Sentenza 26 settembre 2012
Massime • 1
Nel concorso di persone nel reato l'elemento soggettivo si caratterizza nella consapevole rappresentazione e nella volontà della persona del partecipe di cooperare con altri soggetti alla comune realizzazione della condotta delittuosa. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha annullato la sentenza che qualificava come ipotesi di mera connivenza passiva non punibile la condotta di colui che trasportava con l'autovettura in un luogo appartato la vittima ed i suoi assassini e, dopo aver assistito passivamente ad una serie di azioni violente, abbandonava la vittima medesima quando era ancora in vita ed in condizione di essere aiutata).
Commentari • 2
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NORMA DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO L'art. 110 del Codice Penale stabilisce che quando più soggetti concorrono nel medesimo reato, ciascuno di essi soggiace alla pena per questo stabilita. È importante precisare che il comportamento punito si ricollega ad un fatto tipico di reato, il quale sarebbe già pienamente integrato dalla condotta dell'autore principale. Per potersi dire integrato il concorso di persone nel reato è necessario che ricorrano quattro requisiti, ovverosia la pluralità di soggetti agenti, la realizzazione del fatto di reato, il contributo concorsuale e il requisito soggettivo. È dunque necessario che vi siano due o più soggetti che compiano un reato, pur non essendo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2012, n. 40248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40248 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 26/09/2012
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 769
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 43527/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO:
nei confronti di:
1) AZ ET N. IL 16/12/1988;
2) CA LE N. IL 08/08/1988;
avverso la sentenza n. 19/2010 CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO, del 05/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito, per la parte civile, Avv. Borello Carlo;
udito il difensore avv. Giampà Franco, Bovo Arturo, Gambardella Francesco.
RITENUTO IN FATTO
1. Il mattino del primo gennaio 2009 i proprietari di un terreno agricolo posto in Curinga notavano nelle immediate vicinanze della loro proprietà il corpo gravemente ferito ed ustionato di un giovane, successivamente identificato in LA IS, il quale, ancora cosciente, indicava i suoi aggressori in tali SO UE e tale NT, in seguito identificato in CE NT.
Il SO, nella serata dello stesso giorno, confessava la sua partecipazione all'azione delittuosa e raccontava agli inquirenti che da tempo riceveva messaggi minatori per via telematica, che ne aveva identificato l'autore nel TI, che con questi si era determinata una situazione di aperta ostilità soprattutto dopo la scomparsa per "lupara bianca" del fratello EN, che la sera del 31.12.2008 aveva incrociato il TI in un locale pubblico in occasione di una festa di fine d'anno ed era stato minacciato, che pertanto temeva per la propria vita tanto da determinarsi ad anticipare i progetti criminosi dell'avversario invitandolo ad un chiarimento fuori del locale, in zona appartata, raggiunta con l'auto paterna guidata da AZ RO;
che nel corso del chiarimento aveva dapprima stordito la vittima stringendolo al collo con una catena, per poi stordirlo con un martello, trascinarlo fuori dall'auto, cospargerlo di benzina dandogli fuoco ed ancora colpendolo con il martello. Il SO precisava nella sua confessione che il AZ non aveva avuto ruolo alcuno nell'azione criminosa, avendo semplicemente accettato di accompagnare i due contendenti in auto per il citato chiarimento. Il AZ, sentito anch'egli nelle forme di legge, confermava la versione del SO ed il suo totale disimpegno nella vicenda e chiamava in causa anche CE NT, anch'egli trasportato con l'autovettura paterna del SO, come complice nella esecuzione della condotta omicidiaria. Il 15 marzo 2009 TI IS decedeva presso il policlinico di Bari, ove era stato trasferito attesa la gravità del suo stato, in seguito alle lesioni cagionategli nell'agguato del primo gennaio.
2. Sulla base delle dichiarazioni confessorie degli imputati, della testimonianza del padre della vittima, degli accertamenti eseguiti nell'immediatezza dei fatti, delle intercettazioni disposte all'interno del carcere in cui gli imputati erano ristretti, con sentenza del 16.2.2010 il GUP del Tribunale di Lametia Terme, all'esito di giudizio abbreviato, condannava SO UE e AZ RO alla pena, rispettivamente, di anni trenta e di anni sedici di reclusione, con la esclusione, per quest'ultimo, della premeditazione e con bilanciamento paritario tra le attenuanti generiche e l'aggravante di aver agito adoperando sevizie. CE NT seguiva un distinto iter processuale.
3. Sull'appello di entrambi gli imputati, in data 30 giugno 2011 si pronunciava la Corte di assise di appello di Catanzaro, la quale, in riforma della pronuncia di prime cure, assolveva il AZ dalla imputazione di omicidio per non aver commesso il fatto. La corte inoltre escludeva anche per il SO l'aggravante della premeditazione ed in suo favore bilanciava le concesse attenuanti generiche con l'aggravante di aver adoperato sevizie.
3.1 A sostegno della decisione la corte distrettuale, dopo aver premesso che il giudice di prime cure aveva correttamente ricostruito i fatti della vicenda, peraltro, opportunamente rilevando che su di essi non risultavano articolati motivi di gravame, e dopo aver puntualmente sintetizzato la teoria generale in materia di concorso nel reato, osservava che la condotta del AZ, alla luce dei principi esposti, non poteva essere riferita alla nozione di concorso penalmente rilevante, ma di mera "connivenza non punibile", dappoiché risoltasi in un "atteggiamento meramente passivo". Sottolineava altresì il giudice dell'appello che anche la sentenza di prime cure aveva correttamente rilevato come nulla nel processo provava la consapevolezza da parte del AZ, al momento dell'invito rivoltogli dal SO a guidare l'autovettura paterna, di quanto altri avessero in mente, mentre, diversamente dall'opinare del giudice di prime cure, doveva sottolinearsi che il AZ in nulla aveva facilitato l'esecuzione del delitto. In ordine a tale ultimo assunto motivava la sentenza di secondo grado che aiuto penalmente rilevante non può essere considerata la raccolta e la dispersione del coltello e della bottiglia usati dal SO e dall'CE per l'esecuzione dell'azione delittuosa.
3.2.1 Quanto poi alla posizione processuale del SO rilevava la corte di secondo grado che la sua incensuratezza, in uno sia alla pronta confessione in nulla inficiata, per l'accertamento dei fatti, dalle successive versioni, sia all'offerta reale di risarcimento del danno nella misura di Euro 25.000,00, giustificavano il riconoscimento delle attenuanti generiche, da bilanciarsi in termini di equivalenza con l'aggravante contestata "in considerazione della evidente gravità del fatto omicidiario, consumato secondo modalità particolarmente feroci e incuranti del valore e della dignità della persona umana".
3.2.2. Ancora in riferimento alla posizione processuale del SO osservava la corte territoriale l'insussistenza nella fattispecie dell'aggravante della premeditazione, dappoiché gli elementi fattuali dai quali il GUP ha dedotto l'impugnato convincimento, e cioè la programmazione dell'appuntamento con l'CE, l'utilizzo dell'autovettura paterna da parte del SO, la decisione di avvalersi dell'ausilio del AZ, in quanto dati di non univoca significatività, non consentono di ritenere provata l'aggravante medesima. V'è anzi, ad avviso del giudice di secondo grado, da valutare in senso favorevole all'imputato la circostanza che lo stesso non si era procurato alcun mezzo offensivo per l'azione delittuosa e che utilizzò per essa i soli strumenti che si trovavano all'interno della macchina, la catena, il coltello, la bottiglia di benzina. Non appaiono pertanto riscontrabili nel caso in esame, secondo conclusioni della Corte di assise di appello, ne' il requisito cronologico - oggettivo ne' quello psicologico soggettivo per considerare provata l'aggravante in parola.
4. Ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado il Procuratore Generale della Corte di appello di Catanzaro sviluppando tre motivi di impugnazione.
4.1 Col primo di essi denuncia il procuratore ricorrente, in riferimento all'assoluzione del AZ, violazione dell'art. 110 c.p. e difetto di motivazione sul punto in particolare osservando:
- è punto fermo nella ricostruzione degli accadimenti che il AZ è stato presente ai fatti di causa come da sue stesse ammissioni;
- la corte territoriale ha escluso la ricorrenza del concorso a carico del AZ medesimo perché meramente connivente il suo comportamento, perché passivo l'atteggiamento dal medesimo assunto, perché non integrante contributo causale apprezzabile l'aver raccolto le armi del delitto e l'averle disperse;
- la corte non menziona la circostanza fattuale che, al momento di invitarlo a guidare la macchina del padre, il SO lo informò dell'appuntamento con il TI e che questi avrebbe dovuto sedere accanto al guidatore;
- il AZ ha poi confermato che il SO, raggiunto il TI, gli cedette il posto allato del passeggero spostandosi sul sedile dietro la vittima;
- il MA pertanto accettò di collaborare ed il suo ruolo di guidatore consentì ai due complici di agire indisturbati nell'azione vessatoria in danno della vittima;
- il AZ ben conosceva la natura niente affatto pacifica dell'incontro;
- quando il AZ intervenne per far sparire gli strumenti utilizzati per il delitto, la vittima era ancora viva, l'azione delittuosa ancora era in corso, e la sua condotta fornì per questo un contributo ulteriore all'esecuzione dell'omicidio;
- l'evoluzione drammatica del chiarimento era del tutto prevedibile anche per il AZ, se non altro perché programmato lontano dall'abitato, in zona montuosa, in ora di festa e baldoria, lontano da occhi indiscreti;
- il AZ ha condotto la vittima sul luogo della cruenta azione delittuosa e la sua passività nel corso dell'aggressione mortale ha di per sè oggettivamente concorso a rafforzare il proposito criminoso degli altri due, anche perché detta passività era espressiva di una adesione all'azione in corso (che si aveva l'obbligo di impedire);
- il AZ, oltre a portare la vittima sul luogo del delitto, ha poi raccolto gli autori materiali dell'omicidio per portarli lontano da esso;
- il AZ ha violato gli obblighi descritti all'art. 593 c.p. e ciò integra contributo causale all'azione omicidiaria;
- il AZ, nel momento in cui consapevolmente sceglieva di non far nulla mentre la vittima veniva pestata e data alle fiamme, accettava il rischio dell'esito mortale, con ciò concorrendo a pieno titolo nell'azione delittuosa;
- CE NT, in un colloquio intercettato in carcere con la madre, indica il AZ tra gli autori dell'omicidio, ed il coinvolgimento dello stesso risulta provato anche dalla intercettazione ambientale del 5.1.2009 del colloquio in camera di sicurezza tra CE e AZ, nonché dalla intercettazione ambientale in carcere del 10.1.2010 tra il AZ medesimo e la madre;
- il AZ non fu immediatamente indicato dal TI perché lo stesso volle riferirsi ai due che, materialmente, avevano infierito su di lei;
- la motivazione assolutoria contraddice palesemente, per un verso ed ignora del tutto, per altro verso, i dati e le circostanze di evidente significatività appena esposti.
4.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia il procuratore ricorrente violazione dell'art. 577 c.p., comma 1, n. 3 e difetto di motivazione sul punto, in particolare deducendo:
- la motivazione in forza della quale la corte di secondo grado ha escluso nella fattispecie la ricorrenza dell'aggravante della premeditazione, si fonda sulla considerazione che il SO, al momento del chiarimento in macchina, non avesse ancora la certezza che chi lo minacciava era la vittima e sulla osservazione che gli strumenti utilizzati per l'omicidio non furono preparati ma si trovavano casualmente nell'autovettura paterna del SO;
- non ha viceversa il giudice dell'appello considerato che il AZ ha riferito in ordine alla programmazione precisa del posto dove la vittima doveva sedersi e dove, alle sue spalle, doveva sedersi il SO, circostanza del tutto funzionale allo svolgimento dell'aggressione in macchina, la quale era stata pertanto progettata preventivamente;
- la catena utilizzata nella prima fase dell'aggressione, quella dello strangolamento in macchina, era nella immediata disponibilità del SO e questo esclude la casualità della sua presenza nell'abitacolo, accreditando, nel contempo, una programmazione del suo utilizzo;
- del pari non appare ragionevole affermare che casualmente in macchina si trovassero una catena, un martello, un coltello ed un contenitore di liquido infiammabile;
- l'ausilio del AZ consentì una precisa distribuzione di compiti e consentì agli esecutori materiali dell'aggressione fisica una libertà di azione che, se impegnato uno dei due nella guida, non avrebbero avuto;
- inoltre il SO, al momento del chiarimento, aveva ormai la certezza che fosse il TI a minacciarlo, avendolo scoperto attraverso lo stesso mezzo informatico utilizzato per le minacce;
- nella sentenza si ignora altresì che CE NT riteneva il TI autore del danneggiamento da incendio della sua autovettura;
- in realtà i messaggi telematici acquisiti al processo provano che la vittima temeva assai più l'CE che il SO;
- il TI in precedenza aveva minacciato pesantemente la vittima;
- la premeditazione del SO discende: dalla causale (vendetta), dalla preordinazione dei mezzi, dalla ricerca dell'occasione propizia, dalle modalità brutali dell'esecuzione delittuosa, dall'anticipata manifestazione del proposito delittuoso dell'CE fatto proprio dal SO.
4.3 Col terzo motivo di impugnazione denuncia il procuratore ricorrente violazione dell'art. 62 bis c.p. e difetto di motivazione sul punto, in particolare deducendo che, a fondamento della decisione al riguardo favorevole al SO, il giudice territoriale ha valorizzato tre dati processuali, lo stato di incensuratezza dell'imputato, la sua pronta confessione nella immediatezza del fatto, l'offerta reale di Euro 25.000,00 a titolo di risarcimento, considerata insufficiente ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, ma utilmente valutabile, ad avviso della corte territoriale, ai fini in parola.
Tanto premesso denuncia in contrario il procuratore ricorrente che la confessione fu resa dal SO dopo essere stato accusato dalla vittima nel corso del suo trasporto in ospedale;
che la prova più importante a carico dell'imputato è data da tale accusa e non già dalla confessione;
che le prime dichiarazioni del SO contenevano plurimi profili di mendacio, in particolare circa la mancata partecipazione dell'CE ed in ordine alla stessa colpevolezza dell'imputato, il quale ha riferito inizialmente di essere stato minacciato dalla vittima con un coltello;
che pertanto la confessione valorizzata dal giudice d'appello in realtà non è tale, non fu spontanea ne' completa e non esprimeva per questo alcun ravvedimento;
che il SO non si adoperò per spegnere le fiamme, non chiamò soccorsi, si disinteressò della sorte della vittima;
che contraddittoriamente, si evoca la gravità estrema della condotta per giustificare non già la prevalenza dell'aggravante, ma un bilanciamento paritario tra attenuanti e aggravante. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. SUL CONCORSO DEL AZ NEL REATO OMICIDIARIO.
1.1 Nel concorso di persone nel reato, istituto regolamentato, come è noto, dall'art. 110 c.p., abbandonate le tesi del "previo concerto" e della "reciproca" consapevolezza dell'altrui contributo, l'elemento soggettivo richiesto in capo al concorrente viene identificato dalla lezione giurisprudenziale di questa corte di legittimità nella consapevole rappresentazione e nella volontà della persona del partecipe di cooperare con altri soggetti alla comune realizzazione della condotta delittuosa. Lo specifico connotato dell'elemento soggettivo del partecipe non modifica la fisionomia strutturale del dolo, trovando applicazione la regola generale secondo cui esso deve investire tutto quanto costituisce il fatto criminoso, aderendo e adattandosi al concreto atteggiarsi del processo esecutivo. In tema di concorso di persone nel reato, inoltre, la circostanza che il contributo causale del concorrente possa manifestarsi attraverso forme differenziate ed atipiche della condotta criminosa, non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2003, n. 45276, rv. 226101; Cass., Sez. 1, 17 gennaio 2008, n. 5631, rv. 238648; Cass., Sez. 1, 8 novembre 2008, n. 4060, rv. 239196). Per converso, ai fini di delibare se nella concreta fattispecie ricorra o meno una ipotesi di concorso criminale, il giudicante dovrà valutare ogni aspetto del fatto, con particolare riferimento ai profili dotati di significatività circa l'eventuale apporto del concorrente, il suo contributo causale, l'atteggiamento psicologico rispetto ad essi.
1.2 Tanto premesso ritiene il Collegio che palesemente insufficiente appaia la motivazione con la quale la Corte territoriale ha nella fattispecie escluso il concorso del AZ nell'omicidio di TI IS.
Giova rammentare che il giudice di secondo grado ha escluso il concorso dell'imputato nel reato per cui è causa valorizzando le seguenti circostanze:
a. il AZ tenne un comportamento passivo rispetto a quello realizzato dal SO e dall'CE, di guisa che il suo fu un mero atteggiamento di connivenza penalmente irrilevante;
b. l'imputato allorché fu invitato dal SO a fare da autista, come riconosciuto dallo stesso giudice di prime cure, nulla sapeva delle intenzioni dell'amico; c) il AZ non ha facilitato l'azione omicidiaria ed in tale prospettiva non può essere interpretata l'azione di disperdere gli strumenti utilizzati per uccidere il TI. Ebbene, osserva il Collegio che nessuna delle premesse assunte dal giudice di merito per il sillogismo assolutorio appare oggettivamente corrispondente con il reale svolgimento degli accadimenti.
Appare condivisibile la perplessità del procuratore ricorrente là dove osserva che esula dalla nozione di connivenza passiva l'aver trasportato con l'autovettura di uno dei due assassini la vittima in un luogo appartato, lontano dall'abitato, dove nessuno avrebbe potuto percepire, ascoltare ovvero aiutare, per poi riportare in paese gli assassini medesimi e non la vittima;
del pari, se il AZ verosimilmente non aveva contezza delle intenzioni del TI allorché fu invitato a fare da autista, cionondimento le circostanze ed i contesti delle azioni successive non potettero rimanere incomprese nella loro reale sintomaticità, posto che, appunto, si programmò un chiarimento tra persone in aperta e profonda ostilità, si pensò, insieme al AZ, a dove collocare nell'automobile la vittima e dove i sui carnefici;
si consumò una prolungata aggressione articolatasi in più fasi (l'aggressione con la catena nell'autovettura, lo strangolamento, l'uso del coltello, lo svenimento della vittima, il suo trasporto fuori dell'autovettura, il pestaggio anche con un martello, lo spargimento di liquido infiammabile sul corpo della vittima, il fuoco appiccato, il rientro affannoso a casa, la raccolta sul luogo del delitto degli strumenti utilizzati per l'omicidio, la loro dispersione, il rientro a casa con l'autovettura guidata dal AZ); disperdere gli strumenti utilizzati per uccidere non può essere considerata condotta irrilevante nella dinamica di un omicidio.
Non solo, i dati valorizzati dal giudice territoriale non appaiono correttamente desunti dai fatti di causa, nel senso che hanno omesso i giudici di merito di considerare profili fattuali e giuridici di assoluta rilevanza ai fini del decidere.
La vittima fu abbandonata quando era ancora in vita e questo rende la dedotta connivenza passiva condizione fattuale essenziale ai fini della rilevanza penale di essa, sia perché in capo al AZ sussistevano gli obblighi di cui all'art. 593 c.p., sia perché nel nostro ordinamento il nesso di causalità ben può connettersi ad una condotta omissiva giacché "non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo" e, nella fattispecie, il AZ aveva l'obbligo giuridico di impedire la prolungata aggressione violenta ai danni del TI e l'esito esiziale che ne derivò.
V'è quindi il trasporto sul luogo del delitto della vittima e dei suoi assassini, il passivo assistere ad una lunga serie di azioni violente in danno del TI iniziate nella stessa autovettura guidata dall'imputato e portate a termine sul luogo del delitto, l'abbandono della vittima morente ma ancora in vita eppertanto nelle condizioni di essere aiutata, la dispersione degli strumenti di morte, il trasporto di ritorno degli assassini a casa dopo la condotta omicidiaria, tutti aspetti o svalutati ovvero neppure considerati ai fini della lettura giuridica relativa alla posizione processuale del AZ e dell'accusa di aver concorso nell'omicidio per cui è causa. Non risulta, inoltre, considerato, nonostante la sua estrema rilevanza ai fini dell'applicazione della disciplina sul concorso criminale, la circostanza che il ruolo di autista del AZ fu decisivo e determinante per la distribuzione dei ruoli tra i complici e per rendere più agevole e sotto alcuni profili addirittura possibile l'omicidio. Se uno dei due, tra il SO e l'CE, avesse dovuto guidare l'autovettura verso il luogo sicuro ove poi agire, è di palese evidenza che nessuna delle fasi aggressive accertate nel processo avrebbe potuto svolgersi nelle forme e nei termini accertati, non solo, la possibilità della vittima di difendersi sarebbero state di gran lunga maggiori.
Anche detto profilo appare del tutto pretermesso dalla motivazione impugnata, lacuna questa che, in uno con i rilievi innanzi esposti, contribuisce a rendere insufficiente l'apparato argomentativo attraverso il quale è stata esclusa nella fattispecie la colpevolezza a titolo di concorso del AZ.
Va infine sottolineato che il giudice di secondo grado in almeno due punti della motivazione fa riferimento a timidi tentativi del AZ di impedire l'azione criminosa. I riferimenti, per quello che consta dagli atti, appaiono apodittici e non riscontrati, di guisa che, anche sotto tale profilo, la premessa del sillogismo assolutorio evidenzia debolezze logico-dialettiche. Le indicate carenze logiche e giuridiche della struttura della motivazione giustificano, in conclusione sul punto, l'annullamento dell'impugnata sentenza assolutoria con il conseguente rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro.
2. SULLA PREMEDITAZIONE IN CAPO AL CA;
2.1 La corte di merito ha escluso l'aggravante in parola in favore del SO, per un verso, svalutando le circostanze a tal fine richiamate nella pronuncia di primo grado (la programmazione dell'appuntamento con l'CE, l'utilizzo dell'autovettura paterna, la decisione di avvalersi dell'ausilio del AZ) ed enfatizzando, per altro verso, la circostanza che l'imputato non si era procurato alcun mezzo offensivo per l'azione delittuosa giacché gli strumenti per questo utilizzati si trovavano casualmente all'interno della macchina. Di qui l'insussistenza, per la corte territoriale, sia del requisito cronologico - oggettivo, sia di quello psicologico -soggettivo per considerare provata l'aggravante in parola.
2.2 La premeditazione, configurata come circostanza aggravante nei delitti di omicidio volontario ex art. 577 c.p., comma 1, n. 3 e di lesione personale ex art. 585 c.p., comma 1, è contraddistinta da due elementi costitutivi: 1) un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso (elemento di natura cronologica); 2) la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica). La prova di essa (della premeditazione cioè) deve essere necessariamente tratta da fatti estrinseci e sintomatici, quali, secondo costante ed accreditata lezione giurisprudenziale, la causale, l'anticipata manifestazione del proposito, la predisposizione del mezzo letifero, la ricerca dell'occasione propizia, la violenza e la reiterazione dei colpi inferti. Nel caso di specie la sentenza impugnata non appare coerente con i principi giuridici costantemente enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, laddove, con motivazione palesemente lacunosa e logicamente viziata, contro ogni regola di comune esperienza ed in assenza di accertamenti giustificativi della singolare situazione, ha fatto rientrante nella normalità il detenere in un'autovettura di uso privato un coltello, un martello, una catena di ferro e contenitori di liquido infiammabile, tutti poi utilizzati, senza eccezione alcuna, dagli assassini per aggredire, picchiare, pestare e dare fuoco alla vittima.
Non può, viceversa, ragionevolmente negarsi la predisposizione anticipata degli strumenti da utilizzare per una condotta che, appunto per questo, salva una diversa ma logica motivazione, appare preventivamente preparata;
anche la programmazione dei fatti così come accertata inequivocabilmente nel processo, comporta una univoca significatività nel senso detto, significatività illogicamente negata dal giudice territoriale. Indica in tale prospettiva la Corte la predisposizione anticipata dei posti in macchina, predisposizione che rese agevole e possibile la prima aggressione da tergo con la catena ed il coltello. Anche sul movente, pacificamente accertato in atti, incorre il giudice territoriale in travisamento delle risultanze processuali, giacché, contrariamente a quanto motivato in sentenza, il SO aveva ormai acquisito la certezza che l'ignoto autore delle minacce in suo danno fosse la vittima, avendo egli stesso raccontato come, attraverso uno stratagemma via internet, aveva avuto la prova dei suoi sospetti.
Anche le modalità della condotta omicidiaria integrano, secondo lezione di legittimità e salvo diverso ma motivato opinare del giudice di merito, indice sintomatico della premeditazione dell'azione delittuosa, al pari dell'anticipata manifestazione del proposito criminale (anch'esso accertato in atti attraverso le minacce violente provate da parte dell'CE) e della stessa decisione assunta dal SO nel corso del veglione di Capodanno, dallo stesso dichiarata all'autorità, di anticipare la violenza temuta dalla vittima.
Anche in questo caso, pertanto, ricorrono nell'argomentare della decisione impugnata, carenze logiche e giuridiche della struttura della motivazione che giustificano, sul punto, l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
3. SULLE ATTENUANTI GENERICHE CONCESSE AL CA:
Fondato sotto il profilo del difetto di motivazione ritiene infine la Corte la terza ed ultima doglianza del procuratore ricorrente. Ed invero il giudice di merito ha motivato la concessione del beneficio di cui all'art. 62 bis c.p. su un triplice rilievo, l'incensuratezza, la pronta confessione, la manifestazione di una volontà risarcitoria (ancorché insufficiente quantitativamente). Orbene, anche su tale punto della sentenza non può non condividersi il rilievo di illogicità del rappresentante della pubblica accusa. Il comportamento processuale dell'imputato può legittimamente costituire motivo giustificativo delle attenuanti generiche, soprattutto in ipotesi delittuose come quella in esame caratterizzata da particolare odiosità della relativa condotta, soltanto allorché esso abbia i caratteri della spontaneità, della completezza ed abbia avuto la leale finalità di consentire la ricostruzione degli accadimenti. Nel caso in esame la confessione del SO fu conseguenza dell'accusa mossa dalla vittima la quale, non appena soccorso, fece i nomi dei suoi aggressori. La confessione in argomento inoltre, come opportunamente evidenziato dal procuratore ricorrente, non fu affatto caratterizzata da completezza e leale intento collaborativo, giacché viceversa articolata per depistare le indagini dal concorrente, per rappresentare una falsa legittima difesa o quanto meno una provocazione della vittima e pertanto per accreditare una falsa rappresentazione dei fatti.
Non è sfuggito alla Corte territoriale l'evidenza di quanto appena rappresentato, tanto che la motivazione impugnata ha cura di osservare che, al di là delle omissione e delle non verità, la confessione costituì comunque un fatto processuale importante per le indagini.
Trattasi di argomentazione apodittica ed in contrasto con gli esiti processuali.
Per un verso, infatti, non viene spiegato di quale utilità siano state le false dichiarazioni confessorie del SO, posto che lo stesso era stato indicato dalla vittima come principale artefice dell'azione delittuosa ed il vero impulso decisivo alle indagini è da riconoscersi a quell'accusa disperata e non certo alle dichiarazioni autoaccusatorie dell'imputato.
Anche in relazione, pertanto, a tale punto della decisione, attesa l'illogicità della premessa, la sentenza impugnata merita di essere cassata con rinvio, pur dovendosi considerare assorbita la questione con esso proposta dall'annullamento per l'accoglimento del secondo motivo di impugnazione, che porterà il giudice di merito ad una rivalutazione del fatto imputato al SO.
4. La sentenza va in conclusione annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro affinché riconsideri, in piena libertà di giudizio, con motivazione esaustiva e logica il complesso della vicenda in esame.
Si rinvia alla corte territoriale anche la liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'assise di appello di Catanzaro anche in ordine alle spese sostenute dalla parte civile in questo grado. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2012