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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 30/04/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 469/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09.04.1990, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tuccio (c.f.
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2
difensore in Montepaone, I Traversa Cavour 10
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale di Bologna, pec
Email_1
convenuto contumace
OGGETTO: “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente”.
Conclusioni
Per il ricorrente: “1) nel merito: -accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'accesso al bonus per la formazione c.d. “carta del docente” e conseguente recupero del bonus di € 500,00 annuale maturato e non riscosso durante il periodo di precariato ricompreso tra la data del
28.09.2022 al 31.08.2023 per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla Contr concreta attribuzione - condannare il al riconoscimento in forma specifica, secondo il sistema proprio della Carta Docente, della somma di
€ 500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese
e competenze del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'08.05.2024, chiede Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del
[...]
al pagamento, in favore dello Controparte_1
stesso, della somma complessiva pari ad € 500,00, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddis fo.
Il ricorrente allega di avere pres tato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medes imo , in forza di CP_1
contratto a tempo determinato annuale nell'anno scolastico
2022/2023.
In esecuzione di tale contratto, il ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo
Pag. 2 di 8 indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il pers o nale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Il presente giudizio era stato precedentemente proposto avanti al Tribunale di Catanzaro il quale, con ordinanza del
06.05.2024, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale.
Lo s tesso veniva quindi riassunto nei termini davanti all'odierno giudicante, competente per territorio.
Stante la ritualità della notifica, il non si costituisce CP_1
ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza del
26.11.2024.
La causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previ o deposito di note scritte entro il
18.04.2025.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, ris ulta provato che il ricorrente ha prestato servizio in forza di contr atti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Pag. 3 di 8 In particolare, risulta provato che ha prestato Parte_1
attività di docenza nell'anno scolastico 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al 31.08.2023 (18 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze pr ofessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Ca rta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolas tiche di ogni ordine e gr ado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professional i, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitar i inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale del l'offerta for mativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma
Pag. 4 di 8 di cui alla Car ta non cos tituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Gius tizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/C E del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa os ta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La C GUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Pag. 5 di 8 Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenz a fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_4
I principi giurisprudenziali sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mans ioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la dif ferenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie dei contratti di lavoro), risulta che Pt_1
Pag. 6 di 8 ha prestato servizio in forza di contratto a t empo Pt_1
determinato annuale nell'anno scolastico 2022/2023.
Va altresì rilevata la prova della permanenza del ricorrente nel sistema delle docenze scolastiche al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale , tramite l'allegazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza alla data del 01.09.2023 presso Istituto Comprensivo Sant'Ilario
d'Enza (RE).
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere al ricorrente l'utilizzo della carta docente per l'anno scolastico richiesto nelle rassegnate conclus ioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come s opra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liqui date come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
1.100,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 105,00), introduttiva (€ 63,00) e decisoria (€ 90,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Pag. 7 di 8 Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 469/2024 R. G.L.:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le s tesse regole p revis te per il personale di ruolo con riferimento:
- all'anno scolastico 2022/2023 per un importo di € 500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo. Parte_1
2) Condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a rifondere al ricorrente le CP_5
spese del giudizio, liquidate in euro 21,50 per esborsi e in euro
258,00 per compensi, oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così decis o il 30/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
Pag. 8 di 8
SEZIONE LAVORO PRIMA
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena Vezzosi, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 469/2024 R.G.L. proposta da
(c.f. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
09.04.1990, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Tuccio (c.f.
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2
difensore in Montepaone, I Traversa Cavour 10
ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale di Bologna, pec
Email_1
convenuto contumace
OGGETTO: “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente”.
Conclusioni
Per il ricorrente: “1) nel merito: -accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'accesso al bonus per la formazione c.d. “carta del docente” e conseguente recupero del bonus di € 500,00 annuale maturato e non riscosso durante il periodo di precariato ricompreso tra la data del
28.09.2022 al 31.08.2023 per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla Contr concreta attribuzione - condannare il al riconoscimento in forma specifica, secondo il sistema proprio della Carta Docente, della somma di
€ 500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese
e competenze del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'08.05.2024, chiede Parte_1
l'accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite “Carta elettronica”, prevista dall'art. 1 Legge n.
107/2015 e vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze professionali, con conseguente richiesta di condanna del
[...]
al pagamento, in favore dello Controparte_1
stesso, della somma complessiva pari ad € 500,00, oltre interessi e rivalutazione maturati e maturandi sino all'integrale soddis fo.
Il ricorrente allega di avere pres tato servizio, in qualità di docente alle dipendenze del medes imo , in forza di CP_1
contratto a tempo determinato annuale nell'anno scolastico
2022/2023.
In esecuzione di tale contratto, il ricorrente deduce di avere svolto mansioni identiche a quelle dei docenti assunti a tempo
Pag. 2 di 8 indeterminato, allegando altresì l'insussistenza di ragioni oggettive per negare al personale precario il beneficio di cui si tratta, pur sempre vincolato all'aggiornamento ed alla formazione di tutto il pers o nale docente, senza distinzioni.
Dai fatti allegati, risulta che il medesimo non ha CP_1
riconosciuto il suddetto beneficio, agendo in violazione del divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Il presente giudizio era stato precedentemente proposto avanti al Tribunale di Catanzaro il quale, con ordinanza del
06.05.2024, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale.
Lo s tesso veniva quindi riassunto nei termini davanti all'odierno giudicante, competente per territorio.
Stante la ritualità della notifica, il non si costituisce CP_1
ed è dichiarato formalmente contumace all'udienza del
26.11.2024.
La causa è istruita documentalmente e viene decisa all'esito di trattazione scritta, previ o deposito di note scritte entro il
18.04.2025.
*** *** ***
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso, suffragate dalla prodotta documentazione, ris ulta provato che il ricorrente ha prestato servizio in forza di contr atti annuali o fino al termine delle attività didattiche.
Pag. 3 di 8 In particolare, risulta provato che ha prestato Parte_1
attività di docenza nell'anno scolastico 2022/2023 con contratto decorrente dal 01.09.2022 al 31.08.2023 (18 ore settimanali).
De jure, l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze pr ofessionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Ca rta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolas tiche di ogni ordine e gr ado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professional i, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialis tica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o
a master universitar i inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mos tre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale del l'offerta for mativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma
Pag. 4 di 8 di cui alla Car ta non cos tituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il DPCM n. 32313 del 23/9/2015 e il DPCM del 28/11/2016 fanno a loro volta riferimento ai docenti di ruolo a tempo indeterminato quali beneficiari della Carta docente.
La Corte di Gius tizia Europea (ordinanza VI Sezione 18/5/2022 nella causa c 450/21) ha statuito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva
1999/70/C E del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa os ta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro
500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante carta elettronica.
La C GUE ha valorizzato la circostanza che dalle norme interne
(in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola ed in particolare l'art. 63 del C.C.N.L del 27.11.2007 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Pag. 5 di 8 Con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di
Stato, in riforma della decisione del TAR Lazio, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della Carta CP_1
Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3, 35 e 97
Cost.
La Corte di Cassazione ha statuito il seguente principio
(Sentenza n. 29961/2023): “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenz a fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_4
I principi giurisprudenziali sopra richiamati, sono senza dubbio applicabili al cas o di specie, in mancanza di ragioni oggettive - viste le identiche mans ioni svolte dal ricorrente rispetto ai docenti a tempo indeterminato - che giustifichino la dif ferenza di trattamento e il mancato riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalle allegazioni dedotte in ricorso e dai documenti prodotti in atti (cfr. copie dei contratti di lavoro), risulta che Pt_1
Pag. 6 di 8 ha prestato servizio in forza di contratto a t empo Pt_1
determinato annuale nell'anno scolastico 2022/2023.
Va altresì rilevata la prova della permanenza del ricorrente nel sistema delle docenze scolastiche al momento del deposito del ricorso e della pronuncia giudiziale , tramite l'allegazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza alla data del 01.09.2023 presso Istituto Comprensivo Sant'Ilario
d'Enza (RE).
La domanda deve, pertanto, trovare accoglimento e il CP_1
va condannato a riconoscere al ricorrente l'utilizzo della carta docente per l'anno scolastico richiesto nelle rassegnate conclus ioni, per l'importo di euro 500,00 annui ovvero per la complessiva somma richiesta, quale valore della controversia, pari ad € 500,00 sulla base della documentazione prodotta.
Sulla somma come s opra determinata, sono altresì dovuti gli interessi o la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co.
36 L 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo (vedasi, sul punto, Cass. 29961/23).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liqui date come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM
147/2022 per le cause di lavoro, scaglione di valore fino a
1.100,00 euro, valori minimi per le fasi di studio (€ 105,00), introduttiva (€ 63,00) e decisoria (€ 90,00), nulla per la fase istruttoria in quanto non esperita.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Elena
Pag. 7 di 8 Vezzosi, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda rigettata, nella causa n. 469/2024 R. G.L.:
1) dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con conseguente condanna del Controparte_1
a rendere disponibile la “Carta docente”, di cui all'art. 1 comma
121, L n. 107/ 2015, con le s tesse regole p revis te per il personale di ruolo con riferimento:
- all'anno scolastico 2022/2023 per un importo di € 500,00 a favore di , oltre interessi sino al soddisfo. Parte_1
2) Condanna il , in Controparte_1
persona del pro tempore, a rifondere al ricorrente le CP_5
spese del giudizio, liquidate in euro 21,50 per esborsi e in euro
258,00 per compensi, oltre spese generali del 15% oltre iva e c.p.a. come per legge.
Reggio Emilia, così decis o il 30/4/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Vezzosi
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