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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 10636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10636 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
IL TRI BU NA LE OR DI N AR IO DI ROMA
CA USA R.G. 75451/2022
Giudice Onorario Dott. Erminio Colazingari
Verbale di Udienza del giorno 15 luglio 2025
Alle ore 9:40 sono presenti:
Per il Sig. è presente l'Avv. Carolina Morelli assistita ai Parte_1 fini della pratica forense dalla dott.ssa Carlotta Bolisa tess. P 80023
Per la l'Avv. Federica Trionfetti in sostituzione dell'avv. Giancarlo Controparte_1
IE
A questo punto, il Giudice invita i difensori present i alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
I difensori/il difensore si riportano/riporta a tutte le domande, difese, richieste istruttorie e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi conclusionali depositati.
Pertanto, dopo che ciascun difensore/l'avvocato comparso ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice alle ore 1 4,32 in assenza dei suddetti difensori/suddetto difensore (nel frattempo allontanatisi/allontanatosi dall'aula di udienza) decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza dando lettura ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c, del dispositivo e delle concise esposizioni delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione. Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 75451 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, C.F. , residente in [...] C.F._1 della Pedica n°152, rappresentato e difeso dall'Avv.Carolina Morelli (C.f. ), C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Arrigo Davila 37e;
-attore – E
in persona del Procuratore Speciale, , rappresentato e difeso ai fini Controparte_1 CP_2 del presente atto dall'Avv. Giancarlo IE, (C.F. ), ed elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 8;
-convenuta–
OGGETTO: Contratti e obbligazioni varie.
Conclusioni come da verbale del 07/01/2025.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda proposta da parte attrice è in conclusione infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
Con atto di citazione il Sig. , ha adito l'intestato tribunale per ivi sentir Parte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare la responsabilità della società per inadempimento Controparte_1 contrattuale derivante dalla mancata attivazione da remoto del sistema “zerovision”;
- condannare per l'effetto di tale accertamento la al risarcimento del danno da Controparte_1 inadempimento contrattuale in favore del Sig. ; Parte_2
- accertare e dichiarare la nullità della clausola di esonero della responsabilità inserita contrattualmente dalla Controparte_1
- condannare per l'effetto di tale accertamento la al risarcimento del danno Controparte_1 patrimoniale patito dal Sig. conseguente al furto subito pari ad euro 20.000; Parte_2
In via subordinata
- condannare la al risarcimento dei danni patiti dal Sig. nella maggiore Controparte_1 Parte_2
o minore misura che si riterrà di giustizia.
In entrambi i casi con la condanna agli interessi legali dal dì del fatto e alla rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, con sentenza munita diprovvisoria esecutività come per legge.”
L'attore ha riferito che in data 14/06/2021, aveva stipulato un contratto di sistema di sicurezza con la società per la propria abitazione, una villa bifamiliare, sita in Grottaferrata, (Roma), Controparte_1 via della Pedica 152.
In particolare, il contratto stipulato, denominato “Zerovision”, comprendeva nel dettaglio: un sistema di sicurezza composto da un pannello di controllo portatile Verisure 3G, 1 sensore di movimento, 1 shock sensor, un lettore chiavi & 3 chiavi intelligenti, cartelli dissuasori, telecomando con pulsante
S.O.S., sirena ad alta potenza e servizio “Zerovision”.
Il suddetto servizio “Zerovision” consiste nell'installazione di un dispositivo integrato nel sistema di sicurezza che, attraverso la sua attivazione da parte dell'Operatore autorizzato della Centrale
Operativa di Verisure, emette una nube di fumo non tossico che in pochi secondi ostacola la visibilità delle persone presenti del locale dove è installato il dispositivo.
Tanto premesso, l'odierno attore ha rappresentato di aver subito un furto nella propria abitazione in data 18.06.2022 e che, dalla effrazione cagionata, avrebbe subito un danno patrimoniale quantificato in euro 20.000, per la sottrazione di beni e monili di vario genere. L'attore ha, dunque, eccepito l'inadempimento contrattuale della convenuta per il mancato CP_1 azionamento del sistema pattuito nel servizio “zerovision” consistente nell'attivazione da parte dell'operatore del sistema della nube di fumo sopra menzionata che avrebbe asseritamente impedito o quantomeno reso meno agevole la consumazione del furto.
Inoltre, ha eccepito la nullità della clausola di esonero della responsabilità in particolare riferendosi al punto 15.12 dell'Allegato 1 del contratto stipulato tra le parti.
Si è costituita la quale, in via preliminare, ha eccepito carenza di legittimazione Controparte_1 attiva del Sig. per impossibilità di comprendere in che cosa consisterebbero i Parte_3 presunti danni di cui si chiede il risarcimento, nonché per la mancata prova della proprietà dei beni stessi che si ritengono essere stati sottratti.
Nel merito, contestando qualsivoglia inadempimento contrattuale, ha sottolineato l'insussistenza di un obbligo gravante su di essa di attivazione della nube di fumo oggetto del servizio “Zerovision”, avendo posto in essere tutto quanto necessario e previsto come da report riepilogativo allegato in atti.
Parte convenuta ha contestato, inoltre, l'eccepita nullità della clausola di esonero della responsabilità, perché legittima, firmata dall'odierno attore, e non menzionante l'esonero dalla responsabilità per dolo o colpa grave come previso dalle norme civilistiche.
All'udienza del 7.01.2025, il GOP ha respinto le prove richieste formulate dalle Persona_1 parti poiché vertenti su capi da provare per tabulas e comunque genericamente articolati oltre che inconferenti ai fini della decisione.
Ritenuta la causa matura per la decisione la causa è stata rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c..pc all'udienza del 15.07.2025.
* * * * *
La domanda di parte attrice è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
In via preliminare, occorre rilevare che l'eccepita carenza di legittimazione attiva in capo alla parte attrice, dedotta dalla società convenuta, appare priva di pregio dal momento che la titolarità è giustificata e confermata dal contratto stipulato tra le due parti in causa. In particolare, il Sig.
è legittimato ad agire perché parte del contratto stipulato con la Parte_2 Controparte_1
(allegato n. 1 all'atto di citazione) e utente dei servizi da essa forniti.
Per tali ragioni, la presunta assenza di una prova specifica della titolarità dei beni per i quali si agisce per il risarcimento del danno da furto, non rileva dal punto di vista processuale della legittimazione ad agire che, in quanto tale, attiene alla titolarità del diritto fatto valere e non necessariamente alla prova di tale titolarità nel merito, rappresentando un presupposto processuale che riguarda la posizione della parte nel rapporto giuridico sostanziale, mentre la prova del diritto inerisce al merito della causa.
Pertanto, giacché l'attore è parte del contratto che regola la situazione giuridica relativa ai beni oggetto del furto, è tale posizione contrattuale che lo rende titolare dell'interesse a far valere la corretta esecuzione del contratto, il quale comprende anche la tutela dei beni oggetto del contratto stesso.
Purtuttavia, nel merito, si rileva che il contegno posto in essere dalla società convenuta non configura inadempimento contrattuale.
Inoltre, non risulta inosservanza negligente della Verisure della procedura di intervento e dell'iter di attivazione dei sistemi antifurto previsti dal contratto;
quest'ultimo, in particolare, è descritto cronologicamente nel report di intervento (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) il quale riporta puntualmente l'espletamento delle ordinarie procedure cui la convenuta era tenuta quali la segnalazione, l'attivazione e il tempestivo contatto con le forze dell'ordine configurandosi,
l'obbligazione predisposta dalla convenuta, di mezzi e non di risultato.
Tuttavia, non è chiaro e ciò deve essere imputabile a , come nonostante l'attivazione del CP_1 servizio Zerovision questo poi concretamente non abbia funzionato. Sebbene l'obbligazione assunta da sia una obbligazione di mezzi, laddove tali mezzi risultino totalmente non entrati in CP_1 funzione la responsabilità non può essere posta a titolo di discolpa a carico degli eventuali intrusi atteso che, proprio in ragione dell'obbligazione di mezzi, la verisure avrebbe dovuto porre in essere tutti gli accorgimenti idonei a garantire il funzionamento dei propri sistemi nonostante l'intrusione.
Per quanto concerne invece l'eccepita nullità della clausola di cui all'art. 15 delle Condizioni generali del contratto la quale, in particolare, al punto 15.12 prevede che “verisure, fatte salve le norme inderogabili di legge, non risponderà nei confronti del cliente dei danni indiretti e/o consequenziali, del lucro cessante e del mancato guadagno. I danni subiti dalla persona o dai beni del cliente saranno esclusivamente risarcibili se causati direttamente da un inadempimento di verisure agli obblighi quivi assunti. (…)”, la presente stessa clausola risulta essere di natura vessatoria.
Nel caso de quo, infatti, risulta che le clausole contrattuali delle quali si assume la vessatorietà siano state specificatamente accettate da parte dell'odierno attore come disciplinato degli artt. 1341 e 1342
c.c. in tema di efficacia delle condizioni generali del contratto e che la clausola che l'attore assume vessatoria non contiene riferimenti ad esclusione della responsabilità per dolo o colpa grave di cui all'art. 1229 c.c. Invero, anche solo il riferimento sopracitato alla risarcibilità (ancorché esclusiva) dei danni causati direttamente da un inadempimento della agli obblighi assunti da contratto, CP_1 escludere il tentativo di esonero della responsabilità per dolo o colpa grave.
Per tali motivi l'eccezione di nullità proposta è da disattendere.
Rispetto alla richiesta risarcitoria però l'asserito danno derivante dal furto subito in data 18.06.2022, del quale si chiede il risarcimento, comporta le considerazioni che seguono.
Il sig. non ha fornito prova alcuna delle circostanze allegate in merito al quantum Parte_2 del danno derivante dal furto subito né dell'esistenza dei beni pretesamente sottratti dei quali non è stato possibile procedere neppure ad una precisa individuazione
La denuncia di furto, invero, non risulta essere da sola sufficiente per ottenere il risarcimento del danno qualora, come nel caso di specie, non sia provata l'esistenza e l'entità degli oggetti sottratti essendo imprescindibile la dimostrazione sia dell'an che del quantum di questi ultimi.
Gli oggetti ed i beni asseritamente trafugati non risultano essere stati individuati e stimati neppure per sommi capi, essendosi l'attore limitato a fare menzione, nella denuncia sporta presso il comando dei carabinieri di Grottaferrata, della sottrazione di una “ventina oggetti monili in oro, bracciali, collane ed orologi, un Rolex (…), una cintura da uomo marca Fendi” valutando il danno nella somma di €
20.000,00, in assenza di qualsivoglia supporto probatorio in violazione dell'art. 2967 c.c.
Le medesime considerazioni valgono per il preteso danno non patrimoniale subito.
Anche esso, a ben vedere, ancorché di natura immateriale, per costante giurisprudenza di legittimità, non può dirsi sussistente “in re ipsa”, al contrario, grava l'attore di un pregnante onere di allegazione e prova che, nel caso che ci occupa, anche in riferimento a tale profilo del danno, non è stato assolto.
In assenza delle summenzionate prove, la richiesta di risarcimento avanzata dall'attore non merita accoglimento.
Perle ragioni da ultimo suesposte le domande proposte risultano destituite di fondamento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono complessivamente liquidate nella misura di € 3.706,16.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. Parte_2
1.- rigetta le domande formulate dall'odierna parte attrice;
2.- condanna, altresì, quest'ultima alla refusione in favore della convenuta delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di €. 2.505,16 per compenso, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 15.07.2025.
Il Giudice
Dott. Erminio Colazingari
CA USA R.G. 75451/2022
Giudice Onorario Dott. Erminio Colazingari
Verbale di Udienza del giorno 15 luglio 2025
Alle ore 9:40 sono presenti:
Per il Sig. è presente l'Avv. Carolina Morelli assistita ai Parte_1 fini della pratica forense dalla dott.ssa Carlotta Bolisa tess. P 80023
Per la l'Avv. Federica Trionfetti in sostituzione dell'avv. Giancarlo Controparte_1
IE
A questo punto, il Giudice invita i difensori present i alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c.
I difensori/il difensore si riportano/riporta a tutte le domande, difese, richieste istruttorie e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi conclusionali depositati.
Pertanto, dopo che ciascun difensore/l'avvocato comparso ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice alle ore 1 4,32 in assenza dei suddetti difensori/suddetto difensore (nel frattempo allontanatisi/allontanatosi dall'aula di udienza) decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza dando lettura ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c, del dispositivo e delle concise esposizioni delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione. Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
il Tribunale di Roma
XVII Sezione
in persona del Giudice Dott. Erminio Colazingari, in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 75451 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, C.F. , residente in [...] C.F._1 della Pedica n°152, rappresentato e difeso dall'Avv.Carolina Morelli (C.f. ), C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, via Arrigo Davila 37e;
-attore – E
in persona del Procuratore Speciale, , rappresentato e difeso ai fini Controparte_1 CP_2 del presente atto dall'Avv. Giancarlo IE, (C.F. ), ed elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 8;
-convenuta–
OGGETTO: Contratti e obbligazioni varie.
Conclusioni come da verbale del 07/01/2025.
Sentenza redatta ai sensi del nuovo testo dell'art. 132 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda proposta da parte attrice è in conclusione infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
Con atto di citazione il Sig. , ha adito l'intestato tribunale per ivi sentir Parte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia al Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, - accertare e dichiarare la responsabilità della società per inadempimento Controparte_1 contrattuale derivante dalla mancata attivazione da remoto del sistema “zerovision”;
- condannare per l'effetto di tale accertamento la al risarcimento del danno da Controparte_1 inadempimento contrattuale in favore del Sig. ; Parte_2
- accertare e dichiarare la nullità della clausola di esonero della responsabilità inserita contrattualmente dalla Controparte_1
- condannare per l'effetto di tale accertamento la al risarcimento del danno Controparte_1 patrimoniale patito dal Sig. conseguente al furto subito pari ad euro 20.000; Parte_2
In via subordinata
- condannare la al risarcimento dei danni patiti dal Sig. nella maggiore Controparte_1 Parte_2
o minore misura che si riterrà di giustizia.
In entrambi i casi con la condanna agli interessi legali dal dì del fatto e alla rivalutazione monetaria come per legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, con sentenza munita diprovvisoria esecutività come per legge.”
L'attore ha riferito che in data 14/06/2021, aveva stipulato un contratto di sistema di sicurezza con la società per la propria abitazione, una villa bifamiliare, sita in Grottaferrata, (Roma), Controparte_1 via della Pedica 152.
In particolare, il contratto stipulato, denominato “Zerovision”, comprendeva nel dettaglio: un sistema di sicurezza composto da un pannello di controllo portatile Verisure 3G, 1 sensore di movimento, 1 shock sensor, un lettore chiavi & 3 chiavi intelligenti, cartelli dissuasori, telecomando con pulsante
S.O.S., sirena ad alta potenza e servizio “Zerovision”.
Il suddetto servizio “Zerovision” consiste nell'installazione di un dispositivo integrato nel sistema di sicurezza che, attraverso la sua attivazione da parte dell'Operatore autorizzato della Centrale
Operativa di Verisure, emette una nube di fumo non tossico che in pochi secondi ostacola la visibilità delle persone presenti del locale dove è installato il dispositivo.
Tanto premesso, l'odierno attore ha rappresentato di aver subito un furto nella propria abitazione in data 18.06.2022 e che, dalla effrazione cagionata, avrebbe subito un danno patrimoniale quantificato in euro 20.000, per la sottrazione di beni e monili di vario genere. L'attore ha, dunque, eccepito l'inadempimento contrattuale della convenuta per il mancato CP_1 azionamento del sistema pattuito nel servizio “zerovision” consistente nell'attivazione da parte dell'operatore del sistema della nube di fumo sopra menzionata che avrebbe asseritamente impedito o quantomeno reso meno agevole la consumazione del furto.
Inoltre, ha eccepito la nullità della clausola di esonero della responsabilità in particolare riferendosi al punto 15.12 dell'Allegato 1 del contratto stipulato tra le parti.
Si è costituita la quale, in via preliminare, ha eccepito carenza di legittimazione Controparte_1 attiva del Sig. per impossibilità di comprendere in che cosa consisterebbero i Parte_3 presunti danni di cui si chiede il risarcimento, nonché per la mancata prova della proprietà dei beni stessi che si ritengono essere stati sottratti.
Nel merito, contestando qualsivoglia inadempimento contrattuale, ha sottolineato l'insussistenza di un obbligo gravante su di essa di attivazione della nube di fumo oggetto del servizio “Zerovision”, avendo posto in essere tutto quanto necessario e previsto come da report riepilogativo allegato in atti.
Parte convenuta ha contestato, inoltre, l'eccepita nullità della clausola di esonero della responsabilità, perché legittima, firmata dall'odierno attore, e non menzionante l'esonero dalla responsabilità per dolo o colpa grave come previso dalle norme civilistiche.
All'udienza del 7.01.2025, il GOP ha respinto le prove richieste formulate dalle Persona_1 parti poiché vertenti su capi da provare per tabulas e comunque genericamente articolati oltre che inconferenti ai fini della decisione.
Ritenuta la causa matura per la decisione la causa è stata rinviata per discussione orale ex art. 281 sexies c..pc all'udienza del 15.07.2025.
* * * * *
La domanda di parte attrice è infondata e non merita, pertanto, accoglimento.
In via preliminare, occorre rilevare che l'eccepita carenza di legittimazione attiva in capo alla parte attrice, dedotta dalla società convenuta, appare priva di pregio dal momento che la titolarità è giustificata e confermata dal contratto stipulato tra le due parti in causa. In particolare, il Sig.
è legittimato ad agire perché parte del contratto stipulato con la Parte_2 Controparte_1
(allegato n. 1 all'atto di citazione) e utente dei servizi da essa forniti.
Per tali ragioni, la presunta assenza di una prova specifica della titolarità dei beni per i quali si agisce per il risarcimento del danno da furto, non rileva dal punto di vista processuale della legittimazione ad agire che, in quanto tale, attiene alla titolarità del diritto fatto valere e non necessariamente alla prova di tale titolarità nel merito, rappresentando un presupposto processuale che riguarda la posizione della parte nel rapporto giuridico sostanziale, mentre la prova del diritto inerisce al merito della causa.
Pertanto, giacché l'attore è parte del contratto che regola la situazione giuridica relativa ai beni oggetto del furto, è tale posizione contrattuale che lo rende titolare dell'interesse a far valere la corretta esecuzione del contratto, il quale comprende anche la tutela dei beni oggetto del contratto stesso.
Purtuttavia, nel merito, si rileva che il contegno posto in essere dalla società convenuta non configura inadempimento contrattuale.
Inoltre, non risulta inosservanza negligente della Verisure della procedura di intervento e dell'iter di attivazione dei sistemi antifurto previsti dal contratto;
quest'ultimo, in particolare, è descritto cronologicamente nel report di intervento (doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) il quale riporta puntualmente l'espletamento delle ordinarie procedure cui la convenuta era tenuta quali la segnalazione, l'attivazione e il tempestivo contatto con le forze dell'ordine configurandosi,
l'obbligazione predisposta dalla convenuta, di mezzi e non di risultato.
Tuttavia, non è chiaro e ciò deve essere imputabile a , come nonostante l'attivazione del CP_1 servizio Zerovision questo poi concretamente non abbia funzionato. Sebbene l'obbligazione assunta da sia una obbligazione di mezzi, laddove tali mezzi risultino totalmente non entrati in CP_1 funzione la responsabilità non può essere posta a titolo di discolpa a carico degli eventuali intrusi atteso che, proprio in ragione dell'obbligazione di mezzi, la verisure avrebbe dovuto porre in essere tutti gli accorgimenti idonei a garantire il funzionamento dei propri sistemi nonostante l'intrusione.
Per quanto concerne invece l'eccepita nullità della clausola di cui all'art. 15 delle Condizioni generali del contratto la quale, in particolare, al punto 15.12 prevede che “verisure, fatte salve le norme inderogabili di legge, non risponderà nei confronti del cliente dei danni indiretti e/o consequenziali, del lucro cessante e del mancato guadagno. I danni subiti dalla persona o dai beni del cliente saranno esclusivamente risarcibili se causati direttamente da un inadempimento di verisure agli obblighi quivi assunti. (…)”, la presente stessa clausola risulta essere di natura vessatoria.
Nel caso de quo, infatti, risulta che le clausole contrattuali delle quali si assume la vessatorietà siano state specificatamente accettate da parte dell'odierno attore come disciplinato degli artt. 1341 e 1342
c.c. in tema di efficacia delle condizioni generali del contratto e che la clausola che l'attore assume vessatoria non contiene riferimenti ad esclusione della responsabilità per dolo o colpa grave di cui all'art. 1229 c.c. Invero, anche solo il riferimento sopracitato alla risarcibilità (ancorché esclusiva) dei danni causati direttamente da un inadempimento della agli obblighi assunti da contratto, CP_1 escludere il tentativo di esonero della responsabilità per dolo o colpa grave.
Per tali motivi l'eccezione di nullità proposta è da disattendere.
Rispetto alla richiesta risarcitoria però l'asserito danno derivante dal furto subito in data 18.06.2022, del quale si chiede il risarcimento, comporta le considerazioni che seguono.
Il sig. non ha fornito prova alcuna delle circostanze allegate in merito al quantum Parte_2 del danno derivante dal furto subito né dell'esistenza dei beni pretesamente sottratti dei quali non è stato possibile procedere neppure ad una precisa individuazione
La denuncia di furto, invero, non risulta essere da sola sufficiente per ottenere il risarcimento del danno qualora, come nel caso di specie, non sia provata l'esistenza e l'entità degli oggetti sottratti essendo imprescindibile la dimostrazione sia dell'an che del quantum di questi ultimi.
Gli oggetti ed i beni asseritamente trafugati non risultano essere stati individuati e stimati neppure per sommi capi, essendosi l'attore limitato a fare menzione, nella denuncia sporta presso il comando dei carabinieri di Grottaferrata, della sottrazione di una “ventina oggetti monili in oro, bracciali, collane ed orologi, un Rolex (…), una cintura da uomo marca Fendi” valutando il danno nella somma di €
20.000,00, in assenza di qualsivoglia supporto probatorio in violazione dell'art. 2967 c.c.
Le medesime considerazioni valgono per il preteso danno non patrimoniale subito.
Anche esso, a ben vedere, ancorché di natura immateriale, per costante giurisprudenza di legittimità, non può dirsi sussistente “in re ipsa”, al contrario, grava l'attore di un pregnante onere di allegazione e prova che, nel caso che ci occupa, anche in riferimento a tale profilo del danno, non è stato assolto.
In assenza delle summenzionate prove, la richiesta di risarcimento avanzata dall'attore non merita accoglimento.
Perle ragioni da ultimo suesposte le domande proposte risultano destituite di fondamento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono complessivamente liquidate nella misura di € 3.706,16.
Esecutiva per legge.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sig. Parte_2
1.- rigetta le domande formulate dall'odierna parte attrice;
2.- condanna, altresì, quest'ultima alla refusione in favore della convenuta delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di €. 2.505,16 per compenso, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 15.07.2025.
Il Giudice
Dott. Erminio Colazingari