Sentenza 19 maggio 2009
Massime • 1
Nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 stesso codice. (Nella specie, la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nell'ipotesi di condanna del medico per le lesioni colpose gravissime cagionate, in esito ad un parto, ad un neonato, anche per la violazione del dovere di informare la partoriente in ordine alle possibili complicanze per un parto per via vaginale per le dimensioni del nascituro, laddove la contestazione riguardava altri profili di colpa).
Commentario • 1
- 1. Le Sezioni Unite Mariotti: tra prospettive e criticità aperteOttavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 13 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/05/2009, n. 31968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31968 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 19/05/2009
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 1458
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 2147/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA CE N. IL 06/04/1940;
avverso SENTENZA del 21/06/2007 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSAFRA Umberto;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con sentenza in data 21.6.2007 la Corte di Appello di Caltanissetta confermava quella emessa in data 10.5.2005 dal locale Tribunale con cui SO NC veniva condannato alla pena di giustizia oltre al risarcimento dei danni e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle costituite parti civili, in quanto riconosciuto colpevole del reato di lesioni colpose gravissime (commesso il 28.10.2000). In particolare era contestato al SO, in qualità di primario del reparto di Ostericia e Ginecologia dell'Ospedale S. Elia di Caltanissetta, per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia ed in violazione delle comuni regole della scienza medica, avendo in cura la gestante Di MA RO NI, omettendo di procedere all'effettuazione di un taglio cesareo, nonostante l'ecografia avesse evidenziato la presenza di un feto megalosoma ed omettendo, altresì, in presenza di una sofferenza fetale in utero, evidenziata dal tracciato delle ore 8,03 del 28.10.2000 di procedere all'espletamento del parto nonché omettendo in presenza di una situazione che richiedeva maggiore prudenza, di procedere personalmente all'effettuazione delle manovre del parto e, in concomitanza del sopraggiungere della distocia e dunque, in una situazione di emergenza di intervenire in sostituzione dell'ostetrica nell'effettuazione delle operazioni necessarie alla fuoriuscita del feto, di aver cagionato al piccolo AN FE IO lesioni gravissime quali una paralisi del plesso brachiale sinistro, con conseguente indebolimento della funzione motoria dell'arto superiore omolaterale.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di fiducia di SO NC deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), prospettando che le motivazioni della sentenza impugnata appaiono "censurabili e frutto di un'errata interpretazione dei principi di legge e di giurisprudenza concernenti la colpa nei reati riguardanti la responsabilità medica". Si duole, altresì, della violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) in riferimento all'art. 522 c.p.p., in quanto deve ritenersi nulla la motivazione laddove ha individuato la responsabilità dell'imputato per mancata tutela del diritto all'informazione, non essendo stato contestato nel capo d'imputazione tale profilo omissivo.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate ovvero esorbitanti da quelle consentite dalla legge. Infatti è palese come la prima censura, che si snoda per quasi tutto il ricorso, richiami tutto il materiale probatorio raccolto riesaminandolo ed entrando nel merito, come lo stesso ricorrente espressamente riconosce, peraltro cercando di offrire una "esatta ricostruzione della vicenda" e vagliando le dichiarazioni dei consulenti tecnici al fine di contestare gli elementi di colpa che i giudici di merito avevano attribuito al Dr. SO ed in particolare per escludere che vi fosse alcun elemento che potesse indurre l'imputato a ritenere prospettabile il taglio cesareo e che quindi il parto eutocico potesse manifestare delle prevedibili difficoltà. Orbene, va rammentato che, anche alla luce del nuovo testo dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. La previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal "testo" del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti del giudice di legittimità, il quale è tuttora giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. In questa prospettiva, il richiamo alla possibilità di apprezzarne i vizi anche attraverso gli "atti del processo" rappresenta null'altro che il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale. È quel vizio in forza del quale la Corte, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto è stato trasfuso o meno, senza travisamenti, all'interno della decisione.
Ma in ogni caso non spetta alla Corte di cassazione "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché, attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi (Cass. pen., sez. 4^, 12.2.2008, n. 15556). Ma nel caso di specie è proprio ad una rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove che punta il ricorrente riproponendo argomentazioni già prospettate con i motivi d'appello ed offrendo autonome valutazioni del materiale probatorio con inammissibile riferimento ad atti nemmeno in parte allegati al ricorso quanto meno con integrale riproduzione nel testo del ricorso o l'individuazione precisa dell'atto nel fascicolo processuale di merito (Cass. pen. Sez. 2^, 5.5.2006, n. 19584, Rv. 233773). La Corte territoriale ha, infatti, effettuato una compiuta ricostruzione della vicenda condividendo l'assunto e le valutazioni del Tribunale che si era basato, sulle dichiarazioni rese ex art. 210 c.p.p. dall'ostetrica Marrella CH e "con argomentazioni immuni da censure" aveva ritenuto che "in ragione della ripartizione dei ruoli e delle attribuzioni normativamente previste, fossero nella specie configurabili profili di colpa nella condotta del medico ginecologo che, nonostante la concreta prevedibilità dell'emergenza ostetrica e la successiva insorgenza di una situazione di reale pericolo per l'incolumità del nascituro, abbia omesso di intervenire personalmente delegando, per converso all'ostetrica, il ricorso a quelle misure di particolare emergenza che la disciplina vigente riconduce invece alla sua primaria responsabilità proprio in ragione della sua presumibile maggiore capacità tecnica e, senz'altro, del suo più elevato profilo professionale".
Inoltre, con esaustiva motivazione il Giudice d'appello ha rilevato:
1) che, da parte del ginecologo SO NC, se vi fosse stata un'attenta valutazione degli accertamenti ecografici, effettuati nelle ultime settimane, accertamenti che evidenziavano una megalosomia, si sarebbe ricavato il conseguente convincimento che si sarebbe trattato di un parto complicato, di cui, fra l'altro Di MA RO NI, non venne informata;
2) che, attesa la presenza in sala parto del ginecologo, sarebbe stato costui, per la maggiore capacità tecnica e per il proprio profilo professionale, che avrebbe dovuto procedere all'esecuzione delle manovre estrattive, soprattutto al momento della segnalata (da parte dell'ostetrica Marrella CH) situazione di pericolo di vita del nascituro;
3) che il SO, rimasto passivo (avendo delegato l'ostetrica, sebbene il caso richiedesse un suo immediato e diretto intervento fin dall'inizio del parto), era intervenuto quando si era prodotto l'incagliamento del neonato;
4) la tardività dell'intervento, consistito in una manovra immediata per disimpegnare la spalla del nascituro, il quale a quel punto correva pericolo di vita, fu causa delle lesioni subite dal piccolo AN FE.
È così emersa palese la grave negligenza dell'imputato, nettamente configurata nella prevedibile emergenza ostetrica e nell'ingiustificata inerzia al momento del parto. Quanto alla seconda censura, già prospettata senza successo alla Corte territoriale, l'affermata violazione del dovere di informare adeguatamente la paziente in ordine alle possibili complicanze per un parto per via vaginale considerate le dimensioni del feto ed eventuali alternative ritenuto dai giudici di merito, potrebbe rappresentare un vero e proprio ulteriore profilo di colpa il cui nucleo centrale rimarrebbe, però, quello sopra indicato.
Del resto, nei procedimenti per reati colposi, quando nel capo di imputazione siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa mossa nel caso in cui il giudice abbia affermato la responsabilità del prevenuto per un'ipotesi di colpa diversa da quella di colpa specifica contestata ma rientrante in quella di colpa generica. Infatti, il riferimento alla colpa generica, anche se seguito dall'indicazione di un determinato, specifico profilo di colpa, evidenzia che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata sicché questi è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione dell'evento di cui è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata. (Cass.pen Sez. 4^, 8.2.1996, n. 4968, Rv. 205266).
In ogni caso, deve ritenersi che, nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 516 c.p.p. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 c.p.p. (Cass. pen. Sez. 4^, 17.11.2005, n. 2393 Rv. 232973).
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7 - 13 giugno 2000) al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2009