Sentenza 10 luglio 2003
Massime • 2
Nel reato di turbata libertà degli incanti, la condotta di turbamento si verifica quando si altera il normale svolgimento della gara attraverso l'impiego di mezzi tassativamente previsti dalla norma incriminatrice . Tra tali mezzi, la "collusione" va intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie prevista dall'art. 353 cod. pen. si qualifica come reato di pericolo. (Fattispecie nella quale è stata ravvisata la configurabilità del reato in questione in relazione alla condotta del presidente della Commissione giudicatrice della gara d'appalto e Presidente dell'Ente appaltante che non ha impedito l'evento turbativa pur avendone l'obbligo giuridico, agendo nei confronti del dipendente materiale fornitore delle informazioni necessarie a modificare l'offerta per l'aggiudicazione dell'appalto).
Ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, se non occorre la prova del previo concerto tra i concorrenti è necessario, nondimeno, dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune (Fattispecie in cui il concorso nel reato di turbata libertà degli incanti è stato ritenuto sussistente a carico del Presidente della Commissione giudicatrice della gara d'appalto nonché Presidente dell'Ente appaltante che non aveva impedito l'evento turbativa pur avendone l'obbligo giuridico, omettendo di intervenire sul comportamento delittuoso di un dipendente).
Commentari • 3
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La massima In tema di truffa, la prova dell'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato, quali l'inganno, il profitto ed il danno, anche se preveduti come conseguenze possibili della propria condotta, di cui si sia assunto il rischio di verificazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la …
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La massima Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all' art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., sono da qualificarsi enti pubblici le associazioni private che, in attuazione di programmi finanziati, in forza di apposita legge, dall'ente provinciale, svolgono attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica volta alla realizzazione dell'interesse pubblico della promozione e lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento, al di fuori di ogni logica di tipo industriale o commerciale finalizzata al perseguimento di obiettivi di natura imprenditoriale o con scopo di lucro, tipici di chi opera in regime concorrenziale (Cassazione penale , sez. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2003, n. 37337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37337 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco ROMANO Presidente
Dott. Adolfo DI VIRGINIO Consigliere
Dott. Ilario MARTELLA Consigliere
Dott. Francesco P. GRAMENDOLA Rel. Consigliere
Dott. Carlo DI CASOLA Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'CO TO OS;
avverso l'ordinanza 28/12/02 Tribunale di Palermo;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in udienza camerale la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Osserva in:
Fatto e Diritto
Con ordinanza in data 11/12/02 il G.I.P. del Tribunale di Palermo applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti di D'CO TO OS, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di turbativa d'asta ex artt. 110-353 co. 2 c.p., nonché le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e c) c.p.p. Secondo la prospettazione accusatoria il predetto nella qualità di Presidente della Commissione aggiudicatrice della gara di appalto, indetta dal Consorzio di Bonifica 2 di Palermo per il ripristino e l'ammodernamento della rete irrigua del comprensorio Malvello - Pizzillo - Monreale, in concorso con IN IO PP, dipendente del consorzio, IN RO e AR IL, titolari dell'impresa A.T.I., partecipante alla gara, con collusioni e altri mezzi fraudolenti, consistiti in particolare nel consentire al primo di partecipare alle sedute della gara, senza averne titolo, al preciso scopo di comunicare le notizie riservate, concernenti le offerte di altre imprese, agli altri due, che, sulla base delle informazioni ricevute, dopo una prima aggiudicazione ad altra impresa, provvedevano ad alterare il contenuto della loro offerta, correggendo l'entità della cifra, indicata in numeri, da 302.000 a 302.300, faceva ottenere alla A.T.I. una riconvocazione della Commissione e l'aggiudicazione della gara.
L'ordinanza veniva impugnata davanti al Tribunale del Riesame di Palermo, che con ordinanza in data 28/12/02, pur condividendo il giudizio di gravità indiziaria, fondato sulla documentazione sequestrata, sulle investigazioni di p.g. e sulle dichiarazioni di alcuni funzionari, riteneva esclusa l'esigenza cautelare del pericolo di inquinamento probatorio, e idonea l'adozione della meno affittiva misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, a salvaguardare l'altra esigenza del pericolo di recidivanza. Avverso tale decisione propone ora ricorso l'indagato a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento, deducendo nell'unico articolato motivo a sostegno la manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione della gravità del quadro indiziario, avendo il giudice a quo fondato la illiceità della condotta con il ricorso al disposto dell'art. 40 co. 2 c.p., che si articolava attraverso la percezione del comportamento del IN IO, appositamente autorizzato a presenziare allo svolgimento della gara, laddove invece la partecipazione del coindagato non era esclusiva, come era emerso dalle dichiarazioni degli altri dipendenti, che pure avevano partecipato alla gara, come dipendenti del Consorzio, addetti all'apertura e alla sistemazione delle buste e alle altre incombenze di ufficio, senza che ciò potesse rilevare alcunché di anomalo o di sospetto, essendo la ragione di tali presenze funzionale ai lavori della Commissione, e non sussistendo alcuna segretezza da salvaguardare.
A dire della difesa l'opinione del Tribunale, secondo la quale la condotta scorretta del IN, che prendeva appunti e segnava nomi, come rilevata dal teste TI TO, avrebbe dovuto indurre il Presidente ad allontanare il dipendente, era errata, giacché non solo il TI non aveva mai formalizzato tali sospetti, ma anche altri presenti avevano tenuto analogo comportamento, con la conseguenza che non potevano non apparire veritiere al Tribunale le dichiarazioni dell'indagato in ordine alla circostanze che nessuno ebbe a riferirgli comportamenti sospetti da parte del IN. In definitiva per la difesa la illogicità del ragionamento seguito dal Tribunale conseguiva dalle circostanze che non rispondeva a verità che il IN non avesse alcun incarico specifico, che non rispondeva a verità che la condotta di costui fosse apparsa sospetta, che infine non rispondeva a verità che le lagnanze di uno dei membri della Commissione fossero state rappresentate al Presidente.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Il discorso giustificativo seguito dal Tribunale per giungere al giudizio di gravità del quadro indiziario, delineatosi a carico del ricorrente si ravvisa sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi logici o giuridici, e saldamente ancorata alle risultanze processuali.
Il Tribunale ha infatti individuato la condotta illecita, posta in essere dal D'CO, integrante il reato di concorso in turbativa d'asta, nel non aver impedito l'evento - turbativa, pur avendone lo specifico obbligo giuridico, in forza della sua duplice qualità di Presidente della Commissione giudicatrice della gara di appalto e di Presidente dell'Ente appaltante, ad ha correttamente richiamato a sostegno non solo le dichiarazioni dei funzionari addetti alla gara medesima e la documentazione sequestrata, ma anche e principalmente il risultato dell'indagine della Sezione di Grafica del Reparto Investigazioni Scientifiche dei CC. Di Messina, che accertò la manomissione dell'offerta da parte degli imprenditori titolari dell'impresa A.T.I. definitiva aggiudicataria. Ed è pervenuto alla conclusione assunta in base a due motivi, tutt'altro che illogici:
in primo luogo ritenendo inverosimile che la Commissione non si fosse accorta della differenza fin dal momento in cui valutò per la prima volta l'offerta, se compito di essa era proprio quello di controllare rigorosamente la corrispondenza tra le cifre in lettere e in numeri;
e in secondo luogo osservando che, essendo stato accertato che il totale della offerta corrispondeva con l'offerta proposta originariamente, tanto che la medesima Commissione fu costretta a modificare il totale, secondo quanto era emerso dagli atti allegati, tale totale avrebbe dovuto essere diverso, se l'aggiunta fosse stata eseguita prima della presentazione. Consequenziale è stata quindi ritenuta la condotta dello indagato nell'aver consentito al dipendente IN PP di fornire tutte le informazioni necessarie per modificare l'offerta di quel tanto per pervenire ad una diversa aggiudicazione dell'appalto. Il ricorso proposto dall'indagato sostanzialmente introduce una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è invece in via esclusiva riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, come nel caso in esame, la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata valutazione delle risultanze processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 SETTEMBRE 2003.