Sentenza 24 settembre 2009
Massime • 5
La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato prevale su quella di prescrizione, pur maturata anteriormente, avendo quest'ultima carattere di accertamento costitutivo, precluso nei confronti di persona non più in vita e in relazione a un rapporto processuale oramai estinto.
La declaratoria di improcedibilità per difetto di querela prevale su quella determinata dall'estinzione del reato per morte dell'imputato giacché la mancanza di una condizione di procedibilità osta a qualsiasi altra indagine in fatto.
In tema di tutela penale del diritto d'autore, il termine di durata di protezione del diritto di utilizzazione economica delle opere cinematografiche, portato a cinquanta anni dal d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (modificativo dell'art. 32 della L. n. 633 del 1941 che lo fissava in anni trenta), non si applica alle opere cinematografiche già cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore di detto decreto.
In tema di proprietà intellettuale, nel computo del termine di durata di protezione del diritto d'autore relativamente alle opere cinematografiche di un produttore avente cittadinanza di uno Stato vincitore della seconda guerra mondiale il periodo di sospensione di detta durata stabilito dall'allegato XV del Trattato di pace di Parigi, reso esecutivo dal D.Lgs. C.p.S. n. 1430 del 1947, non si cumula con il periodo di proroga stabilito dal D. Lgs. Lgt. n. 440 del 1945. (Nella specie, la Corte ha precisato che con l'ordine di esecuzione suddetto è stata introdotta nel nostro ordinamento una norma che attribuisce ai cittadini delle potenze alleate vincitrici lo stesso termine di durata già attribuito ai cittadini italiani dal D.Lgs.Lgt. n. 440 del 1945).
In tema di tutela penale del diritto d'autore, nel caso di opera cinematografica costituita da cartoni animati, la tutela del diritto di utilizzazione economica spettante al produttore dell'opera non si cumula con la distinta tutela spettante all'autore dei disegni impiegati per la realizzazione del cartone animato, sì che la scadenza del termine spettante al produttore è sufficiente a determinare la caduta dell'opera in pubblico dominio. (La Corte ha precisato che i disegni, pur godendo, in quanto opere dell'ingegno appartenenti ad una specifica categoria, della protezione riservata al loro autore, concorrono, qualora riversati nella rappresentazione di immagini in movimento, a dar luogo alla costituzione di un'opera dell'ingegno autonoma e diversa, individuata e protetta come tale).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/09/2009, n. 49783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49783 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 24/09/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo L. - Consigliere - N. 18
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 27790/2004
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere -
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere -
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere -
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. TI IT, nato a [...] il [...];
2. TI ST, nato a [...] il [...];
3. F.A.P.A.V. (Federazione Antipirateria Audiovisiva) quale parte civile;
avverso la sentenza 27.2.2004 della Corte di appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto Dr. Palombarini Giovanni, il quale ha concluso formulando le seguenti richieste:
- nei confronti di ST GH, annullarsi senza rinvio l'impugnata sentenza, perché il reato non sussiste con riferimento alle imputazioni di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1 - lett. a), ai reati di cui alla L. n. 400 del 1985, art. 1 e ai reati di truffa;
dichiararsi non doversi procedere per il reato di cui all'art. 388 c.p. per mancanza della querela;
- nei confronti di IT GH, dichiararsi non doversi procedere in ordine ai reati ascrittigli, essendo gli stessi estinti per morte dell'imputato, eccezion fatta per quello di cui all'art.388 c.p., per il quale va dichiarato non doversi procedere per mancanza della querela.
Uditi i difensori:
Avv.to Franco Moretti, sostituto processuale dell'Avv.to Francesco Martingano, per GH ST, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto dal proprio assistito;
Avv.to Domenico Pulitane, per la F.A.P.A.V., il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso della Federazione da lui assistita;
Avv.to Maurizio Mandel per la S.I.A.E.;
Avv.to Pietro Rescigno, sostituto processuale dell'Avv.to Sergio Spagnolo, per la "DI Enterprise - Buenavista Entertainment". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GH IT e GH ST vennero rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale di Milano per rispondere (in tre procedimenti originariamente distinti e successivamente fatti oggetto di riunione):
GH ST dei reati di cui: (nel proc. pen. n. 27976/92);
a) all'art. 640 cpv. c.p., perché - con artifici e raggiri consistenti nel fare chiedere dalla s.r.l. "Target" (da lui legalmente rappresentata) alla S.I.A.E. bollini per la riproduzione videografica di composizioni musicali che scontavano un diritto demaniale inferiore o pari a L. 1.886.000, e nell'utilizzare, invece, parte di detti bollini per i films VE e i sette NA, MB, "B, FA e OC, che dovevano scontare un diritto superiore pari a L.
4.000.000 complessivi - induceva in errore la S.I.A.E. medesima e la AL DI, che, per l'effetto, subiva un danno patrimoniale di rilevante entità per L. 2.140.000;
b) alla L. 27 marzo 1987, n. 121, art. 2, in relaz. alla L. n. 400 del 1985, art. 1, per avere, non avendo concorso alla duplicazione illegale, posto in commercio e comunque detenuto per la vendita, a fine di lucro, le anzidette videocassette in Milano, in epoca successiva all'1.4.1992 e accertati in Vigevano, il 30.4.1992;
(nel proc. pen. n. 59528/93);
a) all'art. 388 c.p., comma 2, perché - nella qualità di rappresentante legale della s.r.l. "Electa", della s.r.l. "Barbatoja" e della s.r.l. "Target" - proseguendo nella commercializzazione delle videocassette dei films VE e i sette NA, "B, FA e OC, nonostante l'inibitoria contenuta nel provvedimento emesso dal Pretore di Portoferraio ex art. 700 c.p.c., in data 8.1.1991, eludeva l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile avente ad oggetto misure cautelari a difesa della proprietà - acc. nel dicembre 1993 e querela sporta in Milano, il 17.3.1994;
b) alla L. n. 400 del 1985, art. 1, per avere abusivamente riprodotto a fine di lucro, senza autorizzazione della S.I.A.E., videocassette relative ai films VE e i sette NA (n. 18. 404), "I tre OR (n. 11. 785), MB (n. 10. 796), "B (n. 8. 474), FA (n. 2.02 7) e OC (n. 6.373), apponendo alle stesse i bollini per la vendita di cassette registrate rilasciati dalla S.I.A.E. in relazione ad altri e diversi films di pubblico dominio, arrecando così alle parti offese danno di rilevante gravità;
c) all'art. 640 cpv. c.p., perché - con artifici e raggiri consistenti nel richiedere alla S.I.A.E., mediante false indicazioni riportate sugli appositi moduli DVR, il rilascio di bollini per la vendita di cassette registrate in relazione a films di pubblico dominio e nell'applicare, invece, detti bollini alle videocassette dei films inerenti opere di AL DI non ancora di pubblico dominio - induceva in errore la S.I.A.E. e si procurava l'ingiusto profitto corrispondente agli introiti derivanti dalla commercializzazione delle videocassette in questione, arrecando alla SIA E. medesima ed alla AL DI un danno patrimoniale di rilevante entità;
d) alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171, comma 1, per avere abusivamente riprodotto senza averne diritto, a fine di lucro, i personaggi creati da AL DI e pertinenti i films anzidetti, nelle loro caratteristiche figurative e nominative che li rendono riconoscibili come figure tipiche, con condotta consistita nel riprodurli in forma statica sul frontespizio delle cassette nonché in forma dinamica sulla pellicola relativa ai films duplicati, arrecando così alle parti offese danno di rilevante gravità;
e) all'art. 473 c.p., per avere contraffetto i disegni relativi ai personaggi creati da AL DI e pertinenti i films anzidetti, tutelati ai sensi della normativa sulla proprietà intellettuale, con condotta consistita nel riprodurli in forma statica sul frontespizio delle cassette ed in forma dinamica sulla pellicola dei relativi films duplicati, arrecando così alle parti offese danno di rilevante gravità;
f) all'art. 469 c.p., per avere contraffatto le impronte di certificazione S.I.A.E. apposte sulle videocassette sequestrate l'11 novembre 1993.
GH ST e GH IT dei reati di cui: (nel proc. pen. n. 48691/91) a) all'art. 388, 2 comma, cod. pen., perché in concorso tra loro - il primo nella qualità di rappresentante legale della s.r.l. "Electa" e della s.r.l. "Cinestazione" ed il secondo nella qualità di rappresentante legale della della s.r.l. "Barbatoja" - proseguendo nella commercializzazione delle videocassette dei films VE e i sette NA, "B, FA e OC, nonostante l'inibitoria contenuta nel provvedimento emesso dal Pretore di Portoferraio ex art. 700 c.px. in data 8.1.1991, eludevano l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile avente ad oggetto misure cautelari a difesa della proprietà - fatti commessi in Milano, fino al maggio 1992 e querela sporta il 16.7.1991;
b) alla L. 20 luglio 1985, n. 400, art. 1, commi 1 e 2, in relaz. alla L. 27 marzo 1987, n. 121, art. 2, per avere - in concorso tra loro - abusivamente riprodotto a fine di lucro, senza autorizzazione della S.I.A.E., videocassette relative ai films VE e i sette NA, MB, "B, FA e OC, apponendo alle stesse i bollini rilasciati dalla S.I.A.E. in relazione ad altri e diversi films di pubblico dominio, arrecando così alle parti offese danno di rilevante gravità - in Milano/Novate Milanese, fino al maggio 1992;
e) all'art. 640 cpv. c.p., perché in concorso tra loro - con artifici e raggiri consistenti nel richiedere alla S.I.A.E., mediante false indicazioni riportate sugli appositi moduli DVR, il rilascio di bollini per la vendita di cassette registrate in relazione a films di pubblico dominio e nell'applicare, invece, detti bollini alle videocassette dei films VE e i sette NA, MB, "B, FA e OC, non ancora di pubblico dominio - inducevano in errore la S.I.A.E. nel rilascio dei bollini anzidetti e si procuravano l'ingiusto profitto corrispondente agli introiti derivanti dalla commercializzazione delle videocassette in questione, arrecando alla S.I.A.E. medesima ed alla AL DI un danno patrimoniale di rilevante entità - in Milano, fino al maggio 1992;
GH IT dei reati di cui:
(nel proc. pen. n. 48691/91);
d) all'art. 340 c.p., comma 1, perché - invitando i Carabinieri di Caronno Pertusella ad intervenire nei locali ove veniva data esecuzione, da parte della Guardia di Finanza, al decreto di perquisizione e sequestro del 26.3.1992 ed ostacolando le relative operazioni di sequestro - turbava la regolarità di un pubblico servizio - in Origgio, il 27 marzo 1992;
e) agli artt 56 e 610 c.p., perché, nel corso delle operazioni di sequestro di cui al capo che precede - con minaccia consistita nel presentarsi con atteggiamento intimidatorio come candidato alle imminenti elezioni politiche, invitando il capitano ER LU a desistere dall'eseguire il sequestro - compiva atti diretti in modo non equivoco a costringere il predetto ad omettere l'esecuzione del provvedimento in data 26.3.1992, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà - in Origgio, il 27 marzo 1992.
In relazione alle anzidette contestazioni, il Tribunale di Milano - con sentenza del 26 marzo 2001 - assolveva GH ST, per insussistenza dei fatti, dai reati di truffa, nonché dal reato di contraffazione di disegni e dal reato di cui al L. n. 633 del 1941, art. 171, comma 1, per l'uso indebito delle immagini (contestati nel secondo procedimento), mentre, riguardo ai reati consistiti nell'abusiva riproduzione delle videocassette ex L. n. 121 del 1987, art. 2 in relazione alla L. n. 400 del 1985, art. 1, dichiarava l'improcedibilità per intervenuta prescrizione (segnatamente nel primo, nel secondo e nel terzo procedimento). Quanto a GH IT, dichiarava l'improcedibilità, per il reato di cui alla L. n.121 del 1987, art. 2 in relazione alla L. n. 400 del 1985, art. 1 e per il reato di interruzione di pubblico servizio, per intervenuta prescrizione (segnatamente nel terzo procedimento), mentre pronunciava assoluzione per insussistenza del fatto quanto al reato di truffa e al reato di tentata violenza privata aggravata. Proscioglieva poi entrambi i GH dal reato di cui all'art.388 c.p., comma 2, contestato nel procedimento n. 46891/91, perché
l'azione penale non poteva essere esercitata per mancanza di querela, e GH ST dal reato di cui all'art. 388 c.p., comma 2, contestato nel procedimento n. 59528/93, perché estinto per intervenuta prescrizione.
Avverso la sentenza del Tribunale interponevano appello gli imputati, il Pubblico Ministero, le parti civili costituite S.I.A.E., DI Enterprises, Buena Vista Entertainment s.r.l. e F.A.P.A.V. (quest'ultima nei confronti del solo GH ST). Gli imputati, in particolare, sì dolevano dell'intervenuta pronuncia di proscioglimento per prescrizione e chiedevano l'assoluzione nel merito.
- GH ST sosteneva che, per tutti i titoli cinematografici in questione, la durata del diritto d'autore sarebbe stata di trentasei anni, già decorsi nel momento in cui, con D.P.R. n. 19 del 1979, la tutela specifica era stata prorogata a cinquant'anni.
Prospettava al riguardo che, al termine di trent'anni, previsto dall'originario testo della L. n. 633 del 1941, doveva cumularsi la proroga di sei anni disposta con D.Lgs.Lgt. n. 440 del 1945, senza che tale termine complessivo potesse dirsi ulteriormente prorogato per effetto della clausola contenuta nell'Allegato 15^ al Trattato di pace di Parigi del 10 febbraio 1947, recepito in Italia con provvedimento del 28 novembre 1947 n. 1430: infatti, poiché tale clausola era riferita al termine di trent'anni in vigore all'entrata in guerra dell'Italia, essa costituiva, nella sostanza, un doppione del D.Lgs.Lgt. del 1945, che aveva in qualche modo anticipato detta proroga, con conseguente non applicabilità della stessa. Nè la sola mancanza del contrassegno S.I.A.E. poteva costituire titolo per la tutela di un ormai inesistente diritto di utilizzazione economica del film.
- Anche GH IT chiedeva l'assoluzione piena, rilevando, quanto alla violazione dell'art. 388 c.p., comma 2, di non essere mai stato titolare o legale rappresentante della s.r.l. "Barbatola", la quale, in ogni caso, era rimasta estranea a duplicazioni abusive;
contestava che la DI fosse titolare di diritti sulle videocassette di VE e i sette NA, appartenenti invece alla Warner Bros, e contestava altresì il proscioglimento per prescrizione dall'accusa di interruzione di pubblico servizio, definendo inidonee le proprie telefonate a turbare od ostacolare le attività di perquisizione e sequestro svolte dalla Guardia di Finanza.
La Corte di appello di Milano - con sentenza del 27 febbraio 2004 - in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, in relazione a tutti i reati di truffa ascritti ai due GH, confermando le statuizioni del primo giudice per i restanti addebiti.
Nel merito delle violazioni della legge sul diritto d'autore, quella Corte osservava che non era condivisibile la tesi della inapplicabilità della ulteriore proroga prevista dal Trattato di Parigi al termine di trentasei anni di durata dei diritti di sfruttamento delle opere statunitensi già fissata dalla legislazione italiana;
infatti, ratificando il Trattato di pace quando la durata dei diritti era già prevista nel termine di trentasei anni derivante dal D.Lgs.Lgt. del 1945, il legislatore italiano aveva consapevolmente voluto e accettato il prolungamento derivante dal Trattato stesso, come del resto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità in sede civile (Cass. 21 novembre 1994, n. 9529). Sicché, allorquando il termine di durata era stato definitivamente stabilito in cinquant'anni dal D.P.R. n. 19 del 1979, non era ancora scaduto il termine ottenuto per effetto della proroga derivante dal Trattato di Pace di Parigi, con conseguente legittima adozione dei provvedimenti di inibitoria alla commercializzazione delle cassette abusivamente duplicate, del provvedimento di sequestro e della pronuncia di esclusione di assoluzione nel merito dai reati di cui alla L. n. 633 del 1941. Avverso la predetta sentenza della Corte di appello di Milano hanno proposto ricorso per Cassazione i due GH nonché la parte civile F.A.P.A.V.
In particolare:
GH IT (poi deceduto, nelle more del giudizio, in data 26.1.2008 come da certificato anagrafico acquisito agli atti):
- ha premesso, nell'atto di impugnazione dell'11 maggio 2004, alcune considerazioni volte a lamentare il mancato rispetto, nel decreto che aveva disposto il giudizio, dei requisiti di cui all'art. 429 c.p.p., lett. c);
- ha prospettato la irritualità della trattazione di proprie istanze di ricusazione e di rimessione per legittimo sospetto;
- ha chiesto l'annullamento della sentenza ed il proscioglimento nel merito da tutte le imputazioni, in ragione della prova evidente della propria innocenza (essendo scaduti, al momento dei fatti, i diritti d'autore sulle opere in questione), con conseguente revoca della disposta confisca delle videocassette.
Analoga richiesta di assoluzione nel merito da tutti i reati ascritti è stata formulata da GH ST, il quale lamenta violazione di legge con riferimento sia alle norme di durata dei diritti di protezione delle opere cinematografiche, sia all'art. 640 c.p.. - Prospetta, nello specifico, il ricorrente che i giudici del merito avevano erroneamente ritenuto la persistenza dei diritti d'autore sulle opere in oggetto.
Doveva ritenersi inapplicabile, infatti, alla durata dei diritti di utilizzazione, pari a trentasei anni, la proroga prevista dal Trattato di pace di Parigi, giacché con tale ultima disposizione si veniva, in realtà, ad applicare anche ai cittadini dei Paesi alleati ed associati quel trattamento di proroga che il D.Lgs.Lgt. n. 440 del 1945 aveva riservato ai soli cittadini italiani ed equiparati: del resto la ratio dei due provvedimenti era la medesima (ovvero la volontà di "compensare" gli autori delle opere dell'ingegno per il mancato sfruttamento, per la durata di anni sei, ovvero dal 1939 al 1945, dovuto all'insorgere della seconda guerra mondiale, dei correlativi diritti), sicché l'applicazione di entrambi i provvedimenti di proroga si sarebbe tradotta, per i soli cittadini dei Paesi alleati ed associati, in una ingiustificata proroga di ben dodici anni del termine di validità dei diritti.
Lo stesso Allegato 15^ al Trattato aveva letteralmente riferito la proroga al "calcolo dei termini normali di validità dei diritti di proprietà industriale, letteraria ed artistica che erano in vigore allo scoppio della guerra", e tali termini "normali" dovevano considerarsi, appunto, quelli di trenta anni allo scoppiare della guerra e non quelli di trentasei anni, non più "normali" bensì "prorogati" in virtù del D.Lgs.Lgt. del 1945.
In definitiva, quindi, allorquando, con il D.P.R. n. 19 del 1979, era stato stabilito il termine di cinquant'anni per la durata dei diritti, la validità dei diritti d'autore relativi alle opere della AL DI (di durata, appunto, trentaseiennale) era già venuta meno, con conseguente insussistenza dei reati attribuiti ad esso GH.
- Secondo il ricorrente, poi, in relazione al reato di truffa - da ritenere comunque insussistente in ragione di quanto dianzi argomentato - il giudice di appello aveva comunque assemblato artificiosamente elementi di condotte molteplici e separate. La condotta caratterizzata da artifizi e raggiri, infatti, avrebbe dovuto essere finalizzata all'induzione in errore, in modo da dar luogo ad un atto di disposizione patrimoniale del soggetto indotto;
nessun atto di disposizione patrimoniale, però, era mai stato posto in essere dalla AL DI, sicché, non sussistendo atto di disposizione, non sussisteva nemmeno un soggetto indotto in errore, e, in ultima analisi, neppure la truffa. Nella fattispecie, la richiesta di bollini era stata indirizzata solo ed esclusivamente alla S.I.A.E., senza che questa, come accertato dai giudici di merito, avesse sopportato un danno per effetto di tale condotta. Insisteva dunque per l'annullamento senza rinvio della impugnata sentenza con restituzione delle videocassette in sequestro. Con memoria depositata il 20.4.2009, il difensore di GH ST ha ribadito le argomentazioni svolte in ricorso sia con riferimento all'erroneo computo dei termini di durata dei diritti di protezione e conseguente insussistenza delle violazioni della legge sul diritto d'autore sia con riferimento all'insussistenza dei reati di truffa.
La ricorrente F.A.P.A.V. (Federazione Antipirateria Audiovisiva), quale parte civile costituitasi nei confronti di GH ST nel procedimento n. 59528/93, ha avuto a dolersi, a propria volta, della ritenuta prescrizione del reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1 - lett. a) e c), della (formalmente rubricato sub L. n. 400 del 1985, art. 1) e del reato di truffa, sostenendo che erroneamente la Corte aveva calcolato il tempo necessario a tal fine, con conseguentemente erronea omissione della pronuncia sui danni ex art. 604 c.p.p., comma 6. Avendo la Corte di appello fissato, infatti, la maturazione della prescrizione alla data dei 10 marzo 2002, successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado del 26 marzo 2001, quella stessa Corte territoriale avrebbe dovuto decidere nel merito, ai sensi dell'art.604 c.p.p., comma 6, anziché illogicamente affermare che nessun errore circa il computo prescrizionale era stato compiuto dal giudice di primo grado.
La seconda Sezione penale di questa Corte Suprema, assegnataria del ricorso - con ordinanza del 21 aprile 2009 - ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite, a norma dell'art. 613 c.p.p., osservando che costituisce questione preliminare, per la decisione del gravame, accertare se i ricorrenti avessero o meno, all'epoca dei fatti, il diritto di utilizzazione economica delle opere: in caso affermativo, infatti, gli imputati avrebbero dovuto essere assolti con formula piena sia dalla truffa che dalla violazione dei diritti d'autore, mentre a soluzione opposta si sarebbe dovuti pervenire in caso di risposta negativa.
Nell'ordinanza di rimessione è stato posto in rilievo che la decisione in un senso o nell'altro presuppone la soluzione dei quesiti relativi a:
- la cumulabilità, per le opere cinematografiche statunitensi, del termine di sospensione o estensione della durata della protezione (di 5 anni, 10 mesi e 8 giorni) indicato dalla lett. a) - n. 3 dell'Allegato 15^ al Trattato di pace di Parigi al termine di proroga di 6 anni previsto dal D.Lgs.Lgt. n. 440 del 1945, con conseguente durata dei diritti, prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 19 del 1979, in 41 anni, 10 mesi e 8 giorni e non in anni 36 come per le opere di autori italiani;
- la possibilità di applicare l'ampliamento da trenta a cinquanta anni del termine per i diritti di utilizzazione, secondo le nuove previsioni del D.P.R. n. 19 del 1979, anche alle opere già di pubblico dominio alla sua entrata in vigore;
- la configurabilità, per le opere cinematografiche consistenti in cartoni animati, di una doppia protezione (ossia quella prevista per l'opera filmica e quella stabilita per i disegni relativi). In ordine alle prime due questioni, la seconda Sezione penale ha evidenziato la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale tra i principi di diritto affermati dalla prima Sezione civile di questa Corte e quelli enunciati dalla terza Sezione penale. La prima Sezione civile, infatti, ha ripetutamente affermato che "al fine di accertare se l'opera cinematografica è caduta in pubblico dominio, al termine di cinquanta anni dalla prima proiezione, introdotto dal D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19, art. 3, modificativo della L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 32 sul diritto d'autore, vanno aggiunti sei anni per la proroga concessa dal D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 440, art. 1, nonché il tempo trascorso tra l'entrata dell'Italia in guerra e l'entrata in vigore del Trattato di pace con le potenze alleate, a norma del paragrafo 15^ di tale Trattato, reso esecutivo con D.L.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430, atteso che la specifica normativa del 1979 non ha assorbito ne' abrogato la proroga e la sospensione del termine in considerazione del tempo di guerra" (Cass., 1, Sez. civ.: nn. 9326 del 1993; 9529 del 1994 e 15777 del 2004). La terza Sezione penale, invece, ha affermato i seguenti principi:
a) nel computo del termine di durata di protezione del diritto d'autore, fissato dalla legge per le opere cinematografiche di un produttore avente cittadinanza di uno Stato vincitore della seconda guerra mondiale in anni trentasei fino all'entrata in vigore del D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (ovvero, trenta anni dalla prima proiezione ex L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 32, cui si aggiunge un periodo di ulteriori anni sei ex D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 440, art. 1), non si applica l'ulteriore proroga di anni cinque, mesi dieci e giorni otto prevista dal paragrafo 15^ del Trattato di pace di Parigi, essendo in tal modo stata introdotta nel nostro ordinamento una norma che parifica, quanto alla durata del predetto diritto, i cittadini italiani a quelli delle potenze alleate vincitrici;
b) la proroga di sei anni dell'originario termine di trenta anni della durata di protezione del diritto di utilizzazione economica di un'opera cinematografica, ex D.Lgs.Lgt. n. 440 del 1945, art. 1, così come ogni altra proroga od estensione di detta durata in ragione del tempo di guerra, sono state assorbite e abrogate in seguito all'aumento del termine ad anni cinquanta operato dal D.P.R. n. 19 del 1979, art. 3, modificativo del L. n. 633 del 1941, art. 32;
c) l'aumento del termine di durata di protezione del diritto di utilizzazione economica di un'opera cinematografica, portato a cinquanta anni a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (modificativo della L. n. 633 del 1941, art. 32 che lo fissava in anni trenta), non sì applica per le opere cinematografiche già cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;
d) nel caso di opera cinematografica costituita da cartoni animati, trova applicazione in via esclusiva la tutela del diritto di utilizzazione economica spettante al produttore prevista per le opere cinematografiche e non anche la tutela prevista per l'autore dei disegni impiegati per la realizzazione del cartone animato, la quale si applica solo per le diverse, ulteriori ed autonome utilizzazioni dei disegni stessi" (Cass., 3 Sez. pen., 27 giugno 2007, n. 38721, GH).
Hanno ulteriormente osservato i giudici rimettenti che l'anzidetta sentenza della terza Sezione penale è stata pronunciata sempre nei confronti di GH ST e relativamente a due films oggetto di una parte delle imputazioni del processo assegnato a quella seconda Sezione e sui quali, in parte, aveva già deciso anche la prima Sezione civile con la decisione n. 9529 del 1994. Il Presidente aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, fissando per la trattazione l'odierna udienza pubblica. Il difensore di ST GH ha depositato ulteriore memoria in data 19.9.2009.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Appare opportuno premettere - per esigenze sistematiche - che, all'esito dei giudizi di primo grado e di appello, residuano, come reati per i quali non è intervenuta sentenza di assoluzione bensì declaratoria di improcedibilità (e sui quali, quindi, è stata invocata, con il ricorso per Cassazione, l'assoluzione nel merito):
A carico di GH ST gli addebiti di cui:
- alla L. n. 121 del 1987, art. 2, in relazione alla L. n. 400 del 1985, art. 1, contestati ai capi b) di ciascuno dei tre procedimenti riuniti e ricondotti dal giudice di primo grado, per continuità normativa, alle previsioni della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1 - lett. a) e c), introdotto dalla L. n. 685 del 1994 successivamente alla data di consumazione dei fatti (per i quali è stata dichiarata l'improcedibilità per estinzione a seguito di intervenuta prescrizione);
- all'art. 640 c.p., contestati al capo a) del procedimento n. 27976/92 ed ai capi c) degli altri due procedimenti (per i quali, parimenti, è stata dichiarata l'improcedibilità per estinzione a seguito di intervenuta prescrizione);
- all'art. 388 c.p., contestati ai capi a) dei procedimenti nn. 59528/93 e 48691/91 (per uno dei quali è stata dichiarata l'improcedibilità per difetto di querela e per l'altro l'improcedibilità per estinzione derivata da prescrizione);
- all'art. 469 c.p., contestato al capo f) del procedimento n. 59528/93 (per il quale è stata dichiarata l'improcedibilità per estinzione a seguito di intervenuta prescrizione). A carico di GH IT, invece, i reati di cui:
- alla L. n. 121 del 1987, art. 2 in relazione alla L. n. 400 del 1985, art. 1, contestato al capo b) del procedimento n. 48691/91 (per il quale è stata dichiarata l'improcedibilità per estinzione a seguito di intervenuta prescrizione);
- all'art. 640 c.p., contestato al capo c) del procedimento n. 48691/91 (per il quale è stata dichiarata l'improcedibilità per estinzione a seguito di intervenuta prescrizione);
- art. 340 c.p., contestato al capo d) del procedimento n. 48691/91 (per il quale è stata dichiarata l'improcedibilità per estinzione a seguito di intervenuta prescrizione);
- all'art. 388 c.p. contestato al capo a) del procedimento n. 48691/91 (per il quale è stata dichiarata l'improcedibilità per difetto di querela).
2. Tanto premesso, deve procedersi quindi ad individuare quale fosse, al momento dei fatti, il regime giuridico dei diritti di protezione delle opere filmiche della AL DI della cui abusiva duplicazione e commercializzazione si discute.
Qualora si accerti, infatti, che dette opere fossero già di pubblico dominio, alla data delle condotte contestate ai due GH, va affermata, evidentemente, l'insussistenza degli addebiti inerenti il diritto d'autore e delle connesse ipotesi di truffa. In tale prospettiva le questioni controverse sottoposte all'esame delle Sezioni Unite consistono nello stabilire:
a) "se, per il computo dei termini di durata dei diritti di utilizzazione delle opere cinematografiche, il periodo di sospensione della tutela del diritto di autore, stabilito per i cittadini dei Paesi vincitori della seconda guerra mondiale dal Trattato di pace di Parigi, reso esecutivo dal D.L.C.P.S. n. 1430 del 1947, si cumuli con il periodo di proroga stabilito dal D.Lgs.Lgt. n. 440 del 1945";
b) "se il termine di durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere cinematografiche, fissato in cinquanta anni dal D.P.R. n.19 del 1979, si applichi anche in riferimento alle opere già in pubblico dominio al momento dell'entrata in vigore di detto decreto".
3. La disamina di tali questioni deve essere preceduta dal riscontro delle disposizioni legislative succedutesi nel nostro Paese per la disciplina della durata dei diritti di protezione delle opere cinematografiche, che possono compendiarsi secondo la seguente scansione cronologica.
Sotto il vigore del R.D.L. n. 1950 del 1925, in mancanza di una disciplina espressa, la durata di protezione dell'opera cinematografica veniva individuata, in dottrina, in cinquantanni, alla stregua di quella stabilita per le opere realizzate "in collaborazione".
Con la L. 22 aprile 1941, n. 633 detta durata venne espressamente stabilita (all'art. 32) in trenta anni a decorrere dalla data di prima proiezione pubblica (purché questa avesse luogo non oltre cinque anni dalla fine dell'anno solare nel quale l'opera era stata prodotta;
diversamente decorrendo il termine dall'anno successivo a quello di produzione dell'opera). Venne invece fissata in cinquant'anni dalla morte dell'autore per le altre opere artistiche (art. 25).
La diversità di durata trovava spiegazione - oltre che nella specificità attribuita dal legislatore alle opere cinematografiche e nel ritenuto prevalente interesse pubblico alla loro divulgazione - nella L. n. 633 del 1941, artt. 44, 45 e 46, i quali dispongono che, per le opere cinematografiche, si considerano coautori delle stesse l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica e il direttore artistico, ma che i diritti di utilizzazione economica di tali opere spettano al produttore, ossia a chi ha organizzato la produzione, dovendosi presumere "produttore" chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica o chi risulta tale dalla registrazione dell'opera stessa.
La L. n. 633 del 1941, art. 199, comma 1, previde poi che i predetti termini di durata si applicassero anche alle opere pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge stessa.
Successivamente, il D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 440 stabilì, all'art.
1 - allo scopo di non pregiudicare gli autori per la mancata utilizzazione del diritto durante tutto il corso della guerra appena conclusa - che la durata dei diritti di utilizzazione economica dette opere dell'ingegno, accordati dalla L. n. 633 del 1941 fosse prorogata di sei anni per tutte le opere pubblicate e non ancora cadute in pubblico dominio, sicché, per le opere cinematografiche già proiettate, il termine diveniva di trentasei anni, restando invece di trent'anni per le opere proiettate successivamente. Il D.L.C.P.S. 28 novembre 1947, n. 1430 - che rese esecutivo il Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate vincitrici - stabilì, nell'Allegato 15^, lettera A - n. 3, che "nel calcolo dei termini normali di validità dei diritti di proprietà industriale, letteraria ed artistica in vigore in Italia allo scoppio della guerra o che saranno riconosciuti o stabiliti in forza della parte A" dell'Allegato stesso, "appartenenti a qualunque delle potenze alleate ed associate od ai loro cittadini", non si sarebbe dovuto tenere conto "del periodo intercorso dallo scoppio della guerra, fino all'entrata in vigore del...Trattato" aggiungendosi, quindi, che la durata normale di tali diritti si sarebbe considerata "automaticamente estesa in Italia per un termine ulteriore, corrispondente al periodo di sospensione di cui sopra".
Il termine di sospensione previsto dal Trattato di pace di Parigi corrisponderebbe, convenzionalmente, a cinque anni e nove mesi circa secondo Cass., Sez. 1 civile, 12.11.1994, n. 9529, ed invece a cinque anni, dieci mesi e otto giorni secondo Cass., Sez. 3 penale, 27 giugno 2007, n. 38721, restando comunque irrilevante, ai fini della presente decisione, l'opzione in un senso o nell'altro. Il punto 4 del medesimo Allegato 15^ introdusse, poi, un principio di reciprocità, stabilendo che le precedenti disposizioni si sarebbero applicate "egualmente ai diritti dell'Italia e dei suoi cittadini nei territori delle potenze alleate ed associate", senza però che gli stessi potessero conseguire un trattamento più favorevole di quello accordato da ciascuna potenza ai cittadini delle altre nazioni unite;
e che le medesime disposizioni non avrebbero imposto "all'Italia di accordare ad alcuna delle potenze alleate ed associate od ai loro cittadini un trattamento più favorevole di quello che l'Italia od i suoi cittadini" avrebbero ricevuto "nel territorio di tale potenza". Appare opportuno evidenziare, al riguardo, che il Trattato non intese, dunque, stabilire un privilegio per i vincitori, che pure avrebbe potuto accordare in quanto norma internazionale "particolare".
La L. 20 giugno 1978, n. 399 conferì delega al governo per emanare un decreto legislativo per l'applicazione della Convenzione di Berna. Tra i principi ed i criteri direttivi, la legge di delega stabilì, all'art. 3, comma 2 - n. 3, che l'applicazione della Convenzione sarebbe dovuta avvenire mediante norme modificatrici o integratrici della L. 22 aprile 1941, n. 633, le quali in particolare avrebbero dovuto provvedere, tra l'altro, ad "adeguare il termine generale di durata della protezione del diritto di autore in misura non superiore a quella prevista nelle più recenti leggi dei Paesi aderenti alla Convenzione di Berna, modificando proporzionalmente anche i termini speciali di tutela e abrogando contestualmente il regime di proroga di protezione previsto dal D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 440". Nell'esercizio di detta delega, il D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19, art.3 modificò la L. n. 633 del 1941, art. 32, stabilendo che i diritti di utilizzazione economica della opera cinematografica durassero cinquanta anni dalla prima proiezione pubblica, purché questa avesse luogo non oltre cinque anni dalla fine dell'anno solare nel quale l'opera fosse stata prodotta, diversamente decorrendo il termine dall'anno successivo a quello di produzione. Nessuna abrogazione espressa delle disposizioni del D.Lgs.Lgt. n. 440 del 1945 venne, peraltro, disposta.
Ulteriori modifiche alla disciplina, intervenute successivamente alla data di commissione dei fatti in oggetto, vennero poi apportate nel 1994, nel 1996, nel 1997 e nel 2003.
Il D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, art. 10 (Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale) introdusse nella L. n. 633 del 1941, art. 78 bis (poi divenuto art. 78 ter), il quale disciplinò i diritti di utilizzazione spettanti al produttore di opere cinematografiche, prevedendo, al comma 1, che il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento fosse "titolare del potere esclusivo;
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta degli originali e delle copie delle sue realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni... c) di autorizzare il noleggio e il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni...", e, al comma 2, che tali diritti si esauriscono "soltanto trascorsi venti anni dalla fine dell'anno solare in cui è stata effettuata la fissazione".
Successivamente la L. 6 febbraio 1996, n. 52, art. 17, comma 1, da un lato stabilì che i termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno di cui al titolo 1, della L. n. 633 del 1941, previsti dalla citata legge, artt. 25, 26, 27, 27 bis, 31, 32 e 32 bis, fossero elevati a settanta anni e dall'altro abrogò "il termine di proroga" previsto dal D.Lgs.Lgt. n. 440 del 1945.
Il cit. art. 17, comma 2, dispose poi che i termini di durata di protezione disciplinati nel primo comma si applicavano anche alle opere dell'ingegno ed ai diritti non più protetti sulla base dei termini previgenti, mentre i successivi commi, in relazione al prolungamento della durata di protezione previsto dal comma 1, dettavano norme per regolare i casi di cessione del diritto di autore e lasciavano pienamente salvi e impregiudicati gli atti e contratti fatti o stipulati anteriormente nonché i diritti legittimamente acquisiti ed esercitati dai terzi in conseguenza dei medesimi. In particolare erano fatte salve: (4 comma, lett. a) "la distribuzione e la riproduzione delle edizioni di opere cadute in pubblico dominio secondo la disciplina previgente, limitatamente alla composizione grafica ed alla veste editoriale con le quali la pubblicazione è avvenuta, effettuata da coloro che avevano intrapreso detta distribuzione e riproduzione prima della data di entrata in vigore della presente legge. Tale distribuzione e riproduzione consentita senza corrispettivi si estende anche agli aggiornamenti futuri che la natura delle opere richiede"; nonché (lett. b) "la distribuzione, limitatamente al periodo di tre mesi successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, dei dischi fonografici ed apparecchi analoghi, i cui diritti di utilizzazione siano scaduti secondo la disciplina previgente, effettuata da coloro che hanno riprodotto e messo in commercio i predetti supporti prima della data di entrata in vigore della presente legge".
La L. n. 52 del 1996, art. 17, comma 5, fissò anche i principi e criteri direttivi della delega conferita al governo per l'emanazione di un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva n.93/98/CEE del Consiglio, (concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi) per tutto quanto non era già stato disciplinato dal citato art. 17, commi da 1 a 4. Tra tali criteri vanno ricordati quello di cui alla lett. c) (che stabiliva l'emissione di disposizioni transitorie in relazione ai rapporti giuridici sorti anteriormente al 1 luglio 1995, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti dai terzi) e quello di cui alla lett. d) (che stabiliva l'introduzione in via permanente di una previsione di compenso per l'utilizzazione delle opere cinematografiche e assimilate, tenuto conto del notevole prolungamento del termine di durata di protezione rispetto alle altre categorie di opere).
La delega venne quindi esercitata con il D.Lgs. 26 maggio 1997, n.154 (Attuazione della direttiva n. 93/98/CEE concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi), che, all'art. 3, modificò nuovamente il testo della L. n. 633 del 1941, art. 32, sostituendolo con il seguente: "Fermo restando quanto stabilito dall'art. 44, i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l'autore del dialogo, e l'autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nel 'opera cinematografica o assimilata". Ne' questa disposizione ne' altre hanno mai modificato la L. n. 633 del 1941, artt. 45 e 46, che attribuiscono i diritti di utilizzazione dell'opera cinematografica (almeno in relazione allo sfruttamento cinematografico dell'opera prodotta) non ai coautori indicati nell'art. 44 (autore del soggetto, autore della sceneggiatura, autore della musica e regista) bensì al produttore, ossia a chi ha organizzato la produzione dell'opera. Anzi, con il D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154 (art. 8), venne anche sostituito il testo dell'art. 78
bis, comma 2 (introdotto dal D.Lgs. n. 685 del 1994, art. 10, e relativo ai diritti del produttore di opere cinematografiche), con un nuovo testo secondo il quale "I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento". Da ultimo, il D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 (Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione), con l'art. 17 ha inserito nella L. n. 633 del 1941, l'art. 78 ter, il quale, al comma 1, dispone che "il produttore d'opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze d'immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo: a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico"; mentre poi, al comma secondo, dispone che "la durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza d'immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in movimento".
Per completezza va ricordato che pende attualmente al Senato il disegno di legge n. 590, comunicato alla Presidenza il 20 maggio 2008, e composto di un unico articolo suddiviso in quattro commi, di "Delega al Governo per il riassetto della normativa concernente la durata dei diritti d'autore e dei diritti connessi"". Nella relazione accompagnatoria si legge che "la L. 6 febbraio 1996, n. 52 (Legge Comunitaria 1994)", di recepimento della direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, "ha abrogato espressamente il D.Lgs.Lgt. n. 440 del 1945, ma non invece il D.L.C.P.S. n. 1430 del 1947 che ... ratificava il Trattato di pace di Parigi del 1947. Recentemente la citata direttiva è stata abrogata dalla direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006. Lo scenario normativo determinatosi, pertanto, produrrebbe l'effetto distorto di ritenere posto a carico dell'Italia l'obbligo di riconoscere la proroga dei termini previsti dal Trattato di pace in favore di opere aventi origine nei Paesi alleati, mentre il nostro Paese non potrebbe riconoscere tale proroga alle opere aventi origine in Italia, nonostante che tali opere beneficino della proroga nei (soli) territori alleati ed associati". Di qui, dunque, tenuto conto del divieto di discriminazione tra cittadini dell'Unione ex art. 12 del Trattato istitutivo della Comunità europea, applicabile anche alla protezione del diritto d'autore, la necessità di una delega al Governo ai fini dell'adozione di "un decreto legislativo che in maniera non equivoca attribuisca tutela a tutti i soggetti interessati all'utilizzo economico delle opere dell'ingegno sotto il profilo della durata dei rispettivi diritti".
4. Riassunta come sopra la successione cronologica degli interventi normativi in ordine alla protezione dei diritti attinenti alle opere cinematografiche, i problemi interpretativi che hanno impegnato la giurisprudenza e la dottrina sono sorti anzitutto con riferimento ai rapporti tra tali norme e, in particolare, tra le norme di proroga (risalenti al 1945 e al 1947) dell'originario termine di durata e tra tali norme, sia singolarmente che complessivamente considerate, e la norma che, come visto, ha esteso, nel 1979, sino a cinquanta anni i diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica.
5. Su tali questioni si sono formate, infetti, due diverse impostazioni a seconda che le due proroghe si ritengano o meno cumulabili tra loro nonché con il termine di trenta anni (poi portato, come visto, a cinquanta) e si rinviene effettivamente, al riguardo, un contrasto anche nella giurisprudenza di legittimità.
5.1 L'orientamento "estensivo" (avente come risultato quello di espandere il termine-base di trenta anni per un ulteriore periodo pari a undici anni e nove mesi circa, derivante dalla sommatoria delle due proroghe rispettivamente poste dal D.Lgs.Lgt. del 1945 e dal D.L.C.P.S. del 1947) ha trovato la sua prima enunciazione nella sentenza della Sez. 1 civ., 4.9.1993, n. 9326. La Corte, in quella sentenza, ha rilevato che "la norma del 1979 non ha tolto, per il solo fatto di essere entrata in vigore, la proroga e la sospensione stabilite in considerazione del tempo di guerra", giacché "la lettera dell'Allegato al Trattato di pace, la evidente funzione di difesa delle ragioni economiche dei titolari dei diritti in questione (i Paesi alleati, vincitori del conflitto, o i loro cittadini), e la logica stessa dell'istituto fanno escludere che un termine già sospeso possa essere nuovamente calcolato come se fosse normalmente decorso". In secondo luogo ha osservato che "neppure la proroga dei sei anni è stata assorbita dal prolungamento della tutela a cinquanta anni", dovendo tali sei anni aggiungersi, come desumibile dal dettato del D.Lgs.lgt. "a quelli previsti dalla norma della L. del 1941, art. 32, e da aggiungere, oggi, ai cinquanta previsti dalla vigente formulazione della stessa norma". Del resto, ha aggiunto la Corte, "il D.P.R. del 1979... ha mutato la base di computo della complessiva protezione in questione, portandola a cinquanta anni come per tutte le altre opere dell'ingegno" senza occuparsi delle proroghe, e ciò anche per l'ulteriore ragione che, mentre le proroghe hanno riguardato la tutela di tutte le opere dell'ingegno, l'estensione prevista dal D.P.R. 1979, art. 3 ha invece riguardato solo i "diritti cinematografici", non potendo dunque lo stesso abrogare misure di portata generale;
"una conclusione diversa", ha precisato infine la Corte, "porterebbe all'irragionevole risultato di non applicare, per le sole opere cinematografiche, i due istituti (di proroga) esaminati, ad onta della unificazione del termine di protezione a cinquanta anni. Rendendo in tale modo, ancora una volta, difformi le tutele".
Dalle anzidette affermazioni si evince, dunque, in via implicita, la cumulabilità delle due "proroghe" tra loro e, in via esplicita, la cumulabilità di queste stesse con il periodo di durata cinquantennale introdotto dal D.P.R. n. 19 del 1979. Tale impostazione - che condurrebbe evidentemente a ritenere perdurante il termine posto a protezione dei "diritti cinematografici" sino a sessantuno anni e nove mesi (ed invece, nella disciplina anteriore alla modifica del 1979, sino a quarantuno anni e nove mesi) - è stata successivamente ripresa da due ulteriori pronunzie della Sezione I civile: la sentenza del 12.11.1994, n. 9529 e la sentenza del 13.8.2004, n. 15777. Da queste due sentenze, peraltro, si trae anche l'affermazione, sia pure solo implicita, della non applicabilità del "nuovo" termine di cinquanta anni alle opere cinematografiche che, all'entrata in vigore delle nuova disposizione, fossero già cadute in pubblico dominio per essere scaduto il termine (dato appunto dalla sommatoria del termine di trenta anni con la complessiva sospensione di undici anni e nove mesi) calcolato sulla base dell'originario testo della L. n. 633 del 1941, art. 32, avendo la Corte in particolare precisato che, poiché
all'atto dell'entrata in vigore del D.P.R. del 1979, i films oggetto della controversia godevano ancora, secondo la legge italiana, della protezione di trenta anni originaria, più undici anni e nove mesi, "bene il giudice del merito ha ritenuto che, al momento dell'entrata in vigore del D.P.R. del 1979, essi non erano ancora in pubblico dominio e godevano perciò della maggior durata di cui al D.P.R. del 1979".
Nel senso della cumulabilità va infine ricordato che anche talune pronunce di merito sono pervenute a considerare, nel computo complessivo dei termini, entrambe le "proroghe".
In particolare si è sostenuto che: a) i due provvedimenti (rispettivamente del 1945 e del 1947) hanno durata e termini diversi, nonché diversi destinatari;
b) altrove Istituto della "proroga" (così formalmente denominato dal D.Lgs.Lgt. del 1945) rispettivamente - l'istituto della "sospensione" (cosi formalmente denominato dal D.L.C.P.S. del 1947); c) i due istituti sono stati contemplati in due atti normativi anche formalmente diversi, dei quali il D.L.C.P.S. del 1947 non ha operato sul primo con effetti abrogativi, ne' espressi ne' taciti;
d) non ha pregio la circostanza che la materia sia stata diversamente disciplinata dalla Convenzione universale di Ginevra sul diritto d'autore del 6 ottobre 1952, secondo la quale la tutela delle opere straniere in Italia non può eccedere il periodo di durata previsto dalla legge dello Stato di appartenenza, atteso che tale statuizione, in difetto di norma contraria, non può avere effetto che per il futuro e non è quindi in grado di incidere su situazioni ormai consolidate (come la proroga dei sei anni) o addirittura esaurite (come la neutralizzazione del tempo di guerra).
5.2 All'orientamento dianzi ricordato si contrappone quello - fatto proprio dalla Sez. 3, pen., 27.6.2007, n. 38721, GH - della non cuinulabilità della proroga ex D.Lgs.Lgt. n. 440 del 1945 con la sospensione disposta nell'Allegato 15^ del Trattato di pace di Parigi, di talché "nel caso in cui i diritti di utilizzazione economica di una opera cinematografica spettino ad un produttore di cittadinanza di uno Stato vincitore della seconda guerra mondiale, al termine ordinario di durata della protezione del diritto (fissato in trenta anni dalla prima proiezione dalla L. n. 633 del 1941, art. 32) va aggiunto (fino all'entrata in vigore del D.P.R. n. 19 del 1979) esclusivamente il periodo di proroga di sei anni concesso dal D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1945, n. 440, art. 1, e non anche un ulteriore periodo di proroga o di sospensione di 5 anni, 10 mesi ed 8 giorni previsto dal paragrafo 15 del Trattato di pace di Parigi con le potenze alleate".
6. A tale secondo orientamento aderiscono queste Sezioni Unite, condividendo al riguardo le diffuse argomentazioni svolte in proposito dalla 3^ Sezione penale.
6.1 Risulta anzitutto convincente la considerazione secondo la quale è irrilevante che le due disposizioni in esame (rispettivamente poste dal D.Lgs.Lgt. n. 440 del 1945 e dall'All. 15, lett. A) - n. 3 del Trattato di pace) abbiano durata diversa, si riferiscano a soggetti diversi, usino termini diversi (proroga e sospensione o estensione).
La diversità tra le due disposizioni, infatti, è ancora più radicale, perché la prima fa parte dell'ordinamento giuridico italiano mentre la seconda fa parte dell'ordinamento internazionale. Il che, tra l'altro, spiega perché la seconda non ha certamente potuto abrogare la prima, non essendo concepibile una abrogazione tra norme appartenenti a diversi ordinamenti.
6.2 La contrastante interpretazione "estensiva" sembra basarsi sulla premessa che il D.L.C.P.S. n. 1430 del 1947, art. 1 avrebbe introdotto nell'ordinamento italiano una disposizione in tutto e per tutto identica a quella dell'ordinamento internazionale contenuta nell'All. 15, lettera A - n. 3, del Trattato di pace.
Tale premessa, però, non può essere condivisa, perché non tiene conto che il D.L.C.P.S. n. 1430 del 1947, art. 1 non riproduce la disposizione del Trattato ma contiene un ordine di esecuzione del Trattato stesso, ossia una norma sulla produzione, che ha per risultato la creazione nell'ordinamento interno di tutte le norme necessarie e sufficienti al dispiegarsi degli effetti delle disposizioni contenute nel Trattato. È vero che, nella specie, la norma internazionale sembra avere un contenuto sufficientemente puntuale e preciso tale da poter essere direttamente applicata dal giudice nazionale. Ma è anche vero che ciò non esclude il dovere dell'interprete, e in primo luogo del giudice, di individuare pur sempre quale è la norma interna, creata dall'ordine di esecuzione, necessaria e sufficiente per l'adempimento dell'Italia agli obblighi internazionali assunti con il Trattato e quindi ad adattare l'ordinamento interno alle disposizioni del Trattato stesso. In particolare l'interprete dovrà evitare, per quanto possibile, che la norma interna sia più ampia o più ristretta rispetto alle previsioni ed agli scopi del Trattato e comunque che sia in contrasto con i principi costituzionali.
In detta prospettiva sembra evidente che le finalità dichiaratamente perseguite dall'Allegato 15 citato e lo stesso tenore testuale delle sue disposizioni non richiedevano adatto che ai cittadini delle potenze alleate ed assimilate vincitrici fosse riservata - in ordine alla durata dei diritti di autore in generale, e delle opere cinematografiche in particolare - una protezione privilegiata e diversa rispetto a quella accordata ai cittadini italiani, essendosi anzi espressamente escluso che, per effetto delle disposizioni stesse, potesse derivare ai cittadini italiani ovvero a quelli delle potenze alleate un trattamento più favorevole degli uni rispetto agli altri.
L'unico effetto che la disposizione di cui al citato n. 3 dell'Allegato 15 voleva perseguire era che, "nel calcolo dei termini normali di validità dei diritti" di autore "che erano in vigore in Italia allo scoppio della guerra" ed appartenenti ai cittadini delle potenze alleate, non si sarebbe dovuto tener conto del periodo di tempo intercorso durante la guerra e che la "durata normale " di tali diritti sarebbe stata automaticamente estesa per il tempo di durata della guerra.
Dunque, già secondo il suo tenore testuale, la disposizione del Trattato si riferiva esclusivamente ai termini normali di validità, vigenti in Italia allo scoppio della guerra, ed alla durata normale dei diritti di autore. È perciò palese che la disposizione del Trattato, nel prevedere la estensione del termine, non ha inteso riferirsi al termine comprensivo anche della proroga stabilita col D.Lgs.Lgt. n. 440 del 1945 (già vigente al momento della stipulazione del Trattato), che non costituiva il termine normale di protezione, ma un termine speciale applicabile solo alle opere di alcuni autori, e che comunque non era in vigore al momento dello scoppio della guerra.
Lo scopo perseguito dalla disposizione, invero, era chiaramente proprio quello di estendere ai cittadini delle potenze alleate il beneficio già concesso ai cittadini italiani ed assimilati dal D.Lgs.Lgt. n. 400 del 1945 (e di cui era, quanto meno, incerta l'applicabilità agli stranieri o ad alcuni stranieri), senza la creazione di ingiustificate posizioni di privilegio. E inoltre evidente che, se si dovesse ritenere immessa nell'ordinamento interno, in virtù dell'ordine di esecuzione, una norma che avesse l'effetto di accordare ai cittadini delle potenze alleate, per compensarli del mancato esercizio dei diritti di autore durante la guerra, un diverso termine di 11 anni, 10 mesi e 8 giorni, anziché quello normale di 6 anni previsto per i cittadini italiani, si sarebbe in presenza di una norma che avrebbe attribuito ai detti cittadini un trattamento privilegiato e più favorevole non imposto nè giustificato dalle disposizioni del Trattato. Conseguentemente, si profilerebbe una norma che si porrebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., sotto i profili sia della manifesta irragionevolezza sia della violazione del principio di uguaglianza. Non appare sussistere, infatti, ne' è stato mai indicato un ragionevole motivo per cui, per dare esecuzione al Trattato, si sarebbe dovuta dare ai cittadini delle potenze alleate un periodo di proroga o di estensione dei termini di tutela del diritto di autore di durata quasi doppia di quella del conflitto e di quella prevista per i cittadini italiani. Da qui anche la necessità di interpretare l'ordine di esecuzione e di individuare la norma immessa nell'ordinamento italiano in maniera adeguatrice, evitando conflitti con i principi costituzionali.
6.3 Deve razionalmente affermarsi, allora, che, per effetto dell'ordine di esecuzione del Trattato, è stata immessa nell'ordinamento interno una norma che attribuiva ai cittadini delle potenze alleate lo stesso termine già attribuito ai cittadini italiani per neutralizzare gli effetti negativi determinati dallo stato di guerra sull'esercizio dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, impedito durante il periodo bellico. E precisamente:
- qualora si fosse trattato di cittadini di potenze alleate per i quali non vigeva il principio di reciprocità generica in materia di diritto di autore e per i quali, quindi, non si estendeva la proroga prevista dal D.Lgs.Lgt. n. 440 del 1945, l'ordine di esecuzione ha dato luogo ad una norma che ha reso applicabile anche ad essi la suddetta proroga di sei anni per il periodo bellico (e quindi per un periodo superiore ai 5 anni, 10 mesi ed 8 giorni previsto dal Trattato); - qualora invece si fosse trattato di cittadini di potenze alleate ed associate per le quali esisteva una situazione di reciprocità ed ai quali quindi già si estendeva il periodo di proroga di cui al D.Lgs.Lgt. n. 440 del 1945, l'ordine di esecuzione non ha portato alla immissione nell'ordinamento interno di alcuna altra norma speciale, in quanto le esigenze e le finalità perseguite dall'Allegato 15 del Trattato erano già state ampiamente raggiunte con la previsione della detta proroga. Per tali cittadini e Stati, quindi, l'adattamento dell'ordinamento interno alla citata disposizione del Trattato si era già verificato con il D.Lgs.Lgt. n. 440 del 1945.
Ciò del resto trova significativa conferma nel fatto che il legislatore, successivamente, non ha mai fatto riferimento ad una pretesa proroga o sospensione o estensione o comunque ad un autonomo prolungamento del termine di durata derivante dal D.L.C.P.S. n. 1430 del 1947, ma si è sempre riferito esclusivamente alla proroga di cui al D.Lgs.Lgt. n. 440 del 1945, considerandola quindi come unica estensione del normale termine di durata valevole per tutti gli autori, italiani o stranieri. E così hanno fatto riferimento al solo D.Lgs.Lgt. n. 440 del 1945, e non anche al D.L.C.P.S. n. 1430 del 1947: sia la L. 20 giugno 1978, n. 399, art. 3 (contenente la delega al governo per l'emanazione di un decreto legislativo che estendesse ed unificasse tutti i termini di durata del diritto di autore allora vigenti); sia la L. 6 febbraio 1996, n. 52, art. 17 (che ha ulteriormente prolungato i termini di durata di protezione dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno disponendo l'abrogazione delle precedenti norme speciali).
7. Alla stregua delle argomentazioni dianzi svolte, ritengono queste Sezioni Unite di affermare il principio secondo il quale in tema di proprietà intellettuale, nel computo del termine di durata dei diritti di utilizzazione delle opere cinematografiche, il periodo di sospensione della tutela del diritto di autore, stabilito per i cittadini dei Paesi vincitori della seconda guerra mondiale dal Trattato di pace di Parigi, reso esecutivo dal D.L.C.P.S. n. 1430 del 1947, non si cumula con il periodo di proroga stabilito dal D.Lgs.Lgt. n. 440 del 1945.
8. Nella fattispecie in esame, pertanto, anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19, il termine di durata dei diritti di utilizzazione economica era di complessivi anni 36 dalla data di prima proiezione pubblica.
Ne consegue che le opere della AL DI specificate nei capi di imputazione erano cadute in pubblico dominio al massimo entro il 31 dicembre del 1978, giacché le prime proiezioni pubbliche delle opere medesime risultano intervenute in un arco temporale ricompreso tra il 21 dicembre 1937 (per il film VE e i sette NA) ed il dicembre 1942 (per il film "B).
9. Deve essere quindi affrontato l'ulteriore problema, consistente nello stabilire se il D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 abbia esteso l'ampliamento da trenta a cinquanta anni del termine per i diritti di utilizzazione economica anche alle opere cinematografiche già cadute in pubblico dominio al momento della sua entrata in vigore. Una parte della giurisprudenza civile di merito - come evidenziato dalla sentenza n. 38721/07 della 3^ Sezione penale - ha ritenuto che il nuovo termine si applichi anche alle opere già cadute in pubblico dominio, e ciò perché: a) dovrebbe trovare applicazione la L. n.633 del 1941, art. 199, che non è stato abrogato dal D.P.R. n. 19 del 1979; b) la L. n. 633 del 1941, e quindi anche l'art. 32 nel testo modificato, trova applicazione a tutte le opere cinematografiche prodotte sia prima che dopo l'entrata in vigore della legge medesima, mentre i rapporti intertemporali vanno regolati con riferimento alla normativa vigente all'atto della loro nascita, nel senso che i rapporti nati prima della modifica dell'art. 32 trovano la disciplina nel testo originario, mentre i rapporti sortì successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 19 del 1979 restano regolati sulla base del nuovo testo dell'art. 32; c) il diritto di sfruttamento dell'opera cinematografica alla scadenza del termine cade in pubblico dominio nel senso che l'opera può essere legittimamente sfruttata da chiunque, mentre l'originario titolare perde solo il diritto di utilizzarla in esclusiva, ma non il diritto di sfruttamento economico della stessa. Si realizzerebbe così una sorta di situazione di "quiescenza", paragonabile a quella della nuda proprietà dopo la concessione dell'usufrutto, e perciò nulla osta che, qualora il legislatore ritenga di aumentare il periodo di tutela integrale del diritto in esame, lo stesso riacquisti la sua originaria ampiezza ed assolutezza, posto che alla compressione della originaria sfera del diritto del titolare non si contrappone l'acquisto di analogo diritto da parte di chicchessia;
d) non vi sarebbe una attribuzione di effetti retroattivi al D.P.R. n. 19 del 1979, atteso che, anche con riguardo alla L. n. 633 del 1941, art.199 della, era stato ritenuto che questo non aveva derogato alla regola della irretroattività, perché l'estensione alle opere pubblicate prima del 18 dicembre 1942 della protezione accordata a quelle pubblicate dopo significava dichiarare idonei i fatti precedenti a produrre effetti diversi da quelli previsti dalla legge anteriore e non già che tali effetti si possano produrre anche in relazione ad una situazione giuridica ormai esaurita;
e) in tal senso potrebbe individuarsi pure un principio dell'ordinamento comunitario -ricavabile dalla direttiva 93/98 CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto di autore - laddove viene affermata l'opportunità che gli Stati membri possano prevedere che in determinate circostanze i diritti in questione, ripristinati conformemente alla direttiva medesima, non possano dar luogo a pagamento da parte di persone che in buona fede avevano intrapreso lo sfruttamento delle opere cadute in pubblico dominio;
f) una diversa interpretazione comporterebbe una parziale elusione della finalità di uniformare il trattamento di tutte le opere cinematografiche, perseguito dal legislatore con il D.P.R. n. 19 del 1979. Deve concordarsi, però, con i rilievi svolti nella decisione della 3^ Sezione penale nel senso della irrilevanza o erroneità delle argomentazioni anzidette.
Va ribadito, quindi, che:
- Per quanto riguarda la argomentazione di cui alla lettera a), il richiamo alla L. n. 633 del 1941, art. 199 è irrilevante, perché esso prevede soltanto che le disposizioni della legge stessa si applicano pure alle opere pubblicate prima della sua entrata in vigore, ma non anche alle opere cadute in pubblico dominio anteriormente a tale data (a meno di non voler ipotizzare che, per effetto del detto art. 199, fosse stata ripristinata la protezione di opere cadute in pubblico dominio anche da secoli).
- Quanto alla argomentazione di cui alla lettera b), non si comprende quale rilevanza abbia, per la soluzione del problema in esame, il fatto che i rapporti intertemporali vadano regolati con riferimento alla normativa vigente all'atto della loro nascita. Se così è, dovrebbe appunto dedursene che i films in oggetto, essendo stati prodotti prima della modifica dell'art. 32, dovrebbero continuare ad essere regolati dal testo originario.
- Le prospettazioni di cui alla lett. e), oltre che irrilevanti, non sono condivisibili. A parte, invero, le perplessità che possono riconnettersi al paragone con la nuda proprietà e la cessione di usufrutto, è inesatto comunque affermare che con la caduta in pubblico dominio dell'opera vi sarebbe solo una limitazione del diritto di sfruttamento da parte del proprietario senza l'acquisizione di analogo diritto da parte di chicchessia. Con la caduta in pubblico dominio dell'opera, infatti, sorge automaticamente in capo a tutti i consociati il diritto di sfruttamento economico della stessa, sicché ognuno acquista il diritto di sfruttarla come meglio crede, diritto che peraltro trova anche un fondamento costituzionale nel principio di libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost. nonché nell'interesse pubblico di consentire, dopo un determinato periodo di tempo, una divulgazione delle opere anche nel caso in cui gli eredi del titolare dei diritti non intendessero, per i più diversi motivi, riprodurle e distribuirle. Dal fatto che l'originario titolare del diritto di esclusiva abbia, al pari di tutti gli altri consociati, il diritto di continuare ad utilizzare l'opera in una posizione di libera concorrenza, e non più in esclusiva, non può farsi derivare la conseguenza che, qualora il legislatore aumenti il termine di durata di protezione del diritto, rinasca automaticamente quel diritto esclusivo di sfruttamento che ormai si era già esaurito e contemporaneamente siano automaticamente caducati i diritti di sfruttamento economico ormai già sorti in capo a tutti gli altri soggetti. Potrà eventualmente il legislatore prevedere un effetto siffatto, se non contrastante con norme o principi costituzionali, nei confronti delle opere già cadute in pubblico dominio, ma esso dovrà appunto essere esplicitamente previsto dal legislatore e non può essere automaticamente presunto solo in conseguenza dell'aumento dei termini di durata della protezione.
- I rilievi svolti alla lettera d) sono inconferenti, perché nel caso in esame non si tratterebbe di dichiarare i fatti precedenti idonei a produrre effetti diversi da quelli previsti dalla legge anteriore, bensì proprio di dichiarare che gli effetti previsti dalla nuova disciplina si devono produrre anche in relazione a situazioni giuridiche già esaurite, come quelle derivanti dalla caduta in pubblico dominio delle opere cinematografiche. D'altra parte, non si vede come la caduta in pubblico dominio di un film possa non comportare l'esaurimento della situazione giuridica relativa al diritto esclusivo di sfruttamento da parte del produttore con la nascita di nuove situazioni giuridiche costituite dal diritto di sfruttamento economico da parte di tutti i consociati;
così come non si vede come possa ritenersi che non abbia effetto retroattivo una disciplina che trovi applicazione a situazioni già esaurite prima del momento della sua entrata in vigore.
- Per quanto riguarda le considerazioni svolte alla lett. e), va osservato che dalla direttiva comunitaria 93/98/CEE del Consiglio del 1993 sembrano ricavarsi semmai principi di segno opposto, dal momento che nel n. 27 delle premesse della direttiva si precisa "che i diritti acquisiti e le lecite aspettative dei terzi sono tutelati nell'ambito dell'ordinamento giuridico comunitario;
che è opportuno che gli Stati membri possano segnatamente prevedere che in determinate circostanze i diritti d'autore e i diritti connessi ripristinati conformemente alla presente direttiva non possano dar luogo a pagamenti da parte di persone che avevano intrapreso in buona fede lo sfruttamento delle opere nel momento in cui dette opere erano di dominio pubblico", mentre nell'art. 10, comma 3, si specifica che "la presente direttiva lascia impregiudicata l'utilizzazione in qualsiasi forma, effettuata anteriormente alla data" in cui alla stessa è data attuazione dagli Stati membri, i quali "adottano le misure necessarie al fine di proteggere segnatamente i diritti acquisiti dei terzi".
- È irrilevante infine anche la valutazione svolta alla lettera f). Infatti, la finalità del legislatore delegante e del legislatore delegato non era quella di uniformare il trattamento di tutte le opere cinematografiche presenti e passate, ivi comprese quelle già cadute in pubblico dominio, bensì quella di modificare il termine speciale di protezione di tali opere ancora oggetto di protezione adeguandolo a quello previsto dalla convenzione di Berna nel testo del 1971. Questa finalità, quindi, non può comportare di per sè l'effetto retroattivo delle nuove norme anche sulle opere già cadute in pubblico dominio.
Non soltanto non sono decisive, dunque, le argomentazioni portate a sostegno della tesi dell'applicazione dei nuovi termini stabiliti dal D.P.R. n. 19 del 1979 anche alle opere cinematografiche già cadute in pubblico dominio, ma a favore della tesi contraria militano pure altre considerazioni.
Va considerato invero, in proposito, il principio di irretroattività delle leggi di cui all'art. 11 preleggi, che, pur non avendo valore di principio costituzionale, ha tuttavia valore di principio generale dell'ordinamento giuridico e quindi opera come fondamentale criterio di interpretazione delle norme giuridiche.
Pertanto, in difetto di specifiche disposizioni in senso contrario o di una specifica volontà contraria del legislatore, una nuova disciplina deve essere normalmente interpretata nel senso che non abbia efficacia retroattiva. Per quanto qui riguarda, ne' dalla Legge Delega n. 399 del 1978 ne' dal D.P.R. n. 19 del 1979 si ricava una qualsiasi disposizione nel senso che i nuovi termini di durata della protezione delle opere cinematografiche debbano applicarsi anche alle opere già in precedenza cadute in pubblico dominio.
Inoltre, allorché il legislatore ha voluto dare efficacia retroattiva ai nuovi termini di durata della protezione ed in particolare ha voluto estenderli alle opere già cadute in pubblico dominio, lo ha espressamente previsto, ponendo altresì una disciplina transitoria in ordine ai contratti stipulati ed ai rapporti sorti in relazione al lecito esercizio del diritto di sfruttamento dell'opera caduta in pubblico dominio da parte di soggetti diversi dall'originario titolare. Così, già la L. n. 633 del 1941 pose, con l'art. 199, una specifica disposizione che stabiliva l'applicazione della legge stessa alle opere pubblicate anche prima della sua entrata in vigore (non cadute già in pubblico dominio), volendo intendere, in tal modo, che, altrimenti, la nuova disciplina si sarebbe applicata solo alle opere pubblicate successivamente. Il D.Lgs.Lgt. n. 440 del 1945, poi, pur prevedendo che la proroga di sei anni della durata della protezione si applicava a tutte le opere già pubblicate ma non a quelle già cadute in pubblico dominio, dettò una specifica disciplina sui limiti e le condizioni alle quali era subordinata l'estensione della maggiore durata di protezione a favore degli autori e dei loro eredi, in particolare per l'ipotesi che fossero già avvenute cessioni assolute a terzi dei diritti di autore. La L. n. 52 del 1996, art. 17, infine, ha espressamente previsto, al comma 2, che il nuovo termine di 70 anni di durata della protezione dei diritti di autore si applica anche alle opere già cadute in pubblico dominio sulla base delle leggi previgenti, stabilendo contemporaneamente, però, con i commi successivi, proprio in relazione a tale prevista efficacia retroattiva, norme specifiche per disciplinare i casi di avvenuta cessione dei diritti e lasciando comunque pienamente salvi ed impregiudicati gli atti e contratti fatti o stipulati anteriormente ed i diritti legittimamente acquistati da terzi.
Nell'osservanza del principio generale dell'ordinamento di irretroattività della legge ed a fronte della già rilevata mancanza di qualsiasi indicazione, nella Legge Delega n. 399 del 1978 e nel D.P.R. n. 19 del 1979, da cui possa desumersi una volontà del legislatore di estendere i nuovi termini alle opere già di pubblico dominio e di incidere sui diritti di libera utilizzazione già acquistati ed esercitati da terzi, deve quindi affermarsi l'ulteriore principio secondo il quale il termine di durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere cinematografiche, fissato in cinquanta anni dal D.P.R. n. 19 del 1979, non si applica anche in riferimento alle opere già in pubblico dominio al momento dell'entrata in vigore di detto decreto.
Nella fattispecie in esame, pertanto, il nuovo termine di durata di 50 anni non può comunque applicarsi alle opere specificate nei capi di imputazione, già cadute anteriormente in pubblico dominio. 10. Deve essere, da ultimo, confutato l'assunto (formulato in alcune decisioni di merito) secondo il quale le opere cinematografiche di animazione aventi ad oggetto personaggi dei cartoni animati godrebbero di una doppia protezione, perché a quella fissata dalla legge per l'opera filmica nel suo complesso si cumulerebbe quella stabilita per i disegni con i quali l'opera stessa è stata realizzata, con la conseguenza che, finché dura la protezione per i disegni dei personaggi, non potrebbe determinarsi la caduta in pubblico dominio nemmeno dei film che lì utilizzano. La tesi della duplice tutela - come correttamente evidenziato dalla 3^ Sezione penale nella sentenza n. 38721/2007, alle cui argomentazioni, condivise da queste Sezioni Unite, si rinvia - non solo manca di qualsiasi base normativa, ma nemmeno potrebbe fondarsi su una applicazione analogica di altre norme, sia per il divieto di analogia "in malam partem" in materia penale sia per la mancanza delle condizioni di utilizzazione dello "argumentum a simili", data la evidente diversità di ratio legis fra le norme sulla tutela dell'opera cinematografica e quelle sulla tutela dei disegni. I disegni, in quanto opere dell'ingegno appartenenti ad una specifica categoria, godono della protezione riservata al loro autore, ma, qualora siano stati riversati nella rappresentazione di immagini in movimento, concorrono a dar luogo alla costituzione di un'opera dell'ingegno autonoma e diversa, che la legge individua e protegge come tale, attribuendo il diritto ad un diverso soggetto e con diversi termini di protezione.
Ne consegue che il diritto di utilizzazione della nuova opera dell'ingegno costituita dal cartone animato spetta al produttore del film ed ha la durata prevista per le opere cinematografiche;
mentre la tutela di ogni diversa ed ulteriore utilizzazione dei disegni spetta al loro autore, ed ha la durata prevista per le opere delle arti figurative.
Nella fattispecie in esame, quindi, il decorso del primo termine ha determinato la caduta in pubblico dominio delle opere cinematografiche anche qualora non fosse ancora caduto in pubblico dominio il diritto sui disegni.
11. Va affermata, conseguentemente, la insussistenza delle violazioni di cui alla L. n. 121 del 1987, art. 2, in relazione alla L. n. 400 del 1985, art. 1 (ricondotti, per continuità normativa, alle previsioni della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1 - lett. a) e c)) e dei connessi addebiti di truffa.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non sussiste, nei confronti di GH ST, in ordine ai reati contestati ai capi a) e b) del proc. pen. n. 27976/92; ai capi b) e c) del proc. pen. n. 59528/93; ai capi b) e c) del proc. pen. n. 48691/91; nonché nei confronti di GH IT in ordine ai reati a lui contestati ai capi b) e c) del proc. pen. n. 48691/91.
In correlazione con detta pronuncia assolutoria, deve essere rigettato il ricorso spiegato dalla parte civile F.A.P.A.V. nei confronti del solo GH ST, con la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali.
Deve essere altresì disposta la restituzione all'avente diritto delle videocassette in sequestro.
12. Va rigettata infine - a cagione della assoluta genericità - la ulteriore richiesta, formulata nel ricorso di ST GH, di "essere mandato assolto da tutti i reati a lui originariamente ascritti".
La doglianza, in particolare, deve intendersi riferita ai residui delitti di cui: - all'art. 388 c.p. - contestato al capo a) del proc. n. 48691/91 - dichiarato improcedibile per difetto della querela;
- all'art. 388 c.p. - contestato al capo a) del proc. n. 59528/91 - dichiarato estinto per intervenuta prescrizione;
- all'art. 469 c.p. - contestato al capo f) del proc. n. 59528/91 - dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.
In relazione a tali delitti l'interessato, però, nel proposto atto di gravame, ha omesso di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la prospettazione di carenza di responsabilità, mentre la motivazione della sentenza impugnata appare esauriente e corrispondente alle premesse fattuali acquisite in atti, in quanto essa esamina tutti gli elementi decisivi a disposizione e fornisce risposte coerenti alle obiezioni della difesa.
13. Nei confronti di GH IT, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in ordine al reato di cui all'art. 340 c.p., comma 1, (capo d) del proc. pen. n. 48691/91), perché estinto per morte dell'imputato.
La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato prevale, infatti, su quella di prescrizione, avendo quest'ultima carattere di accertamento costitutivo, precluso nei confronti di persona non più in vita ed in relazione ad un rapporto processuale ormai estinto (vedi Cass., Sez. 2, 18.6.2009, n. 25615). A fronte di un reato estinto per prescrizione, questa Corte deve procedere al controllo della sentenza impugnata solo in adempimento dell'obbligo di dichiarare, eventualmente, una più favorevole causa di proscioglimento, in conformità e con i limiti dell'accertamento conseguente ai vizi deducibili in sede di legittimità (vedi Cass., Sez. 6, 22.3.2004, n. 13910): controllo che, nel caso di specie, si risolve nella constatazione dell'assenza di vizi logici nella ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, la quale appare del tutto aderente agli elementi acquisiti nell'istruttoria dibattimentale. Detta ricostruzione dei fatti non è censurabile, quindi, in sede di legittimità, ne' ricorre la prova evidente per doversi far luogo ad una più favorevole pronuncia nel merito, di immediata applicazione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2. Quanto al reato di cui all'art. 388 c.p. - contestato allo stesso GH IT al capo a) del proc. n. 48691/91 - deve rilevarsi, invece, che la declaratoria di estinzione per morte dell'imputato non ha priorità rispetto a quella pronunciata per difetto della querela, poiché la mancanza di una condizione di procedibilità osta a qualsiasi altra indagine in fatto (vedi Cass., Sez. 5, 10.5.1996, n. 4746).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, visti gli artt. 607, 615, 616 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata:
- nei confronti di GH ST in ordine ai reati di cui ai capi a) e b) del proc. pen. n. 27976/92; ai capi b) e c) del proc. pen. n. 59528/93; ai capi b) e c) del proc. pen. n. 48691/91;
- nonché nei confronti di GH IT in ordine ai reati ai capi b) e c) del proc pen. n. 48691/91, perché il fatto non sussiste.
Annulla senza rinvio la medesima sentenza, nei confronti di GH IT, in ordine al reato di cui al capo d) del proc. pen. n. 48691/91, perché estinto per morte dell'imputato. Rigetta, nel resto, il ricorso di GH ST.
Rigetta il ricorso della parte civile F.A.P.A.V., che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dispone la restituzione all'avente diritto delle videocassette in sequestro.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2009