Versione
3 aprile 1999
3 aprile 1999
Art. 1. 1. Il decreto-legge 1 febbraio 1999, n. 16 , recante disposizioni urgenti per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 1 febbraio 1999, n. 16 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 25 del 1 febbraio 1999.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 69.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avvertenza:
Il decreto-legge 1 febbraio 1999, n. 16 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 25 del 1 febbraio 1999.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 69.
Giurisprudenza • 1
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