TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 28/07/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3565/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3565/2020 R.G., trattenuta in decisione in data 20.3.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra:
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Sorrentino ( ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2 di quest'ultimo sito in Poggiomarino (NA) via Dante Alighieri n. 69
OPPONENTE
e
(già , in persona della sua procuratrice e legale Controparte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore dott.ssa , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_2 dall'avv. Marco Rossi ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._3 quest'ultimo sito in Verona vicolo S. Bernardino n. 5
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZONE A DECRETO INGIUNTIVO.
Conclusioni: Come da rispettive note scritte depositate il 19.5.2024 (quanto a parte opponente) e il 9.6.2025 (quanto a parte opposta).
******************
BREVE EXCURSUS PROCESSUALE In data 20.8.2020 veniva notificato, a , decreto ingiuntivo n. 843/2020 del Parte_1
12/6/2020 dal Tribunale di Pisa, con il quale veniva ingiunto all'odierno opponente di pagare, in favore della ricorrente la somma di euro 10.916,00 oltre interessi come da domanda, Controparte_1 nonché le spese e le competenze del procedimento, liquidate in euro 145,50 per spese ed euro 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% IVA e CPA.
Con atto di citazione in data 9.10.2020 l'ingiunto proponeva opposizione avverso detto decreto, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “Piaccia all'On. Tribunale adito: accertare e dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità del D.I. n.843/2020 opposto, per tutti i motivi già esposti in narrativa in via preliminare dichiarare l'improponibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita;
accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda avversa per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della parte opposta;
accertare e dichiarare la carenza di certezza ed esigibilità della pretesa azionata e per l'effetto revocare il D.I. Opposto;
accertare e dichiarare, reiterando il disconoscimento del debito, la nullità del contratto e comunque delle richieste creditorie ivi indicate atteso che le disposizioni documentate sono nulle e /o annullabili ed inefficaci per mancanza di forma scritta e/o per violazione di quanto dispone l'art. 1264 c.c., con le conseguenze già indicate in narrativa;
il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva ritualmente in giudizio (già , rassegnando, a Controparte_3 Controparte_1 sua volta, le seguenti conclusioni: “Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
concedere i termini per il tentativo obbligatorio di mediazione;
rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è Controparte_1 creditrice nei suoi confronti della somma di euro 10916,02 (ovvero quella diversa somma maggiore
o minore che dovesse risultare dovuta e determinarsi, se del caso, in via acquisitiva) oltre i successivi interessi come richiesti in D.I., dalla data della domanda all'effettivo soddisfo, con conseguente CP_ condanna al pagamento , a favore di della suddetta somma;
in via subordinata , nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o al pagamento a favore di della somma di euro 10916,02 (ovvero Controparte_1 quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo , nella Parte_2 misura di cui all'art. 5 D.lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
Con ordinanza del 12.4.2021 l'allora G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, mediante successiva ordinanza del 18.5.2022, fissava l'udienza del 12.5.2023 per la precisazione delle conclusioni, udienza la quale subiva alcuni rinvii fino a quando, a seguito della riassegnazione della causa, questo giudice tratteneva quest'ultima in decisione, in esito all'udienza cartolare del 16.1.2025, con ordinanza in data 20.3.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MERITO DELLA LITE E MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Come evidenziato nella parte espositiva, il Tribunale di Pisa, su ricorso dell'allora Controparte_1 ha emesso decreto n. 843/2020, con il quale ha ingiunto, all'odierno opponente, di pagare in favore della ricorrente l'importo di 'euro 10916,00 oltre interessi come da domanda, nonché le spese e le competenze del presente procedimento, che liquida in euro 145,50 per spese ed euro 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% IVA e CPA'.
La ricorrente ha dedotto, a fondamento della propria pretesa, che il credito azionato, previamente CP_ ceduto ad essa con atto del 20/9/2019 (cfr. doc. 3 del fascicolo del procedimento monitorio), si fonda sull'inadempimento, da parte dell'ingiunto, delle obbligazioni nascenti dal contratto di prestito personale n. 44044786 a suo tempo stipulato, dal con Agos Parte_1 CP_4
Con la proposta opposizione a detto decreto ingiuntivo l'odierno opponente ha sollevato molteplici eccezioni.
Preliminarmente ha eccepito l'improponibilità della domanda per non avere controparte precedentemente esperito la procedura di negoziazione assistita, in considerazione del fatto che il credito vantato ammonterebbe ad euro 8.113,25 e che l'articolo 1 del D.L. 132/2014 prevede l'obbligatorietà di tale procedura per chi intenda avanzare in giudizio una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti euro 50.000,00.
Ha, altresì, eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente e la carenza di procura in capo a quest'ultima, in quanto la stessa ha agito quale cessionaria del credito maturato in capo ad
[...] senza che, tuttavia, da alcuna parte del contratto di cessione emergesse che il credito CP_5 nascente dal contratto di finanziamento concluso tra l'opponente e la stessa fosse Controparte_5 stato oggetto di cessione in favore dell'opposta; laddove detto contratto di cessione non indicherebbe, nemmeno genericamente, le annualità di stipulazione dei finanziamenti oggetto di cessione, e ciò sarebbe confermato anche dalla mancata specificazione della data, che sarebbe servita quantomeno a individuare indirettamente i finanziamenti oggetto di cessione, di cui all'art. 7.1) del contratto di cessione.
Lamenta, inoltre, l'opponente, di non aver ricevuto comunicazione o notifica dell'atto di cessione del credito da parte di nei confronti di disconoscendo formalmente Controparte_5 Controparte_1
l'autenticità della copia della ricevuta di ritorno della relativa raccomandata esibita ex adverso stante la diversità, ictu oculi, della firma ivi apposta rispetto a quelle riportate sul contratto di finanziamento: sì che detta cessione, in considerazione di quanto previsto dall'art. 1264 c. 1 c.c., non gli sarebbe opponibile, e ciò anche perché, in ogni caso, la cessione del credito nella specie non si sarebbe perfezionata, in quanto al momento della notifica della stessa al debitore non risultava essere stato pagato il prezzo della cessione medesima, costituente condizione di efficacia di quest'ultima.
Eccepisce, poi, la carenza del requisito dell'esigibilità del credito, consistendo da un lato la documentazione fornita da controparte in sede monitoria, che avrebbe dovuto valere come prova del credito vantato, in un mero estratto conto rilasciato dalla società finanziatrice, inidoneo a dimostrare l'esistenza del credito stesso;
dall'altro non essendo verificabile la correttezza della determinazione degli interessi di mora nonchè la debenza delle altre voci quali le spese di “esazione affidamento” e non essendo provati i versamenti ricevuti da e le determinazioni di variazione Controparte_5 degli affidamenti, dei tassi applicabili e delle modalità di addebito di interessi e spese.
Rileva, infine, non esservi stata alcuna comunicazione mediante la quale abbia Controparte_5 dichiarato l'opponente decaduto dal beneficio del termine, talchè nella specie non si erano prodotti gli effetti di quest'ultima. Per contro l'opposta (già ha contestato la ricostruzione Controparte_1 Controparte_1 fattuale e giuridica offerta, dalla controparte, nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Rileva, in primis, l'ingiungente, circa l'eccezione di controparte avente ad oggetto la mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita, che la controversia è soggetta all'obbligo di esperimento della procedura di mediazione -trattandosi di contratti bancari, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs 28/2010- e non anche a quello di 'attivazione' della negoziazione assistita, precisando che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della Legge 162/2014, la procedura di negoziazione assistita non si applica 'nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione'.
Tra le ragioni giustificanti, a suo dire, il rigetto della proposta opposizione Controparte_1 evidenzia, altresì, che il credito vantato può dirsi largamente provato in quanto: è stato prodotto il titolo contrattuale su cui fonda la sua pretesa (doc. 2 allegato al fascicolo del procedimento monitorio), la cui sottoscrizione non è stata contestata da controparte;
è stato allegato l'inadempimento del debitore, il quale non lo ha contestato specificamente e non ha addotto l'esistenza di pagamenti ulteriori rispetto a quelli contabilizzati;
è stato, infine, prodotto -ad abundantiam- l'estratto conto integrale, non contestato da controparte, con l'indicazione analitica delle rate pagate e di quelle rimaste insolute (doc. 7 del fascicolo del procedimento monitorio) e il prospetto con il dettaglio degli interessi di mora applicati.
Per quanto concerne, inoltre, il presunto difetto di legittimazione attiva da parte dell'ingiungente, l'opposta sottolinea di aver prodotto: il contratto di cessione da a Controparte_5 Controparte_1 con l'indicazione specifica dei criteri che individuano i crediti ceduti (tutti rispettati dal credito azionato - doc. 3 del fascicolo del procedimento monitorio); l'estratto dell'allegato al contratto di cessione contenente l'indicazione di tutti i crediti ceduti, debitamente omissato per motivi di privacy, da cui risulta la cessione anche del credito in oggetto;
la raccomandata con cui è stata comunicata, all'opponente, la cessione del credito in oggetto (docc. 4 e 5 del fascicolo del procedimento monitorio).
Circa, in ultimo, la comunicazione di cessione, rileva come non sussista alcun profilo di irregolarità della diffida del 20/9/2019, ritirata personalmente dal sig. in data 14/10/2019 Parte_1 docc. 4 e 5 sopra indicati), precisando che la comunicazione della cessione del credito è un atto a forma libera la quale, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, può essere data anche con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Ciò posto, deve in primo luogo ricordarsi che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che riveste la posizione di attore in senso sostanziale.
Ne consegue, in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., che l'onere di provare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto credito azionato in via monitoria grava sul creditore opposto, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007 n.12756; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n.24815; Cassazione civile sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
La giurisprudenza di merito ha, a sua volta, ribadito che In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Tribunale di Roma, sez. XVII, 31/01/2018; Tribunale di Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434; Tribunale Arezzo, 11/01/2017 n.34).
Orbene, rapportando i suddetti principi al caso di specie, e in considerazione delle risultanze degli atti, ritiene questo giudice che, mentre l'ingiungente/opposta, attrice in senso sostanziale, ha assolto all'onere probatorio che le faceva carico ai sensi e per gli effetti di cui al succitato art. 2697 c.c., fornendo prova adeguata di tutti gli elementi costitutivi della sua pretesa creditoria, l'opponente, convenuto in senso sostanziale, non abbia, di contro, fornito sufficienti elementi di riscontro dell'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto credito fatto valere dalla controparte.
E, invero, va preliminarmente sottolineata l'infondatezza dell'eccezione di improponibilità della domanda per mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita, sollevata dall'opponente, atteso che l'art. 3 c.3 lett.a) D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162 2014 prevede la non obbligatorietà dell'esperimento di tale procedura “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”.
L'avvenuta instaurazione da parte di in ossequio all'ordinanza dell'allora Controparte_1
G.I. in data 12.4.2021, del procedimento di mediazione (questo sì obbligatorio, trattandosi di materia bancaria) e il successivo completamento del medesimo (vedasi, al riguardo, l'allegato verbale di mediazione) consente, nel contempo, di ritenere la domanda dell'ingiungente procedibile.
Del pari infondata si appalesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
anch'essa formulata dall'ingiunto, avendo la società opposta prodotto (cfr. doc. 3 allegato nel
[...] procedimento monitorio) il contratto di cessione del credito stipulato tra essa ingiungente e
[...]
nonché (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) l'allegato a detto CP_5 contratto, omissato per ragioni di privacy, da cui si ricava l'avvenuta ricomprensione del credito nei confronti del tra quelli oggetto di detta cessione. Parte_1
Giova puntualizzare, al riguardo, che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1260 c.c. il contratto di cessione -il quale ha natura consensuale (cfr. Cass. Sez. 3 n. 15364 del 13.7.2011)- si perfeziona con il mero accordo bilaterale fra cedente e cessionario, accordo cui il debitore ceduto rimane estraneo.
Nessuna impugnazione e/o eccezione avrebbe quindi potuto essere validamente proposta, dall'odierno opponente, nei confronti di un rapporto già perfezionatosi, se non relativamente alla mancata comunicazione della cessione del credito da a Controparte_5 Controparte_1
Infatti, a garanzia del debitore ceduto, l'ordinamento prevede un mero obbligo di comunicazione dell'intervenuta cessione (art. 1264 cc), al fine di tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento, ma ciò non vale a renderlo parte del contratto (cfr. in tal senso Cass., sez. III, 13/07/2011, n. 15364, citata;
Cass., sez. III, 20/10/2004, n. 20548): ciò al fine di scongiurare il rischio di un doppio pagamento.
A ciò deve aggiungersi che la titolarità del credito azionato e la conseguente legittimazione attiva dell'ingiungente può essere agevolmente desunta anche sulla base delle presunzioni di cui all'articolo 2729 c.c., giacchè è in possesso di tutta la documentazione relativa al Controparte_1 rapporto da cui è sorto il credito (contratto, estratto conto, lettera DBT, ecc.), la cui disponibilità si giustifica solo con l'avvenuta trasmissione della stessa in occasione dell'intervenuta cessione del credito.
E' appena il caso di ricordare inoltre, quanto alla notifica, al debitore, della cessione del credito, che la stessa è atto a forma libera e può essere effettuata, pertanto, anche mediante il ricorso per decreto ingiuntivo e mediante comunicazione, in corso di causa, nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 2 ordinanza n. 654 del 10.1.2025): il che rende irrilevante, ai fini che ne occupano, il disconoscimento, da parte dell'opponente, della firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata allegato dalla controparte, essendo evidente come, alla luce di quanto testè evidenziato, nel caso concreto la notifica della cessione del credito al deve, in ogni caso, Parte_1 ritenersi perfezionata con il ricorso per d.i..
Premesso quanto sopra e venendo ad esaminare il merito della pretesa creditoria dell'odierna opposta, è da rilevare come le eccezioni sollevate, al riguardo, dall'opponente siano generiche nonché smentite dalle risultanze della documentazione allegata dalla controparte.
Chè, infatti, quanto alla presunta carenza di valida documentazione a sostegno del credito vantato, va osservato che l'esistenza di quest'ultimo appare, invece, puntualmente dimostrata poiché l'opposta ha prodotto (doc. 2 allegato al fascicolo del procedimento monitorio) il titolo contrattuale su cui si fonda la sua pretesa e, nel contempo, ha addotto l'inadempimento del debitore, in ordine al quale l'ingiunto non ha sollevato specifiche contestazioni e, in particolare, non ha contestato di aver ricevuto l'importo (€ 17.500,00) per il quale il finanziamento gli è stato concesso nè eccepito l'esistenza di pagamenti, da lui effettuati, ulteriori rispetto a quelli non contabilizzati: talchè opera, nella specie, il principio di cui all'articolo 115 c.p.c., in forza del quale 'salvi i casi previsti dalle legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita'.
Peraltro l'ingiungente ha allegato anche l'estratto conto integrale relativo all'andamento del finanziamento (doc. 7 del fascicolo del procedimento monitorio), pur non essendo tale documentazione strettamente necessaria ai fini della prova del credito vantato (cfr., sul punto, Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533, secondo cui 'in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, imitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento' (v. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; cfr., altresì, con specifico riferimento a un caso analogo a quello in esame, Tribunale Roma 21.7.2022, secondo cui, laddove il credito azionato derivi da un contratto di finanziamento concesso a a titolo di mutuo, la prova del credito è raggiunta mediante la semplice produzione del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, su cui grava l'onere di provare il fatto estintivo, totale o parziale, del credito e che non può limitarsi a una contestazione generica del debito).
Prive di pregio -e, quindi, inidonee a contrastare efficacemente le emergenze della documentazione allegata ex adverso- appaiono, quindi, le aspecifiche contestazioni (anche circa gli interessi e le altre voci di credito per le quali l'odierna opposta ha agito in via monitoria) sollevate, dal Parte_1 relativamente alla pretesa creditoria di Controparte_1
Se a quanto precede si aggiunge, inoltre, che neppure l'eccezione avente ad oggetto la mancata verificazione della decadenza dell'opponente dal beneficio del termine appare fondata (e ciò per l'assorbente ragione che il contratto non prevede che la comunicazione ex art. 1186 c.c. debba essere inviata, al debitore, a pena di inefficacia e che la stessa sia imposta dalla legge: cfr., sul punto, Cass. n. 24330/2011), ne discende che l'opposizione a d.i. in esame deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto opposto e condanna dell'opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo tenendo conto dei valori medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti. La presente sentenza deve, infine, essere dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'articolo 282 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 843/2020 del 12/6/2020, emesso dal Tribunale di Pisa;
- condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per competenze, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'articolo 282 c.p.c.
Così deciso in Pisa, in data 25.7.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Laghezza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Giuseppe Laghezza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3565/2020 R.G., trattenuta in decisione in data 20.3.2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra:
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Sorrentino ( ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2 di quest'ultimo sito in Poggiomarino (NA) via Dante Alighieri n. 69
OPPONENTE
e
(già , in persona della sua procuratrice e legale Controparte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore dott.ssa , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_2 dall'avv. Marco Rossi ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._3 quest'ultimo sito in Verona vicolo S. Bernardino n. 5
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZONE A DECRETO INGIUNTIVO.
Conclusioni: Come da rispettive note scritte depositate il 19.5.2024 (quanto a parte opponente) e il 9.6.2025 (quanto a parte opposta).
******************
BREVE EXCURSUS PROCESSUALE In data 20.8.2020 veniva notificato, a , decreto ingiuntivo n. 843/2020 del Parte_1
12/6/2020 dal Tribunale di Pisa, con il quale veniva ingiunto all'odierno opponente di pagare, in favore della ricorrente la somma di euro 10.916,00 oltre interessi come da domanda, Controparte_1 nonché le spese e le competenze del procedimento, liquidate in euro 145,50 per spese ed euro 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% IVA e CPA.
Con atto di citazione in data 9.10.2020 l'ingiunto proponeva opposizione avverso detto decreto, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “Piaccia all'On. Tribunale adito: accertare e dichiarare l'infondatezza e l'illegittimità del D.I. n.843/2020 opposto, per tutti i motivi già esposti in narrativa in via preliminare dichiarare l'improponibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita;
accertare e dichiarare l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda avversa per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della parte opposta;
accertare e dichiarare la carenza di certezza ed esigibilità della pretesa azionata e per l'effetto revocare il D.I. Opposto;
accertare e dichiarare, reiterando il disconoscimento del debito, la nullità del contratto e comunque delle richieste creditorie ivi indicate atteso che le disposizioni documentate sono nulle e /o annullabili ed inefficaci per mancanza di forma scritta e/o per violazione di quanto dispone l'art. 1264 c.c., con le conseguenze già indicate in narrativa;
il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari di lite, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva ritualmente in giudizio (già , rassegnando, a Controparte_3 Controparte_1 sua volta, le seguenti conclusioni: “Concedersi la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
concedere i termini per il tentativo obbligatorio di mediazione;
rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è Controparte_1 creditrice nei suoi confronti della somma di euro 10916,02 (ovvero quella diversa somma maggiore
o minore che dovesse risultare dovuta e determinarsi, se del caso, in via acquisitiva) oltre i successivi interessi come richiesti in D.I., dalla data della domanda all'effettivo soddisfo, con conseguente CP_ condanna al pagamento , a favore di della suddetta somma;
in via subordinata , nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, condannarlo (ex art. 2033 cc o 2041 cc) alla restituzione o al pagamento a favore di della somma di euro 10916,02 (ovvero Controparte_1 quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo , nella Parte_2 misura di cui all'art. 5 D.lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art. 1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma;
con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.
Con ordinanza del 12.4.2021 l'allora G.I. concedeva la provvisoria esecuzione del decreto opposto e, mediante successiva ordinanza del 18.5.2022, fissava l'udienza del 12.5.2023 per la precisazione delle conclusioni, udienza la quale subiva alcuni rinvii fino a quando, a seguito della riassegnazione della causa, questo giudice tratteneva quest'ultima in decisione, in esito all'udienza cartolare del 16.1.2025, con ordinanza in data 20.3.2025, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MERITO DELLA LITE E MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Come evidenziato nella parte espositiva, il Tribunale di Pisa, su ricorso dell'allora Controparte_1 ha emesso decreto n. 843/2020, con il quale ha ingiunto, all'odierno opponente, di pagare in favore della ricorrente l'importo di 'euro 10916,00 oltre interessi come da domanda, nonché le spese e le competenze del presente procedimento, che liquida in euro 145,50 per spese ed euro 540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% IVA e CPA'.
La ricorrente ha dedotto, a fondamento della propria pretesa, che il credito azionato, previamente CP_ ceduto ad essa con atto del 20/9/2019 (cfr. doc. 3 del fascicolo del procedimento monitorio), si fonda sull'inadempimento, da parte dell'ingiunto, delle obbligazioni nascenti dal contratto di prestito personale n. 44044786 a suo tempo stipulato, dal con Agos Parte_1 CP_4
Con la proposta opposizione a detto decreto ingiuntivo l'odierno opponente ha sollevato molteplici eccezioni.
Preliminarmente ha eccepito l'improponibilità della domanda per non avere controparte precedentemente esperito la procedura di negoziazione assistita, in considerazione del fatto che il credito vantato ammonterebbe ad euro 8.113,25 e che l'articolo 1 del D.L. 132/2014 prevede l'obbligatorietà di tale procedura per chi intenda avanzare in giudizio una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti euro 50.000,00.
Ha, altresì, eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente e la carenza di procura in capo a quest'ultima, in quanto la stessa ha agito quale cessionaria del credito maturato in capo ad
[...] senza che, tuttavia, da alcuna parte del contratto di cessione emergesse che il credito CP_5 nascente dal contratto di finanziamento concluso tra l'opponente e la stessa fosse Controparte_5 stato oggetto di cessione in favore dell'opposta; laddove detto contratto di cessione non indicherebbe, nemmeno genericamente, le annualità di stipulazione dei finanziamenti oggetto di cessione, e ciò sarebbe confermato anche dalla mancata specificazione della data, che sarebbe servita quantomeno a individuare indirettamente i finanziamenti oggetto di cessione, di cui all'art. 7.1) del contratto di cessione.
Lamenta, inoltre, l'opponente, di non aver ricevuto comunicazione o notifica dell'atto di cessione del credito da parte di nei confronti di disconoscendo formalmente Controparte_5 Controparte_1
l'autenticità della copia della ricevuta di ritorno della relativa raccomandata esibita ex adverso stante la diversità, ictu oculi, della firma ivi apposta rispetto a quelle riportate sul contratto di finanziamento: sì che detta cessione, in considerazione di quanto previsto dall'art. 1264 c. 1 c.c., non gli sarebbe opponibile, e ciò anche perché, in ogni caso, la cessione del credito nella specie non si sarebbe perfezionata, in quanto al momento della notifica della stessa al debitore non risultava essere stato pagato il prezzo della cessione medesima, costituente condizione di efficacia di quest'ultima.
Eccepisce, poi, la carenza del requisito dell'esigibilità del credito, consistendo da un lato la documentazione fornita da controparte in sede monitoria, che avrebbe dovuto valere come prova del credito vantato, in un mero estratto conto rilasciato dalla società finanziatrice, inidoneo a dimostrare l'esistenza del credito stesso;
dall'altro non essendo verificabile la correttezza della determinazione degli interessi di mora nonchè la debenza delle altre voci quali le spese di “esazione affidamento” e non essendo provati i versamenti ricevuti da e le determinazioni di variazione Controparte_5 degli affidamenti, dei tassi applicabili e delle modalità di addebito di interessi e spese.
Rileva, infine, non esservi stata alcuna comunicazione mediante la quale abbia Controparte_5 dichiarato l'opponente decaduto dal beneficio del termine, talchè nella specie non si erano prodotti gli effetti di quest'ultima. Per contro l'opposta (già ha contestato la ricostruzione Controparte_1 Controparte_1 fattuale e giuridica offerta, dalla controparte, nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Rileva, in primis, l'ingiungente, circa l'eccezione di controparte avente ad oggetto la mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita, che la controversia è soggetta all'obbligo di esperimento della procedura di mediazione -trattandosi di contratti bancari, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs 28/2010- e non anche a quello di 'attivazione' della negoziazione assistita, precisando che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della Legge 162/2014, la procedura di negoziazione assistita non si applica 'nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione'.
Tra le ragioni giustificanti, a suo dire, il rigetto della proposta opposizione Controparte_1 evidenzia, altresì, che il credito vantato può dirsi largamente provato in quanto: è stato prodotto il titolo contrattuale su cui fonda la sua pretesa (doc. 2 allegato al fascicolo del procedimento monitorio), la cui sottoscrizione non è stata contestata da controparte;
è stato allegato l'inadempimento del debitore, il quale non lo ha contestato specificamente e non ha addotto l'esistenza di pagamenti ulteriori rispetto a quelli contabilizzati;
è stato, infine, prodotto -ad abundantiam- l'estratto conto integrale, non contestato da controparte, con l'indicazione analitica delle rate pagate e di quelle rimaste insolute (doc. 7 del fascicolo del procedimento monitorio) e il prospetto con il dettaglio degli interessi di mora applicati.
Per quanto concerne, inoltre, il presunto difetto di legittimazione attiva da parte dell'ingiungente, l'opposta sottolinea di aver prodotto: il contratto di cessione da a Controparte_5 Controparte_1 con l'indicazione specifica dei criteri che individuano i crediti ceduti (tutti rispettati dal credito azionato - doc. 3 del fascicolo del procedimento monitorio); l'estratto dell'allegato al contratto di cessione contenente l'indicazione di tutti i crediti ceduti, debitamente omissato per motivi di privacy, da cui risulta la cessione anche del credito in oggetto;
la raccomandata con cui è stata comunicata, all'opponente, la cessione del credito in oggetto (docc. 4 e 5 del fascicolo del procedimento monitorio).
Circa, in ultimo, la comunicazione di cessione, rileva come non sussista alcun profilo di irregolarità della diffida del 20/9/2019, ritirata personalmente dal sig. in data 14/10/2019 Parte_1 docc. 4 e 5 sopra indicati), precisando che la comunicazione della cessione del credito è un atto a forma libera la quale, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, può essere data anche con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Ciò posto, deve in primo luogo ricordarsi che, come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che riveste la posizione di attore in senso sostanziale.
Ne consegue, in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c., che l'onere di provare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto credito azionato in via monitoria grava sul creditore opposto, mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007 n.12756; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n.24815; Cassazione civile sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
La giurisprudenza di merito ha, a sua volta, ribadito che In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare la fondatezza di tale domanda incombe sul convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto attore sostanziale, mentre l'opponente ha l'onere di contestarlo allegando circostanze estintive o modificative del medesimo o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (cfr. Tribunale di Roma, sez. XVII, 31/01/2018; Tribunale di Roma, sez. X, 22/01/2015, n. 1434; Tribunale Arezzo, 11/01/2017 n.34).
Orbene, rapportando i suddetti principi al caso di specie, e in considerazione delle risultanze degli atti, ritiene questo giudice che, mentre l'ingiungente/opposta, attrice in senso sostanziale, ha assolto all'onere probatorio che le faceva carico ai sensi e per gli effetti di cui al succitato art. 2697 c.c., fornendo prova adeguata di tutti gli elementi costitutivi della sua pretesa creditoria, l'opponente, convenuto in senso sostanziale, non abbia, di contro, fornito sufficienti elementi di riscontro dell'esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto credito fatto valere dalla controparte.
E, invero, va preliminarmente sottolineata l'infondatezza dell'eccezione di improponibilità della domanda per mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita, sollevata dall'opponente, atteso che l'art. 3 c.3 lett.a) D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162 2014 prevede la non obbligatorietà dell'esperimento di tale procedura “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”.
L'avvenuta instaurazione da parte di in ossequio all'ordinanza dell'allora Controparte_1
G.I. in data 12.4.2021, del procedimento di mediazione (questo sì obbligatorio, trattandosi di materia bancaria) e il successivo completamento del medesimo (vedasi, al riguardo, l'allegato verbale di mediazione) consente, nel contempo, di ritenere la domanda dell'ingiungente procedibile.
Del pari infondata si appalesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
anch'essa formulata dall'ingiunto, avendo la società opposta prodotto (cfr. doc. 3 allegato nel
[...] procedimento monitorio) il contratto di cessione del credito stipulato tra essa ingiungente e
[...]
nonché (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) l'allegato a detto CP_5 contratto, omissato per ragioni di privacy, da cui si ricava l'avvenuta ricomprensione del credito nei confronti del tra quelli oggetto di detta cessione. Parte_1
Giova puntualizzare, al riguardo, che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1260 c.c. il contratto di cessione -il quale ha natura consensuale (cfr. Cass. Sez. 3 n. 15364 del 13.7.2011)- si perfeziona con il mero accordo bilaterale fra cedente e cessionario, accordo cui il debitore ceduto rimane estraneo.
Nessuna impugnazione e/o eccezione avrebbe quindi potuto essere validamente proposta, dall'odierno opponente, nei confronti di un rapporto già perfezionatosi, se non relativamente alla mancata comunicazione della cessione del credito da a Controparte_5 Controparte_1
Infatti, a garanzia del debitore ceduto, l'ordinamento prevede un mero obbligo di comunicazione dell'intervenuta cessione (art. 1264 cc), al fine di tutelare la buona fede del solvens che abbia eseguito la prestazione in favore del cedente prima di tale momento, ma ciò non vale a renderlo parte del contratto (cfr. in tal senso Cass., sez. III, 13/07/2011, n. 15364, citata;
Cass., sez. III, 20/10/2004, n. 20548): ciò al fine di scongiurare il rischio di un doppio pagamento.
A ciò deve aggiungersi che la titolarità del credito azionato e la conseguente legittimazione attiva dell'ingiungente può essere agevolmente desunta anche sulla base delle presunzioni di cui all'articolo 2729 c.c., giacchè è in possesso di tutta la documentazione relativa al Controparte_1 rapporto da cui è sorto il credito (contratto, estratto conto, lettera DBT, ecc.), la cui disponibilità si giustifica solo con l'avvenuta trasmissione della stessa in occasione dell'intervenuta cessione del credito.
E' appena il caso di ricordare inoltre, quanto alla notifica, al debitore, della cessione del credito, che la stessa è atto a forma libera e può essere effettuata, pertanto, anche mediante il ricorso per decreto ingiuntivo e mediante comunicazione, in corso di causa, nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 2 ordinanza n. 654 del 10.1.2025): il che rende irrilevante, ai fini che ne occupano, il disconoscimento, da parte dell'opponente, della firma apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata allegato dalla controparte, essendo evidente come, alla luce di quanto testè evidenziato, nel caso concreto la notifica della cessione del credito al deve, in ogni caso, Parte_1 ritenersi perfezionata con il ricorso per d.i..
Premesso quanto sopra e venendo ad esaminare il merito della pretesa creditoria dell'odierna opposta, è da rilevare come le eccezioni sollevate, al riguardo, dall'opponente siano generiche nonché smentite dalle risultanze della documentazione allegata dalla controparte.
Chè, infatti, quanto alla presunta carenza di valida documentazione a sostegno del credito vantato, va osservato che l'esistenza di quest'ultimo appare, invece, puntualmente dimostrata poiché l'opposta ha prodotto (doc. 2 allegato al fascicolo del procedimento monitorio) il titolo contrattuale su cui si fonda la sua pretesa e, nel contempo, ha addotto l'inadempimento del debitore, in ordine al quale l'ingiunto non ha sollevato specifiche contestazioni e, in particolare, non ha contestato di aver ricevuto l'importo (€ 17.500,00) per il quale il finanziamento gli è stato concesso nè eccepito l'esistenza di pagamenti, da lui effettuati, ulteriori rispetto a quelli non contabilizzati: talchè opera, nella specie, il principio di cui all'articolo 115 c.p.c., in forza del quale 'salvi i casi previsti dalle legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita'.
Peraltro l'ingiungente ha allegato anche l'estratto conto integrale relativo all'andamento del finanziamento (doc. 7 del fascicolo del procedimento monitorio), pur non essendo tale documentazione strettamente necessaria ai fini della prova del credito vantato (cfr., sul punto, Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533, secondo cui 'in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, imitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento' (v. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533; cfr., altresì, con specifico riferimento a un caso analogo a quello in esame, Tribunale Roma 21.7.2022, secondo cui, laddove il credito azionato derivi da un contratto di finanziamento concesso a a titolo di mutuo, la prova del credito è raggiunta mediante la semplice produzione del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del mutuatario, su cui grava l'onere di provare il fatto estintivo, totale o parziale, del credito e che non può limitarsi a una contestazione generica del debito).
Prive di pregio -e, quindi, inidonee a contrastare efficacemente le emergenze della documentazione allegata ex adverso- appaiono, quindi, le aspecifiche contestazioni (anche circa gli interessi e le altre voci di credito per le quali l'odierna opposta ha agito in via monitoria) sollevate, dal Parte_1 relativamente alla pretesa creditoria di Controparte_1
Se a quanto precede si aggiunge, inoltre, che neppure l'eccezione avente ad oggetto la mancata verificazione della decadenza dell'opponente dal beneficio del termine appare fondata (e ciò per l'assorbente ragione che il contratto non prevede che la comunicazione ex art. 1186 c.c. debba essere inviata, al debitore, a pena di inefficacia e che la stessa sia imposta dalla legge: cfr., sul punto, Cass. n. 24330/2011), ne discende che l'opposizione a d.i. in esame deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto opposto e condanna dell'opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo tenendo conto dei valori medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti. La presente sentenza deve, infine, essere dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'articolo 282 c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede ogni altra e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- respinge l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e, per l'effetto, Parte_1 conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 843/2020 del 12/6/2020, emesso dal Tribunale di Pisa;
- condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite, che liquida in € 5.077,00 per competenze, oltre spese generali 15% nonché IVA e CPA come per legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'articolo 282 c.p.c.
Così deciso in Pisa, in data 25.7.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Laghezza