Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/09/2009, n. 49783
CASS
Sentenza 24 settembre 2009

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La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato prevale su quella di prescrizione, pur maturata anteriormente, avendo quest'ultima carattere di accertamento costitutivo, precluso nei confronti di persona non più in vita e in relazione a un rapporto processuale oramai estinto.

La declaratoria di improcedibilità per difetto di querela prevale su quella determinata dall'estinzione del reato per morte dell'imputato giacché la mancanza di una condizione di procedibilità osta a qualsiasi altra indagine in fatto.

In tema di tutela penale del diritto d'autore, il termine di durata di protezione del diritto di utilizzazione economica delle opere cinematografiche, portato a cinquanta anni dal d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (modificativo dell'art. 32 della L. n. 633 del 1941 che lo fissava in anni trenta), non si applica alle opere cinematografiche già cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore di detto decreto.

In tema di proprietà intellettuale, nel computo del termine di durata di protezione del diritto d'autore relativamente alle opere cinematografiche di un produttore avente cittadinanza di uno Stato vincitore della seconda guerra mondiale il periodo di sospensione di detta durata stabilito dall'allegato XV del Trattato di pace di Parigi, reso esecutivo dal D.Lgs. C.p.S. n. 1430 del 1947, non si cumula con il periodo di proroga stabilito dal D. Lgs. Lgt. n. 440 del 1945. (Nella specie, la Corte ha precisato che con l'ordine di esecuzione suddetto è stata introdotta nel nostro ordinamento una norma che attribuisce ai cittadini delle potenze alleate vincitrici lo stesso termine di durata già attribuito ai cittadini italiani dal D.Lgs.Lgt. n. 440 del 1945).

In tema di tutela penale del diritto d'autore, nel caso di opera cinematografica costituita da cartoni animati, la tutela del diritto di utilizzazione economica spettante al produttore dell'opera non si cumula con la distinta tutela spettante all'autore dei disegni impiegati per la realizzazione del cartone animato, sì che la scadenza del termine spettante al produttore è sufficiente a determinare la caduta dell'opera in pubblico dominio. (La Corte ha precisato che i disegni, pur godendo, in quanto opere dell'ingegno appartenenti ad una specifica categoria, della protezione riservata al loro autore, concorrono, qualora riversati nella rappresentazione di immagini in movimento, a dar luogo alla costituzione di un'opera dell'ingegno autonoma e diversa, individuata e protetta come tale).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/09/2009, n. 49783
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49783
Data del deposito : 24 settembre 2009

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