Sentenza 1 luglio 2015
Massime • 1
Il giudice di appello, per riformare "in peius" una sentenza assolutoria, non può basarsi sulla mera rivalutazione delle perizie e delle consulenze in atti, ma deve procedere al riascolto degli autori dei predetti elaborati già sentiti nel dibattimento di primo grado, altrimenti determinandosi una violazione del principio del giusto processo ai sensi dell'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza Dan c. Moldavia del 5 luglio 2011 della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/07/2015, n. 34843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34843 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO NI - Presidente - del 01/07/2015
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1452
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - rel. Consigliere - N. 20137/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA NT N. IL 18/10/1965;
avverso la sentenza n. 5223/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 22/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la corte di appello di Milano ha riformato la sentenza del tribunale di quella città, in data 11.6.2012, che aveva assolto AG NI dal delitto di circonvenzione di persona incapace di cui all'art. 643 cod. pen. a lui ascritto condannandolo alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed Euro 900 di multa.
11 tribunale aveva ricostruito la vicenda, che vede coinvolto l'imputato quale medico di fiducia di SA EL (poi deceduta), nei termini della attività "di natura quantomeno agevolatrice per mettere in condizione SA EL di effettuare tutti gli atti di disposizione patrimoniale" a vantaggio dell'imputato: così integrandosi l'elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice (cfr. p. 12 s. della sentenza). Tuttavia, il tribunale aveva ritenuta non raggiunta, perché insuperabilmente contraddittoria, la prova sullo stato psichico effettivo in cui versava la vittima, ultranovantenne, nel periodo di interesse, ossia nell'anno 2008:
concludendo per la sussistenza di un ragionevole dubbio sulla integrazione, nel caso concreto, di tale elemento costitutivo del reato. Decidendo dietro l'appello promosso dal pubblico ministero, la corte territoriale, premesso che il tribunale aveva già efficacemente ricostruito la vicenda con riguardo alla condotta tenuta dall'imputato, ha rivalutato gli accertamenti medici e le perizie medico-legali versate in atti giungendo per tale via, e con fitta argomentazione, a un giudizio opposto a quello del tribunale, ritenendo pertanto integrata la fattispecie anche sotto il profilo soggettivo e pronunciando sentenza di condanna.
Nel ricorso presentato dall'imputato si espongono quattro motivi. Con il primo, si denuncia violazione di legge in relazione all'art. 6 CEDU lamentando che la corte di appello abbia capovolto il giudizio del tribunale senza osservare il canone della motivazione rafforzata e senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale provvedendo a riascoltare i medici testimoni che avevano redatto gli elaborati depositati agli atti.
Il secondo e il terzo motivo argomentano la sussistenza di difetti di motivazione (anche con riferimento agli atti indicati in trattazione) in ordine alla ritenuta sussistenza dello stato di deficienza psichica in capo alla vittima, con diffusa argomentazione da p. 12 a p. 54 del ricorso.
Con il quarto motivo si lamenta, in subordine, la mancata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 cod. pen.. L'ultimo motivo lamenta l'eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, decisa senza motivazione alcuna nella sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nel primo motivo.
Questa corte (cfr. Cass. sez. 1, 15.10.2013, n. 45971) ha avuto modo di precisare che qualora il giudice d'appello, ribaltando la pronuncia assolutoria di primo grado, intenda pervenire all'affermazione di responsabilità dell'imputato, non solo deve confutare specificamente i più rilevanti argomenti sui quali era fondata la prima sentenza (il che è chiaramente avvenuto nel caso di specie attesa la dettagliata motivazione redatta dalla corte di appello da p. 3 a p. 14 della sentenza); ma deve anche provvedere, in ossequio al principio affermato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo con la sentenza del 5 luglio 2011 Dan c. Moldavia, seguita da altre di analogo orientamento, a rinnovare l'assunzione delle prove orali ove il giudizio di condanna debba fondarsi su di un diverso apprezzamento dell'attendibilità delle relative fonti. Orbene, agli atti sono depositati, e presi in esame dalla corte di appello, numerosi documenti concernenti esami e valutazioni medico- legali, compendiati in consulenze e perizie sullo stato psichico della persona offesa. La corte territoriale non ha ritenuto necessario procedere nuovamente all'ascolto , in qualità di testimoni, dei medici che hanno redatto tali elaborati. Ha invece argomentato la correttezza di un diverso metodo: di esaminare direttamente e nel contenuto gli elaborati medesimi, non riscontrando alcuna esigenza di rinnovazione dibattimentale e al contrario ritenendo di poter fondare così il proprio giudizio "sulla base dei medesimi dati probatori dal tribunale posti a sostegno della decisione assolutoria" (cfr. p. 3 della sentenza).
In realtà nel giudizio di primo grado, come puntualmente rilevato nel ricorso, gli autori della documentazione in parola - tra i quali anche il dott. Della Pria Maurizio, perito nominato dal GIP - sono stati ascoltati come testi, ed hanno riferito sul contenuto degli elaborati da loro redatti e depositati agli atti (cfr. p. 5 ss.; 11 ss. della sentenza del tribunale).
È inevitabile osservare che la funzione svolta dal perito nel processo, e l'acquisizione dei risultati a cui l'esperto è giunto nello svolgimento dell'incarico peritale - ossia l'esame in dibattimento secondo le disposizioni sull'esame dei testimoni (cfr. art. 501 cod. proc. pen.) - impone che la rivalutazione della prova sia preceduta dal riascolto dello stesso. Ma anche gli altri medici autori di valutazioni rese in documenti, in quanto ascoltati in dibattimento nella qualità di testimoni, assumono tale stato:
cosicché la rivalutazione delle dichiarazioni rese impone il riascolto dei testi. Ritenere - come ha fatto la corte territoriale - di poter rivalutare le prove integrate da consulenze e perizie prescindendo dal riascolto degli autori delle stesse integra un chiaro errore sulla natura stessa della prova esaminata. L'errore sulla natura della prova determina un errore metodologico: sulla valutazione della stessa in assenza della rinnovazione istruttoria. La conseguenza di tale secondo errore, per quanto qui rileva, è nella violazione dell'art. 6 CEDU alla luce del principio affermato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo con la sentenza del 5 luglio 2011 Dan c. Moldavia. L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento dei successivi. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano per nuovo giudizio, da svolgersi secondo il principio di diritto esposto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2015.
Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2015