Sentenza 21 giugno 2013
Massime • 1
In tema di reati colposi, non sussiste la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa, essendo consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e, come tali, non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la responsabilità degli imputati per lesioni colpose conseguenti ad infortunio sul lavoro non solo per la contestata mancata dotazione di scarpe, caschi ed imbracature di protezione ma anche per l'omessa adeguata informazione e formazione dei lavoratori).
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Nella specifica materia dei reati colposi la concreta applicazione delle indicazioni giurisprudenziali incorre in alcune peculiari difficoltà, derivanti dal fatto che la condotta colposa - in specie omissiva e massimamente se commissiva mediante omissione - può essere identificata solo attraverso la integrazione del dato fattuale e di quello normativo, con un continuo trascorrere dal primo al secondo e viceversa. Mentre nei reati dolosi - in specie commissivi - la condotta tipica risulta identificabile per la sua corrispondenza alla descrizione fattane dalla fattispecie incriminatrice (reati di pura condotta) o per la sua valenza eziologica (reati di evento), nei reati omissivi impropri …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2013, n. 51516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51516 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2013 |
Testo completo
ASR 51516 5 15 16 / 1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 21/06/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. Presidente - SENTENZA VINCENZO ROMIS Consigliere N. 1314/2013 CLAUDIO D'ISA Dott. Rel. Consigliere REGISTRO GENERALE Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI Consigliere N. 42012/2012 Dott. LUCA VITELLI CASELLA Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da :
1. LC DR N. IL 19.06.1971 6 2. LC EL N. IL 18.08.1975 Avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI ANCONA del 1° marzo 2012 sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, udite le conclusioni del PG in persona della dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
per la parte civile l'avvocato De Angelis Roberto che ha depositato costituzione di parte civile, procura speciale, conclusioni e nota spese chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;
per i ricorrenti l'avvocato Arturo Messeere che ha chiesto l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 1° marzo 2012 la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Osimo in data 9 giugno 2009, appellata da SC RO e SC LI. Questi erano stati tratti a giudizio e condannati alla pena di giustizia per rispondere del reato di cui agli artt. 110, 590 c.p. perché in concorso tra loro, il s primo nella qualità di legale rappresentante della "Costruzioni Generali SC S.r.l.", il secondo quale capo cantiere e responsabile della applicazione delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro, ubicato nel comune di Loreto e relativo alla costruzione di un plesso scolastico, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e, segnatamente, di quelle che impongono al legale rappresentante e responsabile della sicurezza di dotare gli operai di scarpe antinfortunistiche, di caschi nonché di adeguate imbracature idonee a proteggere gli operai in caso di caduta, consentiva che GN MA operasse all'altezza di tre metri per la predisposizione di fasce di ferro su pilastri prima del versamento della colata di calcestruzzo;
a seguito della perdita di equilibrio da parte di quest'ultimo ed in assenza di qualsivoglia misura protettiva, il GN rovinava a terra procurandosi lesioni, consistite in "frattura per trocanterica femore destro e frattura dello scafoide della mano destra" giudicate guaribili in giorni trenta, ma che determinavano una inabilità assoluta al lavoro dal 16 luglio 2004 al 20 ottobre 2004. 2. Avverso tale decisione ricorrono a mezzo dello stesso difensore SC RO ed LI deducendo la violazione dell'art. 606 lett. C) in relazione agli artt. 516, 520 e 522 c.p.p. asserendo che l'affermazione di penale responsabilità era basata su omissioni diverse da quelle contestate;
la violazione dell'art. 606 lett. C) ed e) per omesso esame della memoria difensiva del 23 febbraio 2012, depositata fuori termine;
la violazione dell'art. 606 lett. B) in relazione agli artt. 40, 43 e 590 c.p.; la violazione dell'art. 606 lett b) ed e) e la illegittimità dell'ordinanza di sospensione della prescrizione emessa il 20.12.2011 CONSIDERATO IN DIRITTO 3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali risultando il reato ascritto agli imputati estinto per intervenuta prescrizione e non manifestamente infondati i motivi di ricorso né essendo evidente- per quanto in seguito si dirà l'innocenza dei ricorrenti. Trattasi infatti di reato di lesioni colpose commesso in data 16 luglio 2004 per il quale il termine massimo di prescrizione è da individuarsi in sette anni e mezzo;
termine comunque decorso, anche tenuto conto della contestata ordinanza di sospensione dei termini di cui all'udienza del 20 novembre 2011, adottata dalla Corte territoriale (cfr. quarto motivo di ricorso). Il ricorso va invece rigettato agli effetti civili. نے Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, avrebbe affermato la loro penale responsabilità sulla base di omissioni diverse da quelle contestate ed in particolare per difetto di una adeguata informazione e formazione dei lavoratori. Il motivo è infondato: anche a voler prescindere dalla circostanza che la indicazione della Corte distrettuale a riguardo è meramente aggiuntiva e sostanzialmente pleonastica (cfr. pag. 9 dell'impugnata sentenza), essendo stato in primo luogo sottolineato come l'evento non si sarebbe verificato qualora fossero state predisposti ed utilizzati i mezzi previsti dalla normativa antinfortunistica, la Corte osserva quanto segue. Il principio di correlazione tra sentenza e accusa contestata, per pacifica giurisprudenza, è violato soltanto quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto così, a sorpresa, di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto la possibilità di effettiva difesa. Tale principio non è invece violato quando nei fatti, contestati e ritenuti, si possa agevolmente individuare un nucleo comune e, in particolare, quando essi si trovano in rapporto di continenza (cfr., tra le tante, Sez. 4, 29 gennaio 2007, Di Vincenzo). Ciò che nella specie deve ritenersi, non potendosi revocare in dubbio che gli imputati si siano trovati a rispondere della loro condotta, ritenuta colposa, senza che ne siano derivati pregiudizi per le loro scelte difensive. Invero, le norme sulla prevenzione degli infortuni la cui inosservanza è stata ritualmente contestata (e lo stesso capo di imputazione), operano riferimento agli obblighi di garantire la sicurezza dei lavoratori. Non è quindi dubitabile, che il richiamo operato, in via generale a tali obblighi, rispetto ad una ricostruzione fattuale della vicenda qui non sindacabile, non si pone in posizione di sostanziale difformità rispetto alla normativa di prevenzione de qua a fondamento della ritenuta colpa specifica. Del resto, decisivamente, per smentire la fondatezza della censura, va ricordato (con affermazioni di principio qui pertinenti) che, in tema di reati colposi, non sussiste la 3 violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza di condanna se la contestazione concerne globalmente la condotta addebitata come colposa (se si fa, in altri termini, riferimento alla colpa generica), essendo quindi consentito al giudice di aggiungere agli elementi di fatto contestati altri estremi di comportamento colposo o di specificazione della colpa, emergenti dagli atti processuali e quindi non sottratti al concreto esercizio del diritto di difesa. Analogamente, non sussiste la violazione dell'anzidetto principio anche qualora, nel capo di imputazione, siano stati contestati elementi generici e specifici di colpa ed il giudice abbia affermato la responsabilità dell'imputato per un'ipotesi di colpa diversa da quella specifica contestata, ma rientrante nella colpa generica, giacché il riferimento alla colpa generica, anche se seguito dall'indicazione di un determinato e specifico profilo di colpa, pone in risalto che la contestazione riguarda la condotta dell'imputato globalmente considerata, sicché questi è in grado di difendersi relativamente a tutti gli aspetti del comportamento tenuto in occasione del fatto di cui è chiamato a rispondere, indipendentemente dalla specifica norma che si assume violata (Sez. 4, 16 settembre 2008, Tomietto). Con il secondo motivo i ricorrenti sostengono che la sentenza della Corte d'appello di Ancona sarebbe affetta da violazione di legge e conseguentemente affetta da nullità, nella parte in cui avrebbe omesso di esaminare il contenuto della memoria difensiva ex art. 121 c.p.p. del 23 febbraio 2012, in quanto depositata oltre il termine di cui all'art. 585, comma 4 c.p.p. (termine che secondo la prospettazione dei ricorrenti sarebbe riferibile solo ai motivi nuovi). Anche tale motivo è privo di pregio. Come precisato da questa Corte, infatti (cfr. Sez. 6, n. 18453 del 28/02/2012, Rv. 252713 ), l'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ma può influire (solo) sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive. Il che è non è neanche prospettato dai ricorrenti che peraltro neanche tali ragioni richiamano. Con il terzo motivo i ricorrenti sostengono poi l'erroneità della gravata sentenza nella parte in cui avrebbe ricollegato l'evento traumatico subito dal GN alle condotte h omissive contestate. La Corte d'appello di Ancona si è soffermata su tale aspetto, evidenziando- come la tipologia e pericolosità dell'attività lavorativa e l'altezza di esecuzione del lavoro (almeno due metri e non 40-50 cm. come sostenuto dai ricorrenti) imponevano l'accorgimento di misure antinfortunistiche, la cui mancata adozione aveva consentito il verificarsi dell'evento (cfr. pagg. 9- 11 della gravata sentenza). Tale logica impostazione vale a contrastare le censure peraltro generiche proposte in ricorso Per quanto detto il ricorso, ai fini civili, è infondato e deve essere rigettato. Ne consegue la condanna dei ricorrenti in solido a rimborsare alla parte civile le spese sostenute in questo giudizio che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna i ricorrenti, in solido, a rimborsare alla parte civile le spese sostenute in questo giudizio che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre accessori come per legge Così deciso nella camera di consiglio del 21 giugno 2013 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE (Vincenzo Romis) (Francesco Maria Ciampi) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 20 DIC. 2013 A DICA M E R IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO P U S E T Giulio Mb TIBERIO R O N E O C ما