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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1878-2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull'appello, come in atti, proposto da:
, Parte_1 rappresentato e difeso dalle Avv. Francesca Morelli e Marianna
Lupoli, di Pisa, appellante nei confronti di
, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Venturi, di Pisa, convenuta in appello avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Pisa, in materia di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: 1) IN VIA PRELIMINARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti alla narrativa del presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE
1 E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto in riforma ,anche parziale, della sentenza n.1069/2022 emessa dal Tribunale di Pisa , Giudice Dott.ssa
E.Polidori nell'ambito del giudizio N.R.G. 338/2019 accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado dal sig. cosi' come Parte_1 formulate in comparsa di costituzione e risposta che qui si intendono integralmente trascritte e riportate. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre iva e cpa relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o non pronunciate in primo grado dal giudice per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: - acquisizione del fascicolo n. 951/2018 RGE che intanto si produce avuto riguardo al fascicolo di parte dell'appellante; - ammissione delle istanze istruttorie come formulate nel giudizio di primo grad o nelle memorie ex art.183,6° comma cpc.”
-
Per la convenuta: “Voglia - nel merito, rigettare l'appello ex adverso incardinato, dichiarando infondato ogni e ciascun motivo di appello, per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto, e per l'effetto confermare la sentenza 1069/22 del Tribunale di Pisa. Con vittoria di spese e competenze.”
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
aveva notificato a Controparte_1 Parte_1 provvedimento ex art.708 c.p.c. emesso dal Presidente del Tribunale nella causa di separazione tra loro pendente, con cui era stato posto a carico del marito l'obbligo di versare la somma mensile di euro 700 alla moglie, quale contribuzione al suo personale mantenimento munito di formula esecutiva.
Contestualmente venivano notificati di due atti di precetto (uno del
15.1.2018 per euro 2.296,98 e l'altro del 15.5.2018 per euro
5.096,98) e, data l'infruttuosità degli stessi, dalla successiva notific a
2 di pignoramenti presso terzi, cioè la Banca Popolare di Lajatico, presso la quale il risultava essere titolare di un conto Parte_1 corrente (con saldo di euro 1.371,41) e di un BTP Italia di valore nominale di euro 10.000.
Il aveva proposto o pposizione all'esecuzione eccependo Parte_1 non l'inesistenza del credito, ma la compensazione dello stesso con crediti maturati a suo favore, anche relativi ad altrettanti inadempimenti della alle disposizioni presidenziali in CP_1 materia di spese straordinarie, oltre a un credito di cui ad atto di precetto notificato in forza di decreto pronunciato da parte della
Corte d'Appello (che aveva condannato la moglie alla refusione delle spese processuali).
Nelle more del giudizio di opposizione all'esecuzione, veniva dal G.E. disposta sia l'assegnazione alla della somma giacente sul CP_1 conto corrente (con accantonamento della somma per il pagamento dei compensi professionali per essere la medesima ammessa al gratuito patrocinio) e sia la sospensione dell'esecuzione con riguardo al pignoramento sul BTP, sulla base della pretesa sussistenza di crediti (eccepiti in compensazione) a favore del e per la Parte_1 ritenuta natura non alimentare del credito azionato dalla donna.
Instaurato il giudizio di merito, all'esito il Tribunale di Pisa decideva la causa accertando il diritto della procedente ad agire in executivis per la somma di cui al precetto opposto, respingendo le domande ed eccezioni sollevate dal convenuto.
Nella motivazione della sentenza i l Tribunale di Pisa rilevava preliminarmente l'insussistenza dei presupposti per disporre la sospensione necessaria di cui all'art. 295 c.p.c., posto che la definizione del presente procedimento non dipende va dalla decisione della causa di separazione tra le part i. Doveva infatti ritenersi che l'ordinanza con cui il Presidente del Tribunale aveva disposto i
3 provvedimenti provvisori e urgenti (titolo sulla base del quale la aveva agito), mantenesse efficacia fino alla definizione del CP_1 giudizio di separazione (al momento ancora pendente) o fino alla loro eventuale modifica, che nel caso di specie è intervenut a ma solo a partire dalla successiva data in data 14.3.2019 con provvedimento che aveva disposto – appunto a partire dal marzo 2019 - l'obbligo del marito di versare alla moglie la somma mensile di 400 euro per il mantenimento dei figli (periodo quindi successivo a quello in riferimento al quale si lamenta l'inadempimento del - dal Parte_1 novembre 2017 al gennaio 2019).
Né poteva accogliersi l'istanza di riunione del procedimento con quello di separazione, posta la diversità dell'oggetto.
Passando al merito delle questioni poste dalla causa, il Tribunale rilevava che gli inadempimenti del all'obbligo di versare Parte_1 mensilmente alla moglie la somma di 700 euro mensili (per il periodo indicato) non fossero stati contestati dal convenuto, con conseguente riconoscimento della sussistenza di un credito pari ad € 10.156,37 a favore della . CP_1
Passando quindi ad esaminare se fosse ammissibile applicare, alla luce dell'art. 447, 2 comma c.c., l'istituto della compensazione invocata dall'esecutato, il Tribunale assumeva che in base alla più recente giurisprudenza doveva ritenersi che l'assegno di mantenimento a favore della moglie – contrariamente a quello disposto a favore dei figli – non avesse natura di credito alimentare .
Quest'ultimo, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale, proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e, come tali, titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento.
Il credito a titolo di mantenimento del coniuge, invece, trova la
4 propria fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell'incapacità della persona c he versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere materialmente a sé
(cfr. Cass. Sez. III, sent. n. 9686/2020).
Si osservava anche che nel provvedimento presidenziale in questione il diritto della moglie a percepire l'assegno fosse stato basato sia sullo stato di disoccupazione della moglie, ma anche (e soprattutto) in relazione alla necessità per costei di reperire una nuova abitazione, essendo stata la casa coniugale assegnata al padre.
Passando quindi a esaminare i crediti eccepiti dal marito in compensazione, il primo era attinente a un preteso credito maturato a suo favore di euro 3.400 (calcolato su una base mensile di euro
200) per la allegata permanenza ininterrotta per alcun mesi dei figli presso il padre, con conseguente onere per lo stesso di provvedere, in via esclusiva, al loro mantenimento. E ciò diversamente da quanto era stato disposto nell'ordinanza ex 708 c.p.c. in cui si prevedeva un calendario alternato di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori e, conseguentemente, il mantenimento diretto alternato da parte di ciascun genitore nei periodi di riferimento .
Sul punto il Tribunale rilevava che non potesse essere messa in discussione, in sede di opposizione all'esecuzione, l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo di formazione giudiziale – anche se provvisorio come era nella fattispecie - sulla base di fatti da ritenersi
“anteriori” (testualmente la: “contestazione del convenuto è chiaramente inammissibile in quanto la p arte minacciata con il precetto che si fonda su provvedimento giudiziario non può eccepire questioni attinenti al merito della decisione che in esso è contenuta.
Quando, infatti, il titolo esecutivo è di formazione giudiziale, come nella specie, bisogna tenere conto che l'opposizione all'esecuzione è un rimedio sussidiario e residuale sia rispetto alle impugnazioni proponibili contro il provvedimento giudiziale dal quale scaturisce il 5 titolo, sia rispetto alla formazione della res judicata.”)
Il aveva peraltro allegato in ordine al contestato mancato Parte_1 adempimento tutta una serie di circostanze successive che al più avrebbero potuto legittimare un suo ricorso per ottenere la modifica delle condizioni di affido al giudice competente.
Inammissibile era pertanto la domanda di riconoscimento del predetto credito eccepito in compensazione pari a 3.400,00 euro relativo al mantenimento ordinario dei figli, mantenimento la cui disciplina disposta nel provvedimento presidenziale, efficace, non poteva variare in via volontaria e ufficiosa tra le parti, necessitando che la dedotta modifica delle condizioni fosse sottoposta a previo vaglio giurisdizionale del Tribunale.
E quindi, anche a voler ritenere esistente il cambiamento della condizione dei figli (che il periodo indicato avrebbero soggiornato esclusivamente presso il padre oneratosi delle intere spese di mantenimento), il Tribunale concludeva nel senso che sarebbe stato suo onere preventivo adire il giudice per veder disposta la modifica dei provvedimenti riguardanti i vigenti obblighi dei genitori verso la prole.
Quanto ai crediti derivanti dal mancato concorso della alla CP_1 contribuzione pro quota (pari al 25%, modificata con ordinanza del
14.3.2019 nella misura del 50%) al pagamento delle spese straordinarie e dal mancato rimborso delle spese di giudizio poste a suo carico dal Decreto di rigetto n.105/2015 emesso dalla Corte
d'Appello di Firenze, per un totale di euro 9. 225, eccepiti in compensazione, il Tribunale evidenziava:
- che il , pur protestando una quota di spese Parte_1 straordinarie mai rimborsatagli dalla per un valore CP_1 complessivo di euro 2.885,00, non aveva documentato alcunché
6 sul punto;
la serie di ricevute fiscali depositate in atti, comprovanti spese per libri scolastic i, visite mediche e vestiario
(per un valore di euro 1.041,00 totali), reca vano date successive alla data della propria costituzione nel presente giudizio (inammissibile la domanda relativa all'accertamento di ulteriori e successive spese straordinarie, formulata in comparsa conclusionale);
- che si trattava di esborsi tali da non integrare adempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, per come previsto e disciplinato nel titolo azionato , né risultava allegato che fossero state acconsentite dalla creditrice prestazioni in luogo dell'adempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ex art.1197 c.c.;
- che tali eccepiti esborsi non po tevano essere fatti valere in compensazione legale in ragione della insussistenza dei presupposti di certezza, liquidità e esigibilità di cui all'art. 1243,
1° co.c c.c. per effetto della contestazione della controparte e della mancanza sul punto di un accertamento definitivo .
Per quanto concerneva la somma pari ad euro 2.940,00, di cui al citato decreto della Corte d'Appello del 14.9.2015, il – Parte_1 come rilevato dalla – aveva già provveduto ad azionare il CP_1 recupero in separato giudizio con atto di precetto e pignoramento presso terzi, giudizio in merito al quale non era “stata fornita alcuna indicazione”, talché ne derivava “un'assoluta incertezza circa
l'effettiva esigibilità del controcredito azionato in compensazione ”.
Il Tribunale concludeva quindi affermando che la , CP_1 nell'introdurre il giudizio di merito, aveva chiesto l'accertamento di un proprio diritto a vedersi corrisposto l'assegno di contribuzione al suo mantenimento non versato, così come disposto dal provvedimento presidenziale, relativo ai mesi da novembre 2017 a gennaio 2019 con condanna del al pagamento di somma Parte_1
7 pari ad € 10.156,37 (cioè maggiore di quella azionata col precetto opposto).
Trattandosi pertanto di giudizio di merito a seguito di opposizione all'esecuzione, il Tribunale rilevava che non poteva svolgersi alcun accertamento di un diritto di credito in parte diverso e superiore rispetto al credito azionato col precetto opposto .
Andava quindi unicamente affermato il diritto della a CP_1 procedere all'esecuzione per l'originario importo del precetto opposto e quindi per € 5.096,98 oltre spese di notifica e successive occorrende.
Quanto alle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, queste venivano poste a carico del convenuto, anche perché questi non aveva “eccepito i limiti di oggetto del giudizio d i merito specificamente individuati in sentenza ”.
-
Con l'odierno appello, il ha impugnato davanti a questa Parte_1
Corte, chiedendone la riforma, la predetta sentenza di primo grado.
Ha sostenuto di aver legittimamente introdotto in giudizio istanze istruttorie riguardanti l'acquisizione del fascicolo della fase sommaria dell'opposizione (istanza disattesa dal giudice che , con ordinanza
15.9.21, ammetteva unicamente la prova per interrogatorio formale)
e la revoca dell'ora menzionata ordinanza che non aveva nemmeno tenuto conto delle memorie istruttorie depositate ritualmente in atti.
Ha poi censurato l'omessa considerazione dell'allegato legittimo impedimento dei propri difensori, in quanto colpiti da contagio Covid
19 e in quarantena, a presenziare all'udienza del 2.2.2022 fissata per l'interrogatorio formale, cui era conseguita la valutazione di assenza ingiustificata con fissazione dell'udienza di precisazione conclusioni.
8 L'appellante ha quindi lamentato il mancato accertamento dei controcrediti eccepiti in compensazione, producendo gli atti del fascicolo della fase di opposizione svoltasi davanti al G.E. dal quale si ricavava:
A) - che il credito per il mantenimento del figli per il periodo che va dal g.
1.3.2017 al g. 1.9.2018 (17 mensilità, per un importo valutato
200 euro al mese) costituiva “circostanza” che non era mai stata contestata dalla e che pertanto era da ritenersi provata;
CP_1
B) - che il credito derivante dalla mancata corresponsione della somma di euro 2.885,25 pari alla quota parte di spese straordinarie, risultava provato dagli allegati documenti di spesa attestanti esborso complessivo di euro 11.541,00;
C) – che il credito derivante dalla condanna della alla CP_1 refusione delle spese legali come disposto dalla Corte d'appello, aveva visto la procedura esecutiva risultare infruttuosa.
Il contestava e censurava, infine, anche la disposta Parte_1 regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio che il
Tribunale aveva posto a suo carico, nonostante ricorresse u n accoglimento parziale della “domanda attorea”.
La , costituitasi in giudizio, ha resistito all'appello, CP_1 chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto per essere rimasti sforniti di prova, come ritenuto correttamente dal Tribunale, i crediti eccepiti in compensazione da parte dell'appellante.
La Corte, all'udienza del 5.12.2023, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
9 I primi due motivi di appello, contengono doglianze che possono essere ritenute di per sé irrilevanti, atteso che la violazione delle norme indicate non è di per sé sola produttiva dell'ingiustizia della sentenza appellata e comunque non impedisce – atteso anche che la documentazione di cui l'appellante lamenta il mancato esame da parte del Tribunale, può essere qui legittimamente acquisita – la verifica attuale sulla fondatezza dell'eccezione di com pensazione sollevata.
Peraltro, la prima censura – attinente una pretesa violazione del disposto di cui all'art. 186 delle disposiz. di attuazione al c.p.c. - nemmeno pare sussistente in quanto come ritenuto dalla giurisprudenza invocata dallo stesso appellante – Cassazione, Sez.
3 - , Sentenza n. 26116 del 27/9/2021 – “Nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agli artt.
615 e 619 c.p.c., i documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria devono ritenersi già acquisiti al processo ed essere inseriti nel fascicolo della causa di opposizione, ai sensi dell'art.186 disp. att.
c.p.c., in ragione del carattere unitario dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica, ma, avendo natura di produzioni documentali di parte, non entrano nel fascicolo d'ufficio, di cui all'art.168 c.p.c, restando collocati in quelli delle parti stesse;
pertanto, se, per un verso, non è necessari o che le parti procedano ad una nuova formale attività di produzione dei predetti documenti nel corso della fase a cognizione piena secondo le modalità e i termini perentori previsti dall'art.183 c.p.c., né sussistono preclusioni di alcun tipo in relazione alla loro esibizione e al loro inserimento nel fascicolo di parte, per altro verso la loro collocazione nei fascicoli di parte impone l'applicazione del relativo regime, sicché, ai sensi dell'art.169 c.p.c., essi devono essere depositati al momento dell'assegnazione della causa in decisione o, al più tardi, al momento del deposito della comparsa conclusionale.”
10 Indipendentemente quindi da un formale provvedimento di acquisizione del giudice procedente, la parte aveva la piena possibilità di legittimamente produrre i documenti ritenuti rilevanti, che come premesso possono comunque essere versati in atti, acquisiti ed esaminati anche in sede di appello.
Analogamente deve dirsi per le istanze di prova che illegittimamente sarebbero state negate dal primo giudice, dovendo essere in appello specificato perché tale provvedimento illegittimo abbia condotto a una decisione ingiusta e/o errata da riformare in secondo grado.
Le prove orali proposte appaiono in realtà del tutto irrilevanti e inutili sia per quanto ora si dirà in relazione alla questione dell'avvenuto spostamento dei figli presso la casa del padre (che assume di averli mantenuti per un periodo ininterrottamente e in via esclusiva, ma senza che risultasse modificato il tiolo posto in esecuzione da parte della madre), sia perché le ulteriori questioni attinenti i pretesi esborsi e crediti derivanti da titolo giudiziale eccepiti in compensazione dall'appellante, sono di natura tale che vanno in causa definite in base alle produzioni documentali .
Non essendovi spazio per altri mezzi istruttori, gli atti e documenti oggi richiamati e versati al fascicolo telematico possono essere esaminati e valutati, al fine di ritenere fondate o meno le eccezioni sollevate dal col ricorso in opposizione a ll'esecuzione. Parte_1
Venendo quindi al primo dei crediti eccepiti dall'appellante in compensazione, cioè quello preteso e derivantegli dall'aver provveduto per un certo periodo a mantenere integralmente e in via esclusiva i figli trasferitisi presso di lui diver samente da quanto era stato disposto nell'ordinanza ex 708 c.p.c. (che come già detto prevedeva un calendario alternato di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori e, conseguentemente, il mantenimento diretto alternato da parte di ciascun genitore nei periodi di riferimento), il
11 sostiene di aver maturato un credito a suo favore pari ad Parte_1
Euro 3.400 (calcolato su una base mensile di euro 200) che ritiene di poter opporre in compensazione.
Il motivo di appello è sul punto infondato, in quanto va condivisa e ritenuta corretta l'affermazione del primo giudice – nemmeno specificamente contestata in appello - secondo la quale in questa sede (opposizione all'esecuzione ) non potesse porsi in discussione l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo di formazione giudiziale – anche se provvisorio come nella fattispecie - sulla base del fatto dedotto.
L'avvenuto spostamento dei figli e la modifica degli obblighi di corresponsione avrebbe dovuto essere oggetto di una richiesta in merito a una diversa regolamentazione del rapporto di frequentazione, da disporsi con i rimedi previsti dall'ordinamento e non attraverso quella che è il risultato di una decisione (che peraltro riguarda figli minorenni) priva dei requisiti necessari e rimessa sostanzialmente alla volontà di una parte, sia per quanto riguarda l'an che per il quantum.
Indipendentemente quindi dall'effettivo avvenuto spostamento di abitazione dei figli presso la propria abitazione, nessun credito certo, liquido ed esigibile può ritenersi sia dal opponibile in Parte_1 compensazione a quello azionato dalla , che come più volte CP_1 premesso si basa sulla vigenza – nel periodo indicato – di un valido ed efficace provvedimento giudiziale.
Quanto ai crediti eccepiti in compensazione e derivanti dal mancato concorso della alla contribuzione pro quota (pari al 25%, CP_1 modificata con ordinanza del 14.3.2019 in 50%) per il pagamento delle spese straordinarie riguardanti i figli, che assume d i Parte_1 aver integralmente anticipato, la Corte ritiene che l'appello sia
12 fondato – così come l'originaria opposizione a precetto/pignoramento
– nei termini che seguono.
Il credito derivante dall'obbligo di rimborso della quota relativa alle spese straordinarie e la relativa spettanza della stessa (cioè per effetto dell'avvenuto integrale anticipo da parte del solo padre dell'intero esborso), sono entrambi elementi che effettivamente non hanno formato nel giudizio di primo grado oggetto di una specifica contestazione da parte della (che ha dedotto ed CP_1 argomentato di non averla potuta corrispondere in quanto non percepiva l'assegno di contribuzione al suo mantenimento che costituiva la sua unica fonte di reddito) .
Gli esborsi in questione devono altresì ritenersi provati dalla documentazione oggi versata in atti dall'appellante e inserita nel proprio fascicolo di parte (v. in particolare le “ricevute di spesa - 35 tickets” attestanti esborsi di varia natura, in particolare scolastiche e mediche, già di per sé sole astrattamente riconduci bili a esborsi necessari per i figli).
La , confermando la sussistenza dell'obbligo a proprio CP_1 carico di corrispondere il 25% delle spese straordinarie allegate dal
, ha unicamente lamentato – proprio nell'atto con cui ha Parte_1 introdotto il presente giudizio di merito – di essere stata impossibilitata a corrispondere il dovuto, in quanto disoccupata e in
“pessime condizioni economiche”, allegando risultasse “impensabile” che potesse provvedere al pagamento.
Il Tribunale ha ritenuto che nonostante ciò, mancando l'inserimento dei documenti di spese negli atti, non vi fosse la prova degli esborsi, che invece devono oggi ritenersi documentati avendo l'appellante depositato in questo grado le citate “ricevute di spesa - 35 tickets” tutta documentazione che appare antecedente al maggio 2018 e che quantifica un credito pari a Euro 2.885, 25 (non vi è alcuna specifica
13 contestazione della in merito né sulla singola spesa, né CP_1 sull'importo) al momento in cu è stato notificato il precetto oppost o per cui è causa.
E pertanto il deve vedersi riconosciuto il diritto a opporre Parte_1 in compensazione il proprio controcredito, con conseguente riforma della sentenza nel punto in cui ha dichiarato che la ha CP_1 diritto ad agire per l'importo di euro “5.096,98 oltre spese di notifica
e successive occorrende”, dovendo invece essere dichiarato che la medesima ha diritto a procedere all'esecuzione forzata per l'importo di euro 2.211,73 (5.096,98 – 2.885,25) oltre spese di notifica e successive occorrende.
Per quanto concerne, infine, il credito vantato da ll'appellante per le spese del citato giudizio svoltosi davanti alla Corte d'Appello, credito che è certo, liquido ed esigibile dal momento del relativo pre cetto, non si comprende perché l'appellante non abbia in questa sede prodotto (meglio inserito nel proprio fascicolo) la documentazione attestante l'infruttuoso esercizio dell'azione esecutiva.
L'appello fa riferimento del tutto generico a documentazione che sarebbe stata già esistente agli atti del procedimento num. 951 \2018 che, all'evidenza, non è quello di primo grado ma quello attinente la fase sommaria. Ma comunque di tale documentazione non vi è traccia nel fascicolo di parte dell'appellante (vale quindi quanto affermato dalla ricordata decisione della Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n.
26116 del 27/9/2021, trattandosi di atto che ben poteva transitare senza particolari forme di acquisizione e produzione nel giudizi o di cognizione, ma che andava depositato dalla parte stessa (al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale, secondo l'espressa previsione dell'art.169 c.p.c.), affinché potesse essere considerato al momento della decisione.
14 Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, t rattasi pur sempre di atti che, in sede di gravame, la parte ha l'onere di produrre nuovamente – se comunque assenti dal fascicolo di primo grado – affinché possano essere presi in considerazione e valutati d al giudice di appello, che deve in ogni caso decidere la causa nel merito.
Vero quindi che nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agli artt. 615 e/o 619 c.p.c., vi è unitarietà dei giudizi (aventi natura b ifasica) e quindi i documenti prodotti dalle parti nel corso della fase sommaria che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione, sono in sostanza già acquisiti al processo e non necessitano di una nuova formale attività di produzione, ma nella ricordata assenza di preclusioni al loro inserimento nel fascicolo processuale di parte, restano produzioni documentali di parte che trovando allocazione nei rispettivi fascicoli di cui all'art. 166 c.p.c. (e non del fascicolo di ufficio di cui all'art. 168 c.p.c.) ed essendo nella disponibilità delle parti stesse, come previsto dall'art. 169 c.p.c., vanno quindi da queste necessariamente depositati.
Né sono stati allegati fatti e circostanze non imputabili che ne abbiano impedito il deposito.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita e in particolare quella attinente il motivo di appello proposto avverso la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio, in quanto l a riforma, anche parziale, della decisione di primo grado comporta la rivisitazione della regolamentazione delle spese di causa come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione sent. num. 8400 \2018- “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte
15 la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determin a la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr.
Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).”
In ragione dell'esito del giudizio, deve ritenersi ricorrente un caso di soccombenza reciproca/accoglimento parziale della domanda , per cui valutata anche l'incidenza economica del riconoscimento delle rispettive pretese (sostanzialmente di pari valore) le spese di giudizio possono essere integralmente compensate .
PQM
in parziale riforma della sentenza impugnata n. 1069\2022 (capo
1mo) emessa inter partes dal Tribunale di Pisa, pubbl. il g.
31.8.2022:
- ACCERTA il diritto di a procedere a esecuzione Controparte_1 forzata nei confronti di come da precetto opposto Parte_1 per l'importo di euro 2.211,73, oltre spese di notifica e successive occorrende.
- RESPINGE nel resto l'appello come in atti proposto.
16 - COMPENSA tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
10.3.2023.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ essive modificazioni e integrazioni.
17
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati Presidente, rel.
Dott. Leonardo Scionti Consigliere,
Dott. Chiara Ermini, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull'appello, come in atti, proposto da:
, Parte_1 rappresentato e difeso dalle Avv. Francesca Morelli e Marianna
Lupoli, di Pisa, appellante nei confronti di
, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michela Venturi, di Pisa, convenuta in appello avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Pisa, in materia di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis: 1) IN VIA PRELIMINARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti alla narrativa del presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE
1 E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto in riforma ,anche parziale, della sentenza n.1069/2022 emessa dal Tribunale di Pisa , Giudice Dott.ssa
E.Polidori nell'ambito del giudizio N.R.G. 338/2019 accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado dal sig. cosi' come Parte_1 formulate in comparsa di costituzione e risposta che qui si intendono integralmente trascritte e riportate. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre iva e cpa relativi ad entrambi i gradi di giudizio”. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede
l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o non pronunciate in primo grado dal giudice per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico: - acquisizione del fascicolo n. 951/2018 RGE che intanto si produce avuto riguardo al fascicolo di parte dell'appellante; - ammissione delle istanze istruttorie come formulate nel giudizio di primo grad o nelle memorie ex art.183,6° comma cpc.”
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Per la convenuta: “Voglia - nel merito, rigettare l'appello ex adverso incardinato, dichiarando infondato ogni e ciascun motivo di appello, per tutte le ragioni esposte nel corpo del presente atto, e per l'effetto confermare la sentenza 1069/22 del Tribunale di Pisa. Con vittoria di spese e competenze.”
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Svolgimento del processo e motivi della decisione.
aveva notificato a Controparte_1 Parte_1 provvedimento ex art.708 c.p.c. emesso dal Presidente del Tribunale nella causa di separazione tra loro pendente, con cui era stato posto a carico del marito l'obbligo di versare la somma mensile di euro 700 alla moglie, quale contribuzione al suo personale mantenimento munito di formula esecutiva.
Contestualmente venivano notificati di due atti di precetto (uno del
15.1.2018 per euro 2.296,98 e l'altro del 15.5.2018 per euro
5.096,98) e, data l'infruttuosità degli stessi, dalla successiva notific a
2 di pignoramenti presso terzi, cioè la Banca Popolare di Lajatico, presso la quale il risultava essere titolare di un conto Parte_1 corrente (con saldo di euro 1.371,41) e di un BTP Italia di valore nominale di euro 10.000.
Il aveva proposto o pposizione all'esecuzione eccependo Parte_1 non l'inesistenza del credito, ma la compensazione dello stesso con crediti maturati a suo favore, anche relativi ad altrettanti inadempimenti della alle disposizioni presidenziali in CP_1 materia di spese straordinarie, oltre a un credito di cui ad atto di precetto notificato in forza di decreto pronunciato da parte della
Corte d'Appello (che aveva condannato la moglie alla refusione delle spese processuali).
Nelle more del giudizio di opposizione all'esecuzione, veniva dal G.E. disposta sia l'assegnazione alla della somma giacente sul CP_1 conto corrente (con accantonamento della somma per il pagamento dei compensi professionali per essere la medesima ammessa al gratuito patrocinio) e sia la sospensione dell'esecuzione con riguardo al pignoramento sul BTP, sulla base della pretesa sussistenza di crediti (eccepiti in compensazione) a favore del e per la Parte_1 ritenuta natura non alimentare del credito azionato dalla donna.
Instaurato il giudizio di merito, all'esito il Tribunale di Pisa decideva la causa accertando il diritto della procedente ad agire in executivis per la somma di cui al precetto opposto, respingendo le domande ed eccezioni sollevate dal convenuto.
Nella motivazione della sentenza i l Tribunale di Pisa rilevava preliminarmente l'insussistenza dei presupposti per disporre la sospensione necessaria di cui all'art. 295 c.p.c., posto che la definizione del presente procedimento non dipende va dalla decisione della causa di separazione tra le part i. Doveva infatti ritenersi che l'ordinanza con cui il Presidente del Tribunale aveva disposto i
3 provvedimenti provvisori e urgenti (titolo sulla base del quale la aveva agito), mantenesse efficacia fino alla definizione del CP_1 giudizio di separazione (al momento ancora pendente) o fino alla loro eventuale modifica, che nel caso di specie è intervenut a ma solo a partire dalla successiva data in data 14.3.2019 con provvedimento che aveva disposto – appunto a partire dal marzo 2019 - l'obbligo del marito di versare alla moglie la somma mensile di 400 euro per il mantenimento dei figli (periodo quindi successivo a quello in riferimento al quale si lamenta l'inadempimento del - dal Parte_1 novembre 2017 al gennaio 2019).
Né poteva accogliersi l'istanza di riunione del procedimento con quello di separazione, posta la diversità dell'oggetto.
Passando al merito delle questioni poste dalla causa, il Tribunale rilevava che gli inadempimenti del all'obbligo di versare Parte_1 mensilmente alla moglie la somma di 700 euro mensili (per il periodo indicato) non fossero stati contestati dal convenuto, con conseguente riconoscimento della sussistenza di un credito pari ad € 10.156,37 a favore della . CP_1
Passando quindi ad esaminare se fosse ammissibile applicare, alla luce dell'art. 447, 2 comma c.c., l'istituto della compensazione invocata dall'esecutato, il Tribunale assumeva che in base alla più recente giurisprudenza doveva ritenersi che l'assegno di mantenimento a favore della moglie – contrariamente a quello disposto a favore dei figli – non avesse natura di credito alimentare .
Quest'ultimo, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale, proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e, come tali, titolari di un diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento.
Il credito a titolo di mantenimento del coniuge, invece, trova la
4 propria fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell'incapacità della persona c he versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere materialmente a sé
(cfr. Cass. Sez. III, sent. n. 9686/2020).
Si osservava anche che nel provvedimento presidenziale in questione il diritto della moglie a percepire l'assegno fosse stato basato sia sullo stato di disoccupazione della moglie, ma anche (e soprattutto) in relazione alla necessità per costei di reperire una nuova abitazione, essendo stata la casa coniugale assegnata al padre.
Passando quindi a esaminare i crediti eccepiti dal marito in compensazione, il primo era attinente a un preteso credito maturato a suo favore di euro 3.400 (calcolato su una base mensile di euro
200) per la allegata permanenza ininterrotta per alcun mesi dei figli presso il padre, con conseguente onere per lo stesso di provvedere, in via esclusiva, al loro mantenimento. E ciò diversamente da quanto era stato disposto nell'ordinanza ex 708 c.p.c. in cui si prevedeva un calendario alternato di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori e, conseguentemente, il mantenimento diretto alternato da parte di ciascun genitore nei periodi di riferimento .
Sul punto il Tribunale rilevava che non potesse essere messa in discussione, in sede di opposizione all'esecuzione, l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo di formazione giudiziale – anche se provvisorio come era nella fattispecie - sulla base di fatti da ritenersi
“anteriori” (testualmente la: “contestazione del convenuto è chiaramente inammissibile in quanto la p arte minacciata con il precetto che si fonda su provvedimento giudiziario non può eccepire questioni attinenti al merito della decisione che in esso è contenuta.
Quando, infatti, il titolo esecutivo è di formazione giudiziale, come nella specie, bisogna tenere conto che l'opposizione all'esecuzione è un rimedio sussidiario e residuale sia rispetto alle impugnazioni proponibili contro il provvedimento giudiziale dal quale scaturisce il 5 titolo, sia rispetto alla formazione della res judicata.”)
Il aveva peraltro allegato in ordine al contestato mancato Parte_1 adempimento tutta una serie di circostanze successive che al più avrebbero potuto legittimare un suo ricorso per ottenere la modifica delle condizioni di affido al giudice competente.
Inammissibile era pertanto la domanda di riconoscimento del predetto credito eccepito in compensazione pari a 3.400,00 euro relativo al mantenimento ordinario dei figli, mantenimento la cui disciplina disposta nel provvedimento presidenziale, efficace, non poteva variare in via volontaria e ufficiosa tra le parti, necessitando che la dedotta modifica delle condizioni fosse sottoposta a previo vaglio giurisdizionale del Tribunale.
E quindi, anche a voler ritenere esistente il cambiamento della condizione dei figli (che il periodo indicato avrebbero soggiornato esclusivamente presso il padre oneratosi delle intere spese di mantenimento), il Tribunale concludeva nel senso che sarebbe stato suo onere preventivo adire il giudice per veder disposta la modifica dei provvedimenti riguardanti i vigenti obblighi dei genitori verso la prole.
Quanto ai crediti derivanti dal mancato concorso della alla CP_1 contribuzione pro quota (pari al 25%, modificata con ordinanza del
14.3.2019 nella misura del 50%) al pagamento delle spese straordinarie e dal mancato rimborso delle spese di giudizio poste a suo carico dal Decreto di rigetto n.105/2015 emesso dalla Corte
d'Appello di Firenze, per un totale di euro 9. 225, eccepiti in compensazione, il Tribunale evidenziava:
- che il , pur protestando una quota di spese Parte_1 straordinarie mai rimborsatagli dalla per un valore CP_1 complessivo di euro 2.885,00, non aveva documentato alcunché
6 sul punto;
la serie di ricevute fiscali depositate in atti, comprovanti spese per libri scolastic i, visite mediche e vestiario
(per un valore di euro 1.041,00 totali), reca vano date successive alla data della propria costituzione nel presente giudizio (inammissibile la domanda relativa all'accertamento di ulteriori e successive spese straordinarie, formulata in comparsa conclusionale);
- che si trattava di esborsi tali da non integrare adempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, per come previsto e disciplinato nel titolo azionato , né risultava allegato che fossero state acconsentite dalla creditrice prestazioni in luogo dell'adempimento dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ex art.1197 c.c.;
- che tali eccepiti esborsi non po tevano essere fatti valere in compensazione legale in ragione della insussistenza dei presupposti di certezza, liquidità e esigibilità di cui all'art. 1243,
1° co.c c.c. per effetto della contestazione della controparte e della mancanza sul punto di un accertamento definitivo .
Per quanto concerneva la somma pari ad euro 2.940,00, di cui al citato decreto della Corte d'Appello del 14.9.2015, il – Parte_1 come rilevato dalla – aveva già provveduto ad azionare il CP_1 recupero in separato giudizio con atto di precetto e pignoramento presso terzi, giudizio in merito al quale non era “stata fornita alcuna indicazione”, talché ne derivava “un'assoluta incertezza circa
l'effettiva esigibilità del controcredito azionato in compensazione ”.
Il Tribunale concludeva quindi affermando che la , CP_1 nell'introdurre il giudizio di merito, aveva chiesto l'accertamento di un proprio diritto a vedersi corrisposto l'assegno di contribuzione al suo mantenimento non versato, così come disposto dal provvedimento presidenziale, relativo ai mesi da novembre 2017 a gennaio 2019 con condanna del al pagamento di somma Parte_1
7 pari ad € 10.156,37 (cioè maggiore di quella azionata col precetto opposto).
Trattandosi pertanto di giudizio di merito a seguito di opposizione all'esecuzione, il Tribunale rilevava che non poteva svolgersi alcun accertamento di un diritto di credito in parte diverso e superiore rispetto al credito azionato col precetto opposto .
Andava quindi unicamente affermato il diritto della a CP_1 procedere all'esecuzione per l'originario importo del precetto opposto e quindi per € 5.096,98 oltre spese di notifica e successive occorrende.
Quanto alle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, queste venivano poste a carico del convenuto, anche perché questi non aveva “eccepito i limiti di oggetto del giudizio d i merito specificamente individuati in sentenza ”.
-
Con l'odierno appello, il ha impugnato davanti a questa Parte_1
Corte, chiedendone la riforma, la predetta sentenza di primo grado.
Ha sostenuto di aver legittimamente introdotto in giudizio istanze istruttorie riguardanti l'acquisizione del fascicolo della fase sommaria dell'opposizione (istanza disattesa dal giudice che , con ordinanza
15.9.21, ammetteva unicamente la prova per interrogatorio formale)
e la revoca dell'ora menzionata ordinanza che non aveva nemmeno tenuto conto delle memorie istruttorie depositate ritualmente in atti.
Ha poi censurato l'omessa considerazione dell'allegato legittimo impedimento dei propri difensori, in quanto colpiti da contagio Covid
19 e in quarantena, a presenziare all'udienza del 2.2.2022 fissata per l'interrogatorio formale, cui era conseguita la valutazione di assenza ingiustificata con fissazione dell'udienza di precisazione conclusioni.
8 L'appellante ha quindi lamentato il mancato accertamento dei controcrediti eccepiti in compensazione, producendo gli atti del fascicolo della fase di opposizione svoltasi davanti al G.E. dal quale si ricavava:
A) - che il credito per il mantenimento del figli per il periodo che va dal g.
1.3.2017 al g. 1.9.2018 (17 mensilità, per un importo valutato
200 euro al mese) costituiva “circostanza” che non era mai stata contestata dalla e che pertanto era da ritenersi provata;
CP_1
B) - che il credito derivante dalla mancata corresponsione della somma di euro 2.885,25 pari alla quota parte di spese straordinarie, risultava provato dagli allegati documenti di spesa attestanti esborso complessivo di euro 11.541,00;
C) – che il credito derivante dalla condanna della alla CP_1 refusione delle spese legali come disposto dalla Corte d'appello, aveva visto la procedura esecutiva risultare infruttuosa.
Il contestava e censurava, infine, anche la disposta Parte_1 regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio che il
Tribunale aveva posto a suo carico, nonostante ricorresse u n accoglimento parziale della “domanda attorea”.
La , costituitasi in giudizio, ha resistito all'appello, CP_1 chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto per essere rimasti sforniti di prova, come ritenuto correttamente dal Tribunale, i crediti eccepiti in compensazione da parte dell'appellante.
La Corte, all'udienza del 5.12.2023, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
9 I primi due motivi di appello, contengono doglianze che possono essere ritenute di per sé irrilevanti, atteso che la violazione delle norme indicate non è di per sé sola produttiva dell'ingiustizia della sentenza appellata e comunque non impedisce – atteso anche che la documentazione di cui l'appellante lamenta il mancato esame da parte del Tribunale, può essere qui legittimamente acquisita – la verifica attuale sulla fondatezza dell'eccezione di com pensazione sollevata.
Peraltro, la prima censura – attinente una pretesa violazione del disposto di cui all'art. 186 delle disposiz. di attuazione al c.p.c. - nemmeno pare sussistente in quanto come ritenuto dalla giurisprudenza invocata dallo stesso appellante – Cassazione, Sez.
3 - , Sentenza n. 26116 del 27/9/2021 – “Nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agli artt.
615 e 619 c.p.c., i documenti prodotti dalle parti nella fase sommaria devono ritenersi già acquisiti al processo ed essere inseriti nel fascicolo della causa di opposizione, ai sensi dell'art.186 disp. att.
c.p.c., in ragione del carattere unitario dei predetti giudizi nonostante la loro struttura bifasica, ma, avendo natura di produzioni documentali di parte, non entrano nel fascicolo d'ufficio, di cui all'art.168 c.p.c, restando collocati in quelli delle parti stesse;
pertanto, se, per un verso, non è necessari o che le parti procedano ad una nuova formale attività di produzione dei predetti documenti nel corso della fase a cognizione piena secondo le modalità e i termini perentori previsti dall'art.183 c.p.c., né sussistono preclusioni di alcun tipo in relazione alla loro esibizione e al loro inserimento nel fascicolo di parte, per altro verso la loro collocazione nei fascicoli di parte impone l'applicazione del relativo regime, sicché, ai sensi dell'art.169 c.p.c., essi devono essere depositati al momento dell'assegnazione della causa in decisione o, al più tardi, al momento del deposito della comparsa conclusionale.”
10 Indipendentemente quindi da un formale provvedimento di acquisizione del giudice procedente, la parte aveva la piena possibilità di legittimamente produrre i documenti ritenuti rilevanti, che come premesso possono comunque essere versati in atti, acquisiti ed esaminati anche in sede di appello.
Analogamente deve dirsi per le istanze di prova che illegittimamente sarebbero state negate dal primo giudice, dovendo essere in appello specificato perché tale provvedimento illegittimo abbia condotto a una decisione ingiusta e/o errata da riformare in secondo grado.
Le prove orali proposte appaiono in realtà del tutto irrilevanti e inutili sia per quanto ora si dirà in relazione alla questione dell'avvenuto spostamento dei figli presso la casa del padre (che assume di averli mantenuti per un periodo ininterrottamente e in via esclusiva, ma senza che risultasse modificato il tiolo posto in esecuzione da parte della madre), sia perché le ulteriori questioni attinenti i pretesi esborsi e crediti derivanti da titolo giudiziale eccepiti in compensazione dall'appellante, sono di natura tale che vanno in causa definite in base alle produzioni documentali .
Non essendovi spazio per altri mezzi istruttori, gli atti e documenti oggi richiamati e versati al fascicolo telematico possono essere esaminati e valutati, al fine di ritenere fondate o meno le eccezioni sollevate dal col ricorso in opposizione a ll'esecuzione. Parte_1
Venendo quindi al primo dei crediti eccepiti dall'appellante in compensazione, cioè quello preteso e derivantegli dall'aver provveduto per un certo periodo a mantenere integralmente e in via esclusiva i figli trasferitisi presso di lui diver samente da quanto era stato disposto nell'ordinanza ex 708 c.p.c. (che come già detto prevedeva un calendario alternato di permanenza dei figli presso ciascuno dei genitori e, conseguentemente, il mantenimento diretto alternato da parte di ciascun genitore nei periodi di riferimento), il
11 sostiene di aver maturato un credito a suo favore pari ad Parte_1
Euro 3.400 (calcolato su una base mensile di euro 200) che ritiene di poter opporre in compensazione.
Il motivo di appello è sul punto infondato, in quanto va condivisa e ritenuta corretta l'affermazione del primo giudice – nemmeno specificamente contestata in appello - secondo la quale in questa sede (opposizione all'esecuzione ) non potesse porsi in discussione l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo di formazione giudiziale – anche se provvisorio come nella fattispecie - sulla base del fatto dedotto.
L'avvenuto spostamento dei figli e la modifica degli obblighi di corresponsione avrebbe dovuto essere oggetto di una richiesta in merito a una diversa regolamentazione del rapporto di frequentazione, da disporsi con i rimedi previsti dall'ordinamento e non attraverso quella che è il risultato di una decisione (che peraltro riguarda figli minorenni) priva dei requisiti necessari e rimessa sostanzialmente alla volontà di una parte, sia per quanto riguarda l'an che per il quantum.
Indipendentemente quindi dall'effettivo avvenuto spostamento di abitazione dei figli presso la propria abitazione, nessun credito certo, liquido ed esigibile può ritenersi sia dal opponibile in Parte_1 compensazione a quello azionato dalla , che come più volte CP_1 premesso si basa sulla vigenza – nel periodo indicato – di un valido ed efficace provvedimento giudiziale.
Quanto ai crediti eccepiti in compensazione e derivanti dal mancato concorso della alla contribuzione pro quota (pari al 25%, CP_1 modificata con ordinanza del 14.3.2019 in 50%) per il pagamento delle spese straordinarie riguardanti i figli, che assume d i Parte_1 aver integralmente anticipato, la Corte ritiene che l'appello sia
12 fondato – così come l'originaria opposizione a precetto/pignoramento
– nei termini che seguono.
Il credito derivante dall'obbligo di rimborso della quota relativa alle spese straordinarie e la relativa spettanza della stessa (cioè per effetto dell'avvenuto integrale anticipo da parte del solo padre dell'intero esborso), sono entrambi elementi che effettivamente non hanno formato nel giudizio di primo grado oggetto di una specifica contestazione da parte della (che ha dedotto ed CP_1 argomentato di non averla potuta corrispondere in quanto non percepiva l'assegno di contribuzione al suo mantenimento che costituiva la sua unica fonte di reddito) .
Gli esborsi in questione devono altresì ritenersi provati dalla documentazione oggi versata in atti dall'appellante e inserita nel proprio fascicolo di parte (v. in particolare le “ricevute di spesa - 35 tickets” attestanti esborsi di varia natura, in particolare scolastiche e mediche, già di per sé sole astrattamente riconduci bili a esborsi necessari per i figli).
La , confermando la sussistenza dell'obbligo a proprio CP_1 carico di corrispondere il 25% delle spese straordinarie allegate dal
, ha unicamente lamentato – proprio nell'atto con cui ha Parte_1 introdotto il presente giudizio di merito – di essere stata impossibilitata a corrispondere il dovuto, in quanto disoccupata e in
“pessime condizioni economiche”, allegando risultasse “impensabile” che potesse provvedere al pagamento.
Il Tribunale ha ritenuto che nonostante ciò, mancando l'inserimento dei documenti di spese negli atti, non vi fosse la prova degli esborsi, che invece devono oggi ritenersi documentati avendo l'appellante depositato in questo grado le citate “ricevute di spesa - 35 tickets” tutta documentazione che appare antecedente al maggio 2018 e che quantifica un credito pari a Euro 2.885, 25 (non vi è alcuna specifica
13 contestazione della in merito né sulla singola spesa, né CP_1 sull'importo) al momento in cu è stato notificato il precetto oppost o per cui è causa.
E pertanto il deve vedersi riconosciuto il diritto a opporre Parte_1 in compensazione il proprio controcredito, con conseguente riforma della sentenza nel punto in cui ha dichiarato che la ha CP_1 diritto ad agire per l'importo di euro “5.096,98 oltre spese di notifica
e successive occorrende”, dovendo invece essere dichiarato che la medesima ha diritto a procedere all'esecuzione forzata per l'importo di euro 2.211,73 (5.096,98 – 2.885,25) oltre spese di notifica e successive occorrende.
Per quanto concerne, infine, il credito vantato da ll'appellante per le spese del citato giudizio svoltosi davanti alla Corte d'Appello, credito che è certo, liquido ed esigibile dal momento del relativo pre cetto, non si comprende perché l'appellante non abbia in questa sede prodotto (meglio inserito nel proprio fascicolo) la documentazione attestante l'infruttuoso esercizio dell'azione esecutiva.
L'appello fa riferimento del tutto generico a documentazione che sarebbe stata già esistente agli atti del procedimento num. 951 \2018 che, all'evidenza, non è quello di primo grado ma quello attinente la fase sommaria. Ma comunque di tale documentazione non vi è traccia nel fascicolo di parte dell'appellante (vale quindi quanto affermato dalla ricordata decisione della Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n.
26116 del 27/9/2021, trattandosi di atto che ben poteva transitare senza particolari forme di acquisizione e produzione nel giudizi o di cognizione, ma che andava depositato dalla parte stessa (al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale, secondo l'espressa previsione dell'art.169 c.p.c.), affinché potesse essere considerato al momento della decisione.
14 Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, t rattasi pur sempre di atti che, in sede di gravame, la parte ha l'onere di produrre nuovamente – se comunque assenti dal fascicolo di primo grado – affinché possano essere presi in considerazione e valutati d al giudice di appello, che deve in ogni caso decidere la causa nel merito.
Vero quindi che nei giudizi di opposizione all'esecuzione e di opposizione di terzo all'esecuzione di cui agli artt. 615 e/o 619 c.p.c., vi è unitarietà dei giudizi (aventi natura b ifasica) e quindi i documenti prodotti dalle parti nel corso della fase sommaria che si svolge davanti al giudice dell'esecuzione, sono in sostanza già acquisiti al processo e non necessitano di una nuova formale attività di produzione, ma nella ricordata assenza di preclusioni al loro inserimento nel fascicolo processuale di parte, restano produzioni documentali di parte che trovando allocazione nei rispettivi fascicoli di cui all'art. 166 c.p.c. (e non del fascicolo di ufficio di cui all'art. 168 c.p.c.) ed essendo nella disponibilità delle parti stesse, come previsto dall'art. 169 c.p.c., vanno quindi da queste necessariamente depositati.
Né sono stati allegati fatti e circostanze non imputabili che ne abbiano impedito il deposito.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita e in particolare quella attinente il motivo di appello proposto avverso la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio, in quanto l a riforma, anche parziale, della decisione di primo grado comporta la rivisitazione della regolamentazione delle spese di causa come ritenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione sent. num. 8400 \2018- “In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte
15 la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determin a la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr.
Cass. (ord.) 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).”
In ragione dell'esito del giudizio, deve ritenersi ricorrente un caso di soccombenza reciproca/accoglimento parziale della domanda , per cui valutata anche l'incidenza economica del riconoscimento delle rispettive pretese (sostanzialmente di pari valore) le spese di giudizio possono essere integralmente compensate .
PQM
in parziale riforma della sentenza impugnata n. 1069\2022 (capo
1mo) emessa inter partes dal Tribunale di Pisa, pubbl. il g.
31.8.2022:
- ACCERTA il diritto di a procedere a esecuzione Controparte_1 forzata nei confronti di come da precetto opposto Parte_1 per l'importo di euro 2.211,73, oltre spese di notifica e successive occorrende.
- RESPINGE nel resto l'appello come in atti proposto.
16 - COMPENSA tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito della camera di consiglio del
10.3.2023.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al
D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ essive modificazioni e integrazioni.
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