 04/06/1945;
avverso SENTENZA del 15/03/2006 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMENDOLA ADELAIDE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aurelio Galasso, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti da UR EN, EM AT e Di FI IO;
l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dalle parti civili nei confronti di LI NO e del responsabile civile;
il rigetto nel resto dei ricorsi delle parti civili;
Udito per le parti civili IN OR IT, AT LE e AT AN, l'avvocato D'Ovidio Ettore e per la parte civile AT RM l'avvocato Giaquinto IO Maria, sostituto processuale dell'avvocato Lacagnina Mario, i quali hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente provvedimento e il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati UR, EM e Di FI;
Udito per LA TT l'avvocato Marcello Galiffa, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi delle parti civili;
Udito per LI NO l'avvocato Storace AT AN, che si è associato alle conclusioni dell'avvocato Galiffa;
Udito per EM AT l'avvocato Regina Aldo, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi delle parti civili;
Udito per il responsabile civile Comune di San SE l'avvocato Martini Adriana, sostituto processuale dell'avvocato Guido De Rossi, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi delle parti civili. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con sentenza del 18 luglio 2003 il Tribunale di Foggia, sez. dist. di San SE, dichiarava UR EN, LA TT, EM AT e Di FI IO colpevoli del reato di omicidio colposo in danno di AT FI, condannandoli per l'effetto a pena ritenuta di giustizia nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, con attribuzione di una provvisionale di Euro 25.000,00. Il giudice di prime cure assolveva invece NO LI dalla medesima imputazione con la formula "perché il fatto non sussiste".
Era accaduto che il giorno 8 agosto 1996 il AT, dovendosi recare da un piano all'altro del luogo ove prestava attività lavorativa e avendo deciso di servirsi del montacarichi, ne aveva varcato la soglia senza accorgersi della mancanza della cabina ascensore, così precipitando nel pozzetto e decedendo a seguito delle lesioni riportate. Già nel corso delle prime indagini era emerso che il montacarichi veniva usato per gli spostamenti all'interno dell'azienda, benché fosse privo di licenza di esercizio e oggetto di un'ordinanza sindacale di fermo, sicché il relativo funzionamento era stato reso possibile da un indebito collegamento elettrico, il c.d. cavallottamento, ottenuto disabilitando i circuiti di sicurezza delle portiere.
Posto che l'immobile in cui il sinistro si era verificato era, all'epoca dei fatti, di proprietà di OR s.r.l., società in liquidazione, la quale lo aveva dato in locazione a OR San SE s.r.l., che a sua volta aveva sublocato il primo piano e parte del piano terra a Photos UP s.r.l., dell'incidente erano stati chiamati a rispondere UR EN, amministratore unico di OR San SE e di Photos UP e, come tale, datore di lavoro del AT;
EM AT, dirigente di fatto delle predette società; LA TT, socio di Photos UP s.r.l., ingeritosi nella gestione della società; Di FI IO, manutentore del montacarichi, autore in via diretta o mediata, dell'operazione di cavallottamento;
NO LI, sindaco di San SE. Proposto gravame da parte del P.M., avverso l'assoluzione del LI;
da parte dei difensori di tutti gli imputati condannati, avverso l'affermazione della loro responsabilità penale;
nonché da parte delle costituite parti civili, avverso il riconoscimento del concorso di colpa del AT, la mancata attribuzione del danno patrimoniale e l'insufficiente determinazione della provvisionale, la Corte d'appello di Bari, con sentenza del 15 marzo 2006, in parziale riforma dell'impugnata sentenza: a) dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto dal Di FI;
b) dichiarava, ai sensi della L. n. 46 del 2006, l'inammissibilità degli appelli proposti dal Pubblico Ministero e dalle costituite parti civili nei confronti di NO LI e del responsabile civile, Comune di San SE;
b) assolveva LA TT dall'imputazione ascrittagli, per non aver commesso il fatto;
c) in concorso di attenuanti generiche prevalenti, dichiarava non doversi procedere nei confronti di UR EN e EM AT, perché estinto, il reato, per prescrizione;
d) confermava le statuizioni civili dell'appellata sentenza nei confronti di UR EN e EM AT, rigettando l'appello proposto dalle costituite parti civili.
In motivazione osservava il giudicante, per quanto qui interessa:
a) che l'appello del Di FI doveva ritenersi tardivo, essendo stato proposto il 10 novembre 2003, a fronte di un termine di quarantacinque giorni, decorrente dal 15 novembre 2003 (data della lettura del dispositivo, alla quale l'imputato era presente), scadente il 30 ottobre 2003. Nè era ipotizzabile un effetto estensivo delle impugnazioni proposte dai coimputati, stante l'autonomia della posizione del Di FI, "portatore di interessi e ragioni del tutto a sè stanti";
b) che erano parimenti inammissibili gli appelli proposti dal P.M. e dalle costituite parti civili nei confronti dell'imputato LI e del responsabile civile, in ragione della entrata in vigore della L.20 febbraio 2006, n. 46, e cioè in forza, quanto al primo, della stabilita inammissibilità dell'appello proposto contro le sentenze di proscioglimento anche prima della data della sua entrata in vigore;
quanto alle seconde, della non inclusione della parte civile tra le parti processuali cui è riconosciuto il diritto di appello;
c) che l'eccezione di nullità sollevata dall'imputato LA, per essere lo stesso rimasto privo di difensore, non priva "ictu oculi" di pregio, doveva ritenersi "superata dalla evidente situazione di estraneità al reato" del medesimo imputato, che trovava "nella formula assolutoria piena più favorevole soluzione";
d) quanto al merito, che non appariva condivisibile l'affermazione della responsabilità penale del LA, perché questi, titolare del capitale di Photos UP s.r.l., nella misura del 40%, non poteva dirsi socio "di netta maggioranza". Rilevava anche il decidente che la qualità di responsabile della sicurezza non era dalla legge riconnessa alla "posizione proprietaria", bensì a quella imprenditoriale e direttiva. Esaminate quindi le deposizioni rese dai testi escussi, la Corte escludeva che, in base ad esse, potesse ritenersi dimostrata "una reale, concreta e fattuale intromissione dell'agente nella gestione aziendale dal punto di vista operativo, amministrativo e finanziario", presupposto imprescindibile per la formulazione di un giudizio di colpevolezza a suo carico in ordine alla mancata assunzione di iniziative tese ad impedire l'uso dell'ascensore;
e) che andava confermato il giudizio di colpevolezza dello UR perché questi, nella sua qualità di amministratore unico di OR San SE e di Photos UP, incontestabilmente informato dell'ordinanza sindacale di fermo del montacarichi e delle ragioni che l'avevano determinata, avrebbe dovuto impedirne l'uso, rendendo edotti i lavoratori, ex D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4, dei rischi specifici cui erano esposti ed esigendo l'osservanza delle norme di sicurezza. Nè poteva avere rilievo, ai fini dell'esclusione della responsabilità, la circostanza, peraltro indimostrata, che lo UR avesse mansioni eminentemente contabili, laddove l'organizzazione del lavoro all'interno dell'azienda sarebbe stata in concreto demandata proprio al AT, non potendo l'imputato sottrarsi per queste sole ragioni al "coacervo di obblighi" su di lui incombenti in ragione del ruolo formale rivestito, e potendo incidere, la presenza di figure intermedie di operatori, solo sull'enucleazione di "nuove e concorrenti figure di persone" tenute ad attivarsi per garantire l'osservanza della normativa antinfortunistica;
f) che correttamente il giudice di prime cure aveva ritenuto il EM "dirigente di fatto" dell'organismo imprenditoriale, sostanzialmente unitario, al quale mettevano capo, al di là della diversificazione formale delle proprietà, OR San SE e Photos UP s.r.l., ancorché l'imputato fosse stato chiamato a prestare la propria opera professionale nell'ambito dell'organizzazione aziendale di OR s.r.l. Ripercorse le emergenze più significative della compiuta istruttoria, a partire dal dato incontrovertibile della sottoscrizione, per conto di OR, del contratto di manutenzione dell'impianto ascensore, ricordava segnatamente il decidente che per pacifica e costante giurisprudenza, tenuti al rispetto delle norme antinfotunistiche non sono alternativamente gli imprenditori, i dirigenti ed i preposti, ma cumulativamente tutte tali figure, nell'ambito delle rispettive sfere di competenze. In definitiva l'imputato, in ragione della posizione dirigenziale rivestita e della sicura conoscenza dei problemi dell'elevatore nonché dell'uso indebito che ne veniva fatto avrebbe dovuto o eliminare in radice ogni possibilità di utilizzo dell'impianto, o "prendere formali distanze dal problema", a nulla rilevando, ai fini dell'affermazione della sua penale responsabilità, la circostanza che della pericolosità del montacarichi fosse ben edotto anche il AT;
g) che andavano rigettate le richieste delle costituite parti civili, essendo stato, in tale contesto, correttamente ravvisato un concorso di colpa della vittima nella causazione dell'evento, ed essendo ben giustificata la quantificazione dello stesso nella misura del 35%, con conseguente congruità anche della provvisionale assegnata. Nè poteva condividersi l'assunto degli impugnanti volto a prospettare l'esistenza, in parte qua, di un contrasto tra dispositivo e motivazione destinato ad essere risolto con la prevalenza del primo e quindi con l'affermazione dell'obbligo dei condannati di risarcire integralmente il danno, perché, a ben vedere, l'utilizzazione in dispositivo di una formula "aperta", andava intesa come riserva di maggiore esplicazione nella parte motiva "della articolata e complessa sentenza".
La Corte stimava infine corretto il mancato riconoscimento del danno patrimoniale, non avendo le parti civili adeguatamente dimostrato la fondatezza della loro richiesta.
1.2 Avverso detta pronuncia hanno proposto ricorso per Cassazione, UR EN, Di FI IO, EM AT, nonché le parti civili IN OR IT, AT LE, AT AN e AT RM.
UR EN, impugnando a mezzo del suo difensore, ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
- violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il giudice di merito affermato la penale responsabilità dell'imputato facendola scaturire automaticamente dalla mera, formale qualifica dallo stesso rivestita di amministratore unico di OR s.r.l. e Photos UP s.r.l., in contrasto con il diritto vivente che costantemente privilegia il dato fattuale e cioè le funzioni e le mansioni concretamente esercitate dalla persona fisica.
Contraddittoriamente, del resto, la Corte d'appello avrebbe mantenuto ferma la sua condanna, pur dopo aver riconosciuto al AT una posizione di dirigente, responsabile in quanto tale egli stesso dell'attuazione delle norme di sicurezza, considerazione, questa, che da sola avrebbe dovuto condurre alla sua assoluzione;
- violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il giudice a quo completamente omesso di esaminare lo specifico motivo di doglianza volto a far valere l'insussistenza del nesso di causalità, benché fosse incontrovertibilmente emerso che il AT, unico ad avere le chiavi del quadro di comando del montacarichi, era consapevole dei rischi connessi al suo utilizzo. Tali circostanze, concretando dolo o rischio elettivo del lavoratore, avrebbero dovuto imporre la sua assoluzione,
Di FI IO ha dedotto:
- nullità della sentenza per violazione di legge, non essendo mai state effettuate le comunicazioni o notificazioni previste dall'art.584 c.p.p., con conseguente, mancato inizio della decorrenza del termine previsto dall'art. 595 c.p.p., comma 1, ai fini della proposizione dell'appello incidentale. Insiste pertanto affinché gli atti vengano rimessi al giudice a quo per la notifica dell'atto di impugnazione;
- violazione dell'art. 587 c.p.p., per non avere la Corte d'appello esteso anche a lui la pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, benché dalla semplice lettura dei capi di imputazione apparisse evidente che gli imputati avevano posizioni identiche e non erano affatto portatori di interessi e ragioni a sè stanti, come erroneamente affermato dal giudice del gravame. EM AT ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, formulando le seguenti censure:
- violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il giudice di merito basato l'affermazione della sua penale responsabilità sull'assunto che egli era un dirigente di fatto delle società OR e Photos UP, tenuto a controllare "con prudente e continuo monitoraggio" che l'ascensore non fosse usato e che le direttive impartite da lui e dagli altri dirigenti aziendali fossero scrupolosamente osservate.
In particolare la sua pretesa investitura dirigenziale non troverebbe riscontro nel compendio istruttorio, perché le testimonianze acquisite, che il ricorrente non manca di analizzare singolarmente, sarebbero ora inconferenti ai fini del decidere, ora caratterizzate da contenuti che non autorizzerebbero la valutazione espressa, ora smentite documentalmente o contrastanti con le dichiarazioni di altri testimoni immotivatamente ignorate dal decidente. Il denunciato vizio di motivazione troverebbe poi ulteriore fondamento nei parametri indicati nel novellato art. 2639 c.c., norma che subordina l'equiparazione tra soggetto formalmente investito o titolare della funzione prevista dalle leggi civili e soggetto tenuto a svolgerla, all'esercizio "in modo continuativo e significativo (de)i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione". Proprio l'insussistenza degli enunciati requisiti della continuatività e della significatività non permetterebbe di ricondurre le mansioni espletate dall'impugnante a quelle individuate dalla menzionata norma civilistica che, in quanto volta a tipizzare con maggiore precisione l'elemento di identificazione dei destinatali di obblighi giuridici penalmente rilevanti, andrebbe considerata come disposizione più favorevole, applicabile, ex art. 2 c.p., ai reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.
- violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di limiti di applicazione dell'art. 40 c.p., comma 2, in relazione all'art. 41 c.p., nonché dell'art. 43 c.p., comma 3, in relazione all'art. 589 c.p., per avere il giudice di merito del tutto omesso di esaminare il motivo di appello volto a prospettare che il comportamento gravemente reattivo tenuto dal AT nei confronti di chi, all'interno della compagine aziendale, lo aveva avvertito della necessità di non servirsi del montacarichi, costituiva violazione di un obbligo cautelare di contenuto positivo, dal quale non era possibile prescindere nella formulazione del giudizio sulla fondatezza dell'accusa. In tale contesto l'uso che la vittima aveva continuato a fare del mezzo, in spregio a una norma antinfortunistica di immediata evidenza e sulla cui portata non erano ipotizzabili errori di valutazione, si prestava a essere qualificato come causa unica dell'evento lesivo.
Le parti civili IN OR IT, AT LE, AT AN e AT RM hanno chiesto l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza per i seguenti motivi:
- inosservanza ed erronea applicazione della L. 20 febbraio 2006, n.46, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per avere la Corte d'appello di Bari dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti di NO LI e del responsabile civile, Comune di San SE, così facendo malgoverno del dettato normativo della predetta legge, la quale aveva inteso lasciare inalterato il ventaglio di possibilità a disposizione della parte civile per avversare una sentenza ad essa contraria, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile;
- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla pronuncia di assoluzione nei confronti del LA, per avere la Corte d'appello fatto malgoverno delle risultanze istruttorie dalle quali appariva invece evidente sia che il predetto imputato era il proprietario delle imprese, sia che di fatto egli si occupava concretamente della loro gestione, il che, del resto, era assolutamente plausibile, considerate le piccole dimensioni dei contesti aziendali di riferimento. In particolare, ripercorsi i tratti salienti della "esaustiva, precisa e logica" ricostruzione dei fatti accolta dal giudice di primo grado, sostengono gli impugnanti che ad essa la Corte ha opposto argomentazioni contraddittorie e apodittiche, volte a minimizzare l'ingerenza nella gestione, per vero notevole, dell'imputato, con quel che ne consegue in punto di responsabilità dell'imprenditore che non abbia devoluto ad altri le incombenze inerenti all'adozione e al rispetto delle misure di prevenzione;
- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in ordine al rigetto del motivo di appello concernente l'affermato concorso di colpa della vittima nella misura del 35%, sulla base della ritenuta conoscenza, da parte dello stesso, del cattivo funzionamento dell'ascensore. Così statuendo, il giudice di merito avrebbe del tutto ignorato che unica causa del sinistro fu l'intervenuta operazione di cavallottamento sul quadro di comando dei contatti elettrici, operazione il cui compimento era certamente ignoto al AT, mentre era assai controverso, stante la difformità delle deposizioni testimoniali e la loro scarsa affidabilità, in ragione degli interessi in gioco, che questi fosse stato effettivamente preavvertito dall'elettricista LC dei rischi specifici connessi all'uso del montacarichi.
Il giudice d'appello avrebbe altresì errato nel negare, con argomentazioni peraltro criptiche, il denunciato contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado, in punto di misura dell'obbligo risarcitorio degli imputati riconosciuti colpevoli.
Infine "smaccatamente illogica ed erronea" sarebbe l'asserito carattere presuntivo degli elementi addotti a fondamento della richiesta di un congruo aumento della somma assegnata a titolo di provvisionale, stante, per contro, la concretezza e l'oggetti vita dei dati di fatto - quali la professionalità del AT e il carico di famiglia dello stesso - ai quali il motivo di appello era ancorato.
- inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla dichiarata compensazione integrale delle spese di causa, in contrasto con gli esiti del processo di appello che aveva in sostanza confermato il giudizio di colpevolezza degli imputati. LA TT ha resistito con memoria al ricorso proposto nei suoi confronti, nuovamente opponendo, sia pure in via subordinata alle argomentazioni volte ad ottenere il rigetto dell'impugnazione, l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado già ritenuta assorbita dal giudice del gravame. LI NO ha depositato memoria.
2.1 Costituisce affermazione praticamente costante nella giurisprudenza di questo giudice di legittimità che le norme antinfortunistiche mirano a tutelare il lavoratore anche in ordine a incidenti che possano derivare da sua negligenza, imprudenza e imperizia, di guisa che la responsabilità dell'imprenditore e, in generale, del destinatario dell'obbligo di adottarle può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un comportamento del dipendente che presenti i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, e che sia, come tale, del tutto imprevedibile e inevitabile. In tale prospettiva si ritiene che, ove l'infortunio sia originato dall'assenza o dalla inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento dell'infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatta condotta (confr. Cass. pen., sez. 4, 3 novembre 2004, n. 3455). Per consolidato diritto vivente inoltre, tenuti al rispetto delle norme di prevenzione, salvo delega validamente conferita, sono non già imprenditori, dirigenti e preposti alternativamente tra loro, ma tutti cumulativamente tali figure, nell'ambito delle rispettive competenze e sfere di intervento (confr. Cass. pen., sez. 4, 18/12/2002, n. 43343). Peraltro la presenza di un atto formale di investitura nella posizione alla quale è riconnesso l'obbligo di assicurare l'osservanza della normativa di prevenzione costituisce, in via di principio, condizione sufficiente, ma non necessaria, al sorgere della responsabilità ben potendo questa derivare dalla collocazione verticistica di fatto assunta da un determinato soggetto nell'organizzazione del lavoro e in genere dalle mansioni dallo stesso effettivamente svolte (confr. Cass. pen., 6 luglio 1999, n. 11406; Cass. pen., sez. 4, 16 giugno 2004, n. 40171).
2.2 Venendo al caso di specie, non hanno evidentemente alcun pregio, alla luce dei principi innanzi esposti, le doglianze dello UR e del EM centrate, le une, sull'asserito carattere formale della qualifica di amministratore di OR San SE s.r.l. e Fotos UP s.r.l. ricoperta dal primo, e le altre, sulle funzioni di mera collaborazione professionale - segnatamente in vista della ottimizzazione dei tempi di produzione e della qualità dei prodotti - conferite al secondo. Le censure dello UR partono da una errata lettura dell'assetto normativo: come innanzi detto, le mansioni di fatto svolte hanno, in via di principio, rilevanza in senso ampliativo, piuttosto che riduttivo della responsabilità, salvo che venga data la prova di una delega espressamente e formalmente conferita dall'imprenditore a preposto dotato di competenza adeguata, con pienezza di poteri e autonomia decisionale (confr. Cass. pen., sez. 4, 1 aprile 2004, n. 24055). Al più, talvolta, in relazione a contesti imprenditoriali di particolare ampiezza e complessità, si è avvertita l'esigenza di analizzare in chiave problematica la situazione derivante dall'assenza di un provvedimento formale di delega e dalla contestuale esistenza di un'organizzazione gerarchica delle funzioni idonee a far defluire il regime di responsabilità dalle posizioni apicali verso livelli intermedi (confr. Cass. pen., sez. 4, 9 luglio 2003, n. 37470). Ma nella fattispecie non ricorre alcuna delle situazioni innanzi ipotizzate, mancando e una delega espressa e formale ad altri delle funzioni in materia di prevenzione (delega della quale andrebbe in ogni caso scrutinata la validità), e un organigramma dirigenziale ed esecutivo complesso, articolato e rigidamente strutturato, tale insomma, da potere essere valutato in termini di equipollenza alla delega delle funzioni.
Ne deriva che lo schema identificativo delle responsabilità in base al quale il giudicante ha ritenuto lo UR colpevole del reato ascrittogli è assolutamente corretto.
Esente dai denunziati vizi di violazione di legge e di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione - per ragioni affatto speculari a quelle testè esposte - è altresì
l'affermazione della colpevolezza del EM. In proposito mette conto evidenziare che il giudizio sull'esistenza di una investitura dirigenziale di fatto dell'imputato è stato dal decidente formulato all'esito di un esame completo e persuasivo del materiale istruttorio, esame nel quale ha giocato un ruolo decisivo la considerazione di dati di fatto incontrovertibili, quali la sottoscrizione da parte del EM, per conto di OR, del contratto di manutenzione dell'impianto del montacarichi, nonché la sicura conoscenza che egli aveva dei problemi del montacarichi, e cioè e del provvedimento sindacale interdettivo e dell'uso indebito che ne veniva fatto, circostanze, queste, giustamente ritenute dirimenti ai fini dell'affermazione della sua penale responsabilità. In tale contesto le censure formulate dal ricorrente sono chiaramente volte a prospettare una diversa lettura del contesto probatorio, preclusa in questa sede di legittimità, tanto più che esse minimizzano o trascurano fatti decisivi, che hanno correttamente inciso nella formazione del convincimento del decidente. L'apprezzamento espresso nella sentenza impugnata resiste anche alle argomentazioni svolte in ordine alla ricorrenza dei parametri individuati dall'art. 2639 c.c. in tema di estensione delle qualifiche soggettive richieste per la sussistenza di determinate fattispecie criminose. E invero, considerato che la norma riconosce espressamente la responsabilità degli amministratori di fatto in campo societario (confr. Cass. pen., sez. 5, 5 giungo 2003, n. 36630;
Cass. pen., sez. 5, 14 aprile 2003, n. 22413), neppure si comprende troppo il senso del richiamo a una disposizione che, normativizzando le opzioni giurisprudenziali in punto di responsabilità dell'amministratore di fatto, non fa che confermare la validità dei criteri seguiti nella sentenza impugnata per l'individuazione dei responsabili dell'infortunio, mentre la censura relativa alla ricorrenza dei requisiti di continuatività e significatività dell'esercizio dei poteri "tipici inerenti alla qualifica o alla funzione", risolvendosi nella contestazione della sussistenza della investitura dirigenziale di fatto, resta assorbita da quanto innanzi detto in punto di incensurabilità, in parte qua, dell'apprezzamento del giudice di merito. Miglior sorte non hanno le doglianze degli impugnanti che mirano a riproporre la tesi della insussistenza della responsabilità dei ricorrenti in ragione dell'eccezionalità e dell'abnormità del comportamento del lavoratore, della sua esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive ricevute, nonché della perfetta consapevolezza che il AT aveva dei rischi ai quali si esponeva utilizzando il montacarichi.
Sul punto si osserva che, mentre l'inerenza del sinistro all'ordinario corso della vita aziendale è di palmare evidenza, l'imprudenza del AT, di certo innegabile, non presenta profili nè di imprevedibilità ne' di eccezionalità. Al riguardo è sufficiente osservare che il contrario assunto difensivo è clamorosamente smentito dal rilievo che, attraverso il ricorso alla tecnica del cavallottamento, strumentale all'aggiramento del provvedimento di fermo del montacarichi, l'uso di questo, non che imprevedibile e inevitabile, fu previsto e voluto dai responsabili dell'azienda, i quali coerentemente sono quindi stati chiamati a risponderne. Del resto la spavalderia del dipendente non elimina mai la responsabilità del datore di lavoro che tolleri la presenza di una struttura pericolosa nell'ambiente di lavoro, facendo in pratica affidamento sulla prudenza e sull'attenzione di coloro che vi operano.
2.3 Completamente destituite di fondamento sono anche i motivi di ricorso del Di FI.
L'imputato non aveva anzitutto alcun diritto alla notifica dell'appello del P.M., trattandosi di impugnazione che non lo riguardava. A ciò aggiungasi che questa Corte ha già avuto occasione di affermare che "l'omessa notificazione all'imputato appellante dell'appello incidentale del P.M. non rende inammissibile quest'ultimo, ne' determina la nullità della sentenza di appello, in quanto non incide in alcun modo sulle prerogative difensive dell'imputato medesimo che ha piena conoscenza del contenuto dell'atto della parte pubblica attraverso il contraddittorio instauratosi nel giudizio di secondo grado" (Cass. pen., sez. 6, 25 marzo 2003, n. 24184). Neppure ha ragione il ricorrente quando sostiene che doveva essergli estesa la pronuncia di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. E invero presupposto necessario perché abbia luogo l'estensione degli effetti favorevoli della decisione sull'impugnazione agli altri coimputati rimasti estranei al procedimento di gravame, per non aver proposto impugnazione o per essere stata dichiarata inammissibile quella proposta, è che i motivi addotti non siano esclusivamente personali (Cass. pen., sez. 5, 19 febbraio 2003, n. 15660). Ma tale requisito non ricorre nella fattispecie, in cui alla declaratoria di estinzione del reato si è arrivati in conseguenza del riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, e cioè in considerazione della particolare connotazione della responsabilità penale di coloro che ne hanno usufruito.
3. Quanto ai ricorsi delle costituite parti civili, essi sono fondati nella parte volta a contestare la declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto nei confronti di LI NO e del responsabile civile Comune di San SE, assolti in primo grado con formula piena.
All'uopo è sufficiente ricordare che la tesi secondo cui le innovazioni normative introdotte dalla L. n. 46 del 2006, non hanno sottratto alla parte civile la facoltà di appello, agli effetti del riconoscimento dei diritti civilistici di tipo risarcitorio e restitutorio, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado, è stata ripetutamente affermata da questa Corte (Cass. sez. 3, 11 maggio 2006, n. 22924; Cass. sez. 5 10 giugno 2006, n. 29935, Cass., sez. un. 29 marzo 200 7, n. 7), trovando anche un autorevole, indiretto avallo nella ordinanza n. 32 del 2007 della Corte costituzionale la quale, quand'anche tecnicamente strutturata come pronuncia di inammissibilità piuttosto che come provvedimento "interpretativo", qualifica l'esegesi dell'art. 576 c.p.p., accolta dal giudice di legittimità come interpretazione costituzionalmente orientata.
Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere, in parte qua, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti per il giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari, che provvederà anche alla liquidazione delle spese processuali tra le parti. I ricorsi delle parti civili vanno invece nel resto rigettati. Infondate sono anzitutto le censure di violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'assoluzione di LA TT. Correttamente, invero, la responsabilità di questi è stata esclusa dal giudice di merito in considerazione della irrilevanza della mera titolarità di una parte, quand'anche considerevole, o addirittura, della totalità del capitale sociale, non accompagnata dalla spendita di poteri gestori, ai fini della responsabilità per l'inosservanza delle norme antinfortunistiche.
All'enunciazione di siffatto principio generale, assolutamente ineccepibile, ha poi fatto seguito un esame penetrante del compendio probatorio al fine di scrutinare se in concreto il LA avesse di fatto amministrato la società e si trovasse pertanto in una posizione sostanzialmente omogenea a quella del EM. Il convincimento negativo maturato dal giudice di merito resiste alle censure svolte nei motivi di ricorso, in quanto argomentato con puntuali riferimenti ai dati di fatto sensibili emersi dalla compiuta istruttoria, come la partecipazione dell'imputato alla riunione aziendale del 1995: esso appare in definitiva sorretto da una valutazione del materiale istruttorio completa e conforme alle regole che presidiano l'attività delle società di capitali. Neppure sono condivisibili le censure relative alla quantificazione del concorso di colpa della vittima, alla misura della provvisionale e alla compensazione delle spese di causa tra le parti private;
e invero le relative determinazioni sono frutto di una discrezionale valutazione del giudice di merito che, in quanto congruamente motivata - attraverso puntuali richiami alle connotazioni della vicenda - è incensurabile in sede di legittimità.
Infine non ha errato la Corte d'appello di Bari nell'escludere il denunciato contrasto tra motivazione e dispositivo in punto di entità della misura del risarcimento dei danni posto a carico degli imputati condannati, perché in realtà la volontà del primo decidente emerge in maniera lampante dalla lettura integrata dell'una e dell'altra parte del complesso provvedimento. Del resto questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, stante il carattere unitario della sentenza, le cui parti - motivazione e dispositivo - si integrano naturalmente, concorrendo a rendere comprensibile la volontà espressa nel dispositivo, non sempre la loro divergenza è tale da essere risolvibile solo con il criterio della prevalenza del dispositivo, perché, se essa dipende da un evidente errore materiale, obiettivamente riconoscibile, contenuto nel dispositivo, il contrasto è solo apparente (non potendosi parlare di conflitto tra elemento decisionale ed elemento giustificativo) ed è legittimo il ricorso alla motivazione per chiarire l'effettiva portata della pronuncia (confr. Cass. pen., sez. 6, 23 maggio 2003, n. 25704).
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi proposti da UR EN, EM AT e Di FI IO e condanna i predetti al pagamento in solido delle spese processuali nonché, ciascuno, della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nella parte dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello proposto dalle costituite parti civili nei confronti di LI NO e del responsabile civile Comune di San SE e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per il giudizio, riservando al giudice d'appello la liquidazione delle spese processuali tra le predette parti private.
Rigetta i ricorsi delle parti civili IN OR IT, AT LE, AT AN e AT RM e le condanna al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2008