CASS
Sentenza 1 marzo 2023
Sentenza 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/03/2023, n. 6123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6123 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 19679/20 proposto da: -) ST MB, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Giacomo Cecchinelli in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro -) do Value s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di mandataria della RB Securitisation s.r.I., elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Antonio Farini in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
5 t,'L
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appelloYdi Rom4 25 febbraio 2020 n. 333; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2022 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. AN De TT che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. Nel 2012 ST MB conferì in un fondo patrimoniale un immobile di sua proprietà. cu t2, Pagina 1 Civile Sent. Sez. 3 Num. 6123 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 01/03/2023 R.G.N. 19679/20 Camera di consiglio del 16.11.2022 Nel 2017 la società ND s.p.a. (il cui credito, per effetto di successive cessioni, perverrà alla RB Securitisation s.r.I., rappresentata nel presente giudizio dalla mandataria doValue s.p.a.), dichiaratasi creditrice di ST MB, convenne dinanzi al Tribunale di Pescara quest'ultimo e la moglie TA RC, chiedendo che il suddetto atto di conferimento dell'immobile nel fondo patrimoniale fosse dichiarato inefficace nei confronti dell'attrice, ai sensi dell'articolo 2901 c.c.. 2. Con sentenza 24 maggio 2019 n. 800 il Tribunale di Pescara rigettò la domanda, non ritenendo che l'atto dispositivo avesse recato un pregiudizio alle ragioni della società creditrice. Il Tribunale rilevò che la società creditrice aveva già iniziato, prima dell'atto dispositivo, l'esecuzione forzata su altri beni del debitore, il cui valore era doppio rispetto al credito messo in esecuzione: beni dunque capienti a soddisfare anche il credito a tutela del quale venne promossa l'azione pauliana. La sentenza venne appellata dalla ND. 3. Con sentenza 25 febbraio 2020 n. 333 la Corte d'appello de L'Aquila accolse il gravame, e dichiarò inefficace nei confronti della ND l'atto di conferimento nel fondo patrimoniale dell'appartamento di ST MB. La Corte d'appello rilevò che ad integrare il requisito dell'eventus damni era sufficiente il semplice rischio di maggior difficoltà nella riscossione del credito, e tale rischio nel caso di specie era sussistente. Infatti l'esecuzione forzata già iniziata dalla banca su altri beni del debitore, pur essendo pervenuta alla fase di aggiudicazione degli immobili pignorati (aggiudicazione compiuta in favore dei figli del debitore esecutato), non aveva realizzato la soddisfazione del creditore, poiché il prezzo di vendita non risultava versato. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da ST MB con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria. La RB Securitisation s.r.l. ha resistito con controricorso. R.G.N. 19679/20 Camera di consiglio del 16.11.2022 5. Il ricorso, già fissato per l'esame in camera di consiglio dinanzi alla VI Sezione Civile di questa Corte ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. per l'adunanza del 19 ottobre 2021, con ordinanza del 9 marzo 2022 è stato rinviato alla pubblica udienza. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo il ricorrente prospetta il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo. Secondo l'unica interpretazione plausibile della (non chiarissima) esposizione di questo motivo, il ricorrente prospetta una tesi che si può così riassumere: -) l'azione revocatoria va rigettata quando manca l'eventus damni, e l'eventus damni manca quando il patrimonio del debitore, anche al netto dell'atto dispositivo, risulti comunque sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore;
- ) nel caso di specie in primo grado era stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale era emerso che il patrimonio del debitore era sufficiente a soddisfare il credito vantato dalla ND;
-) la Corte d'appello, pertanto, è incorsa nell'errore di omesso esame del fatto decisivo, per non aver tenuto conto "dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte del debitore, della dimostrazione di capienza del patrimonio immobiliare e del valore dello stesso". 1.1. Il motivo è inammissibile. Esso infatti prescinde dalla ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata. La Corte d'appello non ha affatto negato che il patrimonio del debitore fosse nominalmente capiente rispetto all'ammontare del credito. Tuttavia ha accolto la domanda sul presupposto che la costituzione del fondo patrimoniale aveva reso più difficoltosa l'esazione del credito stesso, a causa dell'incertezza circa l'esito della procedura esecutiva già avviata. E questa ratio decidendi non è stata impugnata. R.G.N. 19679/20 Camera di consiglio del 16.11.2022 2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di quattro diverse norme del codice civile e due diverse norme del codice di procedura civile. Nella illustrazione del motivo il ricorrente torna a sostenere di avere "dimostrato nel corso del giudizio di primo grado di aver predisposto l'atto costitutivo del fondo patrimoniale successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento"; che il proprio patrimonio immobiliare residuo, al netto dell'atto dispositivo, era ampiamente capiente rispetto al credito della ND;
che una volta dimostrata dal debitore la capienza del proprio patrimonio, diventa onere del creditore che agisce in revocatoria dimostrare che l'atto dispositivo ha comunque nuociuto alle proprie ragioni. 2.1. Anche questo motivo è inammissibile per estraneità rispetto alla ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata. La Corte d'appello infatti ha ritenuto che il patrimonio immobiliare del debitore solo nominalmente appariva capiente rispetto al credito azionato dalla ND, osservando che nella sostanza si trattava di un patrimonio già aggredito da altri creditori, e per il quale non vi era alcuna certezza circa l'esito fruttuoso della procedura esecutiva già pendente. Tutte queste ragioni non vengono attinte dal motivo di ricorso qui in esame. 2.2. In ogni caso il motivo di ricorso è inammissibile perché lo stabilire se un atto dispositivo, avuto riguardo alla composizione del patrimonio del debitore, nuoccia o non nuoccia alle ragioni del creditore, è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. 3. Col terzo motivo il ricorrente imputa alla sentenza d'appello di avere "travisato i fatti" e invertito l'onere della prova. L'illustrazione del motivo esordisce affermando che "merita censura" la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto sussistente il requisito della scientia damni;
prosegue tornando a ribadire che in primo grado era stata disposta una consulenza tecnica la quale aveva "inequivocabilmente chiarito" che l'atto revocando era successivo all'esecuzione iniziata dalla banca R.G.N. 19679/20 Camera di consiglio del 16.11.2022 creditrice, e che oggetto dell'esecuzione iniziata dalla banca era la piena proprietà, e non il solo diritto di usufrutto. Da queste circostanze il ricorrente trae la conclusione che il debitore "non ha tentato in alcun modo, con scienza e coscienza, di ridurre il proprio patrimonio in danno del creditore pignorante". 3.1. Anche questo motivo è inammissibile. Infatti il giudizio con cui la Corte d'appello ha ritenuto sussistente, in capo al debitore, la consapevolezza del pregiudizio arrecato dal proprio atto alle ragioni del creditore costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. 4. Col quarto motivo il ricorrente, formalmente prospettando la violazione degli articoli 2727, 2729, 2901 e 2967 c.c., nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c., formula una censura che si può così riassumere: - ) i beni residui del debitore, al netto dell'appartamento oggetto dell'atto revocando, erano stati pignorati dalla banca creditrice e aggiudicati all'esito della vendita all'incanto; - ) il giudice d'appello ha ritenuto che tale circostanza fosse inidonea ad escludere l'eventus damni, in quanto vi era incertezza sull'effettivo versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario; -) così giudicando tuttavia la Corte d'appello ha trascurato di considerare che l'odierno ricorrente aveva documentato come, nel giudizio di esecuzione, il custode giudiziario dei beni pignorati aveva domandato al giudice dell'esecuzione istruzioni "per dare corso alle successive operazioni di riparto, essendo decorso il termine per la precisazione dei crediti"; un atto di questo tipo, ad avviso del ricorrente, dimostrava di per sé che il prezzo di vendita era stato versato, altrimenti non sarebbe stato possibile procedere alla fase di precisazione dei crediti. 4.1. Anche questo motivo è inammissibile. R.G.N. 19679/20 Camera di consiglio del 16.11.2022 Esso innanzitutto è inammissibile perché la Corte d'appello ha accolto il gravame della banca sulla base di plurime rationes decidendi, e non tutte sono state impugnate. In particolare, la sentenza d'appello ha ritenuto sussistente l'eventus damni in base al rilievo che "notoriamente" una procedura esecutiva non consente il realizzo del valore commerciale del bene pignorato, e che comunque nel caso di specie alla procedura esecutiva concorrevano più creditori, e non soltanto la ND. E questa ratio decidendi (ovvero la maggior difficoltà causata dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore) non viene censurata. 4.2. In secondo luogo il motivo è inammissibile perché lo stabilire se nel giudizio avente ad oggetto l'azione pauliana sia stata o non sia stata fornita la prova che il patrimonio del debitore sia o non sia capiente, come già detto, è questione di fatto riservata al giudice di merito. 5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Per questi motivi
la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna ST MB alla rifusione in favore di RB Securitisation s.r.I., come in epigrafe rappresentata, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 16 novembre 2022.
- ricorrente -
contro -) do Value s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di mandataria della RB Securitisation s.r.I., elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Antonio Farini in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
5 t,'L
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appelloYdi Rom4 25 febbraio 2020 n. 333; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 novembre 2022 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. AN De TT che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA 1. Nel 2012 ST MB conferì in un fondo patrimoniale un immobile di sua proprietà. cu t2, Pagina 1 Civile Sent. Sez. 3 Num. 6123 Anno 2023 Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO Relatore: ROSSETTI MARCO Data pubblicazione: 01/03/2023 R.G.N. 19679/20 Camera di consiglio del 16.11.2022 Nel 2017 la società ND s.p.a. (il cui credito, per effetto di successive cessioni, perverrà alla RB Securitisation s.r.I., rappresentata nel presente giudizio dalla mandataria doValue s.p.a.), dichiaratasi creditrice di ST MB, convenne dinanzi al Tribunale di Pescara quest'ultimo e la moglie TA RC, chiedendo che il suddetto atto di conferimento dell'immobile nel fondo patrimoniale fosse dichiarato inefficace nei confronti dell'attrice, ai sensi dell'articolo 2901 c.c.. 2. Con sentenza 24 maggio 2019 n. 800 il Tribunale di Pescara rigettò la domanda, non ritenendo che l'atto dispositivo avesse recato un pregiudizio alle ragioni della società creditrice. Il Tribunale rilevò che la società creditrice aveva già iniziato, prima dell'atto dispositivo, l'esecuzione forzata su altri beni del debitore, il cui valore era doppio rispetto al credito messo in esecuzione: beni dunque capienti a soddisfare anche il credito a tutela del quale venne promossa l'azione pauliana. La sentenza venne appellata dalla ND. 3. Con sentenza 25 febbraio 2020 n. 333 la Corte d'appello de L'Aquila accolse il gravame, e dichiarò inefficace nei confronti della ND l'atto di conferimento nel fondo patrimoniale dell'appartamento di ST MB. La Corte d'appello rilevò che ad integrare il requisito dell'eventus damni era sufficiente il semplice rischio di maggior difficoltà nella riscossione del credito, e tale rischio nel caso di specie era sussistente. Infatti l'esecuzione forzata già iniziata dalla banca su altri beni del debitore, pur essendo pervenuta alla fase di aggiudicazione degli immobili pignorati (aggiudicazione compiuta in favore dei figli del debitore esecutato), non aveva realizzato la soddisfazione del creditore, poiché il prezzo di vendita non risultava versato. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da ST MB con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria. La RB Securitisation s.r.l. ha resistito con controricorso. R.G.N. 19679/20 Camera di consiglio del 16.11.2022 5. Il ricorso, già fissato per l'esame in camera di consiglio dinanzi alla VI Sezione Civile di questa Corte ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. per l'adunanza del 19 ottobre 2021, con ordinanza del 9 marzo 2022 è stato rinviato alla pubblica udienza. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo il ricorrente prospetta il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo. Secondo l'unica interpretazione plausibile della (non chiarissima) esposizione di questo motivo, il ricorrente prospetta una tesi che si può così riassumere: -) l'azione revocatoria va rigettata quando manca l'eventus damni, e l'eventus damni manca quando il patrimonio del debitore, anche al netto dell'atto dispositivo, risulti comunque sufficiente a soddisfare le ragioni del creditore;
- ) nel caso di specie in primo grado era stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale era emerso che il patrimonio del debitore era sufficiente a soddisfare il credito vantato dalla ND;
-) la Corte d'appello, pertanto, è incorsa nell'errore di omesso esame del fatto decisivo, per non aver tenuto conto "dell'assolvimento dell'onere probatorio da parte del debitore, della dimostrazione di capienza del patrimonio immobiliare e del valore dello stesso". 1.1. Il motivo è inammissibile. Esso infatti prescinde dalla ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata. La Corte d'appello non ha affatto negato che il patrimonio del debitore fosse nominalmente capiente rispetto all'ammontare del credito. Tuttavia ha accolto la domanda sul presupposto che la costituzione del fondo patrimoniale aveva reso più difficoltosa l'esazione del credito stesso, a causa dell'incertezza circa l'esito della procedura esecutiva già avviata. E questa ratio decidendi non è stata impugnata. R.G.N. 19679/20 Camera di consiglio del 16.11.2022 2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di quattro diverse norme del codice civile e due diverse norme del codice di procedura civile. Nella illustrazione del motivo il ricorrente torna a sostenere di avere "dimostrato nel corso del giudizio di primo grado di aver predisposto l'atto costitutivo del fondo patrimoniale successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento"; che il proprio patrimonio immobiliare residuo, al netto dell'atto dispositivo, era ampiamente capiente rispetto al credito della ND;
che una volta dimostrata dal debitore la capienza del proprio patrimonio, diventa onere del creditore che agisce in revocatoria dimostrare che l'atto dispositivo ha comunque nuociuto alle proprie ragioni. 2.1. Anche questo motivo è inammissibile per estraneità rispetto alla ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata. La Corte d'appello infatti ha ritenuto che il patrimonio immobiliare del debitore solo nominalmente appariva capiente rispetto al credito azionato dalla ND, osservando che nella sostanza si trattava di un patrimonio già aggredito da altri creditori, e per il quale non vi era alcuna certezza circa l'esito fruttuoso della procedura esecutiva già pendente. Tutte queste ragioni non vengono attinte dal motivo di ricorso qui in esame. 2.2. In ogni caso il motivo di ricorso è inammissibile perché lo stabilire se un atto dispositivo, avuto riguardo alla composizione del patrimonio del debitore, nuoccia o non nuoccia alle ragioni del creditore, è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. 3. Col terzo motivo il ricorrente imputa alla sentenza d'appello di avere "travisato i fatti" e invertito l'onere della prova. L'illustrazione del motivo esordisce affermando che "merita censura" la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto sussistente il requisito della scientia damni;
prosegue tornando a ribadire che in primo grado era stata disposta una consulenza tecnica la quale aveva "inequivocabilmente chiarito" che l'atto revocando era successivo all'esecuzione iniziata dalla banca R.G.N. 19679/20 Camera di consiglio del 16.11.2022 creditrice, e che oggetto dell'esecuzione iniziata dalla banca era la piena proprietà, e non il solo diritto di usufrutto. Da queste circostanze il ricorrente trae la conclusione che il debitore "non ha tentato in alcun modo, con scienza e coscienza, di ridurre il proprio patrimonio in danno del creditore pignorante". 3.1. Anche questo motivo è inammissibile. Infatti il giudizio con cui la Corte d'appello ha ritenuto sussistente, in capo al debitore, la consapevolezza del pregiudizio arrecato dal proprio atto alle ragioni del creditore costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. 4. Col quarto motivo il ricorrente, formalmente prospettando la violazione degli articoli 2727, 2729, 2901 e 2967 c.c., nonché degli articoli 115 e 116 c.p.c., formula una censura che si può così riassumere: - ) i beni residui del debitore, al netto dell'appartamento oggetto dell'atto revocando, erano stati pignorati dalla banca creditrice e aggiudicati all'esito della vendita all'incanto; - ) il giudice d'appello ha ritenuto che tale circostanza fosse inidonea ad escludere l'eventus damni, in quanto vi era incertezza sull'effettivo versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario; -) così giudicando tuttavia la Corte d'appello ha trascurato di considerare che l'odierno ricorrente aveva documentato come, nel giudizio di esecuzione, il custode giudiziario dei beni pignorati aveva domandato al giudice dell'esecuzione istruzioni "per dare corso alle successive operazioni di riparto, essendo decorso il termine per la precisazione dei crediti"; un atto di questo tipo, ad avviso del ricorrente, dimostrava di per sé che il prezzo di vendita era stato versato, altrimenti non sarebbe stato possibile procedere alla fase di precisazione dei crediti. 4.1. Anche questo motivo è inammissibile. R.G.N. 19679/20 Camera di consiglio del 16.11.2022 Esso innanzitutto è inammissibile perché la Corte d'appello ha accolto il gravame della banca sulla base di plurime rationes decidendi, e non tutte sono state impugnate. In particolare, la sentenza d'appello ha ritenuto sussistente l'eventus damni in base al rilievo che "notoriamente" una procedura esecutiva non consente il realizzo del valore commerciale del bene pignorato, e che comunque nel caso di specie alla procedura esecutiva concorrevano più creditori, e non soltanto la ND. E questa ratio decidendi (ovvero la maggior difficoltà causata dall'atto dispositivo alle ragioni del creditore) non viene censurata. 4.2. In secondo luogo il motivo è inammissibile perché lo stabilire se nel giudizio avente ad oggetto l'azione pauliana sia stata o non sia stata fornita la prova che il patrimonio del debitore sia o non sia capiente, come già detto, è questione di fatto riservata al giudice di merito. 5. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Per questi motivi
la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna ST MB alla rifusione in favore di RB Securitisation s.r.I., come in epigrafe rappresentata, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 16 novembre 2022.