Sentenza 13 maggio 2008
Massime • 2
La sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2008 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 cod. proc. pen., esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, e dell'art. 10, comma secondo, della medesima legge n. 46 del 2006, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dall'imputato prima dell'entrata in vigore della predetta legge sia dichiarato inammissibile - ha effetti anche sui giudizi pendenti in cassazione, instaurati su ricorso dell'imputato avverso la sentenza di primo grado di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione, stante la sua immediata applicabilità a tutti i giudizi in corso, con la sola esclusione delle situazioni definibili "esaurite" e, comunque, insuscettibili di essere modificate o rimosse.
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2008 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 46 del 2006 e dell'art. 10, comma secondo della medesima legge - il giudice di legittimità che abbia cognizione del ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza di proscioglimento di primo grado a seguito dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, pur ritualmente proposto prima della modifica legislativa, pronunciata dal giudice di appello in base alla disposizione transitoria dell'art. 10, comma secondo, L. n. 46 del 2006, deve, verificata la ritualità dell'impugnazione e previo annullamento senza rinvio dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, disporre la trasmissione degli atti alla Corte di appello per il relativo giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2008, n. 21323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21323 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/05/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 855
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 007711/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) FI RO N. IL 15/04/1959;
2) AR RO N. IL 03/02/1964;
3) RR MA N. IL 30/05/1970;
avverso SENTENZA del 26/01/2006 TRIBUNALE di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Sorrentino F. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello degli imputati e per la conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Roma;
udito il difensore avv. Fiore S., anche in sostituzione dell'avv. Naso G..
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che il Tribunale di Roma, dopo numerosissimi rinvii del processo instaurato fin dall'udienza del 24/6/1999, con sentenza del 26/1/2006 dichiarava non doversi procedere nei confronti - fra gli altri - di OB Fiore, OB RM e MO PE in ordine ai reati di cui alla L. n. 654 del 1975, art. 3, loro rispettivamente ascritti, "perché estinti per prescrizione";
che, proposto dai difensori degli imputati appello avverso detta sentenza, la Corte di appello di Roma, con ordinanza del 5/10/2006, ne dichiarava l'inammissibilità ai sensi della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2;
che i difensori degli imputati hanno proposto quindi rituale ricorso per cassazione, deducendo vizi della sentenza impugnata per i profili della violazione di legge, in punto di sussistenza di evidenti elementi di non colpevolezza per l'assoluta mancanza di elementi probatori a carico ai fini dell'immediato proscioglimento nel merito, di inconfigurabilità del concorso esterno nel delitto contestato, nonché di sopravvenuta abolizione del reato di istigazione alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali ad opera della L. n. 85 del 2006;
che la Corte costituzionale, con sentenza n. 85 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della L. n. 46 del 2006, art. 1, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 c.p.p., esclude che l'imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a delitti, nonché della L. n. 46, art. 10, comma 2, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato, prima della data di entrata in vigore della medesima legge, è dichiarato inammissibile;
che gli effetti della sentenza n. 85 del 2008 riguardano anche i giudizi pendenti in cassazione, instaurati sul ricorso dell'imputato avverso la sentenza di primo grado di proscioglimento, in quanto, in linea generale, la declaratoria di incostituzionalità di una norma, anche processuale, deve avere immediata applicazione nei giudizi in corso, con riguardo ai rapporti processuali non ancora definiti con la formazione del giudicato, restandone esclusa l'operatività solo con riguardo alle situazioni che possono definirsi "esaurite", insuscettibili di essere rimosse o modificate, ovvero se siano individuabili altri momenti preclusivi di tipo endoprocedimentale, quali la nullità, la decadenza o la prescrizione;
che, per verificare la portata dell'efficacia della sentenza costituzionale n. 85 del 2008 sui giudizi pendenti in cassazione, occorre distinguere a seconda che il ricorso dell'imputato contro la sentenza di proscioglimento di primo grado, sia stato proposto a) "indirettamente", a seguito della ordinanza di inammissibilità dell'appello, pur ritualmente proposto prima della modifica legislativa, pronunciata dal giudice di appello in base alla disposizione transitoria della L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 2, pure incisa dallo scrutinio negativo di costituzionalità, ovvero b) "direttamente", dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina "a regime";
che, nell'ipotesi sub a), sembra evidente che la invalidazione successiva delle citate disposizioni comporti, insieme con la caducazione dell'attività processuale conseguente all'ordinanza di inammissibilità dell'appello e alla proposizione del ricorso per cassazione, la "reviviscenza" della originaria manifestazione di volontà di dedurre le relative censure di merito nell'allora consentito giudizio di appello, sicché, ferma restando la delibazione incidentale di ammissibilità formale del ricorso, la Corte di cassazione deve pronunciare l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di inammissibilità (che costituisce il presupposto logico-giuridico del ricorso) e disporre la restituzione degli atti al giudice di appello per la celebrazione del giudizio di secondo grado;
che, per contro, nell'ipotesi sub b), una volta rilevato che l'imputato, in forza della successiva invalidazione della norma che ne precludeva l'appello, ha in ogni caso - ora - il diritto di appellare la sentenza di proscioglimento di primo grado, il ricorso proposto dallo stesso che sia formalmente ammissibile va trattato e deciso dalla Corte di cassazione come ricorso immediato o per saltum, a norma dell'art. 569 c.p.p.;
che ne consegue, come lineare corollario, per un verso che l'eventuale enunciazione di motivi attinenti agli apprezzamenti fattuali del giudice di merito, alla congruità della motivazione o alla prova decisiva omessa, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. d) ed e), comporta la conversione del ricorso in appello, ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 3, e per altro verso che l'eventuale annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per vizi di legittimità diversi da quelli suindicati, impone la trasmissione degli atti al giudice competente per l'appello, a norma del medesimo art. 569 c.p., u.c.;
che, versandosi nella specie nell'ipotesi descritta sub a) e verificata la ritualità dell'atto di impugnazione, va annullata senza rinvio l'ordinanza 5/10/2006 della Corte di appello di Roma di inammissibilità dell'appello originariamente proposto dalla difesa degli imputati avverso la sentenza di proscioglimento di primo grado, disponendosi di conseguenza la trasmissione degli atti alla stessa Corte per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza di inammissibilità dell'appello, pronunciata il 5/10/2006 dalla Corte di appello di Roma, e dispone la trasmissione degli atti alla stessa Corte per il giudizio di appello. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2008