Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2016, n. 27295
CASS
Sentenza 2 dicembre 2016

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Massime1

In tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro è tenuto a redigere e sottoporre ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.Lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale deve indicare in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro e le misure precauzionali ed i dispositivi adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori; il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata.

Commentario1

  • 1Omicidio colposo: Per lavoro in quota si intende ogni attività che si svolga ad oltre due metri da un piano stabile
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2016, n. 27295
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27295
Data del deposito : 2 dicembre 2016

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