Articolo 517 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 516Articolo 518
Versione
6 maggio 1952
Art. 517.
(Canali di traffico urbano nella laguna veneta)


Nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano che rimangono in consegna ai comuni, i poteri di polizia sono esercitati dai comuni stessi, secondo norme da approvarsi dal Magistrato alle acque, dall'autorita' marittima e dall'ispettorato di porto.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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