CA
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Di Stefano Valeria Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 857/2022 R.G. promossa
DA
SOL. (C.F. ), in persona del legale Pt_1 Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Antonio Rizzo e Laura Rizzo;
Appellante
CONTRO
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
Appellato contumace
OGGETTO: appello - differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17.2.2017, adiva il Tribunale di Controparte_2
Catania e - premesso di avere lavorato alle dipendenze della società Pt_1 [...]
Cont
(di seguito dal 14.10.2011 al 23.11.2015, data in cui era Controparte_3 Pt_1 stato licenziato a seguito di procedura di licenziamento collettivo e che non gli erano stati corrisposti diversi emolumenti contrattuali - chiedeva che la società resistente venisse condannata a corrispondergli la somma di euro 15.209,27 .
Con sentenza n. 1154/2022 del 25/03/2022 il Tribunale di Catania, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava il diritto del ricorrente ad avere corrisposta la tredicesima mensilità relativa all'anno 2015 e per l'effetto condannava la società resistente a pagare al la somma di euro 1.041,00 oltre accessori, CP_2
compensando le spese di lite.
In particolare, il Tribunale: dichiarava estinte per prescrizione le pretese creditorie relative al quinquennio anteriore alla data di notificazione del ricorso introduttivo
(8 marzo 2017), essendo il rapporto di lavoro assistito da stabilità reale ex art. 18
St. Lav.; con riferimento alla domanda relativa al pagamento delle somme dovute a titolo di 14° mensilità, riteneva che la società datrice di lavoro avesse provato il fatto estintivo della pretesa, costituito dalle rinunce formulate di anno in anno dal lavoratore, non avendo quest'ultimo né disconosciuto gli atti di rinunzia prodotti in copia fotostatica, né proposto impugnazione avverso dette rinunce nei termini previsti dall'art. 2113 c.c.; quanto alla tredicesima mensilità del 2015 ed al trattamento di fine rapporto, riteneva, sulla scorta della produzione effettuata dal ricorrente e dei pagamenti documentati dalla società datrice a mezzo bonifici, che quest'ultima avesse interamente pagato il trattamento di fine rapporto pari all'importo di euro 3.882,39 siccome quantificato nella busta paga di novembre
2015, e che invece non risultava pagata la somma richiesta dal lavoratore a titolo di tredicesima mensilità, attesa la non precisa imputazione dei pagamenti effettuati dalla società.
Avverso la suddetta sentenza la società soccombente ha proposto appello con ricorso depositato il 21.9.2022. non si è costituito nonostante la regolarità della notifica del Controparte_2
ricorso in appello. La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 23 gennaio
2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di impugnazione, deduce Pt_1 CP_3 Controparte_1
l'erroneità della sentenza laddove “dichiara il diritto di parte ricorrente ad avere corrisposta la tredicesima mensilità relativa all'anno 2015 nella misura chiesta in ricorso e, per l'effetto, condanna la società a pagare in Pt_1 CP_3 Controparte_1
favore del ricorrente la somma di € 1041,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”.
L'appellante ribadisce che al al contrario di quanto statuito in CP_4
sentenza– è stata erogata, ancora prima della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, la tredicesima mensilità relativa all'anno 2015 pari, al lordo delle ritenute di legge, ad € 1.320, 04, come da busta paga;
che il CP_2
non ha mai contestato il contenuto delle buste paga dallo stesso sottoscritte;
che le somme riportate nella busta paga di novembre 2015 sono state pagate a mezzo i bonifici indicati in ricorso.
In particolare l'appellante rileva che nell'ultima busta paga di novembre 2015 sono elencate le seguenti indennità: retribuzione ordinaria, festività non godute, tredicesima mensilità, trattamento di fine rapporto, preavviso, bonus fiscale DL
66/2014, per un totale di euro 6.878,99 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali e di euro 5.107,64 al netto delle ritenute di legge;
che da quest'ultimo importo va detratto quanto dovuto per preavviso (€ 392,74) e bonus fiscale (€ 105,61), non richiesti nel ricorso introduttivo, ottenendo così la somma di euro 4.609,29 ; che non ha contestato che il suddetto importo di € 4.609,29 è stato CP_2
interamente erogato come segue a mezzo i bonifici indicati in ricorso
(segnatamente: € 2.000,00 mediante bonifico del 06/02/2016; € 1.000,00 mediante bonifico del 08/03/2016; € 1.000,00 mediante bonifico del 20/06/2016; € 607,64 mediante bonifico del 25/07/2016; € 200,00 mediante bonifico del 23/08/2016; -€ 330,00 mediante bonifico del 26/09/2017); che i suddetti pagamenti provano il pagamento della somma complessiva di euro 4.609,29, comprensivo della tredicesima mensilità per l'anno 2015, pari a € 1.041,00.
2. L'appello è fondato.
3. Risulta dagli atti che sulla questione oggetto del presente giudizio questa
Corte si è già pronunciata con sentenza n.1295 del 2022, nel giudizio n.1334/2019
R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cont Catania in favore di e nei confronti della società Controparte_2 Pt_1
relativamente a crediti derivanti dal rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con la società appellante.
La citata sentenza n.1295 del 2022 ha confermato la sentenza di primo grado, di rigetto dell'opposizione proposta dalla società Pt_1 CP_3 CP_1
I crediti richiesti in via monitoria dal nel giudizio sopra indicato, invero, CP_2
sono i medesimi di quelli dallo stesso richiesti con il ricorso introduttivo di primo grado del presente giudizio.
Tra tali crediti vi è anche quello relativo alla tredicesima mensilità per l'anno 2015, in relazione a cui è stato proposta impugnazione dalla società datrice.
4. La società appellante ha documentato di avere proposto ricorso per cassazione avverso la citata sentenza di questa Corte n.1295 del 2022.
Il giudizio di cassazione risulta essersi concluso con sentenza n.10663/2024 depositata il 19.4.2024, con cui la Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto da Pt_1 CP_3
5. Pertanto, posto che il ha già ottenuto in altro giudizio il pagamento CP_2
dei crediti vantati nei confronti della società datrice, e che su tali questioni si è ormai formato il giudicato, le domande dallo stesso proposte con il ricorso introduttivo di primo grado, in quanto identiche a quelle già decise, devono essere rigettate. L'appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va rigettato il ricorso depositato da il 17.2.2017 innanzi al Tribunale di Catania, Controparte_2
assorbita ogni altra questione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in relazione al valore della causa (determinato in base al decisum, e cioè in relazione all'unica voce di credito che nella pronuncia impugnata è stata riconosciuta al lavoratore e per cui è stato proposto l'appello).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso depositato da il 17.2.2017 innanzi al Tribunale di Catania;
Controparte_2
condanna al pagamento delle spese processuali che liquida, Controparte_2
in favore della società appellante, per il primo grado in € 332,00 e per il presente grado in € 337,00, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 23 gennaio 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi