Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 16/12/2024, n. 32690
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Ordinanza 16 dicembre 2024

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In materia di IMU, per usufruire dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 (in forza del rinvio disposto dall'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011), non è sufficiente che un immobile sia utilizzato per lo svolgimento di attività assistenziali o sanitarie, in regime di convenzione con il S.S.N. e con tariffe imposte dalla Regione in ossequio ai limiti fissati dal d.P.C.M. 29 novembre 2001 per la compartecipazione percentuale degli utenti ai costi delle prestazioni erogate, in presenza dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4, comma 2, del d.m. n. 200 del 2012, da una fondazione senza finalità lucrativa e con carattere di ONLUS, ma è necessario che quest'ultima - oltre ad assolvere l'obbligo dichiarativo di cui all'art. 9, comma 6, del d.lgs. n. 23 del 2011, nelle forme stabilite dall'art. 6 del d.m. n. 200 del 2012, che è adempimento essenziale ed imprescindibile per godere dell'agevolazione (anche in caso di utilizzazione "mista") - dimostri che le attività a cui l'immobile è destinato, oltre a rientrare tra quelle esenti secondo la tipizzazione legislativa e regolamentare, siano svolte con modalità "non commerciali" nell'accezione sancita dalla decisione della Commissione Europea del 19 dicembre 2012.

In materia di ICI, per poter usufruire dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, non è sufficiente che l'immobile sia utilizzato per lo svolgimento di attività sanitaria in regime di convenzione con il S.S.N. da una Fondazione, fisiologicamente priva di finalità lucrativa, ma è necessario che il contribuente dimostri che l'attività cui l'immobile è destinato, oltre a rientrare tra quelle esenti, non sia svolta con modalità commerciali, poiché, in conformità ai principi eurounitari, la presenza di un'attività con finalità sociale non basta, da sola, ad escluderne l'eventuale natura economica. (Nella specie, la S.C., applicando il principio all'IMU, ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui l'esenzione andava riconosciuta agli immobili destinati allo svolgimento di attività psichiatriche, attesa l'integrale copertura pubblica del costo del servizio, e negata a quelli destinati ad R.S.A. e C.D.I., attese le modalità commerciali delle attività svolte).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 16/12/2024, n. 32690
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32690
    Data del deposito : 16 dicembre 2024

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