Sentenza 30 giugno 1998
Massime • 1
In tema di applicazione della sentenza n. 77 della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma primo, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede, dopo la fase delle indagini preliminari e fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, l'obbligo del giudice di procedere all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, il rapporto costituito dall'esistenza di una misura custodiale è strettamente legato alle fasi in cui il procedimento si trova, ciascuna delle quali conferisce al rapporto stesso caratteristiche e modalità particolari, sicché ogni fase costituisce una situazione a sè stante. In tale prospettiva, con riguardo alle motivazioni sulle quali si fonda detta pronuncia di incostituzionalità, la legittima sottoposizione di un soggetto a custodia cautelare nella fase successiva alle indagini preliminari e precedente quella del giudizio con il pieno rispetto di una normativa in quel momento vigente, deve considerarsi, rispetto alla analoga situazione riguardante il medesimo soggetto nella successiva fase del giudizio, una situazione non suscettibile di rimozione o di modifica. Ed invero, malgrado la successiva dichiarazione di incostituzionalità di una norma riguardante il momento immediatamente successivo alle indagini preliminari, ma precedente alla fase dibattimentale, che rende "a posteriori" illegittima e, quindi, inefficace, una misura cautelare, non si può, senza determinare conseguenze aberranti e scardinare principi di ordinato svolgimento dei processi, considerare rapporto non esaurito quello che vedeva un soggetto legittimamente sottoposto, in ossequio alle disposizioni all'epoca vigenti, ad una misura custodiale. (Fattispecie nella quale, dopo la - e in base alla - sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 1997, gli imputati avevano presentato istanza di scarcerazione alla Corte di assise, dinanzi alla quale pendeva giudizio contro di loro, sul rilievo della sopravvenuta inefficacia "ex" art. 302 cod. proc. pen. della misura cautelare per omesso interrogatorio da parte del giudice entro i cinque giorni dall'esecuzione della misura, peraltro all'epoca di quest'ultima non richiesto; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di merito che non avevano condiviso l'impostazione dei ricorrenti, facendo leva anche sulla motivazione della sentenza della Consulta, i cui effetti ablativi ha ritenuto limitati alle situazioni processuali, di sottoposizione a custodia cautelare, legate alla fase intercorrente tra le indagini preliminari e il successivo momento del giudizio, e non estensibili a situazioni aventi riferimento a fasi totalmente diverse, come quella del dibattimento o, a maggior ragione, dei gradi successivi di giudizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/06/1998, n. 3899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3899 |
| Data del deposito : | 30 giugno 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 30.06.1998
1.Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SILVESTRI IO " N. 3899
3.Dott. DE PASCALIS DARIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. VANCHERI ANGELO " N. 15848/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) LT IO NI n. il 18.11.1967
2) RE ER n. il 19.04.1964
3) PE TO n. il 10.04.1967
4) LO IN n. il18.06.1966
avverso ordinanza del 19.06.1997 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. VANCHERI ANGELO lette le conclusioni del P.G. Dr. GIANFRANCO IADECOLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Ricorre il difensore di LT IO, RE ER, LP TO e LO IN avverso l'ordinanza emessa il 19.6.1997 dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, con la quale è stato respinto l'appello proposto avverso il provvedimento del 23.4.1997 della Corte di Assise di Palmi, reiettivo di istanza di scarcerazione, presentata dai predetti imputati.
Il tribunale ha osservato che nella fattispecie la pronuncia della Corte Costituzionale n. 77 del 24.3.1997 - che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art.294 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva, dopo la fase delle indagini preliminari, l'interrogatorio di garanzia dell'arrestato nei cinque giorni successivi all'inizio della custodia cautelare e la perdita di efficacia della misura stessa in mancanza di tale adempimento - non poteva avere effetto caducatorio della misura applicata ai ricorrenti in quanto, pur dovendosi riconoscere, di regola, efficacia retroattiva alle pronunce ablative della suddetta Corte, nel caso in esame ciò non poteva verificarsi, dato che l'atto processuale compiuto (l'applicazione della custodia cautelare in carcere) aveva avuto il suo parametro normativo di riferimento nella legge vigente al tempo in cui era stato compiuto, ed aveva esaurito i suoi effetti. In altri termini, il procedimento formativo del provvedimento limitativo della libertà personale risultava definitivamente compiuto, una volta che, dopo la richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, la caducazione della misura cautelare, nel caso in cui non si fosse proceduto all'interrogatorio i garanzia, non era in alcun modo prevista.
Lamenta il suddetto difensore ricorrente violazione degli artt. 294 co. 1 e 302 c.p.p., non potendosi fare sic et simpliciter riferimento, così come aveva fatto il tribunale del riesame, al principio, "tempus regit actum", e non potendosi ritenere la sottoposizione dell'imputato a misura cautelare come situazione ormai esaurita, visto che la suddetta misura era ancora in atto e, a seguito della dedotta pronuncia di incostituzionalità, era da ritenere intrinsecamente nulla ab origine.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Va innanzitutto osservato che in ordine al problema degli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale, le soluzioni adottate si ispirano quasi tutte alla affermazione, di carattere generico, che 1a declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma processuale ha efficacia invalidante ed esplica i suoi effetti anche retroattivamente nei confronti di fatti e rapporti instauratosi nel periodo in cui la norma incostituzionale era vigente, con esclusione delle situazioni giuridiche orinai consolidate (cosiddetti "rapporti esauriti").
Trattasi di una affermazione generalmente accettata in linea di principio, ma che necessita di essere ulteriormente precisata in relazione ad alcune situazioni concrete, come quella che riguarda il ricorso in esame.
Il problema è infatti quello di chiarire, intanto, se la situazione consistente nella sottoposizione di un soggetto a misura cautelare sia un rapporto da considerare esaurito oppure no.
in via generale ed astratta la risposta non può che essere negativa, e in questo il ricorrente coglie nel giusto. Ma, se si procede ad un ulteriore e più approfondita disamina del caso concreto, si constata che ciò non è vero nella fattispecie.
Come è noto, la legge regola la durata ed il modo di esplicarsi della misura cautelare in modo diverso, a seconda della fase in cui si trova il procedimento.
Così, ad esempio, mentre, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, la durata è rapportata alla gravità del reato, nelle fasi successive essa è rapportata alla entità della pena inflitta in concreto, inoltre, mentre nel corso del dibattimento è consentita la sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, ciò non è previsto per la fase delle indagini preliminari, e così via.
Ciò significa, a parere della Corte, che, in qualche modo, il rapporto costituito dalla esistenza di una misura custodiale è strettamente legato alle fasi in cui il procedimento si trova, ciascuna delle quali conferisce al rapporto stesso caratteristiche e modalità particolari, sicché ogni fase costituisce, in un certo senso e per certi aspetti, una situazione a sè stante. Ora, seguendo tale filo logico e inquadrando il problema in tale prospettiva, si deve pervenire alla conclusione che, con riguardo alle motivazioni sulle quali si fonda la pronuncia di incostituzionalità in questione, la legittima sottoposizione di un soggetto a custodia cautelarè nella fase successiva alle indagini preliminari e precedente a quella del giudizio con il pieno rispetto di una normativa in quel momento vigente, deve considerarsi, rispetto alla analoga situazione riguardante il medesimo soggetto nella successiva fase del giudizio, una situazione non suscettibile di rimozione o di modifica.
Ed invero, malgrado la successiva dichiarazione di incostituzionalità di una norma riguardante il momento immediatamente successivo alle indagini preliminari ma precedente alla fase dibattimentale, che rende a posteriori illegittima e, quindi, inefficace una misura cautelare, non si può, senza determinare conseguenze aberrantì e scardinare principi di ordinato svolgimento dei processi, considerare "rapporto non esaurito" quello che vedeva un soggetto legittimamente sottoposto, in ossequio alle disposizioni all'epoca vigenti, ad una misura custodiale. Ma il ricorso è infondato sotto altri profili.
La sentenza n. 77 del 1997 della Corte Costituzionale, nel dichiarare la incostituzionalità del primo comma dell'art.294 c.p.p., ha fatto esplicito riferimento alla fase precedente a quella del dibattimento e, in particolare, alla fase che va dalla richiesta di rinvio a giudizio alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, non certo - non avendo alcuna ragione per farlo - a quella del giudizio. Del resto la pronuncia "dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere . . . " è estremamente indicativa in tal senso e non può che avere un significato ben preciso. Ciò, infatti, costituisce la riprova che gli effetti ablativi della predetta sentenza si devono considerare limitati alle situazioni processuali, di sottoposizione a custodia cautelare, legate alla fase intercorrente tra le indagini preliminari ed il successivo momento del giudizio, e non possono essere estesi a situazioni aventi riferimento a fasi totalmente diverse, come quella del dibattimento o eventualmente, a maggior ragione - volendo seguire sino in fondo la tesi del ricorrente - a quelle dei gradi successivi. Nei termini suddetti e con le precisazioni sopra fatte, e non nell'ottica di una risposta semplicistica, si può quindi fare riferimento al principio "tempus regit actum" come criterio-guida per risolvere la questione all'esame di questa Corte. Altra considerazione a sostegno della tesi che si propugna è che il giudice del dibattimento non potrebbe certo procedere all'interrogatorio di garanzia dell'interessato, avendo "l'esame dell'imputato", che si svolge nella fase del giudizio ai sensi dell'art.503 c.p.p., significato, finalità e motivazioni totalmente diverse dall'"interrogatorio dell'indagato", da espletare a norma dell'art.65 stesso codice. Si avrebbe quindi, come conseguenza inaccettabile, che, dopo la eventuale dichiarazione di inefficacia della misura custodiale, non potendosi più procedere all'interrogatorio di garanzia previsto dall'art.294 c.p.p., la misura stessa non sarebbe più applicabile, se non a seguito di un "interrogatorio" del tutto improprio e fuori luogo. La verità è che l'espletamento dell'interrogatorio di garanzia - omesso dopo le indagini preliminari sotto il vigore, prima della pronuncia di incostituzionalità, del primo comma dell'art. 294 c.p.p. - nella fase del dibattimento sarebbe totalmente privo di significato, dovendosi considerare superato o dall'esame dell'imputato, o dalle sue dichiarazioni spontanee, ovvero addirittura impedito dalla eventuale rinuncia a comparire dell'imputato stesso. Sicché non si vede per quale ragione si dovrebbe procedere alla dichiarazione di inefficacia di una misura cautelare a causa dell'omissione di un atto non previsto dalla normativa preesistente e che, in definitiva, trovandosi ormai il processo in una fase diversa, si rivelerebbe del tutto inutile, o superato dai successivi eventi processuali. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso, in conformità al parere espresso dal P.G., va respinto, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione degli imputati, ai sensi del comma Iter dell'art.94 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., introdotto dall'art.23 L.
8.8.1995 n.332, va dato mandato alla cancelleria di trasmetterne copia al direttore dell'istituto penitenziario in cui sono detenuti lo TO, la NF, il PI ed il LL.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.23 L.
8.8.1995 n.332. Così deciso in Roma, il 30 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 1998