Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/1998, n. 1997
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Sentenza 15 gennaio 1998

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La declaratoria di incostituzionalità di una norma deve trovare immediata applicazione, per incidere su situazione processuale pur esaurita, nella ipotesi in cui la medesima questione - già dichiarata manifestamente infondata dal giudice di primo grado, che non aveva neppure accolto la richiesta di astensione per gravi ragioni di convenienza - sia stata indicata come motivo di appello dalla parte interessata e la dichiarazione di incostituzionalità sia intervenuta nelle more del giudizio di appello. (Fattispecie relativa all'art. 34 cod.proc.pen. dichiarato incostituzionale, con sentenza n. 155 del 1996 della Corte Costituzionale, tra l'altro, nella parte in cui non prevedeva l'incompatibilità del G.U.P., che abbia emesso provvedimento cautelare personale nei confronti dell'imputato, a giudicarlo con il rito abbreviato in sede di udienza preliminare).

Nel caso in cui una sentenza, emessa dal G.U.P all'esito di rito abbreviato, venga annullata per incompetenza funzionale del giudice-persona, e non del giudice-organo, gli atti vanno trasmessi allo stesso giudice-organo, non riguardando la dichiarata incompetenza funzionale il giudice inteso come organo giurisdizionale, ma soltanto la specifica persona del giudicante. (La Suprema Corte ha enunciato il principio di cui in massima nell'annullare senza rinvio la sentenza di appello - annullando altresì la sentenza di primo grado pronunciata dal G.U.P. - in relazione a fattispecie in cui si trattava di incompatibilità del G.U.P., che aveva emesso provvedimenti di custodia cautelare nei confronti degli imputati, a provvedere al loro giudizio con il rito abbreviato; incompatibilità determinatasi in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 155 del 1996 - che ha dichiarato la illegittimità dell'art. 34 cod.proc.pen., tra l'altro, nella parte in cui non prevedeva che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari che abbia statuito "de libertate" relativamente al medesimo imputato - intervenuta nelle more tra la sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/1998, n. 1997
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1997
    Data del deposito : 15 gennaio 1998

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