Sentenza 9 giugno 1999
Massime • 1
In conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità dell'art 8 della legge 20.11.1982 n. 890 (nella parte in cui -in tema di notificazione a mezzo posta- prevede che il piego sia restituito al mittente dopo dieci giorni di "compiuta giacenza"), poiché la pronunzia di illegittimità costituzionale spiega efficacia retroattiva solo sulle situazioni giudiziarie non esaurite, è da escludere che la suddetta pronuncia possa avere effetto nella fase esecutiva del rapporto processuale, nel caso in cui l'estratto contumaciale, notificato ai sensi della predetta legge, sia relativo a sentenza passata in giudicato prima della ricordata decisione della Corte costituzionale. (Vedasi sentenza Corte cost. n. 346 del 1998).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/1999, n. 2802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2802 |
| Data del deposito : | 9 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Bruno FOSCARINI Presidente del 9/6/1999
1. Dott. Carlo COGNETTI Consigliere SENTENZA
2. " Renato L. CALABRESE " N. 2802
3. " Alfonso AMATO " REGISTRO GENERALE
4. " Sandro OCCHIONERO " N. 3924/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da UC IA, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Pretore di Catania in data 11.12.1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 11.12.1998, il Pretore di Catania rigettava l'incidente di esecuzione proposto da UC IA avverso la sentenza in data 23.5.1997,con la quale il medesimo era stato condannato alla pena di mesi tre e giorni due di reclusione per il reato di cui all'art. 1 legge 15.12.1990 n. 386. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il UC, il quale ne denuncia la nullità per travisamento dei fatti e violazione di legge, riproponendo la tesi, già precedentemente esposta, della nullità della notifica del decreto di citazione e di quella dell'estratto contumaciale della sentenza in esecuzione (notifiche entrambe eseguite ai sensi dell'art. 170 c.p.p.) alla stregua della pronuncia della Corte Costituzionale 23.9.1998 n. 346, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, terzo comma, legge 20.11.1982 n. 890 nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente in caso di mancato ritiro da parte del destinatario dopo dieci giorni da quello del deposito presso l'ufficio postale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Nella fase esecutiva del rapporto processuale non si può invocare la sopra citata decisione della Corte Costituzionale per eccepire, sulla base di quanto in essa stabilito, la nullità della notifica dell'estratto contumaciale, che è quella a cui deve farsi riferimento ai fini della regolarità del passaggio in giudicato della sentenza della cui esecuzione si tratta. In proposito occorre rilevare che l'art. 136 della Costituzione, secondo cui la norma dichiarata illegittima cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, non può essere interpretata se non nel senso che la pronuncia di incostituzionalità, mentre lascia salvi tutti gli effetti che si sono ormai irrevocabilmente prodotti in modo definitivo in forza della norma di legge censurata (sia essa processuale che sostanziale), spiega la sua efficacia retroattiva solo sulle situazioni giuridiche non esaurite, come tali di essere diversamente disciplinate. Per effetto di tale interpretazione deve perciò escludersi che la citata sentenza della Corte Costituzionale, intervenuta dopo il passaggio in giudicato della condanna inflitta al UC, possa avere alcuna influenza sulla validità della notifica dell'estratto contumaciale. Detta notifica, avvenuta nella forma della così detta compiuta giacenza, rimane infatti regolata dalla norma prevista dall'art. 8, terzo comma, legge 20.11.1982 n. 890, nella formulazione vigente al tempo della sua esecuzione, la quale, prima di essere dichiarata incostituzionale, stabiliva appunto che il piego raccomandato contenente l'atto da notificare dovesse essere restituito al mittente alla scadenza del termine di dieci giorni dal deposito presso l'Ufficio postale senza che il destinatario l'avesse reclamato.
Correttamente, pertanto, il Pretore, in forza del principio "tempus regit actum", ha escluso che la citata decisione della Corte Costituzionale potesse influire sulla validità della notifica dell'estratto contumaciale, e a maggior ragione su quella del decreto di citazione, trattandosi di rapporti ormai esauriti. Ciò premesso, il ricorso, deve essere respinto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 9 giugno 1999. Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999