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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/09/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. RG 5048 dell'anno 2024 introdotta da
, residente a [...], elettivamente domiciliata a San Marco Parte_1
Argentano, via xx settembre 25 presso lo studio dell'avv. Michelina Catia Stamato dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
Ricorrente
Contro
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma Controparte_1
(RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avvocato GILDA AVENA in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio n Per_1
ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Piazza Loreto, 22/A 87100
COSENZA presso l'Avvocatura dell'Istituto
Resistente
Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 18/12/2024, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e, premesso di aver esperito ricorso giudiziale per accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 CP_1 bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico – legale della invalidità in misura non inferiore al 74 per cento e contestato tempestivamente le conclusioni del CTU che in tale giudizio aveva ritenuto insussistente il predetto requisito medico legale (ritenendo la parte ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67 per cento;
cfr. relazione del
CTU Dott. ), ha instaurato il presente giudizio al fine di sentir accogliere le Persona_2 conclusioni qui di seguito trascritte: Disporre in questa fase di merito, la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, onde accertare nel ricorrente, sulla base della documentazione medica prodotta unitamente al ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, e sulla base della documentazione medica che medio- tempore dovesse prodursi, il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento -
Condannare l' al pagamento dei ratei e degli interessi dovuti, relativi alla predetta prestazione a CP_1 far data dal giorno della revisione ossia dal 06 dicembre 2023.
L'istituto convenuto contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, la causa, sulle conclusioni rassegnate, veniva decisa all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note di trattazione scritta sostitutive di udienza mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico.
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
28-11-2024- data deposito atto di dissenso 25-11-2024) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 18-12-2024.
Sempre in via preliminare, occorre rilevare che parte ricorrente chiede l'accertamento del requisito sanitario utile per conseguire l'indennità di accompagnamento, come da trascritte conclusioni del ricorso introduttivo del presente giudizio;
nel ricorso introduttivo del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. già svoltosi inter partes, ha chiesto disporsi CTU medico-legale onde accertare che la ricorrente, sulla base delle documentazione medica prodotta e sulla base della documentazione medica che medio-tempore dovesse prodursi, ai sensi dell'art 2 L.118/71, è da considerarsi invalida civile con CP_ decorrenza dal giorno di visita dinnanzi alla commissione medica esaminatrice dell' di Cosenza, ossia del 06 dicembre 2023.
Orbene, valga rilevare che – come noto – la Corte di legittimità, con orientamento consolidato (Cass. n.
36382/2021, nn. 20417/2020, 26270/2020, 19267/ 2019) ha ripetutamente precisato che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att. cod. proc. civ., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o, un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso e non può ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato;
tale indicazione è funzionale alla indagine sull'interesse ad agire in via di accertamento tecnico preventivo obbligatorio essendo ormai consolidato il principio secondo il quale l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario ( vd. da ultimo Cass. nn. 14629 del 2021; 2587 del 2020).
Nel caso di specie, mentre nel ricorso per ATPO difetta del tutto l'indicazione della prestazione per il conseguimento della quale si chiede l'accertamento del requisito sanitario, nel presente ricorso è indicata l'indennità di accompagnamento.
Evidentemente, pur nella scarsa precisione delle conclusioni (nelle note scritte sostitutive di udienza parte ricorrente riformula le conclusioni come di seguito trascritto: Disporre nel giudizio de quo CTU al fine di verificare la sussistenza del requisito dell'invalidità civile nella misura percentuale tale da consentire il riconoscimento della prestazione economica correlata, a far data dalla domanda CP_ amministrativa, ovvero dal 6 dicembre 2023 , data di revisione . CONDANNARE l' al pagamento dei ratei maturati e degli interessi dovuti, relativa alla predetta prestazione a far data dalla domanda amministrativa ovvero dal 6 dicembre 2023 , data di revisione della prestazione), allegando parte ricorrente la sussistenza di una invalidità in misura non inferiore al 74 per cento e considerato che in sede di visita di verifica sulla permanenza del requisito sanitario in precedenza riconosciuto (invalidità civile in misura pari al 75 per cento, come da verbale di marzo 2023) la ricorrente è stata giudicata invalida in misura pari al 67 per cento, la prestazione di riferimento non può che essere l'assegno mensile di assistenza, difettando peraltro tanto per la pensione quanto per l'indennità di accompagnamento la presentazione di previa domanda amministrativa di aggravamento.
Si tratta di principio consolidato, da ultimo ribadito da Cass. sez. L, ord. n. 30436/2024 che, in controversia in cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato improponibile la domanda giudiziale avente ad oggetto l'indennità di accompagnamento, siccome la parte ricorrente in sede amministrativa aveva CP_ presentato domanda di invalidità civile e l' l'aveva riconosciuta invalida al 100% e l'aveva poi sottoposta a nuova visita in sede di revisione, riconoscendola ancora invalida al 100%, assumendo che la stessa avrebbe dovuto presentare domanda di aggravamento con richiesta di indennità di accompagnamento, in sede di revisione, in mancanza della quale la prestazione non poteva essere concessa in sede giudiziale, ha affermato: È pacifico che la ricorrente non presentò domanda di indennità di accompagnamento quando fu chiamata a visita di revisione. Secondo il costante orientamento di questa Corte, cui va data continuità, l'indennità di accompagnamento può essere riconosciuta solo sulla base di una previa domanda amministrativa, la quale deve essere specifica e distinta dalla domanda volta al riconoscimento dell'invalidità civile Cass.12643/98). (Cass.1271/11, CP_ Cass.6941/05, Il fatto che l' in sede di revisione possa riconoscere una percentuale di invalidità superiore senza specifica domanda, è irrilevante ai presenti fini, poiché non si tratta di accertare il requisito sanitario ma di far valere il diritto ad una prestazione. Proprio perché la domanda giudiziale fa valere un diritto alla prestazione e non un'impugnazione del requisito sanitario accertato in sede di visita di revisione (v. Cass.3688/15), il Tribunale ha correttamente affermato l'improponibilità della domanda giudiziale in assenza di domanda amministrativa. Né la necessità di previa domanda amministrativa implica alcuna violazione di norme costituzionali, poiché la tutela giurisdizionale è comunque assicurata, ma contemperata con l'interesse pubblico “ad una sollecita e meno costosa definizione di determinate controversie” (Cass. S.U. 7269/94).
Ulteriormente, inammissibile si rivela la domanda attorea di condanna dell' al pagamento dei CP_1 ratei e degli interessi dovuti, relativi alla predetta prestazione a far data dal giorno della revisione ossia dal 06 dicembre 2023, alla luce del consolidato orientamento della SC: In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del
2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che – secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Nel resto, il ricorso si rivela infondato per le seguenti ragioni.
Nel merito, le contestazioni non consentono di disattendere le valutazioni espresse dal c.t.u. e sono tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale.
Si premette che il ctu nominato nel procedimento per ATPO (dott. ), sottoposta a visita Persona_2 la perizianda ed esaminata scrupolosamente la documentazione sanitaria agli atti, ha concluso nel senso che la ricorrente presenta una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 67 per cento, confermando il giudizio espresso già in sede amministrativa dalla competente commissione medica. A fronte di tali conclusioni, parte ricorrente ritiene errata la valutazione espressa addebitando all'ausiliare di aver sottovalutato la gravità delle patologie;
tali contestazioni non consentono di disattendere le valutazioni espresse dal c.t.u. e sono tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale.
Invero, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni.
Infatti i motivi della contestazione, quanto alla generalizzata condizione della parte peggiore rispetto alla obiettività rilevata nella visita peritale, integrano un mero dissenso diagnostico.
A fronte delle conclusioni dell'ausiliare, parte ricorrente si è limitata ad affermare che, stanti le patologie da cui è affetta, sussistono i requisiti sanitari per cui è causa, senza alcuna evidenza a supporto, limitandosi in buona sintesi ad addebitare al consulente di aver sottovalutato le patologie e limitandosi a contrapporre all'esito della ctu il diverso valore attribuito al dato patologico.
Si verte, pertanto, in ipotesi di mero dissenso diagnostico. Infatti, le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n. 11054/2003;
Cass, n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass, n. 2151/2004).
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso;
le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili alla luce della dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Cosenza, 11 settembre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott. ssa Fedora Cavalcanti, all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. RG 5048 dell'anno 2024 introdotta da
, residente a [...], elettivamente domiciliata a San Marco Parte_1
Argentano, via xx settembre 25 presso lo studio dell'avv. Michelina Catia Stamato dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
Ricorrente
Contro
, con sede in Via Ciro il Grande, 21 00144 Roma Controparte_1
(RM), (CF: ) in persona del Presidente pro-tempore e Legale rappresentante, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avvocato GILDA AVENA in virtù di procura generale alle liti a rogito notaio n Per_1
ROMA rep. N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Piazza Loreto, 22/A 87100
COSENZA presso l'Avvocatura dell'Istituto
Resistente
Avente ad oggetto: giudizio ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso del 18/12/2024, ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e, premesso di aver esperito ricorso giudiziale per accertamento tecnico preventivo (ex art. 445 CP_1 bis c.p.c.) diretto ad ottenere il riconoscimento del requisito medico – legale della invalidità in misura non inferiore al 74 per cento e contestato tempestivamente le conclusioni del CTU che in tale giudizio aveva ritenuto insussistente il predetto requisito medico legale (ritenendo la parte ricorrente invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 67 per cento;
cfr. relazione del
CTU Dott. ), ha instaurato il presente giudizio al fine di sentir accogliere le Persona_2 conclusioni qui di seguito trascritte: Disporre in questa fase di merito, la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, onde accertare nel ricorrente, sulla base della documentazione medica prodotta unitamente al ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc, e sulla base della documentazione medica che medio- tempore dovesse prodursi, il diritto del ricorrente all'indennità di accompagnamento -
Condannare l' al pagamento dei ratei e degli interessi dovuti, relativi alla predetta prestazione a CP_1 far data dal giorno della revisione ossia dal 06 dicembre 2023.
L'istituto convenuto contestava la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, la causa, sulle conclusioni rassegnate, veniva decisa all'esito della scadenza del termine per il deposito telematico di note di trattazione scritta sostitutive di udienza mediante la presente sentenza, depositata nel fascicolo telematico.
Preliminarmente, deve essere rilevato che parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso nel rispetto del termine perentorio fissato dal giudice con il decreto ex art. 445 bis comma 4 c.p.c. (termine
28-11-2024- data deposito atto di dissenso 25-11-2024) e, di poi, tempestivamente introdotto il presente giudizio nel rispetto del termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, mediante deposito del ricorso in data 18-12-2024.
Sempre in via preliminare, occorre rilevare che parte ricorrente chiede l'accertamento del requisito sanitario utile per conseguire l'indennità di accompagnamento, come da trascritte conclusioni del ricorso introduttivo del presente giudizio;
nel ricorso introduttivo del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. già svoltosi inter partes, ha chiesto disporsi CTU medico-legale onde accertare che la ricorrente, sulla base delle documentazione medica prodotta e sulla base della documentazione medica che medio-tempore dovesse prodursi, ai sensi dell'art 2 L.118/71, è da considerarsi invalida civile con CP_ decorrenza dal giorno di visita dinnanzi alla commissione medica esaminatrice dell' di Cosenza, ossia del 06 dicembre 2023.
Orbene, valga rilevare che – come noto – la Corte di legittimità, con orientamento consolidato (Cass. n.
36382/2021, nn. 20417/2020, 26270/2020, 19267/ 2019) ha ripetutamente precisato che con la novella del 2011 il legislatore, intervenendo anche sulla materia regolata dall'art. 147 disp. att. cod. proc. civ., ha introdotto, limitatamente al procedimento per a.t.p.o, un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso e non può ritenersi ammissibile la richiesta di un accertamento sanitario genericamente individuato;
tale indicazione è funzionale alla indagine sull'interesse ad agire in via di accertamento tecnico preventivo obbligatorio essendo ormai consolidato il principio secondo il quale l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. presuppone, come proiezione dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., che l'accertamento medico-legale, richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, risponda ad una concreta utilità per il ricorrente - la quale potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione "prima facie", altri presupposti della predetta prestazione -, al fine di evitare il rischio della proliferazione smodata del contenzioso sull'accertamento del requisito sanitario ( vd. da ultimo Cass. nn. 14629 del 2021; 2587 del 2020).
Nel caso di specie, mentre nel ricorso per ATPO difetta del tutto l'indicazione della prestazione per il conseguimento della quale si chiede l'accertamento del requisito sanitario, nel presente ricorso è indicata l'indennità di accompagnamento.
Evidentemente, pur nella scarsa precisione delle conclusioni (nelle note scritte sostitutive di udienza parte ricorrente riformula le conclusioni come di seguito trascritto: Disporre nel giudizio de quo CTU al fine di verificare la sussistenza del requisito dell'invalidità civile nella misura percentuale tale da consentire il riconoscimento della prestazione economica correlata, a far data dalla domanda CP_ amministrativa, ovvero dal 6 dicembre 2023 , data di revisione . CONDANNARE l' al pagamento dei ratei maturati e degli interessi dovuti, relativa alla predetta prestazione a far data dalla domanda amministrativa ovvero dal 6 dicembre 2023 , data di revisione della prestazione), allegando parte ricorrente la sussistenza di una invalidità in misura non inferiore al 74 per cento e considerato che in sede di visita di verifica sulla permanenza del requisito sanitario in precedenza riconosciuto (invalidità civile in misura pari al 75 per cento, come da verbale di marzo 2023) la ricorrente è stata giudicata invalida in misura pari al 67 per cento, la prestazione di riferimento non può che essere l'assegno mensile di assistenza, difettando peraltro tanto per la pensione quanto per l'indennità di accompagnamento la presentazione di previa domanda amministrativa di aggravamento.
Si tratta di principio consolidato, da ultimo ribadito da Cass. sez. L, ord. n. 30436/2024 che, in controversia in cui il Tribunale di Roma aveva dichiarato improponibile la domanda giudiziale avente ad oggetto l'indennità di accompagnamento, siccome la parte ricorrente in sede amministrativa aveva CP_ presentato domanda di invalidità civile e l' l'aveva riconosciuta invalida al 100% e l'aveva poi sottoposta a nuova visita in sede di revisione, riconoscendola ancora invalida al 100%, assumendo che la stessa avrebbe dovuto presentare domanda di aggravamento con richiesta di indennità di accompagnamento, in sede di revisione, in mancanza della quale la prestazione non poteva essere concessa in sede giudiziale, ha affermato: È pacifico che la ricorrente non presentò domanda di indennità di accompagnamento quando fu chiamata a visita di revisione. Secondo il costante orientamento di questa Corte, cui va data continuità, l'indennità di accompagnamento può essere riconosciuta solo sulla base di una previa domanda amministrativa, la quale deve essere specifica e distinta dalla domanda volta al riconoscimento dell'invalidità civile Cass.12643/98). (Cass.1271/11, CP_ Cass.6941/05, Il fatto che l' in sede di revisione possa riconoscere una percentuale di invalidità superiore senza specifica domanda, è irrilevante ai presenti fini, poiché non si tratta di accertare il requisito sanitario ma di far valere il diritto ad una prestazione. Proprio perché la domanda giudiziale fa valere un diritto alla prestazione e non un'impugnazione del requisito sanitario accertato in sede di visita di revisione (v. Cass.3688/15), il Tribunale ha correttamente affermato l'improponibilità della domanda giudiziale in assenza di domanda amministrativa. Né la necessità di previa domanda amministrativa implica alcuna violazione di norme costituzionali, poiché la tutela giurisdizionale è comunque assicurata, ma contemperata con l'interesse pubblico “ad una sollecita e meno costosa definizione di determinate controversie” (Cass. S.U. 7269/94).
Ulteriormente, inammissibile si rivela la domanda attorea di condanna dell' al pagamento dei CP_1 ratei e degli interessi dovuti, relativi alla predetta prestazione a far data dal giorno della revisione ossia dal 06 dicembre 2023, alla luce del consolidato orientamento della SC: In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (ex plurimis, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17787 del 26/08/2020 che, in parte motiva, (punti 9 e ss.) ha affermato che nel caso di cui all'art. 445-bis ultimo comma, cod.proc.civ., la pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del
2018 e Cass. n.9876 del 2019); ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, per quanto fin qui detto, il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo).
Tanto ritenuto e chiarito che – secondo insegnamento consolidato sin da Cass. n.9876 del 2019, qui richiamata per relationem, va riaffermato che nel giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445-bis cod.proc.civ., il thema decidendum è incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico e ha per oggetto l'accertamento del requisito sanitario richiesto dalla legge per il diritto ad una prestazione, previdenziale o assistenziale, impregiudicato, in futuro, l'accertamento, in sede amministrativa, dei restanti requisiti extrasanitari e, se contestati, in sede giudiziaria.
Nel resto, il ricorso si rivela infondato per le seguenti ragioni.
Nel merito, le contestazioni non consentono di disattendere le valutazioni espresse dal c.t.u. e sono tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale.
Si premette che il ctu nominato nel procedimento per ATPO (dott. ), sottoposta a visita Persona_2 la perizianda ed esaminata scrupolosamente la documentazione sanitaria agli atti, ha concluso nel senso che la ricorrente presenta una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 67 per cento, confermando il giudizio espresso già in sede amministrativa dalla competente commissione medica. A fronte di tali conclusioni, parte ricorrente ritiene errata la valutazione espressa addebitando all'ausiliare di aver sottovalutato la gravità delle patologie;
tali contestazioni non consentono di disattendere le valutazioni espresse dal c.t.u. e sono tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale.
Invero, le conclusioni formulate dal C.T.U. nell'elaborato peritale in atti, tratte dall'esame della documentazione allegata agli atti e da accurati accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici ed iter logico ineccepibile, non possono che essere condivise da quest'Ufficio: esse infatti si presentano complete precise e persuasive, oltre che non infirmate da specifiche e serie contestazioni.
Infatti i motivi della contestazione, quanto alla generalizzata condizione della parte peggiore rispetto alla obiettività rilevata nella visita peritale, integrano un mero dissenso diagnostico.
A fronte delle conclusioni dell'ausiliare, parte ricorrente si è limitata ad affermare che, stanti le patologie da cui è affetta, sussistono i requisiti sanitari per cui è causa, senza alcuna evidenza a supporto, limitandosi in buona sintesi ad addebitare al consulente di aver sottovalutato le patologie e limitandosi a contrapporre all'esito della ctu il diverso valore attribuito al dato patologico.
Si verte, pertanto, in ipotesi di mero dissenso diagnostico. Infatti, le censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (Cass., n. 11054/2003;
Cass, n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass, n. 2151/2004).
A tali rilievi consegue il rigetto del ricorso;
le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili alla luce della dichiarazione di esonero ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. allegata al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Cosenza, 11 settembre 2025
Il Giudice
Dott. ssa Fedora Cavalcanti